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Campioni di controllo smascherati, esame DNA invalido (Tr Vicenza, 759/24)

29 luglio 2024, Tribunale di Vicenza

Il fallimento attestato dagli elettroferogrammi nell'effettuare i campioni di controllo, sia positivi sia negativi, proposti ad attestare la regolarità dell'analisi genetica inficano la forza probatooria dell'analisi del DNA.

Infatti, l'invalidità dei controlli negativi e positivi dei campioni pongono un ragionevole dubbio sul corretto funzionamento dei kit utilizzati per l'estrapolazione del profilo: dalla lettura degli elettroferogrammi risulta evidente la variazione delle scale di rilevazione dei segnali applicate nel corso dei controlli positivi e negativi, rispetto a quelle utilizzate per la rilevazione dei picchi dei segnali luminosi emessi dagli alleli nei diversi loci (dr. grafici degli elettroferogrammi inizialmente nemmeno trasmessi dal RIS di Parma e acquisiti su richiesta dlela difesa in sede di giudizio abbreviato).

iL RIS si limitava ad affermare l'indifferenza delle scale utilizzate, ma appare invece ragionevole ipotizzare, che il ricorso a scale di luminosità con valori più elevati determini un appiattimento dei segnali verso lo zero, fino alla mancata rilevazione degli stessi, significativi di una possibile contaminazione del kit o del suo malfunzionamento.

E ciò, nel ragionamento del consulente tecnico della difesa, appare corroborato dalla mancata percezione, nei grafici dei controlli negativi, del rumore di fondo, che l'amplificatore del DNA dovrebbe comunque rilevare.

Pertanto, a fronte di dubbi circa il corretto funzionamento dei kit di analisi, in uno con l'assenza di dati sull'osservanza dei protocolli di conservazione dei reperti, non è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la solidità dell'unico elemento di prova a carico.

(nota: si tratta di indagine genetica cd. Low copy number) 

IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale

N. 000671/2023 R.G. mod. 16

SENTENZA NR.759 /2024

EMESSA IL  10/05/2024 -  DEPOSITATA IL 29/07/2024

 

in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Claudia Molinaro all'udienza in camera di consiglio del 10/05/2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 442 - 544 3° comma C.P.P.) nel procedimento a carico di:

XXX  nato a ** il  ** domicilio eletto presso lo studio del difensore

detenuto - presente

Sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere il 15.2.23. Misura revocata in sentenza

con difensore di fiducia avvocato Nicola Canestrini del foro di Rovereto

Imputato

Artt. 624 bis, 625 n. 2) cp perché, al fine di      trarne profitto per       sé    o per     altri, mediante introduzione nell'abitazione di PERSONA OFFESA , forzando uno degli infissi ubicati al primo piano, si impossessava dei seguenti beni: telefono cellulare marca Samsung A 12, uno zaino da donna di colore rosso contenente le chiavi di un appartamento di Trento, due quadri antichi e la somma di euro 7.000, in tal modo sottraendoli alla PERSONA OFFESA.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose. In Romano d'Ezzelino, il 07 maggio 2022

Con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale

L'imputato chiede procedersi con il rito abbreviato.

Il Giudice ammette il rito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PM chiede la condanna alla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 1500 di multa, diminuita per la scelta del rito ad una pena finale di ani 4 di reclusione ed euro 1000 di multa

Il difensore dell'imputato chiede  in principalità l'assoluzione con la formula più ampia; in subordine l'assoluzione quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2

MOTIVAZIONE
 

1.  Svolgimento del processo e vicende cautelari.

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 22.3.2023, XXX  veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 624, 625 n. 2) e 61, n. 5 c.p., commesso in data 7.5.2022 ai danni di PERSONA OFFESA .

In relazione al fatto per cui si procede l'imputato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta con ordinanza del 15.2.2023, eseguita in pari data, la quale ha perso efficacia ai sensi degli artt. 300, comma 1 e 532 c.p.p. all'esito del giudizio di primo grado.

All'udienza predibattimentale del 20.6.2023, presente l'imputato, la difesa avanzava istanza di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una sentenza e di due note tecniche redatte dal consulente di parte. Il Pubblico Ministero chiedeva l'ammissione, a prova contraria, del teste di P.G., il Lgt. Ciccottelli Roberto del R.I.S. di Parma e, in subordine, la disposizione di perizia sulla prova scientifica.

Il Tribunale rilevato che la richiesta di integrazione probatoria, formulata dalla difesa, risultava incompatibile con la decisione allo stato degli atti e la celerità del rito, dovendo essere altresì sentito il et della difesa nel contraddittorio tra le parti, essendo volto il relativo argomento di prova, a contestare gli esiti degli accertamenti tecnici, rigettava la richiesta.

Il Pubblico Ministero chiedeva la modifica del capo di imputazione con espunzione del riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.

Il giudice disponeva la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento.

