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Chiamata in corrietà e confessione fra indizio e prova (Cass. 21998/05)

10 giugno 2005, Cassazione penale

La cosiddetta valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatone provenienti da chiamata in correità - per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro - in tanto è ammissibile, in quanto non esista una interferenza fattuale e logica fra le parti del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate: interferenza, peraltro, che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessario ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra.

Inscindibilità del tessuto dichiarativo - nel che sta l'essenza della impossibilità di operarne una valutazione frazionata in punto di attendibilità - e corrispondente "efficacia traslativa" dei riscontri esterni che quella attendibilità abbiano confermato, sia pure con riferimento a taluni soltanto dei momenti "centrali" in cui quel tessuto si è venuto a dipanare, rappresentano, dunque, gli speculari termini di una medesima "fenomenologia probatoria", quale è quella, appunto, postulata dalla regola di giudizio sancita dall'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito.

Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; ed in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come la precisione, coerenza, costanza e spontaneità; infine, deve esaminare i riscontri esterni, a loro volta da scrutinare con rigore, specie ove promananti da altri soggetti le cui dichiarazioni siano a loro volta parimenti assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 192, commi 3, 2, 4, cod. proc. pen.

Tale esame, deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscano gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. Se, infatti, il riscontro esterno deve avallare la attendibilità della chiamata, ove questa sia (intrinsecamente o estrinsecamente) reputata inattendibile, non potrà subire meccanismi di "convalescenza probatoria" sulla base di altre acquisizioni che avallino, per avventura, il fatto storico narrato dalla fonte: in altri termini, ove sia ritenuta non affidabile la dichiarazione de visu o de auditu, perchè si ipotizza che il soggetto non abbia visto o udito di un determinato accadimento, i "riscontri esterni" sul fatto si rivelano, in tale prospettiva, inconferenti.

Al tempo stesso, e come si è già accennato, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello steso reato, o di reato connesso o collegato sul piano probatorio, ben possono essere riscontrate anche da altre dichiarazioni della stessa natura, a condizione, peraltro, che tutte siano dotate di intrinseca attendibilità e che il giudice possa affermare l'autonomia di ciascuna, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime.

A proposito, poi, degli indizi, la disciplina al riguardo prevista dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sembra accreditare la tesi di chi, lungi dal circoscrivere la relativa nozione nella sfera della prova critica o indiretta (non avrebbe senso, infatti, postulare per questo tipo di prova una esigenza di "rafforzamento", ben potendo essa connotarsi per una efficacia dimostrativa del fatto da accertare, maggiore rispetto a tutte le altre prove rappresentative), reputa che il paradigma normativo evochi - nel richiedere i requisiti della gravità, precisione e concordanza - l'intera ed innominata gamma degli "elementi" che si caratterizzino, sul piano dei risultati appunto "dimostrativi" (ed a prescindere dal relativo inquadramento dogmatico), quali fattori di probatio levior. Quanto ai parametri di valutazione tracciati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi.

In particolare - si è aggiunto - la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito, benchè non espressamente indicato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacchè non potrebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi, dal momento che, con la regola di giudizio positivamente codificata, il procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare nella prova del fatto ignoto - oggetto del thema probandum - deve fondarsi su circostanze di sicura verificazione storico-naturale.

Peraltro, accanto alla disamina "qualitativa" che, come si è detto, l'ordinamento impone al giudice nel dettare rigorosi criteri per trarre il noto dall'ignoto su base indiziaria, regole altrettanto rigorose contrassegnano anche la "metodologia" che il giudice deve seguire nel procedere alle indicate verifiche. Infatti, nei procedimenti in cui, come nel caso di cui qui si tratta, l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato ad una duplice operazione, cadenzata secondo una logica e doverosa consecutio: deve, infatti, prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (salvo l'ipotesi, del tutto rara, del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo probabilistica; e deve, quindi, passare ad un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità promanante da ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, coerentemente risolversi

L'esame della gravita, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità, è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice del merito, dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen.; controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale.

Con specifico riferimento proprio ai confini entro i quali può svolgersi lo scrutinio della Corte di Cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice del merito, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perchè un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice del merito; ma è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione e della osservanza della legge, non può divenire, cioè, giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perchè con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima.

Più specificamente, il vizio noto come "travisamento del fatto" - come si è accennato in parte narrativa, insistentemente evocato, quale frequente censura, tanto nel ricorso del pubblico ministero che in quelli delle parti civili - può sopravvivere, nella vigente disciplina, soltanto nella ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa.

In tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta come tutte le prove orali alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni: derivando da ciò il corollario per il quale, pur nella unicità della fonte dichiarativa, ben possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni contra se rispetto a quelle contra alios, così da rendere i risultati (negativi) conseguiti per queste ultime non automaticamente traslabili quanto alle prime, e caratterizzare, dunque, come "personali" le corrispondenti censure. Sotto altro profilo, ed a proposito, poi, della insussistenza di preclusioni derivanti dal giudicato in ordine alla possibilità di rivalutazione dei fatti in ordine alla posizione di altri soggetti, concorrenti in quegli stessi fatti, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di evidenziare che il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che, qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto, all'unico fine - fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. Il che, fra l'altro, ha consentito ai giudici del merito di operare legittimamente una ampia rivisitazione delle posizioni e degli elementi riguardanti persone già imputate e poi assolte in ordine alla strage di Piazza Fontana, al fine di scandagliare in un contesto unitario - e non parcellizzato, come invece denunciano i ricorrenti - il materiale già acquisito nelle precedenti sedi processuali e le nuove acquisizioni probatorie.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

 (ud. 03/05/2005) 10-06-2005, n. 21998

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesco - Presidente

Dott. SIRENA Pietro - Consigliere

Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) TRINGALI STEFANO N. IL 26/12/1953;

2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

3) MINISTERO DELL'INTERNO;

4) CHINA GABRIELLA N. IL 20/03/1945;

5) CHINA SILVANA N. IL 19/03/1947;

6) PASSERA LUIGI N. IL 04/08/1926;

7) GARAVAGLIA EUGENIA N. IL 29/05/1932;

8) GERLI CLEMENTINA N. IL 24/02/1918;

9) SCAGLIA ANNA MARIA N. IL 22/02/1948;

10) VALE' LUCIA N. IL 19/09/1926;

11) DENDENA FRANCESCA N. IL 23/08/1952;

12) PEREGO ALESSANDRO N. IL 16/09/1930;

13) MAIOCCHI ANNA MARIA N. IL 15/04/1941;

14) SILVA PAOLO N. IL 06/05/1942;

15) SILVA GIORGIO N. IL 23/02/1941;

16) GAIANI GIOVANNI N. IL 28/10/1938;

17) MELONI MARIO N. IL 25/02/1951;

18) ARNOLDI GIUSEPPINA N. IL 09/07/1961;

19) ARNOLDI CARLO ALFREDO MARIA N. IL 07/08/1954;

20) GUERINI LORENZO N. IL 21/11/1966;

21) COLLI OMBRETTA N. IL 21/09/1943;

22) COMUNE DI MILANO;

23) MAGGI CARLO MARIA N. IL 29/12/1934;

24) ZORZI DELFO N. IL 03/07/1947;

25) ROGNONI GIANCARLO N. IL 27/08/1945;

avverso SENTENZA del 12/03/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per come da verbale;

Udito, per la parte civile, l'Avv. come da verbale;

udito il difensore avv. come da verbale;

Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 marzo 2004, la Corte di assise di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa il 30 giugno 2001 dalla Corte di assise della medesima città, con la quale, fra l'altro, MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo erano stati dichiarati colpevoli del reato di strage continuata loro ascritto e condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tre anni, e TRINGALI Stefano era stato dichiarato responsabile del delitto di favoreggiamento personale al medesimo contestato e condannato alla pena di anni tre di reclusione, ha assolto MAGGI e ZORZI dalla imputazione loro ascritta, per non aver commesso il fatto, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.;

ha assolto ROGNONI dalla imputazione al medesimo ascritta per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta a TRINGALI ad anni uno di reclusione.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello di Milano; la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano; il Comune di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Corso Bovio; la Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro tempore, e la Provincia di Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Sinicato, ricorrente anche per le parti civili Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Vale, Francesca Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi e Carlo Alfredo Maria Arnoldi; l'avv. Caterina Malavenda, nell'interesse delle parti civili Gabriella China e Silvana China;

nonchè il difensore di TRINGALI Stefano.

Nel ricorso proposto dal procuratore generale, si censura la sentenza impugnata per essere la stessa viziata da un duplice errore logico:

da un lato, infatti, la disamina del materiale probatorio sarebbe stata condotta in forza di un procedimento logico di parcellizzazione delle varie acquisizioni, al quale non sarebbe seguita una ricomposizione unitaria delle singole acquisizioni; sotto altro profilo, la pronuncia avrebbe omesso di esaminare tutti gli elementi di prova versati in atti secondo un criterio di concatenazione logica, così compromettendo la coerenza stessa delle conclusioni valutative. In sintesi - deduce il ricorrente - la tesi dei giudici a quibus è la seguente. La responsabilità della strage di Piazza Fontana è di FREDA e VENTURA, anche se assolti nei procedimenti a suo tempo celebratisi a loro carico; tuttavia, non sarebbe dimostrata la collaborazione del gruppo ordino vi sta di Mestre e Venezia, cui appartenevano MAGGI e ZORZI. Quanto in contrario emergerebbe dalle dichiarazioni dei principali collaboratori, intranei ad Ordine Nuovo, Carlo DIGILIO e Martino SICILIANO, non sarebbe sufficiente a dimostrare un rapporto organico e qualificato con il gruppo padovano, per la scarsa attendibilità intrinseca di DIGILIO e la mancanza di riscontri in ordine ai due principali episodi dal medesimo descritti, mentre, pur qualificandosi come attendibili le dichiarazioni del SICILIANO, il suo narrato non riguarderebbe in modo specifico la strage. Per giungere a tali conclusioni - sottolinea ancora il ricorrente - la corte territoriale non avrebbe esaminato tutte le prove a sua disposizione e sarebbe entrata in contraddizione con sè stessa, nella parte in cui non ha spiegato le ragioni in forza delle quali ha confermato la responsabilità del DIGILIO - per il quale espressamente ha negato l'effetto estensivo della pronuncia assolutoria - trascurando di valutare le precedenti sentenze su Ordine Nuovo, pure acquisite agli atti. Da qui, la manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, poi, vizio di mancanza di motivazione, in ordine a tutti i segnalati punti qualificanti sui quali i giudici dell'appello si sarebbero fondati per giungere a conclusioni antitetiche a quelle cui era pervenuta la sentenza di primo grado. Il ricorrente lamenta, infatti, la mancata disamina, da parte dei giudici a quibus, di tutta una serie di importanti emergenze probatorie, già consacrate in varie sentenze acquisite agli atti del procedimento. Fra queste, in particolare, la sentenza della Corte di assise di appello di Venezia dell'8 novembre 1991, con la relativa individuazione del ruolo di MAGGI, DIGILIO e ZORZI, e della configurazione come "gruppo unitario", sin dal 1984, delle varie cellule ordinoviste del Triveneto; la sentenza relativa alla strage di Peteano; quella del Tribunale di Padova del 1972, che aveva condannato ZORZI per detenzione di armi da guerra ed esplosivi per fatti del novembre 1969; le sentenze delle Corti di assise di appello di Catanzaro e Bari, con le quali FREDA e VENTURA erano stati ritenuti responsabili degli attentati commessi nel 1969 a Padova, Torino, Milano e Roma e di dieci degli attentati commessi sui treni.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare tali elementi in un quadro unitario, erroneamente isolando dal contesto il semplice dato cronologico dei rapporti tra cellula mestrina-veneziana e cellula padovana. Attraverso tale delibazione atomistica dei dati processuali, i giudici dell'appello avrebbero svilito i riscontri - desumibili da quelle pronunce - che si potevano trarre rispetto alle dichiarazioni di SICILIANO: dichiarazioni, per di più - soggiunge il ricorrente - esaminate solo in parte, come è dimostrato dalle valutazioni relative agli incontri programmatici cui la stessa fonte ebbe a partecipare e che sono testimoniati dalle dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio richiamato a pag. 503 e segg. della sentenza di primo grado, e che, invece, i giudici dell'appello hanno esaminato solo in parte, al fine di avallare una tesi che si definisce preconcetta. Omissione, quella censurata, che si deduce essere riscontrabile anche in riferimento alle dichiarazioni rese da Ruggero PAN e da Giancarlo VIANELLO ed in rapporto a varie altre emergenze processuali, analiticamente passate in rassegna.

Si lamenta, poi, manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento alla omessa valutazione delle perizie psichiatriche concernenti la capacità espositiva del DIGILIO; la omessa valutazione di importanti elementi di riscontro e la alterazione delle dichiarazioni rese dallo stesso DIGILIO, rispetto alle quali si reputa del tutto superflua e contraddittoria la lunghissima disamina concernente la pretesa appartenenza della fonte alla rete di sicurezza americana. Si sottolineano, in particolare per ciò che attiene all'omesso esame di elementi atti a fungere da riscontro alle dichiarazioni del DIGILIO, numerose acquisizioni che smentirebbero - sul piano soggettivo ed oggettivo - l'intera gamma delle considerazioni svolte dai giudici a quibus in merito alla centrale vicenda relativa agli accessi effettuati presso il casolare di Paese. Le dichiarazioni di DIGILIO sarebbero poi state alterate nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le affermazioni di allenamento per l'ambiente rivolte da MAGGI - in prevenzione delle conseguenze che sarebbero scaturite da prossimi "fattacci" - fossero avvenute nel corso di un incontro successivo a quello avuto con ZORZI nei presi di Canal Salso: una successione temporale - deduce il ricorrente - che, invece, non sarebbe stata mai attestata dal DIGILIO. A proposito, poi, dell'incontro avvenuto con ZORZI in Canal Salso il 7-8 dicembre 1969, oltre a censurarsi le deduzioni di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese al riguardo dal DIGILIO da parte dei giudici a quibus, si sottolinea come, sull'aspetto centrale della vicenda relativa all'esplosivo visto dalla fonte nella autovettura del MAGGI, la sentenza impugnata abbia ritenuto non credibile l'assunto del DIGILIO, secondo i quale - per come dettogli da ZORZI - si sarebbe trattato di esplosivo ammonal, in forza di un dato non esistente agli atti: e cioè che del vecchio furto di ammonal commesso dallo ZORZI e riferito dal SICILIANO, il DIGILIO fosse stato inopportunamente messo a conoscenza nel corso della sua escussione avvenuta ad opera dei carabinieri del R.O.S. il 16 marzo 1995, e cioè assai prima di quando aveva cominciato a parlare della vicenda di Canal Salso. Ebbene, deduce il ricorrente, nel relativo verbale non risulta nè che il flirto dell'esplosivo fosse avvenuto ad opera dello ZORZI, nè che ZORZI avesse poi conservato quell'esplosivo; sicchè, la deduzione di inattendibilità del DIGILIO sarebbe stata desunta dai giudici dell'appello o da un erroneo apprezzamento delle risultanze, o da documenti non acquisiti e non acquisibili. Lo stesso è a dirsi - conclude sul punto il ricorrente - a proposito della affermazione secondo la quale gli interrogatori del DIGILIO sarebbero stati intervallati da colloqui investigativi, che avrebbero addirittura costituito la traccia dei primi. Nel quinto motivo si prospetta mancanza di motivazione per omessa disamina di una prova decisiva.

A proposito dell'esplosivo visto dal DIGILIO nell'incontro di Canal Salso, infatti, la sentenza impugnata avrebbe trascurato il fatto che il DIGILIO aveva riferito che nel bagagliaio della FIAT 1100 vi era anche una borsa sportiva, evidentemente collegata al restante materiale da trasportare: riferimento, dunque, coerente con quanto la sentenza di primo grado aveva affermato circa la compatibilità - esclusa dai secondi giudici - dell'esplosivo indicato dal DIGILIO con quella utilizzato per gli attentati. Evenienza che il ricorrente ritiene desumibile anche dalle varie perizie, ivi compresa quella del consulente tecnico Berry, che i giudici dell'appello avrebbero invece evocato a sostegno della tesi della incompatibilità. La sentenza impugnata avrebbe poi compiuto un altro errore di valutazione, omettendo di apprezzare, secondo i criteri sanciti dall'art. 192 cod. proc. pen., il risalto probatorio da annettere all'alibi falso fornito da ZORZI in ordine alla sua pretesa presenza a Napoli nel dicembre 1969. Nel sesto motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di Martino SICILIANO. Anche con riferimento alle dichiarazioni rese da tale fonte - del quale si sottolinea la posizione non di coimputato ma di teste assistito - la Corte dell'appello avrebbe omesso di valutare le prove atte a fungere da elemento di riscontro.

Si censurano, in particolare, le valutazioni poste a base della ricostruzione della cosiddetta cena del tacchino, svoltasi con VIANELLO e ZORZI, e si puntualizzano le omissioni e le aporie che sul piano logico infirmerebbero la coerenza degli apprezzamenti al riguardo svolti nella impugnata sentenza. Analoghe doglianze vengono formulate anche in riferimento all'incontro che il SICILIANO avrebbe avuto agli inizi del 1970 con l'amico GRADARI, indebitamente svalutato dai giudici a quibus, ed all'attentato avvenuto presso i magazzini COIN di Venezia nel marzo 1970. A proposito di quest'ultimo, infatti, la sentenza avrebbe omesso di valutare, da un lato, i risultati di una intercettazione relativa ad uno degli autori dell'attentato, nella quale quest'ultimo significativamente asseriva che "se parlo di COIN comincia tutto"; e, dall'altro, che la gelignite usata per quella azione era compatibile con quella usata per gli attentati di Trieste e Gorizia, secondo l'assunto di SICILIANO, posto che i giudici a quibus avrebbero erroneamente fondato il diverso giudizio confondendo la ricostruzione di quella fonte con quanto invece asserito dal DIGILIO circa l'esplosivo nella disponibilità dello ZORZI. Il tutto con evidenti riflessi in tema di collegamenti con i fatti di Piazza Fontana, considerato che - ha sottolineato il ricorrente - anche in questa occasione era stata impiegata proprio una sostanza - gelignite - dello stesso tipo di quella impiegata per quegli attentati. Nel settimo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento a varie emergenze atte a denotare le preoccupazioni di MAGGI e ZORZI. Quanto a quest'ultimo, la sentenza avrebbe trascurato di assegnare il dovuto risalto alla corresponsione di ingenti somme al SICILIANO per indurlo a ritrattare; al timore che incuteva la persona dello ZORZI allo stesso MAGGI; alla strumentalità dell'esposto di quest'ultimo, ed all'eloquente contenuto di una lettera inviata dal TRINGALI allo stesso ZORZI, ove traspare il timore che venisse individuato un legame tra i veneziani ed i padovani. Nell'ottavo motivo si censura, infine, la coerenza e la adeguatezza della motivazione in riferimento alla posizione di Giancarlo ROGNONI, la delibazione della quale sarebbe stata condotta dai giudici dell'appello ancora una volta con metodo atomistico e parcellizzane e con sottovalutazione di circostanze logiche e documentali, invece valorizzate in prime cure.

