In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute).
Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., fino a cinque giorni prima dell'udienza, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421, comma 3, cod. proc. pen., senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la produzione nel corso della discussione dell'attestazione a firma di ufficiale di polizia giudiziaria della prova dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, in ottemperanza del decreto del pubblico ministero, realizzi alcuna lesione del diritto di difesa poiché è elemento di conoscenza a disposizione permanente delle parti ex art. 335 cod. proc. pen.).
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Sent., (data ud. 20/06/2018) 24/09/2018, n. 41012
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO P. - Presidente -
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero - Consigliere -
Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -
Dott. RECCHIONE S. - rel. Consigliere -
Dott. MONACO Marco M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
C.S.V.P. nato a (OMISSIS);
C.G. (DETTO G.) nato a (OMISSIS);
D.C. (DETTA M.) nato a (OMISSIS);
D.P. nato a (OMISSIS);
P.M. nato a (OMISSIS);
C S.R.L.;
I. S.R.L.;
L.C.P. S.R.L. (ORA L.C.DEI P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE);
MPC.S.R.L.;
M..COMPANY. S.R.L.;
ME S.R.L.;
PM S.R.L.;
GH S.R.L.;
S S.R.L.;
T S.C.A.R.L.;
WV&OCS.R.L.;
G SOC. CONS. A R.L.;
A.E.R. S.R.L.;
RTA S.R.L.;
VP&MS.R.L.;
GM S.R.L.;
SO S.R.L.;
V S.R.L.;
avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SPINACI SANTE, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
uditi i difensori presenti:
l'avvocato ** per la parte civile regione Abruzzo che deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
L'avvocato ** per la parte civile F che chiede la conferma della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge.
L'avvocato ** in difesa degli imputati C.S.V.P. e D.C. conclude ed insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. L'avvocato ** si associa alle argomentazioni del codinfensore, avvocato Di Zio e chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'avv. **insiste anche per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse delle società I. , GH s.r.l. e T Scarl.
L'avvocato **, difensore di P.M. insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'avvocato **, per la posizione di D.P. si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; lo stesso inoltre, quale sostituto processuale dell'avvocato Stefania Frullini si riporta ai motivi da questa proposti nell'interesse delle società Consil s.r.l., L.C.P. s.r.l., M. Company s.r.l., PM s.r.l, S s.r.l, G soc. cons. a. r.l., A.E.R. s.r.l., Rta s.r.l., GM s.r.l., SO s.r.l., V s.r.l..
L'avvocato ** difensore delle società Mapico s.r.l. e ME s.r.l. conclude ed insiste nell'accoglimento dei motivi del ricorso al quale si riporta.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, appellata sia dal Procuratore della Repubblica che dagli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati C.S.V.P., C.G., D.C., P. e D.P. rilevando l'estinzione per decorso dei termini di prescrizione per alcuni dei reati per i quali avevano riportato condanna in primo grado, ovvero il reato di associazione a delinquere ed il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. per il C.S.V.P. ed il C.G. (descritti rispettivamente al capo 1), ed al capo 105) ed il solo reato di associazione a delinquere per la D.C., il P. ed il D.P.; condannava altresì gli imputati-persone fisiche ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili e confermava la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dalle parti civili regione Abruzzo e Fira, da liquidarsi in separata sede; disponeva la confisca a carico delle società ME s.r.l. e Mapico s.r.l. del denaro che in fase cautelare era stato sequestrato alle persone fisiche P.M. e D.R. (questa assolta in primo grado); infine confermava la condanna delle società PM s.r.l., L.C.dei P. s.r.l. (già casa P. s.r.l.) in liquidazione, S s.r.l., M. Company s.r.l., Consil spa, Winn V & O Communication s.r.l., G scarl, AER s.r.l. (già M.n Sport s.r.l.), RTA s.r.l., VIGA pubblicità s.r.l., GM s.r.l., SO s.r.l., V s.r.l., T scarl, I. s.r.l., Gemme s.r.l., ME s.r.l., MaPi.Co s.r.l. riconoscendo in capo agli stessi la responsabilità amministrativa da reato.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati C.S.V.P. e D.C.; l'impugnazione è diretta a contestare la condanna alle statuizioni civili correlata all'accertamento di responsabilità per i reati dichiarati estinti per prescrizione in grado d'appello, in relazione ai quali vi è stata la condanna in primo grado.
Nello specifico si deduceva:
2.1. violazione di legge processuale: si deduceva che il decreto che dispone il giudizio era stato emesso utilizzando un atto che attestava la regolarità della proroga delle indagini acquisito successivamente alla apertura della fase della discussione nel corso dell'udienza preliminare (l'atto veniva acquisito il 19 maggio 2011 laddove la fase della discussione era stata aperta il 3 dicembre 2010); si sarebbe pertanto verificata una violazione del diritto di difesa, tempestivamente eccepita, che renderebbe nullo il decreto che dispone il giudizio;
2.2. violazione di legge: sarebbero state violate le regole processuali che disciplinano la competenza per territorio; la Corte di appello aveva individuato tale luogo in Pescara, non valutando il fatto che l'attività illecita originava in (OMISSIS) presso la T Scarl, società dove veniva predisposta la documentazione necessaria per la consumazione dei reati per i quali si procede; presso la T il M., capo dell'associazione, avrebbe rivestito la funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre lo stesso avrebbe ricevuto dalla Fira la delega a gestire i pagamenti relativi alle pratiche Docupsolo nel marzo 2003, quando l'attività associativa era già stata avviata; si deduceva altresì che le emergenze processuali e, segnatamente, le testimonianze del M.llo R. e del M.llo Me., come anche le dichiarazioni del P. e del D.M., indicavano che l'associazione aveva cominciato a manifestare la sua attività presso la T scarl, e non presso la Fira, società finanziaria che, nella gestione dell'articolato progetto criminoso, interveniva in un momento successivo; si deduceva inoltre che, anche qualora si ritenesse indeterminato il luogo di consumazione del reato associativo, e si intendesse fare ricorso alle regole suppletive relative alla competenza per connessione, avrebbe dovuto rilevarsi che il reato scopo di maggiore gravità, decisivo per la competenza, era quello descritto nel capo di imputazione n. 57, consumato, ancora una volta, in (OMISSIS).
2.3. Vizio di omessa motivazione e di travisamento della prova in relazione al reato previsto dall'art. 640 bis c.p. e descritto nel capo di imputazione n. 105): si deduceva che il lavoro prodotto dalla RSC era stato "collaudato" dalla commissione tecnico scientifica e ritenuto amministrativamente legittimo; tale organo avrebbe ritenuto che il servizio erogato dalla RSC era rispondente a quanto commissionato; si rimarcava inoltre che il costo sostenuto dalla Regione sarebbe conforme alla qualità del servizio reso e che, pertanto non vi sarebbe stato alcun danno per l'ente pubblico. Tali argomenti erano state proposti alla Corte di appello con memoria, senza che, nella sentenza si rinvenisse alcuna motivazione sul punto.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione: la condanna per il reato associativo sarebbe fondata sulla valorizzazione dei reati scopo in relazione ai quali, tuttavia, non era stato ammesso alcun teste a discarico; in relazione a tali reati inoltre era stato disposto uno stralcio che aveva di fatto inibito lo svolgimento di qualsiasi attività istruttoria finalizzata al loro accertamento. Tali limitazioni probatorie, per quanto formalmente riferite ai delitti scopo, avrebbe prodotto effetti decisivi in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato associativo, che si sarebbe fondato proprio sulla valorizzazione della ripetitività dei reati-fine; tale doglianza, proposta in appello non sarebbe stata valutata dalla Corte territoriale; si deduceva inoltre che non sarebbe stato correttamente interpretato il contenuto della telefonata tra la D.C. ed il C.S.V.P., con riguardo alla sua collocazione temporale in relazione allo svolgimento delle perquisizioni, e che, anche gli altri elementi di prova, e segnatamente del contenuto della pen drive e del trasferimento all'estero di 800.000 Euro, sarebbero stati oggetto di una valutazione manifestamente illogica.
2.5. Violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili: non si potrebbe far discendere tale condanna dall'accertamento di responsabilità per il reato associativo, dato che nessun danno patrimoniale poteva riconoscersi in capo alle parti civili Regione Abruzzo e Fira correlato alla condotta di partecipazione al consorzio illecito; inoltre l'eventuale danno correlato ai reati fine non poteva essere rilevato tenuto conto che gli stessi si erano estinti per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado; quanto al danno non patrimoniale si deduceva che questo, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 355 del 2010 avrebbe potuto essere riconosciuto solo in relazione ad una sentenza di condanna irrevocabile e non in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato.
3. Ricorreva per cassazione il difensore del C.G., anche in questo caso per contestare la legittimità della condanna alle statuizioni civili in relazione ai reati per i quali vi era stato l'accertamento di responsabilità in primo grado, ovvero il reato associativo ed il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. descritto al capo di imputazione n. 105):
3.1. violazione di legge processuale: la competenza territoriale avrebbe dovuta essere individuata nel Tribunale di Chieti, dato che le emergenze processuali indicavano nella attività della T s.n. s.r.l. la manifestazione originaria dell'azione associativa; si deduceva che anche qualora si intendesse fare ricorso alle regole della competenza per connessione la competenza avrebbe dovuto comunque essere individuata con riferimento al luogo di consumazione del più grave e più risalente, dei reati scopo, ovvero quello contestato al capo 57) che, ancora una volta, indicherebbe la competenza del Tribunale di Chieti;
3.2. vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati gli argomenti difensivi proposti con l'atto di appello e l'accertamento di responsabilità penale alla base della condanna al risarcimento del danno sarebbe stato effettuato senza fornire la dimostrazione dell'apporto causale del C.G. alla associazione; inoltre la prova della associazione sarebbe stata tratta anche dalla valorizzazione della reiterazione dei reati scopo in relazione ai quali era mancato l'approfondimento istruttorio; si rimarcava, inoltre, che i contatti del ricorrente con gli altri associati troverebbero una spiegazione alternativa nel ruolo dell'imputato di componente del CDA di I. s.r.l. e di amministratore della T Scarl, ruolo che, comunque, non sarebbe sufficiente a provare l'accertamento di responsabilità;
3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. descritto al capo di imputazione n. 105): si deduceva che non sarebbero stati provati nè gli artifici ed i raggiri, nè il danno patito dalla Regione Abruzzo; dalla procedura amministrativa emergerebbe infatti la congruità della somma stanziata e la rispondenza della attività della RCS a quanto richiesto dalla Regione (che era stata anche valutata da una Commissione scientifica, la quale avrebbe effettuato una sorta di "collaudo" del lavoro della RSC); tali argomenti venivano proposti con memoria allegata ai motivi di appello e già depositata all'udienza del 2 ottobre 2013, ma non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte territoriale;
3.4. violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili: si deduceva che il reato associativo non avrebbe generato alcun danno patrimoniale in capo alle parti civili Regione e Fira, mentre il danno non patrimoniale, inteso come danno all'immagine avrebbe potuto essere riconosciuto solo in relazione ad una sentenza di condanna.
