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Convenzione europea di estradizione e informazioni integrative (Cass. 17406/12)

9 maggio 2012, Cassazione penale

Il dubbio sulla sussistenza del requisito della doppia incriminabilità legittima il giudice italiano ad avvalersi degli strumenti integrativi delle informazioni trasmesse, a norma dell'art. 13 della Convenzione Europea di estradizione.

La necessaria verifica del rispetto del requisito della doppia incriminazione precede la valutazione inerente alla consistenza della base indiziaria emergente dalla documentazione allegata a sostegno della domanda estradizionale.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 18/04/2012) 09-05-2012, n. 17406

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LANZA Luigi - Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) N.I. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 33/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/01/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. PiF, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 31 gennaio - 8 febbraio 2012 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di N.I., avanzata dalla Russia in relazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 11 febbraio 2008 dal Giudice federale presso il Tribunale rionale di Mosca, subordinando l'estradizione, ex art. 699 c.p.p., alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, nè assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, nè consegnato ad altro Stato.

2. Espone la Corte territoriale che, sulla base delle risultanze emergenti dalla documentazione allegata alla domanda di estradizione della Federazione russa, il N., al fine di pagare una minore imposta doganale per ogni singola operazione, avrebbe costituito società importatrici, nonchè predisposto e sottoscritto falsa documentazione utilizzata per mascherare il transito, attraverso alcune dogane russe, di rilevanti quantitativi di merce che, indicati come strumenti in ferro di fabbricazione cinese, fu accertato invece trattarsi di macchinari elettronici di fabbricazione finlandese.

3. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza dell'art. 13 c.p., comma 2, per mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento ai presupposto della doppia incriminazione, sia sotto il profilo della individuazione della corrispondente figura criminosa nel codice penale italiano, sia con riferimento all'eccepita abrogazione sopravvenuta della norma incriminatrice presente nell'ordinamento russo (art. 188 c.p.), relativa a condotte delittuose poste in essere in violazione di leggi doganali;

b) inosservanza dell'art. 5 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che vieta l'estradizione per l'estero, quando sia richiesta per reati tributari, doganali e valutari;

c) erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., avendo l'impugnata sentenza omesso di dar conto della base indiziaria posta a sostegno della incriminazione, mentre nessun fatto obiettivo dimostrerebbe la responsabilità del ricorrente, nemmeno sul piano della probabilità, per il reato previsto e punito dall'art. 188 del codice penale russo, in quanto la relazione del Capitano di Giustizia del 1 luglio 2011 non esporrebbe alcun indizio individualizzante a carico del N., sia con riferimento alle sue presunte firme su documenti doganali, sia con riguardo alla costituzione ed amministrazione delle società incriminate.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

5. Preliminarmente, deve rilevarsi che la necessaria verifica del rispetto del requisito della doppia incriminazione (ex art. 13 c.p., comma 2, e art. 2 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, entrata in vigore nei confronti dello Stato richiedente dal 9 marzo 2000) precede la valutazione inerente alla consistenza della base indiziaria emergente dalla documentazione allegata a sostegno della domanda estradizionale (ex art. 12 della su citata Convenzione).

6. Dalla disamina della motivazione dell'impugnata pronuncia risulta omesso l'indispensabile controllo sulla previsione bilaterale del fatto oggetto della domanda di estradizione, nè risulta accertata la vigenza, nell'ambito dell'ordinamento richiedente, della norma incriminatrice che sarebbe posta a fondamento di tale domanda (art. 188 c.p. russo), avuto riguardo al fatto che la sua intervenuta abrogazione è stata documentalmente eccepita dalla difesa nel corso della procedura di consegna.

Su tali profili, pertanto, si rende necessario un nuovo esame da parte della Corte territoriale, che potrà, se del caso, avvalersi degli strumenti integrativi delle informazioni trasmesse, a norma dell'art. 13 della Convenzione Europea di estradizione, tenuto conto del fatto che dalla documentazione allegata alla domanda estradizionale sembrano emergere fattispecie di natura fiscale e doganale, e che l'art. 2 del Secondo Protocollo addizionale alla predetta Convenzione (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con L. 18 ottobre 1984, n. 755, ed entrato in vigore nei confronti della Russia dal 9 marzo 2000) costituisce la norma di riferimento in materia, avendo sostituito l'art. 5 della Convenzione di estradizione, contenente disposizioni in materia di reati fiscali.

7. Peraltro, con riguardo all'estradizione per l'estero, richiesta per i reati di contrabbando e di natura fiscale, è necessario rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito:

a) che con la modifica dell'art. 5 della Convenzione Europea di estradizione, concernente i reati fiscali, intervenuta ai sensi dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale, anche per il reato di contrabbando è consentita l'estradizione, qualora entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà non inferiore a un anno, requisito che deve intendersi riferito alla pena edittale massima (Sez. 6, n. 3556 del 28/09/2000, dep. 07/11/2000, Rv. 217288);

b) che a seguito della depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale, operata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 25, la violazione dell'art. 282 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, punita con la pena della multa da due a dieci volte i diritti di confine dovuti, costituisce illecito amministrativo se l'ammontare di detti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano le circostanze indicate dall'art. 295, comma 2, come previsto dall'art. 295 - bis, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. citato. Ai fini dell'estradizione per l'estero, pertanto, assume importanza decisiva, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea in tema di estradizione, che la concreta fattispecie dell'illecito, secondo la legge italiana, esuli dalla previsione che da vita al semplice illecito amministrativo e dia luogo, invece, ad un reato punibile con la pena restrittiva di almeno un anno, riferito alla pena edittale massima (Sez. 6, n. 3556 del 28/09/2000, dep. 07/11/2000, Rv. 217289);

c) che, con riguardo alla fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Me consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana (Sez. 6, Sentenza n. 38954 del 19/09/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 226671; Sez. 6, Sentenza n. 16198 del 18/02/2008 Cc. (dep. 17/04/2008) Rv. 239675).

8. Ne discende l'annullamento con rinvio della gravata pronuncia, ai fini di una nuova deliberazione da parte della Corte territoriale, che dovrà adeguarsi ai su esposti principi di diritto, dandone adeguatamente conto in motivazione.

La Cancelleria provvederà all'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2012