Da tutto ciò, la richiesta di annullamento della sentenza nei confronti di MAGGI, ZORZI e ROGNONI. Nel ricorso proposto dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano viene prospettato, coma primo motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonchè omesso esame delle prove dei rapporti fra il gruppo di Ordine Nuovo di Padova ed il gruppo di Venezia-Mestre. La sentenza impugnata - osserva, infatti, la difesa erariale - ha ritenuto di poter desumere la responsabilità di FREDA e VENTURA in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969, ma ha al tempo stesso reputato di dover escludere la attribuibilità di tali episodi anche al nucleo di Venezia e Mestre, cui appartenevano MAGGI e ZORZI, in quanto non sarebbe stata acquisita prova che i due gruppi avessero progettato assieme la realizzazione di tutti gli attentati commessi nel 1969. Così trascurando di valutare tutti gli elementi che, invece, consentivano di individuare in via autonoma la responsabilità degli stessi MAGGI e ZORZI. D'altra parte, soggiunge la ricorrente, è la stessa sentenza impugnata ad aver evidenziato in numerosi passaggi - che si indicano - l'esistenza di univoci elementi atti a denotare il cementarsi di una strategia eversiva comune ai gruppi di Padova e Venezia-Mestre. Ugualmente vizio di motivazione e mancato esame di elementi di prova sono denunciati anche in riferimento alle dichiarazioni rese da Martino SICILIANO. Avuto riguardo, infatti, al giudizio di piena attendibilità che contrassegna più passaggi della impugnata sentenza in riferimento alla disamina delle dichiarazioni rese dalla indicata fonte, non si comprende perchè i giudici dell'appello abbiano omesso di valutare gli elementi di prova forniti dal medesimo anche in ordine alle vicende più significative per la attribuzione delle responsabilità inerenti i fatti del 12 dicembre 1969, quali il racconto della cosiddetta cena del tacchino e la crisi di pianto in occasione dell'incontro con l'amico GRADARI. Tanto più - soggiunge la ricorrente Avvocatura - che il SICILIANO non rivestiva la qualità di coimputato, ma quella di teste. Analoghi vizi - viene prospettato nel terzo motivo - infirmerebbero anche la valutazione delle dichiarazioni rese da Carlo DIGILIO. Ad avviso della ricorrente, infatti, la valutazione della attendibilità del DIGILIO, come dimostrerebbe il contraddittorio risalto assegnato alle dichiarazioni relative alla presunta appartenenza del medesimo alla rete informativa americana, sarebbe frutto di preconcetti e di sottovalutazione delle contrarie acquisizioni processuali. Tale sarebbe, ad esempio, la ricostruzione offerta dai giudici a quibus in ordine alla vicenda relativa al casolare di Paese - ove è stato trascurato l'apporto di ben sei testimonianze, e degli spunti che potevano desumersi dagli stessi FREDA e VENTURA - agli incontri DIGILIO-ZORZI del settembre, ottobre 1969, successivi agli attentati ai treni; all'incontro tra il DIGILIO ed il MAGGI prima del 7 dicembre 1969; alla vicenda di Canal Salso ed al pranzo natalizio, infine, tra il DIGILIO, il MAGGI ed il SOFFIATI. Si denuncia, poi, la contradddittorietà della motivazione nella parte in cui si riconosce la responsabilità del DIGILIO in ordine ai fatti del 12 dicembre 1969, ma si assolvono MAGGI e ZORZI, pur concorrenti nel medesimo reato, asserendosi - con evidente salto logico - la non applicabilità, nei confronti del primo, dell'effetto estensivo della pronuncia liberatoria adottata nei confronti dei secondi, facendo leva sulla differenza che sussiste tra la confessione e la chiamata in correità. La sentenza impugnata - denuncia ancora la ricorrente - avrebbe inoltre omesso di dedurre elementi di valutazione negativa circa la posizione dello ZORZI, sia dalla ritenuta inattendibità dei testi indotti a discarico; sia dal provato tentativo di inquinamento volto a conseguire la ritrattazione del SICILIANO; sia, infine, dalla ritenuta responsabilità del TRINGALI per favoreggiamento.

Si lamenta, infine, manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione anche in riferimento alla assoluzione di ROGNONI Giancarlo, giacchè essa si sarebbe fondata solo sulla mancata prova di collegamenti con il gruppo di FREDA e VENTURA, trascurando però totalmente gli elementi che dimostravano, in via del tutto autonoma, il coinvolgimento del ROGNONI nella strage, e di stabilire, di conseguenza, i rapporti tra il gruppo della Fenice ed i vari nuclei di O.N. In tal senso si evocano le numerose dichiarazioni atte ad inquadrare il ruolo e la figura dell'imputato, e che confermano quelle rese da Edgardo BONAZZI: uno dei principali testi a carico che i giudici a quibus hanno svilito senza adeguata motivazione, dimenticando, pure, gli elementi confermativi desumibili dalle dichiarazioni rese dal SICILIANO a proposito dei rapporti esistenti, antecedentemente al dicembre 1969, tra il gruppo di Venezia-Mestre e l'imputato. Non senza tralasciare la circostanza che il ROGNONI lavorava proprio preso la Banca Commerciale ove fu collocato l'ordigno che non esplose, e dovendosi dare atto - conclude l'Avvocatura - "dell'inopinato ed ingiustificato suo allontanamento all'indomani del 12.12.1969, seguito dalle parimenti inopinate ed ingiustificate sue definitive dimissioni, senza che lo stesso avesse trovato una fonte alternativa di reddito, ma essendosi solo iscritto, a partire dal 18.12.1969, alla facoltà di medicina dell'Università".

Vari i motivi rassegnati anche nel ricorso proposto nell'interesse del Comune di Milano. Nel primo si lamenta illogicità della motivazione, con specifico riferimento al contrasto fra l'asserita estraneità del gruppo di Venezia e la ritenuta responsabilità del DIGILIO. Si osserva, infatti, che, essendo il DIGILIO - per come anche accertato nella sentenza, acquisita agli atti, della Corte di assise di appello di Venezia divenuta irrevocabile nel 1991 e che ha scandagliato l'attività dei gruppi ordinovisti nell'area di Venezia- Mestre, accertandone la natura di organizzazione armata volta alla ricostituzione del partito fascista - un importante protagonista del sodalizio, che ricopriva il ruolo di esperto di armi e di "quadro coperto", posto a diretto contatto con Carlo Maria MAGGI, capo del gruppo locale e del Triveneto, diviene del tutto contraddittorio ritenerlo responsabile per la strage di Piazza Fontana e al tempo stesso reputare il medesimo estraneo ai fatti il suo gruppo di appartenenza. Se, infatti, al "gruppo Veneziano" di O.N., di cui DIGILIO è pacificamente intraneo, non può essere attribuita alcuna responsabilità per i fatti del 12 dicembre 1969, perchè realizzati dal solo gruppo padovano, il giudice di appello avrebbe dovuto annullare anche la parte della sentenza di primo grado in cui è stata dichiarata la prescrizione in ordine al reato ascritto a quell'imputato. Analoga illogicità - si osserva nel secondo motivo - può cogliersi anche nel contrasto fra l'affermazione di responsabilità del DIGILIO e la assoluzione di MAGGI e ZORZI. Si deduce, al riguardo, la contraddizione in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata nel ritenere DIGILIO colpevole per i fatti del 12 dicembre 1969, mentre MAGGI e ZORZI, imputati di concorso con il DIGILIO nel medesimo reato e dallo stesso coinvolti con la sua confessione - reputata sufficiente per affermarne la penale responsabilità -vengono assolti e, dunque, considerati estranei a quegli stessi fatti. Nel terzo motivo si denuncia ugualmente vizio di motivazione nonchè travisamento dei fatti, in relazione al collegamento fra i vari gruppi di O.N. e, in particolare, fra quelli di Padova e Venezia, nonchè in ordine al concorso dei componenti del gruppo di Venezia-Mestre nella strage. Il vizio logico risiederebbe, secondo l'assunto del ricorrente, nella circostanza che i giudici dell'appello, pur avendo ricostruito correttamente gli eventi, ne avrebbero da essi tratto conclusioni configgenti con le premesse.

La Corte, infatti, dopo aver posto a base dell'iter logico la responsabilità di FREDA e VENTURA per i noti fatti di sangue, avrebbe cercato i collegamenti tra costoro ed il gruppo di Venezia- Mestre senza trovarli, pur riconoscendo l'esistenza di frequentazioni per la consumazione di attentati "comuni". Da ciò concludendo per l'assoluzione degli imputati, in quanto "ritenuti appartenenti ad un gruppo rimasto estraneo alla strage". La Corte però - osserva il ricorrente - avrebbe del tutto omesso di esaminare e valutare le prove autonome nei confronti di MAGGI e ZORZI, così invertendo il corretto percorso logico che avrebbe dovuto seguire: cioè partire prima dalla disamina delle prove autonome e, solo dopo, vagliare quelle inerenti ai collegamenti tra i vari gruppi, in riferimento alle azioni che avevano preceduto e seguito la strage. Al riguardo, il ricorrente - dopo aver tracciato uno specchio descrittivo di fatti, autori e singoli gruppi di appartenenza - ha passato in meticolosa rassegna una diffusa serie di acquisizioni dalle quali, al contrario, emergerebbero i contatti personali e strategici tra il gruppo di FREDA e VENTURA, da un lato, e MAGGI, ZORZI ed il gruppo di Venezia-Mestre, dall'altro; in linea, d'altra parte, con la stessa struttura organizzativa per cellule che caratterizzava O.N., e con le finalità perseguite. Non senza sottolineare l'errore di ragionamento in cui sarebbero caduti i giudici a quibus nell'interpretare il rientro nell'M.S.I. dell'autunno del 1969 come causa del progetto stragista, e non, piuttosto, come conseguenza di quella strategia.

Riferendosi, infatti, alla espressione di RAUTI, secondo la quale O.N. doveva mettersi "sotto l'ombrello protettivo del partito", ciò non poteva significare altro - si deduce nel ricorso - che erano proprio le paventate conseguenze di quel progetto stragista a suggerire la necessità di una protezione ufficiale: "serve un ombrello - sottolinea il ricorrente - perchè sta per piovere, non è che piova perchè si è preso l'ombrello". Nel quarto motivo si lamenta illogicità e carenza di motivazione in riferimento alla ritenuta piena attendibilità del SICILIANO, all'attentato ai magazzini COIN, ed alla eliminazione di rilevanza probatoria in ordine alla cosiddetta "cena del tacchino" ed all'incontro con il GRADARI, conosciuto come "la crisi di pianto" del SICILIANO. La Corte territoriale, infatti, dopo aver formulato un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal SICILIANO, svaluta l'apporto della fonte in riferimento, proprio, alle tre vicende sulle quali i giudici di primo grado avevano fondato la condanna: vale a dire l'attentato ai magazzini COIN (ed il coinvolgimento dello ZORZI, per il quale è stata pronunciata la prescrizione);

alla cena di fine d'anno tra il SICILIANO, lo ZORZI ed il VIANELLO (nella circostanza non attendibile, per evidenti esigenze di autodifesa) , e l'incontro tra il SICILIANO ed il GRADARI in Galleria a Mestre (ove si è ritenuto attendibile il primo e inattendibile il secondo, senza trame le debite conseguenze); episodi, questi, in ordine a ciascuno dei quali il ricorrente svolge una analitica ricostruzione, sottoponendo a critica i relativi passaggi argomentativi svolti nella sentenza impugnata. Si lamenta, poi, nel quinto motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni "ambivalenti" di DIGILIO in merito al casale di Paese ed alla vicenda di Canal Salso.

A proposito del difetto del requisito della costanza e della coerenza esterna nelle dichiarazioni relative al casolare di Paese, il ricorrente osserva con i giudici dell'appello abbiano omesso di considerare varie circostanze deducibili dalla sentenza di primo grado che smentirebbero la pretesa tardività di alcuni riferimento cronologici; mentre, in ordine alla esistenza del casolare, gli stessi giudici si sarebbero concentrati sul mancato rintraccio dello stesso, senza prendere atto dei numerosi riscontri testimoniali che erano stati acquisiti al riguardo. Analoghi errori vizierebbero anche le conclusioni rassegnate a proposito della vicenda relativa all'incontro di Canal Salso, circa la quale si sottolinea l'errore in cui la sentenza sarebbe caduta nel ritenere che il DIGILIO avesse dichiarato di aver visto ordigni già predisposti "in tutto e per tutto, compreso l'innesco", quando, in realtà, tale assunto risulterebbe contraddetto ampiamente dalla sentenza di primo grado;

così come, al contrario, i giudici dell'appello avrebbero totalmente omesso di considerare la presenza nel bagagliaio della FIAT 1100 di una borsa sportiva, la cui importanza era stata - ancora una volta - puntualmente sottolineata dai primi giudici. Pure trascurata è stata l'importanza del falso alibi fornito dallo ZORZI. Contraddittorio è, infine, l'assunto secondo il quale gli episodi di Paese e di Canal Salso avrebbero potuto vedere la partecipazione di altri soggetti, visto che la stessa incertezza che ha condotto alla assoluzione di MAGGI e ZORZI ha invece condotto alla affermazione della responsabilità di DIGILIO, con la declaratoria di prescrizione. Se, infatti, conclude sul punto il ricorrente, "il casolare di Paese non esiste, visto che il DIGILIO non è riuscito ad indicarne l'ubicazione, se DIGILIO non ha mai visto l'esplosivo a Canal Salso, non si comprende, poi, sulla base di quali diverse valutazioni, non esplicitate, il giudice a quo può affermare che a Paese così come a Canal Salso, DIGILIO può aver incontrato qualcun altro, in un diverso momento". Nel sesto motivo si censura la omessa valutazione conclusiva in merito alle attività di depistaggio e di subornazione dei testi poste in essere da Delfo ZORZI. Viene infatti rilevato che i giudici dell'appello non avrebbero tratto alcun elemento circa la responsabilità di ZORZI dal fatto che TRINGALI abbia svolto l'attività per la quale è stato condannato. Del pari nessun significato è stato desunto dalle deposizioni dei testi COGLITORE ed ARPAJA, ritenute entrambi inattendibili, circa la presenza napoletana dello ZORZI. A ciò va aggiunto - sottolinea il ricorrente - che lo stesso ZORZI nelle sue spontanee dichiarazioni rese a Parigi, avrebbe clamorosamente mentito, in ordine alla sua militanza in O.N.; sui fatti di Trieste e Gorizia; sulle armi e gli esplosivi di cui avevano la disponibilità; sulla sua amicizia di vecchia data con il SICILIANO, omettendo anche di citare la sua relazione con COZZO Anna Maria - il cui nominativo compariva sulla agenda di FREDA, per conto del quale vendeva i suoi libri a Napoli - al fine di evitare i collegamenti che gli sarebbero derivati per i noti fatti di Trieste e Gorizia. Aggiungendo a ciò la protezione offerta al VIANELLO perchè non "ricordasse" la "cena del tacchino", nonchè i vari interventi svolti perchè SICILIANO, dapprima non confermasse, e, poi, ritrattasse le dichiarazioni rese, risulterebbe, ad avviso del ricorrente, un evidente difetto di motivazione circa i significati da annettere a condotte dello ZORZI reputate al contrario di elevato risalto ai fini del giudizio di responsabilità.

Identici i motivi rassegnati dall'avv. Caterina Malavenda nell'interesse delle Parti civili Gabriella CHINA e Silvana CHINA nei confronti di Carlo Maria MAGGI e Delfo ZORZI. Anche nel ricorso proposto per la Provincia di Lodi, per la Provincia di Milano e per numerose altre parti civili dall'avv. Federico Sinicato si prospetta, come primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in riferimento al ritenuto concorso di DIGILIO con FREDA e VENTURA nei noti fatti del dicembre 1969 ed alla esclusione, per converso, del concorso nei medesimi fatti degli imputati appellanti. Il ricorrente sottolinea i vari passaggi della sentenza nei quali si coglierebbero vistose "crepe" che incrinerebbero il "fragilissimo schermo posto dai giudici di appello tra Padova e Venezia" per distinguere la ritenuta responsabilità del nucleo padovano di FREDA e VENTURA dal gruppo di Venezia-Mestre diretto da MAGGI e ZORZI, per di più senza chiarire come fosse possibile attribuire a DIGILIO attività eversive al di fuori di qualsiasi collegamento con questi ultimi due. Analoghi vizi si denunciano anche in relazione alla non riconosciuta compatibilità delle dichiarazioni rese da Carlo DIGILIO con le valutazioni tecniche acquisite sugli esplosivi utilizzati il 12 dicembre 1969. Erra, anzitutto, la Corte territoriale nel ritenere le indicazioni offerte dal DIGILIO come frutto di indebite notizie fornitegli in occasione dell'interrogatorio dei R.O.S., in quanto la descrizione dell'esplosivo "a scaglie rosacee" era stata fornita nel febbraio 1994, "ben prima del colloquio R.O.S. del 16 marzo 1995". Cadrebbe, quindi, l'argomento utilizzato per invalidare la spontaneità delle dichiarazioni circa l'esplosivo di Canal Salso. In secondo luogo - sottolinea ancora il ricorrente - la sentenza impugnata non si sarebbe fondata su una lettura coerente dei dati tecnico- esplosivistici raccolti, giacchè i dati acquisiti (odore di mandorle amare e mal di testa) in occasione dell'accesso compiuto subito dopo la strage presso la B.N.A., stavano a denotare - come pure attestato dalla consulenza Berry, ampiamente utilizzata e citata dai giudici a quibus - che la presenza di "ammonal" o altro esplosivo pulverulento a base di nitrato di ammonio non era affatto incompatibile - come invece ritenuto in sentenza - con le relazioni tecniche acquisite agli atti. Si contesta, poi, la correttezza degli argomenti utilizzati per dedurre, dalla riscontrata esistenza di solchi in un reperto, la presenza di candelotti e che essi fossero di gelignite, mentre si assume la compatibilità tra l'ammonal ed altro esplosivo similare rispetto all'esplosivo "a scaglie rosacee" visto da DIGILIO. La Corte avrebbe, poi, del tutto omesso di considerare il ruolo avuto dallo ZORZI nell'attentato ai magazzini COIN di Mestre del marzo 1970 e le ragioni della preoccupazione dell'ANDREATTA, il quale in una intercettazione ambientale significativamente affermava che "se scoprono COIN comincia tutto", creando un evidente collegamento con la strage di Piazza. Fontana che non poteva che riguardare lo ZORZI, visto che l'ANDREATTA non era stato mai indagato per quel fatto. Nel terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inattendibilità del DIGILIO circa i cosiddetti accesi al casolare di Paese, nonchè travisamento dei fatti in ordine all'effettivo contenuto delle prove esaminate.

La sentenza afferma, infatti, che la narrazione di DIGILIO difetterebbe del requisito della costanza (per via del ritardo nella descrizione della vicenda) e della coerenza interna (mancato reperimento del casolare e presenza di Lino FRANCO) e non sarebbe accompagnato da riscontri. Non vi sarebbe invece alcun ritardo nelle dichiarazioni, posto che della vicenda delle armi e degli esplosivi di VENTURA il DIGILIO ne aveva parlato già in interrogatori del febbraio, marzo e ottobre 1994: solo del terzo accesso nè parlò durante il 1997, dopo l'ictus di cui era rimasto vittima ed il lungo periodo di riabilitazione. Quanto alla coerenza esterna, la prima obiezione nasce dalla difficoltà di rinvenire l'esatta ubicazione del casolare a distanza di tanti anni e del profondo mutamento dei luoghi; a proposito, poi, della presenza di Lino FRANCO, il ricorrente sottolinea la mancata esatta lettura delle prime dichiarazioni del DIGILIO, antecedenti la malattia, e la valutazione non corretta delle dichiarazioni rese dalla vedova del FRANCO, evidentemente dettate dalla esigenza di tutelare la figura del marito. Quanto ai riscontri, il ricorrente evoca le numerose fonti, fra le quali lo stesso ZORZI, dalle quali poteva desumersi l'esistenza di un deposito di armi ed esplosivi vicino a Treviso, ed alle descrizioni di Vincenzo VINCIGUERRA circa nastri di proiettili consegnatigli da ZORZI destinati ad una mitragliatrice dello stesso tipo di quella descritta dal DIGILIO fra le armi viste nel casale di Paese. Altrettanto svilito sarebbe il risalto delle dichiarazioni rese da Tullio FABRIS circa le "prove di accensione dell'innesco al nichel-cromo", in riferimento alla narrazione del DIGILIO sulla vicenda di Paese. Ugualmente vizio di motivazione e travisamento dei fatti vengono prospettati nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali sulla conoscenza antecedente il 12 dicembre 1969 tra Franco FREDA, Delfo ZORZI e Carlo Maria MAGGI. La Corte, in particolare, avrebbe trascurato tutta una serie di riscontri alle dichiarazioni di SICILIANO circa i programmi di attentati ai treni evidenziati da ZORZI e avrebbe al tempo stesso svilito la unicità del disegno che collegava quegli attentati ai fatti del 12 dicembre di quello stesso anno; così come sono stati sottovalutati gli elementi di conferma circa i qualificati rapporti esistenti tra i gruppi di Padova e di Venezia-Mestre, nel quadro di una comune strategia (dichiarazioni del teste CASALINI che aveva parlato della consegna di armi ed esplosivi affidati da FREDA a MAGGI per la custodia; il sequestro di una agenda di VENTURA con il numero del DIGILIO; la presenza sulla agenda di FREDA del recapito napoletano di ZORZI e di un biglietto con il quale, al momento della perquisizione a casa di VENTURA il 20 dicembre 1969, avvisava MAGGI e RAUTI dell'esito della stessa). Il tutto non senza ricordare l'omessa valutazione delle false testimonianze sul presunto alibi napoletano di ZORZI, e la tentata subornazione di SICILIANO. Analoghe censure vengono svolte anche in relazione agli incontri di Corso del Popolo tra DIGILIO e ZORZI nel settembre-ottobre 1969, mentre vizio di motivazione e travisamento dei fatti si evocano a contrastare la ritenuta inattendibilità del DIGILIO a proposito di quanto affermato circa l'incarico di relazionare il FRANCO ed il MINETTO sulle armi custodite a Paese da VENTURA, con riguardo alla accertata appartenenza del collaboratore ad una rete informativa di controguerriglia in funzione anticomunista. Sulla base di una diffusa disamina, tutta condotta in punto di fatto, il ricorrente contesta, in particolare, l'assunto della Corte secondo il quale non ha ritenuto attendibile DIGILIO, laddove ha accreditato una sua collocazione in seno ad una rete informativa che - come ampiamente chiarito nella sentenza di primo grado - "aveva un ruolo significativo nella complessa strategia anticomunista e controrivoluzionaria": strategia, questa, che - deduce il ricorrente - sarebbe stata asseverata dallo stesso Generale MALETTI, sentito nel corso del dibattimento. Si lamenta, ancora, vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'episodio della progettata evasione di VENTURA secondo le dichiarazioni rese dai DIGILIO, contestandosi la coerenza degli elementi su cui i giudici dell'appello avrebbero fondato il loro scrutinio di attendibilità.

