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Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)

13 marzo 2019, Cssazione penale

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta alla pubblica amministrazione, dichiari di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso.

Non integra gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, di non avere riportato condanne penali; ciò in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento può rendere plausibile l’assenza in capo all’imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.

Con il proscioglimento per tenuità del fatto, il legislatore ha consentito che un fatto tipico, antigiuridico e colpevole (ma tale da presentare un quantum di lesività di consistenza modestissima) sfugga alla risposta sanzionatoria penale, perché non proporzionata a quel grado di offesa e dunque non giustificata.

In tema di ricorso per cassazione, il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto e non può estendersi all’apprezzamento del particolare profilo di inoffensività, ove adeguatamente giustificato.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 28 febbraio – 13 marzo 2019, n. 11240
Presidente Sabeone – Relatore Tudino

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata, emessa il 6 aprile 2018, il Tribunale di Salerno ha prosciolto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., C.A. dal reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione alla dichiarazione di incensuratezza, sostitutiva dell’atto di notorietà, resa alla Provincia di Salerno a corredo dell’istanza di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata volontaria ittica, pure essendo stata emessa a suo carico, nel 1995, sentenza irrevocabile di applicazione della pena concordata per violazioni in materia di armi.

2. Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Salerno, ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la medesima Corte d’appello, deducendo, con unico motivo, violazione dei criteri di cui all’art. 131 bis c.p., in considerazione della gravità del fatto tanto in riferimento ai reati per i quali risulta a carico dell’imputato sentenza irrevocabile, che per il particolare status al cui conseguimento le mendaci dichiarazioni erano state finalizzate, in quanto il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 31, conferisce alla guardia giurata volontaria ittica le funzioni di polizia giudiziaria.
3. Con memoria trasmessa in cancelleria il 29 gennaio 2019, il difensore dell’imputato, Avv. LP, ha controdedotto alle ragioni dell’impugnazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. Nella disamina della questione devoluta con il ricorso, va premesso come integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, e art. 483 c.p., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta alla pubblica amministrazione, dichiari di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso (Sez. 5, n. 27702 del 15/05/2018, Vitetta, Rv. 273478, N. 25469 del 2009 Rv. 243897, N. 16275 del 2010 Rv. 247260, N. 7363 del 2012 Rv. 252098, N. 12710 del 2015 Rv. 263888), considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l’inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell’atto, escludendo perciò stesso l’innocuità del falso (cfr. Sez. 5, n. 25469 del 16/4/2009, Spagnolli, Rv. 243897; Sez. 5, n. 16275 del 16/3/2010, Zagari, Rv. 247260).

2.1. Nondimeno, nella prospettiva della rigorosa prova dell’elemento soggettivo del reato, si è anche affermato che non integra gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, di non avere riportato condanne penali; ciò in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento può rendere plausibile l’assenza in capo all’imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni (Sez. 5., n. 41284 del 12 novembre 2018 - dep. 2019, PG contro Di Giovanni, non massimata; Sez. 5, n. 2088 del 17/9/2009, dep. 2010, Muccillo, Rv. 245817).

Siffatto principio, da parametrarsi necessariamente alle peculiarità delle concrete fattispecie, fonda sulla natura necessariamente dolosa del reato di cui all’art. 483 c.p., che porta a far ritenere l’esclusione del delitto quando non sia certo il dato dell’elemento soggettivo ed anzi questo si fondi su una eventuale colposa omissione di ulteriore indagine del privato, negligente per non essersi magari meglio informato sui caratteri della dichiarazione da rendere (cfr., in tema di moduli prestampati non chiaramente intellegibili da compilarsi in sede di autocertificazione, Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888).

2.2. Il rigoroso accertamento dell’elemento soggettivo del reato non esclude che, diversamente, laddove sussistano elementi utili a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’autore di una autocertificazione falsa l’abbia dolosamente costruita, pur in presenza di una condanna subita a seguito di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., il reato sussista (Sez. 5, n. 37237 del 9/7/2010, Reina, Rv. 248646; nel caso di condanna con beneficio di non menzione, identico principio è stato affermato da Sez. 5, n. 33282 del 4/4/2016, Salierno, Rv. 267717), dovendosi valutare il dovere strumentale di miglior informazione giuridica sul contenuto della sua dichiarazione sostitutiva relativa alle condanne subite e apparentemente "risolte" dalla estinzione conseguente al meccanismo indicato dall’art. 445 c.p.p., comma 3.

