Responsabilità dell'avvocato per essersi fidato di affermazioni atecniche rese dal proprio cliente: agisce con estrema superficialità e dunque con colpa grave il legale che ritiene che si sia "concluso l'accordo", senza accertarsi se lo stesso, implicante la disposizione di diritti patrimoniali anche immobiliari, si fosse perfezionato nella dovuta forma scritta, con la sottoscrizione da parte di tutti gli interessati.
Il compito primario ed essenziale, connotante il rapporto professionale forense, è quello di mettere a disposizione del cliente la propria esperienza e le proprie conoscenze tecniche, valutarne il relativo operato e trarne le necessarie conseguenze sul piano delle ulteriori eventuali attività da compiere, a tutela dell'interesse dell'assistito.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
(ud. 12/04/2011) 13-05-2011, n. 10686
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24520-2003 proposto da:
C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ** presso lo studio dell'avvocato RS rappresentato e difeso dall'avvocato PG
- ricorrente -
contro
B.F., CURATELA FALL IDEA ORO DI BISINELLI ALESSANDRO & C SNC NONCHE' SOCI ILLIMITATAME, B.G.;
- intimati -
sul ricorso 5837-2004 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ***
- ricorrente -
contro
B.F. C.F. (OMISSIS), B.G., elettivamente domiciliati in ROMA, ***
- controricorrenti -
e contro
CURATELA FALL IDEA ORO DI BISINELLI ALESSANDRO & C SNC NONCHE' SOCI ILLIMITATAME;
- intimati -
avverso la sentenza n. 33/2003 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 23/01/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2011 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del primo ricorso e l'inammissibilità del secondo ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 21.4.98 i fratelli F. e B. G. citarono al giudizio del Tribunale di Rovereto l'avvocato C.G., al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, per mancato o negligente adempimento del mandato difensivo, nell'ambito di una controversia, ad oggetto dello scioglimento di una comunione ereditaria, che opponeva gli istanti alle loro sorelle M., A. e B.D..
L'addebito riguardava, in particolare, la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, dagli attori ritenuta sfavorevole alle loro ragioni, di cui era stato lasciato scadere il termine, scadenza che avrebbe anche pregiudicato la possibilità di concludere un accordo transattivo, già avviato ed a buon punto, a mezzo di un altro legale, l'avvocato SC non concluso anche per la mancata rinunzia dell'avv. C. al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale. Costituitosi il convenuto, contestò le avverse pretese, negando di aver ricevuto l'incarico di appellare la sentenza, avendogli i clienti revocato successivamente alla stessa il mandato e conferitone altro all'avv. Co., dal quale, così come dai fratelli B., nessun ragguaglio gli sarebbe stato fornito sull'andamento delle trattati ve, salvo una richiesta di rinunziare al vincolo di solidarietà, senza peraltro precisargli che tale rinunzia costituisse condizione essenziale della transazione; soggiungeva che, comunque ed a mero titolo di cortesia, aveva fatto pervenire al collega detta rinunzia.
Nel corso del giudizio venivano assunti gli interrogatori formali delle parti, negata l'ammissibilità della prova testimoniale per incapacità ex art. 246 c.p.c. dei testi e spiegato intervento volontario, in adesione alle ragioni attrici, da parte della curatela del fallimento IDEA ORO s.n.c di Bisinelli Alessandro & C., nonchè dei soci illimitatamente responsabili A. e B. G..
Con sentenza del 20.12.00-10.2.01 l'adito tribunale rigettava la domanda, con condanna degli attori alle spese del giudizio.