4. Ricorreva personalmente il P. che deduceva:
4.1. violazione di legge processuale relativamente alla identificazione della competenza territoriale nel Tribunale di Pescara piuttosto che in quello di Chieti. Si ribadiva che l'azione associativa si sarebbe originariamente manifestata presso la T scarl, prima che il capo della stessa, ovvero il M. assumesse il ruolo di presidente della Fira;
4.2. violazione di legge in relazione alla confisca delle società Mapico s.r.l. e ME s.r.l.: si deduceva che la confisca era illegittima in quanto non era stata preceduta dal sequestro ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53 e che, comunque, essa avrebbe potuto essere effettuato solo con riguardo al profitto conseguente all'introito dei finanziamenti regionali elargiti sulla base della L.R. n. 16 del 2002 somma che già stata recuperata dalle parti civili all'esito di una causa attivata in seguito al mancato pagamento della rate del mutuo Caripe.
5. Ricorreva per cassazione anche il difensore del D.P.; anche in questo caso l'impugnazione era funzionale a contestare l'accertamento di responsabilità che sosteneva la condanna alle statuizioni civili. Si deduceva:
5.1. vizio di motivazione: l'impianto motivazionale sarebbe carente in quanto non prenderebbe in considerazione tutte le prove assunte e si limiterebbe alla valorizzazione della testimonianza dell' A. senza valutare le prove testimoniali e documentali a discarico;
5.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato associativo: non sarebbero state assunte le prove relative ai reati-scopo e tale carenza istruttoria si riverbererebbe sulla prova del reato associativo, che invece sarebbe fondata anche sulla valorizzazione della loro reiterazione; mancherebbe, inoltre, la prova del contributo del D.P. all'associazione (l'estraneità del ricorrente sarebbe anzi confermata dalla testimonianza di S.I. che, nonostante fosse stata evocata nell'atto di appello, non veniva considerata dalla Corte territoriale); si rimarcava infine che non sarebbe era emersa la prova che la falsificazione delle fatture della T scarl fosse riconducibile al ricorrente e tale responsabilità non potrebbe farsi discendere dal fatto che il D.P. aveva un ruolo nella compagnie societaria;
5.3. vizio di motivazione: gli argomenti utilizzati per l'accertamento di responsabilità in ordine al reato associativo (contenuto della pen drive, finanziamento all'estero di somme di denaro e finanziamento del partito politico del Do.) sarebbero eccentrici rispetto alla struttura del capo di imputazione, che avrebbe richiesto la prova della predisposizione della documentazione funzionale alle domande di contributo, nonchè delle false fatture; si deduceva inoltre che, tenuto conto del fatto che il M., capo dell'associazione, aveva un incarico a termine non poteva ritenersi dimostrata l'"indeterminatezza temporale" del programma del consorzio illecito, ovvero di un elemento essenziale per il riconoscimento dell'esistenza dell'associazione contestata;
5.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità del D.P. in relazione ai reati fine contestati ai capi 83), 84) ed 85) dichiarati prescritti dal Tribunale: si deduceva che con l'atto di appello si era invocata l'assoluzione rimarcando la assenza di prove, ma la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta a tale doglianza; si deduceva le prove che avrebbero indotto il Tribunale a dichiarare la prescrizione (e dunque a non decidere per la assoluzione) sarebbe essenzialmente riconducibili a documenti rinvenuti a distanza di oltre quattro anni dai fatti in uno sgabuzzino della Fira, accessibile a tutti e custoditi in incarti non sigillati; tali emergenze non rassicurerebbero in ordine alla capacità dimostrativa di documenti che avrebbero potuto essere manipolati; si deduceva inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto, nessuna rilevanza aveva l'uso della medesima fattura per diversi bandi Docup: tale doppio utilizzo, oltre a non essere vietato dal regolamento n. 69/2001, sarebbe giustificato dal fatto che nella prima procedura la fattura sarebbe elemento fondamentale per l'attivazione del finanziamento del progetto presentato, nel secondo caso sarebbe elemento ausiliario utile solo per consentire la verifica del collegamento del finanziamento con l'attività societaria. Infine si deduceva che nessuna rilevanza probatoria poteva avere il fatto che altri imputati, e segnatamente l' An., avessero proceduto alla restituzione dei finanziamenti, si ribadiva anzi che l'esame della condotta restitutoria dell' An. evidenziava che il D.P. aveva effettivamente fornito la merce, rappresentando un elemento a discarico;
5.5. violazione di legge circa la identificazione della competenza territoriale che avrebbe dovuto essere stabilita in Chieti in ragione del fatto che l'attività associativa si sarebbe manifestata presso la T S.c.a.r.l.; si rimarcava che anche qualora avesse voluto ritenersi indefinito il luogo di consumazione del reato associativo il criterio di competenza per connessione avrebbe comunque condotto alla individuazione della competenza in Chieti, luogo dove si era consumato il reato più grave.
5.6. Violazione di legge: il reato di partecipazione all'associazione avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dato che le emergenze processuali indicherebbero come termine ultimo quello dell'accesso della Guardia di finanza che risalirebbe al (OMISSIS) 2006, mentre il termine di vitalità dell'associazione non potrebbe essere esteso alla data della consumazione del reato previsto nel capo n. 105), non contestato al D.P. e che, comunque nella prospettiva del ricorrente avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 353 c.p..
5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione nella riconduzione al D.P. della responsabilità per il danno patito dalla Fira, finanziaria della Regione Abruzzo, mero organo esecutivo dell'ente locale, i cui interessi sarebbero sostanzialmente sovrapponibili a quelli vantati dalla Regione.
6. Proponeva ricorso per cassazione il difensore della società Winn e V&O Communication che deduceva:
6.1. vizio di motivazione: mancherebbe ogni riferimento agli argomenti proposti con il secondo atto di appello proposto a favore della società ricorrente, non potendosi le ragioni esposte in tale atto ritenersi assorbite nella trattazione degli appelli proposti dal difensore di ufficio.
6.2. Violazione di legge: sarebbe illegittimo il mancato riconoscimento della nullità correlata alla mancata nomina di un difensore di ufficio nonostante la illegittimità della costituzione fosse rilevabile dalla fase dell'udienza preliminare quando era già evidente che la nomina del difensore di fiducia era stata effettuata da parte del rappresentante legale incompatibile perchè indagato in violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39;
6.4. omessa motivazione in relazione alle ragioni esposte con l'atto di appello: si deduceva che la società ricorrente non poteva essere considerata responsabile sulla base del fatto che la pratica Docup era stata affidata dall'amministratore di fatto L. alla T scarl, tenuto conto che la società avrebbe ricevuto una comunicazione da parte della Regione Abruzzo (in data 22 ottobre 2004) che valutava positivamente il progetto presentato e che l'iter amministrativo relativo alla concessione del finanziamento sarebbe stato seguito correttamente; si deduceva inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto, l'organizzazione della società prevedeva un organo di controllo individuabile nel collegio sindacale che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6; infine, si deduceva che avrebbe dovuto riconoscersi la particolare tenuità del danno, come sostenuto con il secondo atto di appello, che evidenziava come il presunto profitto sarebbe identificabile nella somma di Euro 27.377,95, il che avrebbe dovuto condurre ad un ridimensionamento della sanzione pecuniaria che era più ingente del profitto lucrato.
7. Ricorreva per cassazione il difensore delle società MPC.s.r.l. e della società ME s.r.l. già regolarmente costituite con altro difensore e nuovamente costituite con atto allegato;
7.1. violazione di legge: avrebbe dovuto essere dichiaratala nullità assoluta della costituzione delle società ricorrenti effettuata attraverso la nomina di difensore di fiducia da parte di un rappresentante legale incompatibile (nel caso di specie dall'imputato P.M. e G.M., entrambi indagati all'epoca delle nomine difensive effettuate rispettivamente il 1 dicembre 2006 ed il 19 ottobre 2007); tale nullità avrebbe dovuto produrre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la regressione del procedimento alla fase in cui era avvenuta la nomina illegittima; nè poteva ritenersi che la nullità fosse sanata in quanto conseguente ad un atto posto in essere dalle stesse società, tenuto conto che la disciplina legislativa è funzionale proprio all'evitamento dei conflitti di interesse tra l'ente impersonale e la persona fisica che lo rappresenta;
7.2. violazione di legge: in relazione ad alcuni capi di imputazione prossimi alla prescrizione (capi 7 e 53) in data 24 aprile 2012 il Tribunale aveva effettuato uno stralcio che coinvolgeva anche le società ricorrenti che veniva successivamente revocato il 6 febbraio 2013; tale anomalia processuale aveva impedito alle ricorrenti di partecipare al dibattimento del procedimento principale; si segnalava inoltre che lo stralcio del 24 aprile non risultava formalmente revocato dato che nel provvedimento di "revoca" del 6 febbraio si faceva riferimento agli stralci disposti il 4 aprile ed il 6 giugno 2012, ma non a quello che aveva interessato le ricorrenti che risaliva al 24 aprile dello stesso anno. Si deduceva, infine, che era illegittimo il respingimento dell'eccezione con cui le difese invocavano l'utilizzabilità delle prove raccolte nel procedimento principale nei confronti degli Enti destinatari dello stralcio, dato che, contrariamente a quanto ritenuto, non poteva trarsi dal comportamento processuale delle società ricorrenti e, segnatamente, dalla mancata richiesta di integrazioni istruttorie, alcun consenso tacito alla utilizzazione degli atti;
7.3. violazione di legge: si invocava la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla lesione del diritto di difesa conseguente al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore di fiducia; si rimarcava che l'udienza nella quale era calendarizzata la discussione delle ricorrenti (3 ottobre 2013) era stata soppressa e la richiesta di rinvio della discussione veniva respinta sulla base della ritenuta irrilevanza del concomitante impegno del difensore in un processo dove sosteneva le ragioni di una parte civile, in quanto tale situazione era stata ritenuta illegittimamente ininfluente ai fini del riconoscimento del legittimo impedimento;
7.4. violazione di legge: si deduceva l'incompetenza del Tribunale di Pescara in favore di quello di Chieti nel cui territorio si sarebbe costituita l'associazione a delinquere che si manifestava presso la sede della T scarl, operante in territorio teatino;
7.5. vizio di motivazione: non sarebbe stato provato che l'attività illecita in contestazione fosse a vantaggio delle società ricorrenti dato che le erogazioni del contributo pubblico non confluivano sui conti delle società, ma piuttosto su quelli dell'imputato P.M., il quale avrebbe agito nel suo esclusivo interesse, il che, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 2 osterebbe al riconoscimento della responsabilità dell'ente; nè sarebbe stata provato che le somme in questione, indicate nel bilancio come posta attiva, avrebbero accreditato la capacità economica della società nei rapporti con i terzi; si rappresentava, inoltre, per quanto riguarda la società ME s.r.l. che l'amministratore della stessa, G.M. era stata prosciolta in udienza preliminare, sicchè mancherebbe il presupposto per il riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, ovvero l'accertamento della responsabilità penale di persona che riveste un ruolo apicale nella gestione della società;
7.6. violazione di legge con riferimento alla confisca delle somme di pertinenza delle società ricorrenti: si deduceva vizio assoluto dí motivazione rappresentando che il provvedimento cautelare del 12 aprile 2006 aveva interessato le somme di pertinenza della D.R. e del P. e della G.M. (sebbene avesse colpito dí fatto solo i conti nella disponibilità della D.R., madre del P., imputata prosciolta in udienza preliminare), che le stesse somme erano state oggetto di un sequestro conservativo a carico dell'imputato P., vincolo poi annullato dal Tribunale per il riesame e che le medesime somme venivano infine confiscate alle società ricorrenti dal Tribunale con provvedimento confermato dalla sentenza impugnata, senza che vi fosse l'applicazione di un previo vincolo cautelare e senza che si rinvenisse alcuna motivazione a sostegno nè alcuna confutazione degli agli argomenti proposti dalla difesa. Il difensore evidenziava infine che le società ricorrenti avevano restituito alla Caripe la quota capitale del mutuo ipotecario ed alla Fira gli interessi (tale restituzione avveniva attraverso l'esecuzione immobiliare attivata dalla Caripe anche per conto della Fira, all'esito di una causa civile intentata per l'inadempimento da parte della società ricorrenti dell'obbligazione di restituzione delle rate del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi della L.R. n. 16 del 2002). Tali emergenze eliderebbero ogni presupposto della confisca essendo stato restituito all'ente pubblico il "profitto" della truffa.