Sulla base di una ampia ricostruzione in fatto, il ricorrente contesta - denunciando vizio di motivazione e travisamento del fatto - la sentenza impugnata nella parte in cui fa propria la tesi della difesa di ZORZI, secondo la quale DIGILIO avrebbe accusato falsamente esso ZORZI per l'astio conseguente alle dichiarazioni accusatone di Martino SICILIANO rese nei suoi confronti a Tolosa nell'autunno 1994;

dichiarazioni che, secondo il collaboratore, sarebbero state ispirate proprio dallo ZORZI. Analogo tipo di contestazioni vengono formulate anche per ciò che attiene alla ritenuta influenza che - secondo i giudici a quibus - avrebbero avuto i colloqui investigativi cui il DIGILIO era stato sottoposto, con l'effetto di aver reso non spontanee le relative dichiarazioni. Nel decimo motivo si denuncia ugualmente vizio di motivazione, avuto riguardo al non coretto percorso logico che la sentenza avrebbe seguito per affermare la irrilevanza delle dichiarazioni rese da SICILIANO in ordine alle affermazioni di ZORZI durante la cosiddetta "cena del tacchino" del Capodanno 1969. Manifesta illogicità e travisamento dei fatti si prospettano anche in merito alla ritenuta insufficienza delle prove circa il concorso di Carlo Maria MAGGI nel reato di strage. La sentenza di appello, in particolare, per definire la posizione dell'imputato, si sarebbe fondata esclusivamente sugli episodi di Paese e di Canal Salso e sulla relativa assenza di riscontri circa le dichiarazioni del DIGILIO, trascurando, pressochè integralmente, gli altri elementi di prova elencati nella sentenza di primo grado in merito al concorso di MAGGI e che il ricorrente rammenta. Identiche censure vengono dedotte - con ampio sviluppo descrittivo degli elementi portati ad emersione nella pronuncia di primo grado e con allegazione di documenti - anche in relazione alla ritenuta mancanza di prove circa la responsabilità di Giancarlo ROGNONI. Si contesta pure, al riguardo, la valutazione operata dai giudici di secondo grado in ordine all'apporto probatorio da annettere alla testimonianza di BONAZZI ed alle giustificazioni offerte in merito alle dimissioni dello stesso ROGNONI dalla Banca Commerciale Italiana, proprio in occasione dei tragici fatti del dicembre 1969.

Si lamenta, infine, nel tredicesimo ed ultimo motivo, violazione di legge, in riferimento alla perizia di trascrizione di una intercettazione ambientale avvenuta a casa del MAGGI il 13 marzo 1996 in relazione ad un contrasto che era emerso in occasione di precedente trascrizione. Si censura, al riguardo, che il perito, nel corso delle operazioni, avrebbe proceduto ad una sessione con il consulente della difesa, ma non con quello del pubblico ministero:

circostanza, questa, emersa nel corso dell'esame dibattimentale, ma della quale non vi era traccia nel verbale delle operazioni peritali.

Nel ricorso proposto nell'interesse di TRINGALI Stefano si prospetta, quale primo motivo, inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, in quanto a seguito della sentenza di primo grado era stata esclusa l'aggravante delle finalità di terrorismo;

sicchè - osserva il ricorrente - essendo state le intercettazioni disposte per ipotesi di strage e comunque per fatti di terrorismo, non potevano più essere utilizzate nei confronti dell'imputato.

Riproponendo motivo già devoluto in appello, si lamenta, poi, la mancata concessione della riduzione di pena ex art. 438 cod. proc. pen. 3 essendosi la Corte territoriale limitata a riportare la decisione di primo grado circa la tardività della domanda.

Si lamenta, poi, vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche e si deduce, nel quarto motivo, la prescrizione del reato, che al più si sarebbe maturata - secondo il ricorrente - nel gennaio 2004. Si lamenta, inoltre, vizio di motivazione in riferimento alle due condotte che, ad avviso della Corte territoriale, integrerebbero il reato, e si contesta, in fatto, la congruenza del percorso argomentativo ai fini della affermazione della penale responsabilità in ordine alla contestata fattispecie delittuosa. Viene infine censurata, in forza anche di rilievi nel merito della imputazione, la motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso - deduce il ricorrente - che il TRINGALI si trovasse "nella posizione psicologica di colui che aveva ritenuto di essere indagato", conseguentemente escludendo "l'ipotesi di autofavoreggiamento" ai fini dell'applicazione della esimente di cui all'art. 384 cod. pen..

Con memoria assai diffusa ed articolata, i difensori di Delfo ZORZI hanno, più di recente, analiticamente passato in rassegna i singoli motivi posti a fondamento dei ricorsi, con particolare attenzione a quello proposto dalla procura generale, contestandone in taluni casi l'ammissibilità - assumendosi trattarsi di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità - ed in altri casi la fondatezza, attraverso, anche, meticolose citazioni di singoli passaggi della sentenza impugnata e di altri atti del procedimento. A corredo della memoria è stata altresì depositata una altrettanto diffusa nota riassuntiva della discussione orale svoltasi dinnanzi alla Corte di assise di appello di Milano.

Ha depositato memoria anche l'avv. Sinicato, quale difensore della Provincia di Milano, della Provincia di Lodi e di altre parti civili, il quale, in merito alle doglianze espresse nell'ottavo motivo di ricorso ed a sostegno del prospettato vizio di motivazione e travisamento del fatto, ha prodotto stralci delle dichiarazioni rese dall'Ispettore MADIA in merito ai contatti avuti con il SICILIANO ed atti contenuti nel cosiddetto "fascicolo SISMI" prodotto dal pubblico ministero nel corso della udienza del 10 novembre 2000. Ciò al fine di evidenziare, fra l'altro, la circostanza che il SICILIANO non avrebbe accusato il DIGILIO della strage di Piazza Fontana, ma avrebbe indicato la persona dello ZORZI come depositario dei relativi segreti; sicchè, tenuto conto dell'epoca di quelle prime confidenze fatte dal SICILIANO, sarebbe conseguentemente erronea l'interpretazione data dalla Corte al colloquio avuto dal DIGILIO con il MAGGI presso la Questura di Venezia il 2 febbraio 1995, secondo la quale il DIGILIO stesso sarebbe stato a conoscenza "dell'accusa a lui rivolta da SICILIANO per la strage", con la ulteriore conseguenza di far venir meno la asserita ragione di astio nei confronti dello ZORZI, ritenuto mandante di quelle confidenze, posto che il SICILIANO avrebbe iniziato a formulare accuse nei confronti dello stesso DIGILIO "solo a partire dagli interrogatori resi nel 1995".

In prossimità della udienza ha depositato memoria anche il difensore del Comune di Milano, sviluppando, in sintesi, le considerazioni e le censure già poste a fondamento dei vari motivi di ricorso.

Motivi della decisione
Come agevolmente traspare da quanto si è già riferito in parte narrativa, il nucleo essenziale delle censure poste a fondamento dei ricorsi proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili, ruota, essenzialmente, attorno al reputato erroneo apprezzamento della valenza probatoria annessa ai contributi dichiarativi offerti dalle principali fonti di accusa: vale a dire Carlo DIGILIO e Martino SICILIANO, i cui apporti sono stati valutati dai giudici di entrambi i gradi di merito secondo i criteri stabiliti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonchè Edgardo BONAZZI, fonte de relato, in riferimento alla posizione di Giancarlo ROGNONI. Al riguardo, occorre qui ribadire che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che - al lume di una precisa scelta compiuta dal legislatore del nuovo codice, indirettamente ma chiaramente scrutinata, con esito positivo, dalla stessa Corte costituzionale - la chiamata in reità o in correità, per poter assurgere al rango di prova posta a fondamento di una affermazione di responsabilità, necessità, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di elementi correttamente evocabili alla stregua di riscontri estrinseci alla chiamata stessa. Tali elementi, da un punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi circostanza, fattore o dato probatorio non predeterminato nella specie e nella qualità, ed avere, pertanto, qualsiasi natura: i riscontri, dunque, possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica ed essere a loro volta desumibili anche da altra chiamata in reità o in correità, sempre che, ovviamente, la stessa si presenti come totalmente autonoma ed avulsa rispetto a quella da "corroborare".

E' essenziale, inoltre, che tali riscontri siano indipendenti dalla chiamata, nel senso che devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il fenomeno della cosiddetta circolarità della acquisizione probatoria, e cioè che, in definitiva, sia la stessa chiamata a convalidare se stessa, attraverso un meccanismo di vuota autoreferenzialità. I riscontri, infine, sempre nella prospettiva di un giudizio di condanna e, dunque, di un corredo probatorio che asseveri la responsabilità penale in ordine alla regiudicanda in termini di certezza, al di là di ogni "ragionevole dubbio" - circostanza, questa, che va evidenziata, giacchè le censure del Pubblico Ministero e delle ricorrenti parti civili si concentrano prevalentemente contro la assoluzione di MAGGI e ZORZI, pronunciata, peraltro, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - devono avere valenza individualizzante, e cioè riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità dello specifico fatto reato che viene in discorso con la altrettanto specifica posizione dell'imputato; in altri termini, i riscontri non devono semplicemente consistere nella oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo della attribuzione a quest'ultimo del reato contestato. Per converso, e come è evidente, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, giacchè, in tal caso, la prova si fonderebbe - o potrebbe comunque fondarsi - su tali elementi esterni, senza rendere indispensabile lo scrutinio di "conferma" che la chiamata normativamente postula, in dipendenza della ritenuta "non terzietà" ed indifferenza del dichiarante rispetto all'oggetto del suo contributo. Per altro verso, e sempre in tema di riscontri esterni alla chiamata in correità, si è pure affermato, di recente, che legittimamente il giudice di merito può procedere attribuendo al singolo riscontro una efficacia traslativa, conferendo ad esso valenza anche rispetto ad episodi diversi da quello cui il riscontro stesso si riferisce. Ciò in quanto - si è affermato - l'efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola non consentita (giacchè, altrimenti, la confermata attendibilità delle dichiarazioni su un fatto o su una persona basterebbe a rendere automaticamente confermata la caratura probatoria delle dichiarazioni di quella stessa fonte su ogni altro fatto e soggetto comunque coinvolto, facendo venir meno la stessa "ratio essendi" della cosiddetta corroboration), deve invece ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in una attività che renda verosimile anche la responsabilità dell'imputato per gli episodi privi di specifico riscontro. Infatti, allorchè il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno in ordine ad alcuni di essi fornisce, sul piano logico, la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purchè sussistano, peraltro, ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatone, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di essi, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, atteso che gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere, come si è detto, della più varia natura, e, quindi, anche di carattere logico, purchè riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Cass., Sez. 4^, 10 dicembre 2004, Alfieri).

D'altra parte, e sul piano della argomentazione reciproca e speculare, è costante l'assunto secondo il quale la cosiddetta valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatone provenienti da chiamata in correità - per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro - in tanto è ammissibile, in quanto non esista una interferenza fattuale e logica fra le parti del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate.

Interferenza, peraltro, che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessario ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Cass., Sez. 6^, 2 febbraio 2004, Agate; Cass., Sez. 1^, 18 dicembre 2000, Orofino; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 1998, Barbaro).

Inscindibilità del tessuto dichiarativo - nel che sta l'essenza della impossibilità di operarne una valutazione frazionata in punto di attendibilità - e corrispondente "efficacia traslativa" dei riscontri esterni che quella attendibilità abbiano confermato, sia pure con riferimento a taluni soltanto dei momenti "centrali" in cui quel tessuto si è venuto a dipanare, rappresentano, dunque, gli speculari termini di una medesima "fenomenologia probatoria", quale è quella, appunto, postulata dalla regola di giudizio sancita dall'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito.

Peraltro, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del più volte richiamato art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; ed in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come la precisione, coerenza, costanza e spontaneità; infine, deve esaminare i riscontri esterni, a loro volta da scrutinare con rigore, specie ove promananti da altri soggetti le cui dichiarazioni siano a loro volta parimenti assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 192, commi 3, 2, 4, cod. proc. pen. Tale esame, peraltro - aspetto questo puntualmente osservato nella sentenza impugnata, ma a tratti negletto dai ricorrenti - deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscano gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 12 dicembre 2002, Contrada; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2000, Orlando;

v., anche, Cass., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti). Se, infatti, il riscontro esterno deve avallare la attendibilità della chiamata, ove questa sia (intrinsecamente o estrinsecamente) reputata inattendibile, non potrà subire meccanismi di "convalescenza probatoria" sulla base di altre acquisizioni che avallino, per avventura, il fatto storico narrato dalla fonte: in altri termini, ove sia ritenuta non affidabile la dichiarazione de visu o de auditu, perchè si ipotizza che il soggetto non abbia visto o udito di un determinato accadimento, i "riscontri esterni" sul fatto si rivelano, in tale prospettiva, inconferenti.

Al tempo stesso, e come si è già accennato, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello steso reato, o di reato connesso o collegato sul piano probatorio, ben possono essere riscontrate anche da altre dichiarazioni della stessa natura, a condizione, peraltro, che tutte siano dotate di intrinseca attendibilità e che il giudice possa affermare l'autonomia di ciascuna, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (cfr. ad es., Cass., Sez. 1^, 4 novembre 2004, Palmisani; Cass., Sez. 4^, 16 aprile 2003, Zungri; Cass., Sez. 1^, 19 marzo 2003, Vitale).

A proposito, poi, degli indizi, la disciplina al riguardo prevista dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sembra accreditare la tesi di chi, lungi dal circoscrivere la relativa nozione nella sfera della prova critica o indiretta (non avrebbe senso, infatti, postulare per questo tipo di prova una esigenza di "rafforzamento", ben potendo essa connotarsi per una efficacia dimostrativa del fatto da accertare, maggiore rispetto a tutte le altre prove rappresentative), reputa che il paradigma normativo evochi - nel richiedere i requisiti della gravità, precisione e concordanza - l'intera ed innominata gamma degli "elementi" che si caratterizzino, sul piano dei risultati appunto "dimostrativi" (ed a prescindere dal relativo inquadramento dogmatico), quali fattori di probatio levior. Quanto ai parametri di valutazione tracciati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi.

In particolare - si è aggiunto - la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito, benchè non espressamente indicato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacchè non potrebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi, dal momento che, con la regola di giudizio positivamente codificata, il procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare nella prova del fatto ignoto - oggetto del thema probandum - deve fondarsi su circostanze di sicura verificazione storico-naturale (sul requisito della "certezza" v.

Cass., Sez. 1^, 28 giugno 1999, Capitani; Cass., Sez. 1^, 20 ottobre 1994, Olivieri).

Peraltro, accanto alla disamina "qualitativa" che, come si è detto, l'ordinamento impone al giudice nel dettare rigorosi criteri per trarre il noto dall'ignoto su base indiziaria, regole altrettanto rigorose contrassegnano anche la "metodologia" che il giudice deve seguire nel procedere alle indicate verifiche. Infatti, nei procedimenti in cui, come nel caso di cui qui si tratta, l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato ad una duplice operazione, cadenzata secondo una logica e doverosa consecutio: deve, infatti, prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (salvo l'ipotesi, del tutto rara, del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo probabilistica; e deve, quindi, passare ad un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità promanante da ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, coerentemente risolversi (Cass., Sez. 1^, 26 novembre 1998, Buono;

Cass., Sez. 1^, 2 febbraio 1996, Monaro; Cass., Sez. un., 4 febbraio 1992, Musumeci). Ancora una volta, le frequenti censure che i ricorrenti muovono in ordine ad una pretesa "parcellizzazione" degli indizi da parte dei giudici dell'appello ed alla corrispondente "atomizzazione" delle relative valutazioni, non tengono conto della ineludibile necessità - puntualmente e con assoluto rigore logico soddisfatta nella sentenza impugnata - di operare anzitutto - e, per così dire, ante portas - uno scrutinio di ciascuna acquisizione "indiziante"; scremare quelle reputate inconferenti o prive delle accennate caratteristiche denotative; e, solo all'esito, procedere ad un apprezzamento globale delle varie emergenze, per verificarne le relative interazioni, integrazioni o, al contrario, smentite, aporie o contraddizioni sul piano logico-ricostruttivo. Il tutto non senza trascurare il circoscritto perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato di legittimità, posto che, in tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione spetta soltanto il sindacato sulla non implausibilità delle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non certo il compito di procedere ad un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice del merito.

Ne discende che l'esame della gravita, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità, è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice del merito, dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen.; controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (in tema di sindacato sulle massime di esperienza v. Cass., Sez. 6^, 7 marzo 2003; Cass., Sez. 2^, 24 febbraio 1998, Ermini; Cass., Sez. 1^, 5 dicembre 1994, Colonnetti).

D'altra parte, e con specifico riferimento proprio ai confini entro i quali può svolgersi lo scrutinio della Corte di Cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice del merito, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perchè un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice del merito; ma è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione e della osservanza della legge, non può divenire, cioè, giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perchè con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima (fra le altre, Cass., Sez. 2^, 1 marzo 2000, Previti; Cass., Sez. 6^, 2 ottobre 1998, Archesso).

Più specificamente, il vizio noto come "travisamento del fatto" - come si è accennato in parte narrativa, insistentemente evocato, quale frequente censura, tanto nel ricorso del pubblico ministero che in quelli delle parti civili - può sopravvivere, nella vigente disciplina, soltanto nella ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa (Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 1999, Morabito; v. anche, più di recente, Cass., 3 dicembre 2003, Polito).

La ricostruzione, quindi, dei parametri teorici e degli elementi - fattuali o di ordine logico-congetturale - sulla cui base i giudici del merito sono pervenuti ad una determinata "configurazione probatoria" delle singole emergenze e del reciproco e complessivo convergere in vista del giudizio conclusivo agli effetti della relativa capacità "dimostrativa" del relativo oggetto di prova, finisce dunque per trovare espressione e dimostrazione "esterna" nel corrispondente percorso motivazionale che la sentenza è chiamata, per obbligo normativo, a somministrare. Al generale obbligo di motivazione, infatti, ne corrisponde uno specifico in punto di apprezzamento del corredo probatorio, giacchè - paradigmaticamente - a norma dell'art. 192, comma 1, del codice di rito, dei risultati che scaturiscono dalla valutazione della prova e dei criteri adottati (il profilo "sostanziale" del tasso di persuasività della prova, e quello "metodologico" del percorso seguito per giungere a quel determinato convincimento) il giudice è chiamato a darne conto nella motivazione. Al riguardo, nella Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice, si segnalava come fosse "decisamente nuovo...il raccordo tra convincimento del giudice e obbligo di motivare: su un piano generale - sottolineava infatti il documento - esso mira a segnalare, anche a livello legislativo, come la libertà di apprezzamento della prova trovi un limite in principi razionali che devono trovar risalto nella motivazione; sotto un profilo più strettamente operativo, il nesso vuoi far risaltare il contenuto della motivazione in fatto, che si esprime nella enunciazione delle risultanze processuali e nella indicazione dei criteri di valutazione (massime di esperienza) utilizzati per vagliare il fondamento della prova...". I limiti che pertanto presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, ineluttabilmente si riflettono, dunque, anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacchè altrimenti - come si è già accennato - anzichè verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai giudici del merito, alla Corte di cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo - in ipotesi - all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e constante insegnamento in forza del quale - alla luce degli espressi e non casuali limiti che circoscrivono, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), il controllo del vizio di motivazione in cassazione - nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile (come puntualizzava anche la giurisprudenza formatasi sotto l'impero del vecchio codice in tema di massime di esperienza) con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: e ciò proprio perchè il richiamato art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte - che deve limitarsi ad apprezzare la adeguatezza del corredo argomentativo e la non manifesta illogicità del relativo percorso - di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove (o della relativa affidabilità ed inferenza), perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr., al riguardo, ex multis, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, Elia; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2003, Pagano; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro). Da qui la inconferenza di non poche delle censure proposte dai ricorrenti, posto che la sentenza impugnata ha, con motivazione ampia, appagante e non certo manifestamente illogica, dato puntualmente atto, con riferimento alle singole vicende - assunte in primo grado quali altrettanti nuclei portanti del diverso giudizio in punto di responsabilità penale - delle "ragioni" per le quali si è ritenuto di assegnare diversa valenza alle acquisizioni probatorie e dei criteri adottati per giungere a diverse e meno "certe" conclusioni.

