L'inadempimento dell'avvocato che abbia determinato la definitiva perdita del diritto del suo assistito, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista (che invece risponde dei danni).
L'avvocato deve usare la diligenza professionale media esigibile (art. 1176 c. 2 c.c.) da commisurare alla natura dell'attività esercitata; la violazione del suddetto dovere di diligenza comporta un inadempimento contrattuale; peraltro, il professionista risponde anche per la colpa lieve, fatto salvo il caso in cui, la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.).
L’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, «purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente» (Cass. 7309/2017).
L’inadempimento professionale comporta l’applicazione dell'art. 1460 c.c. con la conseguente perdita del diritto al compenso: Il cliente può quindi legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato, quando questi sia incorso in omissioni dell'attività difensiva tali da impedire il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici (Cass. 11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass. 5928/2002).
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24519
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14151-2015 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliata .. presso lo studio dell'avvocato ER, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
C.C., elettivamente domiciliata in .. presso lo studio dell'avvocato PA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1483/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
Svolgimento del processo
1. G.M. ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 1483/15 del 4 marzo 2015 della Corte di Appello di Roma che - accogliendo l'appello principale proposto da C.C. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 14096/09 del 25 giugno 2009 (e respingendo il gravame incidentale della G.) - condannava l'odierna ricorrente al pagamento, in favore della C., della somma di Euro 46.481,00, oltre interessi legali dal 21 dicembre 1992 al saldo, nonchè alle refusione delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio, accogliendo, tuttavia, la domanda di manleva proposta dalla G. verso il proprio assicuratore, Assicurazioni Generali S.p.a.
2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver svolto, in passato, attività forense per conto della C. e di essere stata dalla stessa convenuta in giudizio affinchè fosse accertata la sua responsabilità professionale, e ciò con riferimento ad un giudizio promosso dalla prima il 21 dicembre 1992, finalizzato alla risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare e alla condanna dei promittenti venditori al risarcimento del danno, giudizio conclusosi, in primo grado, con il rigetto della domanda attorea.
Esattamente, la C. lamentava che l'Avv. G. - sebbene fosse stato emesso, in fase di appello, provvedimento di sequestro conservativo a carico degli appellati, seguito poi dall'accoglimento del gravame e dunque dalla condanna degli stessi al pagamento di Euro 46.481,00 - non avesse provveduto, nel termine perentorio di sessanta giorni, a norma dell'art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att. c.p.c., nè a depositare la sentenza di appello, nè a richiederne l'annotazione a margine della trascrizione del sequestro conservativo, donde la sopravvenuta inefficacia del sequestro per mancata conversione in pignoramento.
Contestata dall'odierna ricorrente la propria responsabilità, ma comunque richiesta (e ottenuta) l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore, la G. proponeva anche domanda riconvenzionale per l'accertamento della congruità della nota spese per l'importo di Euro 5.623,95 - per l'attività espletata in favore della C.. Il primo grado di giudizio si concludeva con la reiezione della domanda attorea e di quella riconvenzionale, con integrale compensazione delle spese di lite, esito al quale il Tribunale capitolino perveniva sul rilievo che, quantunque fosse ipotizzabile nella specie la negligenza del professionista, "l'inefficacia del sequestro" e "quindi la perdita della garanzia" non "significava perdita del diritto, che poteva e può comunque essere fatto valere".
Proposto gravame principale dalla C. (nonchè gravame incidentale dalla G.), la Corte di Appello di Roma - in riforma della sentenza impugnata - provvedeva nei termini sopra riassunti.
3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso la G., svolgendo otto motivi.
3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), - si ipotizza "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", ed esattamente dell'art. 356 c.p.c., lamentandosi la "mancata ammissione delle prove dedotte dalla difesa dell'Avv. G.", relative all'omessa corresponsione alla stessa (da parte della C.) di quanto dovuto a titolo di compensi per l'attività professionale svolta, nonchè al mancato conferimento di un fondo spese ed all'assenza di ogni incarico per la procedura esecutiva.
Sebbene, infatti, l'esercizio - da parte del giudice di appello - del potere discrezionale di ammettere una prova non sia, di regola, sindacabile in sede di legittimità, tale principio conosce eccezione in casi, quale si ipotizza essere il presente, in cui il provvedimento di diniego non sia sorretto da alcuna motivazione.
3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) - deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", e specificamente dell'art. 1176 c.c., comma 2, , con riferimento all'art. 1256 c.c.; si censura la sentenza impugnata, in primo luogo, laddove ha ritenuto ininfluente, ai fini della decisione, il diniego della C. ad esperire altre azioni per far valere il proprio credito verso i soggetti che aveva convenuto in giudizio, trattandosi di iniziative dall'esito incerto e comunque finalizzate a sanare la negligenza del legale. In secondo luogo, è censurata la mancata considerazione della circostanza costituita dall'avvenuta alienazione a terzi, quattro giorni dopo l'iscrizione del provvedimento di sequestro nei registri immobiliari, del bene oggetto dello stesso, fatto che la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto apprezzare, nel valutare il comportamento del professionista, come impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c..
