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Cannabis legale quando superato limite principio attivo? Solo per agricoltore (Cass. 34332/18)

20 luglio 2018, Cassazione penale

La nuova normativa sulla liceità della commercializzazione di cannabis "light", come risulta chiaramente dai lavori parlamentari, si applica alle coltivazioni delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti ed è volta alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura alla riduzione del consumo dei suoli della desertificazione e della perdita di biodiversità utilizzando la canapa come coltura da impiegare quale sostituto di colture eccedentarie e come coltura di rotazione.

La coltivazione di canapa ad uso agroindustriale, attualmente regolata dalla normativa europea e dalle circolari attuative del Ministero delle politiche agricole e forestali (8.5.2002) e del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali (22.05.2009), è esplicitamente dalla legge sopra indicata corredata di salvezze -con riferimento al Testo Unico sugli stupefacenti- di limitazioni agli utilizzi indicati dall'art. 2. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo volto ad ottenere "alimenti e cosmetici" è stato corredato della precisazione "prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori".

La legge citata prevede specifici obblighi per il coltivatore circa la conservazione dei titoli di acquisto delle sementi e meccanismi specifici di controllo e sanzioni per l'agricoltore che coltiva canapa (art 4), il quale è esente da responsabilità laddove,abbia rispettato tutte le prescrizioni e dal controllo complessivo di THC della coltivazione effettuato dal Corpo forestale,secondo il metodo europeo, risulti superiore allo 0,2 ma inferiore allo 0,6 (L. citata art. 4 comma 5); mentre il sequestro e la distruzione delle coltivazioni di canapa,seppure impiantate nel rispetto delle prescrizioni, possono comunque essere disposte dall'autorità giudiziaria laddove risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,6%. E' chiaro dal tenore delle norme che destinatario del margine di tolleranza fissato tra lo 0,2 e 0,6% è l'agricoltore, nella cui definizione potrebbe semmai rientrare chi trasportatore come nel caso di specie.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 13/06/2018) 20-07-2018, n. 34332

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere -

Dott. NARDIN Maura - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.F. nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 08/02/2018 del TRIBUNALE di AREZZO;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

lette/sentite le conclusioni del PG GALLI MASSIMO che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato MADEO ANTONELLO del foro di ROMA in difesa di D.F., che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame respingeva il ricorso proposto dal D. ritenendo sussistente il fumus dell'ipotizzato delitto di cui all'art. 73 sopra richiamato, anche in relazione all'eventuale sussistenza dei presupposti per la relativa confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, ed essendo perciò il sequestro probatorio finalizzato alla puntuale e precisa verifica tramite accertamento tecnico della natura e delle caratteristiche della sostanza stupefacente tipo marijuana, così come peraltro espressamente motivato nel decreto di convalida di perquisizione e sequestro del Gip del tribunale di Arezzo in data 20.1.2018.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato D. articolando sotto vari aspetti il vizio per violazione di legge.

Col primo motivo ha dedotto che il Tribunale non si era limitato ad "integrare " la sia pure carente motivazione del decreto del P.M. ma si era sostituito all'onere di adeguata motivazione del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge ritenendo insussistente il fumus commissi delicti, in quanto il consulente tecnico del PM analizzando un campione della sostanza in sequestro,pari a mg 100, aveva accertato un THC pari a 0.47% quindi inferiore al massimo di principio attivo pari allo 0,6 che la L. n. 242 del 2016, consente di coltivare liberamente,escludendo espressamente la responsabilità penale dell'agricoltore.

Deduce inoltre che il Tribunale del riesame non ha tenuto in debito conto e non ha valorizzato l'elemento per cui D.F. era socio al 5% della società ** 25 s.r.l., di cui è socia ed amministratrice AER e il cui oggetto sociale,con regolare autorizzazione, è la vendita in un locale in (OMISSIS) tra l'altro di tutti gli articoli, accessori, liquidi e cristalli per sigarette elettroniche al CBD quindi del tutto compatibile, secondo la tesi difensiva con il commercio della sostanza sequestrata, ritenuta priva di effetti droganti, acquistata dalla società svizzera fornitrice *** con sede in (OMISSIS) e pertanto liberamente commerciabile.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

1. Con riferimento al primo motivo è noto l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 5876 del 28.01.2014, Ferrazzi, Rv 226711) cui è seguito quello di gran parte della giurisprudenza secondo cui anche nell'ipotesi di sequestro avente ad oggetto una cosa costituente corpo del reato, il che si intende, in concreto, perseguire.

In carenza di indicazioni da parte del P.M., il giudice del riesame non può intervenire per integrare la motivazione e indicare le finalità del sequestro, poichè il sequestro probatorio è atto del P.M. cui spetta l'indicazione del fini e nel caso in cui la mancanza di motivazione sia radicale, la Corte di Cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio (Sez. 3^, n. 20379 del 24.02.2004 Boscolo rv 229036; Sez. 4^, n. 54827 del 19.09.2017 Rv 271579) di entrambi i provvedimenti; l'annullamento deve essere, invece, con rinvio, nell'ipotesi in cui il provvedimento abbia accertato l'esistenza delle esigenze probatorie ma abbia omesso soltanto di indicarle, specificando il rapporto tra la res oggetto della misura e i fatti da provare.