Scendendo alla disamina dei vari motivi di ricorso proposti dal procuratore generale e dalle parti civili, e riservando ad un momento successivo l'esame del ricorso proposto dal TRINGALI, può rilevarsi, anzitutto, come, tanto nella premessa della impugnazione proposta dal pubblico ministero, che in singoli motivi appositamente enunciati da alcune delle parti civili, si dedichino consistenti doglianze per stigmatizzare la asserita contraddizione che minerebbe alla radice la coerenza intrinseca della decisione impugnata, nella parte in cui i giudici dell'appello avrebbero, da un lato, ritenuto la responsabilità del DIGILIO assieme a FREDA e VENTURA e, dall'altro, hanno invece escluso la responsabilità di MAGGI e ZORZI negli stesi fatti ascritti ai primi. Il tema, per la evidente suggestione che è in grado di evocare - dal momento che DIGILIO, fonte di accusa per MAGGI e ZORZI, era stato ritenuto dai giudici di primo grado credibile anche contra se, e assolto per prescrizione dall'addebito di strage a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è stato affatto eluso dai giudici dell'appello, come contrariamente opina il pubblico ministero, il quale lamenta che la Corte territoriale avrebbe "dimentica(to) di spiegare come mai", a fronte della ritenuta inattendibilità erga alios, sarebbe stata "invece confermata la responsabilità" del DIGILIO in ordine ai tragici fatti del 12 dicembre 1969. Nella sentenza impugnata, infatti (pag. 612), dopo aver appunto rammentato l'epilogo del giudizio di primo grado in ordine alla posizione del DIGILIO, assolto per prescrizione a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull'aggravante, ha sottolineato come nella specie non potesse invocarsi l'effetto estensivo della impugnazione, giacchè le ragioni della assoluzione di MAGGI e ZORZI dovevano, a norma ed agli effetti di quanto previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., qualificarsi come "personali", posto che, sul piano probatorio, la confessione e la chiamata in correità non potevano considerarsi fra loro equivalenti e, dunque, non poteva ritenersi sussistente "una situazione di incompatibilità di giudicati", a prevenire la quale sta, appunto, l'istituto della estensione della impugnazione (v., ad es, Cass., Sez. 6^, 30 marzo 1998, Scepi). D'altra parte, hanno puntualmente osservato i giudici a quibus, "l'incertezza che ha imposto l'adozione della formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., costituisce la migliore riprova dell'impossibilità di far discendere dall'assoluzione di MAGGI Carlo Maria e ZORZI Delfo quella di DIGILIO Carlo", non appellante e prosciolto in primo grado per prescrizione.

L'assunto è del tutto condivisibile, posto che, in tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta come tutte le prove orali alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (Cass., Sez. 1^, 13 gennaio 1997, Savi): derivando da ciò il corollario per il quale, pur nella unicità della fonte dichiarativa, ben possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni contra se rispetto a quelle contra alios, così da rendere i risultati (negativi) conseguiti per queste ultime non automaticamente traslabili quanto alle prime, e caratterizzare, dunque, come "personali" le corrispondenti censure. Sotto altro profilo, ed a proposito, poi, della insussistenza di preclusioni derivanti dal giudicato in ordine alla possibilità di rivalutazione dei fatti in ordine alla posizione di altri soggetti, concorrenti in quegli stessi fatti, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di evidenziare che il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che, qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto, all'unico fine - fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Cass., Sez. 1^, 16 novembre 1998; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 1995, Gavinelli). Il che, fra l'altro, ha consentito ai giudici del merito di operare legittimamente una ampia rivisitazione delle posizioni e degli elementi riguardanti persone già imputate e poi assolte in ordine alla strage di Piazza Fontana, al fine di scandagliare in un contesto unitario - e non parcellizzato, come invece denunciano i ricorrenti - il materiale già acquisito nelle precedenti sedi processuali e le nuove acquisizioni probatorie.

Ragione in più, quindi, per escludere alla radice qualsiasi contraddizione nell'aver, da un lato, non inciso sulle statuizioni riguardanti la posizione del DIGILIO, per come definita nel primo grado di giudizio e senza che la relativa tematica avesse formato oggetto di devoluzione in appello, e, dall'altro, di aver ritenuto caratterizzata da "prova incompleta" la posizione di ZORZI e MAGGI (pag. 609 della sentenza impugnata), con la conseguente determinazione assolutoria pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, del codice di rito.

Altro (e connesso) aspetto sul quale si sono particolarmente concentrate le doglianze, tanto del procuratore generale che dei difensori delle parti civili, riguarda la pretesa svalutazione che avrebbe caratterizzato la delibazione da parte dei giudici a quibus dei rapporti che si sarebbero intessuti, prima del dicembre 1969, tra il gruppo di ordinovisti di Venezia e Mestre, da un lato, e quello padovano, facente capo, fra gli altri, a FREDA e VENTURA, dall'altro, e della conseguente contraddizione in cui quegli stessi giudici sarebbero caduti nell'affermare la responsabilità degli stessi FREDA, VENTURA e DIGILIO per vari attentati, ivi compresa la strage del 12 dicembre 1969, e nel distinguere, poi, agli effetti di quest'ultimo delitto, il gruppo padovano da quello di Venezia-Mestre;

e ciò, malgrado che di quest'ultimo facesse parte proprio il DIGILIO, oltre al MAGGI - qualificato, addirittura, come responsabile di O.N. per il Triveneto - e lo ZORZI, quale altro elemento di spicco. Prescindendo dalle consistenti digressioni nel merito e da talune incursioni negli atti processuali che contrassegnano le doglianze dei ricorrenti a proposito dell'indicato "capitolo" della sentenza impugnata, il comune motivo di ricorso, formalmente evocativo del vizio di motivazione, mira essenzialmente a stigmatizzare la pretesa opera di "frantumazione" che i giudici dell'appello avrebbero condotto circa la valenza probatoria da annettere - nel reciproco intrecciarsi (e rafforzarsi) degli indizi - al materiale promanante dalle fonti direttamente acquisite nel corso del processo, e dalle risultanze scaturite dalle plurime e pregresse vicende processuali, ormai tutte irrevocabilmente conclusesi. Da qui, l'esigenza di somministrare o comunque proporre una "rilettura", sia pur sintetica, di tutti quegli elementi, che - deducono i ricorrenti - soltanto in una disamina coerente e complessiva, possono ricevere una appagante collocazione in termini di convergenza o - all'inverso - di neutralizzazione probatoria.

Così, nel ricorso del procuratore generale, si contesta la tesi "minimalista" dei giudici dell'appello - secondo la quale i rapporti tra i due gruppi ordinovisti di Padova e Venezia-Mestre sarebbero stati accertati, ma non nelle dimensioni "qualitative" indispensabili per ritenere dimostrata una comune volontà nei tragici fatti del dicembre 1969 - proponendo tutta una serie di dati "di fatto" che smentirebbero quell'assunto, ed osservando, in particolare: che entrambi i gruppi disponevano di armi ed esplosivo; che FREDA e VENTURA avevano già realizzato gli attentati ai treni per i quali erano stati condannati a Catanzaro; che vi era già stato il convegno alla White Room di fondazione di Ordine Nuovo, al quale avevano partecipato anche FREDA, per Padova, e MAGGI, ZORZI e SICILIANO per Venezia; che era stato proprio SICILIANO a dire che la strategia di Ordine Nuovo "comprendeva anche azioni armate contro lo Stato, eliminazione fisica dell'avversario politico e attentati con bombe e ordigni analoghi"; che, infine -sottolinea il ricorrente pubblico ministero - "la matura eversiva di O.N. e quindi dei vari gruppi che la componevano risulta anche dal fatto che lo stesso fu sciolto il 21.11.1973 con decreto del Ministro dell'Interno, a seguito della sentenza redatta dal giudice Occorsio, che pagò con la vita questa sua decisione". Queste ed altre circostanze sarebbero state dunque erroneamente trascurate dai giudici a quibus, che pertanto, sullo specifico profilo che viene qui in discorso, avrebbero svolto una motivazione in parte lacunosa ed in parte contradditoria ed illogica.

Altrettanto analitica è stata, in proposito, la disamina condotta anche dalle parti civili ricorrenti - in particolare, quella sviluppata nella impugnazione proposta per il Comune di Milano - ove, oltre a puntualizzarsi i vari elementi di "collegamento" fra i gruppi di Padova e quello di Venezia-Mestre, sulla base delle circostanze già evidenziate nella sentenza di primo grado, si sottolineano i "fatti" e le "dichiarazioni" da cui dovrebbe dedursi - quanto meno sul piano logico - una risultante strategica comune assai meno evanescente e problematica di quella evocata dai giudici dell'appello; ciò anche per le caratteristiche organizzative che contraddistinguevano, all'epoca dei fatti, la struttura di O.N.; gli incarichi ed i ruoli svolti in seno a tale movimento dai personaggi coinvolti - MAGGI responsabile del Triveneto; DIGILIO "quadro coperto" e armiere del gruppo di Venezia; FREDA e VENTURA, riconosciuti colpevoli, facenti parte del gruppo padovano, anch'esso, dunque, Veneto - e la stessa lettura "diacronica" di specifici episodi e soggetti ad essi partecipi, plasticamente descritta dal ricorrente Comune di Milano in apposite "tabelle" riepilogative.

La tematica che i ricorrenti agitano presenta, all'evidenza, anche in questo caso, margini di notevole suggestione, giacchè, ove al coacervo degli elementi e delle considerazioni che la sentenza di primo grado ha dedicato per analizzare l'epoca e la natura dei rapporti che si erano potuti accertare fra i vari personaggi coinvolti nella vicenda processuale e, soprattutto, fra i diversi nuclei ordinovisti presenti ed operanti, in specie, nel Veneto, i giudici dell'appello si fossero limitati - come deducono i ricorrenti - ad una semplice operazione "acritica" di disarticolazione di quegli elementi e considerazioni, per neutralizzarne, poi, i risultati complessivi, le doglianze proposte nei ricorsi aprirebbero senz'altro uno spazio al riesame della coerenza intrinseca e della sufficienza argomentativa del tessuto motivazionale. Ma basta poco per avvedersi di come - al di là di qualsiasi apparente suggestione, e della intrinseca opinabilità che contrassegna qualsiasi operazione logica di "interpretazione" di fatti e acquisizioni tanto complesse e stratificate - la sentenza di appello non si sia affatto limitata ad una apodittica frantumazione dell'impianto accusatorio, ma si sia, al contrario, meticolosamente concentrata nel rivalutare (anche alla luce, ovviamente, delle critiche e delle censure difensive e delle nuove acquisizioni operate nel corso del giudizio di appello) l'intera gamma degli elementi posti a base del giudizio rassegnato dai primi giudici sullo specifico aspetto che viene qui in discorso:

e tutto ciò - va subito detto - senza quelle lacune o, peggio, "travisamenti", che alcuni dei ricorrenti hanno preteso di intravedere.

La sentenza impugnata, infatti, dopo aver analiticamente passato in rassegna - seguendone l'iter logico-ricostruttivo, secondo un percorso di rivalutazione critica condotta alla stregua e sulla falsariga delle specifiche censure proposte dagli appellanti - l'ampia disamina svolta dai primi giudici in ordine alla esistenza di una struttura eversiva facente capo alla organizzazione O.N. ed operante essenzialmente nel Veneto nel 1969 (v. pagg. 442 e segg. della sentenza di primo grado), è pervenuta - malgrado le opposte tesi difensive - ad una conclusione del tutto sovrapponibile a quella già rassegnata al riguardo in prime cure: vale a dire che, tenuto conto dei vari apporti dichiarativi raccolti o comunque acquisiti nel processo, e delle enunciazioni già poste a fondamento delle varie sentenze occupatesi in passato della strage e di altre vicende riconducibili agli ambienti ordinovisti, dovesse ritenersi assodato che "a Padova fu costituito, nell'alveo di Ordine Nuovo, un gruppo eversivo capitanato da FREDA e VENTURA e che ad esso vanno attribuiti una serie di fatti delittuosi consumati nel 1969, tra i quali campeggiano gli attentati ai treni dell'agosto" (pag. 247 della sentenza impugnata). Ma v'è di più. Anche sul punto specifico delle responsabilità individuali, sia pure in chiave meramente "storica" e dì valutazione incidentale, l'approdo dei giudici di secondo grado non si è discostato di molto dai "risultati" della indagine condotta in primo grado. Dopo approfondito esame, infatti, delle varie acquisizioni già valorizzate dai primi giudici, anche la Corte dell'appello ha ritenuto di "dover, in definitiva, condividere l'approdo cui la Corte di assise di Milano, peraltro in termini più impliciti che espliciti, è pervenuta in ordine alla responsabilità di FREDA Franco e VENTURA Giovanni per i fatti del 12.12.1969, pur avvertendo che tale conclusione - cautamente puntualizza la sentenza impugnata - oltre a non poter provocare...effetti giuridici di sorta nei confronti di costoro, irrevocabilmente assolti dalla Corte di assise di appello di Bari, è frutto di un giudizio formulato senza poter disporre dell'intero materiale probatorio utilizzato a Catanzaro e Bari". Ebbene, pure con tali limiti e nella circoscritta prospettiva dell'accertamento delle responsabilità di MAGGI, ZORZI e ROGNONI, enunciata dalla accusa nella forma del "concorso - appunto - con Freda Fanco e Ventura Giovanni", il giudizio circa la responsabilità di FREDA e VENTURA in ordine alla strage di Piazza Fontana, afferma la sentenza impugnata, "non può che essere uno: il complesso indiziario costituito dalle risultanze esaminate, a cominciare dall'accertamento delle responsabilità irrevocabilmente operate dalle Corti di assise di Catanzaro e Bari per finire con le dichiarazioni di Fabris, Lorenzon, Comacchio e Pan, con particolare riferimento al secondo, fornisce a tale quesito una risposta positiva" (v. la sentenza di appello a pag. 399). Logico, quindi, alla stregua di tale univoco approdo, il tentativo dei ricorrenti di valorizzarne al massimo il portato "dimostrativo", per avvalorare l'assunto - contrario alla tesi sostenuta dai giudici di secondo grado - secondo il quale, evocandosi comunque rapporti tra la cellula padovana (nella quale operavano, appunto, coloro che sono stati riconosciuti come responsabili della strage) ed il nucleo ordinovista di Venezia-Mestre, nel quale erano presenti, in posizione apicale, MAGGI e ZORZI, e attorno al quale ruotava anche il "quadro coperto" DIGILIO, reputato "non estraneo" ai fatti, ne derivava un sensibile rafforzamento della ipotesi accusatoria, avuto riguardo alle convergenze strategico-operative che i primi giudici avevano ritenuto di intravedere tra quei due gruppi. Ma l'assunto, certo praticabile in linea astratta, e del tutto coerente anche sul piano logico (i tragici fatti del 12 dicembre 1969 non avevano infatti rappresentato una "scheggia impazzita", ma il frutto di un coordinato "acme" operativo iscritto - secondo le pacifiche acquisizioni evocate concordemente dai giudici di entrambi i gradi di merito - in un programma eversivo ben sedimentato, ancorchè di oscura genesi, contorni e dimensioni), non ha trovato positiva conferma sul piano probatorio, alla luce dei rilievi - tutti dotati di incontestabile rigore logico - svolti nella sentenza di secondo grado.

Un rilievo evidentemente di primo piano è stato assegnato, per la ricostruzione dell'epoca e della "intensità" (qualitativa e quantitativa) dei rapporti tra i due gruppi alle dichiarazioni rese da Martino SICILIANO, il quale fu esaminato in dibattimento nel corso del giudizio di appello. Questi - ricorda la sentenza impugnata - nel confermare sostanzialmente quanto riferito nel corso delle indagini preliminari, aveva precisato che sia lui che ZORZI avevano partecipato ad alcune riunioni tenute nel retrobottega della libreria Ezzelino a Padova (ove erano solite incontrarsi le persone che appartenevano al gruppo locale che faceva riferimento ad Ordine Nuovo e che vedeva proprio in Franco FREDA il personaggio di spicco), così come FREDA, dal canto suo, si era portato alcune volte a Venezia, presso la sede di Via Mestrina: tuttavia, soggiunge la sentenza, "da tutto ciò...non era seguita, neppure in seguito, una vera e propria confluenza del gruppo di Padova in Ordine Nuovo, in quanto "FREDA voleva una sua collocazione...voleva essere il duce del movimento" (pag. 254 della sentenza). D'altra parte, la stessa sentenza rammenta come la difesa di MAGGI avesse fatto riferimento alla decisione a suo tempo adottata da questi nella sua qualità di responsabile di Ordine Nuovo per il Triveneto di espellere da quel sodalizio proprio FREDA, che da allora aveva organizzato un proprio gruppo; mentre la tensione esistente tra i due era testimoniata da Casalini Gianni, il quale aveva testualmente affermato che "Con MAGGI, FREDA era in una sorta di avversione personale. FREDA ne parlava male e non voleva prendere ordini da lui...non poteva soffrire MAGGI...(gli) era antipaticissimo...ce l'aveva con MAGGI" (v. sentenza pag. 253).

Quindi, la principale voce collaborativa del processo, oltre a non asseverare direttamente l'esistenza di programmi operativi specifici cogestiti dai due gruppi, accreditava il nucleo padovano di una sfera di autonomia "gestionale", e se si vuole strutturale, non intravedendo in esso una componente organica del movimento, quanto meno secondo gli auspici e le aspirazioni personalistiche di FREDA. Ma al di là di ciò, i giudice dell'appello, dopo aver esaminato funditus le dichiarazioni dibattimentali del SICILIANO, giungevano ad un meditato - e motivato - ridimensionamento del relativo apporto, proprio sul versante della chiarificazione di quali fossero i rapporti tra i due noti gruppi nel periodo antecedente la strage, osservando, in particolare, che il collaboratore si era "limitato a:

accennare alquanto vagamente, e comunque solo in...sede di appello, a contatti risalenti a ben prima del 1969; riferire genericamente di un'evoluzione nei discorsi e nelle strategie di FREDA, dapprima "teoriche e dimostrative" e poi di tipo "stragista", senza peraltro ulteriori specificazioni se non accenni ad "attentati ai treni" ed anche (particolare, peraltro, versato solo negli interrogatori istruttori) in altri "luoghi frequentati dal pubblico, come banche, uffici postali, stazioni"; chiarire che, dello specifico progetto di FREDA di compiere attentati ai treni, aveva avuto personale e diretta contezza in una sola riunione presso la libreria Ezzelino; precisare che, comunque, aveva partecipato solo a parte delle riunioni tenutesi presso la libreria Ezzelino, avendo per il resto sentito parlarne dagli altri veneziani presenti, ed in particolare da ZORZI". Da qui la conclusione di ritenere che "...il principale elemento di accusa in ordine alla sussistenza, prima dei fatti del 12.12.1969 da un canto di un programma volto a progettare, dopo gli attentati ai treni, ulteriori e più significativi atti terroristici da parte del gruppo di Padova, e, dall'altro, e soprattutto, al coinvolgimento in tale eventuale ed ulteriore delittuoso programma del gruppo di Venezia-Mestre (dovesse) essere ridimensionato", proprio alla luce di una coerente lettura di quelle dichiarazioni, in una con le altre acquisizioni processuali. Conclusioni, quelle riferite, filtrate (e suffragate) anche alla luce delle varie altre fonti di prova evocate dai primi giudici e che, seppure in parte, sono state ricordate anche dai ricorrenti: vale a dire le dichiarazioni di Vianello, Campaner Giuliano, Boratto Giuseppe, Siciliano Franca, Casalini Gianni, Romani Gastone, Giannettini, ed altri ancora, ed il cui contributo ha formato oggetto di puntuale e motivata disamina da parte dei giudici a quibus.

