L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo: indubbia la sussistenza di un pericolo, quantomeno potenziale, per l'incolumità dei medesimi, quando i minori vengano lasciati molte ore trascorse nel ristretto abitacolo della vettura, in orario notturno che non favorisce il diffuso presidio dei luoghi, sia quando manchi la sorveglianza.
Corte di Cassazione
sez. V penale, ud. 21 ottobre 2021 (dep. 2 dicembre 2021), n. 44657
Presidente Palla – Relatore Stanislao
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 29 novembre 2019, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, revocava la provvisionale disposta a carico di A.L.L. confermandone la responsabilità per il delitto ascrittole ai sensi degli artt. 81 cpv e art. 591 c.p., per avere, in quattro diverse occasioni, dal 12 giugno al 4 luglio 2012, abbandonato i propri figli, minori degli anni 14, G. di anni 6 e G. di anni 10, lasciandoli, soli ed addormentati, nella propria autovettura parcata, in ora notturna, all'esterno di alcuni locali di pubblico divertimento, ove ella si era recata per trascorrere la serata, irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Irrilevante era l'errore di datazione dell'ultima condotta, essendosi la medesima consumata la notte fra il 4 ed il 5 luglio piuttosto che la notte successiva, un dato che certo non aveva costituito intralcio alcuno al pieno esercizio dei diritti di difesa della prevenuta. I dissapori con il R. - il denunciante, padre dei due minori, che aveva incaricato un investigatore privato di seguire le mosse dell'imputata, temendo per i figli - non avevano inciso sulla complessiva attendibilità del quadro probatorio costituito solo in minima parte dal suo apporto. Le ulteriori fonti di prova erano costituite dagli accertamenti dell'investigatore privato e dalla deposizione della teste B. (della Polizia di Stato, a cui il R. si era rivolto per comprendere come era opportuno comportarsi), che aveva decrittato i filmati e che aveva personalmente assistito all'ultimo episodio.
Testimonianze che avevano consentito di escludere che la prevenuta, nei periodi indicati in imputazione, si fosse avvicinata alla vettura per controllare le condizioni dei figli che vi giacevano addormentati. Costoro, poi, avevano corso il pericolo conseguente all'essere stati lasciati dormienti in una vettura, in ora notturna, senza sorveglianza e tutela alcuna. R. si era costituito parte civile solo in rappresentanza dei minori e, pertanto, derivando la provvisionale da spese, di investigazione, sostenute non nell'interesse dei minori, la stessa doveva essere revocata.
2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 521 c.p.p., a causa del difetto di correlazione fra l'accusa e quanto ritenuto in sentenza in relazione alla condotta ascritta, in imputazione, alla prevenuta come consumata il 5 luglio 2012 Era invece risultato per tabulas che, quella sera, la vettura dell'imputata era rimasta parcheggiata davanti all'abitazione della madre e non, quindi, nei pressi del locale pubblico indicato in rubrica. La Corte, pur riconoscendolo, non aveva assolto la prevenuta ritenendola responsabile invece colpevole di una diversa condotta, mai neppure contestatale, che si assumeva essere stata consumata il giorno prima, il 4 luglio 2012.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità di due testimoni, B. e C. , che erano invece sospetti perché prossimi a chi aveva denunciato i fatti, l'ex marito R. che nutriva ragioni di rancore nei confronti dell'imputata. Non era stato, invece, ritenuto attendibile il teste, indotto dalla difesa, C. , pur essendo egli un operante. Si era dato poi eccessivo credito alle riprese video prodotte agli atti e si era misconosciuto il fatto che la prevenuta aveva affermato che ella teneva sempre d'occhio i minori lasciati all'esterno dei locali, come avevano anche confermato alcuni operanti, di cui si riportavano alcuni stralci delle deposizioni.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ed in particolare del pericolo che i minori avrebbero corso. Un pericolo che era stato solo ipotizzato. Che si poteva certamente escludere posto che la prevenuta aveva sempre sorvegliato la vettura in cui erano rimasti i figli addormentati.
2.4. Con il quarto e quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alle disposte statuizioni civili. Il padre dei minori, infatti, si era costituito solo in loro rappresentanza, tanto che la Corte, proprio in base a tale presupposto, aveva revocato la provvisionale ritenendo che le spese dell'investigatore fossero state sostenute dal padre per un interesse proprio. In prime cure però la parte civile aveva concluso per il risarcimento solo in proprio, così che la Corte avrebbe dovuto revocare anche la condanna generica al risarcimento dei danni da questi patiti e non la sola provvisionale. Non si era provato poi alcun danno reale, nè poteva dirsi acclarato un danno morale posto che le persone offese, i minori, neppure avevano avuto consapevolezza della assunta consumazione del reato. Quanto alla liquidazione delle spese non si era tenuto conto della parziale riforma della sentenza a danno della parte civile.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Vincenzo Senatore, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore di parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado.
