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Costituzione antifascista protegge persino il saluto romano (Cass. 11038/17)

2 marzo 2017, Nicola Canestrini

Quando sono reato manifestazioni usuali del disciolto partito fascista quali la "chiamata del presente", il cd. "saluto romano", l'esposizione di uno striscione inneggiante ai camerati caduti e di numerose bandiere con croci celtiche"? 

Non è tanto la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del partito fascista, e ciò per necessità del rispetto di precetti costituzionali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 marzo 2016 – 7 marzo 2017, n. 11038
Presidente Vecchio – Relatore Di Giuro

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10/06/15 il G.u.p. del Tribunale di Milano dichiarava non luogo a procedere nei confronti di G. F., C. L. A., A. A. A., A. S., C. R., T. M. E. e T. G. S. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 5 L. 20 giugno 1952 n. 645 per insussistenza del fatto.
Secondo l'ipotesi accusatoria i suddetti, in concorso tra loro e con numerose altre persone rimaste sconosciute, "partecipando in Milano, il 29.04.14, alla pubblica manifestazione commemorativa in ricordo di E. P., Consigliere Provinciale del MSI-DN, di S. R., militante del Fronte della Gioventù e di C. B., militante della Repubblica Sociale Italiana, iniziativa promossa da alcuni appartenenti al partito "Fratelli d'Italia", compivano manifestazioni usuali del disciolto partito fascista quali la "chiamata del presente", il cd. "saluto romano", l'esposizione di uno striscione inneggiante ai camerati caduti e di numerose bandiere con croci celtiche".

In particolare : - il G., "in piazzale Susa, al momento della deposizione di corona commemorativa in memoria di C. B., militante della RSI, per tre volte "chiamava il presente", al quale la A., la C. ed il T. rispondevano con il "saluto romano"; - il C., durante il corteo, in via Paladini, per tre volte "chiamava il presente", al quale numerosi manifestanti rispondevano con il saluto "romano"; - l'A. A., durante il corteo, davanti alla lapide in memoria di E. P. in Viale Lombardia, per tre volte "chiamava il presente", al quale numerosi manifestanti rispondevano con il "saluto romano"; il T. partecipava al corteo esibendo bandiere raffiguranti la "croce celtica" (simbolo notoriamente adottato dalle formazioni di ispirazione nazi-fascista), che sventolava anche durante il tragitto da Piazzale Susa a Viale Lombardia. Il G.u.p., premette che i fatti di cui all'imputazione nella loro materialità, oltre ad essere incontroversi, risultano ampiamente provati ( invero, analiticamente ricostruiti dalla DIGOS di Milano, avvalendosi anche delle immagini relative alla manifestazione, estrapolate dal filmato apparso sul sito "http://milanocorriere.it.", attraverso le quali erano ricostruiti i momenti salienti della manifestazione ed individuati gli odierni imputati ). Passa, poi, all'esame della fattispecie contestata alla luce della sua evoluzione giurisprudenziale ed in particolare degli interventi della Corte Costituzionale. Evidenziando, in via preliminare, come non vi sia alcun dubbio sul carattere di "manifestazioni usuali del partito fascista" del saluto romano, che divenne durante il regime fascista elemento rituale e obbligatorio, e dell'uso della Croce Celtica, che è uno dei più diffusi simboli neofascisti. Specificando, poi, come, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale ( sentenze nn. 74 del 06/12/1958 e 15 del 27/02/1973), non siano colpite tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle "che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute" e tra queste non solo "gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione" ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti, quali "possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito" e quindi "idonei a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste". Con la conseguenza, secondo il Giudice a quo, che la suddetta fattispecie si configura come reato di pericolo concreto e che le manifestazioni del pensiero fascista e dell'ideologia fascista in sé non sono vietate, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo sono solo se hanno i connotati di cui sopra e pertanto pongono in pericolo la tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi.
La sentenza impugnata cita alcuni casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato, sulla base dei principi sopra indicati, gli estremi del reato in oggetto ( il caso di chi intona "all'armi siam fascisti", inno considerato come professione di fede ed incitamento alla violenza; il caso di chi compie il saluto romano armato di manganello durante un comizio elettorale; il caso di coloro che dopo la lettura della sentenza compiono il saluto romano e gridano più volte la parola sieg heil ).
