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Convengo scientifico all'estero non costituisce legittimo impedimento del difensore (Cass. 41868/24)

13 novembre 2024, Cassazione penale

In tema di rilievo del legittimo impedimento del difensore, non è esclusa la possibilità di ritenere impeditiva la partecipazione concomitante del professionista/difensore ad una iniziativa di carattere accademico che però rientri in un ambito correlato all'esercizio istituzionale della concorrente attività didattica (ad es. la partecipazione ad una seduta di laurea): in caso di attività convegnistica è da escludersi in toto il rilievo della medesima in rapporto al doveroso esercizio del mandato difensivo.

Quando una decisione di merito, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, può essere annullata solo se la difesa si fa carico di dimostrare che la prova illegittimamente acquisita abbia avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale.

 

 

Corte di Cassazione

Sez. 1 penale

sentenza Num. 41868 Anno 2024
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 01/07/2024 - 13.11.2024

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MR  nato a ** il **/1968
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2022 il Tribunale di Vicenza - in rito ordinario - ha affermato la penale responsabilità (per quanto rileva in questa sede) di MR in riferimento alle ipotesi di reato di rissa (capo a), porto di arma comune da sparo (capo b), violenza privata (capo d). I fatti risultano avvenuti in
Sarcedo il 6 luglio del 2014. Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, la pena per il M è stata quantificata dal Tribunale in anni sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.

1.1 Secondo il giudice di primo grado il 6 luglio del 2014 si è verificata, in più riprese, una rissa cui prendevano parte da un lato MR (coadiuvato in un frangente dalla moglie HAT) e dall'altro HP, HN, CE, CC. 

Nel corso di questo scontro (nella fase iniziale) proprio il M avrebbe impugnato una pistola calibro 7.65 con cui avrebbe esploso due colpi.

Le fonti di prova utilizzate nella decisione di primo grado sono rappresentate da:
a) la testimonianza di TG, definito teste oculare del conflitto, specie nella parte in cui i due gruppi di persone si aggredirono reciprocamente utilizzando i rispettivi mezzi di trasporto;
b) i rilievi effettuati sul luogo teatro dei fatti, con rinvenimento (occultata nell'erba) della pistola, dei bossoli e delle mazze di legno; l' esito positivo dello stube eseguito sulle maniglie dello scooter su cui circolava il M;
c) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio daHP, HN, CE.

2. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza resa in data 26 settembre 2023 ha confermato l'affermazione di responsabilità e, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena, nei confronti del Maier, in quella di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2.1 In motivazione la Corte si secondo grado si sofferma - in particolare - sui seguenti punti, oggetto dei motivi di appello:
a) il rilievo dell'impedimento addotto dal difensore avv. Canestrini per l'udienza del 17 settembre 2019. Si ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado di procedere alla trattazione, posto che l'impegno professionale concomitante era rappresentato dalla partecipazione ad un convegno scientifico;
b) la questione relativa alla avvenuta utilizzazione a carico delle dichiarazioni rese dai coimputati, in sede di interrogatorio. Sul punto si osserva che nella udienza del giudizio di primo grado in cui si è verificata l'acquisizione non vi è stata opposizione del difensore del Maier;
c) le questioni in fatto relative alle condizioni di legittima difesa e alla inesistenza di volontà aggressiva reciproca vengono risolte affermando che il M, recandosi armato all'incontro, era ben consapevole di dover affrontare una situazione di pericolo e le condotte censite in primo grado confermano la
aggressività comune;
d) le questioni in fatto relative al possesso dell'arma in capo al Maier vengono risolte utilizzando i contenuti delle dichiarazioni rese dai coimputati, in una con le risultanze di prova generica e con la considerazione logica per cui proprio il possesso dell'arma rendeva possibile - data l'inferiorità numerica molto evidente - l'atteggiamento tenuto dal M .
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - MR. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

3.1 Al primo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione in riferimento al diniego della istanza di rinvio per legittimo impedimento.