Proposto appello dai soccombenti, resistito dall'avv. C., la Corte di Trento, con sentenza non definitiva del 5.11.02-23.1.03, in riforma di quella appellata, ravvisava la responsabilità ascritta al convenuto, essenzialmente ritenendo: a) documentalmente provato, dal contenuto di due missive a firma dello stesso professionista, che al medesimo fosse stato conferito mandato ad impugnare la sentenza di primo grado; b) tale incarico non revocato e compatibile con quello successivo, conferito all'avv. C e limitato alle sole trattative per il raggiungimento di un accordo transattivo; c) che, indipendentemente dalla mancata rinunzia alla solidarietà (inviata soltanto nell'ultimo giorno utile per appellarcela negligenza si era concretata nel non avere il convenuto seguito con la dovuta attenzione la trattativa, di cui pur era a conoscenza, nè considerato che solo il perfezionamento della transazione avrebbe potuto evitare la proposizione del gravame; d) sicchè, pur non avendo la certezza che tale accordo fosse stato perfezionato e confidando incautamente sulla conclusione dello stesso, aveva lasciato scadere il termine per proporre il gravame, così definitivamente pregiudicando anche la possibilità di favorevole composizione della vertenza.
Quanto all'entità del risarcimento, lo stesso andava quantificato, per B.G., in Euro 30.614, 40, pari alla somma di L. 55.000.000, rivalutata al l'attualità, che avrebbe percepito in base alla non conclusa transazione, mentre nulla gli era stato attribuito con la sentenza di primo grado (essendo stata la sua quota ritenuta compensata dal suo debito verso la massai; per B.F. veniva, invece, disposta la separazione della causa, rendendosi necessaria ulteriore istruttoria (in particolare una consulenza tecnica) al fine di determinare la differenza tra il valore dell'immobile che gli sarebbe stato attribuito con la transazione non conclusa e la somma assegnatagli con la sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza, non notificata, l'avvocato C. proponeva un primo ricorso, affidato a tre motivi, poi iscritto con il n. 24520/03, che in data 16.10.03 veniva notificato soltanto alla curatela del fallimento di cui in narrativa, presso il difensore che l'aveva rappresentata e difesa in primo grado e non anche ai B.; nessuno si costituiva per le parti intimate.
Un secondo ricorsoci identico contenuto, veniva successivamente notificato il 3 ed il 4.3.2004, sia alla suddetta curatela, presso il curatore, sia a F. e B.G., presso il loro di tensore; tal e ricorso veniva depositato ed iscritto con il n. 58374/04 ed allo stesso faceva seguito la costituzione dei B., con comune controricorso, nel quale gli stessi eccepivano l'inammissibilità della prima e della seconda impugnazione, subordinatamente e puntualmente resistendo ai relativi motivi.
Quindi questa Corte emetteva un prima ordinanza interlocutoria, del 30.5.07, con la quale sospendeva il giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della inesistenza o nullità della notificazione del ricorso, erroneamente eseguita presso il difensore della parte, costituita in prima grado, ma contumace in appello.
Con una seconda ordinanza, del 15.4.10, poi oggetto di correzione di errori materiali con la successiva del 17.6.10, venivano disposte l'integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento e la rinnovazione della notificazione del ricorso a B.F., adempimenti cui la parte ricorrente ottemperava nel termine concesso, non seguiti da ulteriori costituzioni.
Le parti costituite hanno depositato rispettive memorie illustrative.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsici sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la medesima sentenza, e dichiarata l'ammissibilità del primo e l'inammissibilità del secondo, per le seguenti rispettive considerazioni:
1) a seguito della sentenza delle S.U. n. 10817/08, cui questo collegio si conformala prima notificazione, eseguita presso il difensore di primo grado, della curatela, che tuttavia era poi rimasta contumace in appello, va considerata soltanto nulla, e non inesistente, con conseguente effetto conservativo dell'impugnazione e possibilità di disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., oltre all'integrazione ex art. 331 c.p.c. del contraddittorio (v. Cass. n. 17828/02) nei confronti dell'altra parte B.F., adempimenti ai quali la parte ricorrente ha ottemperato nei termini, come non risulta controverso;
2) la notificazione, sia pure in forma invalida, della prima impugnazione, determinando la legale conoscenza della sentenza impugnata da parte del ricorrente alla data del 16.10.03, aveva comportato la decorrenza dalla stessa del termine breve ex art. 325 c.p.c. nei confronti dello stesso impugnante, con conseguente tardività della proposizione del secondo ricorso, notificato il 2 e 3.3.2004 (v. tra le altre, Cass. nn. 22957/10, 9265/10, 9058/10, 5053/09, 15297/07).
