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Avvocato UE può lavorare in Italia?

26 settembre 2015, Nicola Canestrini

In linea di principio, un avvocato europeo ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in Italia e di essere ammesso all'albo degli avvocati italiani.

Lo stabiliscono le norme della legislazione sulle attività degli avvocati europei in Italia, emanate sulla base delle direttive comunitarie 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione forense in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica e della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, volta a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi nei confronti degli avvocati.

1. Esercizio permanente della professione di avvocato in Italia

Dopo tre anni di lavoro effettivo e regolare in Italia, si presume che l'avvocato in questione abbia acquisito le attitudini necessarie per integrarsi pienamente nella professione nello Stato ospitante. Al termine di questo periodo, l'avvocato straniero, a condizione che possa dimostrare le proprie qualifiche professionali nello Stato ospitante, previa verifica, può ottenere il diritto di utilizzare il titolo professionale di quello Stato membro.

L'avvocato europeo stabilito utilizzerà il titolo professionale che ha diritto di utilizzare nello Stato d'origine in conformità alla legge applicabile in tale Stato.

L'Avvocato europeo stabilito avrà il diritto di utilizzare il titolo di “Membro dell'Ordine” nei rapporti professionali. Il titolo di “avvocato europeo” non può essere utilizzato come titolo professionale o nella pubblicità.

I termini “avvocato”, “avvocato europeo”, “[paese] avvocato”, “avv.”, ecc. non possono essere utilizzati, nemmeno a scopo di mera traduzione.

I titoli professionali autorizzati sono i seguenti:

in Belgio: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
in Bulgaria: (Advokat)
in Danimarca: Advokat
in Germania: Rechtsanwalt
in Estonia: Vandeadvokaat

in Finlandia: Asianajaja/Advokat
in Francia: Avocat
in Grecia: Dikigoros
in Gran Bretagna: Advocate/ Barrister / Solicitor
in Irlanda: Barrister / Solicitor
in Islanda: Lögmaur
in Italia: Avvocato
in Lettonia: Zverinats advokats
in Liechtenstein: Rechtsanwalt
in Lituania: Advokatas

in Lussemburgo: Avocat
a Malta: Avukat/Prokuratur Legali
nei Paesi Bassi: Advocaat
in Norvegia: Advokat
in Austria: Rechtsanwalt
in Polonia: Adwokat/Radca prawny
in Portogallo: Advogado
in Romania: Avocat
in Svezia: Advokat
in Svizzera: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avocat/Avvocato

in Slovacchia: Advokát/Komerčný právnik
in Slovenia: Odvetnik /Odvetnica
in Spagna: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu
nella Repubblica Ceca: Advokát
in Ungheria: Ügyvéd
a Cipro: ????????? (Dikigoros)

2. Esercizio una tantum della professione di avvocato in Italia

D'altra parte, si tratta di una prestazione di servizi se il prestatore lavora in un altro Stato membro solo su base temporanea (CGUE, loc. cit.). All'avvocato europeo che presta un servizio si applicano alcune restrizioni.

Di conseguenza, l'avvocato “europeo” prestatore di servizi ha anche la piena facoltà di fornire consulenza legale nel campo del diritto italiano; tuttavia, l'avvocato europeo prestatore di servizi può agire come rappresentante o difensore di un cliente solo in procedimenti giudiziari o ufficiali per reati penali, amministrativi o professionali in cui il cliente non può condurre la controversia legale o difendersi come rappresentante o difensore di un cliente, solo con l'accordo di un avvocato (il cosiddetto “”); Si veda anche la Direttiva 77/249/CEE del Consiglio del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (Legge 31/82).

L'avvocato straniero deve presentare una domanda corrispondente al tribunale competente.

FAC SIMILE:

Egregio Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ...
Via PEC

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art. 9 l. 31/1982 e richiesta di iscrizione all'albo di cui all'art. 12 della legge citata, in attuazione della normativa comunitaria. 12 della legge citata, in attuazione della direttiva CE n. 77-249, per lo svolgimento di prestazioni di servizi gratuite

Egregio Signor Presidente,
il sottoscritto ____________ nato a __________il ______ cittadino __________, domicilio professionale iscritto all'albo degli avvocati di ___ dal ______ presso il Consiglio dell'Ordine __________ nel rispetto della normativa di cui all'oggetto, è a comunicare che ha assunto ed eserciterà effettivamente l'incarico di difensore dell'imputato ______, nel procedimento penale .... R.G.N.R. e ... R.G.G.I.P. pendenti dinanzi al Tribunale di ... per tutta la durata del procedimento, con prossima udienza fissata per ... , d'intesa con l'avvocato Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, con studio professionale in Rovereto (TN), Corso Rosmini 46 dove intendo eleggere domicilio ai fini della presente.

