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Carezze al braccio e soldi bastano per tentata violenza sessuale (Cass. 23178/18)

23 maggio 2018, Cassazione penale

La tentata violenza sessuale richiede l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e l'idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale e/o fugace, non indirizzati verso zone cd. erogene (dato che altrimenti si tratterebbe di violenza sessuale consumata).

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 marzo – 23 maggio 2018, n. 23178
Presidente Di Nicola – Relatore Gai

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare dei Tribunale di Lucca che aveva condannato Ra. Gi., qualificato il reato contestato di cui all'art. 609-bis cod.pen. nell'ipotesi tentata e previa concessione dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609-bis comma 3 cod.pen., ritenuta equivalente alla recidiva contestata, alla pena, applicata la diminuente per il rito, di anni uno e mesi quattro di reclusione per avere, con violenza consistita nel sedersi accanto alla minore Be. Gi. e, contro la sua volontà, dapprima proferito apprezzamenti a sfondo sessuale, mentre le accarezzava il braccio, e poi apprezzamenti a sfondo sessuale, mentre le accarezzava il braccio, e poi afferrata per il braccio e proponendole di avere una prestazione sessuale a pagamento, costringeva la minore a subire atti sessuali. In Camaiore l'08/08/2014.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 609 bis cod.pen. Assume il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di condanna in assenza di prova di un contatto fisico a sfondo sessuale non potendosi ravvisare nella condotta fugace posta in essere dall'imputato, che non ha attinto direttamente le zone erogene della persona offesa, alcun pericolo per la libertà sessuale della minore. Dai fatti descritti dalla minore si potrebbe, al più, ritenere sussistente il reato di violenza privata e ingiuria, ma non il tentativo di violenza sessuale.
2.2. Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in assenza di prova dei fatti desunta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da due testimoni.
2.3. Violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
2.4. Vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente infondati (primo motivo) e anche generici (secondo, terzo e quarto).
5. Il discorso giustificativo delle concordi sentenze di merito a sostegno della sussistenza del reato di tentata violenza sessuale, a fronte della incontestata ricostruzione degli stessi operata dai giudici di merito (l'imputato si era seduto accanto alla minore su una panchina e dopo aver proferito espressioni e apprezzamenti a sfondo sessuale "sei bella, hai un bel fisico, hai delle belle gambe", e averle accarezzato il braccio, contro la sua volontà l'afferrava per il braccio richiedendole un rapporto sessuale a pagamento "se vieni con me ti do 100 Euro") si palesa logico, adeguato e corretto in diritto.
6. Deve osservarsi che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadita, è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo della intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 32926 dell'11/04/2013, N., Rv. 257273; Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011, T., Rv. 251612; Sez. 3, n. 35875 dell'08/05/2007, B., Rv. 237499).
Ciò che rileva, ai fini dell'integrazione del tentativo di reati a sfondo sessuale, sul piano soggettivo, è l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e, sul piano oggettivo, l'idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale e/o fugace, non indirizzati verso zone cd. erogene (Sez. n. 4674 del 22/10/2014, S., Rv. 262472; Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011, L, Rv. 249993).
Se dunque non deve ritenersi necessario a fini della configurabilità del tentativo di violenza sessuale il contatto fisico nelle zone erogene, perché in tal caso ricorrerebbe il delitto di violenza sessuale consumata (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F.,Rv. 266900), l'indagine dovrà essere necessariamente circoscritta alla verifica della inequivocità della condotta a ledere la libertà sessuale verifica rispetto alla quale potrà assumere l'eventuale contatto corporeo tra autore del fatto nel contesto della valutazione complessiva dell'azione che deve rivelare l'idoneità a ledere l'altrui libertà sessuale. E ciò ha fatto la sentenza impugnata e, sulla scorta della ricostruzione fattuale insindacabile in questa sede (cfr. par. 5), ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati con corretta applicazione del diritto nella valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato secondo quanto accertato in fatto.
7. Gli altri motivi erano già stati ritenuti generici dal giudice dell'impugnazione.
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato, oltre che su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, anche su motivi che il giudice del gravame ha già ritenuto generici.
I denunciati vizi di violazione di legge e/o difetto di motivazione della sentenza di appello, rispetto ai quali era già stata rilevata la genericità dei motivi dal giudice dell'impugnazione (pag. 3), non possono formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
Ne consegue, con riguardo al caso in scrutinio, che sia il motivo (secondo) inerente alla violazione del canone ermeneutico di valutazione della prova per avere posto a base della condanna le sole dichiarazioni della parte offesa, sia il quelli devoluti nei restanti motivi (prova dell'elemento soggettivo e trattamento sanzionatorio) proposti con ricorso per cassazione sono inammissibili sul duplice rilievo della genericità originaria dello stesso e della manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che costituisce principio costantemente affermato che le dichiarazioni della persona offesa ben possono da sole fondare l'affermazione della responsabilità penale, previo vaglio dell'attendibilità, e la congrua e adeguata motivazione della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio e sull'elemento soggettivo.
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.