Nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica occorre verificare la validita' scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorche' essi si presentino come nuovi esperimentali e percio' non sottoposti al vaglio di una pluralita' di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, si' da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunita' scientifica.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
(ud. 17/10/2003) 14-01-2004, n. 834
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA CANNA Pasquale - Presidente -
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere -
Dott. FENU Luigi - Consigliere -
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere -
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) n.to a (omissis) l'(omissis)
e su quello di (omissis) n.to a (omissis) il (omissis)
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 10/1/03;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati.
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ALBANO Antonio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv. FA del Foro di Catania per (omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 15.5.02 il Tribunale di Ravenna dichiarava (omissis) responsabile, in concorso con ignoto, di rapina aggravata in data della Cassa di Risparmio di (omissis) Filiale di (omissis) di furto aggravato del veicolo utilizzato in tale occasione e di porto illegale di coltello nonche' lo stesso (omissis) e (omissis) in concorso tra loro, di rapina aggravata in danno della Banca popolare di (omissis) filiale di (omissis) e analoghi reati connessi, condannandoli, negate le generiche per i gravi precedenti a carico, alle rispettive pene di giustizia: anni 5 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa per il (omissis) a anni 4 mesi 8 nonche' Euro 1.400,00 per il (omissis)
Il giudizio di colpevolezza - per conto esclusa in ordine ad altri due episodi di analoghe rapine - veniva basato precipuamente sullo espletamento di una perizia, volta alla selezione e al riscontro delle immagini raccolte dalle telecamere degli istituti bancari ed alla conseguente comparazione tra i dati somatici dei rapinatori e quelli degli imputati: i risultati dell'indagine specialistica, condotta con sofisticate metodiche sulla base di tecniche geometrico-matematiche e con l'ausilio di strumenti, di riproduzione e informatici, secondo lo stato della loro evoluzione tecnologica, veniva ampiamente illustrata in sede dibattimentale del perito, che chiariva le due concomitanti direttrice di indagini, convergenti quanto all'identicita' dei soggetti e alla di loro somiglianza.
Proposto appello dalla difesa la Corte Territoriale ribadiva il giudizio di colpevolezza, attesa la validita' delle conclusione assunte in sede peritale, e confermava il trattamento sanzionatorio, cosi' rigettando anche l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti al (omissis)
Sono stati proposti distinti ricorsi per Cassazione.
Il primo difensore (Avv. A) per (omissis) deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione di legge penale e vizio motivazionale in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza contestando l'efficacia probatoria delle risultanze peritali.
Con ulteriore atto il secondo difensore (avv. B) assume carenza e illogicita' motivazionale quanto alla valenza attribuita agli esiti dell'indagine tecnica, non dotata di scientificita', nonche' erronea applicazione di legge penale e vizio argomentativo in ordine al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti ascritti ed altri gia' giudicati nonche' al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con atto personale il (omissis) denunzia vizio logico della motivazione nonche' in osservanza ed erronea applicazione dello art. 192 c.p.p., attesa la carenza di prove dirette, nessuno dei presenti - ben 14 - avendo riconosciuto esso ricorrente come uno dei rapinatori.
Motivi della decisione
Tanto premesso la Corte osserva:
Che nessuno dei ricorsi merita accoglimento in ordine alla comune doglianza relativa alla ribadita condivisione delle risultanze peritali, si rileva, infatti, che la Corte territoriale - cosi' come il primo giudice - si e' pienamente attenuta al principio secondo cui, "nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica occorre verificare la validita' scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorche' essi si presentino come nuovi esperimentali e percio' non sottoposti al vaglio di una pluralita' di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, si' da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunita' scientifica" (Sez. 2^ P.M./VEZZONI rv. 208464 sempre in ipotesi di perizia eseguita, con metodo computerizzato, sui fotogrammi da telecamera a circuito chiuso).
La sentenza impugnata, come gia' quella di primo grado, danno, infatti, esauriente contezza non solo delle metodiche utilizzate - tendenti ad ottenere un'analisi obiettiva dei dati, con comparazioni fotoantropometriche fondate su trasposizione in chiave geometrica delle angolazioni desunte delle angolazioni desunte dai punti certi dei fotogrammi, elaborandosi cosi' dei tracciati sovrapposti alle immagini dei prevenuti come ritratti fotograficamente in carcere; concomitante via d'indagine e' stata quella della diretta comparazione sulla base delle caratteristiche fisiognomiche del volto - ma altresi' delle ragioni per cui i criteri adottati e i metodi utilizzati sono stati ritenuti altamente apprezzabili, in quanto pur se il tipo di indagine e' nuovo, non e' di natura solo sperimentale in vista di una possibile applicazione scientifica generalizzata e i risultati conseguiti sono stati ritenuti condivisibili.
Il valore matematico della analisi obiettiva dei dati, uniti alla verificabilita' diretta dei fotogrammi e delle fotografie hanno cosi' fatto ritenere il giudizio espresso dal perito di IDENTICITA' - quanto ai punti e alle angolazioni sovrapponibili nei tracciati - e di SOMIGLIANZA - quanto ai tratti fisionomici, valutati senza lasciarsi influenzare dalla apparente corrispondenza di uno o piu' elementi tipici ma in una sintesi trascendente interferenze di natura emotiva o altre suggestioni - sicuramente valido.
La Corte di merito ha altresi', con argomentazioni immuni da mende di ordine logico e giuridico, evidenziato come il giudizio di somiglianza - a livello altissimo - espresso dal perito, presentasse aspetti trascendendi le percezioni di un testimone oculare, alle cui impressioni occorre pur sempre rimettersi all'esito dell'espletamento del mezzo di prova previsto dall'art. 213 c.p.p., non mancando poi di confutare i rilievi specifici formulati dalle difese (cosi' per la differente pienezza del volto del (omissis)imputandosi la modificazione, atteso il lasso temporale, a un dimagrimento comunque non alterante la triangolazione dei punti in relazione alle strutture scheletriche).
Il valore probatorio attribuito alla conclusione peritale (e indipendentemente dal sicuro riconoscimento diretto, accennato solo quale elemento di riscontro verificato a posteriori), avanzata a seguito di affidabile metodologia di ricerca, risulta, pertanto, incensurabile, onde i motivi sul punto non possono che esser rigettati.
Inammissibili, invece, risultano gli ulteriori motivi che deduce il secondo difensore del (omissis) in ordine al diniego della continuazione e alla mancata concessione delle generiche.
Se manifestamente infondata e' la denunzia di carenza motivazionale - avendo la Corte territoriale escluso l'applicazione dello art. 81 c.p. per il diverso ambito territoriale e l'apprezzabile lasso temporale e quella dell'art. 62 bis c.p. in ragione della estrema pericolosita' delle condotte e la gravita' dei precedenti penali - le osservazioni mosse dalla difesa, tendenti a prospettare un alternativo apprezzamento dei dati acquisiti, concretano solo mere censure fattuali come e' a le inammissibili in sede di leggittimita'.
Al rigetto dei ricorsi consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese in solido.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 17 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004