Ancora in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della costituzione di B.G., che, in quanto dichiarato fallito nelle more del processo, aveva perso la capacità di stare in giudizio, dovendo essere rappresentato in tutti i rapporti patrimoniali, dal curatore del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43.
L'unico contraddittore del ricorrente, validamente costituito con il controricorso in atti, resta dunque B.F..
Passando all'esame del ricorso, deve tuttavia rilevarsene l'infondatezza.
Con il primo motivo vengono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 22230 e 2236 c.c., con connessi vizi della motivazione, lamentandosi che la corte di merito avrebbe, sulla base di ragioni difettanti di coerenza logica e tra loro incompatibili, interpretando "in maniera involuta e fuorviante" le risultanze probatorie, erroneamente ritenuto la sussistenza dell'incarico conferito all'avvocato C. di appellare la sentenza di primo grado, pur dando atto che i clienti avevano contemporaneamente incaricato un altro legale, l'avv. C., di tutelare stragiudizialmente le loro ragioni in relazione alla medesima vertenza. Tale costruzione, definita una vera e propria escamotage per pervenire all'accoglimento della domanda, si porrebbe in contrasto con la "usuale interpretazione del contratto di clientela" e con principi regolanti lo stesso, in particolare con l'obbligo dei mandanti di agire in buona fede, con l'incompatibilità tra i due contemporanei incarichi e con la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione in questione.
Le censure sono prive di fondamento, poichè, senza evidenziare alcuna illogicità o contraddittorietà dell'apparato argomentativo della decisione, facente leva essenzialmente sul contenuto di missive a firma dello stesso convenuto, dalle quali è stato desunto come il medesimo non solo fosse a conoscenza dell'incarico, diverso e par al le lo, conferito all'altro, ma avesse anche continuato a seguire lo svolgimento della trattativa (il che non sarebbe stato spiegabile in caso di avvenuta dispensa dall'incarico defensionale), non solo rimettono in discussione l'interpretazione di risultanze processuali, spettante al giudice di merito, ma richiamano anche principi o irrilevanti nel caso di specie (quello secondo cui il mandato professionale da luogo ad obbligazione di mezzi), o non violati (laddove viene invocato quello della buona fede, nella specie dai clienti osservato con l'avvenuta comunicazione all'originario e principale difensore di aver incaricato delle trattative anche un altro legale) o, addirittura, insussistenti, laddove si sostiene l'incompatibilità, non prevista da alcuna disposizione di legge, tra due incarichi contemporanei, peraltro caratterizzati da diverse finalità, l'una (di proporre l'impugnazione in tempo utile) non escludente l'altra (di esperire una trattativa di componimento della vertenza), ma necessitanti soltanto di adeguato coordinamento. Ed è proprio sotto quest'ultimo aspetto che il comportamento professionale, ascritto all'odierno ricorrente è stato, motivatamente ritenuto negligente e produttivo di danno.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 c.c., comma 1, artt. 1727 e 1176 c.c., con connesse insufficienza e contraddittorietà di motivazione che viene censurata per aver ritenuto sussistente lo specifico mandato ad appellare la sentenza del Tribunale di Rovereto, pur non essendo risultato conferito siffatto incarico, tale non potendosi considerare quello generico conferito con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, nè potendosi ravvisare un comportamento omissivo del professionista, tenuto conto del "contestuale conferimento dello stesso all'avv. C" che avrebbe comportato, nell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 1724 c.c., la revoca di quello precedente, come sarebbe stato provato "esplicitamente dagli atti di causa", in particolare dall'interrogatorio formale di B. F..