Infine, il G.u.p. passa all'esame della fattispecie concreta, escludendo che si sia realizzato il pericolo di cui sopra e che quindi sia ravvisabile il reato di cui all'art. 5 L. n. 645 del 20 giugno 1952. Evidenzia, invero, la natura della manifestazione e del corteo, organizzati al solo fine commemorativo di tre defunti, tutti storicamente vittime di una violenta lotta politica che ha attraversato diverse fasi storiche. E come le manifestazioni di carattere fascista e con indubbia simbologia fascista fossero finalizzate a detta commemorazione, senza alcuna finalità di restaurazione fascista. Evidenzia, inoltre, la sentenza impugnata, le modalità ordinate e rispettose del corteo, svoltosi in assoluto silenzio, senza inni, canti o slogan evocativi dell'ideologia fascista, senza comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti nei confronti dei presenti, senza armi o altri strumenti. Sottolinea, inoltre, come lo stesso contenuto dello striscione si limitasse a rendere "onore ai camerati caduti", senza aggiungere altro riferimento a lotte o rivendicazioni politiche ( e come anche il comunicato del comitato organizzatore facesse riferimento a detta finalità ). Escludendo, pur in presenza di ostentazione di simboli e saluti fascisti, che la manifestazione de qua abbia assunto connotati da suggestionare gli astanti inducendo negli stessi sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista. Concludendo, pertanto, con una pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando errata interpretazione ed applicazione della legge penale.
Ci si duole, innanzitutto, che il G.u.p. abbia fatto derivare l'inoffensività della manifestazione non dai connotati oggettivi concreti, ma dalle finalità della stessa, facendo confusione tra il profilo oggettivo dell'offesa e quello soggettivo del motivo dell'agire in alcun modo preso in considerazione dal legislatore.
Ci si duole che il G.u.p. abbia interpretato in senso restrittivo il termine "disciolto partito fascista", di cui al suddetto art. 5. La legge n. 645 del 20.6.1952, invero, come specificato dalla Corte Costituzionale, non mira ad impedire la ricostituzione della "struttura" di detto partito, ma del suo fondamento ideologico e del suo metodo di lotta, e quindi la costituzione e diffusione di un' associazionismo neo-fascista. Mira ad "evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito fascista, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato".
Il ricorrente si duole, inoltre, che il G.u.p. ritenga penalmente irrilevanti fasi e manifestazioni precedenti gli atti di "ricostituzione" di un'organizzazione di stampo fascista in quanto prive di offensività, in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 74 del 1958 ), secondo la quale la manifestazione per avere rilevanza penale deve essere idonea, anche solo, alla "diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione del partito fascista". Ci si duole che sempre il G.u.p. richieda per l'idoneità offensiva "la suggestione" della folla, mentre per la legge sia sufficiente "l'idoneità a provocare adesioni e consensi". Si censura il Giudice di prime cure per essere andato di diverso avviso dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nella recente sentenza della Sez. I, n.37577 del 25.3.14, ha ritenuto il "saluto romano" e la "chiamata del presente" durante una pubblica manifestazione sussumibili sotto la norma di cui al suddetto art. 5; nonché di essere contraddittorio, laddove indica dei casi in cui la Cassazione ha ritenuto che ricorressero gli estremi del reato de quo e poi non riconosce gli stessi estremi in quello di cui si occupa.
Evidenzia il P.m. ricorrente come sia del tutto irrilevante la mancanza di violenza e di aggressività nei confronti dei presenti, così come l'assenza di armi, in quanto fattori non contemplati dal legislatore; come nel caso di specie si sia in presenza di una manifestazione pubblica imponente, attesa la partecipazione di oltre mille persone, e come la commemorazione, ricalcata dal G.u.p. per escludere l'offensività concreta, non abbia ad oggetto tre uomini uccisi, bensì tre "camerati" ossia tre uomini uccisi in quanto fascisti e come quindi si qualifichi per una componente ideologica ineliminabile, che ha "pervaso l'adunata, la quale ha assunto quel significato e, pericolosamente, ha trasmesso quel messaggio pubblico". Dimentica il G.u.p., secondo il ricorrente, che proprio l'atmosfera di serietà ed il silenzio nel quale hanno sfilato i partecipanti non smorza affatto la portata simbolica della manifestazione, ma semmai l'accresce, rivestendola di solennità.