3.3. Il terzo motivo - proposto nuovamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) - deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", ed esattamente dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riferimento agli artt. 1206 (verosimilmente, 2906) e 1175 c.c.; si censura la sentenza impugnata laddove non avrebbe dato rilievo al fatto che il mancato accoglimento del consiglio legale, da essa G. rivolto alla propria cliente C., di esperire l'azione revocatoria in relazione all'alienazione suddetta, costituirebbe comportamento di quest'ultima contrario a buona fede, omettendo, ancora una volta, di considerare la data di stipulazione di tale atto di alienazione.
3.4. Il quarto motivo - proposto, del pari, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), - ipotizza violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e nuovamente dell'art. 1176 c.c., comma 2, questa volta con riferimento all'art. 1227 c.c., nonchè "mancata considerazione del fatto colposo del creditore".
Il rifiuto della C. di avvalersi dell'azione revocatoria avrebbe dovuto essere apprezzato dal giudice di appello come fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre il pregiudizio dallo stesso subito, se non ad eliminarlo del tutto.
3.5. Con il quinto motivo - ancora una volta proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), - si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nuovamente dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riferimento agli artt. 1256 e 1218 c.c., relativamente alla "impossibilità della prestazione in capo all'Avv. G." ed al profilo di "responsabilità/concorso del creditore nel fatto pregiudizievole".
In particolare, la sentenza della Corte di Appello avrebbe omesso di considerare prove documentali circa i tempi che avevano caratterizzato la vendita dell'immobile, nonchè circa l'avvenuta iscrizione del sequestro su richiesta della stessa C., ciò che confermerebbe l'assenza di qualsiasi incarico al legale quanto alla conversione del sequestro in pignoramento.
3.6. Il sesto motivo - ulteriormente proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), - deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed esattamente dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riferimento all'art. 2697 c.c., nonchè "travisamento dei fatti" sia con riferimento "alla prova del danno" che "all'assenza di concorso nella sua causazione" da parte della C., facendosi valere, ancora una volta, la circostanza secondo cui, "anche senza il presunto errore" del legale, il tentativo di convertire il sequestro in pignoramento non avrebbe sortito effetto, "dal momento che il bene era stato ceduto a terzi".
3.7. I motivi settimo e ottavo censurano la sentenza impugnata laddove ha disposto la reiezione dell'appello incidentale.
In particolare, il settimo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), - ipotizza violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed esattamente dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riferimento agli artt. 1256 e 1218 c.c., censurando la sentenza impugnata laddove ha escluso il diritto di essa ricorrente ad essere remunerata per un'attività professionale diligentemente svolta, avendo essa ottenuto "la riforma della sentenza di primo grado in favore della sua assistita", non avendo considerato, oltretutto, il giudice di appello che fu la C. a decidere di non avvalersi dell'azione revocatoria.
Con l'ottavo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), - è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ancora una volta identificate nell'art. 1176 c.c., comma 2, con riferimento all'art. 2234 c.c., reiterandosi le medesime doglianze già in precedenza proposte relativamente all'assenza di motivazione quanto all'omesso conferimento di incarico per la fase esecutiva del giudizio, quanto alla mancata corresponsione del fondo spese, quanto all'omessa valutazione del concorso della C. nel mancato realizzo del proprio diritto.
4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, la C., eccependone preliminarmente l'inammissibilità.
In particolare, si ipotizza la violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), sul rilievo che la descrizione eccessivamente analitica dello svolgimento dei due gradi di giudizio di merito sarebbe "totalmente inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti di causa".
Si deduce, inoltre, che i motivi - oltre a violare l'art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1), avendo la Corte di Appello deciso la presente fattispecie in conformità con i precedenti di questa Corte mirerebbero ad una inammissibile rivalutazione, nel merito, dei fatti di causa.
In ogni caso, tuttavia, si sottolinea l'infondatezza della pretesa di ascrivere al contengo tenuto da essa C. qualsiasi responsabilità (o corresponsabilità) nella causazione del sinistro, per non aver voluto esperire l'azione revocatoria, richiamandosi la controricorrente al principio secondo cui, "nell'ipotesi di cui all'art. 2906 c.c., il creditore - trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, ottenuta la convalida dello stesso e la condanna al pagamento del credito tutelato - può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo acquirente, difettando, quindi, l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro" (è citata Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2013, n. 19216, Rv. 627847).
Su tali basi, quindi, si chiede che questa Corte voglia disporre la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
5. Ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni.
Motivi della decisione
6. Il ricorso non è fondato.
6.1. In via preliminare, tuttavia, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dello stesso, formulata ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).