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, 9 di impegnarmi a rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche vigenti 9 di non trovarmi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate dall'art. 5 l. 31/1982, e dall'art. 5 della legge n. 4 del 1992. 5 l. 31/1982, e 9 di non essere incorso in sanzioni penali, amministrative o professionali che possano pregiudicare l'esercizio dell'attività professionale. Allego copia dell'abilitazione alla professione in Germania e della tessera di avvocato. A disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, rimango con la massima osservanza.

firma

In allegato:
- copia titolo professionale
- copia tessera avvocato

LEGGE 9 febbraio 1982 , n. 31

Libertà di prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

In vigore dal: 26-9-2024

ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DI AVVOCATI DI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI MEDIANTE PRESTAZIONE DI SERVIZI.

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMUOVE

la seguente legge:

Art. 1 Qualificazione professionale.

Sono considerati avvocati, ai sensi e per gli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che sono abilitati nel loro Stato di origine all'esercizio dell'attività professionale con una delle seguenti denominazioni:

avocat-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister-solicitor (Irlanda);

avocat-avouè (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);

δικηγoρος (Grecia);

abogado (Spagna);

advogado (Portogallo);

rechtsanwalt (Austria);

asianajaja/advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advokat (Repubblica Ceca);

vandeadvokaat (Estonia);

δικηγoρος (Cipro);

zvêrinâts/advokâts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

ügyved (Ungheria);

avukat/prokoratur legali (Malta);

adwokat/radca prawny (Polonia);

odvetnik/odvetnica (Slovenia);

advokat/komercný pravnik (Slovacchia);

АДВОКАТ (Bulgaria);

avocar (Romania);

Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia)

Art. 2 Prestazione di servizi professionali

Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio dell'attività professionale di avvocato, in ambito giudiziario ed extragiudiziario, in via temporanea e secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

Art. 3 Uso del titolo

Gli avvocati di cui all'articolo 1 devono utilizzare il loro titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue del loro Stato d'origine, con l'indicazione dell'organizzazione professionale a cui appartengono o dell'organo giurisdizionale a cui sono ammessi ad esercitare, in conformità alle disposizioni vigenti in tale Stato.

Art. 4 Obblighi

Per l'esercizio dell'attività professionale, gli avvocati di cui all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche vigenti, ad eccezione di quelle relative al requisito della cittadinanza italiana, al possesso della laurea in giurisprudenza, al superamento dell'esame di Stato, al requisito della residenza nel territorio della Repubblica, all'iscrizione all'albo degli avvocati e al requisito del giuramento.

Art. 5 Incompatibilità

Le norme sull'incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1949, sono estese agli avvocati indicati nell'articolo 1 .

La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del citato articolo 3 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro a un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati nella suddetta lettera b).

Art. 6 Servizi giudiziari

Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, gli avvocati di cui all'articolo 1 sono tenuti a rispettare, oltre ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, le seguenti condizioni:

(a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita e al presidente dell'ordine degli avvocati territorialmente competente;

(b) i servizi connessi all'incarico devono essere svolti di concerto con un avvocato o un procuratore iscritto all'albo e abilitato ad esercitare presso l'autorità richiesta;

(c) l'avvocato e il procuratore di cui alla precedente lettera b) devono assicurare i rapporti con l'autorità richiesta e impegnarsi, nei confronti della stessa e nell'esecuzione delle prestazioni professionali considerate, a rispettare i doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

Art. 7 Prestazioni stragiudiziali

Nell'esecuzione delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati di cui all'articolo 1 sono tenuti ad osservare, oltre ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, le norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, comprese le norme relative al segreto professionale, alla riservatezza e al divieto di pubblicità.

Art. 8 Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Gli avvocati di cui all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione all'albo speciale di cui all'articolo 33 del citato regio decreto-legge n. 1578, a condizione che dimostrino di aver esercitato la professione per almeno ((dodici anni)) o di essere stati ammessi all'esercizio della professione nello Stato di origine davanti ai tribunali corrispondenti.

