L'ente pubblico risponde dei danni procurati dai cani randagi solo se nel caso concreto la cattura e la custodia del randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto
In caso di specifiche segnalazioni di una presenza abituali di randagi in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente, senza che questo si sia attivato per la sua cattura, l'ente pubblico risponde per i danni provocati dai randagi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Ordinanza 22 novembre 2017 - 14 maggio 2018, n. 11591
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26748-2016 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO IZZO;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VITULAZIO, ASL CASERTA, FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1691/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato che:
C.R. deduceva, davanti al Giudice di Pace di Capua, che in data (OMISSIS) la propria autovettura Mercedes aveva subito ingenti danni a causa dell'attraversamento improvviso da parte di un cane randagio della strada percorsa dal veicolo. Per tale motivo evocava in giudizio la Asl di Caserta ed il Comune di Vitulazio chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. L'ASL veniva autorizzata a chiamare in causa la compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. Con sentenza del 25 maggio 2008 il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune dl Vitulazio e rigettava la domanda, per difetto di prova circa la dinamica del sinistro;
avverso tale sentenza C. proponeva appello per ottenere la condanna dei convenuti, i quali chiedevano la conferma della impugnata sentenza Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 29 aprile 2016" rigettava l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dei due enti pubblici, compensando le spese nei rapporti tra il chiamante e la compagnia di assicurazione;
contro la decisione del Tribunale di Santa Maria Vetere propone ricorso per cessazione C.R. affidandosi a tre motivi.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 40 c.p., oltrechè degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè dell'art. 115 c.p.c. avendo il Tribunale operato una errata valutazione delle prove. In particolare, il verbale redatto dai carabinieri conteneva una ulteriore relazione di servizio proveniente dalla ASL in cui si attestava, che i veterinari intervenuti nell'immediatezza provvidero a svincolare materialmente il cane randagio dall'autovettura e che vi era una fuoriuscita di liquidi dal radiatore, consentendo di desumere che l'auto, di ultima generazione, si era arrestata proprio a causa dell'impatto con l'animale;
il primo motivo è inammissibile per totale difetto di autosufficienza poichè interamente fondato sul contenuto del verbale redatto dai carabinieri e sull'ulteriore relazione che sarebbe stata redatta dal personale della ASL di Caserta, al fine di sostenere, sulla base dei dati analiticamente ivi descritti, che sarebbe stato possibile desumere la posizione esatta del veicolo, il contestuale impatto con il cane e tutti gli altri elementi ritenuti non provati dal Tribunale. Tale documento, però, non è trascritto, allegato o diversamente individuato;
con i secondo motivo deduce la violazione dell'art. 2043 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione, rilevando che la presenza e l'attraversamento della strada da parte del cane risultavano acclarati sulla base delle relazioni di servizio descritte al punto precedente; pertanto il Tribunale, con motivazione contraddittoria si discosterebbe dalla motivazione della Corte di Cassazione, utilizzata - sino a quel momento - come punto di riferimento, pervenendo a risultati opposti rispetto a quelli prospettati dalla Corte di legittimità;
il motivo presenta profili di inammissibilità poichè la censura non consiste in una contestazione riguardo alla errata applicazione delle norme invocate, ma in un di motivazione, non consentito ai sensi del nuovo disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5;
il motivo è, comunque, infondato, poichè ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali; e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilita dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perchè vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e c'è nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..
Nella specie, l'accertamento della specifica condotta colposa omissiva del Comune o della ASL e del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, risulta operato dal giudice del merito. Il Tribunale, dopo avere evidenziato l'obbligo astrattamente gravante sugli enti convenuti di vigilare sul territorio, ha rilevato l'assenza di elementi di prova, neppure prospettati in questa sede, riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti ovvero all'esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell'animale nel territorio comunale, in modo che quest'ultimo potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della ASL. Per il resto, non risulta nemmeno dimostrata la dinamica non potendosi fare riferimento al contenuto delle relazioni indicate nel presente motivo, per le ragioni già espresse con riferimento al motivo precedente, in ordire al totale difetto di autosufficienza;
con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulle spese in quanto i convenuti si erano limitati a chiedere il rigetto dell'appello e non anche la condanna alle spese. Pertanto, a fronte di spese compensate in primo grado e in assenza di appello incidentale, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna al pagamento delle spese di lite;
il motivo è fondato. Come emerge dall'esame della decisione di appello avverso a decisione del Giudice di Pace che aveva, tra l'altro, compensato le spese di pur rigettando la domanda dell'attore, non è stato proposto appello incidentale. Conseguentemente il Tribunale non avrebbe potuto provvedere sulla regolamentazione delle spese di primo grado. La decisione va cassata sul punto e, decidendo nel merito, deve essere esclusa dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del odierno ricorrente al pagamento delle spese di primo grado che, conseguentemente, restano compensate;
ne consegue che devono essere dichiarati rigettati il primo e secondo motivo, il terzo motivo deve essere accolto con conseguente eliminazione della pronuncia sulle spese di primo grado; le spese relative al giudizio di appello vanno determinate nella misura già liquidata nella sentenza di appello (Euro 1,620,00 oltre rimborso di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge). Nulla per le spese relative al giudizio di legittimità non avendo gli intimati espletato attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il primo e secondo motivo; accoglie il terzo motivo e decidendo nel merito elimina a condanna dell'appellante C. al pagamento delle spese di lite di primo grado; liquida quelle di secondo grado nella misura già indicata nella sentenza di appello; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2018.