Come noto, tutte le forze di polizia fanno confluire nel Centro elaborazione dati CED del Dipartimento della pubblica sicurezza (anche) i dati e le informazioni ricavati da indagini di polizia o nell’attività di prevenzione o repressione dei reati: chi viene quini querelato o denunciato viene iscfritto nella relativa banca dati (approfondimento).
Dati di polizia obsoleti: aggiornamento .. a cura dell'interessato
Una volta immessi i dati, i dati però non vengono però cancellati o aggioranti di ufficio, dovendovi provvedere l'interessato con apposita istanza (qui fac smile): la cancellazione del dato dall'archivio informatico non è consentita neppure quando il procedimento penale si sia esaurito con una sentenza di assoluzione dato che, in questo caso, è possibile soltanto ordinare l'integrazione del dato mediante l'annotazione della intervenuta decisione di proscioglimento.
E' stato anche precisato che, a norma dell'art. 10 l. 121/81, il tribunale può ordinare la cancellazione dei dati soltanto quando essi siano inesatti o illegittimamente acquisiti, potendo, invece, ordinarsene l'integrazione nell'ipotesi di dati incompleti, come, appunto, si verifica allorché l'incompletezza derivi dalla mancata annotazione dell'esito del procedimento conclusosi con l'archiviazione o il proscioglimento.
L’indirizzo è purtroppo pacifico in giurisprudenza ed è stato riaffermato – in attesa che qualcuno sollevi una questione di legittimità costituzionale o faccia ricorso a Strasburgo – anche nel 2018 (cfr. Corte Suprema di Cassazione, 29 agosto 2018, n. 21362).
Si è detto che la soluzione prospettata, che trova nella rettifica - rectius: integrazione - del precedente di polizia con la sopravvenuta sentenza assolutoria / archiviazione il punto di equilibrio fra gli interessi coinvolti , sembra non soddisfare appieno,: le denunce ricevuto contunuerenno a rilsutare ad ogni controllo (ma anche nelle inforamtive di polziai alla autorità giudiziaria!), alimentando la cultura del sospetto, che - si sa - può essere peggiore di ogni certezza.
A chi chiedere aggioramento?
Recentemente peraltro, alla richiesta di aggiornamento dei dati contenuti nella banca dati interforze, la direzione centrale della Polizia criminale presso il dipartimento comunica che “l’aggiornamento dei dati (..) è di esclusiva competenza dell’ufficio di polizia che ha a suo tempo iscritto la prima segnalazione”.
Si tratta di affermazione che pare erronea, dato che a norma di legge “la persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima” (art. 19 l.121/1981). Il predetto art. 5 /1 (c) individua esattamente la direzione centrale della polizia criminale e non invece l’ufficio di polizia che avrebbe iscritto la (prima) segnalazione (cofnerma . Corte Suprema di Cassazione, 29 agosto 2018, n. 21362).
Le istanza di aggiornamento andrà quindi sempre richiesta alla DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, Ufficio affari giuridici e contenzioso - via Torre di Mezzavia, n. 9/121 - 00173 R O M A, anche via PEC dipps.dcpcufficiocontenzioso@pecps.interno.it.
I dati vanno comunicati, non solo aggiornati
Si ribadisce che a richiesta dell’interessato l’amministrazione è obbligata a comunicare in forma intellegibile dei dati personali contenuti nella banca dati, laddove invece l’ufficio in indirizzo NON riscontra mai tale richiesta, limitandosi a comunicare che i dati “sono aggiornati”, eludendo così i diritti dell'interessato.
Purtroppo c'è quindi ancora qualche resistenza a garantire al'interesato la fruzione dei propri diritti, che come noto dovrebbero essere diritti concreti ed effettivi e non teorici ed illusori.