All'udienza del 13.10.2023 il Tribunale rigettava l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, difettandone i presupposti e, in particolare, essendo il presente procedimento prioritario, in quanto a carico di imputato detenuto, a differenza dei procedimenti nei quali il difensore allegava concomitanti impegni professionali, tutti già noti alla precedente udienza e non comunicati tempestivamente o sorti successivamente alla fissazione dell'udienza per la trattazione del presente procedimento.

Su richiesta del sostituto del difensore e con l'assenso dell'imputato presente, il Tribunale accoglieva la richiesta di rinvio con sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p. e di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 1 lett. a) c.p.p.

All'udienza del 19.12.2023 la difesa, interpretando la disciplina dell'udienza predibattimentale in senso costituzionalmente conforme, reiterava la richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato condizionato all'audizione del proprio consulente tecnico, Ing. Fabio Boscolo, e all'acquisizione della documentazione già agli atti del sottofascicolo relativo alla misura cautelare.

Il Pubblico Ministero si rimetteva e rinnovava, in caso di accoglimento, la richiesta di audizione del Lgt. Ciccottelli Roberto del R.l.S. di Parma a prova contraria.

Il Tribunale accoglieva la richiesta ed ammetteva il rito abbreviato condizionato, rilevando che la facoltà di reiterare l'istanza di rito abbreviato condizionato, davanti al giudice per il dibattimento, è stata introdotta mediante dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 438, comma 5 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva tale facoltà, e che la disciplina di cui agli artt. 438 ss. c.p.p. trova applicazione anche con riguardo ai procedimenti da citazione diretta, senza deroghe contenute nelle norme relative all'udienza predibattimentale.

Inoltre, osservava che la preclusione di una simile facoltà, nel giudizio successivo all'udienza predibattimentale, non solo contrasterebbe con la lettera dell'art. 438 c.p.p., così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 23 maggio 2003, ma violerebbe anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

A parità di presupposti (ovvero la realizzazione di un'economia processuale rispetto ai tempi dell'istruttoria dibattimentale), una simile preclusione impedirebbe di recuperare il rito a forma contratta proprio nei giudizi relativi ai reati considerati meno gravi, rispetto ai quali il Pubblico Ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta all'udienza predibattimentale.

All'udienza del 9.2.2024 si procedeva all'audizione del consulente tecnico della difesa, Ing. Boscolo Fabio e del testimone del Pubblico Ministero, il Lgt. Ciccotteili Roberto in servizio presso il RlS di Parma.

All'esito dell'istruttoria il Pubblico Ministero chiedeva, ad integrazione probatoria, l'audizione del Col. Marco Pizzamiglio del R.I.S. di Parma, in ordine all'attività di comparazione genetica.

La difesa si opponeva, risultando già dagli atti che il testimone, di cui la Pubblica Accusa chiedeva l'audizione, aveva svolto attività di comparazione genetica.

Il Tribunale, ritenuto che solo all'esito dell'audizione del consulente tecnico della difesa fosse emersa la necessità di esplorare il tema di prova delle modalità di comparazione tra i profili genetici di rilievo, svolta in fase di indagini, disponeva ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p. l'audizione del Ten. Col. Marco Pizzamiglio, del Sov. lnt. Roberto Augello e/o del Ten. Col. Giuseppe Iacovacci.

La difesa insisteva per l'estensione dell'integrazione probatoria all'acquisizione di copia degli elettroferogrammi relativi all'indagine tecnica n. 1280/2022, oltre che copia della certificazione ISO-IE-17025.

Il Tribunale accoglieva la richiesta della difesa.

All'udienza dell'8.3.2024 il Tribunale disponeva l'acquisizione del rapporto di prova relativo alla suddetta indagine tecnica e copia digitale degli elettroferogrammi, trasmessa dal R.I.S. di Parma con nota del 23.2.2024.

 All'udienza dell'8.3.2024 si procedeva all'audizione del Ten. Col. Giuseppe Iacovacci, in alternativa al teste Sov. Int. Roberto Augello, che aveva svolto la medesima autorità.

Il Tribunale, alla luce della missiva datata 1.3.2024 a firma del Ten. Col. Pizzamiglio del R.I.S. di Parma, che chiariva di aver svolto soltanto attività di trasmissione all'autorità giudiziaria degli atti a firma del Ten. Col. Giuseppe Iacovacci e del teste Sov. Int. Roberto Augello, revocava l'ordinanza ammissiva della relativa testimonianza.

Con il consenso delle parti, veniva acquisita la valutazione di random match compatibility relativa al profilo genetico repertato nella scena del crimine del delitto per cui si procede e concedeva un termine per consentire alle parti di interloquire sull'acquisizione documentale e per le controdeduzioni del consulente tecnico della difesa.

 L'udienza del 19.3.2024 veniva rinviata con provvedimento notificato alle parti, su richiesta della difesa, con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare in carcere.

All'udienza del 9.4.2024 veniva sentito il consulente tecnico della difesa nel

contraddittorio tra le parti sulla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 441, comma 5

c.p.p. e su quella fornita dal teste Iacovacci e acquisita alla precedente udienza con il consenso delle parti

Il Tribunale ne acquisiva la relazione di consulenza tecnica e rinviava all'udienza del

10.5.2024 per la discussione.