Si ripercorre (e si documenta) l'intera sequenza procedimentale e si evidenzia che la richiesta di differimento della udienza era tempestiva rispetto all'invito a prendere parte, quale relatore, al Convegno Scientifico presso L'Università di Cambridge.

Si critica la comparazione tra impegno difensivo e impegno accademico, realizzata dalla Corte di Appello al fine di escludere la nullità derivante dall'aver il Tribunale disatteso la richiesta di rinvio. La opzione della nomina del sostituto è libera e nel caso in esame si era optato per la richiesta di rinvio in ragione della particolare rilevanza dell'attività istruttoria programmata.

3.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento probatorio e vizio di motivazione in riferimento alla avvenuta valutazione a carico dei contributi dichiarativi provenienti dai coimputati, mai esaminati in contraddittorio, con violazione dell'art. 513 cod.proc.pen. .
Secondo la difesa la decisione è errata e individua una forma di consenso che non è mai intervenuta.
Pacificamente le dichiarazioni predibattimentali non potevano essere utilizzate a carico dell'imputato, stante l'espresso divieto di legge. Si evidenzia in particolare che all'udienza del 2 dicembre 2021 veniva formulata una espressa opposizione a differenza di quanto espresso in sentenza.
L'avvenuto utilizzo probatorio è confermato dalla motivazione della decisione di secondo grado, in particolare quanto all'episodio delittuoso di cui al capo b) . Si rappresenta, inoltre, che senza simili contributi dichiarativi non risulterebbe possibile - in ipotesi - mantenere ferma la statuizione di responsabilità, dato che il teste G non ha assistito alla fase iniziale del litigio ma solo ad una fase
successiva, peraltro da una certa distanza. Nessuno ha affermato che la pistola era utilizzata dal M, ad eccezione dei coimputati.

Anche sulla persona del CE vennero rinvenute particelle compatibili con l'esplosione di colpi di arma da fuoco.

Il rinvenimento di particelle sulle manopole della moto non sarebbe univocamente interpretabile come possesso dell'arma da parte del M, anche in ragione della complessità degli accadimenti e del numero dei soggetti coinvolti in uno spazio ristretto.

3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento alla assenza di una complessiva verifica di attendibilità - in ogni caso - dei coimputati, con conseguente violazione del canone di metodo imposto dall'art. 192 cod. p roc. pen. .

3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta non applicabilità della scriminante della legittima difesa.
Si afferma, in particolare, che l'intera ricostruzione del fatto è ancorata ai contenuti dichiarativi - inutilizzabili - provenienti dai coimputati, i quali, in realtà, avrebbero dato vita ad una vera e propria aggressione, in schiacciante superiorità numerica, nei confronti del M.

3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla avvenuta applicazione della recidiva.
La motivazione sarebbe del tutto inadeguata, essendosi limitato il giudice del merito a richiamare l'esistenza di precedenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo, per le ragioni che seguono.
2. Va preliminarmente affermata la infondatezza del primo motivo di ricorso, in tema di legittimo impedimento del difensore. La decisione del Tribunale - come da verbale di udienza del 17 settembre 2019 - è nel senso della «priorità» dell'impegno processuale rispetto alla partecipazione al Convegno di Studi - in qualità di relatore - del difensore avv. Canestrini.

Ad avviso del Collegio si tratta di decisione non illegittima, sulla base dei criteri interpretativi espressi dalla nota decisione Sez. U 2015 Torchio, con cui l'organo di composizione dei conflitti ha ribadito come - anche in caso di concomitanti impegni professionali - il giudice che riceve la domanda di rinvio della udienza deve sempre realizzare un [..] ragionevole bilanciamento fra i diversi impegni professionali, atti a far risaltare la sede processuale da privilegiare rispetto all'altra, sul piano delle concrete esigenze defensionali [..].

