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Carta di Noto: linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale (2002)

7 luglio 2002, AA.VV.

Il 9 giugno 1996 si è tenuto a Noto (SR) un convegno avente tema ?L?abuso sessuale sui minori e processo penale?. Tale convegno ha visto la partecipazione delle diverse figure professionali operanti nel delicato campo dell?abuso sessuale al minore (avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi, medici legali). Dal confronto tra gli operatori, dallo scambio delle reciproche esperienze e difficoltà nonché delle proposte operative è nato un documento, la Carta di Noto appunto, che fornisce le linee guida da seguire e mettere in pratica allorchè ci si trovi coinvolti a titolo professionale, nel lavoro con i minori presunte vittime di abuso.

Il 7 luglio 2002 la carta di Noto è stata aggiornata, tenendo conto dell?introduzione di nuove normative, dei progressi della ricerca scientifica e del sempre puntuale aggiornamento delle figure professionali coinvolte. 

LINEE GUIDA PER L?ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)

PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un
riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario
dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall?evoluzione della ricerca
scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire
l?attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni,
assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi
costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono
per qualunque soggetto che nell?ambito del procedimento instauri un rapporto con il
minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere
affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico 2
quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante
aggiornamento professionale.
Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:
a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità
scientifica di riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica
dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l?accertamento dei fatti
per cui si procede che spetta esclusivamente all?Autorità giudiziaria. L?esperto
deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità
della fase evolutiva del minore.
3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della
famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto
sociale del minore.
E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e
gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale
possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto
delle ragioni dell?incompletezza.
4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno
all?audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei
comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va
messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a
test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti
integralmente ed in originale.
5. Al fine di garantire nel modo migliore l?obiettività dell?indagine, l?esperto avrà cura
di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o
meno nel corso dei colloqui.
6. Nel colloquio con il minore occorre:
a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da
assicurare, per quanto possibile, la serenita' del minore;
b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura
in corso;
c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; 3
d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la
spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il
minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale. .

7. L?incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del
minore nel corso del procedimento.
8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé
come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o
da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l?abuso.
9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla
compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è
necessario che l?esperto rappresenti, a chi gli conferisce l?incarico, che le attuali
conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od
incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L?esperto, anche, se
non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare
alcuna conclusione.
10. La funzione dell?esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini
giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va
pertanto affidata a soggetti diversi.
La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali
compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.
In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non
sono influenti, per loro natura, ai fini dell?accertamento dei fatti che è riservato
esclusivamente all?autorità giudiziaria.
11. L?assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che
manterrà l?incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà
essere diversa dall?esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e
di formazione della prova.
12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l?urgenza che le istituzioni
competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell?art. 8 del
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI
BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE
BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11
marzo 2002 n. 46) con le quali: 4
1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure
necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle
pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in
modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in
quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata
della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e
circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati
coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano
presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di
procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della
procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l?identità delle vittime e
adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di
qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) [...]
g) [...]
2. [...]

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti
nel presente Protocollo da parte dell?ordinamento giudiziario penale, l?interesse
superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in
particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle
vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la
sicurezza e l?integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela
e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell?accusato ad
un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto. 5

Noto 7 luglio 2002

Seguono i nomi di coloro che hanno contribuito alla revisione della Carta di Noto:

Dr. Adriana Alfieri
Avv. Germano Bellussi
Dr. Cristina Cabras
Dr. Paolo Capri
Avv. Domenico Carponi Schittar
Prof. Avv. Claudia Cesari
S.E. Prof. Giovanni Conso
Avv. Luisella de Cataldo Neuburger
Don Fortunato Di Noto
Avv. Antonio Forza
Dr. Giuliano Giaimis
Prof. Glauco Giostra
Avv. Elisabetta Guidi Randazzo

Prof. Avv. Guglielmo Gulotta

Dr.ssa Anita Lanotte
Prof. Luigi Lanza
Dr. Vania Patané
Avv. Ettore Randazzo
Prof. Lino Rossi
Prof. Fulvio Scaparro
Dr. Franco Scirpo
Dr. Gustavo Sergio
S.E. Cons. Giovanni Tinebra
Dr. Angelo Varese
Pres. Dr. Piero Luigi Vigna

(cfr. anche  Cassazione pen. Sez III 3/10/97 ?la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell?attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l?uso dell?indagine psicologica che concerne 2 aspetti fondamentali: l?attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell?accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all?età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni col mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari. Il secondo ? da tenere distinto dall?attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice ? è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna? citata in Ruffini, http://www.altalex.com/index.php?idnot=48822).