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Abuso di autorità nella violenza sessuale: basta autorità di fatto (Cass. 27326/20)

1 ottobre 2020, Cassazione penale

L’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

 

Corte di Cassazione

sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326
Presidente Fumu – Relatore Ramacci

Ritenuto in fatto

1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell’imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di cui agli art. 81 c.p., comma 2 e art. 609-quater c.p., comma 4, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (così riqualificata l’originaria imputazione riferita all’art. 81 c.p., comma 2, art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., n. 1), perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di insegnante di inglese che impartiva lezioni private e, quindi, con abuso di autorità, aveva costretto due alunne, minori degli anni quattordici, a subire ed a compiere su di lui atti sessuali (fatti commessi in data antecedente e prossima al mese di (omissis) ed in data antecedente e prossima al mese di (omissis) ).
Secondo quanto specificato nel capo di imputazione, tale condotta si era concretata, riguardo ad una delle persone offese, nell’avvicinarsi in più occasioni mettendosi tra le sue gambe ed abbracciandola stretta, accarezzandola sulle cosce e baciandola sulla bocca, tentando ripetutamente di inserirle anche la lingua e, nei confronti dell’altra, nell’avere, sempre in più occasioni, durante le lezioni ed approfittando anche dei momenti in cui si trovava da solo in auto con lei per accompagnarla a casa dopo la lezione, messole una mano sul seno dopo averle sollevato la maglietta ed, inoltre, nel prenderle la mano facendosi toccare il pene e ponendo la propria mano in mezzo alle cosce della minore.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto l’insegnante privato escluso dall’ambito di applicazione delle disposizioni normative originariamente contestate ed ha qualificato il fatto in termini di lieve entità, valutando come modesto il grado di violenza ed offensività insito nei comportamenti accertati.
3. La Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore generale e dalle parti civili, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado con sentenza del 12 novembre 2018, riqualificando i fatti nei termini indicati dall’originaria imputazione (art. 81 c.p., comma 2, art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., n. 1) e rideterminando in aumento il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Vito Felici, ha presentato ricorso per cassazione articolando le doglianze in sei distinti motivi.
4. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 593 e 593-bis c.p.p., in relazione all’art. 2 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore Generale, convertito in appello in conseguenza dell’appello presentato dalle altre parti, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti, potendo il Procuratore generale appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
Rileva, a tale proposito, che il D.Lgs. n. 11 del 2018, il quale ha introdotto le disposizioni processuali che si assumono disattese, non contiene norme transitorie e che, pertanto, non sarebbe operante, nel caso di specie, il principio tempus regit actum, trovando invece applicazione la disposizione processuale sopravvenuta, in quanto più favorevole al reo, rilevando come l’art. 2 c.p. non faccia alcuna distinzione tra legge sostanziale e legge processuale.
5. Con un secondo motivo di ricorso lamenta, poi, la violazione di legge, in quanto la Corte del merito non avrebbe dichiarato inammissibile l’appello del Procuratore generale nonostante fosse stato proposto in violazione del art. 443 c.p.p., comma 3, il quale stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello avverso una sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, poiché una tale evenienza non si sarebbe verificata nel caso di specie, dal momento che il mutamento del titolo del reato verrebbe a configurarsi soltanto solo qualora cambiassero i tratti caratterizzanti del fatto, non essendo sufficiente una diversa qualificazione giuridica.
6. Con il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che il primo giudice aveva rilevato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle minori al consulente tecnico riguardo ai fatti per i quali si procede e che, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa ogni diversa utilizzazione processuale, quale quella finalizzata alla ricostruzione del fatto, anche in ipotesi di giudizio abbreviato, aggiungendo che la specifica censura mossa con l’atto di appello sarebbe rimasta priva di risposta da parte della Corte territoriale.
Rileva, inoltre, che il giudice del merito, pur avendo accertato la violazione della "Carta di Noto", avrebbe posto a base del suo convincimento anche l’elaborato tecnico del consulente dell’accusa, predisposto ai sensi dell’art. 359 c.p.p. e che la metodologia utilizzata nell’acquisire e valutare la prova dichiarativa avrebbe dovuto essere considerata alla luce di quanto disposto dall’art. 189 c.p.p..
Assume, poi, che le dichiarazioni rese dalle minori sarebbero imprecise, non coerenti e contraddittorie e che le specifiche doglianze della difesa sarebbero rimaste prive di risposta, così come le osservazioni del consulente tecnico della difesa, il quale aveva avanzato critiche sull’operato di quello del pubblico ministero.
Il giudice del merito, inoltre, non avrebbe considerato le incongruenze emergenti nei passaggi delle deposizioni videoregistrate, che non sarebbero state fedelmente trascritte ed avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di motivi di astio o grave inimicizia nei confronti dell’imputato da parte della madre di una delle due minori, senza consentire alla difesa la produzione di una denuncia-querela presentata contro costei e corredata dalle dichiarazioni delle persone dalla stessa intimidite.
La Corte di appello non avrebbe poi tenuto conto del fatto che altri allievi dell’imputato avevano dichiarato che costui aveva un atteggiamento affettuoso ma non lascivo, sicché si sarebbe dovuto escludere che il docente avesse volutamente creato un eccessivo grado di promiscuità ed, inoltre, sarebbe rimasta indimostrata l’affermazione secondo cui l’imputato risulterebbe privo di specifica formazione nell’attività didattica, mentre il suo atteggiamento sarebbe stato professionalmente corretto e non ispirato ad un equivoco paternalismo in base al quale, in caso di assenza dalle lezioni, si proponevano lezioni anche a domicilio, rilevando come la lezione fatta a domicilio ad una delle minori era stata plausibilmente richiesta da quest’ultima e non proposta dall’imputato.
