Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Assicurazione diplomatiche generiche impediscono estradizione: rischio di trattamento inumano (Cass. 22884/19)

23 maggio 2019, Cassazione penale

A fronte del rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri, non insufficienti le informazioni trasmesse dalle autorità dello stato richiedente avente ad oggetto unicamente la descrizione delle norme applicabili senza alcuna indicazione concreta, e tantomeno valida assicurazione formale.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 05/03/2019) 23-05-2019, n. 22884

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;

nei confronti di:

R.P., nato il (OMISSIS);

e da:

R.P., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. STEFANO MOGINI;

sentite le conclusioni del P.G., Dott.ssa CARDIA DELIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso del R.P. e, in accoglimento del ricorso del PM, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste e R.P. ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato insussistenti le condizioni per la consegna estradizionale del R. richiesta dalla Repubblica di Moldavia sulla base di sentenza definitiva di condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione pronunciata dal Tribunale di Orhei in data 27/3/2018 per reati di rapina ascritti all'estradando per la sottrazione di una bottiglia di birra con una spinta alla commessa che chiedeva la restituzione o il pagamento e per la sottrazione di una bottiglia di birra e un pacchetto di sigarette con minaccia rivolta alla commessa.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistere la causa ostativa all'estradizione di cui all'art. 698 c.p.p., consistente nel fondato motivo per ritenere il concreto pericolo che la persona richiesta venga sottoposta in caso di consegna a pene o trattamenti che comunque configurano la violazione di diritti fondamentali.

Dopo aver rilevato che dal Rapporto pubblicato da Amnesty International per gli anni (OMISSIS), dalla Relazione del Comitato del Consiglio d'Europa per la Prevenzione della Tortura e di pene e trattamenti inumani e degradanti (CPT) redatta nel (OMISSIS) ad esito della visita degli istituti di pena moldavi e da sentenze della Corte EDU risulta un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, derivante dalla condizioni di sicurezza, igienico-sanitarie e di sovraffollamento delle carceri moldave, ed in particolare di quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte territoriale ha valutato del tutto insufficienti, per la loro astrattezza e l'assenza di ogni formale assicurazione, le informazioni fornite dalle autorità moldave, su specifica richiesta formulata dalla stessa Corte ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 2, circa il concreto trattamento carcerario al quale l'estradando sarebbe stato sottoposto in caso di consegna.

2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alle norme della Convenzione Europea di estradizione che impongono agli Stati che ne sono parte l'obbligo di "consegnarsi reciprocamente le persone".

Sottolinea il Procuratore Generale che alla richiesta di informazioni, formulata dalla Corte di appello in data 3/8/2018 al fine di verificare la sussistenza di un rischio concreto di trattamento contrario all'art. 3 Convenzione EDU e all'art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, circa lo spazio vitale a disposizione di ciascun detenuto e la condizione del penitenziario in cui la persona richiesta in estradizione potrebbe essere destinata, le autorità della Repubblica di Moldavia hanno risposto con nota del (OMISSIS) assicurando che la detenzione sarebbe avvenuta in un penitenziario di tipo semi-chiuso in cui saranno assicurate le condizioni minime di alloggio e di assistenza sanitaria prevista dalle leggi moldave, ivi dettagliate. Alla successiva richiesta della Corte di appello in data (OMISSIS), che ribadiva la necessità di conoscere lo specifico istituto penitenziario nel quale il R. avrebbe espiato la pena, avrebbe risposto direttamente il Ministero della Giustizia, rappresentando che le autorità moldave avevano già fornito i chiarimenti richiesti con la citata nota del (OMISSIS).

Ritiene il Procuratore Generale ricorrente che la valutazione della Corte territoriale abbia preso spunto da sentenze della Corte EDU e da documenti provenienti da organismi internazionali e da associazioni non governative risalenti nel tempo, senza considerare gli eventuali intervenuti miglioramenti della situazione delle carceri moldave e le esaustive e rassicuranti informazioni fornite dalla Moldavia con la citata nota, sicchè non vi era ragione di ritenere che la legislazione moldava vigente in materia non sarebbe poi stata rispettata. In ogni caso, poichè la richiesta di ulteriori informazioni in data (OMISSIS) non risulta inoltrata allo Stato richiedente, avendo ad essa direttamente risposto il Ministero della Giustizia, la Corte territoriale avrebbe dovuto richiedere l'inoltro di quella richiesta alla Repubblica di Moldavia, anzichè decidere allo stato degli atti con esito negativo.

3. R.P., dopo aver affermato che sussiste il suo interesse ad impugnare la decisione negativa delle condizioni per la sua consegna estradizionale alla Repubblica di Moldavia poichè la sentenza in esame non preclude il rinnovo della domanda di estradizione sulla base di eventuali aggiornamenti positivi circa lo stato delle carceri moldave, deduce i seguenti motivi di ricorso.