Considerato in diritto
Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata A.L.L. è inammissibile (così da rendere irrilevante l'ulteriore decorso del termine di prescrizione dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza).
1. Il primo motivo di ricorso - sul difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza a cagione del fatto che, in imputazione, era riportata la data del giorno successivo del reale accadimento del fatto contestato alla lettera d), il 5 luglio 2012 piuttosto che il 4 - è manifestamente infondato risultando evidente l'errore materiale in cui si era incorsi a fronte della corretta indicazione della condotta effettivamente tenuta dall'imputata in quella occasione. Si era pertanto fatta congrua applicazione del principio di diritto fissato da questa Corte (ex plurimis Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009) secondo cui deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato (come era accaduto nell'odierno processo, dovendosi, la corretta data, evincersi dal contenuto della deposizione della teste B. , della Polizia di Stato, che era stata la teste oculare del fatto) e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (come si era verificato, tanto che l'imputata aveva potuto dedurre testimonianze a discarico per le varie condotte ascrittegli).
2. Il secondo motivo è inammissibile perché è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità dal quale esula la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte territoriale, infatti, con motivazione palesemente priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - l'ex coniuge, dell'imputata, R. avesse incaricato un investigatore privato di sorvegliarne i movimenti avendo ricevuto dai figli la confidenza di essere stati costretti a dormire in auto fuori da alcuni locali notturni; - si fosse anche rivolto alla Dott.ssa B. , del locale Commissariato, alla quale aveva mostrato i video registrati dall'investigatore; - la B. avesse direttamente assistito ai fatti relativi all'ultimo episodio, avvenuto la notte fra il 4 ed il 5 luglio 2012, e ne avesse fornito inequivoca (nel senso dell'abbandono dei minori, dormienti in auto, per alcune ore) testimonianza.
In conseguenza di ciò le alternative ricostruzioni operate dai testi indotti dalla difesa (in particolare sulla sorveglianza operata dall'imputata sui figli, lasciati a dormire nell'autovettura) non venivano ritenute attendibili, anche perché si trattava di coloro che, per vincoli di amicizia con la prevenuta, si erano trovati a trascorrere le serate in questione con la medesima.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si deve infatti ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, n. 27705 del 29/05/2018, Rv. 273479; Sez. 1, n. 35814 del 30/04/2015, Andreini, Rv. 264566). Considerando così che, ferma rimanendo la prova dell'avvenuto abbandono dei minori in plurime occasioni - per averli, quale genitore sul quale incombeva l'onere della cura, lasciati dormienti in auto, in ora notturna, all'esterno di locali pubblici in cui trascorreva la serata - appare del tutto priva di manifeste aporie logiche la considerazione della Corte di merito circa la sussistenza di un pericolo, quantomeno potenziale, per l'incolumità dei medesimi, in considerazione sia delle molte ore trascorse nel ristretto abitacolo della vettura, sia dell'orario notturno che non favoriva il diffuso presidio dei luoghi, sia della ricordata assenza di sorveglianza.
Quanto all'elemento soggettivo del reato si ricorda come si sia già precisato che il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi (Sez. 5, n. 44013 del 11/05/2017, Hmaidan, Rv. 271431).
4. Il quarto ed il quinto motivo, sulle statuizioni civili, sono manifestamente infondati. A vantaggio della parte civile, R. , costituitosi esclusivamente in rappresentanza dei minori, era stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato processo civile ed era stata assegnata una provvisionale che, però, era stata eliminata dalla Corte territoriale (perché relativa ad un costo ritenuto estraneo agli interessi dei minori). In tal senso era stata anche la richiesta della parte civile, in prime cure, visto che aveva concluso per il risarcimento dei danni a proprio favore, così come costituitosi (e quindi solo in rappresentanza dei minori), e così, nel medesimo senso, erano state le decisioni del Tribunale e della Corte distrettuale. Quanto alla misura delle spese liquidate alla parte civile, il ricorso sul punto è del tutto generico.
5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo. In considerazione del vincolo familiare fra le parti e del coinvolgimento nei fatti di soggetti di minore età si dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.