La sentenza d’appello viene inoltre censurata laddove afferma che, dalle immagini captate all’interno del garage, era emersa una propensione dell’imputato a creare un contatto fisico con le allieve, obiettando che tale evenienza sarebbe stata smentita da quanto riferito dal personale di polizia giudiziaria che aveva materialmente effettuato la videoregistrazione.
7. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 609-bis e 609-quater c.p. per non essersi la Corte di appello conformata all’orientamento interpretativo di legittimità, seguito invece dal primo giudice, secondo cui l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, in mancanza della quale deve trovare applicazione la diversa ipotesi dell’art. 609-quater.
Lamenta, inoltre, la carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., in quanto i giudici dell’appello, pur avendo aderito alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, che l’aveva riconosciuta, non avrebbero giustificato il diniego, senza peraltro considerare che il compendio probatorio non avrebbe evidenziato specifici danni alle persone offese, nessuna delle quali avrebbe necessitato di specifico supporto psicoterapeutico, avendo peraltro la madre di una delle minori confermato che la figlia aveva mantenuto immutato il proprio livello di rendimento scolastico anche dopo i fatti.
8. Con il quinto motivo di ricorso rileva la violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe confutato le spiegazioni alternative del fatto, ancorché non fornite di prova piena, non considerando le censure difensive sul punto.
9. Con il sesto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione falsa applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale erroneamente valorizzato il divario di età tra imputato e persone offese, criterio di valutazione non previsto dalla legge, senza invece considerarne l’incensuratezza.
10. La difesa, in data 17 settembre 2019, ha depositato memoria con la quale ha ribadito le censure di cui al quarto motivo di ricorso, relative alla nozione giuridica di abuso di autorità ed alla configurabilità, nel caso di specie, dell’ipotesi di reato di minore gravità.
11. Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione penale, la quale, rilevata la sussistenza di un contrasto interpretativo, lo ha rimesso alle Sezioni Unite.
12. La Sezione rimettente ha preliminarmente valutato, ritenendole logicamente pregiudiziali, le censure di natura processuale prospettate nei primi due motivi di ricorso, nonché quelle illustrate nel terzo e nel quinto motivo, concernenti la valutazione delle emergenze processuali ai fini della responsabilità penale, dichiarandole inammissibili.
Ha poi posto in luce la sussistenza di due differenti linee interpretative, la prima delle quali afferma che l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, in mancanza della quale deve trovare applicazione la diversa ipotesi dell’art. 609-quater, mentre la seconda estende l’abuso di autorità, quale modalità di consumazione del reato dell’art. 609-bis c.p., ad ogni potere di supremazia, anche di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.
13. Il Presidente Aggiunto, con decreto in data 11 febbraio 2020, ha fissato per il 23 aprile 2020 la trattazione del ricorso in pubblica udienza, poi rinviata alla data odierna.
14. In data 30 giugno 2020 la difesa dell’indagato ha presentato, a mezzo posta certificata, una memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, nella quale, premesse alcune considerazioni finalizzate all’inquadramento della fattispecie sotto un profilo storico-sistematico, viene fatto rilevare che le modifiche normative apportate nel tempo e la giurisprudenza risulterebbero orientate nell’estendere i concetti normativi di "violenza" e "minaccia" al fine di garantire una più ampia tutela del bene giuridico protetto ed evidenziando come il concetto di abuso di autorità debba essere interpretato alla luce della evoluzione rappresentata, dando conto dei diversi orientamenti e richiamando la giurisprudenza in tema.
Osserva, altresì, che entrambi gli orientamenti espressi non possano ritenersi risolutivamente convincenti, perché non si confronterebbero con l’intrinseco valore semantico attribuibile alla suddetta locuzione, rilevando che, in sostanza, il richiamo al concetto di autorità indicherebbe espressamente una posizione giuridica soggettiva di vantaggio del tutto peculiare, la cui fonte di attribuzione avrebbe sempre natura pubblicistica e non potrebbe comunque originare da un regolamento negoziale tra privati.
Perviene quindi alla conclusione che la soluzione interpretativa preferibile del quesito proposto alle Sezioni Unite sarebbe quella secondo cui l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone nell’agente un rapporto di tipo formale pubblicistico di cui questi abbia abusato per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali, opzione interpretativa, questa, che avrebbe anche il pregio di non frustrare l’esigenza di apprestare maggior tutela possibile al bene giuridico protetto, risultando tuttavia rispettosa del principio di legalità e tipicità.
15. Ha presentato memoria anche il Procuratore Generale in data 10 luglio 2020, illustrando diffusamente le ragioni per le quali, alla luce della giurisprudenza e della dottrina citate, andrebbe preferita una lettura dell’art. 609-bis c.p., comma 1 secondo cui l’abuso di autorità in esso contemplato non è esclusivamente riferibile ad una situazione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, ben potendo comprendere anche i poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.
16. Sono infine in atti le richieste delle parti civili C.N. e P.D. , entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, di liquidazione delle spese legali sostenute nel grado come da note depositate il 4 ottobre 2019.

Considerato in diritto

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "Se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1, presupponga nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali".
