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Consegna MAE richiede informazioni individualizzate (Cass. 21577/20)

20 luglio 2020, Cassazione penale

In tema di mandato di arresto Europeo per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato membro di emissione, occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale

sentenza 17 – 20 luglio 2020, n. 21577
Presidente Fidelbo – Relatore Aprile

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso il 26 novembre 2019 dal Tribunale di Bruxelles nei confronti di S.D.A., tratto in arresto in Italia l’(omissis) e poi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto Europeo fosse stato emesso per dare esecuzione al provvedimento restrittivo disposto dall’autorità giudiziaria belga nei riguardi del S. , sottoposto ad indagini per avere commesso, a (omissis) , il reato di tentato omicidio ai danni del connazionale C.I. ; come tale reato rientrasse nel novero di quelli per i quali, sussistendo il requisito della doppia punibilità, la L. 22 aprile 2005, n. 69 (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri"), prevede la consegna obbligatoria e, comunque, come lo stesso avesse corrispondenza con l’analogo delitto previsto dal codice penale italiano; e come non vi fossero ragioni per rifiutare la consegna, considerate le informazioni acquisite in ordine al miglioramento della situazione delle carceri nel Belgio.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il S. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 16 e art. 18, comma 1, lett. h), nonché in relazione alle disposizioni contenute nella suddetta decisione quadro, per avere la Corte di appello erroneamente accolto la richiesta di consegna proveniente da un paese, il Belgio, interessato da vicende di sovraffollamento carcerario che sono state stigmatizzate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, che hanno creato situazioni di trattamento disumano e degradante nei riguardi dei detenuti e che si sono ulteriormente aggravate in conseguenza della pandemia da virus che ha colpito anche quel Paese.

3. Con requisitoria del 1 luglio 2020 il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La trattazione del ricorso è avvenuta ai sensi della D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito nella L. n. 27 del 2020, e successive modifiche.

Considerato in diritto

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto Europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. h), per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato membro di emissione occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, P.G. in proc. Chira, Rv. 273803).

E ciò perché, si è chiarito, l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, va svolto, secondo quanto puntualizzato dalla Corte di giustizia della Unione Europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato (in questo senso Sez. 6, n. 47891 del 11/10/2017, Enache, Rv. 271513; conf. Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, nella quale si è pure precisato come debba ritenersi integrare una situazione di grave ed intollerabile sovraffollamento, suscettibile di integrare i presupposti dell’art. 3 CEDU, la detenzione della persona in uno spazio inferiore a tre metri quadrati in regime chiuso; mentre come tale "forte presunzione" di disumanità della restrizione in caso di superficie inferiore a detta soglia possa nondimeno essere superata in presenza di circostanze che consentano al detenuto di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendogli possibile il libero accesso alla luce naturale ed all’aria, sì da compensare l’insufficiente assegnazione di spazio).

Di tale regula iuris la Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, in quanto ha ritenuto di non dover richiedere dall’autorità belga informazioni sulle caratteristiche del regime detentivo al quale sarà sottoposto il prevenuto, sugli istituti dove lo stesso sarà assegnato, nonché sui verosimili sviluppi nell’esecuzione della misura cautelare che, nel tempo, lo riguarderà e sulla situazione carceraria che gli sarà riservata.

I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto sufficienti le assicurazioni che, riguardo lo stato di detenzione nelle carceri belghe, ha dato il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa nel lontano settembre del 2016, omettendo, però, di considerare le informazioni che, riferite al luglio del 2017, erano state segnalate dalla difesa dell’odierno ricorrente; nonché mancando di considerare che la problematicità del trattamento dei detenuti negli istituti penitenziari del Belgio è stata più di recente stigmatizzata dalla Corte di Strasburgo che, con la sentenza n. 82284/17 del 31 marzo 2020, ha riconosciuto sussistente la violazione dell’art. 3 CEDU in un caso di un detenuto in Belgio che si era trovato in una situazione di difficoltà di intensità superiore a quel livello di sofferenza evitabile inerente alle condizioni di detenzione, in particolare a causa della mancanza di cure mediche, di vigilanza e trattamento sanitario durante i suoi periodi di detenzione.

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, si uniformerà agli indicati principi di diritto.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5