Ora, la interpretazione della disposizione di legge di cui all'art. 420 ter cod.proc.pen. in tema di rilievo del legittimo impedimento del difensore, porta a non escludere del tutto la possibilità di ritenere Impeditiva' la partecipazione concomitante del professionista/difensore ad una iniziativa di carattere accademico che rientri in un ambito correlato all'esercizio istituzionale della concorrente attività didattica (ad es. la partecipazione ad una seduta di laurea), ma nel caso in esame - attività convegnistica - è da escludersi in toto il rilievo della medesima in rapporto al doveroso esercizio del mandato difensivo.

3. Il secondo motivo è invece fondato.

3.1 Va ricordato che la previsione di legge di cui all'art. 513 cod.proc.pen. - al comma 1 - rende possibile la utilizzazione erga alios dei contributi dichiarativi predibattimentali (resi dagli imputati 'silenti') esclusivamente in due ipotesi : a) il consenso del soggetto cui dette dichiarazioni si riferiscono; b) l'esistenza di condizioni di alterazione della volontà del dichiarante (art. 500 comma 4
cod.proc.pen.).

Vi è dunque un divieto di utilizzazione di simili contributi dichiarativi raccolti al di fuori del contraddittorio, salve le ipotesi derogatorie, diretta proiezione della regola costituzionale di cui all'art. 111 comma 4 e comma 5 Cost. .

3.2 Nel caso in esame è pacifico che : a) i coimputati si sono sottratti all'esame dibattimentale; b) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da costoro hanno contribuito a ricostruire i fatti oggetto di giudizio anche nei confronti del M.

Secondo la Corte di Appello ciò era tuttavia - giuridicamente - possibile in ragione della esistenza di un «consenso» della difesa del M, che non si sarebbe opposta alla acquisizione delle dichiarazioni rese da HP, HN, CE.

3.3 Dal verbale di udienza del 2 dicembre 2021 risulta, quanto alla difesa del Maier, che il difensore avv. Sambataro (sostituto processuale avv. Canestrini, ndr)  si è opposto alla produzione dei verbali di interrogatorio resi dai coimputati. A fronte di tale opposizione il giudice di primo grado ha acquisito i verbali [..] riservata ogni valutazione nel merito [..].

Non può dunque - in alcun modo - sostenersi che la difesa del Maier abbia espresso consenso alla utilizzazione di portati dichiarativi resi fuori dal contraddittorio dibattimentale e l'affermazione contenuta nella decisione di secondo grado a pagina 6 è frutto di travisamento.

3.4 Ciò posto, va rilevato che la difesa si è fatta carico - a fini di validità complessiva della doglianza - di indicare la rilevanza dei contributi dichiarativi inutilizzabili, anche con considerazioni di merito e di 'tenuta complessiva' della motivazione, il che rende il motivo di ricorso non generico. Ciò in ragione della
dovuta osservanza del principio espresso da Sez. U 2000 Tammaro, secondo cui la decisione di merito, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia
dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento.

3.5 Ritiene, sul punto, il Collegio che una volta espunto dal quadro valutativo - anche in modo ideale - il contributo dimostrativo proveniente dai coimputati, ogni valutazione sulla tenuta complessiva della decisione (specie in riferimento al reato di cui al capo b) finisca con involgere il merito e dunque debba essere rimessa al giudice del rinvio, risultando estranea ai poteri del giudice di legittimità. Si tratta, infatti, di riconsiderare la valenza dimostrativa dei residui elementi di prova, operazione di una certa complessità, che non può esaurirsi in una mera riconsiderazione logica dei contenuti della decisione impugnata.

4. Quanto ai motivi residui, una volta affermata la infondatezza del primo motivo, gli altri risultano assorbiti e non preclusi, trattandosi di aspetti che 'seguono' sul piano logico le valutazioni probatorie in punto di attribuzione dei fatti, rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Venezia.
Così deciso il 1 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale