Quando il quale il comune coltello a serramanico (cioè l’utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell’art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico.
Corte di Cassazione
sez. I Penale, sentenza 5 – 22 febbraio 2019, n. 8032
Presidente Di Tomassi – Relatore Minchella
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 11/09/2017 il GUP del Tribunale per i Minorenni di Catania condannava, in esito a rito abbreviato, E.G. alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto per il reato di porto abusivo di coltello di cui all’art. 699 c.p. Rilevava il GUP che in data 10/06/2014 un controllo di polizia giudiziaria su di un’autovettura conduceva a scoprire che l’imputato minorenne portava nel proprio zaino un coltello a scatto lungo cm 16, di cui cm 7 di lama; la consapevolezza del disvalore dell’atto rientrava fra le nozioni di comune esperienza della generalità degli individui della sua età; nessun elemento positivo induceva a riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
2. Interponeva appello l’imputato lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
Interponeva appello anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, sostenendo che la pena base era stata individuata in modo erroneo, e cioè sulla base dell’art. 699 c.p., comma 1, mentre all’imputato era stato contestato il comma secondo del medesimo articolo, atteso che per il porto di quel coltello non era ammessa licenza.
3. Con sentenza in data 06/04/2018 la Corte di Appello di Catania-Sezione Minorenni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del P.M. e rideterminava la pena in mesi otto di arresto. Rilevava la Corte territoriale che il coltello a scatto è un’arma bianca, per il cui porto non si può ottenere licenza, e quindi la fattispecie andava inquadrata nella configurazione autonoma di cui all’art. 699 c.p., comma 2, così come era stato originariamente contestato; invece nessun elemento poteva giustificare il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, giacché, tra l’altro, l’imputato aveva ottenuto la messa alla prova per un differente reato posto in essere, ma la prova medesima aveva avuto esito negativo; quanto alla pena inflitta, non poteva applicarsi il minimo edittale, trattandosi di imputato con un trascorso di uso di sostanze stupefacenti, annoverante precedenti penali, con dimostrata incapacità di resistere agli impulsi criminali e che aveva con sé un’arma di una certa pericolosità; la pena base di mesi ventiquattro di arresto veniva diminuita per la minore età e poi per la scelta del rito che, in base alla riforma dell’art. 442 c.p.p. (come modificato dalla L. n. 103 del 2017), riduceva la pena della metà per le contravvenzioni.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Raffaele Carrozza.
4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione di legge nella parte in cui era stata accolto l’appello del P.M.: sostiene che la Corte di Appello aveva riqualificato in senso peggiorativo il reato contestato, senza considerare che può definirsi "arma" soltanto il coltello che abbia le caratteristiche dello stiletto o del pugnale, per cui un coltello a scatto può definirsi come "arma" soltanto se, oltre all’estrazione automatica della lama ed al congegno di blocco, possieda anche una punta particolarmente acuminata o una lama a doppio filo; nella fattispecie, il coltello era monofilo, per cui era soltanto un oggetto atto ad offendere.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), insufficiente motivazione: lamenta che le caratteristiche del coltello non erano state descritte, limitandosi la sentenza impugnata a definirlo come coltello a scatto, definizione insufficiente a farlo rientrare nelle connotazioni di "arma".
5. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Reputa il Collegio che, ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria o arma impropria, debba farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.
Non ignora, altresì, il Collegio l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo il quale il porto di un coltello a scatto integra in ogni caso la fattispecie autonoma di reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, sul presupposto che si tratti di arma "bianca" propria, di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza. (Sez. 1 n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1 n. 2208 del 18/01/1995, Rv. 200423; Sez. 1 n. 392 dell’1/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1 n. 22285 del 29/04/2004, Rv. 228194; Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Rv. 265278). Si tratta di un orientamento basato sulla considerazione secondo la quale detto oggetto è munito di una lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le caratteristiche di pugnale o di stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale e non è munito di meccanismo che, una volta che la lama sia estratta, la fissi rigidamente al manico.
2. Tuttavia, opina il Collegio che l’orientamento differente, e già sopra anticipato, sia maggiormente rispettoso del principio di tipicità per via di uno specifico aggancio normativo, rappresentato dal R.D. n. 635 del 1940, art. 45 ("Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"), il quale recita nel modo seguente: "Per gli effetti dell’art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili".
