Solo la certezza argomentata dell’impossibilità in assoluto di nuove prove può far estendere anche in sede di richiesta di decreto penale l’eventualità dell’emissione di una sentenza sull’insussistenza probatoria.
Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale.
È evidente che l’insufficienza di prove è prevista dall’art. 530 c.p.p., comma 2, e non dall’art. 129 c.p.p. poiché, mentre la sentenza ex art. 530 c.p.p., comma 2, è emessa dopo il dibattimento con l’acquisizione di tutte le prove richieste dalle parti e ammesse dal giudice, la sentenza ex art. 129 e 459 c.p.p., invece, è pronunciata allo stato degli atti, con le prove che possono essere ancora acquisite nella sede naturale del dibattimento.
Corte di Cassazione
sez. III Penale, sentenza 26 novembre – 17 dicembre 2020, n. 36240
Presidente Izzo – Relatore Socci
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca con sentenza del 4 maggio 2020, ex art. 459 c.p.p., comma 3 e art. 129 c.p.p., ha assolto S.M. dal reato contestatogli (art. 54 e 1161 Cod. Nav. - accertato fino al (omissis) -) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Ricorre in cassazione il Pubblico Ministero, deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (art. 129 e 459 c.p.p.). L’assoluzione è stata pronunciata per mancanza delle prove relativamente al reato in accertamento.
Il giudice nella sentenza dà atto che le navi erano ormeggiate di punta con il relativo corpo morto, ma si esprimeva per difetto del quadro probatorio per addivenire ad una condanna.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’indicare l’illegittimità della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale, per insussistenza o mancanza della prova (S.U. n. 18 del 1995, Rv. 202375).
Il P.M. è stato privato della possibilità di integrare la prova ove necessario nella sede dibattimentale, ove fosse necessario.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
4. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca (Ufficio G.I.P.) per il prosieguo.
Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale. - Conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi (Sez. U, n. 18 del 09/06/1995 - dep. 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 20237501; vedi anche Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014 - dep. 06/11/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv. 26094101).
La sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3 potrebbe - in tesi - essere pronunciata anche quando risulti evidente che non possano essere più acquisite prove della sua colpevolezza: "Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta" (Sez. 5, n. 14981 del 24/03/2005 - dep. 21/04/2005, P.M. in proc. Becatelli, Rv. 23146101).
È evidente che l’insufficienza di prove è prevista dall’art. 530 c.p.p., comma 2, e non dall’art. 129 c.p.p. poiché, mentre la sentenza ex art. 530 c.p.p., comma 2, è emessa dopo il dibattimento con l’acquisizione di tutte le prove richieste dalle parti e ammesse dal giudice, la sentenza ex art. 129 e 459 c.p.p., invece, è pronunciata allo stato degli atti, con le prove che possono essere ancora acquisite nella sede naturale del dibattimento.
Allora, solo la certezza argomentata dell’impossibilità in assoluto di nuove prove può far estendere anche in sede di richiesta di decreto penale l’eventualità dell’emissione di una sentenza ex art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3, sull’insussistenza probatoria.
La sentenza impugnata nell’ultima parte della sua motivazione cerca di rappresentare proprio l’impossibilità di superare la situazione "di impasse probatorio", in relazione alla necessità di un accertamento tramite rilievi fotografici subacquei (della presenza di corpi morti) in quanto l’ormeggio di punta potrebbe essere stato effettuato tramite l’utilizzo di ancore con esclusione del carattere permanente ed esclusivo dell’utilizzo dello specchio d’acqua da parte dei diportisti.
Tale deduzione del giudicante risulta però una congettura in quanto il giudice non ha evidenziato una modifica dello stato dei luoghi con la rimozione definitiva di eventuali corpi morti (in genere costituiti da blocchi di cemento ai quali si agganciano con idonei funi o catene le imbarcazioni) che renda impossibili ulteriori accertamenti, e non ha neanche argomentato sulla possibilità concreta della visione diretta della P.G. dei corpi morti al momento del sequestro e dell’intervento; la P.G. potrebbe benissimo nel corso di un esame dibattimentale chiarire la situazione di fatto riscontrata per l’imbarcazione da diporto del ricorrente nel porto di Porto (omissis) . Posto che il reato si configura proprio in relazione al tipo di ancoraggio del natante, se fisso o mobile (Sez. 3, n. 49328 del 14/11/2013 - dep. 09/12/2013, D’Errico, Rv. 25734901).
L’impossibilità (ulteriore) probatoria, quindi, è stata solo assertiva e scollegata dai dati processuali, e comunque la stessa non risultava evidente.
Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: "Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 129 e 459 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove (ulteriori o anche integrative di quelle già raccolte dall’accusa) della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta che si concluda per una incertezza probatoria".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca, Ufficio G.I.P. per l’ulteriore corso.