2. La soluzione della questione prospettata attiene all’ambito di applicazione dell’art. 609-bis c.p., comma 1, il quale punisce, attualmente con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, prevedendo, nel comma 2, che alla stessa pena soggiaccia chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il comma 3 stabilisce infine che, nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
3. La Sezione rimettente ha posto in evidenza due diversi indirizzi interpretativi venutisi a formare con riferimento alla violenza sessuale definita "costrittiva" in relazione al concetto di "abuso di autorità" dopo una prima pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13 del 31/05/2000, PM, Rv. 216338) nella quale, in via incidentale, essendo la questione prospettata relativa alla interpretazione dell’art. 600-ter c.p., comma 1, si era stabilito che l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, escludendone la configurabilità nei confronti di un insegnante privato che aveva compiuto atti sessuali con un minore degli anni sedici a lui affidato per ragioni di istruzione ed educazione, ritenendo conseguentemente corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato il fatto come atti sessuali con minorenne ai sensi dell’art. 609-quater c.p..
La sentenza riteneva rilevante, ai fini della soluzione interpretativa prospettata, la circostanza che l’art. 609-bis c.p., comma 1, aveva sostituito quella precedentemente prevista dagli abrogati art. 519 c.p., comma 1 e artt. 520 e 521 c.p., ritenendo l’abuso d’autorità coincidente con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale già contemplato dall’art. 520.
Tale soluzione interpretativa era stata peraltro adottata in precedenza, considerando la forza di coartazione che deriva da un esercizio distorto dei poteri connessi con la funzione preminente esercitata dal titolare della posizione sovraordinata, in un caso in cui, però, la natura formale e pubblicistica della autorità della quale era investito l’imputato non era in discussione, trattandosi di un ufficiale comandante un battaglione dell’esercito (Sez. 3, n. 860 del 15/10/1999, dep. 2000, Colafemmina V, Rv. 215599)
Alla decisione delle Sezioni Unite si conformava una successiva pronuncia (Sez. 3, n. 32513 del 19/06/2002, P, Rv. 223101), attinente ad abuso sessuale posto in essere da un insegnante in danno di una minorenne frequentante un corso di formazione professionale, dando peraltro rilievo al fatto che la posizione autoritativa richiesta dall’art. 609-bis c.p., comma 1, da individuarsi nei termini indicati dalle Sezioni Unite, deve ritenersi distinta dalla ipotesi di violenza sessuale di cui al n. 1 del comma 2 del medesimo articolo, caratterizzata dall’induzione all’atto sessuale di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica e da quella di atti sessuali compiuti con minori degli anni sedici ad opera dell’ascendente o di altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa, considerata dall’art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2.
La sentenza opera tale distinzione rilevando che, nell’ipotesi di abuso di autorità, vi è la costrizione al compimento degli atti sessuali la quale difetta, invece, negli altri casi, caratterizzati da un consenso viziato dalle condizioni di inferiorità della vittima (art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1); consenso che ricorre anche nel reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2), ma che si ritiene invalido in conseguenza del rapporto che lega la persona offesa all’autore del reato, sulla base delle tipizzazioni contenute nella norma.
Altra pronuncia (Sez. 3, n. 2283 del 26/10/2006, dep. 2007, C, non massimata), dando conto della nuova figura di violenza sessuale introdotta ad opera della L. 6 febbraio 2006, n. 38 mediante l’inserimento di un ulteriore comma dopo il primo dell’art. 609-quater c.p., ha indicato, quale ulteriore ragione di adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite, oltre alla successione di leggi valorizzata dalla sentenza n. 13/2000, anche un argomento definito di carattere sistematico, osservando che, considerando l’abuso di autorità riferibile anche a poteri di carattere privatistico, verrebbe meno la possibilità di distinguere l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 609-bis c.p., comma 1 dall’ipotesi di rapporto sessuale con abuso di potere parentale o tutorio ora previsto dall’art. 609-quater c.p., comma 2; ciò in quanto l’unica interpretazione idonea a salvaguardare la coerenza normativa è quella che attribuisce carattere pubblicistico all’autorità considerata dalla prima delle richiamate disposizioni e carattere privatistico a quella considerata dalla seconda.
Invero, intendendo come autorità ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, continua la sentenza 2283/2007, l’art. 609-quater c.p., comma 2, resterebbe praticamente privo di effetti, poiché presuppone espressamente la inapplicabilità delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, tra le quali rientra anche quella di ogni atto sessuale commesso con abuso di autorità.
Si è anche escluso, uniformandosi alla sentenza 2283/2007, che la potestà genitoriale possa essere considerata un istituto di natura pubblicistica, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, che l’aveva ritenuta come prevista e disciplinata dall’ordinamento al fine di consentire ai genitori la possibilità di adempiere convenientemente i loro doveri e svolgere compiutamente le loro prerogative (Sez. 3, n. 2681 del 11/10/2011, dep. 2012, R., Rv. 251885).
Altre successive pronunce, aventi ad oggetto violenze sessuali commesse da soggetti rivestenti la qualifica di pubblico ufficiale, hanno ribadito la natura formale e pubblicistica della posizione autoritativa dell’agente (Sez. 4, n. 6982 del 19/01/2012, M., Rv. 251955) precisando, tra l’altro, che l’abuso di autorità consiste nella strumentalizzazione del proprio potere, realizzato attraverso una subordinazione psicologica tale per cui la vittima viene costretta al rapporto sessuale, risolvendosi, pertanto, in una vera e propria costrizione che non può essere desunta, in via meramente presuntiva, sulla base della posizione autoritativa ricoperta dal soggetto agente (Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, T., Rv. 253389).
