Un solo vicino che si lamenta non basta per ritenere integrato il reato di disturbo del riposo delle persone: essendo un reato di pericolo, bisogna accertare in concreto la diffusività, e cioè che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Sent., (ud. 07/01/2015) 19-02-2015, n. 7392
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente -
Dott. SAVINO Maria G. - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.D. N. IL (OMISSIS);
PE.LU.DA. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1126/2011 TRIBUNALE di SAVONA, del 02/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Fiorentino Guido.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Savona con sentenza 2.7.2012, ha condannato P. D. e Pe.Lu.Da. alla pena di Euro 250 di ammenda ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ritenendoli colpevoli di disturbo del riposo delle persone per non avere impedito il continuo abbaiare dei propri cani ( art. 659 c.p.).
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalle parti lese V. - L. nonchè sulle deposizioni dei testi da esse indicati.
L'appello del difensore - qualificato come ricorso per cassazione - stato trasmesso alla Suprema Corte dalla Corte territoriale. Con l'atto di impugnazione i ricorrenti si dolgono della mancata assoluzione per mancanza di prova della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio o comunque per mancanza o insufficiente o contraddittorietà della prova. Rilevano che l'imputazione si riferisce solo al disturbo del riposo, mentre dalla sentenza impugnata risulta un abbaiare limitato alle sole ore diurne; inoltre rimproverano al Tribunale di avere adottato due pesi e due misure laddove ha ritenuto attendibili e convincenti le deposizioni dei testi d'accusa negando considerazione ai testi della difesa sulla natura dei cani e omettendo di dare rilievo al materiale fotografico da cui risultava l'atteggiamento provocatorio nei confronti degli animali assunto dal V. armato di bastone o scopa. Infine, richiamano il principio di diritto sulla plurioffensività soggettiva della condotta, rilevando che nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i coniugi vicini di casa perchè all'epoca dei fatti non esistevano nei pressi delle due abitazioni altri nuclei abitativi o altri luoghi frequentati da persone. Infine chiedono la revoca delle statuizioni civili o, in subordine, una riduzione dell'entità del risarcimento, con compensazione delle spese.
E' pervenuta una memoria difensiva del V. con cui si insiste per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile ( art. 593 c.p.p. , comma 3), va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali ( art. 568 c.p.p.). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale correttamente è stata inoltrata a questa Corte.
Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento al tema della obiettiva idoneità di rumori e schiamazzi a recare disturbo a una pluralità di persone.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicchè i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (tra le varie, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 47298 del 29/11/2011 Ud. dep. 20/12/2011 Rv. 251406; Sez. 1, Sentenza n. 40393 del 08/10/2004 Cc. dep. 14/10/2004 Rv. 230643; Sez. 1, Sentenza n. 14607 del 24/11/1999 Ud. dep. 23/12/1999 Rv. 216107; Sez. 1, Sentenza n. 5578 del 06/11/1995 Ud. dep. 04/06/1996 Rv. 204796).
Trattandosi di un reato di pericolo presunto, occorreva pertanto accertare in concreto se, in base agli elementi risultanti dalle indagini espletate, lo strepito degli animali avesse caratteristiche tali (per le modalità dei luoghi, ed in particolare per la presenza di abitazioni circostanti) da costituire un potenziale disturbo per la quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Dalla sentenza impugnata risulta invece omesso un tale accertamento, mentre risulta che le uniche persone danneggiate dal continuo abbaiare dei cani erano i coniugi confinanti. Nè la memoria di replica depositata dalla parte civile V. offre elementi per opinare diversamente.
Nè soccorre la "saltuaria" frequentazione da parte dei testi di accusa (rilevata dal giudice) che non li rende neppure annoverabili tra i potenziali danneggiati.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio perchè il Tribunale proceda ai necessari accertamenti in fatto sulla scorta dei principi affermati, restando logicamente assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015