Il mezzo d'impugnazione è anzitutto screditato dalla sua intrinseca contraddittorietà, poichè da una parte nega il conferimento dell'incarico ad appellare la sentenza sfavorevole, al riguardo sminuendo la portata omnicomprensiva dell'originario mandatele dall'altro deduce che lo stesso sarebbe stato revocato. Ma a tal riguardo non evidenzia alcuna violazione di legge, nè carenze o illogicità testuali della sentenza impugnata, risolvendosi nell'esposizione di alcuni astratti principi giurisprudenziali, che, per essere calati nella fattispecie concreta, avrebbero richiesto la prova dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso dall'incarico professionale. Tale prova la corte di merito, come si è visto esaminando il precedente motivo, non solo ha ritenuto non fornita (onere al quale, in quanto attinente a fatto estintivo dell'obbligazione, avrebbe dovuto il convenuto ottemperare ex art. 2697 c.c., comma 2), ma ha addirittura ritenuto radicalmente esclusa da quella contraria della persistenza del compito de qua, distinto da quello di esperire trattative di componimento e con esso non incompatibile (donde l'infondatezza della tesi di una implicita revoca), con adeguato ragionamento basato sulla valutazione, incensurabile in questa sede, delle risultanze documentali. Per il resto il motivo si risolve in una inammissibile proposta di rilettura delle acquisizioni probatorie, sulla base di in una inammissibile proposta di rilettura delle acquisizioni probatorie, sulla base di unilaterale esposizione delle fasi della vicenda, peraltro anche carente di autosufficienza, laddove richiama, del tutto genericamente, "gli atti di causa" e il contenuto, non specificamente riportato, dell'interrogatorio reso dal B..
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1223 c.c., art. 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sotto un primo profilo si lamenta che a corte di merito avrebbe, erroneamente valutando e travisando le risultanze delle "prove testimoniali e dei documenti in atti", ritenuto che "l'avv. C. nell'ambito del suo mandato professionale riteneva necessaria l'impugnativa della sentenza a meno che non fosse stata raggiunta la transazione", senza tener conto che "in realtà, nonostante le la diversa affermazione del B. e dell'avv. Co la transazione de quo non risultava in alcun modo conclusa in quanto le sorelle B. si erano ben guardate dal sottoscriverla e consegnarla fiduciariamente al loro legale in attesa della firma degli altri soggetti, prassi che è del tutto normale", e che nessuno aveva informato l'avv. C. che la sua rinuncia alla solidarietà professionale era conditio sine qua non dell'accettazione della transazione". Non essendo quest'ultimo il dominus della vertenza, non avrebbe potuto al medesimo imputarsi di non averne seguito personalmente i tempi di definizione stragiudiziale. Anche tali censure, non diversamente da quelle in precedenza esaminateci risolvono nell'inammissibile tentativo di accreditare una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella fornita, con solidi riscontri documentali, dalla corte di merito che, per quanto attiene alla perfetta consapevolezza della necessità di proporre l'impugnazione, secondo il mandato ricevuto e non revocatola fatto espresso riferimento ad una missiva dell'odierno ricorrente, datata 20.2.95 e diretta all'avv. C, nella quale lo scrivente espressamente preannunciava al collega che, se non si fosse trovata una soluzione transattiva della controversia, egli avrebbe proposto appello.
Inammissibili per genericità, dunque, si evidenziano le doglianze di "travisamento", non meglio esplicitate, con riferimento a "prove testimoniali", che non risultano essere state assunte nel giudizio in questione (istruito solo con acquisizione di documenti ed interrogatori formali della parti) e palesemente difettanti di autosufficienza, in relazione a quelle "documentali", ancor prima che infondate, al la stregua della puntuale ed incensurabile valutazione delle stesse compiuta dai giudici di secondo grado. Quanto al richiamo al contenuto della bozza di transazione, nella parte prevedente che l'avv. Co, e non l'avv. C., avrebbe dovuto proporre un ricorso alla Commissione Tributaria, lo stesso è palesemente inidoneo a dimostrare la tesi della revoca del mandato professionale all'odierno ricorrente, tenuto conto che trattavasi di pattuizione inserita in quell'atto di definizione stragiudiziale della controversia, per cui era stato conferito l'incarico all'altro legale e del quale il ricorso alla giustizia tributaria avrebbe rappresentato soltanto uno sviluppo ulteriore.