In altre sentenze la nozione ristretta di abuso di autorità è stata ribadita escludendo la posizione pubblicistica dell’agente che esercitava le funzioni di responsabile di un centro di accoglienza quale ente ausiliario riconosciuto dalla regione ed iscritto nel Registro generale del volontariato (Sez. 3, n. 47869 del 04/10/2012, M., Rv. 253870), del tutore (Sez. 3, n. 40848 del 18/07/2012, B, non mass.) e del medico curante, pur distinguendo, in tale ultimo caso, tra attività esercitata nell’ambito del servizio pubblico o, privatamente, intra moenia (Sez. 3, n. 16107 del 24/03/2015, M., Rv. 263333).
4. Il diverso orientamento, richiamando la prevalente dottrina, propende invece per un concetto di abuso di autorità più ampio, comprensivo di ogni relazione, anche di natura privata, in cui l’autore del reato riveste una posizione di supremazia della quale si avvale per coartare la volontà della persona offesa ed è stato prospettato in una prima decisione (Sez. 3, n. 2119 del 03/12/2008, dep. 2009, M., Rv. 242306) ritenendo la convivenza dell’imputato con la madre del minore quale valido presupposto dell’abuso di autorità, senza, tuttavia, manifestare un esplicito dissenso rispetto alle precedenti decisioni, alle quali fa invece riferimento una successiva pronuncia (Sez. 3, n. 23873 del 08/04/2009, C., Rv. 244082), ove, esaminando un caso in cui il fatto era stato commesso con abuso della potestà genitoriale - anche se ai soli fini della verifica della correlazione tra accusa e sentenza - viene dato conto del formarsi di un diverso orientamento che colloca nell’ambito dell’abuso di autorità ogni forma di strumentalizzazione del rapporto di supremazia, senza distinzioni tra autorità pubblica e privata, osservando che, per individuare quest’ultima, viene fatto riferimento all’art. 61 c.p., n. 11.
Un primo effettivo confronto con le diverse posizioni è stato però effettuato solo successivamente (Sez. 3, n. 19419 del 19/04/2012, I., Rv. 252768), ritenendo configurato l’abuso di autorità nello stato di soggezione indotto dall’imputato sulla cognata, in un contesto familiare di particolare degrado, caratterizzato dalla supremazia dell’uomo rispetto alla componente femminile.
Ancora una volta viene richiamata l’attenzione sul contenuto dell’art. 61 c.p., n. 11 (la cui compatibilità con il reato di violenza sessuale con abuso di autorità è stata, peraltro, ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza: Sez. 3, n. 23463 del 24/01/2019, G, Rv. 275972; Sez. 3, n. 14837 del 04/03/2010, Cardinali, Rv. 246819) osservando che lo stesso si riferisce, indifferentemente, all’abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero di relazioni d’ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità e ricordando come la giurisprudenza ne abbia sempre offerto un’interpretazione pacificamente ampia, riferibile indistintamente tanto all’autorità pubblica che a quella privata, mentre quando il legislatore intende considerare una posizione autoritativa di tipo pubblicistico la indica espressamente, come nel caso dell’art. 608 c.p., il quale fa specifico riferimento al "pubblico ufficiale", menzione che, presente nell’abrogato art. 520 c.p., non è stata ripetuta nella formulazione dell’art. 609-bis c.p. con il preciso fine di sanzionare qualsiasi persona che, dotata di autorità pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (conforme, Sez. 3, n. 36704 del 27/03/2014, A, Rv. 260172, relativa ad abuso commesso dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente, che rinviene un ulteriore elemento di sostegno alla lettura della norma nel contenuto dell’art. 609-quater c.p., comma 2, laddove si riferisce al potere da parte di soggetto non necessariamente ricoprente una funzione pubblica, come il convivente della madre del minore abusato).
In una successiva occasione (Sez. 3, n. 49990 del 30/04/2014, G, Rv. 261594, relativa a fattispecie di abuso sessuale commesso dal superiore gerarchico su una dipendente della ditta che impiegava entrambi) tale orientamento è stato ribadito, confutando espressamente le osservazioni svolte in precedenti sentenze (n. 2283/2007 e 2681/2011, cit.) ove, quale ulteriore elemento a favore della tesi sulla natura necessariamente pubblicistica e formale dell’autorità di cui abusa l’autore della violenza sessuale, viene prospettata la sostanziale inapplicabilità dell’art. 609-quater c.p., comma 2 che verrebbe a determinarsi aderendo alla tesi opposta.
Viene fatto rilevare, a tale proposito, che, oltre ad utilizzare espressioni diverse ("abuso di autorità" nell’art. 609-bis e "abuso di poteri" nell’art. 609-quater), il delitto di atti sessuali con minorenne, che richiede peraltro una più diretta ed effettiva strumentalizzazione della posizione rivestita dall’agente, si caratterizza per l’assenza di costrizione, richiesta, invece, per la configurabilità della violenza sessuale.