3. Nel quadro così delineato in riferimento alle coordinate ermeneutiche che sottendono il reato oggetto del presente procedimento, va ulteriormente precisato l’ambito applicativo della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, riconosciuta all’imputato.

3.1. L’art. 131 bis c.p., la cui rubrica recita "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", prevede, al comma 1, che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". Ai fini della determinazione della pena detentiva da riguardare, in vista dell’applicazione della norma de qua, soccorrono i criteri dettati dal successivo comma 4, secondo cui "non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale" (con la precisazione che, in quest’ultimo caso, non può rilevare il giudizio di comparazione fra circostanze di segno contrario, disciplinato dall’art. 69 c.p.).

Il comma 2, chiarisce che "l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (...) quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona". La nozione di non abitualità si ricava invece, a contrario, dalla previsione del comma successivo, secondo cui "il comportamento è abituale nel, caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

3.2. In uno dei primi approcci ermeneutici all’istituto, questa Corte ha avuto modo di precisare come "la rispondenza ai limiti di pena rappresenta (...) soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli "indici-criteri" (così definiti nella relazione allegata allo schema di decreto legislativo) richiamati (particolare tenuità dell’offesa) si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa). Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussista l’"indice-criterio" della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità" (Sez. III, n. 15449 dell’08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308).

Va rilevato, peraltro, come alcun principio autorizzi a ritenere tassative le elencazioni di cui al primo e secondo capoverso dell’art. 131 bis c.p..

Il rilievo che ci si trova dinanzi a "indici-criteri" rende, invero, evidente che si tratta di ipotesi tipizzate dal legislatore, dove sono esclusi margini di discrezionalità nella valutazione del giudice, da intendersi vincolata e da realizzare attraverso un’attività di mero accertamento.

Tuttavia, quelli ivi contemplati non possono considerarsi gli unici casi di condotte recanti offese non tenui, ovvero di comportamenti abituali.

Sarà dunque precluso ex lege ritenere di particolare tenuità un reato in cui il soggetto attivo sia stato animato da motivi abietti o futili, ovvero commesso da chi si trovi nella condizione per vedersi contestare la recidiva specifica; ma potrà senz’altro escludersi l’applicabilità della norma (sia stata essa valutata o meno in precedenti gradi di giudizio) laddove risulti inflitta una condanna a pena che si discosti dal minimo edittale, od in ipotesi nelle quali le circostanze attenuanti generiche, seppure concesse, debbano intendersi minusvalenti rispetto ad eventuali circostanze di segno contrario (v. Sez. V, n. 44387 del 04/06/2015, Trischitta).

3.3. Va, altresì, richiamata la previsione dell’art. 131 bis, comma 5, secondo cui l’istituto trova applicazione "anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante". Ciò comporta che un fatto, da considerare attenuato in ragione della modestia del danno arrecato (intuitivo ed immediato si palesa, ad esempio, il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 62 c.p., n. 4), dunque meritevole di una pur meno rigorosa sanzione, ben può ritenersi caratterizzato da modesta offensività all’esito di una valutazione complessiva, sì da non giustificare - malgrado ci si trovi al cospetto di un fatto che integra illecito penale - alcuna risposta sanzionatoria.

La previsione dell’art. 131 bis c.p., comma 5, rende già evidente la necessità di una chiarificazione preliminare: un conto è discutere di tenuità del danno stricto sensu, che - segnatamente laddove evocata per descrivere le conseguenze di una condotta criminosa sul piano patrimoniale -si esaurisce in una connotazione del fatto; ben altro è invece affrontare il problema della sussistenza (e dell’eventuale tenuità) dell’offesa, che involge problemi di tipicità e di qualificazione giuridica.
Il fatto offensivo - di beni giuridici di rango costituzionale - è comunque un fatto tipico, anche nelle ipotesi in cui l’offesa si riveli particolarmente tenue: e, mentre la dimensione quantitativa del danno può individuarsi soltanto all’esito di una indagine di merito, l’individuazione di un minimum di offesa attiene alla ricerca degli elementi necessari per sussumere la fattispecie concreta sub judice nel disegno astratto contemplato da una norma incriminatrice).

Ad ogni modo, con l’entrata in vigore della norma de qua deve rilevarsi come, per la prima volta, il legislatore consenta che un fatto tipico, antigiuridico e colpevole (ma tale da presentare un quantum di lesività di consistenza modestissima) sfugga alla risposta sanzionatoria penale, perché non proporzionata a quel grado di offesa e dunque non giustificata.