Posto, dunque, che l'accertamento della natura e della intensità dei rapporti tra gli ormai noti gruppi di Padova e di Venezia-Mestre non doveva essere condotto al fine di suffragare (come, al contrario, sembrano presupporre i ricorrenti) l'esistenza di una semplice relatio "associativa", sia pure di tipo terroristico-eversivo, tra i due gruppi, ma la programmazione e realizzazione "in comune" degli specifici e tragici episodi delittuosi del dicembre 1969, la coerenza del percorso logico-argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata, la correttezza (e accuratezza) nella delibazione del materiale di prova, e la assoluta esaustività degli apporti motivazionali sui principali e qualificanti aspetti, rende del tutto esente da censure il provvedimento, quanto meno sul piano del circoscritto sindacato ritualmente devolvibile a questa Corte. Deve infatti sottolinearsi a questo riguardo - essendo stati MAGGI e ZORZI assolti nella sentenza impugnata a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - che il controllo affidato alla Corte di cassazione sulla struttura e sulla congruenza logica della motivazione involge anche l'osservanza del principio dell'"oltre ragionevole dubbio", che non può dirsi certamente rispettato quando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia da un grado di conferma così elevato da confinare con la certezza. Il principio dell'"oltre il ragionevole dubbio" rappresenta, infatti, il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio (Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2004, Grasso).

Nel quadro della comune censura di manifesta illogicità della motivazione, il procuratore generale e l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sulla base di considerazioni del tutto analoghe e convergenti, denunciano come "assolutamente inutile", contraddittoria e inconferente, ai fini della verifica della attendibilità della fonte, la lunga disamina condotta nella sentenza impugnata in merito alle dichiarazioni rese dal DIGILIO circa la sua pretesa appartenenza alla rete informativa statunitense. In realtà, segnalano i ricorrenti, i giudici di primo grado avevano correttamente affrontato la questione facendo essenzialmente leva su quelle che apparivano essere state le plausibili motivazioni dei racconti del DIGILIO al riguardo, affermando, appunto, che il preteso inserimento di questi nei servizi americani doveva - secondo la prospettiva dello stesso DIGILIO - consentire al collaboratore "di accreditarsi come un testimone, piuttosto che come protagonista, dei fatti eversivi che andava riferendo". Un assunto, questo, che - sempre secondo i ricorrenti - sarebbe stato condiviso nella sentenza impugnata, la quale espressamente dichiara di concordare con l'interpretazione del "movente" di quelle dichiarazioni offerto dalla sentenza di primo grado; ma che poi, contraddittoriamente, viene smentito, nella parte in cui i secondi giudici reputano di dover utilizzare la verifica negativa circa le dichiarazioni inerenti alla presunta appartenenza alla rete informativa americana, come un "un rilevante parametro per verificare l'attendibilità in genere di DIGILIO, anche se i fatti contestati (nel) processo non (erano) intimamente connessi con quella". E tutto ciò ad onta - sottolinea il procuratore generale - delle "elementari regole interpretative elaborate dalla giurisprudenza sulla frazionabilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità, per cui la eventuale non attendibilità di una parte del racconto non coinvolge necessariamente il tutto".

Simili rilievi sono però palesemente destituiti di fondamento, perchè, da un lato, non v'è contraddizione alcuna nel ravvisare in uno schema di autodifesa la ragione di un narrato in ipotesi "falso", e nel desumere, poi, valutazioni conseguenti in punto di credibilità della fonte; dall'altro, perchè, in tanto è pertinente evocare la possibilità di procedere ad una valutazione frazionata della chiamata in correità, in quanto i singoli "frammenti" in cui si articola il tessuto dichiarativo presentino fra loro connotati di autonomia contenutistica e logica tale da ammetterne un apprezzamento separato. La cosiddetta valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatone provenienti da chiamate in correità, infatti, per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro, in tanto è ammissibile, in quanto non esista una interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Interferenza - si è puntualizzato - che peraltro si verifica soltanto quando, come si è già accennato, fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria, ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Cass., Sez. 1^, 18 dicembre 2000, Orofino; v., anche, Cass., Sez. 6^, 2 febbraio 2004, Agate). Negare, quindi, che fra la inattendibile "presa di distanza" che il dichiarante tenti di frapporre tra se medesimo e i fatti descritti, e la sua narrazione che coinvolga altre persone in quegli stessi fatti, sussista una logica (ed ontologica) correlazione sul piano del giudizio di (inscindibile) affidabilità, equivale ad impedire al giudice un sindacato effettivo sulla prova, per "spezzettarne" lo scrutinio in tanti segmenti quante sono le frazioni di essa che le parti intendono utilizzare. Operazione, questa, evidentemente preclusa, con l'ovvia conseguenza di rendere del tutto incensurabile l'opposta - e contestata - determinazione assunta, al riguardo, dai giudici a quibus. Deve infatti ritenersi del tutto corretta la analitica rivisitazione - peraltro doverosamente postulata dalle specifiche doglianze degli appellanti - condotta in merito alla pretesa appartenenza della fonte ai servizi informativi americani, con un epilogo del tutto negativo circa "la concordanza interna ed esterna del narrato" e talvolta addirittura con l'emersione di "insanabili contrasti rispetto ai dati obiettivi" (formula ellittica per definire "false" alcune circostanze riferite); così come corretto è l'assunto secondo il quale, un così radicale "giudizio negativo sulla attendibilità del DIGILIO" non potesse non riverberarsi anche sul versante delle relative dichiarazioni erga alios. D'altra parte, la sentenza impugnata non ha mancato di sottolineare che "nel caso del DIGILIO, più che di un ritardo ad ammettere le proprie responsabilità, si deve, quanto meno per i fatti del 12.12.1069, parlare di una sostanziale mancanza di confessione, tale non potendosi qualificare il mero racconto di aver ispezionato ordigni, genericamente destinati a Milano, per controllarne l'efficienza e la sicurezza"; derivandone da ciò - e dalla disamina dell'intero percorso dichiarativo - il motivato convincimento per il quale il comportamento processuale del collaboratore fosse "stato condizionato dalla tutela di un suo preciso interesse processuale: il che - hanno esattamente osservato i giudici dell'appello - non può non intaccare l'attendibilità del dichiarante" (v. pag. 546 della sentenza impugnata). La conclusione, d'altra parte, è ulteriormente corroborata dalle consonanti valutazioni espresse a proposito di altre vicende, pur evocate dai ricorrenti per trame da esse spunti di opposta valenza. Così, del tutto inattendibili sono state reputate le dichiarazioni rese dal DIGILIO a proposito dell'attentato all'Ufficio istruzione di Milano del 24 luglio 1969, essendo "egli caduto...in inescusabili incoerenze con la realtà storicamente accertata", oltre ad esser stato platealmente smentito su aspetti di essenziale rilievo riflettenti fatti dal medesimo asseritamente compiuti, con la conseguenza di far ritenere quelle dichiarazioni come insanabilmente in contrasto con i dati obiettivi. Fatto reputato ancor più grave, essendosi il collaboratore deciso a parlare di quella vicenda "a distanza di anni dall'inizio della sua collaborazione, e solo per reazione ad un'intervista giornalistica in cui la sua Autorità giudiziaria di riferimento aveva espresso convinzioni non interamente collimanti con quanto egli era andato sino a quel momento ad essa riferendo", (v. pag. 321 della sentenza impugnata). Prescindendo, poi, da quanto di osserverà a proposito degli episodi più significativi (Paese e Canal Salso), assume risalto di non poco momento - sempre nella prospettiva della verifica della attendibilità del dichiarante - la disamina condotta nella sentenza impugnata circa l'incontro asseritamente avuto dal DIGILIO con il MAGGI all'inizio del dicembre 1969: incontro nel corso del quale il MAGGI gli avrebbe detto che "da lì ad una settimana circa, vi sarebbero stati dei grossi attentati, per cui, in vista di reazioni ai danni degli appartenenti alla loro area politica, era opportuno annotarsi le proprie vicende giornaliere onde potere, all'occorrenza, allegare un alibi", e che di ciò il DIGILIO avrebbe dovuto avvisare anche i "ragazzi". Lungi dal valere - come pretenderebbero i ricorrenti - come importante elemento di riscontro probatorio, la vicenda è stata sottoposta a puntuale verifica da parte dei giudici dell'appello, con approdi valutativi del tutto antitetici, avendo questi motivatamente ritenuto (sulla base, anche di elementi obiettivi) che le dichiarazioni del collaboratore presentassero "insuperabili elementi, vuoi di inverosimiglianza che di incoerenza esterna", fino a concludere che lo stesso DIGILIO avesse addirittura "riferito circostanze non vere in punto data di allontanamento e rientro di MAGGI". Ancora una volta, quindi, traspaiono elementi di accertata falsità del dichiarato, difficilmente circoscrivibili nel ristretto alveo di singoli episodi, avuto riguardo all'importanza ed alla significatività che quelle vicende rivestivano nel contesto globale della narrazione. Non senza trascurare, sempre sul piano delle incoerenze esterne, "che l'incarico di contattare e mettere in allarme gli altri appartenenti del gruppo di Ordine Nuovo di Venezia-Mestre non poteva essere stato da MAGGI affidato proprio a DIGILIO Carlo, notoriamente "quadro coperto" dello stesso" (v. pag. 434 della sentenza impugnata). Non dissimili, d'altra parte, sono le conclusioni cui la Corte di assise di appello è pervenuta in rapporto agli incontri che il DIGILIO avrebbe avuto con lo ZORZI dopo la strage, avuto riguardo alla palesi smentite che la fonte aveva ricevuto a proposito della asserita consegna del calco della chiave della cella di VENTURA per farlo fuggire dal carcere, e delle inspiegate, altalenanti "confessioni" ricevute dallo ZORZI, una volta partecipe materiale dell'attentato alla Banca Nazionale della Agricoltura a Milano e altra volta autore materiale dell'attentato alla Banca Nazionale del Lavoro a Roma (v. pagg. 491 segg.): evenienze, tutte, che la sentenza impugnata analizza, con critico rigore, pervenendo a logiche conclusioni di inattendibilità, per la verità neppure seriamente contestate, su tali specifici aspetti, dai ricorrenti.

In tutti i ricorsi delle parti civili ed in quello del procuratore generale, la motivazione della sentenza impugnata è aggredita sul piano della relativa coerenza logica con specifico riferimento a quelli che sono stati reputati, in primo grado, gli snodi cruciali sui quali si è fondato il giudizio di responsabilità penale, poi ribaltato in appello: snodi fra i quali assume un risalto centrale quello relativo ai cosiddetti accessi nel casolare di Paese, posto che - come esordisce in proposito il ricorrente procuratore generale - tutte le dichiarazioni rese sul punto dal DIGILIO "sono rilevanti sia per quanto attiene alla responsabilità sua, di MAGGI e di ZORZI per Piazza Fontana e sia per quanto attiene alla loro collaborazione con il gruppo di Padova per gli attentati ai treni". La decisione impugnata viene in particolare fatta oggetto di censura perchè valorizzarebbe, in chiave di incostanza, il ritardo con cui DIGILIO avrebbe riferito i fatti più importanti; quando, invece, sin dai primi interrogatori, tutti antecedenti a/V ictus di cui era rimasto vittima, aveva fornito gli elementi essenziali per essere ritenuto coinvolto. La stessa pronuncia, al contrario, non avrebbe dato il giusto rilievo alle numerose testimonianze ed agli altri elementi che potevano fungere da riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore, mentre si sarebbe limitata a dedurre la inattendibilità della narrazione del DIGILIO "solo per il fatto - osserva l'Avvocatura dello Stato - che non si sia riusciti a trovare detto casolare a distanza di oltre 30 anni".

Anche su tale vicenda, davvero centrale, le doglianze dei ricorrenti - tese a contestare la logicità della motivazione e mai la relativa carenza, a testimonianza dell'approfondimento argomentativo con cui la sentenza di appello ha dato atto dei relativi apprezzamenti in punto di prova - si rivelano per taluni aspetti palesemente infondate, mentre sotto i restanti profili addirittura inammissibili, perchè evocative di rilievi di puro fatto. In una diffusa ricostruzione di tale articolata vicenda, la sentenza di appello ha infatti meticolosamente ricomposto - secondo una linea di assoluto rigore logico - la sequenza degli accessi compiuti da DIGILIO presso il fantomatico casolare di Paese, seguendone le evoluzioni dichiarative, le epoche (non poco variegate) di riferimento, le presenze dei soggetti chiamati in causa dalla fonte, le dichiarazioni testimoniali evocate a conferma o smentita di quel complesso tessuto narrativo, le ragioni stesse del "dire" o del "tacere" che hanno contrassegnato la storia - certo non lineare - del contributo collaborativo, fino alla più recente (e compromettente) versione, alla luce, anche, delle contestazioni mosse dalle difese degli imputati. Anzitutto, i giudici dell'appello hanno sottolineato come il gravissimo ritardo con cui DIGILIO ebbe a riferire del terzo accesso a Paese - a distanza di oltre tre anni da quando aveva parlato del casolare di VENTURA utilizzato come covo di armi ed esplosivo - e che di per sè rendeva "gravemente viziato sotto il profilo della costanza nel tempo" il suo narrato, non poteva trovare spiegazione nella circostanza evidenziata nella sentenza di primo grado: e cioè che, col parlare del terzo accesso, DIGILIO avrebbe ammesso la sua responsabilità negli attentati ai treni e poi, con la narrazione di Canal Salso, nella strage. Da un lato, infatti - sottolinea la sentenza di appello - DIGILIO non ha mai direttamente confessato la propria responsabilità in quei fatti; dall'altro, anche dopo aver riferito del terzo accesso a Paese, "ha preferito continuare a ritagliarsi un ruolo, più che di partecipe, di "osservatore spinto da un incarico di intelligence", e, quindi, non si è allora verificato quell'evento catartico che avrebbe costituito, nell'interpretazione della sentenza impugnata, il necessario substrato logico di quell'interpretazione. Dunque - concludono sul punto i giudici a quibus - il narrato di DIGILIO appare gravemente viziato sotto il profilo della costanza nel tempo e la sentenza (di primo grado), che pure ha ammesso che il ritardo era una "evidente incongruenza del racconto" del collaboratore, ha dovuto compiere, per superare il dato, un puro atto di fede" (pag. 413).

Incocrenza nel tempo, nei riferimenti soggettivi e nei fatti percepiti e direttamente vissuti (soltanto nel terzo accesso si parla, con dovizia di dettagli tecnici, degli ordigni destinati agli attentati ai treni) che, negletti in primo grado, hanno invece ricevuto una rilettura del tutto "logica" da parte dei giudici dell'appello, evidentemente attenti a rifuggire da qualsiasi apodittica "spiegazione" di aporie narrative tanto evidenti.

Anche sullo specifico tema della "esistenza del casolare" i rilievi della sentenza impugnata - come si è accennato, vivacemente resistiti dai ricorrenti - sfuggono alle prospettate censure di manifesta irragionevolezza. Se da un lato, infatti, è in sè plausibile - come ha sottolineato, fra gli altri, l'Avvocatura dello Stato - che a distanza di tanti anni DIGILIO non avesse trattenuto memoria della ubicazione del casolare e non avesse così potuto fornire indicazioni utili al rintraccio dell'immobile, non possono tuttavia sottacersi gli approfonditi rilievi svolti al riguardo nella sentenza impugnata, sia in merito alle più che circostanziate descrizioni offerte dal collaboratore circa la struttura anche interna dell'immobile e le modalità per giungervi; sia in ordine a talune singolarità che avevano contraddistinto le indagini di polizia sulla intera vicenda. Un contesto, dunque, nel quale il mancato reperimento del casale (o delle sue tracce catastali o testimoniali) del tutto ragionevolmente è stato valutato come un significativo elemento di "incoerenza esterna" rispetto alla narrazione del collaboratore, il quale, malgrado tanta precisione descrittiva di luoghi e percorsi, "non era stato in grado di indicare il luogo ove sorgeva il casolare". Qualcosa di più e di diverso, dunque, rispetto ad una circostanza totalmente "neutra" di mancato riscontro. D'altra parte, l'analitico esame condotto dai giudici dell'appello in merito alle varie testimonianze che avrebbero dovuto fungere da riscontro alle dichiarazioni rese in merito al casale di Paese, ne hanno rivelato la sostanziale inconsistenza probatoria, o per la totale genericità dei vari riferimenti, o per la non sovrapponibilità dei contesti narrativi (pag. 419 e segg.); al punto che il richiamo a tali fonti, effettuato dai giudici di primo grado, è apparso in taluni casi addirittura inconferente.

Altro aspetto che - secondo l'impugnata sentenza - ha fortemente compromesso l'attendibilità della narrazione del DIGILIO in merito al casale di Paese ed alle connesse dichiarazioni afferenti il cosiddetto terzo accesso, ruota attorno alla asserita presenza di Lino FRANCO nella seconda visita effettuata nel casale. Alla stregua, infatti, dei riferimenti temporali offerti dal DIGILIO, la presenza del FRANCO, deceduto il 15 luglio 1969 a seguito di una lunga malattia invalidante, doveva reputarsi impossibile, stanti le precise dichiarazioni rese dalla vedova, a proposito delle condizioni di salute e delle possibilità di movimento del marito, il quale sin dal 1968 aveva "...smesso di andare a scuola e...non poteva guidare la macchina...perchè i piedi non avevano più il tatto, non sentiva più". Posto, dunque, che il secondo accesso al casolare di Paese al quale - secondo DIGILIO - avrebbe partecipato il FRANCO si era verificato (stando a quanto precisato dallo stesso collaboratore) nel luglio del 1969, se ne doveva desumere che, a quel momento, o il FRANCO era già deceduto, o si trovava comunque in condizioni fisiche tali da non poter essere in grado di viaggiare sino a Paese.

Pertanto, dovendosi le dichiarazioni rese dalla vedova del FRANCO reputare attendibili - la sentenza impugnata ha, infatti, puntualmente ed esaurientemente svilito le diverse valutazioni condotte dai primi giudici sul semplice presupposto che la donna fosse mossa dall'esigenza di salvaguardare la figura morale del marito - ne derivava un elemento di palese contrasto rispetto alla affidabilità della narrazione. Sicchè, i rilievi e le conclusioni svolte "in tema di costanza nel tempo (ritardo) ed incoerenza esterna (esistenza del casolare, malattia di FRANCO)", già di per sè sono stati reputati, del tutto coerentemente, fattori che impedivano "in radice di giudicare sul punto affidabile il collaboratore" (pag.

421). Circostanze alle quali la sentenza impugnata coniuga i gravi contrasti in cui DIGILIO sarebbe caduto nell'indicare gli anni in cui gli accessi al casolare di Paese si sarebbero verificati; le altrettanto altalenanti versioni circa i personaggi che sarebbero stati presenti nelle varie occasioni; la notorietà di alcuni dati "tecnici" sugli ordigni, già acquisiti nel corso dei procedimenti di Catanzaro e Bari e sostanzialmente reiterati nelle dichiarazioni di alcuni testi - come nel caso di FABRIS (v. pag. 379) - (donde, il "notorio processuale" che non può fungere da elemento di riscontro), per giungere, all'epilogo di tale articolato e coerente percorso, alla conclusione di inattendibilità e assenza di elementi di conferma. Ogni considerazione alternativa è dunque, in sè, operazione legittima, ma soltanto nell'alveo e nei confini di un giudizio di merito: agli effetti dell'odierno scrutinio, invece, è del tutto evidente come i puntuali rilievi svolti in sede di gravame, si rivelino, non soltanto del tutto appaganti sul piano della coerenza argomentativa e del rigore logico, ma anzi doverosi nel sottoporre ad attenta disamina i difetti di attendibilità - intrinseci ed estrinseci - di un diluito e oscillante tracciato narrativo contrassegnato da non poca disinvoltura. In tale contesto, e per concludere sul punto, si rivelano del tutto sterili le doglianze proposte dal pubblico ministero in ordine al fatto che la sentenza impugnata, pur avendo dato atto delle risultanze scaturite dagli accertamenti peritali relativi alle conseguenze patite dal DIGILIO a seguito dell'ictus che lo aveva colpito nel maggio 1995, nell'esaminarne le dichiarazioni e gli interrogatori, "non distingue tra quelli resi prima dell'ictus e tra quelli resi dopo; non distingue - soggiunge il ricorrente - se le risposte date in controesame sono da ritenersi date in situazione di affaticamento (dato facilmente riscontrabile dalla durata dell'esame così come trascritto) o in situazioni di freschezza e quindi di lucidità, con ciò operando una valutazione sicuramente superficiale delle dichiarazioni medesime". Ma tale severa censura, oltre che ingenerosa, avendo la sentenza impugnata lungamente e perspicuamente affrontato il tema, si rivela incongrua sul piano del motivo dedotto (agitandosi profili chiaramente di merito) e per di più appare essere agevolmente ribaltabile in termini reciproci a quelli prospettati, giacchè - in ipotesi - ben potrebbero essere state proprio le dichiarazioni rese in condizioni di minor "freschezza" o "lucidità" ad aver supportato l'accusa nel giudizio di primo grado.