In tale data, all'esito delle conclusioni esposte dalle parti e della camera di consiglio, veniva data lettura dell'allegato dispositivo, con cui era altresì dichiarata la cessazione dell'efficacia della custodia cautelare in carcere.

*

2.  Ricostruzione dei fatti e delle emergenze dell'attività di indagine.
La presente vicenda processuale trae origine dalla denuncia-querela sporta da PERSONA OFFESA  in data 9.5.2022 in relazione ai fatti occorsi presso la propria abitazione, sita in via **, collocata al piano superiore dell'edificio ove aveva sede anche il ristorante ** di proprietà della querelante e del marito.

2.1  PERSONA OFFESA segnalava ai Carabinieri della locale Stazione che in data 7.5.2022,

verso le 20:50, era scesa nei locali adibiti a ristorante per svolgere la propria attività lavorativa, al termine della quale rientrava nel proprio appartamento e constatava che, durante la sua assenza, ignoti vi erano penetrati, sollevando e bloccando una tapparella della finestra della camera da letto di sua figlia e forzando l'infisso.

Dall'abitazione erano stati asportati: contanti (almeno € 700,00), custoditi in una valigetta riposta nell'armadio di una stanza adibita ad ufficio; un telefono cellulare di marca Samsung Al2, contenente la scheda SIM correlata all'utenza numero ***; due quadri antichi; uno zaino da donna contenente le chiavi di casa di un appartamento sito a Trento. La querelante aveva notato che gli ignoti avevano forzato anche la cassaforte sita

nella stanza adibita ad ufficio, ma non erano riusciti ad aprirla (dr. verbale di denuncia- querela sporta il 9.5.2022, ff. 25 s. del fascicolo per il dibattimento).                                                                                                                                                                   rt\O

.   2.2 Sul luogo intervenivano i Carabinieri di **. Gli operanti, a  \é}/

seguito di sopralluogo, osservavano che le stanze dell'abitazione di PERSONA OFFESA erano state messe a soqquadro. Inoltre, la finestra della camera da letto, in uso alla figlia della querelante, presentava segni di forzatura sul telaio in legno e all'esterno della finestra, sul davanzale e sulle tegole della tettoia, rilevavano la presenza di quattro tracce ematiche, che repertavano con quattro cotton-fioc, denominandole reperti A, B, C e D, poi sottoposte a sequestro.

Le prime due tracce ematiche (reperti A e B) venivano rinvenute sulla tettoia del lato

sud della casa, nei pressi della finestra forzata. La terza traccia ematica (reperto C) era rilevata sul davanzale esposto sul lato sud, mentre la quarta traccia (reperto D) era collocata sul lato nord dell'abitazione, nei pressi di una grondaia. Anche sulla vegetazione del giardino venivano rinvenute e repertate tracce ematiche (reperti 2 e 3).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 All'interno dello sgabuzzino, dove era collocata la cassaforte, inoltre, veniva rinvenuta una torcia elettrica ancora accesa (reperto 1) ed erano evidenti i segni di un tentativo di divellerla (cfr. verbale di accertamenti tecnici e rilievi del 9.5.2022, sottofascicolo del p.p. R.G. .R. 1123/2022, iscritto a carico di ignoti).

Il Pubblico Ministero delegava al R.I.S. di Parma l'accertamento tecnico-scientifico sulle tracce ematiche per l'individuazione del profilo genetico del soggetto che le aveva lasciate sul luogo del fatto.

Le analisi, condotte dal Lgt. Ciccottelli Roberto del Reparto Investigazioni Scientifiche del R.I.S. di Parma, avevano ad oggetto la traccia ematica di cui al reperto A, selezionata tra i quattro campioni in quanto la più idonea ad essere sottoposta ad analisi, attesa la necessità di contenere i costi delle indagini (dr. deposizione teste Ciccottelli, verbale udienza 9.2.2024, p. 32).

Gli accertamenti biomolecolari, compiuti in conformità ai protocolli previsti dalla certificazione ISO-IEC 17025, sul materiale genetico prelevato dalla traccia A (prelievo CCPR/202271280/1/1) consentivano di rilevare un profilo genetico riconducibile ad un soggetto di sesso maschile ignoto (ignoto 1). Su autorizzazione del Pubblico Ministero, il profilo veniva inserito nella Banca Dati Nazionale del DNA (cfr. rapporto di indagine tecnica n. 1280-2022 dell'll.10.2022; autorizzazione del Pubblico Ministero al trattamento dei profili del D  A ai sensi della legge 85/2009 del 20.5.2022).

Con nota tecnica del 24.11.2022, il reparto investigazioni scientifiche del R.I.S. trasmetteva la relazione di concordanza tra il profilo ignoto estrapolato dalla traccia ematica A e altro profilo di cui alla Banca Dati  azionale, elaborata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Polizia Criminale del Ministero dell'Interno e sottoscritta dal Ten. Col. lacovacci Giuseppe (dr. relazione di concordanza datata 21.10.2022).

