Patrocinio a spese dello Stato non prevede che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva di certificazioni debba essere autenticata, nè che debba essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante, bensì solo che l'atto sia sottoscritto dall'interessato.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
(ud. 14/03/2012) 06-09-2012, n. 34192
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) D.L.P. N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 3248/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 17/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Russo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Svolgimento del processo
-1- Con ordinanza del 17 febbraio 2011, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il ricorso proposto da D.L.P., D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, avverso il provvedimento con il quale il medesimo tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione di esso D.L. a beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avanzata con riguardo ad un procedimento di sorveglianza avente ad oggetto una richiesta di estensione ad altro provvedimento di esecuzione pena della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizio sociale, già in precedenza disposta.
Nel motivare le ragioni del rigetto, il giudice, richiamando anche il principio in proposito affermato da questa Corte con sentenza n. 34914/03, ha rilevato che l'istante, nell'avanzare la richiesta di gratuito patrocinio, non aveva rispettato le condizioni poste dalla legge per l'ammissibilità della stessa, non essendo stata ritualmente autenticata la sottoscrizione apposta in calce all'autocertificazione attestante le condizioni reddituali e patrimoniali dello stesso; sottoscrizione che, ha soggiunto il decidente, risultava autenticata dal difensore del richiedente il quale, tuttavia, è autorizzato ad autenticare la sottoscrizione apposta in calce all'istanza di ammissione al beneficio, non anche quella posta in calce all'autocertificazione, e ciò ove anche la stessa vi si trovi incorporata. L'atto, in ogni caso, avrebbe dovuto essere quanto meno corredato dalla fotocopia di un documento d'identità dell'istante.
-2- Avverso detta ordinanza. D.L.P. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce l'erronea applicazione della legge in ordine alle modalità di redazione dell'autocertificazione previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c). Sostiene, in particolare, il ricorrente che la vigente normativa non richiede che la sottoscrizione posta in calce alla autocertificazione debba essere autenticata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'art. 79 sopra richiamato prevede, al comma 1 lett. c), che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere corredata, tra l'altro, da "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ....attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione...". Nulla direttamente dispone la norma in ordine alle modalità di redazione del documento in questione, in relazione alle quali la stessa rimanda al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o) (recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Orbene, detta disposizione di legge, che riguarda le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", prevede che: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità e fatti:.....o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti dalle leggi speciali".
E dunque, deve convenirsi che, con riguardo alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come quella in esame, la vigente normativa di riferimento - il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 e il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, dal primo richiamato - non prevede che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione in questione debba essere autenticata, nè che debba essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante, bensì solo che l'atto sia sottoscritto dall'interessato.
Non dovuta e superflua deve quindi ritenersi l'autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal D.L. sulla predetta dichiarazione, e dunque errata l'interpretazione della richiamata normativa da parte del giudice delegato.
Non concorda, quindi, la Corte con il principio affermato da questa stessa sezione con la richiamata sentenza n. 34914/03, che ha ritenuto applicabile al caso di specie, oltre che l'art. 46, anche il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, il quale richiama l'art. 38 dello stesso TU che prevede, per le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, specifiche allegazioni e modalità di sottoscrizione.
In realtà, l'art. 47 riguarda solo le "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", non anche le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", oggetto dell'art. 46, il quale, come già detto, non indica modalità di redazione della dichiarazione diverse e ulteriori rispetto alla semplice sottoscrizione, ed al quale soltanto espressamente rimanda il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c, che qualifica la dichiarazione in oggetto quale "sostitutiva di certificazioni", non di "atti di notorietà".
Ed è, quindi, ancora il dato letterale, cioè il mancato richiamo all'art. 47 a non rendere estensibile al citato art. 79 il rinvio, disposto dall'art. 47, quanto alle modalità ed alle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, all'art. 38 del medesimo D.P.R., come, viceversa, è stato ritenuto con la richiamata sentenza. Inestensibilità, peraltro, indirettamente confermata dal fatto che altre disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2007 fanno specifico riferimento allo stesso art. 38; così, l'art. 78, che a quello espressamente rimanda quanto alle modalità di formazione dell'istanza di ammissione al beneficio in questione; ad ulteriore, indiretta, conferma della non applicabilità, nel caso della dichiarazione sostitutiva di certificazione, di tale disposizione di legge.
In definitiva, i due tipi di dichiarazioni sostitutive sono tra loro del tutto diversi, così come diverse sono le modalità di formazione delle stesse, disciplinate dall'art. 46 (di certificazione) e dall'art. 47 (di notorietà) del D.P.R. n. 445 del 2000.
Diversità che trova evidente giustificazione nella differente natura dell'atto al quale le due dichiarazioni si sostituiscono, trattandosi, nel primo caso, di una certificazione proveniente dalla pubblica amministrazione, nel secondo, di un atto che contiene una sorta di testimonianza anticipata circa la notorietà di un fatto giuridicamente rilevante (Cass. SU civili n. 5167/903, resa nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il valore probatorio, nel giudizio civile, di tali dichiarazioni, formate fuori dal processo dalla parte che le invocava a proprio favore).
Erroneamente interpretate sono state, dunque, le norme sopra richiamate, di guisa che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame, alla stregua dei principi sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012