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Cella piccola, trattamento inumano se ..(Cass. 33822/20)

30 novembre 2020, Cassazione penale

Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura a castello, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini: 

Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.

Se è errato il metodo di calcolo dello spazio minimo da assicurare al detenuto, rimane assorbita la tematica inerente ai fattori compensativi, dato che la congruità della relativa motivazione dipende dalla verifica della sufficienza o meno della superficie minima e, se del caso, dell’entità mancante.

Corte di Cassazione

sez. I Penale

sentenza 30 ottobre – 30 novembre 2020, n. 33822
Presidente Di Tomassi – Relatore Siani

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 27 novembre 2019, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto da D.P. avverso il provvedimento emesso il 6 giugno 2019 dal Magistrato di sorveglianza di Macerata con cui era stata respinta l’istanza proposta ex art. 35-ter Ord. pen. da D. , volta all’ottenimento della riparazione per la carcerazione patita in condizioni difformi dal parametro di cui all’art. 3 CEDU, dal 31 maggio 2016 al 2 luglio 2018, negli istituti penitenziari di Salerno e Vibo Valentia.
Il Tribunale ha rilevato che il Magistrato di sorveglianza si era attenuto nella valutazione della superficie destinata alla personale fruizione di D. nei due indicati istituti di pena al criterio di misurazione di essa al lordo di tutti gli arredi e ha ritenuto corretta la sua adozione.
1.1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di D. sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 27 Cost., art. 3 CEDU e art. 35-ter Ord. pen., come interpretati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità, nonché omessa e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Il ricorrente evidenzia che il rigetto del suo reclamo è stato basato dal Tribunale su un criterio di calcolo della superficie utile della camera detentiva in palese contrasto con i principi scaturenti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza interna.
Dopo aver premesso che nel reclamo si era criticato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, sia per aver detratto dalla superficie lorda soltanto quella destinata ai servizi igienici, e non quella dei mobili presenti nella cella e collocati in modo tale da impedire il movimento del detenuto, sia per non aver valutato le altre condizioni (quelle igieniche e lo scarso numero di ore a disposizione) pregiudizievoli per la situazione detentiva, il ricorrente censura il metodo di calcolo della superficie della cella al lordo adottato nell’ordinanza.
La difesa fa notare che, proprio muovendo dalla descrizione delle attività da garantire al detenuto nella cella, non si vede, ad esempio, come il letto a castello possa consentire al medesimo di compiere la banale azione di starvi seduto e ricorda come si sia chiarito che per spazio minimo da riservare al detenuto in cella collettiva va inteso quello in cui i soggetti reclusi hanno la possibilità di muoversi, cosa che non accade nella parte di superficie occupata dagli arredi fissi ingombranti e dai servizi igienici e in quella occupata dal letto a castello.
In secondo luogo, aggiunge il ricorrente, il Tribunale ha analizzato superficialmente, o non ha analizzato affatto, la doglianza relativa all’inadeguatezza dei fattori compensativi pure articolata in sede di reclamo, per la scarsità delle ore di aria a disposizione e l’assenza di acqua calda nel bagno.
1.2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale rettamente indicato il criterio di computo della superficie della cella, al lordo degli arredi, come da arresti della Corte EDU, la cui interpretazione è vincolante per il giudice interno, ex art. 35-ter, comma 1, Ord. pen..
2. L’impugnazione - ammissibile solo per violazione di legge a norma dell’art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen. - è fondata e va accolta.
2.1. Il Tribunale - preso atto che D. aveva argomentato nel senso che la superficie destinata al detenuto deve essere calcolata al netto di quella dei servizi igienici e comprendendo il solo mobilio che consenta di muoversi liberamente nella camera di detenzione - ha affermato che il Magistrato di sorveglianza aveva esaustivamente accertato che il detenuto aveva sempre fruito di uno spazio vitale compreso fra i 3 e i 4 mq o superiore a 4 mq e che anche quando lo spazio era risultato al di sotto di 4 mq era stata valutata la sussistenza di adeguati fattori compensativi.