Si trattava del profilo recante codice ITS01CCCKL113331100101PR, estrapolato nell'ambito dell'indagine tecnica n. 3311/2013 del R.I.S. di Parma da traccia ematica rinvenuta e repertata su diversa scena del crimine (altro furto in abitazione), risultata compatibile con il genotipo di un soggetto noto, XXX , nato a ** - odierno imputato- , ottenuto da un tampone salivare acquisito nell'ambito dell'indagine tecnica n. 1271/7 dell'8.3.2012 del R.I.S. di Parma (cfr. rapporto di indagine tecnica n. 3311-2013 del 15.7.2015).

 La Direzione Centrale attestava la concordanza di 16 loci tra i due profili (dr. relazione di concordanza datata 21.10.2022).

L'odierno imputato, pertanto, veniva deferito all'autorità giudiziaria per il reato per cui si procede.

Nei suoi confronti veniva disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere e, in sede di interrogatorio di garanzia, XXX negava la propria responsabilità in relazione ai fatti. Asseriva di avere problemi di salute, che gli avrebbero impedito di commettere il reato, e non si spiegava come potesse essere stata rinvenuta una traccia genetica a lui riconducibile presso l'abitazione di PERSONA OFFESA (cfr. verbale di interrogatorio del 17.2.2023).

 

3.   Gli esiti degli accertamenti tecnico-scientifici: l'analisi del campione prelevato dal reperto A e della comparazione tra profili di DNA

All'udienza del 9.2.2024 il consulente tecnico della difesa, Ing. Boscolo Fabio, laureato in Ingegneria dei materiali e successivamente specializzatosi in scienze forensi con un master presso l'Università degli Studi di Parma, rilevava plurimi profili di criticità in relazione alle attività di analisi e comparazione del materiale genetico ottenuto dalla traccia ematica A), prelevata presso l'abitazione di PERSONA OFFESA.

 

3.1  In relazione al primo aspetto veniva sentito a controprova il Lgt. Ciccotelli, come teste a prova contraria de] Pubblico Ministero.

Il primo rilievo di metodo, mosso dal consulente della difesa, aveva ad oggetto l'indisponibilità degli elettroferogrammi, non allegati alla relazione sulle indagini biomolecolari, e, pertanto, l'impossibilità di verificare la corrispondenza dei picchi dei segnali degli alleli del profilo genotipico e, con essa la qualità dell'analisi e il rispetto degli standard imposti dalla certificazione ISO IEC 17025, in base ai quali deve operare anche il Reparto di Investigazioni Scientifiche del R.I.S. di Parma (cfr. deposizione c.t. difesa, p. 6 e ss.; deposizione teste Ciccotelli, pp. 26 e 32).

Sul punto, il Lgt. Ciccotelli precisava che nessun rapporto di analisi, esitante in un profilo di soggetto ignoto, riportava gli elettroferogramrni, non conducendo ad un risultato di interesse probatorio (cfr. deposizione teste Ciccotelli p. 32).

In punto di modalità di repertazione delle tracce ematiche, di analisi del campione prelevato dalla traccia A) e di elaborazione del rapporto di indagine tecnica, poi, il consulente della difesa rilevava la carenza di informazioni circa le modalità di estrazione delle tracce ematiche e di conservazione dei reperti, non essendo stata resa nota la catena di custodia, nonché la mancata indicazione, nel rapporto di prova, della fotografia del reperto da cui era stato prelevato il campione analizzato e delle ragioni dell'analisi del campione di una sola delle quattro tracce repertate.

A detta del consulente, a causa della mancanza di tali informazioni e dell'indisponibilità degli elettroferogrammi, da un lato non si sarebbe potuta escludere qualche contaminazione dei reperti stessi durante la custodia e dall'altro, non essendo esibito il reperto analizzato, si sarebbe potuto dubitare dell'esistenza stessa del reperto, di prassi fotografato e rappresentato nel rapporto di indagine tecnica (cfr. deposizione c.t.

difesa p. 10).                                                                                                                                                () \\O

Il Lgt. Ciccotelli osservava che le modalità di prelievo delle tracce ematiche potevano senz'altro incidere sulla difficoltà di ottenere un profilo genetico dal materiale disponibile, ma, poiché nel caso di specie non erano sorti problemi nell'ottenimento del profilo, la mancanza del dato non influiva sulla validità degli esiti degli accertamenti (dr. deposizione teste Ciccottelli, p. 29 ss.).

Quanto, poi, all'effettiva disponibilità dei reperti, dal verbale di ricezione emergeva che i reperti prelevati dai Carabinieri di Romano d'Ezzelino risultavano essere stati consegnati al RIS in data 15.9.2022.

Seguendo la prassi certificata dall'ente Accredia, poi, Ciccotelli chiariva che presso il Reparto Investigazioni Scientifiche viene sempre verificato che i campioni siano giunti sigillati, prima di essere aperti, fotografati, registrati e analizzati.

