In tema di legittimo impedimento a comparire, ex art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., deve essere tempestivamente comunicato dal difensore e che detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell'evento impeditivo: spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.
Per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti, quali la tardività dell’istanza di rinvio, la mancanza di specifica allegazione delle ragioni che non consentivano di avvalersi di un sostituto, tanto più che, come ha osservato il Tribunale di Rovereto, nell’udienza preliminare, il difensore costituito non aveva mai presenziato.
Corte di cassazione
Sent. Sez. V penale Num. 4817 Anno 2025
Data Udienza: 08/01/2025 - 6.02.2025
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Sul ricorso proposto da:
FS nato a PALERMO il **/1973
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo la inammissibilita' del ricorso.
udito il difensore del ricorrente, avvocato RC, che, dopo essersi brevemente soffermato su alcuni punti del ricorso, ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 31/01/2024, la Corte di appello di Trento ha confermato la decisione del 28/04/2022 con la quale Salvatore Federico era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen. e, con la recidiva infra-quinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione SF, attraverso il difensore Avv. RC, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo denuncia violazione della legge processuale, in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a partecipare all’udienza dinanzi al Tribunale di Rovereto del 21/11/2021, per concomitante impegno processuale dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, onde consentirgli la partecipazione alla udienza preliminare, non risultando dirimente la circostanza che l’avviso per l’udienza rispetto alla quale era sorto l’impegno processuale fosse stato notificato successivamente a quello dell’udienza di cui al presente processo.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 62, primo comma, n. 6), 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto, dopo aver reso tali dichiarazioni, l’imputato collaborò con le autorità, il che avrebbe dovuto comportare l’applicazione della circostanza del ravvedimento attivo; invece, i giudici di merito hanno dato eccessiva rilevanza alla recidiva, il cui aumento poteva non essere effettuato, laddove la pena irrogata non può dirsi connotata dai requisiti di adeguatezza e di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Non ha pregio il primo motivo.
1.1. È jus receptum nella giurisprudenza di legittimità che il legittimo impedimento a comparire, ex art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., deve essere tempestivamente comunicato dal difensore e che detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell'evento impeditivo (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579; Sez. 3, n. 40193, del 27/9/2007, Rv. 238004).
1.2. D’altronde, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.(Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 24410901).
1.3. Nel caso di specie, il Tribunale di Rovereto, pronunciandosi sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale dell’avv. RC, difensore di fiducia dell’imputato, non l’ha riconosciuto per una pluralità di ragioni, non – come si sostiene nel ricorso - esclusivamente sul rilievo che l’avviso per l’udienza rispetto alla quale era sorto l’impegno processuale fosse stato notificato successivamente a quello dell’udienza di cui al presente processo.
1.4. Come si legge nel provvedimento reso all’udienza del 11 novembre 2021 (al quale la Corte di legittimità accede in ragione del vizio processuale dedotto), la decisione del Tribunale di Rovereto fonda su più rationes decidendi, ovvero:
- che l’udienza preliminare presso il Tribunale di Termini Imerese era stata fissata in data successiva rispetto al decreto che dispone il presente giudizio e che l’imputato non era detenuto;
- che, a fronte di un avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di Termini Imerese (su cui era fondata l’istanza di rinvio) datato 18/10/2021, la richiesta di rinvio era stata formulata solo in data 05/11/2021 e, per questo, non ritenuta tempestiva; - che l’istanza non conteneva alcuna specificazione delle ragioni che non consentivano al difensore di designare un sostituto processuale; - che, nella fase dell’udienza preliminare nell’ambito del presente giudizio, l’avv. C non era mai risultato personalmente presente.
1.5. Il ricorrente si confronta, tuttavia, solo con una delle ricordate rationes, quella, appunto, per cui la fissazione della udienza preliminare nell’altro procedimento fosse successiva al decreto che dispone il giudizio nel presente processo. Per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 -dep. 2018- Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, Rv. 250972).
1.6. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi sia con la dichiarata tardività dell’istanza di rinvio, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, sia con la mancanza di specifica allegazione delle ragioni che non consentivano all’avv. C di avvalersi di un sostituto, tanto più che, come ha osservato il Tribunale di Rovereto, nell’udienza preliminare, il difensore costituito non aveva mai presenziato.
1.7. Consegue a quanto osservato che, legittimamente, sulla base di un compiuto scrutinio dell’istanza, la assenza del difensore di fiducia alla udienza dell’11 novembre 2021 non venne considerata giustificata da un legittimo impedimento.
2. È manifestamente infondato il secondo motivo.
2.1. E’ noto l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di recidiva -intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, nonchè a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).
2.2. A tali coordinate si è adeguata la sentenza impugnata, che ha congruamente giustificato il riconoscimento della recidiva qualificata contestata, considerando che le connotazioni allarmanti della condotta criminosa costituiscano espressione di maggiore colpevolezza, così da giustificare l’aggravamento di pena.
2.3. Ciò detto, e posto che il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti, laddove, invece, già il primo giudice le aveva riconosciute in uno alla attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, la Corte territoriale ha correttamente escluso la possibilità invocata dall’appellante, di riconoscere le circostanze attenuanti (si ripete, già concesse dal primo giudice) con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva qualificata, stante la preclusione di cui all’art. 69 co. 4 cod. pen.
3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MARIA TERESA BELMONTE GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI