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Condannato per intervista, violata la libertà di espressione (Corte Edu, 16/172020)

16 gennaio 2020, Corte Europea dei diritti dell'Uomo

Sanzionare un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo durante un colloquio ostacola gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale e ed è ammissibile solo in presenza di motivi particolarmente seri.

Esigere in maniera generale che i giornalisti si discostino sistematicamente e formalmente dal contenuto di una citazione che potrebbe insultare terze persone, provocarle o offenderne l’onore non si concilia con il ruolo che ha la stampa di informare su fatti o opinioni e idee in corso in un determinato momento.

i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto ai semplici privati cittadini

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

SENTENZA MAGOSSO E BRINDANI c. ITALIA

(Ricorso n. 59347/11)

SENTENZA

STRASBURGO

16 gennaio 2020

Art 10 • Libertà di espressione • Condanna di giornalisti per la pubblicazione di un articolo diffamatorio che porta a pensare ad una passività delle forze dell'ordine nell'omicidio di un giornalista • Affermazioni controverse provenienti da una terza persona e seriamente verificate dai giornalisti • Mancanza di motivi pertinenti e sufficienti da parte dei giudici interni • Severità delle sanzioni

Nella causa Magosso e Brindani c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:
Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 10 dicembre 2019,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 59347/11) proposto contro la Repubblica italiana da due cittadini di questo Stato («i ricorrenti»), il sig. Renzo Magosso («il primo ricorrente») e il sig. Umberto Brindani («il secondo ricorrente»), che hanno adito la Corte il 16 settembre 2011 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avvocato M.V., del foro di Milano. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, M. Aversano.
3. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che la loro condanna per diffamazione comminata dai tribunali interni aveva comportato la violazione del loro diritto alla libertà di espressione.
4. Il 1° settembre 2016 il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1947 e nel 1958 e risiedono a Milano. All'epoca dei fatti, il primo ricorrente era un giornalista del settimanale Gente, e il secondo ricorrente era direttore responsabile di quel giornale.

A. Il contesto della causa

6. Il 28 maggio 1980 il giornalista Walter Tobagi fu ucciso da un gruppo terroristico di estrema sinistra chiamato «Brigata 28 marzo». Il leader del gruppo, M.B., fu arrestato verso la fine del settembre 1980. Pochi giorni dopo il suo arresto, decise di collaborare con gli investigatori e finì col confessare. Tutti i membri del gruppo furono arrestati e condannati.

7. Nel giugno 1983, l'allora presidente del Consiglio, Bettino Craxi, dichiarò pubblicamente che, pochi mesi prima della morte di Walter Tobagi, i carabinieri avevano ricevuto delle rivelazioni da parte di un informatore su un attentato terroristico contro il giornalista. Qualche mese dopo, in risposta a una interpellanza parlamentare, l'allora Ministro dell'Interno rese pubblico un rapporto del 13 dicembre 1979, scritto dal brigadiere D.C., in cui si parlava del progetto di sequestrare o assassinare Walter Tobagi, e rivelò il nome dell'informatore. Il Ministro rammentò che l'attività dei carabinieri doveva essere considerata, in questo contesto, come quella della polizia giudiziaria, il che implicava una subordinazione gerarchica all'autorità giudiziaria e l'obbligo di informare quest'ultima del rapporto.

B. La pubblicazione dell'articolo di stampa contestato e il procedimento penale a carico dei ricorrenti

8. Il 17 giugno 2004 il primo ricorrente firmò un articolo sull'omicidio di Walter Tobagi, intitolato «Tobagi poteva essere salvato», accompagnato dai seguenti sottotitoli: «Sull'assassinio del giornalista del "Corriere", mi dissero: stai zitto!»; «In esclusiva, il racconto del sottufficiale dei Carabinieri che, sei mesi prima del delitto, svelò il piano e fece i nomi dei terroristi: «Spiegai al Capo di Stato Maggiore quello che sapevo, non fece nulla»; ««Persino [il generale Dalla Chiesa, capo dell'unità di coordinamento antiterrorismo a Milano e nel nord Italia al momento dell'assassinio di Walter Tobagi] è tagliato fuori», dice il generale [N.B.] a Gente»; «Il capitano [A.] ha scelto di andar via dando le dimissioni - era una figura di primo piano nella sezione antiterrorismo del generale Dalla Chiesa. Il brigadiere D.C. era ai suoi ordini: quando [A.] si è dimesso, sono cominciati i guai».

9. Nel suo articolo, il primo ricorrente riportava innanzitutto le dichiarazioni di D.C., ex brigadiere dei carabinieri della sezione antiterrorismo di Milano. Secondo queste dichiarazioni, pochi mesi prima dell'omicidio, D.C. aveva ottenuto delle rivelazioni da parte di un informatore su un possibile progetto di attentato a Walter Tobagi. Sempre secondo queste dichiarazioni, D.C. aveva dato i nomi dei sospettati ai suoi superiori, e questi ultimi gli avevano ordinato di scrivere un rapporto anonimo.

10. Il primo ricorrente riportava poi le affermazioni di un altro ex ufficiale dei Carabinieri, il generale N.B., aiutante del generale Dalla Chiesa. Nelle sue dichiarazioni fatte al primo ricorrente, il generale N.B. aveva affermato di aver informato il suo superiore che i capitani A.R. e U.B. lo tenevano lontano dalle attività investigative dei carabinieri di Milano e riferivano direttamente ai loro diretti superiori.

11. L’introduzione di questo articolo, nelle sue parti pertinenti, era così redatta:

«Il giornalista Walter Tobagi è stato ammazzato mentre si batteva per scongiurare il bavaglio della loggia massonica «P2» al Corriere della Sera [il quotidiano in cui Walter Tobagi lavorava] mentre tentava di far luce sui misteri del caso «Aldo Moro» [ucciso dalle «Brigate Rosse» il 9 maggio 1978.].

Dalle rivelazioni dell'ex brigadiere dei Carabinieri [D.C.], nome in codice «Ciondolo», ora sappiamo che Tobagi poteva essere salvato. Dopo la morte del giornalista, l'alta gerarchia dell'Arma dei Carabinieri ha ordinato [a D.C.] di tacere.

Poi, dalle dichiarazioni fatte a Gente dal generale [N.B.] abbiamo appreso che al generale Dalla Chiesa avevano addirittura tolto il controllo del Nucleo Antiterrorismo a Milano, mentre tutta l'Italia era convinta che fosse plenipotenziario nella lotta al partito armato. Invece [N.B.] che era il suo braccio destro non riceveva nemmeno più i rapporti operativi [della sezione di Milano], che finivano nelle mani di ufficiali iscritti alla Loggia P2.

Ciò non significa che l'intera Arma dei Carabinieri fosse sotto il controllo di logge segrete: uomini di valore come Dalla Chiesa, il generale [N.B.], il capitano [A.] e «Ciondolo» portavano la divisa.

Oggi, a distanza di anni, è giusto riconoscerlo e ristabilire la verità: l'autocritica è una medicina utile, anche in un corpo sano. Gente si limita a una semplice considerazione: negli anni Sessanta si parlò di tentato colpo di Stato, in uno scenario molto meno "operativo" di quello descritto da [N.B.].

Ora ci sembra lecito chiedere che cosa è veramente accaduto nell'Arma durante gli «anni di piombo»?».

12. Il testo dell'incontro si apriva con le affermazioni dell'ex brigadiere D.C.:
«Il generale [G.R.] mi ha convocato al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e ha intimato, alla presenza dei Capitani [A.R.] e [U.B.], che «Quello che ci siamo detti in questa sede sul caso Tobagi deve rimanere segreto. È un ordine».

(...) Qualche mese dopo mi è arrivato un encomio solenne per il mio lavoro nel nucleo antiterrorismo di Milano (...)».

«L'ex brigadiere dei carabinieri parla da un'isola sperduta sul Grande Oceano. Il suo nome in codice era «Ciondolo», quando lavorava al Nucleo antiterrorismo di Milano Sei mesi prima dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi, [D.C.] riferì ai suoi diretti superiori persino nomi e cognomi dei killer che intendevano entrare in azione. Erano proprio i capitani A.R. e U.B. (...) ha sentito di dover raccontare, a Gente, tutto quello che sa, fino in fondo: «Lo faccio per amore dell'Arma, di cui mi onoro di aver fatto parte, non certo per denaro né per mettermi in mostra. Parlo per dovere di verità, dopo aver sofferto troppi anni ingiustamente». «Ciondolo» rivela fatti sconvolgenti, finora sconosciuti, sul caso Tobagi: come il drammatico confronto con il generale [G.R.]. Si aspettava l'apertura di un'inchiesta anche in sede giudiziaria invece, sulla vicenda Tobagi calò il definitivo silenzio.

(...) L'omicidio [di Walter Tobagi] è stato rivendicato dal gruppo «28 marzo», di cui facevano parte [M.B.] e [P.M.], che sono stati condannati e subito scarcerati grazie alla legge sui «pentiti»: le loro confessioni fecero arrestare e condannare oltre 100 esponenti del partito armato.

Ciò che «Ciondolo» ci è sentito di rivelare a Gente è, in pratica un clamoroso seguito di quanto raccontato nel libro Le carte di Moro. Perché Tobagi? [pubblicato nel 2003 che l'ex capitano dei Carabinieri [A.] e io stesso abbiamo descritto]. Sulla base di questo libro, Rai - Educational di Giovanni Minoli [uno dei canali della televisione pubblica] ha realizzato una trasmissione che ha provocato grande scalpore. (...)

Proseguiamo con ordine. Siamo nel gennaio 1979, «Ciondolo» aggancia un personaggio in odore di terrorismo, R.R. Nei suoi rapporti lo chiamerà, in codice, «Il Postino», [attivo nella zona di Varese]. Le sue rivelazioni consentono di arrestare decine di brigatisti anche di primissimo piano. Il Postino fa trovare covi, esplosivi, armi, persino mitragliatrici.

«Con il passare del tempo, [«il Postino»] diventa un informatore-collaboratore di enorme importanza e credibilità, ricorda Ciondolo, poi, a fine 1979, mi dice che c'è un piano per assassinare il giornalista Walter Tobagi. Fa anche i nomi degli esecutori. Sapevamo di un piano analogo che avevano organizzato quelli di Prima Linea, (…) Il Postino mi ha parlato di tutt'altri personaggi. Pensavo di riferire quelle clamorose rivelazioni al mio superiore diretto, il capitato A., ma si era appena dimesso dall'Arma.

Ne ho parlato al capitano R. e, quando ritornò da una trasferta a Roma, al capitano B.. Mi venne ordinato di scrivere un rapporto anonimo, noi dell'Antiterrorismo non potevamo firmare rapporti per evitare di deporre nei processi in tribunale. Mi aspettavo di entrare in azione da un momento all'altro. (…)

A maggio 1980 hanno sparato a una gamba al giornalista [G.P.] Pensavo che gli uomini dell'Antiterrorisno domandassero a G.P. l'identikit degli attentatori che aveva visto in faccia. Non lo fecero. Da quegli identikit si sarebbe potuto risalire al gruppo «28 marzo».

La conferma venne pochi giorni dopo, il 28 maggio, (...) quando M.B. uccise Walter Tobagi. Io ero incaricato di fare intercettazioni telefoniche: con grande stupore mi accorsi che, soltanto una settimana dopo il delitto, avevano messo sotto controllo proprio i personaggi che avevo indicato sei mesi prima (…). Dunque, i nomi (…) non erano stati dimenticati.

A settembre fermano [M.B]. Decide di parlare. Fa arrestare centinaia di brigatisti. Intanto io finisco al confine con la Svizzera: trasferimento "precauzionale", ottima formula per non dire "punitivo".

Tre anni dopo [nel 1983], quando ormai il processo a [M.B.] e complici è finito, si viene a sapere ufficialmente della mia premonitrice informativa: la rende nota l'allora ministro dell'Interno Oscar Luigi Scalfaro dopo che l'aveva pubblicata a stralci il quotidiano [del partito socialista] L’Avanti!.

Mi chiamano d'urgenza a Roma, al Comando generale dell'Arma. Trovo i capitani [A.R.] e [U.B.]. Ci riceve il generale [G.R.]. Mi domanda: "Hai dato tu il documento riservato su Tobagi all' Avanti!, vero?". "No, signor generale". E poi: "A chi hai consegnato materialmente il rapporto?" Rispondo: "Ai qui presenti capitani: ho comunicato anche i nomi dei terroristi, che avevo segnato nei miei appunti riservati". Il generale [G.R.] mi ha ordinato di mantenere il massimo segreto su quell'incontro».

A questo punto Gente ha interpellato il generale [N.B.]. Gli abbiamo riferito le dichiarazioni di Ciondolo. [Il generale] non si è stupito.

«Dissi chiaramente al generale Dalla Chiesa, all'inizio del 1980, che eravamo stati tagliati fuori, a Milano, dalle indagini sul terrorismo. Feci notare che, ormai, i capitati [A.R.] e [U.B.] rispondevano praticamente solo ai colonnelli [M.] e [P.] (poi risultati iscritti alla Loggia P2).

Era chiaro, [M.] e [P.] operavano con il benestare del Comando territoriale e con l'evidente avallo del Comando generale di Roma.