Per tali ragioni nel rapporto di indagine tecnica non era stata inserita la fotografia del tampone, da cui era stato operato il prelievo del campione analizzato, essendo certo che si

trattava di reperti ricevuti e trattati secondo i protocolli. Inoltre, la fotografia del reperto consistente in un tampone di tracce ematiche non reca segni distintivi tali da rendersi necessaria la relativa rappresentazione nel rapporto di indagine.

Quanto, infine, alla scelta del reperto A, il teste Ciccotelli chiariva che, trattandosi di

un'indagine per il delitto di furto ed essendo i costi degli accertamenti molto elevati, delle quattro tracce aveva dovuto selezionare quella che metteva a disposizione la maggior quantità di materiale genetico e che, quindi, risultava la più idonea ad essere analizzata (dr. deposizione teste Ciccottelli, pp. 29 e 32).

3.2    Quanto, invece, ai rilievi del C.T. della difesa in ordine all'attività di comparazione del profilo genetico ignoto, estrapolato dalla traccia ematica A) e il profilo genetico ottenuto nell'ambito dell'indagine tecnica, stante la sinteticità e l'elevato grado di tecnicismo delle informazioni emergenti dalla relazione di comparazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, il Tribunale, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'audizione del Ten. Col. Iacovacci che aveva curato la comparazione.

In prima battuta l'Ing. Boscolo criticava, quale modus procedendi della Direzione

Centrale di Polizia Criminale, l'aver operato il raffronto tra il profilo genetico ignoto e altro profilo identificato in altra scenda del crimine, anziché tra il primo e quelli relativi a persone note e inseriti nella Banca Dati Nazionale del DNA (dr. deposizione c.t. difesa, p. 12).

Sul punto, il teste Iacovacci chiariva i meccanismi della comparazione tra profili inseriti nella banca dati in parola.

Spiegava, in particolare, che i profili del DNA, rilevati nelle scene del crimine e non

associati ad un soggetto noto, sono inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se utili alla comparazione.

A seguito dell'inserimento, il software CODIS della banca dati procede alla

comparazione dei dati, che avviene in modo semiautomatico. Dapprima, infatti, vengono ricercate delle corrispondenze tra reperti di scene del crimine. Se trovate, viene notiziato l'ufficio della Direzione Centrale di Polizia Criminale, che, presi i contatti con l'ufficio che ha inserito i profili, verifica la qualità del match sulla base della documentazione trasmessa dalle competenti forze dell'ordine locali.

Soltanto in caso di esito positivo della verifica di compatibilità, la Direzione Centrale

 emette le relazioni di comparazione. I profili dei reperti, provenienti dalle scene del crimine, sono allora confrontati con quelli dei soggetti sottoposti a prelievo del DNA, la cui identità è quindi nota e che sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale del DNA ai sensi dell'art. 9 della Legge 85/2009.

Anche nel caso concreto, quindi, si era proceduto ad un duplice livello di

comparazione, senza alcuna selezione discrezionale dei profili da comparare.

Tramite il software CODIS era stata rilevata la corrispondenza tra i profili genetici ricavati nelle indagini tecniche n. 3311/2013 e n. 1280/2022 in relazione a 16 loci corrispondenti. La Direzione Centrale, quindi, aveva esaminato l'elettroferogramma e ritenuto valida la corrispondenza (dr. deposizione teste Iacovacci, verbale udienza 8.3.2024, pp. 6 e 11).

Ancora, il c.t. della difesa, sulla comparazione tra i profili delle richiamate indagini tecniche, rilevava la differenza del numero di loci analizzati nell'ambito dei due accertamenti. In ragione dell'evoluzione delle tecniche di esame del DNA, nell'indagine relativa al presente procedimento era stato possibile ricavare 24 loci, mentre nella n. 1133/2013, risalente al 2015, i loci tipizzati erano stati soltanto 16, con un grado di affidabilità inferiore del dato e la mancanza di informazioni in relazione agli ulteriori 90 loci.

A sua volta, il profilo da ultimo richiamato era stato comparato con gli esiti dell'indagine n. 1271/2012 (ricavati dai tamponi salivari), in cui era stato tipizzato un numero ancora inferiore di loci, pari a 15, e affermata la corrispondenza degli alleli in tutti i loci. Tuttavia, per errore, uno dei loci del profilo dell'indagine n.1271/2012 (SE 33) era stato compilato in sede di raffronto in modo corrispondente al locus SE33 dell'indagine n. 3311/2013, nonostante nel 2015 quel locus non fosse stato identificato (cfr. deposizione c.t. difesa, p. 14; rapporto dell'indagine tecnica n. 3311/2013, p. 4, agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero).

Il Ten. Col. Iacovacci, sul punto, chiariva che la difformità degli alleli in relazione anche ad un solo locus comporta la diversità dei profili genetici, ma che tale difformità va verificata e che, sebbene la norma di cui all'art. 10, comma 6 del D.P.R. 2016 n. 87, richieda la concordanza positiva di almeno 10 loci, un giudizio di corrispondenza si fonda generalmente sull'identità di almeno 13-14 loci (cfr. deposizione teste Iacovacci, ibidem, p. 12).