3.1. Violazione di legge e dell'art. 6 Convenzione EDU e illogicità della motivazione là dove la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza del fatto che il ricorrente risulta detenuto in Italia per altra causa del (OMISSIS), allorchè la sentenza di condanna per la cui esecuzione è stata richiesta la sua consegna è stata pronunciata all'udienza tenutasi il successivo giorno (OMISSIS), dovendo perciò essere ritenuto il legittimo impedimento del ricorrente a partecipare a quell'udienza e mancando agli atti ogni evidenza che il sistema processuale moldavo preveda per il condannato in absentia la facoltà di richiedere la restituzione nei termini per impugnare e far valere il suo diritto a partecipare al processo. Sarebbe al riguardo stata utile una richiesta di informazioni indirizzata alle autorità moldave circa lo svolgimento del processo de quo e i diritti e le facoltà dell'estradando al momento in cui egli versava in situazione di legittimo impedimento.

4. Il difensore dell'estradando ha depositato in data 27/2/2019 memoria con la quale contesta l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso del Procuratore Generale.

Motivi della decisione


1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste è infondato. La sentenza impugnata deve infatti ritenersi del tutto congrua e immune da qualsivoglia vizio logico o giuridico là dove rileva l'aspecificità e l'incompletezza delle informazioni fornite dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia in ordine al carcere in cui il R. sarebbe stato detenuto e al regime carcerario cui egli sarebbe stato concretamente sottoposto in caso di consegna, con riferimento al prefigurato rischio di trattamenti inumani e degradanti.

In vero, tale rischio è stato chiaramente e ripetutamente enunciato da autorevoli Rapporti di organismi internazionali - quali il Rapporto redatto del Comitato del Consiglio d'Europa per la Prevenzione della Tortura e di pene e trattamenti inumani e degradanti (CPT) ad esito della visita effettuata nel (OMISSIS), dal quale risulta una situazione carceraria caratterizzata da estesi fenomeni di violenza e intimidazione tra prigionieri, da sovraffollamento e da generali condizioni detentive largamente insufficienti dal punto di vista igienico-sanitario, particolarmente evidenti nei due maggiori istituti penitenziari del Paese ((OMISSIS) e (OMISSIS)) o il Rapporto sulla Moldavia del novembre 2017 del Comitato Anti-Tortura (CAT) istituito presso l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'O.N.U., che conferma l'attualità della descritta situazione carceraria. A fronte di ciò, la Corte territoriale ha regolarmente dato corso all'attività istruttoria di cui all'art. 704 c.p.p., comma 2, mediante la richiesta di informazioni rivolta allo Stato richiedente, e da quest'ultimo sostanzialmente disattesa.

La Corte di appello ha quindi svolto correttamente l'accertamento a lei demandato circa l'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 698 c.p.p., comma 1.

Essa ha infatti verificato in primo luogo la sussistenza di un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione ivi vigenti ed ha poi svolto un'indagine mirata, attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109; Sez. 6, n. 8673 del 4/12/2018, dep. 2019, Klos, n. m., in caso riguardante la Repubblica di Moldavia).

Essa ha poi rilevato che, a fronte della situazione carceraria ripetutamente denunciata dai sopra ricordati organismi internazionali, le informazioni trasmesse dalle Autorità moldave hanno avuto ad oggetto unicamente la descrizione delle norme applicabili del Codice dell'Esecuzione penale vigente nella Repubblica di Moldavia, senza alcuna indicazione concreta, e tantomeno valida assicurazione formale (Sez. 6, n. 24475 del 04/05/2016, Cernobrovciuc, Rv. 268703; Sez. 6, n. 10965 del 11/02/2015, Pizzolato, Rv. 262934), circa lo specifico istituto penitenziario in cui sarebbe stato ristretto l'estradando - informazione questa ritenuta necessaria dalla Corte territoriale alla luce dei citati Rapporti internazionali, del tutto negativi sui due principali carceri moldavi ((OMISSIS) e (OMISSIS)) - nonchè circa lo stato di effettiva applicazione delle pertinenti previsioni normative interne, le concrete modalità di espiazione della pena nel caso in esame e l'avvenuto superamento, o quantomeno la sensibile attenuazione, della negativa situazione recentemente rilevata da organismi internazionali e da autorevoli organizzazioni non governative. Sicchè adeguatamente esplorata e debitamente giustificata risulta la ritenuta sussistenza della rilevata condizione ostativa all'estradizione di R.P. verso la Repubblica.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di R.P. avverso sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata nei suoi confronti dalla Repubblica di Moldavia è inammissibile, perchè non sostenuto da concreto e attuale interesse.

Costituisce in vero ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - e neppure identificarsi nel mero interesse al rispetto di una norma di legge, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame, contrariamente al ricorso in esame, sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535).

Valutate le ragioni dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

3. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da R.P., che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019