Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Avocazione solo per inerzia o richiesta di archiviazione, non per mancata riapertura indagini (Cass.

16 aprile 2003, Cassazione penale

L'ordinamento processuale penale non attribuisce al procuratore generale un potere generale di avocazione, che l'art. 412 c.p.p. configura tassativamente in due casi, nell'ipotesi di inerzia del pubblico ministero relativamente all'esercizio dell'azione penale o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione, e nell'ipotesi di fissazione dell'udienza di opposizione all'archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 3.

Il potere di avocazione da parte del procuratore generale non è previsto nel caso del rifiuto del pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.. su richiesta della parte offesa.

Corte Suprema di Cassazione

Sezione VI Penale

(ud. 04/11/2002) 16-04-2003, n. 18175

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco ROMANO - Presidente

Dott. Giovanni CASO - Consigliere

Dott. Saverio Felice MANNINO - Consigliere

Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere

Dott. Francesco SERPICO - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

  Ordinanza

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello dell'Aquila, avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale dell'Aquila 9 dicembre 2000, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini, proposta il 17 novembre 2000 dal Procuratore Generale dell'Aquila nel procedimento penale n. 1462/99 R.G.N.R. Proc. Rep. dell'Aquila a carico di C.G., nato l'8 ** 1948 a Rocca Di Mezzo (AP).

Letta la requisitoria del P.G., in persona della Dr.ssa Anna Maria De Sandro, la quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere S.F. Mannino.

 Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale dell'Aquila 9 dicembre 2000 - con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini, proposta il 17 novembre 2000 dal Procuratore Generale dell'Aquila nel procedimento penale n. 1462/99 R.G.N.R. Proc. Rep. dell'Aquila a carico di G.C. su istanza della parte offesa, già rigettata dal Pubblico Ministero - ha proposto ricorso per Cassazione lo stesso procuratore generale, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:

- Violazione dell'art. 2 n. 42 L. 16 febbraio 1987, n. 81, con la quale il legislatore delegante aveva previsto un generale potere di avocazione da parte del procuratore generale nel caso di inerzia del P.M., e dell'art. 157 disp.att.c.p.p., secondo il quale il procuratore generale, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'art. 414 c.p.p.

L'impugnazione è inammissibile.

L'ordinamento processuale penale non attribuisce al procuratore generale un potere generale di avocazione, che l'art. 412 c.p.p. configura tassativamente in due casi, nell'ipotesi di inerzia del pubblico ministero relativamente all'esercizio dell'azione penale o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione, e nell'ipotesi di fissazione dell'udienza di opposizione all'archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 3.

Il potere di avocazione da parte del procuratore generale non è, invece, previsto nel caso del rifiuto del pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.. su richiesta della parte offesa.

Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza 12 ottobre 1990 n. 445 ha dichiarato illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost., la norma dell'art. 157 disp.att.c.p.p., invocata dal ricorrente, che attribuiva al procuratore generale il potere di chiedere la riapertura delle indagini osservando, fra l'altro, come la circostanza che la riapertura o meno delle indagini fosse rimessa alla discrezionalità del P.G. dimostrasse che l'esigenza espressa dal G.I.P. non riceveva dal legislatore, che pur se n'era fatto carico nelle norme di attuazione, alcuna effettiva garanzia.

Di conseguenza il ricorso del P.G. appare inammissibile.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003.