Art. 9 Obbligo e contenuto della comunicazione 9 Obbligo e contenuto della comunicazione

Prima dell'inizio dell'attività professionale nel territorio della Repubblica, gli avvocati di cui all'articolo 1 sono tenuti a inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione si intende svolgere l'attività stessa, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;

2) titolo professionale posseduto e ordine professionale al quale si è iscritti o autorità giudiziaria presso la quale si esercita la professione secondo le disposizioni vigenti nello Stato di appartenenza;

3) indirizzo in Italia durante il periodo di soggiorno;

4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente art. 5 e di non essere incorso in sanzioni penali, amministrative o professionali che possano pregiudicare l'esercizio dell'attività professionale

5) l'eventuale appartenenza a società professionali;

6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o del procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché la durata prevista dell'attività da svolgere.

Art. 10 Documentazione

Qualora lo ritenga opportuno, e in ogni caso in cui le attività professionali da svolgere riguardino la rappresentanza e la difesa in giudizio o presso le pubbliche autorità, il presidente dell'Ordine degli Avvocati richiederà all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione relativa al possesso di uno dei titoli professionali indicati all'articolo 1 e all'esercizio della professione forense nello Stato membro di origine delle attività in questione.

Art. 11 Disciplina professionale

Nell'esercizio dell'attività professionale, gli avvocati di cui all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente per territorio.

Ad essi si applicano le sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, con le modalità e le procedure previste dalle norme professionali.

Per l'istruttoria del procedimento disciplinare, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale cui appartiene l'interessato o all'autorità giudiziaria presso la quale è ammesso a esercitare.

Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono comunicate immediatamente e direttamente all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.

Art. 12 Adempimenti dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense

I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni assunte nei confronti degli avvocati di cui all'articolo 1.

I consigli dell'ordine e il Consiglio nazionale forense annotano, in un apposito registro, gli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e le decisioni prese, in materia disciplinare, nei loro confronti.

Art. 13 Onorari

Per l'attività professionale svolta sono dovuti agli avvocati di cui all'articolo 1 onorari, diritti e indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale in conformità al vigente ordinamento professionale.

Titolo II

ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN REGIME DI PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Art. 14 Adempimenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

I consigli dell'ordine rilasciano, su richiesta degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità Europee o su richiesta delle autorità competenti dei predetti Stati, attestati, certificazioni e notizie relative alla posizione professionale degli interessati.

Art. 15 Disciplina professionale

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o scorrettezze o comunque di atti non conformi alla dignità e al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità Europee da parte di avvocati iscritti all'Albo, avviano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di tale Stato - un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni prese sono comunicate direttamente all'autorità competente di tale Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a tutti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, il 9 febbraio 1982.

PERTINI SPADOLINI - DARIDA - COLOMBO

Vedi, il Guardasigilli: DARIDA

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati.


Gazzetta ufficiale L 078 , 26/03/1977 P. 0017 - 0018
Edizione speciale finlandese: Capitolo 6 Volume 1 P. 0196
Edizione speciale greca: Capitolo 06 Volume 1 P. 0249
Edizione speciale svedese: Capitolo 6 Volume 1 P. 0196
Spagnolo edizione speciale: Capitolo 06 Volume 1 P. 0224
Portoghese edizione speciale Capitolo 06 Volume 1 P. 0224

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1977 intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (77/249/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57 e 66,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, a norma del trattato, dalla fine del periodo transitorio è vietata qualsiasi restrizione alla prestazione di servizi basata sulla nazionalità o sulle condizioni di residenza;

considerando che la presente direttiva riguarda solo le misure volte a facilitare l'effettivo esercizio delle attività degli avvocati mediante la prestazione di servizi; che saranno necessarie misure più dettagliate per facilitare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento;

considerando che per l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati gli Stati membri ospitanti devono riconoscere come avvocati le persone che esercitano la professione nei vari Stati membri;

considerando che, poiché la presente direttiva riguarda esclusivamente la prestazione di servizi e non contiene disposizioni sul reciproco riconoscimento dei diplomi, la persona cui si applica la direttiva deve adottare il titolo professionale in uso nello Stato membro in cui è stabilita, in appresso denominato “Stato membro di provenienza

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa stabiliti, alle attività degli avvocati esercitate in regime di prestazione di servizi.

