L’elemento de "l’interesse" può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 2, ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
La prova indiziaria non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta; essa, invero, conduce alla scoperta dell’identità dell’autore di un fatto di reato attraverso "significati intermedi", tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle "modalità realizzative" del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa.
La prova di natura indiziaria o critica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice.
Secondo la previsione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza. L’indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio; esso tuttavia conduce ad evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture.
La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l’univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro.
Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
Il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie; le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano (il reato), legato a variabili non necessariamente razionali o non completamente intelligibili, e la cui verifica processuale passa attraverso il ragionamento probatorio, che consente di passare dall’elemento di prova al risultato di prova in vista del conseguimento della certezza di natura processuale.
Corte di Cassazione
sez. V Penale
sentenza 15 settembre – 28 ottobre 2020, n. 29877
Presidente Vessichelli – Relatore Morosini
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di S.M.G.E. per avere formato due testamenti olografi falsi datati (omissis) , apparentemente manoscritti da So.Gi. , deceduta il (omissis) .
In sintesi, dopo la morte di So.Gi. sono state pubblicate, in data (omissis) , le ultime volontà della anziana donna, affidate a un primo testamento olografo datato (omissis) e un secondo testamento del (omissis) ; con tali atti si istituiva unico erede ed esecutore testamentario S.M. e venivano disposti numerosi legati a favore di una decina di persone (parenti e non) aventi ad oggetto il patrimonio immobiliare.
Successivamente, il 18 marzo 2013, sono stati pubblicati altri due testamenti olografi rinvenuti poco prima tra i documenti della So. conservati nella sua abitazione. Il primo, datato (omissis) , disponeva: "confermo erede S.M. gli lascio l’arredamento completo di (omissis) 1/ mobili, quadri ecc, tutta la liquidità e i fondi e le cassette delle Banche"; il secondo, datato (omissis) , dichiarava S.M. erede "di tutti gli immobili e il mio patrimonio tutto", con revoca di ogni disposizione antecedente.
I giudici di merito - in conformità all’esito del giudizio civile conclusosi con la dichiarazione di nullità delle due schede testamentarie del 2012 per difetto di olografia - hanno ritenuto provata sia la falsità integrale di detti ultimi testamenti - confezionati in parte per "imitazione" in parte con la tecnica del "ricalco" - e hanno individuato in S.M. il responsabile dei falsi.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite i propri difensori che hanno redatto ciascuno un proprio atto.
2.1 Nel ricorso a propria firma l’avv. MG articola quattro motivi.
2.1.1 Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità della falsificazione all’odierno imputato.
In assenza di prova scientifica circa l’identificabilità dell’autore dei due manoscritti rivelatisi falsi, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità di S.M. con l’argomento del cui prodest, fondato sul rilievo che: "non è dato comprendere chi, se non l’imputato, possa avere avuto interesse a porre in essere una contraffazione a vantaggio dell’imputato stesso".
Secondo il ricorrente tale modalità argomentativa presenterebbe diverse falle, in quanto:
- "quello contestato non è tipico delitto da colletto bianco, ma un’impresa incongrua con tutto quanto risulta sulla vita, la moralità, l’intelligenza di S.M. , professionista di successo, per tutta la vita inserito nella società delle persone colte e perbene";
- l’imputato non era l’unica persona ad avere accesso, quale esecutore testamentario, all’abitazione di So.Gi. ; invero diversi legatari, escussi in dibattimento, hanno riferito delle numerose visite fatte alla anziana parente;
- l’imputato non era il solo interessato alla redazione di false schede testamentarie, in realtà se ne sarebbero giovati anche i legatari che, creando atti falsi imputabili allo S. , avrebbero raggiunto lo scopo di espungere quest’ultimo dalla successione ottenendo "un’estensione del proprio compendio ereditario";
- come risulta dalle dichiarazioni del teste M. , la denuncia-querela sarebbe stata sporta solo per dare l’avvio a trattative al fine di indurre S. "ad alienare altri beni dell’asse ereditario".