Nello stesso senso si è posta altra pronuncia (Sez. 3, n. 33042 del 08/03/2016, F, Rv. 267453) la quale, ponendo l’accento anche sulla diversa natura del bene giuridico tutelato rispetto alla previgente disciplina, che non è più la moralità pubblica ed il buon costume, ma la libertà personale, che prescinde dalla rilevanza pubblicistica della posizione di autorità e sulla natura di reato comune della violenza sessuale, rileva anche come la presenza di una clausola di riserva nell’art. 609-quater c.p. sia di per sé idonea a delimitarne l’ambito di operatività rispetto all’art. 609-bis c.p., regolando l’eventuale concorso apparente di norme e che, descrivendo tale ultimo articolo la modalità della condotta come "abuso di autorità", esso considera la strumentalizzazione della dimensione soggettiva dell’autorità, mentre per l’art. 609-quater, che si riferisce ad un "abuso dei poteri", rileva la strumentalizzazione della dimensione oggettiva, funzionale, dei poteri connessi alla posizione dell’agente.
Ritiene infine condivisibile la più ampia accezione del concetto di abuso di autorità altra pronuncia quasi coeva a quella appena richiamata (Sez. 3, n. 33049 del 17/05/2016, B, Rv. 267402), così come altre decisioni più recenti che a tale orientamento espressamente aderiscono (ex pl. Sez. 3, n. 40301 del 15/12/2017, dep. 2018, I, non massimata; Sez. 3, n. 21997 del 13/03/2018, I, non massimata; Sez. 3, n. 20712 del 19/01/2018, U, non massimata).
Anche la dottrina, come si è detto, propende per una interpretazione ampia del concetto di autorità, pur dando atto, in alcuni casi, della difficoltà di individuare le condotte di abuso di autorità rispetto a quelle in cui la costrizione al compimento degli atti sessuali avviene con minaccia.
5. Richiamati i contrapposti orientamenti giurisprudenziali che hanno dato origine al contrasto e preso atto di quanto osservato in dottrina, occorre in primo luogo individuare, prima di stabilire quale sia l’origine della posizione autoritativa rilevante per la configurabilità del reato, il significato concreto della locuzione abuso di autorità nel contesto in cui è collocato.
La differente formulazione dei primi due commi dell’art. 609-bis c.p. evidenzia come, nella violenza sessuale "costrittiva", il soggetto passivo ponga in essere o subisca un evento non voluto poiché ne viene annullata o limitata la capacità di azione e di reazione coartandone la capacità di autodeterminazione, mentre nella violenza sessuale "induttiva" l’agente persuade la persona offesa a sottostare ad atti che, diversamente, non avrebbe compiuto, ovvero a subirli, strumentalizzandone la vulnerabilità e riducendola al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità.
In entrambi i casi l’autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa, direttamente compressa, nel primo caso, fino ad impedire ogni diversa opzione ed orientata, nel secondo, conformemente alle intenzioni dell’agente.
Si tratta, a ben vedere, di due situazioni distinte, che rendono evidente come l’abuso di autorità considerato dal comma 1 sia solo quello che determina una vera e propria sopraffazione della volontà della persona offesa che si risolve in una costrizione e non anche una mera induzione, alla quale viene fatto riferimento solo nel comma 2 nei termini dianzi specificati.
Come osservato in dottrina, la condizione in cui versa la persona offesa nei casi di abuso di autorità è una condizione di sudditanza materiale o psicologica ma non psichica e, quindi, di origine patologica in senso stretto.
L’abuso di autorità può, peraltro, ritenersi distinguibile anche dalla minaccia funzionale alla costrizione, menzionata sempre nell’art. 609-bis c.p., comma 1.
Il confine è certamente labile, ma risponde, evidentemente, all’esigenza di ampliare l’ambito di operatività del comma 1 fino a ricomprendervi situazioni non riconducibili alla violenza o minaccia ed è individuabile nel senso che, mentre la minaccia determina un’efficacia intimidatoria diretta sul soggetto passivo, costretto a compiere o subire l’atto sessuale, la coartazione che consegue all’abuso di autorità trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo, creando le condizioni per cui alla seconda non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o all’accettazione dell’atto sessuale che, consegue, dunque, alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia.
6. Quanto finora osservato consente già di rilevare come non vi siano validi argomenti per accedere all’interpretazione maggiormente restrittiva del concetto di abuso di autorità nei termini prospettati dal primo degli indirizzi giurisprudenziali richiamati in precedenza, per una serie di ragioni efficacemente sviluppate nelle decisioni più recenti, che evidenziano la debolezza delle conclusioni cui erano pervenute le precedenti pronunce.
La sentenza 13/2000 delle Sezioni Unite, dopo aver dato conto dell’accertamento in fatto, nel giudizio cautelare, dell’assenza di costrizione fisica nei confronti della persona offesa da parte dell’agente, afferma - come si è detto, in via del tutto incidentale - che l’abuso di autorità previsto dall’art. 609-bis c.p. coincide con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale di cui all’abrogato art. 520 c.p. perché la disposizione vigente aveva sostituito quella di cui agli abrogati art. 519 c.p., comma 1 e art. 520 c.p., aggiungendo che, in ogni caso, esso presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico.
La sentenza, inoltre, confronta l’art. 609-bis c.p. con l’art. 609-quater c.p., considerando il vizio del consenso del minore determinato dalla differente maturità sessuale dell’agente e richiamando la differenza ontologica e giuridica tra il rapporto intercorrente tra autore del reato e persona offesa rispetto alle due fattispecie richiamate.
A tali considerazioni si sono richiamate le successive pronunce adesive.