Anche a proposito dell'altro episodio centrale descritto dal DIGILIO, vale a dire l'incontro di Canal Salso, i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili sono concordi nel prospettare vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà e con accenni di travisamento delle risultanze processuali.

Il pubblico ministero, in particolare, lamenta che i giudici dell'appello avrebbero addirittura fondato talune affermazioni "su documenti e atti non presenti nel processo", in quanto, con riferimento alla parte della sentenza in cui si prospetta l'ipotesi della "circuitazione" della notizia relativa al tipo di esplosivo asseritamente presente nella vettura del MAGGI - secondo le indicazioni dello ZORZI - si osserva come le indicazioni a suo tempo date allo stesso DIGILIO dai Carabinieri del R.O.S. circa il furto di "ammonal" di Arzignano, non precisavano nè che il furto fosse avvenuto ad opera di ZORZI, nè che ZORZI avesse conservato quell'esplosivo. Si lamenta, poi, la circostanza che i giudici a quibus avrebbero trascurato il particolare della presenza di una borsa sportiva nel bagagliaio della vettura, che - a dire del ricorrente - avrebbe rappresentato un particolare "determinante, perchè in essa doveva necessariamente essere contenuto quell'altro esplosivo che la Corte di primo grado (aveva) con ampia e convincente motivazione ritenuto essere stato aggiunto a quello visibile e visto da DIGILIO". Rilievi, questi ultimi, che compaiono pure nel ricorso proposto nell'interesse del Comune di Milano, ove si sottolinea anche la mancata valorizzazione dell'alibi falso fornito per quel periodo dallo ZORZI, e la incongruenza di reputare le dichiarazioni del DIGILIO attendibili, quanto alla responsabilità del dichiarante, ma inattendibili e non riscontrate per ciò che attiene alle responsabilità delle altre persone coinvolte nella vicenda dalla stessa fonte.

Le "questioni" agitate nei ricorsi a proposito dell'incontro di Canal Salso, specie quelle dedotte dal pubblico ministero, oltre che coinvolgere profili fortemente intrisi di rilievi di merito, si rivelano,a ben guardare, eccentriche o secondarie rispetto al nucleo della decisione impugnata, la quale, in parte qua, offre ben altri elementi di giudizio in punto di attendibilità della fonte e carenza di elementi di verifica. Da un lato, infatti, la questione della natura dell'esplosivo asseritamente indicata dallo ZORZI, e la relativa "interpretazione" offerta - quanto ad ipotesi di "circuitazione" delle conoscenze somministrate dal dichiarante - nell'ampia motivazione dispiegata sul punto nella sentenza impugnata, non si presta affatto alle censure prospettate dal ricorrente procuratore generale. La sentenza impugnata, infatti, riproduce esattamente il passo dell'interrogatorio cui il DIGILIO fu sottoposto il 16 marzo 1995 da parte dei Carabinieri del R.O.S. e si da atto come da esso trasparisse che proprio gli interroganti avevano informato lo stesso DIGILIO del furto di "ammonal" compiuto ad Arzignano: sicchè, la pregressa "conoscenza" di quella sostanza e della relativa, implicita disponibilità da parte dell' "ambiente", rendevano del tutto plausibile - sul piano logico - la deduzione svolta dai giudici a quibus. Deduzione, questa, alla quale il ricorrente si limita a giustapporre null'altro che una contraria illazione, non soltanto neutra sul piano della logica, ma certamente insuscettibile di incrinare il più che solido e coerente apparato argomentativo sul quale si fonda il motivato giudizio di inattendibilità del DIGILIO. Quanto, poi, all'omesso esame del particolare relativo alla borsa sportiva che sarebbe stata presente nel bagagliaio della vettura del MAGGI, l'assunto si presenta probatoriamente effimero, giacchè soltanto attraverso una operazione di tipo meramente congetturale si potrebbe annettere a quel particolare "l'importanza" che i ricorrenti hanno ritenuto di scorgervi. Una borsa della quale è ignoto il contenuto, la destinazione e le ragioni del suo posizionamento in un certo luogo ed in un determinato contesto, non si vede proprio, infatti, come e perchè avrebbe dovuto rappresentare un particolare da "valorizzare" da parte dei giudici dell'appello, se non in forza di un rapporto inferenziale che pretendesse di desumere il "possibile" dall'"ipotetico".

Pure la questione relativa al cosiddetto "falso" alibi dello ZORZI - relativo alla sua presenza a Napoli in quel periodo - ed in ordine al quale i ricorsi, tanto del procuratore generale che di tutte le parti civili, si sono diffusi per desumerne una grave incoerenza nella sentenza impugnata, non sembra affatto infirmare la linearità del decisum e la logicità della motivazione: e ciò sia per quanto attiene alla disamina della specifica vicenda relativa all'incontro di Canal Salso, sia sul più generale versante della "conferma" che quella pretesa falsità offrirebbe a proposito degli indizi di responsabilità evocati a carico dello stesso ZORZI. Al riguardo, occorre qui ribadire che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte -mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia. L'alibi falso, quindi, ben può, in ipotesi, fungere da elemento di riscontro circa l'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma siffatto parametro di apprezzamento, tuttavia, va saldamente iscritto nel panorama delle singole vicende e delle specificità che caratterizzano ciascuna di esse; sicchè, al giudice è senz'altro consentito di valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, ma senza trascurare, però, l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa. Fermo restando, in ogni caso, che, avuto riguardo alla presunzione di non colpevolezza che - per espresso disposto costituzionale - accompagna ogni cittadino sino alla condanna definitiva, soltanto l'alibi sicuramente falso può essere valutato come indizio a carico dell'imputato, mentre la mancanza di alibi, o il suo fallimento, sono probatoriamente neutri (cfr., sui vari prifili, e tra le tante, Cass., Sez. 2^, 4 febbraio 2004, Gallazzi; Cass., Sez. 2^, 22 marzo 1996, Arena; Cass., Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino; Cass., Sez. 1^, 18 maggio 1992, Modica).

Alla stregua di tali principi, emerge che i giudici dell'appello, pur essendo pervenuti - all'esito di una analitica disamina delle dichiarazioni rese dai testi Coglitore ed Arpaja, che avrebbero dovuto asseverare la presenza napoletana dello ZORZI all'epoca dei fatti di Canal Salso e della strage - ad un giudizio di inattendibilità di tali dichiarazioni, avuto riguardo ad un complesso di rilievi, interni ed esterni a quelle narrazioni (pagg.

457 e segg. della sentenza impugnata), pur tuttavia non si sono spinti ad affermarne la falsità, anche perchè, al fulcro del reputato giudizio di inaffidabilità, è stata posta - non la accertata presenza altrove dello ZORZI in quel periodo - ma, essenzialmente, la circostanza che (al di là del sospetto ritardo con cui i due testimoni erano intervenuti nel processo), taluni dei particolari descritti dai medesimi si ponevano in contrasto rispetto a quanto dichiarato dallo stesso ZORZI in occasione dei suoi interrogatori resi a Parigi il 12 ed il 13 dicembre 1995. V'è quanto basta, quindi, per far ritenere più che coerente, da un lato, l'apprezzamento di inattendibilità della versione rispettivamente offerta dai "tardivi" testi a discarico; e, dall'altro, non ribaltabile tale giudizio come indizio contro lo stesso ZORZI, non potendosi da quella inattendibilità ritenere eo ipso provata la consapevole e preordinata falsità di quelle stesse dichiarazioni.

Una minuziosa riproposizione delle varie tematiche, lungamente dibattute in entrambi i gradi di merito, e relative al tipo di esplosivo asseritamente visto da DIGILIO a Canal Salso nella autovettura del MAGGI, ha, poi, formato oggetto di un apposito e diffuso motivo di impugnazione da parte del difensore delle parti civili Luigi Passera ed altri. In tale motivo, però, nel quale formalmente si censura la sentenza di appello "per manifesta illogicità della motivazione circa la non riconosciuta compatibilità delle dichiarazioni di Carlo DIGILIO con le valutazioni tecniche acquisite sugli esplosivi utilizzati il 12 dicembre 1969", in realtà si procede ad una rivisitazione delle emergenze processuali, non soltanto evocativa degli atti raccolti nel corso del processo e delle varie acquisizioni desunte dalle numerose perizie e consulenze effettuate anche in un ormai lontano passato, ma addirittura si tenta di introdurre e asseverare una lettura alternativa di quelle risultanze attraverso una autonoma base documentale, avendo il ricorrente accluso, nel corpo dell'atto di impugnazione, varie copie di documenti relativi, proprio, al tema dell'esplosivo. Il tutto, dunque, in una prospettiva bensì "critica" delle deduzioni svolte e delle conclusioni rassegnate dai giudici a quibus a proposito di tale peculiare - ma, evidentemente, importante tematica - e tuttavia realizzata attraverso strumenti argomentativi sicuramente "tecnici", ma, appunto perchè esclusivamente tali, destinati a spiegare un qualche risalto solo agli effetti di un giudizio di merito. Argomenti tecnici, vale la pena di aggiungere, non soltanto resistiti dalla accurata disamina condotta dai giudici dell'appello per asseverare i punti di maggior contrasto emersi rispetto ai diversi approdi cui erano pervenuti i giudici del primo grado, ma anche vivacemente contrastati dalla difesa dello ZORZI, particolarmente puntuale ed approfondita nel contestare la fondatezza dell'analogo quinto motivo di ricorso del procuratore generale (v. pagg. 96 e segg. della memoria ZORZI in riferimento alle deduzioni svolte a pagg. 23 e segg. del ricorso del procuratore generale, nonchè la dettagliata disamina condotta a pagg. 50 e segg. della "Nota riassuntiva della discussione orale", allegata alla indicata memoria). Ciò rende, quindi, la tematica introdotta dai ricorrenti - e per il modo stesso in cui risulta evocata nei ricorsi - alla stregua di profilo strutturalmente eccentrico rispetto ai confini entro i quali può trovare margine applicativo il vizio dedotto;

essendo noto che, come già si è accennato, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendosi il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. un., 24 settembre 2003, Petrella; Cass., Sez. un., 23 giugno 2000, Jakani; Cass., Sez. un., 16 settembre 1999, Spina). Il tutto non senza sottolineare gli obiettivi margini di opinabilità derivanti da ricostruzioni di complesse operazioni di valutazioni "tecniche", a loro volta ricostruttive ex post, della natura, qualità e quantità delle sostanze esplosive impiegate per gli attentati del 12 dicembre 1969, e delle modalità di confezionamento degli ordigni, avuto riguardo alla mancata campionatura e conservazione di reperti relativi all'ordigno rinvenuto inesploso alla Banca Commerciale di Milano.

Una omissione, quest'ultima, tanto sorprendente quanto deprecabile, posto che il suo verificarsi ha senz'altro impedito accertamenti che - sia nella immediatezza che in prospettiva - avrebbero senz'altro offerto spunti di ineludibile importanza. Ebbene, la sentenza impugnata, alla luce dei dati offerti dalle risultanze peritali, ha puntualmente dato atto di come, dovendosi pacificamente escludere l'identità tra l'esplosivo impiegato per 1' attentato di Piazza Fontana e quello descritto dal DIGILIO a proposito dell'incontro di Canal Salso, avallare l'ipotesi accusatoria, secondo la quale si sarebbe potuta realizzare "una successiva miscelazione di sostanze esplosive, tra le quali anche, ma non esclusivamente, la gelatina dinamite, materiale quest'ultimo, non visto a Canal Salso" e invece certamente presente nell'ordigno deflagrato, equivalesse null'altro che ad accreditare "un'invenzione processuale": ciò, in particolare, avuto riguardo alla "faticosa" configurazione di quella ipotesi (pag.

734 della sentenza di primo grado e pag. 477 della sentenza di appello), dettata dall'esigenza di rendere in qualche modo compatibile con i dati della strage la versione offerta dal collaboratore, e considerata anche la incertezza del peso dell'ordigno non esploso posizionato nella Banca Commerciale (presa pure in considerazione per la ricostruzione dei fatti), nonchè i riferimenti desumibili dalla "nuova consulenza tecnica del prof. Berry, anch'essa del tutto incontestata ex adverso". Non senza trascurare - hanno puntualmente messo in risalto i giudici dell'appello - la circostanza che l'ipotesi configurata nella sentenza di primo grado, oltre a rinvenire una chiara smentita alla luce delle nuove acquisizioni peritali e ad essere formulata su base meramente congetturale, risultava del tutto priva di riscontri e supporti probatori, "a cominciare dalla parola dello stesso collaboratore, il quale anzi (aveva) parlato di ordigni già predisposti in tutto e per tutto compreso l'innesco", affermando che "quel materiale sarebbe solo stato riversato in altri contenitori (al solo fine di evitare che, in un occasionale controllo, la polizia si potesse insospettire per la presenza di cassette militari) e non certo ad essere miscelato con altro esplosivo" (pag. 478). In tale quadro di riferimento, dunque, andare oltre, equivarrebbe a formulare un terzo giudizio sui fatti e sul loro significato probatorio, al di fuori di qualsiasi effettiva correlazione con il prospettato vizio di motivazione, per quel che si è detto manifestamente infondato.

Sempre a proposito dell'incontro di Canal Salso, l'aspetto che comunque assume risalto assorbente nella economia della decisione adottata dai giudici dell'appello risiede, essenzialmente, nella disamina del coacervo di elementi che la sentenza impugnata ha posto in risalto, per sostenere - sulla base di un tracciato argomentativo ispirato a criteri di assoluto rigore logico e senza far mostra di alcuna preconcetta volontà di neutralizzazione dell'opposto iter, sviluppato, a proposito della vicenda, dai giudici di primo grado - il severo giudizio di totale inaffidabilità delle gravi indicazioni di reità propalate dal DIGILIO: non solo e non tanto per l'assenza di riscontri individualizzanti, quanto - e forse soprattutto - per la ridda di contrarie emergenze che, sul piano logico e fattuale, gravemente ne hanno compromesso la credibilità. Una disamina, quella compiuta dai giudici a quibus, che se, per un verso, finisce col risultare avvalorata - quanto meno sul piano della relativa logicità - dalla assenza di specifiche censure da parte dei ricorrenti, assume - sotto altro e più generale profilo - i connotati della assoluta centralità agli effetti della decisione di proscioglimento, essendo del tutto evidente che, screditata la principale e diretta fonte di accusa sull'episodio che costituiva l'immediato antecedente "logico- operativo" della strage (fino a consentire la formulazione di dubbi più che fondati circa il fatto che quell'episodio si fosse davvero realizzato nei termini descritti, fra le persone indicate e nel contesto riferito), era evidente che l'intero castello accusatorio finiva per risultare minato alle fondamenta.

A proposito delle dichiarazioni rese dal DIGILIO in merito all'episodio di Canail Salso, i giudici del merito hanno infatti ritenuto di poter prescindere da taluni accenni difensivi (v. memoria ZORZI e allegati), incentrati su una problematica credibilità di ordine, per così dire, generale, circa l'episodio in sè, avuto riguardo alla dubbia plausibilità di una rischiosa e compromettente "consulenza" su ordigni esplosivi già predisposti, effettuata su una macchina parcheggiata in mezzo ad una strada e con l'impiego di torce elettriche, perchè la via non era illuminata (pag. 699 della sentenza di primo grado): "consulenza", per di più, commissionata a persona che asseriva essere nota "nell'ambiente come esperto di armi e non di esplosivi" (v. sentenza di primo grado pag. 701) e che lo stesso perito Berry ha definito come "...totalmente a digiuno in merito ad ordigni esplosivi, a esplosivi, a materie esplosivi.." (pag. 715 della sentenza di rimo grado).

Allo stesso modo, non sono state reputate conclusive, ai fini del giudizio di inattendibilità, le prime quattro "contestazioni" mosse alla narrazione del DIGILIO da parte delle difese e "giustificate" in vario modo nella sentenza di primo grado; contestazioni in particolare riguardanti le contraddittorie indicazioni fornite circa il numero delle cassette viste nella vettura del MAGGI; la possibilità di effettuare l'operazione di controllo al buio; il quantitativo di esplosivo contenuto nelle cassette e, infine, la descrizione del contenitore del congegno di innesco. I giudici dell'appello, comunque, pur non assegnando una particolare valenza ai vari elementi di contrasto evocati dalle difese, ne hanno tuttavia dato atto, come circostanze "pur sempre dimostrative della incoerenza interna (variazione del contenuto delle cassette, quantitativo dell'esplosivo in esse contenuto, contenitori del congegno di innesco) ed esterna (condizioni di visibilità) del collaboratore, nonchè della sua attitudine ad adattarsi alle contestazioni che gli venivano volta per volta mosse" (pag. 441 e segg. della sentenza impugnata; v., a proposito dell'ultimo rilievo citato dai giudici dell'appello, l'osservazione, già formulata dai giudici di primo grado, che avevano definito il DIGILIO come "...una persona indisponibile ad ammettere contraddizioni nel suo dictum, a riconoscere di essere stato reticente su alcuni profili delle vicende descritte, a ritenere che possa incorrere in qualche difetto della memoria": pag. 760 della sentenza di primo grado). Ma sono altre, e ben più radicali, le contraddizioni ed aporie che, presenti e non dipanate all'interno del contorto percorso dichiarativo del collaboratore, hanno determinato la sostanziale evaporazione di qualsiasi risalto probatorio annesso in primo grado all'importante episodio che viene qui in discorso. Accanto, infatti, alle obiettive smentite che, come già si è rilevato, la ricostruzione operata dai primi giudici ha ricevuto a proposito dell'esplosivo asseritamente visionato a Canal Salso dal DIGILIO (v. anche pagg. 442 e segg. della sentenza di appello), ed al consistente ritardo con cui la vicenda ha trovato ingresso nelle pagine del processo, la sentenza di appello, infatti, ha analizzato - sviluppandone le conseguenze desumibili in punto di prova, sulla falsariga ed alla luce delle "spiegazioni" offerte dalla sentenza di primo grado e dei rilievi svolti dagli appellanti - tutta una serie di evenienze palesemente in contrasto con il giudizio di attendibilità del narrato, formulato, al riguardo, in termini positivi, dai primi giudici. La sentenza impugnata, infatti, ha rammentato le gravi contraddizioni in cui DIGILIO era caduto a proposito della presenza o meno del fratello di ZORZI, Rudy, che doveva svolgere funzioni di autista pur essendo privo della patente di guida; il ripiegamento sulla persona del MARIGA; il cambio della vettura a Padova; il coinvolgimento del FACHINI e le errate indicazioni di dove la vettura sarebbe stata parcheggiata; le indicazioni altalenanti circa il tipo di vettura; i fluttuanti adattamenti nel tempo della narrazione, a seconda delle contestazioni e delle nuove acquisizioni processuali; le confusioni circa la fonte della notizia del cambio della autovettura:

circostanze, tutte, pacificamente acquisite e neppure, come si è accennato, contestate nei ricorsi delle parti civili e dal procuratore generale. Non può, dunque, stupire - e deve reputarsi, anzi, quale corollario del tutto ineluttabile - che i giudici dell'appello, dopo essere giunti al termine della lunga e approfondita disamina della vicenda di Canal Salso, abbiano ritenuto di dover "rilevare che la sommatoria delle incongruenze esterne ed interne, nonchè l'esistenza di suggestioni operate sul collaboratore e di inverosimiglianze del suo dire, non consent(issero) che una conclusione: il grado di attendibilità del narrato del collaboratore in ordine a tale episodio (era), anche se non tutte le censure e le allegazioni difensive (fossero) da condividere, modestissimo, se non inesistente" (pag. 463).