La sentenza impugnata non fornisce risposta agli interrogativi sollevati in sede di gravame che esaltavano l’incongruenza dell’agire dell’imputato:
- non si comprende perché S. avrebbe dovuto redigere due schede testamentarie false, quando ne sarebbe bastata una, quella più favorevole;
- i testamenti del 2005 e del 2009 attribuivano all’imputato rilevanti benefici economici, quindi non si vede la ragione per la quale egli, già nominato erede, avrebbe dovuto rischiare di perdere tutto, confezionando testamenti falsi, danneggiando così anche la propria immagine pubblica;
- nel caso di mutata volontà della testatrice, l’imputato non avrebbe avuto alcuna necessità di "guidarne la mano", piuttosto avrebbe condotto la parente dal notaio per la formazione di un testamento pubblico.
2.1.2. Con il terzo e il quarto motivo ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio.
2.2 Il ricorso dell’avv. DP ò coltiva tre motivi.
2.2.1 Con il primo si denuncia il difetto di motivazione sulla falsità del testamento datato (omissis) e sul modo di formazione del testamento datato (omissis) .
Il giudice penale ha recepito le conclusioni della dottoressa R. , CTU nominata nel giudizio civile, senza tenere conto nè dell’assenza di certezza nelle valutazioni espresse nè delle critiche mosse dal consulente della difesa Dott. Ma. . Secondo quest’ultimo la scrittura del (omissis) sarebbe autentica, mentre quella del (omissis) sarebbe stata formata "per mano guidata della signora So. ".
Il dottor Ma. non ha ignorato i mutamenti di grafia, ma li ha spiegati con "lo scadimento dovuto all’età".
Le considerazioni del Dott. Ma. troverebbero conferma nelle considerazioni del prof. B. il quale, basandosi su tecniche di chimica analitica, ha ritenuto che il processo di invecchiamento dell’inchiostro utilizzato in entrambe le scritture deve considerarsi totalmente esaurito e che "la data riportata sui due testamenti corrisponde alla data reale".
2.2.2 Con il secondo e il terzo motivo si lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità dell’imputato fondata sull’argomento del cui prodest, in violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Le censure ricevono linfa da argomenti analoghi a quelli sviluppati nel ricorso dell’avv. Giorgetti in punto di: scarsa tenuta logica dell’argomento del cui prodest; incompatibilità del rischio corso rispetto alle caratteristiche della personalità dell’imputato e alla posta in gioco; irragionevolezza della creazione di due schede testamentarie false; irragionevolezza della ipotesi che la "mano" della testatrice possa essere stata "guidata" dall’imputato; il grave danno, ragionevolmente prevedibile, subito dall’imputato per l’improvvisa comparsa delle scritture e il conseguente vantaggio per i portatori di interessi contrapposti; la genuinità, dimostrata dalle lievi discrasie, delle dichiarazioni rese dall’imputato e dalla propria moglie; la considerazione che "molte cose della vita di So.Gi. , dei suoi pensieri, dei suoi umori, dei suoi rapporti con altri, sono fuori di quanto sia stato accertato in questo processo o avrebbe potuto essere accertato in un processo penale".
3. Il 28 luglio 2020 l’avv. P ha depositato una memoria integrativa con la quale riprende e riespone i motivi di ricorso.
Il 31 luglio 2020 sono stati depositati tre motivi aggiunti con atto a firma dell’avv. FP, nominato difensore di fiducia dall’imputato, in unione all’avv. P, con contestuale revoca dell’avv. G.
3.1 Con il primo motivo ci si duole della mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla falsità delle scritture testamentarie.
Il giudice di appello avrebbe recepito la sentenza di primo grado, rinnovandone i vizi: la consulenza della dottoressa R. verrebbe assunta a parametro probatorio unico, trascurando le puntuali osservazioni del CT di parte, laddove poneva in evidenza come la comparazione sarebbe stata svolta essenzialmente sulle firme e non su più estesi testi manoscritti; ci si affida alle conclusioni di falsità della prima scheda testamentaria, raggiunte dal CTU e dai CT dei legatari, assegnando "peso" al numero delle consulenze convergenti, senza saggiare la effettiva tenuta delle relative valutazioni; la Corte di appello si sarebbe addirittura spinta ad assegnare valore alla propria verifica compiuta attraverso l’esame diretto del documento.