Ciò posto, occorre rilevare, in primo luogo, come non sia determinante il richiamo alle disposizioni del codice penale abrogate, rispetto alle quali quelle vigenti risultano del tutto scollegate.
Invero, la collocazione del delitto di violenza sessuale tra quelli contro la libertà personale e la pacifica natura di reato comune rendono evidente l’intenzione del legislatore di ampliare l’ambito di operatività della fattispecie e svincolano del tutto l’art. 609-bis c.p. dai riferimenti alla figura del pubblico ufficiale di cui all’abrogato art. 520 c.p., la cui posizione, secondo la lettura della norma offerta dalla coeva giurisprudenza, era di per sé sufficiente alla configurazione del reato, non essendo richiesta la costrizione, bensì il solo nesso occasionale tra la posizione di pubblico ufficiale ed il fatto, tanto da ritenersi penalmente rilevante la condotta posta in essere con soggetto consenziente o indotta dal soggetto passivo, essendo peraltro il reato configurabile soltanto quando quest’ultimo fosse una persona arrestata, detenuta o in affidamento per esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente (Sez. 3, n. 1347 del 27/10/1981, dep. 1982, Di Gaspare, Rv. 152136; Sez. 3, n. 7406 del 08/05/1987, Maione, Rv. 176179; Sez. 3, n. 2909 del 28/01/1986, dep. 1987, Panicola, Rv. 175293; Sez. 3, n. 5321 del 18/12/2003, dep. 2004, Retillo, Rv. 227440).
Corretta risulta, poi, l’osservazione secondo cui, quando la legge ha inteso riferirsi a soggetti che rivestono una posizione autoritativa formale, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell’art. 608 c.p., concernente l’abuso di autorità contro arrestati o detenuti, mentre in altre disposizioni il concetto di autorità è inteso in senso ampio, pacificamente comprensivo di posizioni di preminenza non necessariamente di derivazione pubblicistica, come, ad esempio, nel caso dell’art. 61 c.p., n. 11, richiamato dalla giurisprudenza in precedenza menzionata e confrontato anche con il n. 9 del medesimo articolo (nella sentenza n. 49990/2014), ovvero in altre disposizioni richiamate dalla dottrina, quali l’ormai abrogato art. 671 c.p., l’art. 600-octies c.p., comma 1, che attualmente sanziona condotte analoghe e gli artt. 571, 600 e 601 c.p..
Anche le ulteriori argomentazioni poste a sostegno della interpretazione maggiormente restrittiva, facendo ricorso al confronto tra la fattispecie in esame e quella prevista dell’art. 609-quater c.p., comma 2, perdono consistenza non soltanto per la presenza della clausola di riserva e la diversa formulazione, che si riferisce non all’abuso di autorità bensì all’abuso di poteri, ma anche per la diversa conformazione della condotta sanzionata che non richiede, come si è fatto rilevare in più occasioni, la costrizione del minore, il quale è ritenuto non capace di esprimere un valido consenso (in ragione dell’età o del rapporto che lo lega al soggetto attivo), tanto è vero che il bene giuridico del reato non è la libertà di autodeterminazione del minore ma la sua integrità fisio-psichica nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità (Sez. 3, n. 23205 del 11/04/2018, G., Rv. 272790; Sez. 3, n. 24258 del 27/5/2010, V., Rv. 247289; Sez. 3, n. 29662 del 13/05/2004, Sonno, Rv. 229358; Sez. 3, n. 15287 del 25/02/2004, D’Ettore, Rv. 228610).
Tali considerazioni trovano ulteriore conferma nel fatto che, in termini generali, l’autorità, come osservato in altro ambito, ha natura relazionale e presuppone un rapporto tra più soggetti, sostanzialmente caratterizzato dal fatto che colui che riconosce l’autorità di chi la esercita subisce, senza reagire, gli atti che ne derivano, sicché in un simile contesto, non può validamente sostenersi che il riconoscimento dell’autorità debba avere esclusivamente natura formale e pubblicistica.
Una simile interpretazione risulta, invero, in evidente contrasto con la esigenza di massima tutela della libertà sessuale della persona che la legge persegue, come pacificamente riconosciuto e rende collocabili nella fattispecie astratta di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1 anche situazioni che, altrimenti, ne resterebbero escluse, quali quelle derivanti da rapporti di natura privatistica o di mero fatto, come, ad esempio, nel caso dei rapporti di lavoro dipendente (anche irregolare), ovvero di situazioni di supremazia riscontrabili in ambito sportivo, religioso, professionale ed all’interno di determinate comunità, associazioni o gruppi di individui.
Accedendo, pertanto, alla tesi più restrittiva, la prevaricazione esercitata dall’agente sulla persona offesa sarebbe valutabile in sede penale solo se collocabile nell’ambito della minaccia o dell’abuso delle condizioni di inferiorità psichica, restandone esclusa qualora il compimento dell’atto sessuale con soggetto non consenziente avvenga in assenza dei presupposti caratterizzanti le suddette forme di coartazione o induzione.
7. Esclusa la natura formale e pubblicistica dell’autorità di cui l’agente abusa nel commettere il reato di cui all’art. 609-bis c.p., occorre stabilire se l’autorità "privata" sia solo quella che deriva dalla legge o anche un’autorità di fatto, comunque determinatasi ed è conseguente alle premesse indicate ritenere corretta la seconda ipotesi, poiché, se ciò che rileva è la coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l’origine.
Va peraltro osservato che il riconoscimento della validità della interpretazione più ampia del concetto di abuso di autorità non incide negativamente sul principio di tipicità.