8. Ricorreva per cassazione con ricorso depositato in data 10 febbraio 2017 il difensore di Viga pubblicità & marketing s.r.l. che deduceva:
8.1. violazione di legge per mancata rilevazione del decorso del termine di prescrizione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22: si deduceva che la invalidità della nomina del difensore di fiducia effettuata dal rappresentante incompatibile rendeva inidonea ad interrompere i termini di prescrizione (che scadevano il 26 ottobre 2011) la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare effettuata proprio presso il difensore la cui nomina era stata ritenuta invalida; tale doglianza proposta anche con l'atto d'appello non veniva considerata dalla Corte territoriale, con conseguente integrazione di un vizio di omessa motivazione;
8.2. vizio di omessa motivazione: si deduceva che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta alle specifiche doglianze proposte con l'atto di appello con il quale si era evidenziata la contrazione dell'istruttoria per i reati-fine che si erano prescritti o che erano prossimi a prescriversi; si deduceva inoltre che non era stato valutato l'atto d'appello nella parte in cui rilevava la regolarità della procedura amministrativa e si deduceva che la mancata realizzazione degli obiettivi non era imputabile alla società finanziata.
9. Ricorreva per cassazione anche il difensore della T S.c.a.r.l., della GH s.r.l. e della I. s.r.l. queste ultime in liquidazione, che deduceva:
9.1. violazione di legge relativamente alla individuazione della competenza territoriale, che avrebbe dovuta essere individuata in Chieti sia facendo riferimento alla costituzione del consorzio ed alle sue prime manifestazioni che sarebbero avvenute presso la T scarl, sia facendo riferimento alla competenza per connessione che ancora una volta condurrebbe ad individuare la competenza in Chieti, ovvero nel distretto dove risultava consumato il più grave reato previsto descritto nel capo 57); il riconoscimento della competenza invocata troverebbe conferma nel fatto che la Fira, con sede in Pescara si configurava come mero ente pagatore presso il quale il M. aveva assunto poteri pienamente dispositivi solo 2003 quando veniva investito della delega per l'ordinaria amministrazione, mentre la associazione risultava già operativa;
9.2. violazione di legge: si contestava la reiezione dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa che era stata effettuata con motivazione apparente, di fatto inesistente; il pregiudizio alle prerogative difensive sarebbe derivato dalla dichiarazione di invalidità della costituzione delle società e della relativa nomina dei difensori, cui in data 4 aprile 2012 avrebbe fatto seguito la dichiarazione di invalidità delle liste testi; si deduceva che le società ricorrenti si sarebbero regolarmente costituite in data 21 gennaio 2008 allegando l'atto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 e la nomina del difensore con procura speciale che veniva effettuata non dal rappresentanti legali indagati, ma dal procuratore speciale non indagato V.A.. Tale costituzione e la relativa nomina venivano considerati legittimi dal primo collegio come emerge dall'ordinanza del 15 dicembre 2011, ma non dal secondo sopravvenuto in seguito all'emersione di un'incompatibilità. Questo all'udienza del 4 aprile 2012 invalidava sia la costituzione della società che la nomina dei relativi difensori, ma soprattutto dichiarava "invalida" la produzione della lista testi; infine in data 24 aprile 2012 venivano stralciate le posizione degli enti con riguardo ai fatti correlati a reati prescritti o prescrivendi, con formazione di un autonomo procedimento, che veniva riassorbito nel principale alla data del 6 febbraio 2013. Il ricorrente deduceva che la costituzione veniva riproposta e la contumacia revocata all'udienza del 6 giugno 2012. Tale progressione processuale aveva prodotto una lesione del diritto di difesa in quanto si era risolta nella dichiarazione di "invalidità" delle liste testimoniali presentate nell'interesse delle ricorrenti e nella creazione attraverso lo stralcio di una sostanziale esclusione delle stesse dallo sviluppo del contraddittorio dibattimentale nell'ambito del procedimento principale.
9.3. Violazione di legge per mancato riconoscimento del termine di prescrizione: si deduceva che dichiarazione di "invalidità" della costituzione e della nomina del difensore da parte delle società T s.c.a.r.l. e GH s.r.l. si ripercuoterebbe sull'efficacia dell'atto interruttivo che, nella prospettiva difensiva, doveva essere identificato nella "notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare"; si osservava che tale notifica non era stata effettuata nel rispetto del DLgs. n. 231 del 2011, art. 43 ma solo presso il difensore, la cui nomina unitamente alla costituzione della società veniva dichiarata "invalida" nel corso dell'udienza del 24 aprile 2012, tanto che in quella sede veniva dichiarata la contumacia delle società e la nomina del difensore di ufficio; tale progressione processuale osterebbe al riconoscimento della efficacia interruttiva alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare avvenuta presso un difensore la cui nomina veniva ritenuta illegittima. Si deduceva che la interruzione della prescrizione nella materia della responsabilità amministrativa degli enti deriverebbe non solo dalla "emissione" dell'atto interruttivo, ma anche la sua "notifica", essendo necessari una "contestazione", in tal modo distinguendosi dalla disciplina della interruzione della prescrizione dei fatti di reato correlata alla semplice emissione.
10. Ricorreva il difensore d'ufficio delle società Aer s.r.l, Rta s.r.l., GM s.r.l., SO s.r.l., V s.r.l., Viga pubblicità e marketing s.r.l., L.C.dei P. in liquidazione s.r.l., PM s.r.l., S s.r.l., G scarl s.r.l., Consil s.r.l., M. company s.r.l. che, con ricorsi omogenei, deduceva:
10.1. violazione di legge: si deduceva che alla dichiarazione di "invalidità" della costituzione delle società e della correlata nomina del difensore di fiducia effettuata all'udienza del 15 dicembre 2011 non seguiva la immediata nomina di un difensore di ufficio che veniva invece nominato solo all'udienza del 4 aprile 2012; si deduceva inoltre che la "invalidita" rilevata dal Tribunale doveva essere qualificata come una "nullità assoluta" della costituzione e della nomina ed avrebbe dovuto generare la regressione del procedimento alla fase delle indagini per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa nel corso della intera progressione processuale;
10.2. violazione di legge per indeterminatezza dei capi di imputazione: si deduceva che nella descrizione dei fatti mancherebbe l'indicazione del reato presupposto, essenziale per la integrazione della responsabilità amministrativa da reato; le contestazioni si limitavano invece a contestare la mancata predisposizione o attuazione di modelli di gestione idonei a prevenire la consumazione di reati richiamando il dettato normativo in materia di prova liberatoria; tale struttura dei capi di imputazione si risolverebbe nella elevazione a elemento costitutivo del reato della mancanza del progetto organizzativo finalizzato alla prevenzione degli illeciti, ovvero di un fatto che integra l'oggetto della prova liberatoria prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2011, art. 6 ma è estraneo alla fattispecie; si deduceva peraltro che, nonostante la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza fosse stata eccepita nell'atto di appello, la Corte territoriale non aveva fornito sul punto alcuna risposta alla doglianza;
10.3. violazione di legge e di motivazione in ordine al riconoscimento della esistenza del reato previsto dall'art. 640 bis c.p.: si deduceva che mancherebbe la verifica dell'esistenza delle opere e dei progetti approvati e che la prova dell'illecito sarebbe stata desunta dalla analisi della documentazione non protetta rinvenuta in uno sgabuzzino della Fira, accessibile da chiunque frequentasse gli uffici e, dunque, manipolabile (come sarebbe confermato dal mancato reperimento di una visura e di un conto economico allegato al bilancio); si rilevava che illogicamente era stato ritenuto elemento di prova l'utilizzo di una medesima fattura per due Docup, senza tenere in considerazione che il primo utilizzo sarebbe funzionale alla concessione del finanziamento del progetto, mentre il secondo sarebbe diretto all'ottenimento di una riduzione degli oneri correlati al prestito eventualmente concesso dagli istituti di credito; si tratterebbe di un doppio utilizzo legittimato dalla normativa di riferimento e segnatamente dal regolamento n. 69 del 2001; si deduceva infine che la motivazione sarebbe genericamente riferita a tutte le società coinvolte senza l'analisi delle singole posizioni, il che si traduceva nel vizio di omessa motivazione;
10.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'esistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 640 bis c.p.: si deduceva che non sarebbe stata provata la funzionalizzazione della condotta illecita al soddisfacimento degli interessi degli Enti; segnatamente non vi sarebbe alcuna prova della percezione da parte delle società ricorrenti dei finanziamenti richiesti, essendo rimasto oscuro se le somme fossero confluite direttamente nella casse societarie o, piuttosto, sui conti degli amministratori; mancherebbe, infine, la verifica della azione degli amministratori, non essendo stato valutato come richiesto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 se gli stessi avessero agito nel loro esclusivo interesse;
10.5 violazione di legge e vizio di motivazione: la istruttoria dibattimentale in ordine ai reati presupposto non era stata svolta dato che venivano escluse le testimonianze relative ai reati prescritti; tale limitazione istruttoria si sarebbe riverberata sulla tenuta logica della motivazione ed avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa degli enti relativamente ad un tema fondamentale, quale quello della sussistenza del reato presupposto, nulla rilevando al fine dell'accertamento della responsabilità dell'ente che lo stesso fosse estinto per prescrizione, come previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8;
10.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: le sentenze di merito non avrebbero fornito alcuna indicazione in ordine al metodo utilizzato per la definizione della quota societarie; le quote sarebbero stare identificate in modo unitario per tutte le società ricorrenti, senza alcuno scrutinio in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente come richiesto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 11, comma 2.
11. Nell'interesse delle società M. company s.r.l., Consil s.r.l., G scarl s.r.l., PM s.r.l., L.C.dei P. in liquidazione s.r.l. (già L.C.P. s.r.l.), SO s.r.l., GM s.r.l., il difensore d'ufficio deduceva altresì:
11.1. violazione di legge in ordine alla legittimità della notifica della sentenza di primo grado: le società ricorrenti si erano inizialmente costituite con atto nel quale eleggevano domicilio presso l'abitazione del proprio rappresentante legale, luogo ove veniva notificata la sentenza di primo grado; la dichiarazione di invalidità dell'atto di costituzione si riverbererebbe sulla legittimità della notifica che sarebbe stata effettuata presso un domicilio eletto con atto dichiarato invalido. La Corte territoriale, all'udienza del 19 maggio 2016 avrebbe rigettato immotivatamente tale eccezione.