Non è stato tenuto nella dovuta considerazione il fatto che le interruzioni del flusso di inchiostro, ritenute dimostrative dell’impiego della tecnica del "ricalco", troverebbero agevole spiegazione, come sostenuto dal Dott. Ma. , nelle condizioni di salute della testatrice e nella difficoltà pressoria "per mancanza di forza" di cui riferisce la teste L. ; d’altra parte il teste B. ha affermato che vi erano dei periodi in cui la signora stava meglio e "riacquistava capacità di scrittura".
La Corte di appello scrive che nel maggio-giugno 2012 la So. non avrebbe avuto la capacità fisica di redigere i due testamenti olografi perché affetta da una cataratta. Dimenticherebbe però, il giudice, che quella cataratta è stata asportata nell’ottobre 2012, il che non ha impedito alla So. di occuparsi nel frattempo della vendita di un immobile (preliminare del febbraio 2012 e rogito del aprile 2012); di esprimere il proprio consenso alle visite oftalmiche (luglio 2012) e all’intervento di cataratta (ottobre 2012); di telefonare al notaio nel novembre 2012; di continuare a gestire il suo patrimonio e firmare assegni fino al momento del suo ricovero in clinica, pochi giorni prima del decesso.
Non è stato svolto alcun accertamento scientifico circa la riconducibilità all’imputato della grafia utilizzata nelle schede testamentarie apocrife.
Non vi sarebbe alcun elemento sicuro che consenta di far risalire la redazione degli atti falsi al marzo 2013, come hanno fatto i giudici di merito solo per ancorare questo dato all’elemento del cui prodest a carico dell’imputato. Il giudice civile, che si è occupato di questione analoga, è riuscito solo a stabilire la falsità delle schede.
La Corte di appello non si sarebbe confrontata "con l’unico elemento nuovo introdotto dalla difesa" rappresentata dalla consulenza del dottor. B. sulla datazione dell’inchiostro.
3.2. Con il secondo e il terzo motivo aggiunto si denuncia vizio motivazionale in relazione a: l’applicazione del principio del cui prodest, l’interesse alla falsificazione, le modalità di ritrovamento o consegna delle schede testamentarie.
L’imputato ha formulato proposte transattive ai legatari come risulta dalla testimonianza dell’avv. G. Non tutti i legatari hanno promosso l’azione civile. La "paventata indegnità a succedere" dell’imputato avrebbe giovato a tutti i legatari, alcuni dei quali (le parti civili di questo processo) hanno presentato domanda in tal senso.
L’imputato non era l’unico a frequentare la casa della So. ; non si è mai introdotto abusivamente nello stabile della So. perché, quando la donna era in vita, le faceva visita per seguirne le condizioni di salute, mentre, dopo il decesso, doveva svolgere gli incombenti connessi all’eredità e all’incarico di esecutore testamentario ricevuto con il primo testamento; ciò ha fatto sempre alla presenza del portiere B. .
La So. ha ripetutamene modificato le proprie volontà testamentarie nel corso della sua vita, impratichendosi delle modalità con cui doveva essere redatto un testamento olografo. Nel novembre 2012 il notaio P. aveva ricevuto una telefonata da persona non qualificatasi che chiedeva al pubblico ufficiale di recarsi presso l’abitazione della So. la quale voleva cambiare testamento; mentre nella successiva interlocuzione, la So. aveva risposto: "mi dicono che dovrei favorire la persona che mi sta dietro in questo ultimo periodo di tempo", accadimento rilevante completamente trascurato dalla Corte di appello.
Le scelte della So. sono state da subito molto personali, visto che sin dal 2005 aveva istituito erede S.M. .
Il ricorrente rileva una assenza di valutazione sul motivo di appello che poneva in luce l’irrazionalità della scelta di redigere due testamenti falsi solo per rendere più verosimile il progressivo mutamento delle ultime volontà della defunta, quando invece l’imputato forse era l’unico ad ignorare "le ripetute modifiche testamentarie effettuate o tentate dalla de cuius".
Infine esclude la presenza di effettive discrasie tra le dichiarazioni dell’imputato e quelle della moglie di questi in merito alle modalità di rinvenimento delle schede testamentarie, rivelatesi apocrife, e della consegna al notaio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2. Sono inammissibili tutte le doglianze concernenti la falsità dei due testamenti olografi (primo motivo del ricorso e della memoria avv. P, primo motivo aggiunto avv. C).