La sanzione processuale contemplata dalla norma suddetta mira a censurare l'assenza di un'esposizione, almeno sommaria, che renda intellegibili i fatti di causa, di talchè una loro illustrazione particolareggiata - purchè non vanifichi, per eccesso di prolissità, quella stessa esigenza conoscitiva (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 20 gennaio 2016, n. 21297, Rv. 641554-01) - non può ritenersi in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.
6.2. Ciò premesso, deve ribadirsi come nessuno dei motivi di ricorso risulti suscettibile di accoglimento.
6.2.1. Il primo motivo, in particolare, è inammissibile.
Trova, infatti, applicazione - rispetto ad esso - il principio secondo cui, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, "denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 agosto 2017, n. 19985, Rv. 645357-01).
6.2.2. I motivi secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo - suscettibili di trattazione congiunta, giacchè attraverso di essi la G. mira, nella sostanza, ad escludere che il proprio inadempimento abbia avuto efficienza causale rispetto al danno lamentato dalla C., ora sul rilievo che il pignoramento in cui essa ricorrente avrebbe dovuto convertire il sequestro non sarebbe stato opponibile ai terzi acquirenti, ora invocando, invece, il rifiuto della propria assistita a prendere in considerazione altre iniziative (e, segnatamente, l'esperimento dell'azione revocatoria) come fatto idoneo ad escludere, o almeno ad attenuare, le conseguenze dell'inadempimento - non sono fondati.
Come emerge dalla stessa narrativa dei fatti contenuta nel ricorso (cfr. pag. 9), nel caso di specie, l'atto di alienazione a terzi del bene sequestrato risulta "trascritto in data 01.08.2002 e quindi successivamente al sequestro conservativo, trascritto il 16.7.2002", sicchè - come ha correttamente osservato la C. nel proprio controricorso - il solo strumento di tutela da esperibile consisteva nella conversione del sequestro in pignoramento, non appena conseguita da parte del creditore sequestratario (in data 24 settembre 2004) la sentenza di condanna.
E', infatti, applicabile il principio secondo cui, richiesto "dal creditore il sequestro conservativo di un bene del debitore, solo in seguito da costui alienato ad un terzo, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2906 c.c., che di tale alienazione stabilisce l'inefficacia in pregiudizio del creditore sequestrante, mentre è inconferente l'art. 2905 c.c., che disciplina l'ipotesi della richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, per garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana già esperita", sicchè, "nell'ipotesi di cui all'art. 2906 c.c., il creditore trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, ottenuta la convalida dello stesso e la condanna al pagamento del credito tutelato - può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo acquirente, difettando, quindi, l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2013, n. 19216, Rv. 627847).
Sarebbe, dunque, bastato - nel caso di specie - provvedere agli adempimenti necessari per la conversione del sequestro in pignoramento per attingere il risultato di rendere non opponibile, in danno del creditore, l'alienazione a terzi del bene sequestrato, ciò che evidenzia l'infondatezza dei rilievi espressi dall'odierna ricorrente circa l'asserita "impossibilità della prestazione" professionale, che sarebbe derivata dalla vendita a terzi del bene, ovvero in ordine alla riferibilità allo stesso creditore (per non aver voluto agire a norma dell'art. 2901 c.c.) della responsabilità, anche solo in parte qua, della causazione del danno lamentato.
6.2.3. Anche il quinto motivo - che tende a censurare l'errato apprezzamento di prove documentali, asseritamente attestanti l'assenza di ogni incarico professionale conferito alla G. per l'esecuzione del sequestro - non può essere accolto.
In disparte i medesimi rilievi di inammissibilità già svolti in relazione al primo motivo, esso risulta inammissibile anche alla stregua del principio secondo cui il "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).
6.2.4. Infine, anche il settimo motivo - con cui è riproposto il motivo di appello incidentale fatto valere dall'odierna ricorrente, in relazione al mancato pagamento dei compensi per l'attività professionale da essa svolta fino alla mancata conversione del sequestro in pignoramento - non è fondato.
Deve, infatti, farsi applicazione del principio secondo cui l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la "definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 2013, n. 4781, Rv. 625387-01).
7. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate, in favore di C.C., come da dispositivo.
7.1. Non sussistono, diversamente da quanto ipotizzato dalla controricorrente, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3.
Va premesso, invero, che lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta "oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo"" (tra le più recenti, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01), e, dunque, nel giudizio di legittimità, di uso indebito dello strumento impugnatorio.
Siffatta evenienza, tuttavia, è stata ravvisata in casi - ai quali non può ricondursi quello presente - o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), "non, essendo sufficiente la mera, infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" con lo stesso (così, Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02), ovvero in presenza di altre condotte processuali - al pari indicative dello "sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali", e suscettibili, come tali, di determinare "un ingiustificato aumento del contenzioso", così ostacolando "la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione" - quali "la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348-ter c.p.c., comma 5, che ne esclude l'invocabilità" (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01).
8. A carico della ricorrente rimasta soccombente sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando G.M. a rifondere a C.C. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018