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Decisioni

4 piante di marijuana sono reato (Cass. 41319/16)

3 ottobre 2016, Cassazione penale

E' reato coltivare 4 piante di marijuana, dato che le 15 dosi prodotte dimostrno la offensività della condotta.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 25 maggio ? 3 ottobre 2016, n. 41319

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza pronunciata in data 2.5.2014 confermava in punto a responsabilità la decisione del GUP dei tribunale di Pesaro, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, che riteneva M.F.S. colpevole della coltivazione di una piantagione di sostanza stupefacente (tre piante di marijuana) in locale della propria abitazione attrezzato con lampade alogene e un ventilatore.
In ossequio alla giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito dell'intervento del giudice delle leggi, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale delle modifiche normative in punto a uniformazione dei trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, era a rideterminare la pena in mesi quattro di reclusione e di ? 800 di multa.
2. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa del M. prospettando due motivi di ricorso con i quali deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle caratteristiche dell'attività di coltivazione della marijuana, alla destinazione dello stupefacente che si assumeva essere esclusivamente personale e alla offensività della condotta.
3. Alla udienza pubblica dei 25.5.2016, attesa la dichiarazione di astensione dalle udienze presentata dal difensore di fiducia dei M., rilevato che in relazione al reato per cui si procede il termine prescrizionale sarebbe maturato il giorno 5 Agosto 2016 e che, sulla base del codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati, non era ammessa l'astensione nei procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a maturare entro 90 giorni dalla udienza, la corte rigettava la richiesta di astensione e disponeva procedersi oltre alla discussione dei ricorso e le parti concludevano come in intestazione.

Considerato in diritto

1 Con riferimento ai motivi di ricorso con i quali variamente si prospettano profili di violazione di legge illogicità e contraddittorietà della motivazione dei giudice di appello, travisamento degli elementi di prova acquisiti in ordine alla coltivazione dello stupefacente, alla congruità e correttezza degli elementi tecnici forniti dal perito, alla offensività della condotta ascritta e alla destinazione dello stupefacente per un uso esclusivamente personale, deve preliminarmente affermarsi come la Corte di Appello non si sia limitata, come prospettato dal ricorrente, a fare proprie le motivazioni dei primo giudice ma ha fornito convincente e adeguata risposta alle ragioni di doglianza introdotte sulla base di richiami giurisprudenziali coerenti con ciascun motivo di impugnazione, sia con riferimento alle caratteristiche della coltivazione, sia con riferimento al dato ponderale dello stupefacente ricavabile dalla stessa, per escludere la inoffensività della condotta e per evidenziare l'impossibilità di sussumere la azione del M. nell'alveo dell'illecito amministrativo.
2. Orbene, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'imputato mentre le censure proposte dal M. risultano sostanzialmente rivolte a riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia sono stati ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede.
3. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato che in presenza di coltivazione di marijuana da parte dei M., ai fini della declaratoria di responsabilità penale per la coltivazione dì piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, è irrilevante la destinazione ad uso personale del prodotto della coltivazione. Nella specie, la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno inciso sulla disciplina relativa alla "coltivazione" di stupefacenti (sez.VI, 15.2.2007 n.20426).
La distinzione successivamente operata dalla giurisprudenza dei S.C. tra coltivazione domestica, in relazione alla quale avrebbe dovuto farsi riferimento esclusivamente al profilo della detenzione dello stupefacente, rispetto ad una coltivazione organizzata e industriale, in relazione alla quale il reato previsto dall'art.73 dpr 309/90 in via di alternatività, era integrato dalla mera attività di coltivazione, risulta definitivamente esclusa dalla giurisprudenza con la quale si è affermato che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione dei prodotto ad uso personale (sez.U 24.4.2008 n. 28605; conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata e la costante giurisprudenza successiva (sez.VI, 13.10.2009 n.49528; 4.12.2013 n.51487), con la precisazione che ricorre ipotesi di coltivazione che presenta i caratteri di offensività in presenza di piante idonee a completare il loro ciclo biologico pur se non risulta compiuto il processo di maturazione (sez.VI, 9.1.2014 n.6753).
4. Ugualmente in relazione ai dato ponderale lo stesso è stato tratto dalla consulenza tossicologica la quale ha evidenziato che le piante erano in grado di completare il loro ciclo biologico, tanto da individuare nelle foglie delle piante un principio attivo idoneo a provocare effetto stupefacente, così da potersi ricavare circa 15 dosi droganti, in tal modo rimanendo esclusa dei tutto la inoffensività della condotta.
li ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.