Sebbene con qualche oscillazione, pur se a volte meramente terminologica (Sez. 6, n. 5943 del 21/05/1986, Rv. 173183; Sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, Rv. 244643; Sez. 1, n. 33244 del 09/05/2013, Sicuro, Rv. 256988), nella giurisprudenza di questa Corte è ben netto l’orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l’utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (Sez. 1, n. 7011 del 19/05/1993, Rv. 195502; Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Rv. 250817; Sez. 1, n. 46264 del 08/11/2012, Rv. 253968; Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Rv. 255640); mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell’art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico (Sez. 1, n. 7949 del 14/03/1985, Rv. 173483; Sez. 1, n. 6413 del 01/04/1985, Rv. 169935; Sez. 1, n. 11078 del 04/07/1985, Rv. 171168; Sez. 1, n. 448 del 11/10/1985, Rv. 171594; Sez. 1, n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1, n. 2208 del 18/01/1995, Mininni, Rv. 200423; Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, Rv. 246947).
È dato, peraltro, censire l’ulteriore indirizzo secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, privo di congegno di scatto, che, tuttavia, assicura il blocco della lama - una volta snudata e in linea con la impugnatura - sicché la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio (Sez. 1, n. 1901 del 18/01/1996, Rv. 203807; Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008, Rv. 240278; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012, Rv. 253427; Sez. 1, n. 29483 dell’11/06/2013, non massimata).
In tutte le succitate sentenze e in numerose altre, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, questa Corte tuttavia non ha mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine del corpo del reato ad "assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto" (Sez. 1, n. 8852 del 19/05/1993, Rv. 197008; Sez. 1, n. 14 del 03/11/1993, Rv. 198231; Sez. 1, n. 7471 del 27/04/1994, Rv. 198362; Sez. 1, n. 9372 del 08/06/1994, Rv. 200135; Sez. 1, n. 10894 del 20/06/1994, Rv. 200177; Sez. 1, n. 5509 del 17/11/1994, Rv. 200637; Sez. 1, n. 2388 del 05/12/1994, Rv. 200468; Sez. 1, n. 4514 del 20/03/1995, Rv. 201136; Sez. 1, n. 563 del 30/01/1995, Rv. 200927; Sez. 1, n. 4938 del 04/10/1996, Rv. 207720).
Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del "coltello", alla stregua della varia tipologia, il discrimine tra l’arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539).
In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un’arma (bianca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall’abitazione integra il reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2 (e non già comma 1): perché il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma incriminatrice, occorre che il coltello oggetto di porto abusivo - più che essere dotato di un congegno a scatto che consenta la fuoriuscita della lama dal manico senza la necessità di una manovra di estrazione manuale, e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico - possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli.
Il relativo accertamento spetta al giudice di merito.
3. Nella fattispecie, i giudici territoriali non hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato. Per vero, nelle sentenze si fa soltanto cenno al fatto che il coltello sequestrato aveva le caratteristiche del coltello a scatto, senza verifica delle connotazioni della lama stessa, se cioè la stessa fosse - ovvero no - a punta acuta e a due tagli.
L’omesso accertamento in proposito comporta vizio della motivazione in ordine alla relativa quaestio facti, la quale rileva ai fini della definizione giuridica della condotta, a fronte della alternativa tra la ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 699 c.p., (nel caso di arma propria) e quella di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4, (nel caso di strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania - Sezione Minorenni in diversa composizione.
Il Giudice del rinvio va individuato nella stessa Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Catania in diversa composizione, in conformità al principio di diritto che quando viene annullata con rinvio una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte d’appello gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione che provvede al nuovo giudizio in diversa composizione. Ciò, per le ragioni indicate nella sentenza Sez. F. n. 31875 del 2011 e nella sentenza Sez. 6 n. 30189 del 2013, condivise anche da questo Collegio: "In assenza di disciplina specifica (l’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. C, non considera la sezione per i minorenni, né il D.P.R. n. 448 del 1988, contiene previsioni sul punto), deve rilevarsi che la sezione per i minorenni costituisce articolazione interna della corte d’appello, sicché opera la regola generale della presenza di più sezioni, e che la soluzione è anche quella sistematicamente più congrua sia alla peculiare natura di soggetto debole del minorenne sia al collegamento con i vari servizi territoriali".
In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania, Sez. Minorenni, in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.