In deroga a quanto previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri possono riservare a determinate categorie di avvocati la preparazione di atti formali per l'ottenimento di titoli di proprietà per l'amministrazione di eredità di persone decedute e la redazione di atti formali per la creazione o il trasferimento di interessi fondiari.

2. Per “avvocato” si intende qualsiasi persona abilitata ad esercitare la propria attività professionale con una delle seguenti denominazioni: >PIC FILE= “T0010774”>

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce come avvocato, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la persona di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 3

La persona di cui all'articolo 1 adotta il titolo professionale in uso nello Stato membro da cui proviene, espresso nella lingua o in una delle lingue di tale Stato, con l'indicazione dell'organizzazione professionale da cui è autorizzata a praticare o dell'organo giurisdizionale davanti al quale è autorizzata a praticare in base alle leggi di tale Stato.

Articolo 4

1. Le attività relative alla rappresentanza di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ciascuno Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in tale Stato, ad eccezione di quelle che richiedono la residenza o l'iscrizione ad un'organizzazione professionale in tale Stato. (1)GU n. C 103 del 5.10.1972, pag. 19 e GU n. C 53 dell'8.3.1976, pag. 33. (2)GU n. C 36 del 28.3.1970, pag. 37 e GU n. C 50 del 4.3.1976, pag. 17.

2. L'avvocato che esercita tali attività è tenuto a rispettare le regole di condotta professionale dello Stato membro ospitante, fatti salvi i suoi obblighi nello Stato membro di provenienza.

3. Quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, per “regole di condotta professionale dello Stato membro ospitante” si intendono le regole di condotta professionale applicabili ai solicitors, qualora tali attività non siano riservate ai barristers e agli advocates. In caso contrario, si applicano le norme di deontologia professionale applicabili a questi ultimi. Tuttavia, i barrister irlandesi saranno sempre soggetti alle regole di condotta professionale applicabili nel Regno Unito ai barrister e agli avvocati.

Quando queste attività sono svolte in Irlanda, per “regole di condotta professionale dello Stato membro ospitante” si intendono, nella misura in cui disciplinano la presentazione orale di un caso in tribunale, le regole di condotta professionale applicabili ai barrister. In tutti gli altri casi si applicano le norme di condotta professionale applicabili ai solicitors. Tuttavia, i barrister e gli avvocati del Regno Unito saranno sempre soggetti alle norme di condotta professionale applicabili in Irlanda ai barrister.

4. L'avvocato che esercita attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 resta soggetto alle condizioni e alle regole deontologiche dello Stato membro di provenienza, fatto salvo il rispetto delle norme, di qualsiasi origine, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare quelle relative all'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di avvocato con l'esercizio di altre attività in tale Stato, al segreto professionale, ai rapporti con altri avvocati, al divieto per lo stesso avvocato di agire per parti con interessi reciprocamente contrastanti e alla pubblicità. Queste ultime norme sono applicabili solo se possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza è oggettivamente giustificata per garantire, in tale Stato, il corretto esercizio dell'attività di avvocato, la reputazione della professione e il rispetto delle norme di incompatibilità.

Articolo 5

Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza di un cliente in un procedimento giudiziario, uno Stato membro può esigere che gli avvocati cui si applica l'articolo 1: - siano presentati, secondo le norme o le consuetudini locali, al presidente del tribunale e, se del caso, al presidente dell'ordine degli avvocati dello Stato membro ospitante;

- di collaborare con un avvocato che eserciti dinanzi all'autorità giudiziaria in questione e che risponda, se necessario, a tale autorità, o con un “avoué” o “procuratore” che eserciti dinanzi ad essa.

Articolo 6

Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti di un'impresa pubblica o privata dall'esercizio di attività connesse alla rappresentanza in giudizio di tale impresa, nella misura in cui gli avvocati stabiliti in tale Stato non sono autorizzati ad esercitare tali attività.

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere alla persona che presta i servizi di accertare le sue qualifiche di avvocato.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 in vigore nello Stato membro ospitante, l'autorità competente di quest'ultimo determina, secondo le proprie norme e procedure, le conseguenze di tale inosservanza e, a tal fine, può ottenere qualsiasi informazione professionale appropriata sulla persona che presta i servizi. Essa notifica all'autorità competente dello Stato membro di provenienza ogni decisione presa. Tali scambi non pregiudicano il carattere riservato delle informazioni fornite.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

Judith HART