Nessun dubbio sussiste, secondo il ricorrente, sulla capacità della ritualità adottata a suscitare o rafforzare nei presenti sentimenti nostalgici nei confronti del partito fascista ed operare, oggettivamente, come veicolo di proselitismo, di adesione e di consenso, concorrendo alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione del partito fascista.
Il P.m. ricorrente, alla luce di detti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata e per il rinvio degli atti al Tribunale di Milano.
3. Il difensore di C. R. ha presentato memoria, nella quale chiede il rigetto del ricorso.
In primo luogo il suddetto evidenzia come il G.u.p., diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non abbia fatto riferimento ai motivi dell'agire, ma alla finalità propria della celebrazione, resa manifesta dalla sua connotazione. Si sottolinea come il G.u.p. abbia esaminato attentamente il fatto per cui si procede - partendo dall'interpretazione data alla fattispecie astratta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione - e abbia concluso per l'inoffensività in concreto del medesimo e pertanto per la non ravvisabilità del reato. Evidenzia la difesa della C. come, diversamente da quanto censurato dal P.m., anche il G.u.p. affermi la rilevanza penale degli antecedenti causali dei meri atti di ricostituzione del partito fascista e come il pericolo concreto, che la norma mira a scongiurare, vada riferito non alla struttura ma al fondamento ideologico del partito fascista. Evidenzia, sempre detta difesa, come nel parlare di suggestione della folla il G.u.p. abbia inteso esprimere un concetto analogo all'idoneità a provocare adesioni e consensi; inoltre, come, diversamente da quanto addotto dal ricorrente, quelle che per quest'ultimo sarebbero "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista", non sono state compiute senza soluzione di continuità durante il corteo, ma solo nei momenti commemorativi, dinanzi alle lapidi dei tre caduti. Sottolinea il difensore come non si contraddica il G.u.p. nel riportare alcune pronunce di legittimità e poi nell'escludere nel caso di cui ci si occupa il reato oggetto di contestazione, atteso che detta esclusione si giustifica sulla non assimilabilità di detto caso a quelli di cui alle predette pronunce, connotati dalla chiara evocazione dell'ideologia fascista o di azioni violente. Anche l'ultimo profilo affrontato dal ricorso - secondo cui non si può parlare di commemorazione di uomini, ma dell'ideologia fascista, in quanto i tre uomini sarebbero stati uccisi in quanto fascisti - sarebbe per il difensore della C. irrilevante a fronte delle concrete evidenze analizzate nell'impugnata sentenza.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
Invero, con l'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano solo formalmente viene prospettata una violazione di legge, e precisamente l'errata interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 5 L. n. 645 del 20 giugno 1952 ( cd. legge Sceiba ), ma in realtà è richiesta un' inammissibile rivalutazione delle circostanze attentamente e congruamente esaminate dal G.u.p del Tribunale di Milano. Invero, come da consolidato orientamento di questa Corte (si veda per tutte Sez. 2, n. 32839 del 09/05/2012, di cui si ripercorrono le argomentazioni), in questa sede è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi il giudice della legittimità limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non possono avere rilevanza le censure volte ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite.