Motivi della decisione
1. Il collegio rileva preliminarmente che la questione relativa alla competenza territoriale (proposta da tutti gli imputati persone fisiche e delle società MPC.s.r.l. e ME s.r.I., nonchè da T Scarl GH s.r.l. e I. s.r.l.) è infondata.
1.1. In materia di identificazione dei criteri per la individuazione della competenza territoriale in materia di reati associativi la Cassazione ha rilevato che "la giurisprudenza è estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito orientamenti che evocano tre distinti criteri: (a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si afferma, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass. sez. 4^, 7 giugno 2005, n. 35229, Rv. 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., Cass. sez. 2^, 3 giugno 2009, n. 26285, Rv. 244666, per la quale "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio; privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così Cass. sez. 3, 6 luglio 2007, n. 35521, rv. 237397, relativa ad un'associazione D.P.R. n. 73 del 1943, ex art. 291 quater; conformi, sez. 6, 23 aprile 2004, n. 26010, Rv. 229972; sez. 1, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, Rv.203609; sez. 1, 24 aprile 2001, Confl, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., Cass. sez. 6, 21 maggio 1998, Caruana ed altri, Rv. 213573; con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 4, 13 marzo 2008, n. 19526, Rv.240160, per la quale il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (conformi, Cass. sez. 4, 12 febbraio 2004, n. 17636, Rv. 228183; sez. 6, 6 ottobre 1994, Celone ed altri, Rv. 201849; sez. 1^, 7 febbraio 1991, P.M. in proc. Mulas, Rv. 186709); (b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., da Cass., sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Rv. 237333 secondo cui "la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio"; conformi, Cass. sez. 1, 25 novembre 1992, Taino ed altri, Rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", e Cass. sez. 1, 7 dicembre 2005, n. 45388, Rv. 233359, per la quale, peraltro, "qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati - fine, trova applicazione l'art. 9 c.p.p., comma 3, (...) All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., Cass.sez. 1, 10 dicembre 1997, Rasovic, Rv. 209608, e sez. 6, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita nè a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 c.p.p., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9.(...); con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 6^, 2 marzo 2006, n. 22286, Rv. 234722, e sez. 1", 26 ottobre 1994, Confl, comp. in proc. Arrighetti, Rv. 199964. Nell'ambito di questo orientamento, Cass. sez. 5, 8 ottobre 2009, n. 4104/10, Rv. 246064, relativa ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ha valorizzato il luogo di commissione dei singoli reati - fine, affermando che la competenza territoriale si radica, in questo caso, nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, e che, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, assume rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione; (c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, I. e direzione dell'associazione. Questo criterio è stato accolto da Cass. sez. 1, 25 novembre 1996, Confl, comp. in proc. Chierchia ed altri, Rv. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di I. riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, nè sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di I. dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza (...). Nel medesimo senso, Cass. sez. 1, 9 aprile 2009, n. 17353, Rv. 243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzate a frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, I. e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed I. dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p.. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 c.p.p. (giurisprudenza pacifica; cfr., per tutte, Cass. sez. 6^, 26 novembre 2006, n. 49542, rv. 245488)" (Cass. Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Rv. 256650).
1.2. Il collegio intende dare continuità al terzo orientamento recentemente ribadito anche da pronunce ulteriori rispetto a quelle già citate (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018 - dep. 29/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017 - dep. 31/10/2017, D'Amato e altro, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015 - dep. 22/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Cass. Sez. 2 n. 23211 del 09/04/2014; Cass. Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Rv. 256650; Cass. Sez. 2 n. 22953 del 16 maggio 2012, rv. 253189).
Tale scelta ermeneutica si fonda sulla valorizzazione nella identificazione del "luogo di consumazione", che l'art. 8 c.p.p. individua come regola base ai fini della identificazione della competenza territoriale, del luogo ove si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione.
Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto: in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, I. e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.
Si precisa che le valutazioni relative alla identificazione del luogo ove si svolgono programmazione, I. e direzione delle attività criminose del sodalizio si atteggiano come apprezzamenti di merito che devono essere riversati nella motivazione la quale è censurabile in sede di legittimità solo ove fondata su un travisamento della prova o ove caratterizzata da vizi logici manifesti e decisivi.
1.3. Nel caso di specie la Corte territoriale identificava il luogo ove si svolgevano la programmazione, I. e direzione delle attività criminose nella sede della FIRA luogo dove il capo dell'associazione, M., procurava le adesioni alla associazione, gestiva le operazioni di finanziamento, dato che allo stesso era stata affidata la gestione di tutte le pratiche Docup (pagg. 99 e 100 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2. In relazione all'accertamento di responsabilità per il reato associativo, tutti gli imputati-persone fisiche deducevano la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'utilizzo del dato relativo alla "reiterazione dei reati fine", nonostante questi fossero stati dichiarati prescritti in primo e fossero stati oggetto di uno stralcio che aveva inibito ogni forma di approfondimento istruttorio sulla loro sussistenza, oltre che sulla attribuzione agli imputati della relativa responsabilità.
2.2. Si tratta di doglianze infondate.
Dal compendio motivazionale integrato emergente dalla lettura congiunta delle due sentenze conformi di merito emerge che la Corte territoriale valutava l'esistenza della associazione e la responsabilità dei ricorrenti facendo riferimento a fonti di prova che dimostravano la stabilità dell'organizzazione, la suddivisione dei compiti e la assiduità delle frequentazioni, ovvero su elementi di prova diversi ed indipendenti dai reati fine.
Con specifico riguardo a questi ultimi la Corte territoriale rilevava che l'istruttoria aveva consentito di accertare che, in relazione ai reati prescritti, nonostante non fosse stato approfondita l'istruttoria dibattimentale, emergevano elementi di prova incompatibili con l'assoluzione, tenuto conto della capacità dimostrativa degli elementi specificamente raccolti per dimostrare la responsabilità in ordine al reato associativo ed all'unica truffa non prescritta, ovvero a quella contestata al capo di imputazione n. 105).
Pertanto deve ritenersi che la dimostrazione della responsabilità in relazione al reato associativo sia confortata dagli elementi di prova ritenuti non compatibili con la pronuncia di una sentenza di assoluzione in ordine ai reati fine (pag. 106 della sentenza impugnata), ma sia in sostanza da questi indipendente: sicchè nessun vizio della motivazione può essere ricondotto a quella parte della sentenza impugnata che richiama a conforto dell'accertamento di responsabilità per il reato associativo anche le costanti modalità esecutive dei molteplici reati scopo (pag. 108 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che fa buon governo della costante e condivisa giurisprudenza che valorizza la prova di resistenza ai fini della rilevazione del vizio di motivazione correlato all'utilizzo di un elemento di prova del quale si contesta la legittimità (ex plurimis: Cass. sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Cass. sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231832; Cass. Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pandolfi, Rv. 258007).
3. Il ricorso proposto nell'interesse delle persone fisiche D.C. e C.S.V.P. è infondato.
3.1. Il primo motivo che deduce nell'interesse di entrambi gli imputati la nullità del decreto che dispone il giudizio poichè sarebbe stato emesso sulla base di un atto (la attestazione a firma di un ufficiale di polizia giudiziaria della prova dell'iscrizione) che sarebbe stato "acquisito" illegittimamente nella fase della discussione dell'udienza preliminare nella parte in cui è riferito alla posizione della D.C. è inammissibile in quanto, in relazione a tale imputata, il motivo è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente insanabile frattura della catena devolutiva ed inammissibilità della doglianza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3.
Lo stesso motivo, proposto con riguardo alla posizione del C.S.V.P., invece, deve ritenersi infondato.
3.1.1. Il collegio ribadisce che nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 c.p.p., fino a cinque giorni prima dell'udienza, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 3 senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p., comma 1 (Cass Sez. 3, n. 44011 del 24/09/2015 - dep. 02/11/2015, PM in proc. Pesce, Rv. 265072).
La motivazione offerta a pag. 100 dove si legittima l'utilizzo dell'atto acquisito nel corso della fase della discussione delle udienza preliminare (avviata il 3 dicembre 2010) solo sulla base del fatto che comunque tale documento era a disposizione delle parti, sebbene la discussione fosse già in corso, non è coerente con tale giurisprudenza. Tale errore in diritto, non avendo alcun influenza sul dispositivo deve essere corretto ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1.
Il collegio rileva che l'atto acquisito nella fase della discussione invero non ha introdotto alcuna novità nel compendio probatorio "disponibile" prima della sua apertura: la data effettiva della iscrizione nel registro effettuata ottemperanza del decreto del pubblico ministero recante data 26 settembre 2006 è, infatti, un elemento di conoscenza a disposizione permanente delle parti che possono ottenerlo attraverso una istanza effettuata ai sensi dell'art. 335 c.p.p., sicchè lo stesso non può considerarsi "elemento nuovo", e non soggiace ai limiti che regolano l'acquisizione degli atti nel corso della fase delle indagini preliminari indicati dall'art. 421 c.p.p., comma 3.
A margine il collegio rileva che la discrasia temporale tra decreto che ordina l'iscrizione e l'iscrizione iscrizione effettiva è stata irregolarmente valutata dal giudice per l'udienza preliminare in calce al decreto che dispone il giudizio, ovvero nel corpo di un atto che non ha natura giurisdizionale, ma è solo espressione del controllo da parte del giudice dell'udienza preliminare sulla insussistenza, allo stato, di ragioni per non procedere a giudizio e che, pertanto, non necessita di alcuna motivazione (Sez. 1, n. 4413 del 14/09/1995 - dep. 24/10/1995, Prudentino, Rv. 202662). Ciò detto, il lasso temporale intercorso tra il decreto del pubblico ministero e l'effettiva iscrizione avrebbe potuto avere effetti sulla utilizzabilità degli atti di indagini effettuati in quel lasso di tempo (invero ristretto), sul punto tuttavia come rilevato correttamente dalla Corte territoriale l'atto d'appello difettava di specificità, dato che non erano stati indicati gli atti dei quali si contestava l'utilizzabilità (pag. 100 della sentenza impugnata).
3.2. Con riguardo alle doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso nei confronti della individuazione della competenza territoriale si ribadisce quanto affermato al p. 1.
3.3. Il terzo motivo di ricorso che insta per il riconoscimento del vizio di motivazione in relazione alla truffa contestata al capo n. 105) sulla base della mancata considerazione degli argomenti proposti con l'atto di appello è manifestamente infondato; la doglianza si risolve, infatti, nella richiesta di valutazione alternativa delle prove, invocando l'esercizio della giurisdizione in un'area non ricompresa nel perimetro che circoscrive le competenze del giudice di legittimità.
Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Nel caso di specie il ricorrente lamenta inoltre l'omessa considerazione di alcune delle doglianze proposte con la prima impugnazione: anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la condivisa giurisprudenza secondo cui non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Cass. sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340). In tema di giudizio di appello, infatti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, dal compendio integrato delle due sentenze di merito emerge la chiara indicazione degli elementi di prova posta a sostegno della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti in relazione alla truffa contestata al capo 105.