Con particolare riferimento al metodo di calcolo della superficie riservata al recluso, i giudici di sorveglianza hanno sottolineato che la giurisprudenza della Corte EDU non aveva emesso pronunzie che imponevano di calcolarla al netto di qualsiasi arredo presente all’interno delle camere di detenzione, sicché tale superficie era da computarsi al netto del solo spazio destinato ai servizi igienici non dovendo detrarsi lo spazio occupato dalla mobilia, senza far riferimento al tipo di arredo, fisso o mobile (il riferimento è stato in particolare al par. 114 della sentenza della Grande Chambre Mursic c. Croazia): questa essendo l’interpretazione affermata dalla Corte EDU, il giudice interno era tenuto a uniformarsi ad essa, sicché, solo se il detenuto allegasse la sussistenza di altri ostacoli di fatto limitativi del libero movimento nella camera detentiva, avrebbero dovuto verificarsi tali ostacoli, tenendo però presente che, nella cella, la libertà di movimento doveva essere valutata in rapporto alle funzioni da svolgersi normalmente in essa (vestirsi, mangiare, scaldare cibi, leggere, svolgere giochi da tavolo e così via), non anche alle azioni più dinamiche, quali il passeggio o la ginnastica, nonché quelle richiedenti spazi incompatibili con la camera stessa.
Per il Tribunale, quindi, fissato il criterio della misurazione dello spazio lordo, nessun fondamento hanno le distinzioni fra arredi fissi e mobili, fra letti singoli e letti a castello, fra armadietti poggiati al suolo e armadietti pensili emerse nella giurisprudenza interna, avendo lo stesso Governo italiano adottato il criterio dello spazio lordo per proporre al Consiglio di Europa i risultati ottenuti con gli interventi volti all’eliminazione del sovraffollamento, in relazione alla necessità di tener conto delle concrete disponibilità di spazio presenti nei sistemi penitenziari di svariati Stati aderenti alla Convenzione, anche perché il criterio del calcolo della superficie al netto avrebbe potuto indurre l’Amministrazione penitenziaria a ridurre il mobilio, rendendo più spartana la cella, pur di attenervisi.
2.2. Il ragionamento sviluppato nell’ordinanza impugnata si pone in consapevole contrasto con l’indirizzo espresso dalla Corte di legittimità, che, invece, non collide con i principi affermati dall’interpretazione della Corte EDU dell’art. 3 della Convenzione, ma è ad essi consentaneo.
Pare risolutivo ricordare che, di recente, si è registrata la rimessione alle Sezioni Unite (da parte di Sez. 1, ord., n. 14260 del 21/02/2020, Commisso) delle seguenti questioni: a) se i criteri di computo dello "spazio minimo disponibile" per ciascun detenuto - fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità - debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita; b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto "a castello" o di letto "singolo" ovvero se debba essere detratto, per il maggiore ingombro e la minore fruibilità, solo il letto a castello, e non quello singolo; c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 della CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.
La Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha assunto la relativa decisione in data il 24 settembre 2020, decisione resa nota con l’informazione provvisoria dal seguente tenore: "Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello".
Tale sentenza, già alla luce della suddetta informazione, si rivela confermativa dell’orientamento maturato in precedenza secondo cui, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura a castello, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514, Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231): linea che è stata ribadita anche dopo la decisione della Corte EDU citata dai giudici di merito (v. Sez. 1, n. 17656 del 12/02/2020, Skripeliov, n. m.), con argomenti di contrasto alla lettura, obiettivamente riduttiva, della cosa giudicata interpretata di matrice convenzionale recepita dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, anche la sentenza della Corte EDU Mugic c. Croazia del 28/10/2016 (al pari delle ulteriori decisioni citate, fra cui la sentenza Sylla et Nollomont c. Belgio del 16/05/2017) avendo posto al centro della verifica da compiersi l’enucleazione della superficie calpestabile e avendo sottolineato che è "importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella".
2.3. Il Collegio, condividendo e riaffermando l’indicato principio di diritto, conclude, pertanto, che allo stesso non si è attenuta la decisione impugnata quanto al metodo di calcolo dello spazio minimo da assicurare al detenuto, restando assorbita la tematica inerente ai fattori compensativi, pure sollevata dal ricorrente, la congruità della relativa motivazione dipendendo dalla verifica della sufficienza o meno della superficie minima e, se del caso, dell’entità mancante.
Occorre, quindi, annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona che si uniformerà ai principi di diritto sopra richiamati, impregiudicata la necessità - nel caso in cui si stabilisca l’avvenuta detenzione in cella con spazio netto inferiore allo standard indicato di procedere all’esame dei parametri compensativi della carenza rilevata, anche in dipendenza della relativa misura.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Motivazione semplificata.