Sono infondati anche i motivi di ricorso dedotti nell'interesse del Comune di Milano, della Provincia di Lodi e di Milano e di altre parti civili nei quali, in sostanza, si lamenta la mancata valorizzazione, in chiave indiziaria, degli elementi raccolti a proposito degli attentati di Trieste e Gorizia, e di quello commesso ai danni dei magazzini COIN di Mestre tra il 27 ed il 28 marzo 1970.

Quanto ai primi, infatti, per i quali si è affermata la responsabilità di ZORZI e MAGGI, la riconducibilità delle azioni ad un medesimo alveo finalistico che poi avrebbe condotto alla strage del 12 dicembre, e qualsiasi ulteriore congettura sul piano delle responsabilità soggettive, non sono state ritenute ipotesi suffragate da elementi obiettivi, posto che, al contrario, tra quelle azioni e gli attentati successivi furono riscontrate differenze giudicate a questi fini dirimenti da parte dei giudici a quibus.

Differenze puntualmente individuate, infatti, nella maggior potenza, temperatura d'esplosione e potere dirompente dell'esplosi vo impiegato per la strage di Piazza Fontana, al punto che "i periti di Milano avevano, dopo aver effettuato un esperimento con la gelignite, materiale viceversa usato a Trieste e Gorizia, completamente escluso che si potessero verificare con quel tipo di gelignite gli effetti che sono stati riscontrati nei cinque attentati del 12 dicembre";

nell'impiego, per il fallito attentato al cippo di confine di Gorizia - ove l'ordigno venne rinvenuto inesploso il 4 ottobre 1969 - di un contenitore costituito da una cassetta per munizioni, e quale temporizzatore di un orologio (o di una sveglia, nell'attentato alla scuola slovena di Trieste), mentre a Milano fu utilizzata una cassetta portavalori marca "Juwel" e fu impiegato un timer; nella circostanza, infine - indubbiamente sintomatica di linee strategiche assai diverse (avuto riguardo, anche, alla "natura" fin troppo chiara degli obiettivi prescelti) che nelle azioni di Gorizia e Trieste gli ordigni "erano stati programmati per esplodere durante la notte e, quindi, gli attentati erano di natura dimostrativa" (v. la sentenza impugnata a pagg. 337 e segg. e 481 e segg.).

A proposito, poi, dell'attentato ai magazzini COIN del marzo 1970 (e, quindi, successivo alla strage: v., al riguardo pagg. 465 e segg. della sentenza impugnata), la disamina condotta sull'episodio, alla luce, anche, delle dichiarazioni di SICILIANO, ha indotto i giudici dell'appello ad escludere che gli elementi acquisiti fossero di spessore tale da consentire di affermare che ZORZI fosse con certezza responsabile del fatto, sia perchè quest'ultimo si era limitato a chiedere allo stesso SICILIANO di effettuare una specie di sopralluogo, cui non era stato poi dato alcun seguito, sia perchè l'ANDREATTA, che gli aveva richiesto l'ordigno da far esplodere, non aveva fatto cenno di un suo collegamento con ZORZI, chiarendogli, anche, che la motivazione dell'attentato risiedeva in ragioni "personali" e non "politiche" (v. anche pag. 482). In tale contesto, dunque, il mancato riferimento alla intercettazione nel corso della quale ANDREATTA aveva riferito che "se parlo di COIN comincia tutto", ben si spiega in ragione della perdita del valore sintomatico dell'episodio, coniugandosi invece appieno - come deduce la difesa dello ZORZI (v. memoria a ag. 168) - con il peculiare contesto delle indagini in corso proprio per Piazza Fontana e con il plausibile conseguente timore che lo stesso ANDREATTA poteva nutrire per lo sviluppo delle stesse.

La sentenza di appello, come si è incidentalmente accennato, ha, in varie parti, doverosamente analizzato in chiave critica il contributo dichiarativo offerto dal DIGILIO, al fine di desumerne - in stretta aderenza alle tematiche più direttamente investite dagli atti di appello - valutazioni sulla relativa attendibilità, sugli spunti esterni che potessero fungere da riscontro, e sulla stessa linearità e coerenza della relativa condotta processuale.

I conclusivi e diffusi approdi cui i giudici dell'appello sono pervenuti, analitici nel ripercorrere i tratti salienti della personalità, la vita anteatta e il comportamento processuale, convergono, però, verso un più che motivato epilogo dal tenore decisamente negativo: giacchè, accanto alle importanti vicende in cui le dichiarazioni della fonte, più che non trovare riscontri, hanno addirittura rinvenuto consistenti smentite su profili neppure secondari - quali l'intricata matassa relativa ai pretesi rapporti con la rete informativa americana; l'attentato all'ufficio istruzione di Milano; gli accessi al casolare di Paese; la vicenda di Canal Salso; il calco della chiave della cella di Ventura, e simili - la sentenza impugnata pone in risalto, non soltanto la assenza del requisito del disinteresse (in realtà, il DIGILIO non rese mai una vera e propria "confessione", e il suo comportamento - sottolinea la sentenza - "...fu condizionato da un suo preciso interesse: il che non può non intaccare l'attendibilità del dichiarante", dal momento che il suo contributo fu reso ontologicamente parziale dalla esigenza, appunto, di non compromettere troppo la propria posizione), ma anche l'ulteriore profilo della mancanza di spontaneità e autonomia delle sue narrazioni. Ciò, per i rapporti privilegiati intrattenuti dalla fonte con alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, e per gli elementi di suggestione che derivavano dallo stretto raccordo esistente tra i "colloqui" investigativi e il successivo "riversaggio" negli atti processuali. In tal senso depone la circostanza - puntualizzano i giudici a quibus - "che gli interrogatori di DIGILIO effettuati dall'Autorità giudiziaria, furono intervallati, non solo da detti "colloqui investigativi", ma anche a volte condotti sulla falsariga delle relazioni di servizio redatte da colui che aveva "colloquiato" con il collaboratore, e da veri e propri verbali di polizia giudiziaria, anch'essi non infrequentemente poi presi a spunto dal Giudice istruttore". Da tutto ciò, ed in perfetta sintonia, quindi, con le valutazioni espresse a proposito dell'esame delle singole vicende, il grave - ma coerentemente motivato - corollario secondo il quale, in relazione a quasi tutte le vicende narrate, ma comunque per quelle di "maggior spessore accusatorio, la conclusione non può essere che le dichiarazioni di DIGILIO Carlo - testualmente conclude la sentenza - a) non sono attendibili, e b) non sono quasi mai corredate dai necessari elementi esterni di convalida, se si eccettua il mero riscontro logico connesso alla comune appartenenza sua e dei chiamati alla stessa organizzazione eversiva, nonchè agli accertati collegamenti con analoghi gruppi di altre città" (pagg. 528 e segg. della sentenza impugnata).

La pretesa di valorizzare in chiave accusatoria gli incontri asseritamente avuti dal DIGILIO dopo il 12 dicembre 1969, così come quella di annettere valore indiziante al contenuto dei relativi colloqui o confidenze, altrettanto asseritamente ricevute dalla medesima fonte, si rivela, quindi, come una prospettiva del tutto impraticabile, stante la totale assenza di elementi di verifica, atti ad accreditare di una qualche attendibilità il contenuto del narrato. Le censure, pertanto, che compaiono nei ricorsi del procuratore generale, della Avvocatura dello Stato, del Comune di Milano e di altre parti civili, a proposito dell'omesso apprezzamento di episodi come la cena della vigilia di Natale del 1969 presso il ristorante "Lo Scalinetto" con MAGGI e Marcello SOFFIATI, la vicenda del litigio tra quest'ultimo e lo ZORZI, e gli incontri avuti con lo ZORZI in Piazza del Popolo, si rivelano del tutto inconsistenti, alla luce delle più che adeguate puntualizzazioni a tal proposito offerte dalla sentenza impugnata (pagg. 487 e segg.).

Il diverso, anche se ugualmente articolato, percorso ricostruttivo che la sentenza impugnata ha svolto per analizzare il "personaggio" SICILIANO ed il suo altalenante contributo dichiarativo, ha indotto il procuratore generale e tutte le parti civili a censurare - sotto il profilo della pretesa illogicità della motivazione - la sostanziale antinomia che sarebbe dato cogliere nello sviluppo argomentativo adottato dai giudici dell'appello, nella parte in cui, mentre hanno fatto mostra di conferire una patente di globale credibilità alle dichiarazioni rese da quella fonte, non ne avrebbero poi tratto coerenti conclusioni sul piano della valutazione probatoria, e, dunque, del significato che - in chiave di accusa - doveva attribuirsi agli episodi "centrali" dallo stesso descritti. Il tutto, evidentemente, in un contesto teso a stigmatizzare opzioni delibative del tutto antagoniste rispetto a quelle invece prescelte in prime cure.

Così, il ricorso del procuratore generale segnala come la sentenza impugnata abbia ritenuto Martino SICILIANO attendibile, a differenza di DIGILIO; ha ritenuto di dover esaminare anche le sue dichiarazioni relative ai pagamento ricevuti da Delfo ZORZI per ritrattare le sue accuse; ha escluso fenomeni di "circuitazioni" di notizie apprese dagli inquirenti; eppure, a fronte di tali positive emergenze, non avrebbe saputo trarre le conseguenze dovute, secondo i canoni interpretativi dettati dall'ari 192 del codice di rito. SICILIANO, sottolinea, infatti, la ricorrente parte pubblica, "non è un chiamante in correità, ma è un teste, un teste assistito, e le sue dichiarazioni - pur se da valutare ex art. 192 n. 3 per il preciso disposto dell'art. 197 bis n. 6 - sono pur sempre dichiarazioni di un teste, e quindi interpretabili con una diffidenza minore di quella doverosa nei confronti di chi - personalmente coinvolto in quello stesso reato - tenta inevitabilmente di ridurre la sua responsabilità". Del tutto analoghe le osservazioni poste a base del consimile motivo di ricorso rassegnato dalla Avvocatura dello Stato;

così come lo sono, nella sostanza, quelle svolte nel quarto motivo del ricorso proposto per il Comune di Milano, ove, peraltro, l'accento si sposta sulla presenza partecipativa del SICILIANO ai "fatti" di quegli anni, accreditando, dunque, la configurazione del proprio contributo dichiarativo per quello - puntualizza il ricorso - di un "testimone del proprio ruolo". Ma il punto, in diritto, è proprio questo: tanto più la posizione del dichiarante si accosta a quella dei soggetti coinvolti nei fatti che lo stesso descrive, tanto maggiore diviene l'esigenza di calibrare l'apprezzamento delle relative dichiarazioni sulla falsariga delle regole rafforzate tracciate dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Nè ha senso, e men che mai base normativa, la pretesa del procuratore generale di affievolire la caratura dei riscontri, in ragione della attribuibilità al dichiarante della figura del cosiddetto "teste assistito", considerato che, al di là del nomen con cui può essere formalmente etichettata la posizione del soggetto che viene esaminato, ne è dirimente - ai soli effetti che veramente contano, vale a dire della individuazione del regime giuridico che regola l'assunzione e la valutazione di quelle dichiarazioni - il connotato "sostanziale" di persona coinvolta o già coinvolta nei fatti oggetto delle dichiarazioni o in fatti a quelli collegati. Il delicato crinale sul quale è posta la linea di displuvio tra chi è teste e chi non lo è - pur nella contorta congerie delle figure soggettive scaturite dalla legge n. 63 del 2001 - passa, dunque, attraverso l'analisi della garanzia del nemo tenetur contra se edere, e di quella della cosiddetta corroboration che, per scelta normativa, deve assistere le dichiarazioni eteroaccusatorie di chi, per la posizione ricoperta in relazione ai fatti narrati, non è rispetto ad essi, totalmente terzo e processualmente "indifferente". E' evidente, allora, che - contrariamente all'assunto del pubblico ministero ricorrente - una volta che le dichiarazioni accusatone siano normativamente assoggettate alla disciplina dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe non soltanto arbitrario distinguere il quantum di riscontri, necessario per confermare l'attendibilità, in ragione del ruolo "formale" attribuito al dichiarante (in forza del brocardo ubi lex non distingua nec nos distingere debemus), ma anche privo di qualsiasi logica e coerenza sistematica, posto che lo scrutinio di attendibilità è scrutinio di "relazione", il quale presuppone verifiche variabili che non possono porsi in rapporto esclusivo con le qualità "processuali" del dichiarante (come mostra di presupporre il ricorrente), ma che devono tener conto di tutta l'ampia ed innominata gamma dei parametri (anche di ordine logico) che possono fungere da criteri di apprezzamento dei riscontri ab extrinseco del narrato. SICILIANO, dunque, non è affatto - nè giuridicamente, nè, soprattutto, in "concreto" - un osservatore neutrale dei fatti che si limiti a riportare episodi e discorsi che lo abbiano visto asetticamente presente, ma è un qualificato ed attivo partecipe delle tragiche vicende di quegli anni: direttamente coinvolto in episodi di violenza eversiva, in attentati, nell'intessere ed assecondare vincoli di sodalità all'interno di una organizzazione che perseguiva, anche con l'uso di armi ed esplosivi, finalità antidemocratiche di destabilizzazione del sistema, e che, proprio in tale veste, e nel quadro di un evidentemente consolidato rapporto di sodalità, ebbe a percepire con estrema chiarezza la linea di accelerazione terroristico-eversiva che FREDA ed altri intendevano imprimere a quella struttura associativa. La sentenza impugnata tiene, quindi, doverosamente conto di tutto ciò, traendone le ineluttabili conseguenze in punto di applicabilità della regola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen, senza "infingimenti" di sorta circa la qualità del dichiarante ai fini di un preteso aftievolimento delle esigenze di riscontro in ordine alla attendibilità di quelle dichiarazioni.

La sentenza impugnata ha meticolosamente ricostruito, in numerose pagine, la vicenda "processuale" di SICILIANO (pagg. 559 e segg.), dando atto dei contatti con il SISMI e con lo ZORZI, delle varie somme percepite, degli intermittenti contributi dichiarativi strettamente correlati alle promesse o alle dazioni di denaro provenienti da apparati pubblici, da un lato, e dallo ZORZI o nell'interesse dello ZORZI, dall'altro: vicende che diedero vita ad altre indagini e procedimenti e che hanno visto addirittura coinvolto direttamente nei pagamenti lo stesso giudice istruttore del processo.

Vicende che, a tutta prima, potrebbero rappresentare imbarazzanti ipoteche sulla attendibilità della fonte - e come tali ampiamente rimarcate, rammenta la sentenza, dalle difese degli imputati - ma che i giudici dell'appello, all'esito di una dettagliata e logicamente coerente analisi, non hanno ritenuto di dover qualificare alla stregua di episodi denotativi di inaffidabilità generale del dichiarante. Da un lato, infatti, i giudici dell'appello hanno ritenuto provato il fatto che SICILIANO si fosse "inizialmente sottratto al contraddittorio esclusivamente in ragione dell'interesse di ZORZI Delfo ed in cambio di una lauta retribuzione"; desumendone, da ciò, che "nessuna censura di inattendibilità (potesse) essere ragionevolmente formulata per questo verso nei confronti del collaboratore per il suo pregresso comportamento in incidente probatorio e al dibattimento di primo grado, ma che, anzi, (fosse) lecito trarre, da tanto, ragione per stigmatizzare, piuttosto, la condotta dell'imputato ZORZI". Sul versante opposto, invece - vale a dire quello del denaro che la fonte ebbe a percepire da pubblici ufficiale per la sua collaborazione - la sentenza impugnata non ha mancato di sottolineare come proprio il comportamento processuale di SICILIANO costituisse "la migliore riprova del fatto che il denaro abbia per lui costituito lo stimolo per collaborare, ma non per mentire: se, infatti - puntualizzano i giudici a quibus - egli fosse stato governato in tutto e per tutto dalla sua avidità, non avrebbe tenuto quell'atteggiamento altalenante tra la collaborazione con l'Autorità giudiziaria e l'obbedienza alle ragioni dello ZORZI, se non altro perchè quest'ultimo gli aveva corrisposto ed avrebbe potuto corrispondergli somme assai maggiori, e non lo avrebbe esposto a quelle conseguenze che (lo stesso) SICILIANO ha dovuto patire ogni volta che si è messo nuovamente a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Brescia". Ci si muove, come è evidente, all'estremo confine entro il quale può ritenersi plausibile un apprezzamento di attendibilità generale, pur in presenza di scelte dichiarative tanto compromissorie e "altalenanti"; sicchè pretendere - come ipotizzano le ricorrenti parti civili ed il pubblico ministero - di utilizzare quel giudizio di attendibilità come attestato circa valenza dimostrativa delle relative dichiarazioni ed apprezzarlo in termini di spessore tale da abbisognare soltanto di un minimum di riscontri, si rivela, pertanto, operazione, non soltanto impraticabile sul piano del disposto normativo (si è detto, che l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non ammette "graduatorie" quanto alla relativa applicabilità), ma anche su quello del rigore logico. Che da un fatto - pagamento di somme per dichiarare o ritrattare - non possa automaticamente dedursi l'inattendibilità delle dichiarazioni comunque rese, non deriva, infatti, il (paradossale) reciproco: e cioè che il dichiarante "prezzolato" sia, per ciò solo, attendibile. L'essersi, quindi, i giudici dell'appello saldamente attestati ad un rigoroso criterio di verifica di ciascun singolo episodio narrato dal SICILIANO, piuttosto che enfatizzarne o sminuirne la credibilità generica, rappresenta un percorso del tutto corretto e certamente esente da quelle censure di illogicità, addirittura manifesta, che il ricorrente pubblico ministero e le parti civili hanno invece preteso di intravedere nella sentenza impugnata.

Quanto ai fatti di maggior significato descritti dal SICILIANO, i ricorsi, della parte pubblica e delle parti civili, sono ancora una volta concordi nel denunciare l'intima contraddittorietà che infirmerebbe la coerenza logica delle statuizioni adottate dai giudici di appello, posto che, per ciascuna delle vicende analizzate, dopo aver positivamente scrutinato la sostanziale credibilità delle indicazioni e delle circostanze riferite dalla fonte, ne avrebbero, poi, sminuito il contributo indiziante, in forza di rilievi, volta a volta, reputati dagli stessi ricorrenti o contrastati da opposte considerazioni di ordine logico, o, in taluni casi e per taluni aspetti, non in linea con le risultanze processuali.

Così, a proposito della cosiddetta cena del tacchino, il pubblico ministero lamenta che nella sentenza impugnata i giudici dell'appello, da un lato mostrino di credere che il SICILIANO dica il vero; esaminano le dichiarazioni del VIANELLO che nega sia la cena che il discorso compromettente dello ZORZI; ritengono che queste non inficino nè convalidino quanto detto da SCILIANO, ma poi non condividano il valore che il giudizio di primo grado aveva attribuito alla frase pronunciata dallo ZORZI, interpretandola piuttosto come una "generica rivendicazione di attentati da altri progettati e commessi". Al tempo stesso, il ricorrente contesta la fondatezza dei rilievi - che compaiono in sentenza - circa la incostanza e la diluizione nel tempo delle dichiarazioni dello stesso SICILIANO, in quanto la sentenza di appello avrebbe omesso fra l'altro di considerare "che i cospicui versamenti di denaro effettuati da ZORZI a SICILIANO si sono concretizzati anche nel memoriale, di cui pure parla la sentenza, nel quale SICILIANO espressamente ritratta due particolari, uno dei quali è questa cena del tacchino".

Nel ricorso proposto per il Comune di Milano, invece, si pone l'accento sul duplice e concorrente rilievo della attendibilità del SICILIANO e delle plurime emergenze che, al contrario, smentirebbero VIANELLO: le ragioni del cui mendacio, dunque, finirebbero per avvalorare la narrazione della fonte di accusa. Nel ricorso proposto nell'interesse delle parti civili Luigi Passera ed altri si segnala, fra l'altro, che le frasi pronunciate da ZORZI nella nota circostanza della cena, altro non sarebbero che "una confessione stragiudiziale, quantomeno, del concorso morale nella strage", considerato che la giurisprudenza, in particolare con riferimento ai reati di matrice politica, ha sottolineato che "l'adesione morale e rafforzativa dei correi è la stessa base giustificativa dell'azione".