La sentenza impugnata rilevava infatti che i preventivi delle gare venivano inviati dallo stesso ufficio, mentre il preventivo riconducibile all'unica ditta non facente capo al consorzio del M. veniva disconosciuto dal titolare. Inoltre la società aggiudicataria come rilevato dal consulente del pubblico ministero emetteva una fattura di Euro 47.100 del tutto sproporzionata rispetto alle spese realmente sostenute. Si tratta di argomenti che superano ed assorbono le doglianze difensive volte a dimostrare la legittimità dell'operazione (pagg. 18 e ss. della sentenza di primo grado e pag. 111 della sentenza impugnata).
3.4. Con riguardo alle doglianze proposte nei confronti della dedotta limitazione probatoria relativamente alla responsabilità per la consumazione dei reati fine si rinvia a quanto affermato al p. 2.
Invece: le censure che investono la interpretazione del contenuto della telefonata intercorsa tra la D.C. ed il C.S.V.P., proposte anch'esse con il quarto motivo, sono manifestamente infondate sia in ragione del fatto che l'elemento di prova censurato non riveste una importanza decisiva, sia perchè le doglianze in ordine alla collocazione temporale del colloquio non incidono sulla capacità dimostrativa dei contenuti dello stesso, che da quella collocazione prescinde.
3.5. Infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso che contesta da un lato che possa riconoscersi un danno generato direttamente dal reato associativa e, dall'altro, che non possa essere riconosciuto in capo alle parti civili alcun danno non patrimoniale e, segnatamente, che non possa essere riconosciuto il "danno all'immagine".
3.5.1. Sulla riconducibilità della danno alla condotta associativa il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.
Applicando tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha individuato un nesso mediato ma eziologicamente rilevante tra i danni causati in maniera diretta dai reati fine dell'associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione (Cass. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016 - dep. 31/01/2017, Pota e altri, Rv. 269271; Cass. Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015 - dep. 30/01/2015, Lauro e altro, Rv. 262371).
In ossequio a tali indicazioni la Corte territoriale ha confermato la legittimità della costituzione di parte civile della Regione e della FIRA anche in relazione al reato associativo.
3.5.2.In materia di riconoscibilità in capo all'ente pubblico del danno non patrimoniale in capo agli enti pubblici la giurisprudenza non è univoca.
Da un lato si è deciso che il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile esclusivamente qualora derivi dalla commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e non anche qualora consegua, come nel caso di specie, alla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (Cass. Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017 - dep. 23/10/2017, Cardinali, Rv. 271567; Sez. 2, n. 14605 del 12/03/2014 - dep. 28/03/2014, Del Toso, Rv. 260022).
Di contro si è deciso che il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile anche quando derivi dalla commissione di reati comuni, allorquando siano posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (Cass. Sez. 3, n. 5481 del 12/12/2013 - dep. 04/02/2014, P.C., Refatti e altri, Rv. 259132; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017 - dep. 13/06/2017, Cammarata e altro, Rv. 270517).
Il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento facendo proprie le argomentazioni contenute nella sentenza n. 5481 del 2013 delle terza sezione penale della Corte nella cui motivazione si legge che "sulla questione occorre oggi fare i conti con l'articolato ragionamento che ha offerto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 355/10 al fine di rigettare le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti delle numerose questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con riferimento alla norma di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, conv. con L. n. 102 del 2009, e succ. mod. (il c.d. "Lodo Bernardo", dal nome del parlamentare proponente), ai sensi del quale "le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7". L'art. 7 richiamato dispone a sua volta che "la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinchè promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'art. 129 disp. att., di coordinamento e transitorie c.p.p., approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271". Nella pronunzia ricordata la Corte Costituzionale si preoccupava di precisare che l'art. 17, comma 30 ter, cit., ha lo scopo di "... circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa"; la norma, cioè, secondo il Giudice delle leggi deve essere interpretata "... nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria". Dunque, secondo il dictum della Corte Costituzionale, soltanto nelle ipotesi in cui ricorrano taluni, specifici reati posti in essere dal pubblico dipendente (peculato, concussione, corruzione, etc.) sarebbe in astratto ipotizzabile una concorrente lesione dell'immagine pubblica; in tutti gli altri casi non sarebbe ammissibile, in radice, alcuna tutela dell'immagine pubblica. E, secondo una prima, restrittiva, interpretazione sembrerebbe escludere la configurabilità del danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione al di là delle ipotesi in cui vi è la giurisdizione della Corte dei Conti, ossia quando si tratti di un'azione posta in essere da un pubblico dipendente. Tale scelta legislativa di limitare i rei e la tipologia dei reati ritenuti rilevanti ai fini del danno all'immagine è stata giudicata, dalla Corte costituzionale non contrastante con i principi della Carta fondamentale, ma anzi è stato ritenuto possibile "... ricondurre anche la norma ora in esame, limitativa della particolare forma di responsabilità per i danni da lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, all'alveo dei meccanismi, previsti con il citato decreto-legge, aventi lo scopo di introdurre nell'ordinamento misure dirette al superamento della attuale crisi in cui versa il Paese". Il legislatore, dunque, ha ammesso la proposizione dell'azione risarcitoria per danni all'immagine dell'ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria di "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; ciò per effetto del richiamo di cui alla L. n. 97 del 2001, art. 7 che fa espresso riferimento ai delitti previsti dal capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale. Non pare, peraltro, esservi alcun dubbio che la domanda di risarcimento del danno per la compromissione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta anche dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei Conti e al di fuori di un giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost.. Deve, in altri termini, optarsi per l'interpretazione secondo cui il legislatore non abbia inteso prevedere un maggiore ambito operativo alla giurisdizione contabile a discapito di un'altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, ma soltanto circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine della amministrazione. Che si avrà solo in presenza di una lesione dell'immagine della stessa ascrivibile ad un suo dipendente. Come hanno correttamente rilevato numerose pronunce della Corte dei Conti, quella della Corte costituzionale è una sentenza di rigetto e pertanto - a differenza di quelle dichiarative di illegittimità costituzionale, che hanno invece efficacia erga omnes, sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte (di cui è stata richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 23016/2004) - vincolante (nemmeno in senso assoluto) solo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata (in tal senso, tra tutte, Corte dei Conti, sez. giuristi. Toscana, n. 90 del 18.3.2011). Negli altri procedimenti, invece, il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia la norma denunciata, quindi anche eventualmente in difformità dall'interpretazione fatta propria dalla Corte Costituzionale, sempre che il risultato ermeneutico sia adeguato ai principi della nostra Carta fondamentale. Sulla sorta di tale principio in numerose pronunce si è optato per un'interpretazione dell'art. 17, comma 30 ter, diversa e più ampia rispetto alla sentenza costituzionale n. 355 del 2010, anche non presenza di un reato ascrivibile alla categoria dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", cioè di uno dei delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II c.p.. Il danno all'immagine della PA, sia esso perseguito dinanzi alla Corte dei Conti o davanti ad altra A.G., va configurato come danno patrimoniale da "perdita di immagine", di tipo contrattuale, avente natura di danno-conseguenza (tale, comunque, da superare una soglia minima di pregiudizio) e la cui prova, secondo il costante orientamento di questa Corte in sede civile, può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza. Si tratta, in particolare, di danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Univocamente - e convincentemente - si è ritenuto sussistente il danno all'immagine della PA anche in presenza di reati comuni, sempre, tuttavia, posti in essere da appartenenti alla Pubblica Amministrazione stessa" (Cass. Sez. 3, n. 5481 del 12/12/2013).
Nè può ritenersi come sostenuto dal ricorrente che il danno all'immagine possa essere valutato solo dopo che la pronuncia di condanna sia passata in giudicato. Tale condizione è valida infatti solo innanzi alla giurisdizione contabile ma non impedisce di azionare l'azione di responsabile innanzi alla giurisdizione ordinaria, se del caso, attraverso la costituzione di parte civile. Si ribadisce cioè che La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo per il risarcimento di tutti i danni (Sez. 6, n. 3907 del 13/11/2015 - dep. 29/01/2016, Zaccaria, Rv. 266110; Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017 - dep. 23/10/2017, Cardinali, Rv. 271568).
Nel caso di specie il reato associativo, fattispecie a concorso necessario, che vede come promotore e capo il M., pubblico ufficiale; a tale dato si associa l'innegabile perdita di prestigio delle parti civili conseguenti alla consumazione del reato contestato, che pur non rientrando nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione, secondo l'interpretazione che si è condivisa, genera danno risarcibile innanzi alla giurisdizione.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del C.G. è infondato.
4.1. Per quanto riguarda le censure sulla competenza si rinvia a quanto affermato al p. 1.
4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso che deducono l'illegittimità della motivazione nella parte in cui, con riguardo al reato associativo non dimostrerebbe l'apporto del C.G. e con riguardo alla truffa descritta al capo 105) non darebbe prova della responsabilità, tenuto conto della dedotta regolarità della procedura amministrativa sono manifestamente infondati in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle prove e non si confrontano con la consolidata giurisprudenza che nel valorizzare la capacità dimostrativa del compendio probatorio integrato emergente dalle due sentenze di merito esonera il giudice d'appello dal confronto con argomenti non decisivi proposti nell'atto di impugnazione all'evidenza assorbiti e superati dalla capacità dimostrativa della motivazione (si richiama la giurisprudenza citata al p. 3.3.) Nel caso di specie le due sentenze conformi di merito evidenziavano lo stretto rapporto tra il C.G. ed il M. essendo gli stessi costantemente impegnati nella gestione delle illecite pratiche Docup come risulta dall'intero compendio probatorio acquisito ed, in particolare dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del M. e del D.M. (pag. 10 della sentenza di primo grado e pag.102 della sentenza impugnata). Del pari con specifico riguardo alla responsabilità per il capo 105) le sentenze di merito hanno accertato che la gara ivi descritta è stata falsata con il contributo decisivo della società facente capo al C.G. (pag.111 della sentenza impugnata).
Anche in questo caso la motivazione non presenta vizi logici manifesti e decisivi, è coerente con le emergenze processuali e non risulta incisa dalle doglianze difensive che, si ripete, si risolvono ella invocazione di una inammissibile lettura alternativa delle prove.
Infine: con riguardo alle censure proposte nei confronti della limitazione istruttoria relativa ai reati scopo si rinvia a quanto affermato al p. 2.
4.3. Le censure dirette nei confronti delle statuizioni civili e, segnatamente nei confronti del riconoscimento della derivazione del danno dalla condotta associativa nonchè del danno all'immagine si rileva che il motivo è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse degli imputati C.S.V.P. e D.C.. Si rinvia dunque al p. 3.1. dove sono espresse le ragioni dell'infondatezza delle doglianze.
5. Il ricorso proposto nell'interesse del P.M. è infondato.
5.1. Le censure rivolte con il primo motivo di ricorso nei confronti della competenza territoriale sono infondate. Si rinvia per la esposizione dei motivi del rigetto della doglianza a quanto descritto nel p. 1.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva l'illegittimità della confisca disposta ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 nei confronti delle società MPC.s.r.l. e ME s.r.l..
Si tratta di doglianza inammissibile per carenza di interesse dato che la confisca in questione è stata disposta nei confronti degli Enti citati e non della persona fisica ricorrente.