Le censure proposte reiterano questioni di fatto già devolute alla Corte di appello la quale, con motivazione immune da vizi logici, ha ribadito il giudizio di falsità delle due schede testamentarie, per difetto di olografia.
La Corte di appello condivide la scelta operata dal Tribunale di recepire le conclusioni raggiunte dalla dottoressa R. , consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio civile, sentito anche nel corso del dibattimento penale: "entrambe le schede testamentarie sono risultate qualitativamente incompatibili con il tratto grafico delle autografie coeve; le due schede sono risultate apocrife, frutto di composizione artificiosa ed in alcuna parte riconducibili alla mano della de cuius So.Gi. ". Secondo l’esperta le due schede sono state redatte da mano aliena utilizzando la tecnica del ricalco, in alcune parti, e l’imitazione da modello, in altre parti, come si ricava da: la lentezza esecutiva, la pressione piatta e priva di vitalità, la copiatura di parole mediante collage e la interruzione del getto di inchiostro, verosimilmente dovuta al posizionamento del foglio in verticale su un vetro per consentire la copiatura (pag. 6 sentenza impugnata).
Su tali esiti concordano tutti i consulenti di parte (G. , Gu. e A. ) ad eccezione del dottor Ma. , nominato da S. , che reputa autentico il testamento datato (omissis) e redatto con la modalità della "mano guidata" quello del (omissis) .
Il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, spiegano le ragioni della preferenza accordata alle valutazioni della dottoressa R. , così sintetizzabili:
- l’ampiezza dell’analisi condotta in rapporto al numero delle scritture di comparazione (un repertorio di quaranta firme e sottoscrizioni, apposte su documenti dal 1998 al 2012, ma non solo queste, come si sostiene nei motivi aggiunti, bensì anche i testamenti olografi del 2005 e del 2009);
- l’esame in senso cronologico delle firme, che fa emergere un evidente mutamento nella gestualità scrittoria a partire dal 2011. Sul punto ampie e articolatissime sono le motivazioni del Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto nei motivi aggiunti, non si basano affatto sul "dato numerico" delle consulenze pro e contro, ma esaminano in maniera approfondita e accurata gli elaborati tecnici (cfr. pagg. 6 -9 sentenza di primo grado).
Già il Tribunale aveva negato valore alla consulenza chimica sulla datazione degli inchiostri effettuata dal dottor B.G. . Come ammesso da quest’ultimo, si tratta di risultati di carattere probabilistico, soprattutto se riferiti a termini di comparazione temporale tanto ridotti (poco prima o poco dopo il (omissis)). È vero che il giudice di secondo grado non si è particolarmente impegnato nella motivazione sul punto, tuttavia la doglianza difensiva era prospettata, anche in quella sede, in maniera apodittica, senza alcun confronto con l’estesa e scrupolosa analisi svolta dalla sentenza di primo grado (cfr. pagg. 12-13).
Quest’ultima, anche sulla scorta delle indicazioni della dottoressa R. , aveva già posto in luce come "la datazione chimica degli inchiostri è notoriamente probabilistica, essendo effettuata con simulazioni del processo di invecchiamento in laboratorio mediante stufa, prive di assoluta certezza ed approssimative di mesi nell’ordine temporale". Per giunta, "oltre agli errori di misurazione insiti nella tecnica di laboratorio, l’impossibilità di certezza di tale metodo di datazione è dovuta alla considerazione dello stato di conservazione dello scritto, dal momento che la semplice esposizione a raggi o fonti di calore può determinare mutamenti delle componenti chimiche dell’inchiostro, accelerandone il processo di invecchiamento". Orbene, quanto precisato impone di ritenere soltanto approssimativa la datazione che il Dott. B. prospetta (ossia che la redazione sia avvenuta in epoca antecedente al 26 gennaio 2013)".