Spiegava, poi, che eventuali errori nella descrizione dei loci sono sempre

riscontrabili attraverso il controllo eseguito dalla Direzione Centrale in sede di comparazione (cfr. deposizione teste Iacovacci, ibidem, p. 11).

Infine, il consulente della difesa criticava l'inattendibilità del risultato degli accertamenti tecnici, in quanto non era stata eseguita un'analisi biostatistica della concordanza genetica, per testare la rarità del profilo genetico ricavato dalla traccia nella popolazione, atteso che, nonostante l'unicità di ogni profilo genetico, alcune frequenze alleliche ritornano più frequentemente nella popolazione e, in particolare, in popolazioni chiuse quale quella sinti, cui l'odierno imputato riferisce di appartenere (cfr. deposizione c.t. difesa, p. 17).

 Il teste lacovacci riferiva di aver proceduto alla valutazione biostatistica prima della propria audizione. Con il consenso delle parti veniva acquisito il relativo rapporto, ottenuto mediante ricorso al software STRidER, contenente una raccolta di frequenze alleliche di tutte le etnie presenti in Europa. Mediante inserimento del profilo del DNA, il software restituiva la c.d."random match probability", ovvero la probabilità che la coincidenza tra un profilo ignoto e quello di una persona nota sia casuale.

Nel caso di specie tale probabilità era espressa in valori infinitesimali di 1763-824, rispetto alla globalità dei dati inseriti nel software, e di 3.6520 -24 rispetto ai dati relativi alle varie etnie presenti in Europa, con conseguente prossimità allo zero di una coincidenza soltanto casuale (cfr. deposizione teste Iacovacci, ibidem, p. 23; report emesso dal software STRidER e acquisito con il consenso delle parti all'udienza dell'8.3.2024).

 

3.3   Rilevata la mancata acquisizione agli atti dei grafici degli elettroferograrnmi e attesa la relativa rilevanza ai fini del controllo di conformità, a seguito dell'individuazione

di una corrispondenza tra il profilo genotipico estrapolato dalla traccia A) e quello di XXX , all'udienza del 9.2.2024 il Tribunale, su richiesta della difesa, ne disponeva l'acquisizione dal Reparto investigazioni scientifiche del R.I.S. di Parma.

A seguito del deposito nel fascicolo del dibattimento, il Tribunale concedeva un

termine alle parti e al consulente tecnico della difesa per prenderne visione e interloquire sia in relazione al relativo contenuto, che in relazione alla valutazione biostatistica eseguita dal Ten. Col. lacovacci.

All'udienza del 9.4.2024, su richiesta della difesa, il consulente illustrava le criticità

rilevate e veniva altresì acquisita la relazione di consulenza tecnica.

Oltre a ripercorre le considerazioni già sopra esposte, quanto agli esiti della valutazione biostatistica l'Ing. Boscolo osservava che la stessa era stata eseguita inserendo i loci del profilo genetico estrapolato nell'ambito dell'indagine n. 1133/2013, concludendo perciò per l'inconferenza del dato rispetto al profilo genetico rinvenuto nella scena del crimine relativa al presente procedimento e per la non attendibilità del calcolo della probabilità secondo il metodo della random match probabilihJ, anziché di quello accreditato a livello internazionale della likelihood ratio (dr. deposizione c.t. difesa, verbale udienza 9.4.2024, p. 5 s.; relazione di consulenza tecnica, p. 21 ss.).

A seguito della lettura degli elettroferogrammi, poi, il consulente della difesa muoveva varie censure.

In primo luogo, rilevava una variazione di intensità tra i picchi di segnale registrati

nei loci di uno stesso cromoforo maggiore del 40%, contrariamente a quanto prescritto dal protocollo certificato ISO/IEC 17025 (dr. relazione di consulenza tecnica, p. 32 s.).

Inoltre, il c.t. della difesa rilevava delle anomalie con riferimento ai grafici dei campioni di controllo negativi e positivi.

Come chiarito dal teste Iacovacci, i controlli negativi consistono in attività di controllo

del kit utilizzato per eseguire il test, consistenti nell'utilizzo dei reagenti senza materiale genetico, per escludere che il kit rechi delle contaminazioni (dr. deposizione teste Iacovacci, verbale udienza 3.8.2024, p. 26).

L'assenza di rilevazioni di segnale è sintomatica dell'assenza di contaminazioni, ma,

 ad avviso del c.t. della difesa, dal grafico dovrebbe comunque risultare la rilevazione del rumore di fondo dello strumento, non rilevato nei grafici dei controlli negativi messi a disposizione, in quanto realizzate con scale dai valori eccessivamente elevati, che avrebbero comportato l'appiattimento del tracciato dell'elettroferogramma verso lo zero e I'inattendibilità del risultato.