Ed invero circa la latitudine della motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio da parte del PM, anche quello più rigoroso (Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, Bernard', Rv. 268736; Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, Carone, Rv.270520; Sez.IV n 54827 del 10.09.2017 Rv 271579), pur stabilendo che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, precisa tuttavia che è legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologica ed immanente del compendio sequestrato, dì immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono.

La recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia n. 28255 2018 del 19.04.2018 ha ribadito il principio che, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio deve a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità.

2. Il Tribunale del Riesame ha fatto esatta applicazione dei suddetti principi.

2.1 Ha infatti richiamato il decreto del P.M. di convalida del (OMISSIS),motivato sia pure succintamente,sia con riferimento con riferimento alla fattispecie criminosa contestata che al contenuto per relationem del verbale di sequestro e, con specifico riferimento alla necessità per finalità probatorie di sottoporre la sostanza in sequestro ad accertamenti tecnici della sostanza, risultata positiva al test cannabinoidi (kg 2 e 60 gr) che aveva condotto all'arresto in flagranza di reato per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, del ricorrente, convalidato dal GIP; ha quindi legittimamente integrato la originaria motivazione, anche alla luce dei progressivi e ulteriori risultati di indagine, dando atto che dopo l'accertamento tecnico immediato effettuato dal consulente del PM che ha rivelato la presenza di THC pari allo 0,47% in una campionamento su un'unica fluorescenza di mg 100,i1 medesimo consulente aveva evidenziato che il risultato circa la concentrazione di THC "potrebbe variare sia in aumento che in diminuzione qualora il campionamento fosse effettuato su un mixer omogeneo e non su un'unica infiorescenza come siamo stati obbligati a fare per la ristrettezza dei tempi di analisi".

Il Tribunale richiamava inoltre per motivare la concreta finalità probatoria perseguita che il 23 gennaio 2018 il P.M. aveva disposto la trasmissione dell'intero quantitativo di sostanza - sequestrata al laboratorio Analisi del Comando Provinciale dei carabinieri di Grosseto al fine di accertare la qualità e quantità di principio attivo e se la sostanza fosse o meno riconducibile alla tali non rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 309 del 1990.

2.2 Palesemente infondato e perciò inammissibile è il secondo motivo del ricorso che non si limita a richiedere il controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata (SU n 6 /1992 Midolini e Sez. unite n. 7/2000 Mariano; Cass. 3^ n. 23214/04) ma si spinge sostanzialmente a richiedere in via anticipata la soluzione della concreta infondatezza dell'accusa e della questione di merito, facendo leva sulla bassa percentuale di THC 0,47%, come sopra indicata,risultante dalla esigua campionatura, e su una interpretazione estensiva all'attività di commercializzazione,non solo quindi di coltivazione, della recente normativa di cui alla L. n. 262 del 2016, il cui art. 1 testualmente recita: "La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonchè come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309".

La nuova normativa, come risulta chiaramente dai lavori parlamentari, si applica alle coltivazioni delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti ed è volta alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura alla riduzione del consumo dei suoli della desertificazione e della perdita di biodiversità utilizzando la canapa come coltura da impiegare quale sostituto di colture eccedentarie e come coltura di rotazione.

La coltivazione di canapa ad uso agroindustriale, attualmente regolata dalla normativa europea e dalle circolari attuative del Ministero delle politiche agricole e forestali (8.5.2002) e del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali (22.05.2009), è esplicitamente dalla medesima legge sopra indicata corredata di salvezze -con riferimento al testo Unico sugli stupefacenti- di limitazioni agli utilizzi indicati dall'art. 2. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo volto ad ottenere "alimenti e cosmetici" è stato corredato della precisazione "prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori".

La legge citata prevede specifici obblighi per il coltivatore circa la conservazione dei titoli di acquisto delle sementi e meccanismi specifici di controllo e sanzioni per l'agricoltore che coltiva canapa (art 4), il quale è esente da responsabilità laddove,abbia rispettato tutte le prescrizioni e dal controllo complessivo di THC della coltivazione effettuato dal Corpo forestale,secondo il metodo europeo, risulti superiore allo 0,2 ma inferiore allo 0,6 (L. citata art. 4 comma 5); mentre il sequestro e la distruzione delle coltivazioni di canapa,seppure impiantate nel rispetto delle prescrizioni, possono comunque essere disposte dall'autorità giudiziaria laddove risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,6%. E' chiaro dal tenore delle norme che destinatario del margine di tolleranza fissato tra lo 0,2 e 0,6% è l'agricoltore, nella cui definizione potrebbe semmai rientrare chi trasportatore come nel caso di specie.

Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2018