Con maggiore scrupolo, il giudice di appello confuta le conclusioni del dottor Ma. . Già agli inizi dell’anno 2012, la So. soffriva, a causa di una cataratta (operata solo nell’ottobre 2012), di un fortissimo indebolimento della vista, la donna, a causa di un complessivo decadimento fisico, presentava notevoli difficoltà anche solo a reggere in mano la penna quindi non sarebbe mai riuscita - sotto il profilo della capacità fisica non mentale (di qui l’irrilevanza degli atti di disposizione e delle scelte compiute dalla So. dal febbraio 2012 al novembre 2012 che, comprese e volute dalla donna, si sono, di fatto, tutte estrinsecate, al più, nella apposizione di firme su atti notarili e consenso al ricovero, peraltro neppure sottoposte all’esame del giudice di secondo grado e citate solo nel presente grado di giudizio con i motivi aggiunti) - a redigere le due schede testamentarie per cui è processo, tanto che gli scritti coevi di sua mano dimostrano che la donna era appena in grado "di apporre con grande difficoltà e a mala pena, la propria firma" (pag. 8 sentenza impugnata).
La complessiva struttura argomentativa, ricavabile dalla integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, lascia emergere che le conclusioni della dottoressa R. e dei consulenti tecnici nominati dai legatari sono state valutate in termini di affidabilità e completezza; che non sono state ignorate le argomentazioni dei consulenti di parte; che la prospettiva tecnico-scientifica è stata integrata con quella logico-indiziaria relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell’atto (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269907). Tanto basta a soddisfare il controllo sulla motivazione demandato alla Corte di cassazione (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Panini, Rv. 243791).
In sintesi entrambi i testamenti datati 2012 sono falsi e confezionati da una mano diversa da quella della testatrice.
La decisione impugnata si fonda su questo accertamento, ritenuto in termini di certezza processuale, mentre il riferimento alla "mano guidata" (cfr. pag. 8 sentenza impugnata) è solo un argomento ad abundantiam (lo chiarisce espressamente già il Tribunale, cfr. pag. 34 sentenza primo grado). Il che recide alla base le doglianze che fanno leva su quest’ultima ipotesi.
3. Sono fondate, nei termini di seguito indicati, le censure in punto di riconducibilità del fatto all’imputato (secondo e terzo motivo ricorso avv. P, memoria avv. P, primo e secondo ricorso avv. G, secondo e terzo motivo aggiunto avv. C).
3.1 Va anzitutto osservato che rimangono confinati nell’alveo della inammissibilità tutti gli argomenti che, al di là degli enunciati formali, risultano nella sostanza orientati verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, incompatibile con l’odierno scrutinio di legittimità.
3.2 Ferma tale premessa, per verificare la tenuta della motivazione di condanna sul punto in rassegna, occorre ricondurre la valutazione probatoria al correlativo parametro normativo di riferimento così da saggiarne la conformità alle regole processuali che la governano.
3.2.1. È pacifico che non si verte in tema di prova diretta, scientifica o storica:
- non ci sono testimoni oculari della falsificazione;
- il metodo impiegato per la creazione dei falsi (ricalco e imitazione) ha reso inutile l’accertamento sulla riferibilità della scrittura alla mano dell’imputato, o di chiunque altro, proprio perché la grafia è artatamente contraffatta ("per la redazione della scheda esaminata è stato utilizzato come modello uno scritto della de cuius (...) ed è stata impiegata almeno parzialmente la tecnica del ricalco (quindi) è ovvio che, nella scheda in questione, non possano rinvenirsi quelle peculiarità grafiche che il Dott. Ma. ricerca. Peculiarità, cioè, che nel momento in cui si imita e ricalca l’altrui grafia, non possono palesarsi", così pag. 14 sentenza Tribunale).
3.2.2. Il paradigma di riferimento è, invece, quello della prova di natura indiziaria o critica, che, va ricordato, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci).
Secondo la previsione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza (Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco). L’indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, dep. 29/07/2008, Franzoni); esso tuttavia conduce ad evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882).
La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l’univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro.
Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).
3.2.3. La prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche intrinseche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta; essa, invero, conduce alla scoperta dell’identità dell’autore di un fatto di reato attraverso "significati intermedi", tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle "modalità realizzative" del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (Sez. 1, n. 5758 del 14/10/2015, dep. 2016, Binni).