Tanto premesso, va osservato che la pronuncia impugnata - come ampiamente esaminato, sopra, in punto di fatto - muove dall'attenta analisi della disposizione normativa di cui al suddetto articolo 5 - il quale, novellato ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 11, testualmente recita: "chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito.."- alla luce degli interventi della Corte Costituzionale sopra delineati (che fanno leva sulla necessità di interpretarla come diretta conseguenza della XII disp. trans. Cost., la quale prevede - quale corollario dell'approdo al sistema democratico di rappresentanza politica -il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista). Inferendone, in modo corretto sotto il profilo giuridico e logico, la configurazione della fattispecie oggetto di contestazione quale reato di pericolo concreto. E ritenendo, pertanto, le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascisti non vietate in sé, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma solo se possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, e quindi se attentano alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi. E ciò in piena conformità alla "intenzione del legislatore" come evidenziata dalla Corte delle leggi, che nella sentenza n. 74 del 1958 sottolinea come "chi esamini il testo dell' art. 5 della legge isolatamente dalle altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale, può essere indotto....a supporre che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono...", trascurando che il legislatore "ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall' art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che...possono determinare il pericolo che si è voluto evitare". Ed evidenzia, inoltre : - che "la denominazione “manifestazioni fasciste” adottata dalla legge del 1952 e l’ uso dell'avverbio “pubblicamente” fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione di organizzazioni fasciste"; - che "la ratio della norma non è concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione" avendo il legislatore "compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle" ed avendo voluto "colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione"; - che con questa interpretazione - coerente a quella data nella precedente sentenza n. 1 del 1957 della stessa Corte all' art. 4 della stessa legge, in cui si specifica che "l'apologia del fascismo per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista" - "la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, né contravviene al principio dell' art. 21, primo comma, della Costituzione". Principi tutti, poi, ribaditi dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 1973, che ha specificato come il summenzionato art. 5 "attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone dei limiti all' esercizio dei diritti di libertà enunciati" dagli artt. 17 e 21 della Costituzione.
Il Giudice a quo, passando, quindi, alla valutazione della fattispecie concreta posta alla sua attenzione, dopo avere esaminato alcuni casi -sopra riportati nel fatto - in cui detto pericolo in concreto è stato ravvisato dalla giurisprudenza di questa Corte, vuoi per le modalità di incitamento alla violenza vuoi per il contesto indicativo della volontà degli agenti di suscitare consensi alla ricostituzione di organizzazioni fasciste, conclude, in modo del tutto logico e coerente sia col dato normativo come deve essere interpretato che con le risultanze investigative, per l’ assoluta inoffensività del fatto e, quindi, per l'insussistenza degli estremi del reato contestato. Rilevando, invero, che "le manifestazioni, certamente di carattere fascista e con una indubbia simbologia fascista" (il saluto romano, la chiamata del presente e l'uso della croce celtica) "erano esclusivamente rivolte ai defunti, in segno di omaggio e umana pietà e non avevano alcuna finalità di restaurazione fascista"; inoltre, che il corteo si era svolto secondo "modalità ordinate e rispettose", "in assoluto silenzio...senza che venisse intonato alcun canto, inno fascista o venissero pronunciate frasi o slogan comunque evocativi del partito fascista", senza alcun accenno a "comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti nei confronti dei presenti", senza "armi o altri strumenti" e senza "riferimenti a lotte o rivendicazioni politiche" (limitandosi lo striscione in testa al corteo a rendere "onore ai camerati caduti"). Circostanze, tutte, che lo portano ad escludere che la manifestazione abbia assunto "connotati tali da suggestionare concretamente le folle inducendo negli astanti sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista".
A fronte di dette solide argomentazioni, il P.M. - come in punto di fatto ampiamente esaminato - insiste sul carattere offensivo della manifestazione in considerazione dei suoi concreti connotati oggettivi e della sua idoneità a provocare adesioni e consensi, al pari degli altri casi citati nella sentenza impugnata, nonché sull'irrilevanza della mancanza di violenza e di aggressività e dell'assenza di armi e sull'ineliminabile componente ideologica di detta manifestazione in quanto commemorazione di "tre 'camerati', tre uomini uccisi in quanto fascisti", accentuata proprio dalla solennità espressa dal silenzio e dall'ordine. E richiama una sentenza di questa Corte - Sez. 1, n. 37577 del 25/03/2014 - dep. 12/09/2014, Bonazza e altro, Rv. 259826 - la quale ha ritenuto che "il saluto romano" e la "chiamata del presente", compiuti in un determinato, differente contesto, fossero sussumibili nella fattispecie contestata. Ma il ricorrente trascura che detta pronuncia muove proprio dall' interpretazione della cd. legge Sceiba, offerta dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, ribadendo in proposito: "va escluso, infatti, che la libertà di manifestazione del pensiero possa andare esente da limitazioni li dove la condotta tenuta risulti violatrice di altri interessi costituzionalmente protetti (si veda quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 65 del 1970 in tema di apologia punibile e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica) e tra questi rientrano le esigenze di tutela dell'ordine democratico cui è preposta la 12 disposizione transitoria in tema di divieto di ricostituzione del partito fascista". Sottolineando come sia "legittima l'incriminazione di condotte che risultino possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito, ossia la riorganizzazione del disciolto partito fascista, e ciò in relazione alle modalità di realizzazione delle stesse, posto che ... il fatto deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste"; e come non sia "la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contrasto con gli invocati parametri costituzionali, alla luce di quanto detto in precedenza".