Dalla Chiesa commentò, amaramente: "I politici, con in testa il ministro [R.] mi hanno nominato al vertice della divisione (...). La cosa non è piaciuta al Comando generale: (...). Siamo in una morsa: a Milano pretendono che l’antiterrorismo venga gestito dalle forze territoriali, cioè da ufficiali che ritengono più "affidabili" di noi. Ho le mani legate.

Dalla mia parte ci sono i politici. Invece ho contro troppa gente nell'Arma. Caro [N.B.], fai rapporto se lo ritieni opportuno". L'ho fatto: ho denunciato gli ufficiali in odore di Loggia P2.

Da quel momento, la mia carriera è stata bloccata. Sono stato punito e trasferito. (...) Solo nel 1992 (…) ho potuto sapere chi era l'autore di quel rapporto contro di me, la firma era del generale [G.R.].».

Lo stesso che ordinò a Ciondolo di tacere sul caso Tobagi.»

13. In una data non precisata, il capitano A.R. e la sorella di U.B., essendo quest'ultimo deceduto nel 2002, sporsero denuncia contro D.C. e i due ricorrenti.

14. Il 22 marzo 2006 il giudice per le indagini preliminari rinviò a giudizio i ricorrenti dinanzi al tribunale di Monza per diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall'attribuzione di fatti determinati.

15. D.C fu sottoposto a un procedimento penale distinto, e fu condannato dal tribunale di Monza in data 22 settembre 2008 al pagamento di una multa di 1.000 euro (EUR) e al risarcimento del danno morale subito da A.R. e dalla sorella di U.B.

16. Con sentenza del 20 settembre 2007 (depositata il 18 dicembre 2007), il tribunale di Monza dichiarò i ricorrenti colpevoli di diffamazione e inflisse una multa di 1.000 EUR al primo ricorrente e di 300 EUR al secondo. Condannò gli interessati al pagamento in solido delle spese processuali e ordinò la pubblicazione di un estratto della sentenza sul settimanale Gente e sul quotidiano Corriere della Sera. I ricorrenti furono inoltre condannati a pagare 120.000 EUR al capitano A.R. e 90.000 EUR alla sorella di U.B. per danni morali e 20.000 EUR per le spese processuali sostenute da questi ultimi.

17. Il tribunale di Monza motivò la sua decisione come segue:

«(...) La gravità delle offese è indubbia e la portata diffamatoria particolarmente grave, in considerazione del ruolo ricoperto dalle p.p.o.o., alti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, per i quali il servizio dello Stato, l'onestà e la moralità rappresentano valori fondamentali.

Non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, l'invocata scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. (…) In particolare, i fatti narrati: devono rivestire un oggettivo interesse per l'opinione pubblica (principio della pertinenza); devono essere esposti in modo corretto ed obiettivo (principio della continenza); e, soprattutto, devono essere veri, cioè rigorosamente corrispondenti a fatti realmente accaduti (principio della verità).

Quanto al limite della cosiddetta continenza (…), nel caso di specie innanzitutto il carattere volutamente scandalistico dell'articolo, che esordisce con la foto del povero giornalista ucciso, la cruda sintesi del suo contenuto riportata nei titoli e nei sottotitoli, e la narrazione che non lascia (…) spazio a ipotesi alternative, sono tutti elementi che sicuramente trascendono i caratteri di un'informazione serena ed obiettiva. (…). Inoltre l'accostamento delle vicende oggetto dell'imputazione, relative specificamente al ruolo dei generali A.R. e U.B. (…) ad altre vicende estranee al delitto Tobagi ed improntate nel comune sentire da valenza negativa quali quelle dei carabinieri coinvolti nella loggia massonica P2, (…) è dotato di autonoma attitudine diffamatoria nei confronti delle odierne persone offese.

L'autore dell'articolo non ha rispettato il limite della verità riferendo fatti, smentiti in realtà da vari elementi acquisiti agli atti del processo. Innanzitutto la versione di D.C. (…) contrasta con quanto dichiarato dai due soggetti direttamente coinvolti (…). La versione esposta dal giornalista Magosso contrasta, inoltre, con la stessa informativa di D.C., datata 13.12.1979 (…) che indicava che «secondo «il postino» F. e gli altri avrebbero lasciato il proposito di compiere azioni in Varese, ma avrebbero in programma un'azione a Milano (…) si trattava di un vecchio progetto delle F.C.C. (cioè la Formazione Comunisti Combattenti) (…) «Il postino ritiene che vi sia in programma un attentato o il rapimento di Walter Tobagi (…) La zona in cui il gruppo sta operando dovrebbe essere quella (…) dove il Tobagi dovrebbe abitare (…)».

Contrariamente a quanto si legge nell'articolo di giornale (…), nella riportata informativa D.C. non fece alcun riferimento a tali nominativi [dei terroristi coinvolti] (…). L'informativa ha un contenuto vago, [in ogni caso] il fatto che a quell'epoca Tobagi fosse notoriamente uno dei possibili obiettivi di gruppi terroristi attenua di molto la portata rivelatrice che poteva avere la predetta nota. (…)

Il carattere non decisivo di tale informativa è riconosciuto dallo stesso D.C., il quale, [nell'ambito del processo penale per diffamazione a suo carico] (…) ha dichiarato l'esistenza di altre informative più dettagliate e precise consegnate ai suoi superiori successivamente alla prima. Di tali successive note informative non vi è traccia negli atti e lo stesso D.C. ha dichiarato di non averne fatto copia.

La versione di D.C. riportata nell'articolo contrasta con quanto reiteratamente affermato da R.R., detto "il postino", ovvero l'informatore (…) [e le dichiarazioni fatte dal responsabile principale (…) nel corso del processo sull'omicidio di Tobagi].

(...) Dalla lettura del testo dell'articolo si rileva come l'autore non si sia limitato a riferire quanto appreso da D.C., ma abbia aderito alla tesi della dolosa inattività dei carabinieri. (…) Nel corso del suo esame l'imputato [il primo ricorrente] ha nuovamente ribadito la corrispondenza a verità di quanto riportato nell'articolo, frutto del suo lungo lavoro di studio, già tradottosi nel libro "Le carte di Moro. Perché Tobagi". Nel caso di specie il giornalista non ha svolto nessun accertamento per verificare l'attendibilità della fonte. Non può d'altro lato ritenersi che D. C. potesse apparire attendibile (…) [il primo ricorrente] ha peraltro ammesso di non aver contattato U.B (deceduto all'epoca della pubblicazione dell'articolo) nemmeno in precedenza, per la pubblicazione del libro (…). Ha inoltre ammesso di non avere contattato A.R. prima della pubblicazione dell'articolo, senza giustificare seriamente tale omissione (ma solo allegando il profilo, evidentemente superabile, di non averlo trovato al telefono nel suo ufficio della Polizia Giudiziaria della Procura di Milano) (…)»

18. I ricorrenti interposero appello chiedendo di riunire il loro processo con quello a carico di D.C. Nel loro ricorso affermavano, invocando l'esercizio del diritto di cronaca, che il tribunale aveva ignorato gli elementi che provavano che le dichiarazioni di D.C. erano state verificate. Sostenevano che, alla luce degli elementi oggettivi esaminati, avevano potuto concludere in buona fede che le dichiarazioni di D.C. potevano essere credibili e corrispondere a una «verità putativa».