Oltre a non rilevare rumori di fondo, infatti, le scale utilizzate (da valori massimi di

24.000 o 18.000 RFU a valori minimi di 5.000 o 1.900 RFU, unità di fluorescenza relativa) non sarebbero state in grado di registrare segnali corrispondenti alla soglia analitica di 100 RFU, ovvero della soglia minima di rilevamento (dr. relazione di consulenza tecnica, p. 37 s.).

Analogamente, quanto ai grafici relativi ai campioni di controllo positivi, eseguiti su materiale genetico già codificato, l'utilizzo di scale eccessivamente elevate avrebbe comportato una scarsa rilevabilità dei picchi degli alleli e la non visibilità di elementi essenziali per la valutazione dei grafici (cfr. relazione di consulenza tecnica, pp. 42 ss.).

Sullo specifico punto il Ten. Iacovacci riferiva che non era necessario ricorrere a particolari scale di rilevazione (cfr. deposizione teste Iacovacci, p. 26).

4.       Valutazione delle prove: accertamento dei fatti e della responsabilità dell'imputato. Assoluzione per carenza di prova della commissione del fatto da parte di XXX .
Il compendio probatorio agli atti non consente di affermare, con certezza al di là di

ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di XXX  per il reato a lui ascritto.

Pacifica è la prova della sussistenza del fatto di reato contestato, che si fonda sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, YYY, in sede di denuncia­ querela e sui rilievi eseguiti dai Carabinieri di Romano d'Ezzelino ali'atto del sopralluogo presso l'abitazione della donna, che confermavano l'effrazione e la sottrazione di beni da parte di soggetti ignoti.

Per contro non può dirsi accertata, nel rispetto degli standard probatori previsti

dall'art. 533 c.p.p., la partecipazione dell'imputato al fatto medesimo.

L'unico riscontro individualizzante è costituito dalla prova genetica, contestata dalla difesa con l'ausilio del consulente tecnico.

Preliminarmente,  in  punto  di  valutazione  della  prova  scientifica,  non  può

condividersi l'assunto secondo cui in ipotesi di c.d. "cold hit", ovvero di unicità della prova a fondamento della responsabilità dell'imputato, non sia possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, "gli esiti dell'indagine genetica condotti sul DNA hanno natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p., sicchè sulla loro base può essere affermata la responsabilità dell'imputato senza la necessità di altri elementi convergenti" (cfr. Cass. peri., Sez. 1, n. 38417 20/09/2023; Cass. peri., Sez. 2, n. 43406 del 01106/2016, Rv. 268161).

I rilievi alle indagini tecniche e alle attività di comparazione, mossi dal consulente

della difesa, sono stati in larga parte superati dalle dichiarazioni logiche e prive di contraddizioni dei testi esperti, Lgt. Ciccotelli e Iacovacci, così come esposti nella parte ricostruttiva.

Il Lgt. Ciccotelli, in particolare, ha chiarito che i reperti prelevati dai Carabinieri di

Romano d'Ezzelino erano stati consegnati al RIS in data 15.9.2022 e che, al loro arrivo, viene sempre verificato che i reperti siano sigillati, prima di essere aperti, fotografati, registrati e analizzati, secondo le procedure validate dall'ente certificatore Accredia.

Inoltre, la scelta di analizzare il campione estrapolato da uno solo dei quattro reperti non era dettata da arbitrarietà, ma dalla necessità di contenere i costi e dalla individuazione del reperto che poteva consentire di ottenere la maggior quantità possibile di materiale genetico.

Per altro, la riconducibilità anche di una sola delle tracce ematiche all'odierno imputato consentirebbe di affermarne la presenza presso il luogo della commissione del reato. La scelta di non analizzare le altre tracce potrebbe al più determinare un'incompletezza dell'attività di indagine ai fini dell'individuazione di possibili concorrenti nel reato, senza perciò escludere la responsabilità di XXX.

Il Ten. Iacovacci, poi, in relazione all'attività di comparazione ha a sua volta escluso qualsivoglia profilo di discrezionalità nella comparazione di profili genetici di scene del crimine e, solo in seconda battuta, di tali profili con quelli di soggetti noti registrati nella

 

 

 

 

Banca Dati f azionale del D A, sistema che, nel caso di specie, consentiva di rilevare la compatibilità del profilo ottenuto dalle tracce ematiche repertate con quello ottenuto nell'ambito di altra indagine tecnica (la n. 1133/2013) e, attraverso questo, di risalire al profilo di XXX , ottenuto da un tampone salivare nell'ambito di una terza indagine (n. 1271/7 dell'S.3.2012).

Iacovacci, infatti, illustrava il duplice livello di comparazione dei profili inseriti nella Banca Dati Nazionale, che avviene con modalità automatiche grazie ad un software, senza possibilità alcuna di selezione dei profili da parte dei tecnici della Direzione di Polizia Criminale, i quali intervengono a valle, soltanto per controllare i rapporti di indagine tecnica e gli elettroferogrammi dei profili individuati come corrispondenti dal sistema informatico. Né determinante risulta la circostanza dell'erronea trascrizione di un focus in più del profilo relativo a XXX , ottenuto nell'indagine n. 1271/7 dell'S.3.2012, all'atto della comparazione con il profilo dell'indagine n. 1133/2013. Se è vero, infatti, che la difformità degli alleli di un locus determina l'assenza di identità tra profili, è pur vero che la corrispondenza di oltre 13 loci dimostra la compatibilità tra profili. Nel caso di specie non è emersa alcuna difformità tra loci e, dalla comparazione tra il profilo di raffronto con quello del caso concreto e il profilo di XXX, vi erano ben 15 loci corrispondenti, sufficienti ad

affermarne il match.