Il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie; le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano (il reato), legato a variabili non necessariamente razionali o non completamente intelligibili, e la cui verifica processuale passa attraverso il ragionamento probatorio, che consente di passare dall’elemento di prova al risultato di prova in vista del conseguimento della certezza di natura processuale.
Il ricorso sottolinea ripetutamente che l’operazione di falsificazione sarebbe "incongrua con tutto quanto risulta sulla vita, la moralità, l’intelligenza di S.M. , professionista di successo, per tutta la vita inserito nella società delle persone colte e perbene", che l’azione sarebbe priva di razionalità e che l’imputato non avrebbe mai messo a rischio il suo patrimonio e la sua reputazione falsificando ben due testamenti. Un simile ragionamento esula dagli ambiti della logica giuridica (e ancor più dal controllo sulla struttura motivazionale della sentenza) si sgretola in una fallacia dimostrativa allorché non propone una "verità argomentata", ma postula una "adesione acritica ed intuitiva" alla interpretazione dei fatti ed alla soggettività del loro autore.
3.3. Il collegio ritiene che l’ordito argomentativo della sentenza impugnata non soddisfi la regola metodologica sancita dall’art. 192 c.p.p., comma 2, perché pur enucleando un indizio certo, grave e preciso a carico dell’imputato non riesce ad individuarne altri.
3.3.1. Il primo, e più significativo elemento indiziario, viene ravvisato dai giudici di merito nell’argomento del "cui prodest".
La terminologia impiegata può dare adito a equivoci e va meglio chiarita.
Le Sezioni Unite Andreotti hanno definito "superata e ormai ripudiata la teoria del cui prodest", affermando che la generica ed equivoca individuazione di un’area di "interesse" al compimento del delitto (in quel caso un omicidio) costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale, tenuto conto altresì dell’incerta prova circa l’esclusività o la molteplicità dei moventi del delitto (Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, in motivazione, paragrafo 7.7.2.).
Beh diverso dal caso deciso dalle Sezioni Unite Andreotti è quello in cui vengono in rilievo non una pluralità indeterminata di possibili "moventi" (che privano l’elemento del pre-requisito della "certezza"), ma l’interesse preciso di un soggetto che è intrinseco alla condotta e che viene reso manifesto dalla stessa struttura e declinazione dell’illecito nel caso concreto.
In tali termini e con tali precisazioni può accogliersi il principio, di recente ribadito dalla Corte di cassazione, in forza del quale: "In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante" (Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Ventura, Rv. 279271; conf. Sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988, D’Oronzo, Rv. 179918).
In sintesi l’elemento de "l’interesse" può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 2, ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).
Nella specie l’elemento de "l’interesse", come esposto dai giudici di merito, è dotato di certezza, gravità e precisione.
Entrambi i testamenti falsi contengono disposizioni favorevoli solo all’imputato che, per effetto di esse, diviene erede unico ed universale acquisendo l’intero asse ereditario ammontante ad un valore di gran lunga superiore ai 15 milioni di Euro, avocando a sé anche il cospicuo patrimonio immobiliare che, in base ai testamenti del 2005 e 2009, era stato "disperso" in legati aventi ad oggetto appartamenti in zone di pregio: 8 unità a Milano in via Morgagni, una in via Stresa, una a Rapallo e una a Chamonix (pagg. 8 e 9 sentenza impugnata).
Questo dato oggettivo - qualunque sia la formula che si intende impiegare per definirlo - risponde ai requisiti di certezza (alla luce della verifica processuale circa la sua sussistenza), gravità (espressa dalla sua rilevante capacità dimostrativa in ragione della sua immediata pertinenza al thema probandum) e specificità (data la univocità e insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile).
È indubbio che il beneficiario esclusivo dei due atti falsi sia solo e soltanto l’imputato, poiché è l’unico soggetto che, in base al contenuto delle nuove disposizioni, accresce il proprio asse ereditario in pregiudizio dei numerosi legatari, che restano addirittura esclusi dall’ultima disposizione.
Sostenere il contrario significa sovvertire l’ordine della realtà fattuale prima ancora che della logica: non vi è alcun soggetto diverso dall’imputato che sia favorito dalle nuove disposizioni della So. ; tutti i legatari ne risultano pregiudicati perché estromessi dalla successione.