19. I ricorrenti elencavano poi le verifiche effettuate, sottolineando che il primo ricorrente, in quanto giornalista che lavorava nello stesso gruppo editoriale di Walter Tobagi, sarebbe stato un testimone privilegiato degli eventi, così il direttore del quotidiano di Walter Tobagi gli avrebbe chiesto, a seguito dell'omicidio, di indagare e di contattare le sue fonti tra i carabinieri per verificare le confidenze che aveva ricevuto dal generale Dalla Chiesa, secondo cui l'autore dell'omicidio era già noto alle forze dell'ordine.
Grazie ai suoi contatti nei carabinieri, il primo ricorrente fu l'unico giornalista, dopo l'arresto di M.B. e pochi giorni prima della sua confessione, a pubblicare un articolo che indicava costui come probabile autore dell'omicidio e che l'attività investigativa continuava nella zona di Varese, lì dove «il Postino» era attivo. A questo proposito, i ricorrenti aggiungevano che, secondo la versione ufficiale, gli inquirenti avevano dichiarato che, prima della confessione di M.B., non avevano alcuna prova contro quest'ultimo.
I ricorrenti indicavano inoltre che, pochi giorni prima del delitto, i carabinieri avevano chiesto l'autorizzazione a mettere sotto intercettazione quattro linee telefoniche, tra cui quella utilizzata da M.B. e dalla sua convivente e quelle di altri due membri del gruppo terroristico «Brigata 28 marzo». All'epoca, il primo ricorrente incontrò il capitano U.B., che gli aveva parlato della «pista M.B.» e di una perizia calligrafica realizzata su un documento manoscritto redatto da M.B. Inoltre, sottolineavano che nel 1978, M.B. e «il Postino» facevano parte dello stesso gruppo terroristico chiamato «F.C.C.» (Formazioni Comuniste Combattenti) che aveva tentato di rapire Walter Tobagi.
Secondo i ricorrenti, il fatto che, tra i vari gruppi e organizzazioni terroristiche attive all'epoca, i carabinieri avessero potuto puntare i loro sforzi su M.B. e sui suoi complici così rapidamente, faceva ragionevolmente pensare che la versione di D.C. fosse credibile e che i carabinieri disponessero di altri elementi sconosciuti al pubblico.

20. Sempre per quanto riguardava la cronologia dei fatti, i ricorrenti indicavano che, se era vero che il gruppo terroristico aveva scelto il proprio nome a seguito di un episodio che si era verificato il 28 marzo 1980, era anche vero che M.B. e una parte del gruppo erano già attivi nel 1979 sotto un altro nome (Guerriglia Rossa). Infine, per quanto riguarda le dichiarazioni del «Postino» che ha negato di aver fatto i nomi a D.C., i ricorrenti sostenevano che quest'ultimo, a seguito della dichiarazione del Ministro dell'Interno che lo designava pubblicamente come l'informatore dei carabinieri, non voleva esporsi, in quanto la sua collaborazione con i carabinieri era ancora attiva nel 1983, né voleva correre il rischio di subire rappresaglie da parte dell'ambiente terroristico.

21. Con sentenza del 3 novembre 2009 (depositata il 30 dicembre 2009), la corte d'appello di Milano respinse il ricorso dei ricorrenti e dell'ex brigadiere D.C., avendo nel frattempo riunito il procedimento a carico di quest'ultimo con quello a carico dei primi. La corte d'appello ritenne che:

«(...) l’articolo (...) è di indiscutibile contenuto diffamatorio, (...) suggerendo nella sostanza ai lettori la conclusione di una dolosa inattività da parte [di due ufficiali] (…) si ritiene di dover innanzi tutto rilevare come nella specie sia stato violato il principio di verità dei fatti narrati. (…).

(...) Tobagi era già da tempo indicato come uno dei possibili obiettivi da colpire (…) e risulta del tutto generica l'informazione fornita il 13 dicembre 1979 da Ciondolo (…) e comunque presentata come una illazione una congettura del «Postino», così come è altresì pienamente comprovato che l'omicidio fu progettato dopo il marzo 1980 (…). Il dato è confortato anche dalla pronuncia della corte d'assise d'appello [resa nell'ambito del processo sull'omicidio di Tobagi] (…).

[D.C.] ha spacciato per veri fatti che sono falsi (...).

Quanto al pezzo del [primo ricorrente], si deve rilevare non solo la non veridicità del contenuto dell'articolo e il mancato controllo della notizia pubblicata, ma anche la sua scelta di non informare della pubblicazione i soggetti coinvolti e la sua evidente volontà di comunicare fatti e circostanze "scandalistici" come l'unica verità certa, cioè la sola possibile ricostruzione dei fatti, senza dare neppure conto ai lettori di altra verità accertata giudizialmente in via definitiva, che pure era a conoscenza dello stesso giornalista. Il tutto aggravato, sotto il profilo diffamatorio, da personali commenti, titoli, sottotitoli, evidenziazioni in neretto.

(...) Nessuna scriminante neppure putativa del diritto di cronaca può concretamente ravvisarsi, tanto più che la volontà del giornalista era volutamente diffamatoria (…).

[I due ricorrenti] non hanno eseguito alcuna verifica (...)»

22. La corte d'appello confermò quindi la decisione di primo grado e condannò i ricorrenti e D.C a versare alle parti civili la somma provvisionale di 120.000 EUR, a titolo di parziale risarcimento del danno causato, e la somma di 6.500 EUR per le spese, rinviando al giudice civile la questione della esatta determinazione del danno morale.

23. I ricorrenti presentarono ricorso per cassazione. In tale atto sostenevano di aver adempiuto all'obbligo di verificare la veridicità delle affermazioni di D.C. Affermavano che le dichiarazioni di D.C. presentavano dei fatti nuovi, che erano senza dubbio di interesse generale e degni di essere conosciuti dal pubblico, e non erano ancora stati oggetto di un processo.

In seguito criticavano la valutazione fatta dalla corte d'appello di Milano, che si era erroneamente basata su fatti asseritamente accertati nel corso di altri processi [il processo volto a individuare le responsabilità di «Tobagi» e quello, archiviato, volto a determinare chi, nel 1983, avesse informato il Presidente del Consiglio Craxi del rapporto di D.C.].

