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Assicurazioni diplomatiche solo teoriche, estradizione negata (CA Milano, 46/19)

30 luglio 2019, Corte di Appello di Milano

Negata estradizione esecutiva verso la Moldavia per il rischio di trattamenti numani o degradanti e per rischio di trattamenti lesivi dei diritti fondamentali in caso di consegna alla Repubblica Moldava.

Se non forniscono sufficienti assicurazioni in merito al fatto che l’estradando non sarà sottoposto a maltrattamenti di qualsiasi natura a fronte della situazione di fatto, diffusa e comunque generalizzata, di violazione dei diritti fondamentali della persona vanno disattese le informazioni diplomatiche pur quando rappresentino in linea teorica la possibilità di soddisfacimento di standard minimi di detenzione.

Le informazioni proveineti dallo stato richiedente vanno confrontate con i documenti prodotti dalla difesa, provenienti da fonti affidabili e riguardanti situazioni non circoscritte ma afferenti all’intero sistema esecutivo moldavo per verificare  l’esistenza di situazioni diffuse in cui nello Stato richiedente risultano violati i diritti fondamentali della persona.

(sentenza in .pdf)

 

 Corte d’Appello di Milano

Sezione Prima Penale

sentenza 46/19

udeinza 16 maggio 2019 - deposito 30 luglio 2019

 composta dai magistrati:

 Dott. Paolo Enrico Carfì                                                       Presidente

Dott. Chiara Nobili                                                               Consigliere

Dott. Stefania Pigozzi                                                           Consigliere est.

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

nei confronti di

 

**, nato in **. 1991

                                                                                         libero, assente

elettivamente domiciliato c/o Avv. Nicola Canestrini

difeso da: Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto, presente

 nel procedimento relativo alla richiesta di estradizione del Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia per l’esecuzione di condanna alla pena di anni tre, mesi 6 di reclusione per il reato di adescamento di minori, in seguito alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione in data 04/12/2018 della sentenza emessa dalla V sezione penale della Corte d’Appello di Milano il 12/09/2018,

 in esito all’odierna udienza camerale,

sentita la relazione del sig. Consigliere relatore dott.ssa Stefania Pigozzi,

sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Vulpio,

il difensore Avv. Nicola Canestrini,

i quali concludono come da verbale d’udienza.

(sentenza in .pdf)

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 Con sentenza del 27.9.2018 la Corte d’Appello di Milano dichiarava l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione pervenuta dal Ministero della Giustizia della Repubblica della Moldavia n. 07/10410 in data 13.9.2018 nei confronti di *** condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione con sentenza del Tribunale di Riscani in data 9.11.2016 per detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con una ragazza minore di anni 16 commessi nel 2012 e nel 2014.

 In accoglimento del ricorso proposti dall’estradando, la Corte di Cassazione li 4.12.2018 annullava la sentenza impugnata e rinviava ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, contestualmente revocando la misura cautelare della custodia in carcere e disponendo l’immediata scarcerazione di **.

A fronte dell’eccepito rischio di trattamenti inumani e degradanti in  caso di consegna dell’estradando al paese richiedente, la Suprema Corte osservava che “la Corte di Appello oltre a non percepire la sussistenza – pure risultante dai citati specifici rapporti del CPT e del CAT – di un generale rischio di trattamento disumano o degradante nello Stato richiedente, non ha di conseguenza proceduto ad un accertamento mirato sul trattamento penitenziario che sarebbe riservato all’estradando in caso di consegna. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte di Appello di Milano perché proceda ai necessari accertamenti e a nuovo giudizio sui punti e profili critici segnalati, colmando le indicate lacune e discasie della motivazione”.

 In data 15 maggio 2019 prevenivano a questa Corte le informazioni richieste tramite il Ministero della Giustizia Italiana in ordine al trattamento che sarebbe applicato a ** in esecuzione della domanda di estradizione, al rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di consegna e al regime detentivo che sarebbe stato applicato in caso di accoglimento della richiesta.

 In prossimità dell’udienza odierna la difesa dell’estradando depositava memoria ai sensi dell’art. 121 c.p.p. allegando giurisprudenza italiana ed europea nonché documentazione varia a sostegno della propria istanza di rigetto della domanda di estradizione.

 All’udienza odierna, il Procuratore Generale ha chiesto la consegna dell’estradando mentre la difesa ha precisato di non sapere dove attualmente si trovi l’estradando e si è riportata alle circostanze già esposte nella memoria in atti, insistendo per il non accoglimento della domanda.

 Ricostruita come sopra la vicenda processuale e passando a valutare il fatto limitatamente a quanto devoluto dalla Corte di Cassazione, la Corte osserva quanto segue.

 Le informazioni richieste, tramite il Ministero della Giustizia Italiana, al fine di verificare la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 705 comma II lett. a) e c) c.p.p. con riferimento alla situazione carceraria nella Repubblica Moldava sono state fornite dal Ministero dello stato richiedente con nota datata del 2.5.2019.

Nella nota suindicata, l’Autorità moldava assicura che “La Casa Circondariale n. 13 – Chisinau è munita di una cella che può accogliere 6 detenuti in conformità alle norme nazionali della Repubblica Moldava e di una cella che può accogliere 4 detenuti, in conformità alle norme nazionali della Repubblica Moldava. Le rispettive celle sono state integralmente ristrutturate, essendo in grado di accogliere i cittadini estradati, essendo dunque garantita a loro la superficie di 4 m2 per ciascun detenuto”.