Le doglianze, in larga misura attestate su una rilettura del quadro fattuale alternativa rispetto a quella motivatamente offerta dai giudici a quibus, sono tutte prive di fondamento. La sentenza impugnata, infatti, ancora una volta estremamente puntuale nell'esaminare funditus apporti dichiarativi, scrutinio della relativa intrinseca attendibilità, elementi esterni di verifica, contesto ed evoluzione diacronica dei percorsi "soggettivi" dei dichiaranti, e - ovviamente - censure che alla ricostruzione operata dai primi giudici erano state proposte dagli appellanti, giunge a conclusioni del tutto coerenti con i risultati scaturiti da tale approfondito esame, a sua volta condotto con metodologia critica e rigore logico assolutamente corretti. Dopo aver, infatti, rammentato le dichiarazioni del SICILIANO ed il loro "evolversi", la diversa versione del VIANELLO, le tesi affermate in primo grado e quelle poste a fondamento degli atti di appello, in particolare dello ZORZI (evidentemente principale "interessato" a quella vicenda), la sentenza impugnata - in ciò contraddicendo la pronuncia di primo grado, la quale, sulla base del dichiarato, aveva ritenuto che VIANELLO "avesse fornito un vero e proprio riscontro al collaboratore" (ammissione di cene con ZORZI e SICILIANO caratterizzate da atmosfera cameratesca, con bevute e scherzi e con la consumazione del famoso tacchino) - ha puntualmente osservato come nella specie, ciò che era controverso, non era "tanto la verificazione di un evento (la cena) con determinate caratteristiche (bevute, scherzi, presenza tra i cibi di un tacchino), quanto la data (31 dicembre 1969) ed il contenuto dei discorsi, ovvero di un determinato discorso, nell'occasione fatti: se VIANELLO - affermano i giudici a quibus - si fosse limitato a confermare quell'evento e quelle caratteristiche, si sarebbe potuto parlare di elemento di convalida esterno; ma poichè il teste ha esplicitamente e recisamente negato i punti centrali (data e discorsi), deve ammettersi - conclude sul punto la sentenza - che più che di riscontro si deve parlare di smentita". Quanto, poi, ai dubbi espressi dai primi giudici in ordine alla attendibilità ed in particolare al viaggio in Svezia che lo stesso VIANELLO avrebbe effettuato proprio nel dicembre 1969 , tali dubbi - mai concretamente dipanati -hanno del tutto logicamente indotto i giudici dell'appello a "non attribuire alla (sua) testimonianza una forza probatoria superiore al narrato di SICILIANO: certo è che tale soluzione - esattamente conclude la sentenza - se non inficia l'attendibilità del collaboratore, comunque fa mancare alle sue dichiarazioni l'indispensabile elemento esterno di convalida" (pag. 519 della sentenza impugnata). Derivando evidentemente da ciò che le narrazioni di SICILIANO non potevano, su questo come sugli altri episodi descritti, fungere - proprio perchè privi di riscontri - da elementi probatori tali da asseverare la responsabilità dei chiamati, "al di là di ogni ragionevole dubbio" (v. Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2004, Grasso, già citata).

Nello stesso alveo si colloca, infine, anche l'episodio relativo all'incontro con GRADARI: episodio, questo, valorizzato in primo grado sul presupposto della "sospetta" decisa negazione dello stesso GRADAR circa la confidenza asseritamele rivoltagli dal SICILIANO (v. pag. 787 della sentenza di primo grado). La confidenza relativa ai "sospetti" che nella strage di Piazza Fontana fossero coinvolti degli ordinovisti, che SICILIANO ha asserito di aver formulato al GRADARI, è rimasta, infatti, circostanza priva di riscontri; sicchè il dubbio sulla attendibilità della negazione promanata dal GRADARI (dubbio che i giudici dell'appello in parte condividono: v. pag. 526 della sentenza impugnata), non può certo valere da "elemento di conferma" di un episodio che, tutto sommato, non assume neppure specifiche connotazioni di risalto, considerato che, anche nella economia delle doglianze dei ricorrenti, la vicenda è solo fugacemente accennata. Ciò che conta è che, ancora una volta, non v'è contraddizione alcuna ( come invece prospetta il procuratore generale) nell'avere i giudici dell'appello, per un verso ritenuto in sè credibile la narrazione del SICILIANO, e, per l'altro, omesso di trarre da ciò specifiche conclusioni in punto di prova, avuto riguardo, non solo alla assenza di elementi di verifica, ma anche allo scarso valore denotativo dell'episodio, per la verità neppure esaltato in primo grado. Che la responsabilità della strage sia infatti riconducibile a frange ordino viste, è circostanza non controversa nella sentenza impugnata.

Il ricorso del procuratore generale, quello proposto dalla Avvocatura dello Stato ed il ricorso presentato nell'interesse del Comune di Milano, convergono nel lamentare vizio di motivazione per il fatto che - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado - nella pronuncia impugnata sarebbe stata sostanzialmente sottovalutata sul piano indiziante l'attività di condizionamento posta in campo direttamente o indirettamente da Delfo ZORZI per subornare o intimidire testi o dichiaranti e per indurre nel processo fonti di prova non veritiere a proprio favore. Sottolinea in particolare il ricorso del Comune di Milano come la sentenza impugnata si sia lungamente intrattenuta per fornire la esatta ricostruzione dei vari contatti intervenuti fra SICILIANO e gli "emissari" di ZORZI, i quali in più circostanze avrebbero tentato di indurlo a ritrattare quanto dichiarato a carico di quell'imputato.

Nei confronti del SICILIANO sarebbero state così formulate offerte di vario genere: dalle proposte di lavoro, a quelle di assistenza legale, e, infine, di somme di denaro; offerte che, sia pure temporaneamente, avrebbero raggiunto il loro scopo, attraverso la sottrazione del SICILIANO alla giustizia o mediante le sue ritrattazioni. Mentre, dunque, tali vicende sono state accuratamente scandagliate nella sentenza impugnata per "salvare" l'attendibilità del teste, non altrettanta cura sarebbe stata rivolta dai giudici dell'appello nell'analizzare le ragioni per le quali ZORZI, afferma il ricorrente, si fosse "attivato così tanto e così a lungo per "eliminare" dal processo un soggetto le cui dichiarazioni, posta la sua conclamata estraneità ai fatti, non avrebbero potuto nuocergli".

Il tema della "subornazione" di SICILIANO, dei contatti dal medesimo avuti con forze di polizia, apparati dei servizi, autorità giudiziaria, da un lato, ed "emissari" di ZORZI, dall'altro, e delle corrispondenti promesse, offerte o dazioni effettive di denaro o altri benefici, in vista di obiettivi processuali evidentemente antagonisti fra loro, è argomento che - come si è accennato e come riconoscono gli stessi ricorrenti - ha formato oggetto di una approfondita rivisitazione da parte dei giudici di appello, davanti ai quali soltanto, il SICILIANO rese ampie dichiarazioni, senza sottrarsi al relativo contraddittorio (v. pagg. 560 e segg. della sentenza impugnata). La prospettiva di tanta accuratezza nella disamina di vicende che avevano visto il coinvolgimento di pubblici ufficiali e dello stesso giudice istruttore del processo, era evidentemente quella di verificare se, ed eventualmente in che misura, l'essersi il SICILIANO trovato al centro di due alternative fonti di guadagno, avesse potuto negativamente incidere sulla sua credibilità. Ma, una volta ritenuto che il SICILIANO si fosse inizialmente sottratto al contraddittorio soltanto in ragione dell'interesse di ZORZI "ed in cambio di una lauta retribuzione", ne derivava - come si è già accennato - che nessun rilievo di inattendibilità potesse dedursi, per tale aspetto, dalla mancata condotta collaborativa serbata dal SICILIANO nel corso dell'incidente probatorio e al dibattimento di primo grado, posto che l'indicata vicenda poteva invece soccorrere per "...stigmatizzare...la condotta dell'imputato ZORZI" (pag. 580). Ciò significa, pertanto, che soltanto entro questi circoscritti e ben delineati confini poteva "utilizzarsi" il comportamento processuale dello ZORZI a suo carico, ma non certo per desumere da esso l'obbligo del giudice di procedere ad una motivazione in negativo circa la inesistenza di profili probatori in ordine ad un "fatto" processuale in sè privo di simili connotazioni (si è detto, il tentativo di "avvicinamento" del teste avverso, non è di per sè prova di colpevolezza che il giudice deve motivatamente escludere ove intenda assolvere l'imputato).

In particolare, ai fini di una lettura "alternativa" delle elargizioni provenienti dallo ZORZI, si sarebbe dovuto svolgere una disamina motivazionale dell'intero episodio senz'altro eccentrica rispetto all'oggetto del decidere, e comunque invasiva "del diverso e separato procedimento pendente presso l'Autorità giudiziaria bresciana, quello per favoreggiamento ed altro a carico, oltre che desso stesso SICILIANO, anche dei suoi difensori": donde, l'affermata impossibilità, da parte dei giudici a quibus, di conferire al proprio giudizio sulla intera vicenda "quella completezza e definitività che sono prerogativa esclusiva del giudice competente" (v. pagg. 578, 578 della sentenza). Dal testo del provvedimento impugnato traspare, quindi, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, un apprezzamento del tutto congruo in ordine al comportamento "processuale" dello ZORZI ed ai relativi tentativi di "condizionamento" del SICILIANO: un apprezzamento del quale - può concludersi sul punto - la sentenza offre una più che esauriente e logica motivazione, ancorchè sviluppata, come è ovvio, nell'ambito dei doverosi limiti connessi ad un accertamento di natura meramente incidentale.

Deve invece reputarsi manifestamente inammissibile l'ottavo motivo del ricorso rassegnato nell'interesse delle parti civili Luigi Passera ed altri, nonchè della Provincia di Lodi e Milano, nel quale si prospetta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonchè travisamento dei fatti, in ordine alla ritenuta esistenza di sentimenti di astio e propositi di vendetta da parte di DIGILIO Carlo nei confronti di ZORZI Delfo, a causa delle accuse a lui rivolte dal SICILIANO a Tolosa nel settembre 1994. Anche a voler prescindere, infatti, dal profilo del tutto secondario che lo specifico aspetto oggetto di censura presenta nel panorama del complesso tessuto argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata, nella parte in cui tratta ex professo delle valutazioni conclusive in ordine alla attendibilità del DIGILIO, le doglianze del ricorrente, ancorchè formalmente evocative dei dichiarati vizi di legittimità, sono in concreto articolate sulla base di semplici deduzioni di merito, tese ad una rivalutazione dei motivati apprezzamenti condotti sul punto dai giudici a quibus. I rilievi, quindi (peraltro puntualmente contrastati a pag. 83 e segg. della memoria ZORZI), esulano dal perimetro entro il quale può svolgersi l'odierno scrutinio, a prescindere, quindi, da qualsiasi valutazione circa la relativa ipotetica idoneità demolitoria del provvedimento impugnato.

Palesemente inammissibile è anche il tredicesimo ed ultimo motivo rassegnato nel medesimo ricorso, posto che la mancata partecipazione del consulente tecnico del pubblico ministero ad una riunione con il perito e gli altri consulenti - nel corso di una nuova perizia trascrittiva di una intercettazione ambientale - è questione che avrebbe dovuto semmai dedurre lo stesso pubblico ministero, e non altra parte privata, facoltizzata a nominare un proprio consulente tecnico.

Il procuratore generale, l'Avvocatura dello Stato ed il difensore delle parti civili Luigi Passera ed altri, ricorrono anche avverso la assoluzione di ROGNONI Giancarlo, deducendo, pure per tale imputato, vizio di motivazione, ancorchè variamente articolato. Nel ricorso delle parti civili Passera ed altri, le censure, addirittura corredate da varia produzione documentale, sono peraltro incentrate esclusivamente su aspetti di merito, attraverso una diffusa riproduzione delle dichiarazioni rese da varie fonti o mediante citazioni di altre emergenze processuali, tese, tutte, ad avvalorare le opposte conclusioni rassegnate nella sentenza di primo grado (v. pagg. 62 e segg. dell'atto di impugnazione). Il ricorso è pertanto, in parte qua, inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti. Il procuratore generale, invece, deduce due profili di illogicità della motivazione della sentenza di appello. Da un lato, infatti, nella stessa sentenza "si sostiene che la prospettiva di eventuali benefìci carcerari è motivazione usuale per tutti i collaboratori e pertanto non può di per sè influire negativamente sul giudizio di attendibilità"; sicchè, sarebbe contraddittoria con tale impostazione la scelta dei giudici a quibus di ritenere inattendibile BONAZZI proprio per essersi questi "determinato a parlare con la prospettiva di godere dei benefici penitenziari".

Inoltre, segnala ancora il ricorrente, la affermata "mancanza di rapporto di cooperazione eversiva tra Milano e Padova (darebbe) per dimostrato quello che è invece l'oggetto della dimostrazione": di tal che la sentenza impugnata avrebbe, "ancora una volta, identificato come postulato, ciò che invece deve essere ancora dimostrato". Al tempo stesso - conclude il ricorrente pubblico ministero - la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare a proposito delle dichiarazioni rese dal SICILIANO in ordine agli incontri da lui avuti assieme allo ZORZI con il ROGNONI nel 1969.

Nella sostanza analoghe sono le censure svolte nel ricorso proposto dalla Avvocatura dello Stato, ove in particolare si sottolinea la incongruenza di aver fondato la decisione assolutoria del ROGNONI sulla mancanza di prove circa l'esistenza di qualificati contatti con il gruppo padovano di Ordine Nuovo, posto che - a parere della ricorrente - nel corso del processo sarebbero state raccolte prove, la cui valutazione è stata omessa dai giudici dell'appello, e che, "viceversa, dimostravano in via del tutto autonoma il coinvolgimento del ROGNONI nella strage".

Anche per ciò che attiene alla posizione del ROGNONI i ricorsi non sono fondati. A proposito delle censure dedotte dal pubblico ministero, può subito osservarsi, infatti, che la pretesa contraddizione in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata nel ritenere inattendibile BONAZZI perchè spinto a collaborare solo in vista di benefici di tipo penitenziario e nell'affermare, al tempo stesso, che simili motivazioni sarebbero "usuali" per tutti i collaboratori, è, non soltanto insussistente, ma frutto di un palese errore di lettura della sentenza impugnata. E' ben vero, infatti, che la stessa sentenza accenna al fatto che il conseguimento di trattamenti processuali o penitenziari più benevoli rappresenta una "motivazione ...usuale per tutti i collaboratori di giustizia" (pag.

624); ma ciò lo fa esclusivamente nel riprodurre - in chiave fortemente critica - quanto sostenuto nella sentenza di primo grado (v. pag. 312 della sentenza di primo grado) proprio per "giustificare" sul piano della attendibilità le motivazioni che avevano indotto BONAZZI a rendere quelle dichiarazioni eteroaccusatorie. D'altra parte, anche l'assenza di elementi atti a dimostrare l'esistenza, quanto meno prima della strage, di rapporti qualificati tra il ROGNONI e gli esponenti del gruppo padovano di O.N., in particolare di FREDA e VENTURA, ritenuti dagli stessi giudici dell'appello responsabili dei fatti del 12 dicembre 1969, è un assunto cui la sentenza impugnata perviene all'esito di un accurato percorso ricostruttivo, sulle cui premesse metodologiche e di fatto neppure i ricorrenti hanno sollevato obiezioni di sorta;

sicchè, si rivela erronea, prima ancora che infondata, la censura del pubblico ministero per la quale i giudici a quibus avrebbero dato per scontato ciò che invece avrebbe dovuto costituire oggetto di prova.

L'analisi critica che la sentenza impugnata conduce a proposito degli elementi di accusa posti a base del giudizio di responsabilità penale del ROGNONI, rassegnato dai primi giudici, si rivela - contrariamente a quanto assumono i ricorrenti - del tutto coerente ed immune da censure di ordine logico argomentativo. A proposito, infatti, della principale fonte di accusa, rappresentata dalle dichiarazioni rese da Edgardo BONAZZI, i giudici dell'appello ne hanno puntualmente ricostruito la genesi e gli sviluppi dell'iter collaborativo e delle relative motivazioni, pervenendo alla formulazione di un giudizio di attendibilità "gravemente inficiato" dalle finalità perseguite dalla fonte: non senza trascurare, a questo riguardo, i significativi elementi di incostanza che avevano contrassegnato le sue dichiarazioni (v. pagg. 620 e segg. della sentenza impugnata). Aggiungendo a ciò la circostanza che le dichiarazioni del BONAZZI erano relative a fatti non da questi conosciuti per scienza diretta, ma a lui noti unicamente perchè appresi da confidenze asseritamente ricevute da Nico AZZI durante la comune detenzione; e considerato che AZZI, a sua volta, aveva negato tale circostanza, il corredo indiziante che ne residuava è stato reputato del tutto incongruo, attesa, anche, la "totale assenza di elementi esterni di conferma in grado di riempire i vuoti di quella deposizione" (pag. 629 della sentenza). Sfumano, quindi, in questa prospettiva, i tentativi della Avvocatura dello Stato ricorrente di valorizzare circostanze "esterne" allo screditato narrato della fonte principale di accusa, quali il sospetto e repentino allontanamento del ROGNONI dalla Banca Commerciale Italiana, presso la quale lavorava, proprio dopo gli attentati del 12 dicembre 1969 (dettato, secondo i giudici dell'appello, da motivazioni meno implausibili di quelle ritenute in primo grado e, comunque, all'evidenza insuscettibile di fungere - di per sè - da prova autonoma di responsabilità), così come i rapporti asseritamente avuti con SICILIANO e ZORZI: significativi, anch'essi, ove collocati in un contesto di sodalità eversiva, ma privi di reale valenza, ove riferiti ai tragici eventi di cui qui si tratta. Da tutto ciò, deriva, dunque, la perfetta linearità ed esaustività del percorso motivazionale adottato dai giudici dell'appello per ribaltare il giudizio di responsabilità formulato, sul conto del ROGNONI, nella sentenza di primo grado.

Quanto, infine, al ricorso proposto nell'interesse di TRINGALI Stefano, i primi due motivi di gravame si rivelano palesemente inconsistenti: a proposito, infatti, della pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto, con la sentenza di primo grado, sarebbe venuta meno l'aggravante del terrorismo contestata per il favoreggiamento e, dunque, l'ipotesi di reato (strage o, comunque, fatti di terrorismo) in base alla quale le intercettazioni erano state autorizzate, l'eccezione è manifestamente infondata, in quanto il "titolo" in forza del quale l'intercettazione è ritualmente autorizzata è quello ravvisabile ex ante, al momento, cioè, in cui il mezzo di ricerca della prova viene disposto, e non certo ex post, sulla base del fatto accertato in sentenza. Quanto, poi, alla presunta omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 438 cod. proc. pen., nessuna motivazione era dovuta se non quella relativa alla tardività della richiesta di giudizio abbreviato. Del pari infondata è la censura concernete il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici del merito congruamente dato conto in sentenza delle regioni in forza delle quali hanno ritenuto di non poter concedere il richiesto beneficio. Così come ugualmente non fondato è il motivo relativo alla prescrizione che si sarebbe maturata prima della sentenza di appello, in quanto, attesi i periodi di sospensione e l'epoca dei fatti, come contestata e ritenuta in sentenza, il reato a quella data non era prescritto. Allo stesso modo non fondati sono anche gli ultimi due motivi, giacchè la sentenza impugnata, con ampia ed articolata motivazione, ineccepibilmente ha scandagliato la condotta di "inquinamento" ascritta al TRINGALI, puntualmente evidenziando i presupposti soggettivi ed oggettivi per ritenere nella specie integrato il contestato delitto di favoreggiamento personale, ed escludendo al tempo stesso - con rilievi del tutto corretti sul piano giuridico - la sussistenza dei presupposti per la applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., nuovamente sollecitata nel sesto ed ultimo motivo di ricorso. Tuttavia, non potendosi dichiarare inammissibile il ricorso e non sussistendo, al tempo stesso, i presupposti per la declaratoria di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato ascritto al TRINGALI deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Devono pertanto essere respinti i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili, le quali ultime vanno ex lege condannate, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TRINGALI Stefano perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale e i ricorsi delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, Comune di Milano, Provincia di Lodi, Provincia di Milano, nonchè China Gabriella, China Silvana, Passera Luigi, Garavaglia Eugenia, Gerli Clementina, Scaglia Anna Maria, Vale Lucia, Dendena Francesca, Perego Alessandro, Maiocchi Anna Maria, Silva Paolo, Silva Giorgio, Gaiani Giovanni, Meloni Mario, Arnoldi Giuseppina, Arnoldi Carlo Alfredo Maria; ricorsi proposti nei confronti di MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo.

Condanna tutte le predette parti civili ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005