Poi elencavano le verifiche effettuate. Fra gli elementi forniti, figurava in particolare un documento che descriveva le indagini svolte dai carabinieri in seguito all'assassinio di Walter Tobagi e che era stato trasmesso al generale N.B. Si affermava che una settimana dopo l'assassinio di Tobagi, il 5 giugno 1980, era iniziato il pedinamento di M.B.

24. Con sentenza del 23 novembre 2010 (depositata il 28 marzo 2011), la Corte di cassazione respinse il ricorso dei ricorrenti, confermando quindi la condanna al pagamento della somma provvisionale di 120.000 EUR, e li condannò, in solido con D.C., a versare alle parti civili 7.000 EUR per le spese. La Suprema Corte si pronunciò come segue:

«(...) Questa ricostruzione dei fatti - intrinsecamente screditanti, dal significato immorale sul piano umano, sleale sul piano istituzionale, criminoso sul piano giuridico - ha avuto come prima fonte storica [nelle dichiarazioni dell'] ex brigadiere [D.C.], ha avuto come strumento di diffusione [nella persona del primo ricorrente], che l'ha condivisa e le ha dato ampio rilievo, ed è stata pubblicata sul settimanale Gente, il cui direttore ha omesso il preventivo controllo richiesto dalla legge.

I giudici di merito hanno messo in luce una serie di risultanze processuali che smentiscono la tesi di questa eccezionale capacità investigativa di [D.C.] e della altrettanto eccezionale incapacità [investigativa delle due vittime della diffamazione] (...)

Il rapporto [di D.C.] aveva una ridotta portata rivelatrice (…) «il Postino» ha escluso di aver preannunciato a D.C. l’omicidio di Tobagi (...) la fonte del «Postino» ha escluso di aver fatto delle dichiarazioni su questo tema (...).

(...) Quanto al giornalista, ha diffuso la notizia di evidente forza diffamatoria, in danno di [A.R.] e della memoria di [U.B.], con modalità dimostrative della sua volontà di ledere gli ufficiali dell'Arma, espressa mediante l'assoluta omissione di controllo sulla veridicità delle pesanti accuse. Tale controllo (…) doveva e poteva sicuramente essere effettuato [dal primo ricorrente] interpellando gli interessati e le fonti istituzionali (…), attesa la prorompente forza (…) [che potevano avere] le affermazioni fatte (…) in danno di ufficiali delle forze dell'ordine, presentati ai cittadini come concorrenti nell'omicidio di matrice terroristica (…)»

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

25. L’articolo 57 del codice penale (CP), intitolato «Reati commessi col mezzo della stampa periodica», prevede quanto segue:

«Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.»

26. Nelle parti pertinenti al caso di specie, l'articolo 595 del CP recita:
«1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (...)»

27. L’articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 dell' 8 febbraio 1948 («la legge sulla stampa»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1948, è cosi formulato:

«Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila [51,65 EUR]».
28. Nella sentenza n. 37140/2001 (pubblicata il 16 ottobre 2001), a sezioni unite, la Corte di cassazione ha fissato i principi in materia di responsabilità penale dei giornalisti che pubblicano un colloquio nel quale sono tenuti discorsi diffamatori da parte dell'intervistato (si vedano anche, tra molte altre, le sentenze nn. 6911/16, 18889/16 e 2929/18).
La Corte di cassazione ha affermato:

«(...) l’aver riportato «alla lettera» nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca.
Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore (…)».

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

29. I ricorrenti affermano che i provvedimenti adottati nei loro confronti hanno comportato un’ingerenza nel loro diritto alla libertà di espressione che, a loro parere, non era necessaria in una società democratica. Essi vedono in tale ingerenza una violazione dell’articolo 10 della Convenzione, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (…)

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.»

A. Sulla ricevibilità

30. Il Governo solleva un’eccezione di tardività del ricorso, e afferma in particolare che la decisione interna definitiva riporta la data del 28 marzo 2011, e che non è accertato che i ricorrenti abbiano presentato il ricorso il 16 settembre 2011.

31. I ricorrenti contestano questa tesi, affermando in particolare di avere adito la Corte il 16 settembre 2011, data che corrisponde secondo loro alla data di invio del loro ricorso. A sostegno delle loro affermazioni, forniscono copia dei documenti che dimostrano che il ricorso è stato inviato il 16 settembre 2011 e, secondo la ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuto il 22 settembre 2011 dalla cancelleria della Corte.

32. La Corte rammenta che il termine di sei mesi previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione inizia a decorrere dalla data della decisione interna definitiva (dies a quo), ossia la data in cui il ricorrente è effettivamente venuto a conoscenza della decisione in questione (si vedano, tra molte altre, Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, § 60, 29 giugno 2012). Essa rammenta anche che la data da considerare per esaminare se sia stato rispettato il termine di sei mesi (dies ad quem) è quella della presentazione del ricorso o quella del suo invio, e a tale scopo fa fede il timbro postale, conformemente all’articolo 47 § 6 a) del suo regolamento, e non quella del timbro di ricevuta apposto sul ricorso (Vasiliauskas c. Lituania [GC], n. 35343/05, § 117, CEDU 2015).

33. Nella fattispecie, la Corte osserva che la decisione interna definitiva è costituita dalla sentenza della Corte di cassazione, depositata il 28 marzo 2011. Dopo aver esaminato i documenti prodotti dagli interessati, essa osserva che la busta contenente il ricorso è stata spedita il 16 settembre 2011, data del timbro delle poste italiane. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso sia stato effettivamente presentato entro sei mesi a decorrere dalla data della decisione interna definitiva.

34. Pertanto, essa respinge l’eccezione del Governo.

35. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

36. I ricorrenti rammentano che lo scopo del presente ricorso non è accertare se le dichiarazioni di D.C. fossero vere ma determinare se il giornalista avesse il diritto/dovere di informare l’opinione pubblica, e se l’opinione pubblica avesse il diritto di essere informata, e se i motivi addotti dai giudici nazionali fossero pertinenti e sufficienti per giustificare la loro condanna.
Essi affermano che, nel corso del procedimento interno, non si è tenuto conto né degli accertamenti effettuati, che stabilivano secondo loro l’attendibilità della loro fonte e delle sue dichiarazioni, né della loro buona fede nella presentazione di una versione dei fatti che essi dicevano essere attendibile e alternativa rispetto a quella che i tribunali avevano stabilito riferendosi principalmente al «processo Tobagi» (in particolare la sentenza della corte d’assise di Milano del 28 novembre 1983). Inoltre, essi si avvalgono della questione di interesse generale esposta nell’articolo.