Ancora, poi, quanto alle criticità rilevate in ordine alla valutazione biostatistica, eseguita dal teste Iacovacci, si osserva che i sedici loci presi in considerazione e senz'altro relativi al profilo estrapolato nell'ambito dell'indagine tecnica n. 1133/2013 sono esattamente gli stessi considerati ai fini della corrispondenza con il profilo genetico estrapolato nell'ambito dell'indagine n. 1280/2022 relativa al pendente procedimento.

on può, dunque, affermarsi l'inconferenza del dato probatorio acquisito rispetto ai fatti da accertare.

Di per sé considerati, pertanto, gli argomenti spesi dalla difesa e sopra illustrati non sarebbero idonei a confutare l'attendibilità del risultato probatorio ottenuto mediante analisi della prova scientifica.

 

t
 
Per contro, carente è la prova delle modalità di prelievo e repertazione e successivamente di custodia dei reperti, che non risultano né dagli atti della P.G. operante, né da quelli del R.I.S., né dalla deposizione dei testimoni.

 

finale.


Si ritiene che tale carenza cognitiva di per sé non possa inficiare il risultato probatorio

 

Ciccottelli, infatti, spiegava che l'utilizzo di un reagente piuttosto che di un altro può

 determinare una maggiore o minore difficoltà di estrapolazione del profilo genetico dal campione da sottoporre ad analisi, problema che nel caso di specie non si è posto.

Sulle modalità di custodia dei reperti, poi, il teste del Pubblico Ministero non era in grado di fornire alcuna informazione, relativa al caso specifico.

Tuttavia, è principio consolidato quello secondo cui "la violazione o l'errata applicazione di protocolli di indagine in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova, che contengono regole condivise di carattere tecnico-scientifico, non costituisce motivo di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita, potendo, al più, incidere sull'attendibilità degli esiti della stessa" (Cass. pen., Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 26/10/2022) 13/02/2023, n. 5938; Sez. 5, n-. 8893 del 1110112021, Laurenti, Rv. 280623).

Nel caso di specie non è emersa alcuna violazione o errata applicazione dei protocolli di custodia e, pertanto, non è possibile affermare l'inattendibilità del risultato in base alla mera assenza di informazioni sulle modalità di conservazione dei reperti.

Per contro, tale circostanza può assumere rilievo unitamente gli ulteriori profili di dubbio, sollevati dalla consulenza tecnica della difesa, circa le procedure di estrazione del materiale genetico.

In particolare, anche a seguito delle controdeduzioni degli esperti del R.I.S. e della Direzione Centrale, i rilievi del consulente della difesa circa l'invalidità dei controlli negativi e positivi dei campioni pongono un ragionevole dubbio sul corretto funzionamento dei kit utilizzati per l'estrapolazione del profilo.

Dalla lettura degli elettroferogrammi risulta evidente la variazione delle scale di rilevazione dei segnali applicate nel corso dei controlli positivi e negativi, rispetto a quelle utilizzate per la rilevazione dei picchi dei segnali luminosi emessi dagli alleli nei diversi loci (dr. grafici degli elettroferogrammi trasmessi dal RIS di Parma e acquisiti in formato digitale all'udienza dell'8.3.2024).

Il teste Iacovacci si limitava ad affermare l'indifferenza delle scale utilizzate, ma appare ragionevole ipotizzare, che il ricorso a scale di luminosità con valori più elevati determini un appiattimento dei segnali verso lo zero, fino alla mancata rilevazione degli stessi, significativi di una possibile contaminazione del kit o del suo malfunzionamento.

E ciò, nel ragionamento del consulente tecnico della difesa, appare corroborato dalla mancata percezione, nei grafici dei controlli negativi, del rumore di fondo, che l'amplificatore del DNA dovrebbe comunque rilevare.

Pertanto, a fronte di dubbi circa il corretto funzionamento dei kit di analisi, in uno con l'assenza di dati sull'osservanza dei protocolli di conservazione dei reperti, non è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la solidità dell'unico elemento di prova a carico dell'odierno imputato, che deve essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2

c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Dalla pronuncia assolutoria discende l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'imputato con ordinanza del 15.2.2023

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p. si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione in ragione della complessità delle questioni trattate e del carico del ruolo, oltre che delle concomitanti scadenze.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530, comma 2 c.p.p.

assolve XXX  dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 300, comma 1 e 532 c.p.p.

dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia cautelare in carcere e ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 544 c.p.p.

 indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Vicenza, 10.5.2024 (dep. 29  luglio 2024)