Sentenza, quindi, che, lungi dallo smentire, come prospettato dal ricorrente, il Giudice a quo, ribadisce l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (in senso restrittivo, in adesione al principio di diritto stabilito della giurisprudenza del Giudice delle leggi), alla quale il Giudice territoriale ha aderito e che è, peraltro, quella su cui si è sempre attestata la giurisprudenza di legittimità, anche in epoca risalente. Come evidenziato dalla stessa sentenza n. 74 del 1958, nel riportare la pronuncia della Sez. 3 di questa Corte del 16 gennaio 1958, che già aveva interpretato il summenzionato art. 5 nel senso ribadito dalla Corte Costituzionale. "Non crede questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia portata adottato dalla Corte Costituzionale" -riferendosi a quello relativo all'apologia del fascismo di cui all' art. 4 della stessa legge - "sia suscettibile di modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti sussistono, l'ipotesi di cui all'art.5 legge citata è costituzionalmente legittima. Questo principio è fondato sulla stessa ratio legis, che è quella di evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l’ assetto dello Stato: esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone la legge 20 giugno 1952".
E, proprio nell'alveo di detta, consolidata interpretazione, la sentenza di questa Corte n. 37577 del 2014, invocata dal ricorrente, ritenne, nel caso sottoposto al suo scrutinio, che il giudice di merito, avesse "correttamente ricostruito la vicenda", ravvisando nella specie - in considerazione del particolare contesto delle manifestazioni incriminate -la "pericolosità concreta della condotta" delittuosa, in relazione alla "idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico", avendo accertato "trattarsi] di comportamento idoneo a rafforzare una volontà di riorganizzazione" del partito fascista e tanto rispondendo "non solo al modello legale di riferimento ma alla stessa interpretazione adeguatrice".
Nello stesso senso - di una interpretazione e applicazione della norma, che ricollegano l'idoneità offensiva di un'esternazione di stampo "fascista", ovvero dell'uso di simboli di tale stampo, all'evocazione del fondamento ideologico del partito fascista e del suo metodo di lotta politica basato sulla violenza - si muove la sentenza impugnata, laddove, valutate, in punto di fatto, le condotte addebitate ai ricorrenti, ha accertato, con giudizio di merito, che non ricorreva il pericolo della pericolosità in concreto, nei sensi indicati, sanzionato dalla norma incriminatrice (significativa, peraltro, sul punto è l'osservazione della difesa della C.). E ciò nell' ottica costituzionalmente orientata, della salvaguardia dei diritti e delle libertà sancite dagli artt. 21 e 49 della Costituzione. Ottica che giustifica la necessità della interpretazione restrittiva della norma, proprio per renderla conforme allo spirito della stessa e non farla collidere con i valori costituzionalmente garantiti.
A fronte della valutazione di merito del fatto in oggetto, operata dal Giudice territoriale, il ricorrente oppone una diversa lettura degli elementi fattuali, che, in presenza di un corretto metodo valutativo come quello sopra esposto e di un iter argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede, non integrando alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, A., Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, M., Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, D. L., Rv. 199391 ).
Questa Corte, infatti, non "deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (v. in generale, per tutte, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, RV. 229639, e, con specifico riferimento ai reati di espressione previsti dalla legge cd. Sceiba: Sez. 2, n. 11106 del 23/05/1979, G., Rv. 14374501; Sez. 2, n. 581 del 10/10/1978 - dep. 1979, C., Rv. 14085701; Sez. 2, n. 5689 del 17/11/1976, dep. 1977, C., Rv. 13576401).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.