37. I ricorrenti indicano altresì che la loro condanna è stata ampiamente trattata a livello nazionale: è stata presentata al governo una interrogazione parlamentare; due comunicati stampa, uno del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e l’altro della Federazione nazionale della stampa italiana («la FNSI»), hanno deplorato l’esistenza di una violazione della libertà di stampa; molti giornali hanno ripreso la versione dell’articolo controverso e hanno ampiamente analizzato il ruolo della stampa. Gli interessati producono in particolare un editoriale che commenta la sentenza della Corte di cassazione, firmato da un magistrato esperto in materia di antiterrorismo. Secondo i ricorrenti, questo magistrato ha rilevato in particolare che la dichiarazione fatta da D.C. durante il processo a proposito dell’esistenza di altre note che menzionavano i nomi dei terroristi avrebbe dovuto portare i giudici o la procura a ottenere dai carabinieri la comunicazione del fascicolo completo relativo a «il Postino», l’informatore di D.C. Sempre a loro parere, secondo tale magistrato la loro condanna era contraria alla giurisprudenza interna consolidata secondo la quale, se un giornalista riportava fedelmente le dichiarazioni di un individuo e se la storia raccontata era plausibile e di interesse pubblico e meritava di essere approfondita, il giornalista in questione non doveva rispondere del reato di concorso in diffamazione in quanto esercitava il proprio diritto di cronaca.

38. I ricorrenti criticano infine l’effetto combinato delle sanzioni pecuniarie penali, dell’importo della provvisionale sul risarcimento danni accordata alle parti civili e della somma che sono stati condannati a pagare per le spese processuali, in quanto tale somma sarebbe irragionevolmente sproporzionata e contraria alla giurisprudenza della Corte. Essi indicano che l’indennità per danno morale è troppo elevata rispetto alla loro situazione economica e che per questo motivo la stessa è stata versata dal giornale, ma che essi rimangono responsabili in solido e sono teoricamente debitori nei confronti della società editrice.

39. Il Governo replica che l’articolo aveva indiscutibilmente un contenuto diffamatorio e che il procedimento interno ha permesso di stabilire che i ricorrenti avevano agito senza rispettare quello che sarebbe stato il loro dovere, ossia presentare informazioni precise e attendibili, agire in buona fede e rispettare la deontologia della professione di giornalista. Il Governo afferma in particolare che i giudici interni hanno valutato con diligenza i fatti all’origine della causa, nel rispetto dei principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte in materia.

40. Il Governo afferma che i ricorrenti hanno proposto nell’articolo controverso una sola versione dei fatti come se fosse l’unica verità possibile. Secondo il governo convenuto, il racconto dei fatti proposto dagli interessati, che è stato criticato anche per il tono utilizzato, è stato contraddetto dalla descrizione dei fatti operata dai tribunali interni basandosi principalmente sulla ricostruzione effettuata durante il processo relativo all’omicidio di Walter Tobagi (il «processo Tobagi»), soprattutto dalla corte d’assise di Milano nella sua sentenza del 28 novembre 1983. In particolare, la versione proposta dall’articolo sarebbe stata contraddetta da M.B., autore del reato, e dal «Postino», informatore di D.C., e smentita da una serie di altri fatti accertati nel corso del «processo Tobagi». Infine, secondo il governo convenuto, i tribunali hanno stabilito che D.C. non aveva menzionato i nomi dei terroristi nel suo rapporto e che la sua dichiarazione a proposito delle altre note era semplicemente il frutto della sua strategia processuale.

41. Di conseguenza, il Governo ritiene che il primo ricorrente abbia omesso di esercitare un controllo sulla fondatezza delle accuse diffamatorie in questione, in violazione del suo dovere di giornalista, e che il secondo ricorrente, da parte sua, abbia omesso, nella sua qualità di direttore del settimanale, di esercitare un controllo idoneo a prevenire la diffusione di un articolo diffamatorio.

42. Per quanto riguarda la multa e l’importo dell’indennizzo per il danno morale, il Governo indica che tali somme sono proporzionate, e rammenta che l’indennità è stata versata dal settimanale, osservando che in ogni caso la condanna è proporzionata rispetto alla giurisprudenza della Corte e giustificata tenuto conto delle accuse contenute nell’articolo, che definisce fortemente diffamatorie.

2. Valutazione della Corte

43. La Corte osserva che le parti non mettono in discussione il fatto che la condanna dei ricorrenti abbia costituito un’ingerenza nel diritto di questi ultimi alla libertà di espressione, sancito dall’articolo 10 § 1 della Convenzione (Kapsis e Danikas c. Grecia, n. 52137/12, § 28, 19 gennaio 2017, e Belpietro c. Italia, n. 43612/10, § 43, 24 settembre 2013).

44. Essa osserva che tale ingerenza era «prevista dalla legge», nella fattispecie gli articoli 57 e 595 del CP e l’articolo 13 della legge sulla stampa (paragrafi 25 e 26 supra), e perseguiva uno scopo legittimo, ossia la «protezione dei diritti altrui» (Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI), e più in particolare la reputazione di A.R. e U.B., ex ufficiali dei carabinieri.

45. La Corte si concentrerà perciò sulla questione centrale della presente causa, ossia se l’ingerenza controversa fosse proporzionata allo scopo legittimo perseguito e se i motivi invocati dai giudici nazionali per giustificarla sembrino pertinenti e sufficienti (Kapsis e Danikas, sopra citata, § 31).

a) Principi generali

46. La Corte rinvia ai principi derivanti dalla sua giurisprudenza in materia di libertà di espressione, che sono riassunti in particolare nella sentenza Bédat c. Svizzera ([GC], n. 56925/08, § 48, 29 marzo 2016). I principi generali relativi all’articolo 10 della Convenzione e alla libertà di stampa sono stati recentemente sintetizzati nella sentenza Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia ([GC], n. 931/13, §§ 125-128, 27 giugno 2017).

b) Valutazione della Corte

47. La Corte osserva anzitutto che i fatti esposti nell’articolo in contestazione riguardano sicuramente un argomento di interesse generale (Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, 25 giugno 1992, § 64, serie A n. 239) contribuendo al dibattito pubblico su fatti controversi (Orban e altri c. Francia, n. 20985/05, § 45, 15 gennaio 2009) della storia italiana contemporanea, ossia l’omicidio di un famoso giornalista, Walter Tobagi, da parte di un gruppo terroristico durante gli «anni di piombo» e l’influenza della loggia massonica «P2» sulle istituzioni. Alla funzione della stampa che consiste nel diffondere informazioni e idee su questioni di interesse pubblico si aggiunge il diritto per il pubblico di riceverne (si vedano, tra altre, Observer e Guardian c. Regno Unito, 26 novembre 1991, § 59, serie A n. 216, e Dupuis e altri c. Francia, n. 1914/02, § 41, 7 giugno 2007). Ciò premesso, la Corte osserva che, nel caso di specie, il ragionamento dei tribunali nazionali non dimostra che questa considerazione sia stata ritenuta pertinente né che abbia influito sull’esame della causa. I tribunali hanno insistito sul carattere «scandalistico» dell’articolo (paragrafi 17 e 21 supra) senza bilanciare sufficientemente i diversi valori e interessi in conflitto.