Occorre in primo luogo ribadire, a tale proposito, che, come peraltro riconosciuto dalla dottrina, tra le finalità della L. 15 febbraio 1996, n. 66 vi era quella di assicurare la massima tutela a tutti coloro che, per caratteristiche personali o in ragione del contesto ambientale o relazionale che li vede coinvolti, vengano indotti o costretti a compiere o subire atti sessuali, sicché una nozione ampia del concetto di autorità risulta del tutto coerente con gli scopi perseguiti dal legislatore.
Inoltre, la sussistenza oggettiva del rapporto autoritario così come in precedenza individuato, deve essere inequivocabilmente dimostrata mediante un’analisi concreta della dinamica dei fatti idonea a porre in luce un rapporto di soggezione effettivamente intercorrente tra l’agente e la vittima del reato.
Deve, poi, essere dimostrata anche l’arbitraria utilizzazione del potere, dando anche conto della correlazione esistente tra l’abuso di autorità e le conseguenze sulla capacità di autodeterminazione della persona offesa, poiché una condotta che dovesse diversamente estrinsecarsi dovrebbe inevitabilmente essere inquadrata nelle contermini ipotesi di minaccia o induzione.
In altre parole, per la configurabilità del reato in esame occorre dimostrare non soltanto l’esistenza di un rapporto di autorità tra autore del reato e vittima diverso dalla mera costrizione fisica e dalle richiamate ipotesi di minaccia ed induzione, ma anche che di tale posizione di supremazia l’agente abbia abusato al fine di costringere la persona offesa a compiere o subire un atto sessuale al quale non avrebbe in altro contesto consentito, dovendosi dunque escludere la possibilità di desumere la costruzione in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa del soggetto agente.
Quanto in precedenza rilevato consente, infine, di ritenere rilevante, per la configurabilità del reato, la valenza coercitiva dell’abuso di autorità tanto nel caso in cui la posizione di preminenza dell’agente sia venuta meno, permanendo tuttavia una condizione di soggezione psicologica derivante dall’autorità da questi già esercitata, quanto in quello di relazione di dipendenza indiretta tra autore e vittima del reato, quando il primo, abusando della sua autorità, concorre con un terzo che compie l’atto sessuale non voluto dalla persona offesa.
8. Alla stregua di quanto precede, può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: "L’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali".
9. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, deve essere rilevata l’infondatezza delle eccezioni di natura procedurale prospettate nei primi due motivi di impugnazione, per le ragioni già efficacemente enucleate nella preliminare delibazione effettuata nell’ordinanza di rimessione.
Il primo motivo, concernente la violazione degli artt. 593 e 593-bis c.p.p. in relazione all’art. 2 c.p. e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale, riqualificato come appello per avere imputato e parti civili proposto appello avverso la sentenza di primo grado non è fondato.
La Corte di appello, dando atto che l’art. 593-bis c.p.p., inserito dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 3, comma 1, il quale dispone, al comma 2, che il Procuratore generale presso la Corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento, è in vigore dal 6 marzo 2018 e tenuto conto della data di presentazione dell’impugnazione (20 maggio 2015) ha ritenuto applicabile la previgente disciplina che tale impugnazione consentiva.
Tale assunto risulta corretto, in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la materia processuale è regolata dal principio del tempus regit actum, secondo il quale la validità degli atti deve essere apprezzata facendo riferimento alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti (Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Cesi, Rv. 275201; Sez. 4, n. 20112 del 29/03/2018, Nesturi, Rv. 272746; Sez. 4, n. 49395 del 23/10/2018, B, Rv. 274041 ed altre prec. conf.).
In particolare, per ciò che concerne le impugnazioni, si è stabilito che, qualora si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del richiamato principio impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione. (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537; Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843; Sez. 5, n. 10142 del 17/01/2018, C., Rv. 272670 ed altre prec. conf.).
Si è altresì esclusa l’applicabilità, con riferimento alle norme processuali, del principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P, Rv. 271207; Sez. 4, n. 28153 del 18/06/2015, Cassano, Rv. 264043; Sez. 6, n. 41322 del 22/09/2015, Policastri, Rv. 265013 ed altre prec. conf.).
10. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, ove si deduce la violazione dell’art. 443 c.p.p., comma 3, il quale stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, assumendo che tale evenienza, diversamente da quanto ritenuto dai giudici dell’appello, nella fattispecie non si sarebbe verificata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto, attribuendo ad esso l’esatto nomen iuris lasciandolo invariato nei suoi tratti caratterizzanti, non costituirebbe mutamento del titolo del reato.
Tale assunto è evidentemente errato se valutato alla luce di quanto disposto dall’art. 521 c.p.p., il quale, al comma 1, consente al giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, mutandone quindi il titolo e lasciandone inalterati gli elementi essenziali, mentre se il giudice accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, e 517 e art. 518, comma 2 - evenienza cui fa riferimento il motivo di ricorso - deve provvedere, secondo quanto stabilito dall’art. 521 c.p.p., comma 2, a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sicché non si avrebbe alcuna sentenza di condanna avverso la quale possa proporsi appello.
Va infine rilevato, con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, che, in ogni caso, il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione poi convertito in appello ai sensi dell’art. 569 c.p., comma 2 e art. 580 c.p.p., circostanza, questa, che rende applicabile, nella fattispecie, il principio, più volte affermato, secondo cui l’intervenuta conversione supera eventuali limitazioni alla possibilità di una parte di proporre appello (Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P, Rv. 276137; Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377; Sez. 5, n. 57716 del 13/10/2017, Casi, Rv. 271895 e, con riferimento al giudizio abbreviato, Sez. 2, n. 18253 del 23/04/2007, Cerchi, Rv. 236404).
11. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attinenti alla valutazione delle prove ai fini dell’affermazione di responsabilità, sono inammissibili.
Occorre in primo luogo rilevare che gli stessi, pur formalmente deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), si risolvono nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
I motivi, inoltre, sono connotati da genericità, in quanto le censure sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle minori e sulla violazione della c.d. Carta di Noto vengono prospettate senza alcuno specifico richiamo delle argomentazioni sviluppate dai giudici dell’appello, così come la dedotta violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p. viene articolata senza chiarire quali esattamente sarebbero le spiegazioni alternative al fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di confutare e le censure difensive che non avrebbe esaminato.
12. Per ciò che concerne il quarto motivo di ricorso, della doglianza relativa al significato del riferimento, contenuto nell’art. 609-bis c.p. all’abuso di autorità si è già detto nell’esaminare la questione controversa e nella sentenza impugnata viene dato conto non soltanto della sussistenza del rapporto di preminenza esistente tra l’imputato, insegnante privato e le persone offese, sue allieve, in ragione dell’attività espletata, ma anche della condotta posta in essere e ritenuta esorbitante rispetto ai normali canoni dell’insegnamento, ponendo altresì in evidenza, quali dati fattuali significativi della costrizione esercitata sulle allieve e la stretta connessione con la strumentalizzazione del ruolo di docente, la rivelazione delle violenze subite solo a distanza di tempo e solo dopo il superamento di riserve psicologiche, circostanza ritenuta indicativa dell’autorevolezza che contraddistingueva il rapporto tra l’imputato e le minori.
Occorre peraltro considerare che, in ogni caso, nella sentenza impugnata la Corte di appello, richiamando anche i contenuti della sentenza di primo grado, ha evidenziato come la condotta posta in essere dall’imputato fosse connotata anche da violenza, consistita negli atti repentini dettagliatamente descritti nel capo di imputazione, i quali, secondo costante giurisprudenza, mediante il compimento insidiosamente rapido della azione criminosa sorprendono la vittima ponendola nell’impossibilità di difendersi e superando la sua contraria volontà (tra le altre, Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J, Rv. 260985; Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, Rv. 247932; Sez. 3, n. 40443 del 28/11/2006, Zannelli, Rv. 235579).
Si tratta, pertanto, di argomentazioni giuridicamente corrette e supportate da adeguata motivazione su specifici dati fattuali.
13. Altrettanto può dirsi per ciò che concerne l’ulteriore censura, formulata sempre nel quarto motivo di ricorso, relativa al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 3.
Come si è avuto modo di osservare, l’attenuante in questione può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell’azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L, Rv. 277615; Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S, Rv. 260501 ed altre prec. conf.).
Si è pure precisato che, per l’applicazione dell’attenuante in questione, non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l’autore del reato e la vittima (Sez. 3, n. 19033 del 26/03/2013, L., Rv. 255295; Sez. 3, n. 10085 del 05/02/2009, R., Rv. 243123; Sez. 3, n. 14230 del 15/02/2008, P.M. in proc. L., Rv. 239964) e che, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2017, L.; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc. D, Rv. 266272).
Si è ulteriormente chiarito che, rispetto a tale valutazione, non rilevano i criteri soggettivi di commisurazione della pena di cui all’art. 133 c.p., comma 2, in quanto la mitigazione della pena prevista nell’ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale non risponde all’esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona, bensì alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, dep. 2018, B, Rv. 272584; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n. 23093 del 11/05/2011, D., Rv. 250682 ed altre prec. conf.). A tale fine, la reiterazione di rapporti sessuali è stata ritenuta sintomatica dell’intensità del dolo in capo all’imputato ed espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S, Rv. 275693).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato rilievo, nel giustificare il diniego dell’attenuante, alla reiterazione delle condotte, alla loro invasività come percepita dalle vittime ed al rapporto fiduciario instauratosi tra insegnante ed allieve, elementi che, alla luce dei richiamati principi, evidenziano come la sentenza impugnata sia, anche sul punto, assistita da motivazione del tutto adeguata e conforme a legge.
14. Per ciò che concerne, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di censura nel sesto motivo di ricorso, deve osservarsi che la sentenza impugnata lo ha giustificato in considerazione dell’assenza di positivi elementi di valutazione e richiamando la gravità dei fatti in considerazione della reiterazione delle condotte e del divario di età esistente tra imputato e persone offese, offrendo, anche in questo caso, una motivazione del tutto congrua, a fronte della quale il ricorso, richiamando solo uno degli argomenti valorizzati dai giudici dell’appello (differenza di età tra vittime e imputato), indica l’incensuratezza dell’imputato quale dato suscettibile di valutazione trascurato in sentenza, non considerando, però, che l’art. 62-bis c.p., comma 3, esclude che l’assenza di precedenti condanne per altri reati possa essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
15. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato ed al rigetto consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, da liquidarsi in favore dello Stato, specificando che, come già affermato dalle Sezioni Unite, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 541 c.p.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi del citato D.P.R., artt. 82 e 83 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco,Rv. 277760).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili P.D. e C.N. , ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.