La nota prosegue con riferimenti alle condizioni di illuminazione e ventilazione delle celle, alle condizioni igieniche, all’assistenza sanitaria e alla possibilità per i detenuti di usufruire di almeno un’ora di passeggiate all’aperto in spazi appositamente allestiti nonché, nei giorni lavorativi, di avere incontri con gli avvocati.

Segue un riferimento all’art. 213 del Codice di esecuzione della Repubblica Moldava e alla sezione 25 dello Statuto di esecuzione della pena da parte dei condannati, in stretta conformità dei quali si organizzano gli incontri di breve e lunga durata e infine che “per quanto all’accesso all’informazione, tutti i detenuti hanno diritto di presentare petizioni e reclami che sono risolti in modo non condizionato, in conformità alle competenze”.

 Le dette informazioni vanno confrontate con i documenti prodotti dalla difesa, provenienti da fonti affidabili e riguardanti situazioni non circoscritte ma afferenti all’intero sistema esecutivo moldavo. Dall’esame di detta documentazione emerge l’esistenza di situazioni diffuse in cui nello Stato richiedente risultano violati i diritti fondamentali della persona.

 In particolare il rapporto del CPT (Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa) del 30 giugno 2016 ha evidenziato che le condizioni di detenzione in Moldavia sono generalmente di natura tale da far ritenere che, anche allo stato attuale, l’odierno estradando corra il rischio reale di trattamento inumano e degradante.

Dal sito Cedu risultano per il solo 2017 ben dodici condanne nei confronti della Moldavia per violazioni della CE in ordine ai diritti umani, alcuni dei quali riguardanti le condizioni carcerario della Casa Circondariale n. 13 in Chisinau.

Il rapporto del CPT (Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio D’Europa) del 30 giugno 2016, inoltre, ha fatto espressa menzione delle condizioni del carcere n. 13 di Chisinau (quello nel quale sarebbe ristretto il **, come da nota del Ministero Moldavo) considerato, insieme a quello n. 11 di Balti, uno di quelli maggiormente a rischio evidenziandone il sovraffollamento, la carenza di cure mediche, la scarsa illuminazione e ventilazione, l’insufficiente alimentazione dei detenuti, la carenza di condizioni igieniche e sanitarie non rispondenti agli standard nazionali e internazionali di detenzione (ad esempio da tale rapporto risulta che le autorità collocavano spesso soggetti con varie patologie insieme a persone che sono affette da tubercolosi esponendoli a potenziali rischi di infezione).

 Con lettera del 23.10.2018 l’estradando ** rappresentava la sussistenza di tali situazioni già nel 2015, durante la sua permanenza nel carcere n. 13 di Chisinau avvenuta dopo l’arresto del 31.12.2014 (“Nel carcere n. 13 mi trovavo in pessime condizioni. Vi erano molti scarafaggi nella nostra cella. Questi uscivano da tutti i fori del muro. Eravamo nel seminterrato e quindi privi di luce diurna. Il cibo era pessimo… non era nutriente ed era troppo poco. Eravamo con 4 persone in una cella di 11 m2. In carcere, guardie e compagni di cella mi chiamavano “ciornii Pidar” (gay nero)”.

 Il rapporto del 21 dicembre 2017 della Convenzione ONU (CAT) evidenzia un permanere di serie preoccupazioni sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento inumano e degradante in Moldavia e in particolare nel carcere n. 13 di Chisinau. La commissione riporta anche le collusioni  delle guardie carcerarie con bande criminali, riscontrate da lesioni ai danni dei detenuti e le carenze circa un effettivo meccanismo che esamini le doglianze degli stessi riguardo a maltrattamenti subiti all’interno del carcere.

 Non risulta che via siano stati mutamenti concreti nelle sopradescritte condizioni carcerarie lesive dei diritti fondamentali della persona (cfr. report del Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa sulla visita dal 5 all’11 giugno 2018).

 In questo complessivo panorama, le informazioni pervenute dal Ministero Moldavo con nota del 2 maggio 2019 sembrano rappresentare in linea teorica la possibilità di soddisfacimento di standard minimi di detenzione ma non forniscono sufficienti assicurazioni in merito al fatto che l’estradando ** non sarà sottoposto a maltrattamenti di qualsiasi natura a fronte della situazione di fatto, diffusa e comunque generalizzata, di violazione dei diritti fondamentali della persona documentati dalla difesa e dai rapporti sopra citati.

 Esistono pertanto ragioni ostative ex art. 705 comma 2 lett. c) c.p.p. non potendosi escludere in maniera assoluta la sottoposizione di **  a trattamenti lesivi dei diritti fondamentali in caso di consegna alla Repubblica Moldava.

La richiesta di estradizione va conseguentemente respinta.

 P.Q.M.

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Visti gli artt. 704 e ss c.p.p.

DICHIARA

l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione formulata dalla Repubblica della Moldavia nei confronti di **.

Manda alla cancelleria di dare comunicazione della presente decisione al Ministero della Giustizia.

Fissa in giorni 80 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 16.5.2019

Il Consigliere est.                                          Il Presidente

(sentenza in .pdf)