48. La Corte osserva inoltre, per quanto riguarda lo status delle persone interessate dalle affermazioni in contestazione, che A.R. e U.B. erano due ufficiali dei carabinieri della sezione antiterrorismo di Milano, direttamente coinvolta nell’indagine relativa alla morte di Walter Tobagi. Le dichiarazioni in questione riguardavano in particolare l’attività professionale dei due uomini, e non aspetti della loro vita privata. Ora, la Corte rammenta che, se non si può dire che i funzionari si espongono consapevolmente a un attento controllo dei loro fatti alla stregua dei politici (Busuioc c. Moldavia, n. 61513/00, § 60, 21 dicembre 2004, Mamère c. Francia, n. 12697/03, § 27, CEDU 2006 XIII), i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto ai semplici privati cittadini (si vedano, tra altre, Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c Bosnia Erzegovina [GC], n. 17224/11, § 98, 27 giugno 2017, Mariapori c. Finlandia, n. 37751/07, § 56, 6 luglio 2010). Nella fattispecie, la Corte osserva che i tribunali nazionali hanno basato la loro valutazione del danno sulla reputazione dei due ufficiali (paragrafi 17 e 21 supra) senza considerare che gli imperativi di protezione dei funzionari devono, se del caso, essere bilanciati con gli interessi della libertà di stampa o della libera discussione di questioni di interesse generale (Mamère, sopra citata, § 27).

49. Inoltre, la Corte ritiene che il tono generale dell’articolo non fosse offensivo o ingiurioso (Radobuljac c. Croazia, n. 51000/11, § 66, 28 giugno 2016) e che il suo contenuto non consistesse in attacchi personali diretti specificamente ai due ufficiali in questione (si veda, a contrario, Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, §§ 13 e 47, CEDU 2003 V). A questo proposito, si osserverà che i ricorrenti si sono premurati di indicare che la reputazione dei carabinieri non era in discussione e che lo scopo dell’articolo era «ristabilire la verità» e interrogarsi sul funzionamento del corpo dei carabinieri durante gli «anni di piombo» (paragrafo 11 supra).

50. La Corte rileva inoltre, per quanto concerne la struttura dell’articolo in contestazione, che quest’ultimo riguardava principalmente due colloqui (paragrafo 12 supra): il primo aveva ad oggetto le affermazioni di D.C., ex brigadiere dei carabinieri che, all’epoca dei fatti, faceva parte del nucleo antiterrorismo di Milano; il secondo era inerente alle dichiarazioni del generale N.B., all’epoca stretto collaboratore del generale Dalla Chiesa, a capo del coordinamento della lotta contro il terrorismo nell’Italia del Nord. Il primo ricorrente aveva redatto il titolo, i sottotitoli, l’introduzione e gli elementi di collegamento dell’articolo. La Corte constata che i passaggi di cui è autore il primo ricorrente sono per la maggior parte dei riassunti delle dichiarazioni di D.C. e di N.B. (paragrafo 11 supra). Essa osserva invece che il titolo «Tobagi poteva essere salvato», il passaggio «(...) quando [A.] si è dimesso, sono cominciati i guai» di uno dei sottotitoli (paragrafo 8 supra), così come l’introduzione dell’articolo, vista nel suo complesso, possono essere assimilati a giudizi di valore (Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, 25 giugno 1992, § 65, serie A n. 239). La corte d’appello di Milano, del resto, è andata nella stessa direzione quando ha indicato che il primo ricorrente era l’autore dei titoli, dei sottotitoli e dei «commenti personali» (paragrafo 21 supra). Si deve osservare inoltre che le dichiarazioni di D.C. non sono state riscritte dal primo ricorrente (si veda, a contrario, Dyundin c. Russia, n. 37406/03, § 37, 14 ottobre 2008) né rimaneggiate (Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, §§ 145 152, CEDU 2007 V). Quanto al tono dei commenti del primo ricorrente, la Corte non vede elementi che indichino che quest’ultimo abbia superato i limiti della dose di esagerazione generalmente ammessa (Gawęda c. Polonia, n. 26229/95, § 34 in fine, CEDU 2002 II).

51. Per quanto riguarda i servizi stampa basati su colloqui, la Corte rammenta di avere già dichiarato che è opportuno distinguere le dichiarazioni fatte dallo stesso giornalista da quelle che costituiscono citazioni di terzi. Infatti, sanzionare un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo durante un colloquio ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale e sarebbe ammissibile solo in presenza di motivi particolarmente seri (Novaya Gazeta e Milashina c. Russia, n. 45083/06, § 71, 3 ottobre 2017, Dyundin, sopra citata, § 29, e Jersild c. Danimarca, 23 settembre 1994, § 35, serie A n. 298). La Corte ha anche ritenuto che il fatto di esigere in maniera generale che i giornalisti si discostino sistematicamente e formalmente dal contenuto di una citazione che potrebbe insultare terze persone, provocarle o offenderne l’onore non si concilia con il ruolo che ha la stampa di informare su fatti o opinioni e idee in corso in un determinato momento (si veda, ad esempio, Thoma c. Lussemburgo, n. 38432/97, § 64, CEDU 2001 III).

52. Nella fattispecie, la Corte considera che i tribunali interni non abbiano operato una distinzione tra le affermazioni fatte dal primo ricorrente e quelle di D.C. (Ólafsson c. Islanda, n. 58493/13, § 59, 16 marzo 2017). In particolare, i tribunali hanno ritenuto che l’articolo avesse un carattere diffamatorio e hanno dichiarato che il primo ricorrente era corresponsabile del delitto di diffamazione in quanto aveva «aderito alla tesi della dolosa inattività dei carabinieri » (paragrafo 17 supra), aveva dimostrato la volontà di nuocere a degli ufficiali del corpo dei carabinieri e si era sottratto al proprio dovere «di controllare la veridicità di queste gravi accuse» (paragrafo 24 supra). Quanto al secondo ricorrente, questi è stato considerato responsabile di omissione per non aver proceduto a un controllo prima della diffusione di affermazioni potenzialmente diffamatorie.