Viene, in tal senso, in rilievo la cosiddetta "concezione gradualistica" del reato, non solo in senso quantitativo (come già autorizzavano a ritenere le previsioni analoghe all’art. 62 c.p., n. 4), ma altresì in senso qualitativo, sul piano di una valutazione complessiva del disvalore da ricollegare alla condotta ed all’evento cagionato.

In tale prospettiva, la norma in esame assume una portata speculare a quelle che, nella medesima parte generale del codice penale, svolgono funzione estensiva, come gli artt. 56 o 110: in base a queste ultime previsioni, condotte altrimenti atipiche (perché non realizzative della fattispecie astratta disegnata dalla norma incriminatrice, ma solo connotate da idoneità ed inequivocità verso la commissione di un delitto, ovvero consistenti in forme di partecipazione materiale o psicologica al fatto tipico posto in essere da altri) divengono passibili di sanzione penale; l’art. 131 bis, al contrario, presiede ad una funzione che sul piano sostanziale potrebbe definirsi riduttiva, non consentendo che la sanzione penali operi in ordine a condotte che sarebbero - e rimangono - tipiche.

In altri termini, la norma in esame, ove correlata a tutte le disposizioni di legge che ne rendano possibile l’applicazione in ragione delle previsioni sanzionatorie edittali, ne viene a tracciare - in punto di tipicità - una linea di confine inferiore, che la dottrina ha già avuto modo di definire quale "limite tacito della norma penale" (Sez. 5, n. 48352 del 15 maggio 2017, PG in proc. Mogoreanu, Rv. 271271).

4. Nell’interpretazione della volutas legis, l’orientamento di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha ulteriormente ribadito gli enunciati principi.

4.1. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), richiamando ad una valutazione quanto più aderente alla concreta fattispecie e ripudiando - entro le sole rime "rime obbligate" dei limiti edittali e dell’abitualità, previste dalla legge - impropri automatismi.

4.2. In tal senso, la mancata sussumibilità del fatto nel paradigma della particolare tenuità dell’offesa e l’inapplicabilità dell’istituto non può essere desunta dai precedenti penali (ex multis Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco, Rv. 270948 e Sez. 4, n. 7905 del 7/1/2016, Vinci, Rv. 266065-01), ma questi possono essere posti alla base della valutazione di gravità della condotta e dell’allarme sociale da essa provocato, unitamente alle modalità concrete con le quali la medesima sia stata realizzata, con ciò tenendosi conto, dunque, dei parametri di giudizio di natura e struttura oggettiva voluti dal legislatore e non di quelli legati alla personalità dell’imputato.

5. Il tribunale di Salerno ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati.

5.1. Pur ritenendo integrato il reato di cui all’art. 483 c.p., in presenza di una sentenza di applicazione concordata della pena, risalente al 1995 e non seguita da ulteriori violazioni, il giudice di merito ha apprezzato la particolare tenuità delle mendaci dichiarazioni valorizzando - nell’ambito della ricostruzione dell’istituto e dato atto dell’assenza di limiti ostativi - l’unicità del precedente, la vetustà del medesimo, la successiva condotta osservante.

A siffatta valutazione, il ricorrente contrappone la natura giuridica dello status al cui conseguimento le - false - attestazioni sono state finalizzate, finendo con il postulare una preclusione che non trova, invece, fonte in alcuna previsione legislativa, e con il richiedere un’impropria valutazione sull’esercizio della discrezionalità giudiziale che, in quanto adeguatamente motivata, non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.

5.2. Il sindacato devoluto alla Corte di cassazione riguardo l’applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere promosso attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge in riferimento ai criteri-parametro ostativi predeterminati, mentre il complessivo apprezzamento di inoffensività in concreto può essere censurabile solo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), e nei limiti consentiti nel giudizio di legittimità.

Deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto per cui, in tema di ricorso per cassazione, il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto e non può estendersi all’apprezzamento del particolare profilo di inoffensività, ove adeguatamente giustificato (V., in generale, Sez. 3, n. 49805 del 18/05/2018, M., Rv. 274192, N. 6222 del 2009 Rv. 243768).
Nel caso in esame, mentre non constano violazioni nell’applicazione della legge, la motivazione s’appalesa completa ed adeguata, con conseguente infondatezza delle proposte censure.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.