Irrilevante è, poi, la circostanza che la transazione non fosse stata conclusa, per la mancata sottoscrizione della relativa bozza da parte delle sorelle B., in un contesto nel quale tale mancata sottoscrizione è stata ritenuta, sulla scorta dello stesso interrogatorio reso dal convenuto (che aveva riferito di aver appreso, da uno dei due clienti, che l'accordo era stato raggi unto, tanto da ritenerlo anche formalizzato) dovuta non all'assoluta intransigenza delle medesime, ma semplicemente all'insperata posizione di forza nella quale le medesime si erano venute a trovare, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello, che consolidando gli effetti per loro favorevoli della sentenza di primo grado ormai non più esposta al rischio di riforma, rendeva ormai inutile e svantaggiosa la stipulazione di quell'accordo, sebbene si fosse pervenuti ad un passo dal perfezionamento dello stesso attendendosi soltanto la rinunzia al vincolo di solidarietà da parte del legale delle controparti.
Sulla scorta di tale ragionevole ricostruzione della vicenda, che la corte trentina ha operato in base a risultanze documentali e dichiarazioni provenienti dallo stesso odierno ricorrente (la lettera in data 20.2.95, di cui si è già riferito, quella successiva del 23.3.95, con la quale l'avv. C. chiedeva ragguagli sullo stato delle trattative, l'ultima, del 25.7.95 nella quale, ritenendo già stipulata la transazione, rimette va in extremis, senza aver proposto gravame, la propria rinunzia al vincolo di cui all'art. 68 della legge professionale forense, interrogatorio formale), del tutto sterili si palesano gli ulteriori profili di censura contenuti nel mezzo d'impugnazione, con i quali si critica l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in punto di sussistenza della colpa professionale, del danno e relativa entità e del rapporto causale.
Sotto il primo profilo, ineccepibile deve ritenersi la censura, espressa dai giudici di merito, del comportamento dell'avvocato, che facendo affidamento su mere informazioni atecniche rese dal proprio cliente, aveva ritenuto, con estrema superficialità e dunque con colpa grave, "concluso l'accordo", senza accertarsi se lo stesso, implicante la disposizione di diritti patrimoniali anche immobiliari, si fosse perfezionato nella dovuta forma scritta, con la sottoscrizione da parte di tutti gli interessati, così venendo meno al compito primario ed essenziale, connotante il rapporto professionale forense, di mettere a disposizione del cliente la propria esperienza e le proprie conoscenze tecniche, valutarne, alla stregua delle stessevi relativo operato e trarne le necessarie conseguenze sul piano delle ulteriori eventuali attività da compiere, a tutela dell'interesse dell'assistito. Quanto al rapporto di causalità, altrettanto corretto sotto il profilo logico ed incensurabile, perchè basato su ragionevole valutazione di merito, va considerato il giudizio espresso dalla corte trentina, secondo cui, in quell'accertato contesto di avanzatissimo stato delle trattative, non ancora perfezionate dalla sottoscrizione della transazione soltanto perchè occorreva la rinunzia dell'avv. C. al vincolo di solidarietà, 'unico motivo per il quale, pur dopo l'invio di tale rinunzia, la sottoscrizione non vi era stata, non avrebbe potuto che ravvisarsi nella sopraggiunta scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.
Altrettanto correttamente motivate ed incensurabili, infine, si palesano le considerazioni conclusive sulla sussistenza e l'entità del danno, in concreto determinata con riferimento non all'esito del non instaurato giudizio di appello, di tal che inconferenti risultano i richiami ai principi giurisprudenziali in materia di perdita di chance, bensì all'acquisita ragionevole certezza che la transazione, negli accertati e favorevoli termini emendativi della decisione di primo grado, sarebbe stata conclusa, se l'avvocato C. non fosse incorso nella negligenza professionale ascrittagli; sicchè altrettanto incensurabile risulta la determinazione del danno, in termini di lucro cessante, pari alla differenza tra le attribuzioni patrimoniali che sarebbero state conseguite con la stessa e quelle, meno vantaggiose, di cui alla sentenza di primo grado. Il ricorso va, conclusivamente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidategli favore del solo B.F., unico intimato validamente costituito, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi n. 24520/03 e n. 5837/04, rigetta il primo, dichiara inammissibile il secondo e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente B.F., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2,700,00, di cui 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011