6. Il ricorso proposto nell'interesse del D.P. è infondato.
6.1. Il primo motivo, che contesta in modo aspecifico la motivazione, è inammissibile in quanto generico.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il Collegio condivide, "per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame" (Cass. Sez. 6 sent. 13261 del 6.2.2003, dep. 25.3.2003, rv 227195; Cass. sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477; Cass. sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. un n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). Nel caso di specie il primo motivo di ricorso si limitava a criticare genericamente la consistenza del compendio probatorio e la rilevanza assegnata dai giudici di merito alle prove di segno accusatorio, senza indicare alcuna discontinuità logica manifesta e decisiva del tessuto motivazionale.
6.2. Il secondo motivo, nella parte che censura il difetto di approfondimento istruttorio relativo ai reati scopo, è infondato: si rinvia, sul punto, a quanto affermato al p. 2.
Con lo stesso motivo si censurava anche il difetto della motivazione nella parte in cui non sarebbe stato dimostrato lo specifico contributo offerto dal ricorrente all'associazione e la sua "personale" responsabilità nella formazione delle false fatture.
Questa parte della doglianza è manifestamente infondata in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove senza l'indicazione di vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale, ovvero in una richiesta inammissibile in sede di legittimità (si rinvia quanto alle indicazioni giurisprudenziali a quanto descritto nel p. 3.3.). La doglianza è manifestamente infondata anche nella parte in cui denuncia la mancata considerazione di alcuni argomenti a difesa proposti con l'atto di appello (segnatamente la mancata valutazione della testimonianza del teste S.). Il motivo non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Cass. sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340). In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Cass. sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630).
Il collegio rileva peraltro che, contrariamente a quanto dedotto, la responsabilità del ricorrente in ordine alla consumazione del reato associativo emerge con chiarezza dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito. Segnatamente: sia la sentenza di primo grado che quella impugnata evidenziano il pieno coinvolgimento del D.P., quale legale rappresentante delle società che svolgevano la funzione di "cartiere" nell'ambito della reiterata organizzazione delle truffe promossa dal M. (pagg. 15 e ss della sentenza di primo grado e pag. 110 della sentenza impugnata).
Nel corpo delle sentenze di merito si rinviene la analitica valutazione degli elementi di prova che consentivano di identificare la funzione delle società facenti capo al D.P. in quella di "cartiere" preposte alla emissione di false fatture per la consumazione delle truffe contestate; tale emergenza unitamente alla rilevata omogeneità e reiterazione della falsa fatturazione riferibile alle società facenti capo al ricorrente ed alla emersione di intense frequentazioni tra questi ed il M. sono logicamente incompatibili con il riconoscimento della invocata estraneità del D.P. al rodato sistema di consumazione di truffe ai danni della Regione Abruzzo e della Fira descritto nei capi di imputazione.
6.3. Il terzo motivo di ricorso che denuncia l'eccentricità dell'accertamento contenuto nella sentenza impugnata rispetto al fatto contestato nell'imputazione relativa al reato associativo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto la specifica e personale condotta di partecipazione al sodalizio attribuita al D.P. veniva provata proprio attraverso la valorizzazione della attività di falsa fatturazione delle società che a lui facevano capo (pag. 15 e ss. della sentenza di primo grado e pag. 115 della sentenza di appello); fermo restando che l'analisi del contenuto della pen drive e l'analisi dei flussi finanziari unitamente alla verifica della intensità e continuità delle frequentazioni tra associati sono elementi di prova affatto eccentrici in relazione all'accertamento della responsabilità del ricorrente, in quanto ritenuti decisivi dalla Corte territoriale per la prova dell'esistenza del consorzio illecito la cui partecipazione è contestata al D.P. (pagg. 104 e ss. della sentenza impugnata).
Manifestamente infondata è anche la doglianza con la quale si contesta l'esistenza del requisito della indeterminatezza temporale del programma criminoso, che non sarebbe riconoscibile tenuto conto della temporaneità dell'incarico politico affidato al capo dell'associazione, ovvero il M.. Si tratta di una censura meramente reiterativa di quella proposta con l'atto d'appello che non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, la cui tenuta logica non risulta scalfita dalle deduzioni difensive; sul punto dalla Corte territoriale ha rilevato come la carriera del M., che aveva ricoperto ininterrottamente cariche apicali sia in T Scarl che in Fira, non lasciava prevedere una sua esclusione dall'area della dirigenza regionale in corrispondenza con il termine della legislatura (pag. 107 della sentenza impugnata): si tratta anche in questo caso di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le prove raccolte, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
6.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo che denuncia l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per il capo contestato al D.P. al capo 85) dichiarato prescritto in primo grado.
Il ricorrente deduceva che gli elementi raccolti (come decritto nel p. 5.4 del "ritenuto in fatto") non sarebbero sufficienti per escludere l'assoluzione di fatto contestando la tenuta logica dell'impianto motivazionale emergente dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito.
Premesso che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass. sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275), si rileva, comunque, che la Corte territoriale confermava la dichiarazione di prescrizione applicando correttamente la regola di valutazione contenuta nell'art. 129 c.p.p..
La Corte di appello rilevava infatti una serie di elementi di prova incompatibili con la invocata assoluzione (ovvero le testimonianze degli appartenenti alla polizia giudiziaria, e segnatamente dell' A., le dichiarazioni di Do., F., L. e D.T.: pagg. 104, 105 e 106 della sentenza impugnata). In particolare dal tessuto motivazionale delle sentenze impugnate emerge con chiarezza sia la prova della falsa fatturazione finalizzata ad ottenere finanziamenti per progetti fittizi sia quella della funzione di "cartiere" delle società facenti capo al D.P. (pagg. 104 e 105 della sentenza impugnata); veniva dimostrata anche la inconsistenza dei controlli che, nella valutazione della Corte territoriale si limitavano ad una verifica formale che si arrestava alla verifica della esistenza "dei dati contabili e documentali richiesti a corredo delle domande di finanziamento, senza alcuna verifica sostanziale per la quale gli organismi di controllo predetti non avevano alcuna concreta possibilità investigativa" (pag. 105 della sentenza impugnata).
Di fronte alla pregnanza ed univocità degli elementi di prova raccolte emerge la debolezza dei rilievi difensivi che si risolvono nella richiesta di una lettura alternativa delle prove, senza l'indicazione di fratture logiche della motivazione o della incoerenza delle prove utilizzate con quelle raccolte e non riescono a scalfire l'impianto motivazionale posto a sostegno dell'accertamento di responsabilità (così, in particolare i rilievi rivolti alla possibilità di "doppio utilizzo" delle fatture ampiamenti superati dalla emersione della continuativa attività di falsa fatturazione funzionale alla consumazione delle truffe contestate).
6.5. Il quinto motivo di ricorso, che contesta la individuazione delle competenza territoriale, è infondato (si rinvia per la trattazione delle ragioni della decisione al p. 1).
6.6. Con il sesto motivo di ricorso si invoca una retrodatazione del termine finale di consumazione del reato associativo cui conseguirebbe la estinzione per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (Cass. sez. 4 n. 27019 del 16/06/2015, rv 263869; cass. sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013 Rv 256096; Cass. sez. 3, n. 15112 del 21/03/2014 - dep. 02/04/2014, Bombara, Rv. 259185).
Nel caso di specie la Corte territoriale chiariva che secondo le emergenze processuali in valutazione il gruppo criminale era operativo sino all'epoca della esecuzione delle misure cautelari, dunque fino alla fine di ottobre 2006, senza che fosse possibile distinguere, come invocato dal ricorrente, le posizioni dei singoli associati (pag. 110 della sentenza impugnata).
Si tratta di una valutazione di merito non rivisitabile in sede di legittimità in assenza, come nel caso in esame di travisamenti della prova e di illogicità manifeste del tessuto motivazionale.
6.6. Infondato è infine il motivo che deduce l'assorbimento degli interessi della FIRA in quelli delle Regione Abruzzo, con conseguente illegittimità del riconoscimento di distinte voci di responsabilità civile.
Gli enti costituiti parte civile sono infatti distinti ed hanno una diversa personalità giuridica, con conseguente legittimità della doppia costituzione, come anche della possibile diversificazione delle voci di danno.
7. I ricorsi proposti nell'interesse delle società Winn V & O Communication s.r.l., Ma.Pi.Co s.r.l., ME s.r.l., Aer s.r.l., RTA s.r.l., SO s.r.l., G soc. cons. a.r.l., M. Company s.r.l., V s.r.l., PM s.r.l., GM s.r.l., L.C.dei P. s.r.l. (già L.C.P. s.r.l.) sono fondati.
7.1. Il collegio ritiene fondata la eccezione di nullità assoluta che denuncia la costituzione delle società per mezzo di difensori di fiducia nominati da rappresentanti legali indagati. L'accoglimento di tale doglianza è assorbente rispetto altri motivi proposti ad eccezione di quello relativo alla confisca disposta D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19 nei confronti delle società ME s.r.l. e MPC.s.r.l. che sarà trattata nel successivo p. 11.
7.1.1. Il collegio ribadisce che in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che Io riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Cass. sez. U, n. 33041 del 28/05/2015 - dep. 28/07/2015, Gabrielloni, Rv. 264312).
Sul punto stato efficacemente chiarito che il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 "pone al rappresentante legale che sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo un esplicito divieto di rappresentare l'ente, divieto che si giustifica perchè il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell'interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante: è evidente in tali casi il conflitto di interessi che si verificherebbe qualora l'ente fosse rappresentato dallo stesso soggetto imputato del reato presupposto. Il divieto di rappresentanza stabilito dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 è assoluto, non ammette deroghe in quanto è funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo imputato in un procedimento penale; d'altra parte tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se fosse ammessa la possibilità che l'ente partecipasse al procedimento rappresentato da un soggetto portatore di interessi configgenti da un punto di vista sostanziale e processuale. Per questa ragione l'esistenza del "conflitto" è presunta iuris et de iure dall'art. 39 cit. e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l'ulteriore conseguenza che non vi è alcun onere motivazionale sul punto da parte del giudice (...). Il divieto assoluto di rappresentanza scatta in presenza della situazione contemplata dall'art. 39 cit., cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, sicchè il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa un'effettiva situazione di incompatibilità. Sotto altro profilo deve affermarsi che il divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 cit. non può che valere anche nell'ipotesi in cui il rappresentante dell'ente sia soltanto indagato, in quanto la ratio della disposizione va individuata nella necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse con l'ente, verificabili soprattutto nelle prime e delicate fasi delle indagini, "di fondamentale importanza per le acquisizioni richieste per gli atti propulsivi del procedimento" (così, Sez. 6, 5 febbraio 2008, n. 15689, A.R.I. International s.r.l.). D'altra parte, nel nostro sistema processuale le garanzie previste a favore dell'imputato si estendono all'indagato e tale regola, sancita dall'art. 61 c.p.p., trova applicazione anche nel processo a carico dell'ente, attraverso la norma di chiusura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 34. Così inteso, il divieto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svolte dal rappresentante "incompatibile" all'interno del procedimento penale che riguarda l'ente devono essere considerate inefficaci. La riprova di questa soluzione radicale è costituita dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 43, comma 2, che individua l'unica eccezione al divieto di rappresentanza, in quanto riconosce espressamente l'efficacia delle notifiche eseguite mediante la consegna al legale rappresentante "anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"" (Cass. sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009 - dep. 28/10/2009, Caporello, Rv. 244405).