La individuazione del soggetto "beneficiato" va compiuta, ovviamente, ex ante al momento del confezionamento dell’atto falso, non ex post nella verifica delle conseguenze dannose che la scoperta della falsità ha prodotto a carico del responsabile, poiché, di regola, chi compie un illecito di tale natura confida nel fatto di non essere scoperto, e di assicurarsi i benefici scaturenti dall’atto falso.
Ergo, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, è incontestabile che gli atti falsi, nel loro contenuto, giovino solo all’imputato.
3.3.2. L’elemento esaminato, per quanto pregnante, ha valenza indiziaria e, dunque, da solo non è sufficiente a fondare una affermazione di responsabilità dato che, si ripete, l’art. 192 c.p.p., comma 2, postula che gli indizi siano plurimi (almeno due) e concordanti vale a dire che si muovano nella stessa direzione, siano logicamente dello stesso segno, non si pongano in contraddizione tra loro.
Quali ulteriori elementi a carico dell’imputato, la Corte di appello indica i seguenti elementi (pagg. 9 e 10): l’imputato, quale esecutore testamentario, era l’unico a poter accedere liberamente all’abitazione della de cuius "per ivi farvi ritrovare "casualmente" i due documenti"; non emergono spiegazioni convincenti circa il radicale cambiamento di volontà da parte della So. ; le modalità di ritrovamento delle due schede testamentarie, come narrate dalla moglie dell’imputato e da quest’ultimo in sede di esame (rinvenimento alle tre di notte da parte della moglie che ha taciuto il fatto al marito portatone a conoscenza solo dal notaio), sono inverosimili e divergono da quanto riferito dall’imputato nel corso dell’interrogatorio (è stato lui stesso a portare le due schede testamentarie dal notaio, dopo averle rinvenute all’interno di uno scatolone).
Tuttavia, così come esposti e apprezzati dalla Corte di appello, nessuno di questi elementi supera, singolarmente, i requisiti necessari per sostanziarsi in ulteriore indizio idoneo ad accedere alla successiva valutazione di convergenza con quello de "l’interesse".
Il dato della accessibilità all’abitazione della testatrice è privo del requisito della certezza: esso (che ovviamente fa riferimento al periodo successivo al decesso e non alle frequentazioni della So. in vita) viene presentato in modo apodittico senza alcuna indicazione della fonte da cui viene tratto e risulta, peraltro, contraddetto dalla analitica ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui anche R.G.R.N. possedeva le chiavi di accesso all’abitazione della So. (vedi pag. 17 sentenza Tribunale).
Il dato del radicale cambiamento di volontà della testatrice è impreciso, poiché attiene al diverso thema probandum della autenticità dei testamenti e non a quello della responsabilità.
La questione sulle modalità del ritrovamento è irrisolta, poiché si pongono in luce alcune discrasie nei racconti di S. e della propria moglie, ma non viene enucleato l’ipotetico elemento indiziario che dovrebbe deporre a carico del predetto imputato.
4. I motivi sulla pena sono assorbiti.
5. Consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Alla data odierna non è maturato il termine di prescrizione del reato.
Invero, secondo la ricostruzione in fatto, insindacabile in questa sede, le schede testamentarie false sono state confezionate in un periodo compreso tra il 6 e il 18 marzo 2013 data di pubblicazione delle stesse).
Assumendo, in un’ottica del favor rei, la data del 7 marzo 2013 come quella di consumazione del reato e tenendo conto del termine massimo di prescrizione del reato (anni sette e mesi sei), nonché di un periodo di sospensione di 28 giorni (per rinvio dell’udienza dal 16 maggio 2018 al 13 giugno 2018 su richiesta della difesa dell’imputato), si ottiene che la prescrizione maturerà il prossimo 5 ottobre 2020.
Non rileva, in questo momento, l’applicabilità al caso in esame (processo pendente alla data del 9 marzo 2020, ma pervenuto il 29 gennaio 2020, non fissato nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020) della speciale causa di sospensione della prescrizione prevista dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3-bis per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione; la questione, afferente all’ambito di operatività della citata norma, è stata rimessa alle Sezioni Unite dal Primo Presidente ex art. 610 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.