53. In primo luogo, anche se la Corte ammette, come i tribunali interni, che le affermazioni contenute nell’articolo erano di natura tale da offendere la reputazione delle parti civili, è tuttavia evidente che le affermazioni in questione non provenivano né dal primo né dal secondo ricorrente, ma da D.C. (paragrafo 12 supra).

54. A questo proposito, la Corte osserva che, nella misura in cui la condanna dei ricorrenti mirava a tutelare l’interesse legittimo delle parti civili contro le affermazioni diffamatorie formulate da D.C., tale interesse era già ampiamente preservato dal processo per diffamazione intentato contro quest’ultimo, che ha peraltro condotto alla sua condanna (paragrafo 15 supra) (Ólafsson c. Islanda, n. 58493/13, §§ 58-60, 16 marzo 2017).

55. In secondo luogo, la Corte rammenta che, quando i giornalisti riprendono delle dichiarazioni fatte da una terza persona, il criterio da applicare consiste nel chiedersi non se tali giornalisti possano dimostrare la veridicità delle dichiarazioni in questione, ma se abbiano agito in buona fede e si siano conformati all’obbligo che normalmente hanno di verificare una dichiarazione fattuale fondandosi su una base reale sufficientemente precisa e affidabile che possa essere considerata proporzionata alla natura e alla forza di quanto affermano (Dyundin, sopra citata, § 35), sapendo che più l’affermazione è seria, più la base fattuale deve essere solida (Pedersen e Baadsgaard sopra citata, § 78).

56. La Corte osserva che i ricorrenti hanno fornito un numero consistente di documenti e di elementi di fatto che dimostrano i controlli effettuati e permettono di considerare la versione dei fatti riportata nell’articolo come attendibile e la base fattuale come solida (paragrafi 19 e 23 supra). Essa rammenta che tali controlli hanno trovato successivamente, durante il processo, un sostegno nelle dichiarazioni fatte sotto giuramento da D.C. per quanto riguarda l’esistenza di altre note trasmesse da quest’ultimo ai suoi superiori e recanti i nomi dei terroristi (paragrafo 19 supra), così come nel documento trasmesso al generale N.B. e prodotto da quest’ultimo (paragrafo 23 supra). La Corte rammenta di avere già dichiarato che il grado di precisione richiesto per stabilire la fondatezza di un’accusa in materia penale da parte di un tribunale è difficilmente paragonabile a quello che un giornalista dovrebbe osservare quando si esprime su un argomento di interesse pubblico (Cojocaru c. Romania, n. 32104/06, § 29, 10 febbraio 2015).

57. La Corte rammenta anche che, con il passare del tempo, non soltanto diventa più difficile per i media provare i fatti sui quali si sono basati, ma anche il pregiudizio per la persona presumibilmente diffamata dagli elementi pertinenti tende a sparire (Flux c. Moldavia (n. 1), n. 28702/03, § 31, 20 novembre 2007). Nella fattispecie, essa constata che le dichiarazioni di D.C. erano inerenti a fatti che risalivano alla fine dell’anno 1979 e che l’articolo è stato pubblicato venticinque anni dopo, nel 2004.

58. In conclusione, la Corte ritiene che i tribunali nazionali, considerando che le affermazioni di D.C. erano false e in contraddizione con la «verità che era stata definitivamente accertata dai tribunali» sull’omicidio di Walter Tobagi (paragrafo 21 supra), non hanno fornito motivi pertinenti e sufficienti per scartare le informazioni fornite e le verifiche effettuate dai ricorrenti, che erano il risultato di un lavoro di investigazione serio e consistente (Dyundin, sopra citata, §§ 35 e 36).

59. Infine, la Corte rammenta che la natura e la severità delle sanzioni inflitte sono elementi da tenere presenti. A tale proposito, il governo convenuto afferma che le sanzioni applicate dalle giurisdizioni interne contro i ricorrenti erano lievi. La Corte osserva tuttavia che gli interessati sono stati dichiarati colpevoli di diffamazione e condannati ciascuno al pagamento di una multa, il che conferisce alla misura un elevato grado di gravità. Se l’importo delle multe può di per sé non sembrare eccessivo, una sanzione penale resta comunque una pena e, in quanto tale, rischia di avere un effetto particolarmente dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione (si veda, con la giurisprudenza ivi citata, Nadtoka c. Russia, n. 38010/05, § 48, 31 maggio 2016).

60. A ciò conviene aggiungere il fatto che i giudici competenti hanno condannato i due ricorrenti, e D.C., a versare alle parti civili la somma provvisionale di 120.000 EUR a titolo di risarcimento danni, oltre alle spese per un importo di 33.500 EUR per tre gradi di giudizio, e ha rinviato la causa dinanzi al giudice civile ai fini della determinazione esatta del pregiudizio morale subito dalle parti civili (paragrafo 22 supra).

61. Inoltre, contrariamente a quanto afferma il Governo nelle sue osservazioni (paragrafo 42 supra), il fatto che la somma provvisionale accordata alle parti civili a titolo di risarcimento danni sia stata versata dalla società editrice del settimanale non può modificare la situazione (Kapsis e Danikas, sopra citata, § 40). Infatti, non si può negare l’effetto dissuasivo di tali sanzioni sul ruolo dei giornalisti (Narodni List D.D. c. Croazia, n. 2782/12, § 71, 8 novembre 2018) di contribuire al dibattito pubblico su questioni che interessano la vita della collettività.

62. Tenuto conto di quanto precede, la Corte conclude che la condanna dei ricorrenti si traduce in una ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà di espressione degli interessati, che pertanto non era «necessaria in una società democratica» ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione.

63. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».

A. Danno

65. I ricorrenti chiedono la somma di 15.000 euro (EUR) ciascuno per il danno morale che affermano di avere subito.

66. Il Governo contesta la richiesta, che ritiene infondata e, in ogni caso, eccessiva.

67. La Corte considera doversi accordare, a ciascun ricorrente, l’intera somma richiesta.

B. Spese

68. I ricorrenti chiedono anche la somma di 9.920 EUR per le sole spese sostenute dinanzi alla Corte.

69. Il Governo contesta la fondatezza di tale richiesta e, in subordine, afferma che la Corte può prendere in considerazione soltanto le spese effettivamente sostenute, e debitamente documentate.

70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare congiuntamente ai ricorrenti la somma di 3.500 EUR per il procedimento dinanzi ad essa.

C. Interessi moratori

71. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

Dichiara il ricorso ricevibile;
Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione;
Dichiarache lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:15.000 EUR (quindicimila euro) a ciascuno dei ricorrenti, per danno morale, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma;
3.500 EUR (tremilacinquecento euro) congiuntamente ai ricorrenti, più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi a titolo di imposta su tale somma, per le spese;
che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2020, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Abel Campos
Cancelliere