Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Cleptomania può essere provata anche con perizia in altro procedimento (Cass. 153/20)

5 gennaio 2021, Cassazione penale

Il soggetto affetto da una malattia che provochi la cleptomania potrà essere ritenuto infermo di mente ai sensi degli artt. 88 o 89 cod. pen. se la sua capacità di intendere e di volere ne risulti totalmente o parzialmente esclusa, all'esito della verifica causale strettamente correlata alle concrete circostanze del caso concreto.

ASi fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale

sentenza 13 novembre 2020 – 5 gennaio 2021, n. 153
Presidente Palla – Relatore Tudino

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 7 giugno 2019, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 22 febbraio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Ro. Go. per il reato di tentato furto aggravato ed applicata alla medesima la misura di sicurezza della libertà vigilata, riconosciuto il vizio parziale di mente.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata per mezzo del difensore, avv. IG, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte territoriale rigettato la prospettazione, intesa al riconoscimento del vizio di mente, in applicazione della giurisprudenza di legittimità (SU Raso), che postula l'incidenza della patologia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere, come invece ritenuto nei confronti della stessa imputata nella sentenza irrevocabile emessa nel 2018 in altro procedimento, prodotta in giudizio e non valutata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Il tema che il ricorso impone, prioritariamente, di affrontare, in riferimento alla latitudine del vizio di mente, investe il rapporto tra le conclusioni del perito e la delibazione rimessa al giudice, oltre alla contestualizzazione temporale degli accertamenti tecnici svolti al fine dell'accertamento della capacità di intendere e di volere.

1.1. Nel superare una visione della malattia mentale costretta in una rigida catalogazione psichiatrica, le Sezioni unite di questa Corte (n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317) hanno affermato come, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Hanno, a tal fine, rimarcato l'esigenza di una verifica di tipo causale, specificamente ancorata al rapporto di derivazione tra le abnormità psichiche e disturbi della personalità e la concreta fattispecie, ferma restando l'irrilevanza, ai fini dell'imputabilità, di altre anomalie caratteriali, o alterazioni e disarmonie della personalità, che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".

Siffatta verifica, svolta rebus sic stantibus, involge, necessariamente, il fattore temporale nella verifica di contesto, trattandosi di disaminare se il fatto tipico, hic et nunc, rappresenti necessaria conseguenza di un disturbo psichico, manifestatosi in un impulso irrefrenabile che espliciti una frattura rappresentativa e volitiva.
1.2. Nelle categorie richiamate si inscrive la cleptomania, tradizionalmente definita quale tendenza impulsiva al furto, riscontrabile in molteplici malattie mentali (Sez. 2, n. 2945 del 05/10/1982 - 1983, Valente, Rv. 158311), con la conseguenza per cui il soggetto affetto da una malattia che provochi tale tendenza impulsiva potrà essere ritenuto infermo di mente ai sensi degli artt. 88 o 89 cod. pen. se la sua capacità di intendere e di volere ne risulti totalmente o parzialmente esclusa, all'esito della verifica causale strettamente correlata alle concrete circostanze del caso concreto.

1.3. In linea di continuità con gli enunciati principi, questa Corte ha ritenuto come, ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei (Sez. 6, n. 27747 del 15/09/2020, A., Rv. 279619 in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell'imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell'imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all'atto); ed è proprio valorizzando la specificità del caso concreto che Sez. 2, n. 13778 del 08/03/2019, Mosta, Rv. 276415 ha affermato come l'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato vada compiuto in relazione al fatto addebitatogli ed al tempo in cui è stato commesso, in tal senso opinando come la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non sia mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato è correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza; precisazione, quest'ultima, che - non a caso - valorizza (evidentemente in riferimento alla concreta fattispecie disaminata) il dato temporale.

2. La Corte d'appello di Firenze non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi.

Pur dando atto della produzione difensiva inerente la perizia svolta in diverso procedimento, definito con sentenza irrevocabile, per analoghe condotte commesse in continuità temporale con quelle per cui si procede, la Corte territoriale ha formulato una immotivata ed acritica opzione per le conclusioni svolte dal medesimo perito nel presente giudizio, omettendo anche solo di confrontarsi con il dato temporale dell'accertamento reso nelle diverse sedi processuali e delle valutazioni rassegnate nella sentenza irrevocabile. Per altro verso, la motivazione si rivela contraddittoria laddove - al punto relativo alla valutazione di pericolosità sociale - finisce per delineare un'irrefrenabilità dell'impulso cleptomane, in tal guisa eludendo le censure difensive riguardo all'effettiva incidenza del disturbo sull'imputabilità in correlazione al fattore temporale, rimasto privo di effettiva verifica causale e, sostanzialmente, risolto nella mera adesione ad un unico contributo tecnico.

3. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.