Il collegio condivide tali scelte ermeneutiche e ribadisce che il rappresentante incompatibile non può compiere alcun atto difensivo nell'interesse dell'ente e che quest'ultimo, se materialmente posto in essere, deve considerarsi "inefficace". In particolare è privo di efficacia non solo l'atto di costituzione, ma anche l'eventuale nomina di un difensore di fiducia effettuata in assenza di costituzione, con l'ulteriore conseguenza che tale nomina è tamquam non esset e gli atti compiuti dal difensore in esecuzione di un mandato privo di efficacia inefficaci in quanto provenienti da soggetto non legittimato (Cass. sez. 2, n. 52748 del 9 dicembre 2014, P.M. in proc. Vbi01 e altro, Rv. 261967; Cass. sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011 - dep. 26/07/2011, Ingross Levante Spa, Rv. 250432; Cass. sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009 - dep. 28/10/2009, Caporello, Rv. 244409; Cass. sez. 6, n. 15689 del 05/02/2008 - dep. 16/04/2008, Soc. a r. I. A.R.I. International, Rv. 241011).
7.1.2. Il divieto contenuto del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 valorizza l'incompatibilità strutturale tra il rappresentante accusato e l'ente rappresentato che scaturisce dalla descrizione normativa della responsabilità da reato delle persone giuridiche, la quale postula l'accertamento della funzionalizzazione dell'attività della persona fisica a favore (a vantaggio o nell'interesse) dell'ente (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5): le posizioni dell'ente e quelle della persona fisica che lo rappresenta sono pertanto caratterizzate da interessi presuntivamente contrastanti e tale conflitto strutturale ha indotto il legislatore a prevedere una specifica incapacità del rappresentante legale accusato a procedere alla nomina del difensore di fiducia dell'ente rappresentato.
Si ritiene dunque che la eventuale nomina effettuata dal rappresentante incapace è tamquam non esset, ovvero giuridicamente inesistente e priva di efficacia, provenendo da un soggetto soggetto che ex lege è privo della legittimazione processuale a porre in essere l'atto in questione.
Tale sostanziale "inesistenza" della nomina genera la nullità assoluta della attività processuale successiva che prevede la presenza del difensore, dato che la stessa si svolge, di fatto, in assenza dello stesso, sicchè si configura uno dei casi di nullità assoluta previsti dall'art. 179 c.p.p., comma 1.
Per gli enti indicati (Winn V & O Communication s.r.l., Ma.Pi.Co s.r.l., ME s.r.l., Aer s.r.l., RTA s.r.l., SO s.r.l., G soc. cons. a.r.l., M. Company s.r.l., V s.r.l., PM s.r.I., GM s.r.l., L.C.dei P. s.r.l. (già L.C.P. s.r.l.) la nomina illegittima è stata effettuata nella fase delle indagini.
In tale fase, verificata la situazione di incompatibilità, il pubblico ministero avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio dell'ente per consentirgli di partecipare al procedimento ed esercitare il diritto di difesa laddove previsto un intervento del difensore e certamente nella fase che si apre dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Sul punto si ribadisce quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni unite secondo cui il pubblico ministero sin dal primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere deve provvedere alla nomina del difensore d'ufficio; nella fase dell'udienza, alla mancata valida costituzione dell'ente consegue la dichiarazione di contumacia ai sensi del Decreto n. 231, art. 41 che comporta la conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia, compresa - anche qui - la nomina di un difensore di ufficio (così Cass. sez. U, n. 33041 del 28/05/2015 - dep. 28/07/2015, Gabrielloni, Rv. 264310, che afferma la validità delle scelte ermeneutiche di Cass. sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009 - dep. 28/10/2009, Caporello, Rv. 244409).
Nè la natura della nullità conseguente all'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ("relativa" o a "regime intermedio" a seconda dell'opzione ermeneutica che si prescelga: sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza; ex plurimis per la prima opzione, Cass. sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014 - dep. 05/08/2014, Grujio, Rv. 26427201, e per la seconda, Cass. sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017 - dep. 19/01/2018, Bianchi, Rv. 272025) consente di ritenere la patologia sanata in relazione all'intempestività dell'eccezione, dato che gli enti in questione sono rimasti illegittimamente rappresentati e dunque di fatto "assenti" sia nella fase dell'udienza preliminare sia in quella del dibattimento dove veniva riconosciuta la nullità della nomina, ma non quella delle pregresse attività processuali compiute in assenza del difensore.
7.1.3. In sintesi il collegio ritiene: (a) che per partecipare al processo gli enti debbano costituirsi attraverso l'atto di formale di costituzione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 e la contestuale nomina del difensore di fiducia; (b) che la costituzione non è necessaria solo nella fase delle indagini preliminari in relazione alle attività processuali connotate da urgenza e non precedute dalla notifica della informazione di garanzia (Cass. sez. U, n. 33041 del 28/05/2015 - dep. 28/07/2015, Gabrielloni, Rv. 264313); (c) che tali essenziali "atti di "ingresso" dell'ente nel procedimento devono provenire da un rappresentante legale non incompatibile, ovvero non indagato od imputato; (d) che quando la costituzione e la nomina provengano da rappresentante incompatibile tali atti sono tamquam non esset, ovvero processualmente inefficaci, con la conseguenza che le attività processuali che postulano la presenza del difensore sono affette da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
7.1.4. Nel caso di specie la incompatibilità che rende l'ente incapace di costituirsi in giudizio veniva riconosciuta solo il 15 dicembre 2011 dal primo collegio dibattimentale che dichiarava una non meglio definita "invalidità" della costituzione "anche in relazione alla nomina difensiva fiduciaria" senza che fosse effettuato l'inquadramento della patologia rilevata nella categoria della nullità assoluta cui avrebbe dovuto conseguire la regressione del processo alla fase in cui la stessa si era verificata per restituire all'Ente la possibilità di partecipare e di difendersi anche nelle fasi svoltesi in sua sostanziale assenza; all'udienza del 15 dicembre 2011 non veniva inoltre nominato alcun difensore d'ufficio che veniva invece officiato solo all'udienza del 4 aprile 2012 dal nuovo collegio il quale, ancora una volta, non riconosceva la nullità assoluta e non disponeva la regressione limitandosi a rilevare "l'invalidità della costituzione" degli enti rappresentati illegittimamente.
Il collegio rileva, inoltre, che nell'elenco delle società la cui costituzione era stata dichiarata "invalida" non è compresa la "Casa dei P. s.r.l." nonostante la stessa versasse in una situazione di difetto assoluto di rappresentanza processuale essendo difesa da un legale nominato dall'indagato P.M., fin dalla fase delle indagini preliminari.
Di contro nell'elenco delle società delle quali si riconosceva il difetto di rappresentanza figura la Consil s.r.l. nonostante tale società, come si rileva dal decreto che dispone il giudizio, fosse difesa d'ufficio e dunque non versasse in una situazione di difetto assoluto di rappresentanza (la posizione della Consil s.r.l. sarà trattata nel successivo p. 9).
Tanto rilevato il collegio, in relazione agli enti Winn V & O Communication s.r.l., Ma.Pi.Co s.r.l., ME s.r.l., Aer s.r.l., RTA s.r.l., SO s.r.l., G soc. cons. a.r.l., M. Company s.r.l., V s.r.l., PM s.r.l., GM s.r.l., L.C.dei P. s.r.l. (già L.C.P. s.r.l.) si dispone dunque l'annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado, del decreto che dispone il giudizio e dell'avviso per le indagini preliminari con trasmissione degli atti alla procura di Pescara che controllerà la regolarità della costituzione degli enti tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati avviando un procedimento che attraverso la eventuale costituzione degli enti o, in assenza di costituzione, attraverso la nomina di un difensore di ufficio consenta la effettiva "partecipazione" dell'Ente al processo ed il correlato esercizio dei diritti di difesa.
8. Rispetto alle posizioni degli enti esaminate nel paragrafo che precede si distinguono le posizioni delle società T scarl, Gemme s.r.l., I. s.r.l. e Consil s.r.l. (che sarà trattata nel paragrafo successivo).
Il collegio rileva che le prime tre società (T scarl, Gemme s.r.l. ed I. s.r.l. risultavano legittimamente costituite in quanto il rispettivo difensore di fiducia era stato nominato dal procuratore speciale non indagato V.A.. Ciononostante il 4 aprile 2012 il Tribunale dichiarava la loro costituzione "invalida"; inoltre il 24 aprile 2012 il Tribunale effettuava uno stralcio che, di fatto, escludeva le società in questione dal dibattimento (la separazione si fondava sulla prescrizione del reato presupposto nonostante tale circostanza fosse ininfluente sull'accertamento della responsabilità amministrativa, come previsto espressamente dal D.Lgs n. 231 del 2001, art. 8); lo stralcio veniva tuttavia revocato all'udienza del 6 febbraio 2013, quando la posizione delle società ricorrenti veniva assorbita nel procedimento principale.
8.1. Il collegio ritiene fondato il secondo motivo del ricorso con il quale si deduce l'illegittima revoca delle costituzioni e della correlata nomina del difensore di fiducia; tale revoca integra infatti un illegittimo intervento sulla rappresentanza processuale dell'ente e lede il suo diritto di partecipare volontariamente al processo.
Sul punto il collegio ribadisce la rilevanza dell'atto di costituzione, formalità individuata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Cass. sez. U, n. 33041 del 28/05/2015 - dep. 28/07/2015, Gabrielloni, Rv. 26431201); inoltre, con specifico riguardo alla nomina fiduciaria condivide gli argomenti già espressi dalla Cassazione secondo cui "la nomina del difensore non può essere considerata un atto neutro, ma anzi è strettamente connessa alla partecipazione nel processo, anche in considerazione dei maggiori poteri rappresentativi che il difensore ha nel processo a carico dell'ente (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39, comma 4), sicchè è evidente come una tale decisione possa apparire quanto meno "sospetta" qualora provenga da un soggetto che la legge considera "incompetente" a rappresentare l'ente. Tra l'altro si tratta di una scelta che determina l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra le parti, garantito anche dal segreto professionale, sicchè l'atto di nomina deve avere i caratteri di una libera determinazione dell'ente" (Cass. sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009 - dep. 28/10/2009, Caporello, Rv. 244407, p. 4.3).
L'atto di costituzione e la correlata nomina fiduciaria del difensore rappresentano pertanto l'esternazione della volontà della persona giuridica di partecipare in modo attivo e consapevole al processo instaurato a carico dell'ente. Ne segue che la revoca illegittima di tali atti si risolve, di fatto, nella esclusione dell'ente dal processo, ovvero nella violazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 che regola in modo tassativo le modalità (costituzione e nomina del difensore di fiducia) attraverso le quali l'ente manifesta la volontà di partecipazione attiva al procedimento ed al processo.
Anche in questo caso, come in quello analizzato nel paragrafo che precede, gli enti ricorrenti a causa della dichiarazione di contumacia, effettuata nonostante la regolarità e costituzione della correlata, ed altrettanto illegittima, nomina di un difensore di ufficio sostitutivo di quello regolarmente nominato non hanno partecipato al procedimento nelle forme tassative previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39.
La nullità assoluta conseguente alla "sostanziale assenza" dell'ente e del difensore legittimamente nominato impone la regressione del procedimento alla fase in cui la nullità si è verificata, ovvero a quella della apertura del dibattimento (quando cioè era stata illegittimamente dichiarata la contumacia con rimozione del difensore di fiducia legittimamente nominato ed illegittima sostituzione con difensore di ufficio).
Si dispone pertanto l'annullamento sia della sentenza impugnata che della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale che procederà a nuovo giudizio nei confronti delle società di I. s.r.l., Gemme s.r.l. e T scarl s.r.l. che verranno reintegrate nei loro diritti di rappresentanza e di difesa.
8.2. Deve essere esaminato in questa sede anche il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse delle società I. s.r.l., Gemma s.r.l. e Tescos scarl con il quale si deduce il decorso del termine di prescrizione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 per le sanzioni amministrative conseguenti al riconoscimento della responsabilità da reato delle persone giuridiche.
8.2.1. In materia con specifico riguardo alla identificazione dell'atto interruttivo della prescrizione si registra un contrasto di giurisprudenza.
Da un lato si è deciso che la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione solo se, oltre che "emessa", sia stata anche "notificata" entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi della L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11, comma 1, lett. r), le norme del c.c. che regolano l'operatività dell'interruzione della prescrizione (Cass. sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 - dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 263171). Alla base della interpretazione si rinviene la valorizzazione della lettera della L. n. 300 del 2000, art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) che alla lett. r) espressamente dispone di "prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lett. g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile" (Cass. sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 - dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 263171).
Secondo altro orientamento, al quale il collegio intende dare continuità, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4, (Cass. sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015 - dep. 21/12/2015, D'Errico e altro, Rv. 265588).
La ragione per la quale si predilige tale seconda interpretazione sta nel fatto che il D.Lgs. n. 231 del 2011, art. 59 (richiamato dall'art. 22 dello stesso testo) rinvia all'art. 405 c.p.p., comma 1 che individua come atto di contestazione dell'illecito, ove prevista, la richiesta di rinvio al giudizio, ovvero un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti, che non è prevista dalla legge.
Il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consente infatti di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo; del pari, non è consentito interpolare la norma riconducendo, come proposto dal ricorrente, l'effetto interruttivo alla notifica dell'avviso di udienza, ovvero ad un atto a cui la legge non riconosce tale effetto.
Il collegio ricorda inoltre che in tema di interruzione della prescrizione del reato, va riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di conseguire lo scopo. Gli atti interruttivi della prescrizione, infatti, hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo (Cass. sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998 - dep. 02/02/1999, PM in proc. Verzelletti B ed altri, Rv. 212435).
8.2.2. Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta dalla richiesta di rinvio a giudizio e ricomincerà a decorrere secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio.
9. Infine: rispetto a quelle esaminate si presenta ancora diversa è la posizione della società Consil s.r.l..
9.1. Dagli atti emerge che in data 4 aprile 2012 tale società veniva dichiarata contumace, con contestuale nomina di un difensore di ufficio, nonostante dagli atti risultasse che la stessa avesse partecipato al procedimento ed al processo attraverso un difensore di ufficio e non attraverso un difensore di fiducia illegittimamente nominato; la posizione della Consil s.r.l. veniva anch'essa stralciata, come quella delle altre società ricorrenti, in data 24 aprile 2012 e veniva riassorbita nel procedimento principale in data 6 febbraio 2013.
9.1.1. Il profilo di nullità dedotto con il primo motivo, ovvero quello riconducibile alla illegittima dichiarazione di contumacia è infondato in quanto la Consil s.r.l risultava difesa di ufficio, sicchè in questo caso non si registra l'illegittimità della costituzione e della nomina del difensore che ha caratterizzato la posizione delle società esaminate al p. 7.
Nel caso in esame la dichiarazione di "invalidità della costituzione D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 39, comma 1 e tutti gli atti ad essa susseguenti compresa la nomina dei difensori" comunque dichiarata all'udienza del 4 aprile 2012 anche nei confronti della Consil s.r.l. ha invece prodotto una lesione del diritto di difesa inquadrabile nella categoria della nullità generale a regime intermedio nella misura in cui è stata disposta la inefficacia delle attività processuali già compiute e dunque è stato leso il diritto di "intervento" della società nel processo a suo carico; tale lesione delle prerogative difensive tuttavia si verificava alla presenza del difensore d'ufficio che veniva nominato lo stesso 4 aprile e che, non eccepiva alcunchè, di fatto sanando la nullità.
9.1.2. Il quinto motivo con il quale si deduce la illegittima contrazione delle prerogative difensive conseguente allo stralcio ed a successivo riassorbimento della posizione della Consil s.r.l. ad istruttoria espletata, si ritiene invece fondato. L'attività censurata ha prodotto l'inibizione di ogni attività istruttoria e difensiva ed un sostanziale "congelamento" dei diritti di difesa dell'ente che di fatto non ha partecipato al dibattimento che si è svolto in sua assenza; tale lesione delle prerogative difensive non può ritenersi sanata, come ritenuto dalla Corte territoriale, dal fatto che all'atto della riunione non venivano proposte richieste di rinnovazione istruttoria, nè tantomeno dalla rilevazione di un "consenso tacito" all'utilizzo delle prove già raccolte, invero inesistente (pag. 116 della sentenza impugnata).
La ordinanza di riunione e la conseguente scelta del Tribunale di non procedere ad alcuna rinnovazione della istruttoria ha invece prodotto una lesione del diritto di difesa inquadrabile, anche in questo caso nella categoria della nullità generale a regime intermedio previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto di fatto il contraddittorio dibattimentale si è svolto senza "l'intervento" della Consil s.r.l.; tale vizio è stato tempestivamente eccepito con l'atto di impugnazione in ossequio a quanto stabilito dall'art. 180 c.p.p., essendosi verificato nel corso del giudizio.
Non si registra infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, alcuna sanatoria della denunciata nullità: sul punto il collegio rileva che non incombeva infatti sul difensore della Consil s.r.l., presente all'udienza del 6 febbraio 2013, alcun onere di richiedere la rinnovazione delle prove essendo stata superata la fase dell'apertura del dibattimento, ovvero l'unico momento processuale in cui è riconoscibile in capo alle parti l'onere di chiedere le prove da assumere in contraddittorio (art. 493 c.p.p.).
Nel caso in esame, all'atto della riunione, il dibattimento si trovava in uno stadio avanzato, ad istruttoria dibattimentale espletata: in tale fase della progressione processuale il potere di integrare l'istruttoria è riservato al solo organo giudicante, che, nel caso di specie, avrebbe potuto sanare la lesione dei diritti di difesa conseguente al "congelamento" del processo nei confronti della Consil s.r.l. solo attraverso l'esercizio dei poteri "d'ufficio" previsti dall'art. 507 c.p.p.; tale integrazione, tuttavia, non è stata effettuata.
La nullità individuata, dedotta tempestivamente, impone la regressione del procedimento alla fase nella quale la stessa si è verificata, in ossequio al disposto previsto dall'art. 185 c.p.p., comma 3 ovvero di fronte al Tribunale per la celebrazione del dibattimento e la restituzione alla Consil s.r.l. delle garanzie correlate alla partecipazione all'istruttoria dibattimentale, previo annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado.
9.2. Gli altri motivi proposti nell'interesse della Consil s.r.l. si ritengono assorbiti ad eccezione di quello (il secondo) con il quale si deduceva la nullità del capo di imputazione in ragione della sua presunta indeterminatezza. Quest'ultimo motivo non si ritiene assorbito, in quanto, se lo stesso fosse accolto, imporrebbe la regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare (Cass. sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239) Il collegio ritiene tuttavia che la doglianza sia infondato.
Il collegio ribadisce che al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata (Cass. sez. 5, n. 3407 del 16/12/2004 - dep. 02/02/2005, Capozzi ed altri, Rv. 231414).
Nel caso di specie la Corte territoriale analizzando analoga doglianza avanzata con l'atto d'appello ha correttamente rilevato la legittimità della struttura dell'imputazione e la riteneva sufficientemente specifica in ragione del richiamo espresso alle imputazioni relative ai reati che generavano la responsabilità dell'ente e dei soggetti apicali che avevano agito nell'interesse della società (pag. 116 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
10. Il ricorso proposto nell'interesse della Viga s.r.l.. dall'avv. Frullini in qualità di "difensore d'ufficio" è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato in quanto cessato dalle sue funzioni (art. 97 c.p.p., comma 6), essendo intervenuta successivamente la nomina di fiducia dall'avv. Milo.
Il ricorso proposto da quest'ultimo, unico difensore legittimato, è invece inammissibile in quanto tardivo perchè proposto oltre i 45 giorni disponibili per la presentazione dell'impugnazione, termine decorrente dalla data fissata in dispositivo per il deposito della motivazione, ovvero il 5 ottobre 2016, data entro la quale la parte motiva della sentenza veniva effettivamente depositata.
La società ricorrente, tenuto conto dell'inammissibilità delle impugnazioni deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000.00.
11. La legittimità della confisca disposta a carico delle società Ma.Pi.Co e ME veniva contestata con il sesto motivo di ricorso; tale doglianza, come si è anticipato al p. 7 non è assorbita dall'accoglimento del motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità assoluta dell'attività processuale svolta dal difensore nominato da rappresentante incompatibile.
Sul punto il collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio tenuto conto che la confisca, oltre a non essere sorretta da adeguata motivazione, non risulta preceduta da un previo provvedimento cautelare, l'unico che potrebbe sopravvivere all'annullamento delle sentenze di merito disposta nei confronti degli enti ricorrenti. Una volta posto nel nulla l'accertamento di responsabilità che sorregge il provvedimento ablativo disposto solo con la sentenza di primo grado (pag. 52), infatti, viene meno il presupposto per la legittimità del vincolo, ovvero la sentenza di condanna dell'Ente per la responsabilità amministrativa da reato (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19).
12. I ricorrenti persone fisiche i cui ricorsi sono stati rigettati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Regione Abruzzo, che si liquidano, tenuto conto delle disposizioni di legge nella misura di Euro 5000 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA. Non si procede alla liquidazione delle spese a favore della parte civile Fira, tenuto conto del fatto che la stessa non ne chiedeva la rifusione e non presentava la relativa nota (Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015 - dep. 29/05/2015, Fratello, Rv. 263641).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado, il decreto che dispone il giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli Enti Winn V & O Communication s.r.l., Ma.Pi.Co s.r.l., ME s.r.l., Aer s.r.l., RTA s.r.l., SO s.r.l., G soc. cons. a.r.l., M. Company V s.r.l., PM s.r.l., GM s.r.l., L.C.dei P. s.r.l. (già L.C.P. s.r.l.) e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di T S.c.a.r.l., GH s.r.l. (già Selma I. s.r.l., Consil s.r.l. con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio dibattimentale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca disposta nei confronti delle società Ma.Pi.Co s.r.l. e ME s.r.l..
Rigetta i ricorsi di P.M., C.S.V.P., C.G., D.P. e D.C. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Regione Abruzzo, che si liquidano nella misura di Euro 5000 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA. Dichiara inammissibile i ricorsi proposti nell'interesse di Viga pubblicità e Marketing s.r.l. e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018