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Danni sporporzionati ledono diritto di cronaca (CGUE, 633/22)

4 ottobre 2024, Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Il diritto di libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facendo parte dei valori su cui, ai sensi dell'articolo 2 TUE, si fonda l'Unione europea.

L'esecuzione di una sentenza che condanna l'editore di un giornale e uno dei suoi giornalisti al risarcimento dei danni morali subiti da una società sportiva e da uno dei membri della sua squadra medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a informazioni che li riguardano pubblicate da tale giornale deve essere negata nella misura in cui essa comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, e quindi una violazione dell'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Qualsiasi decisione che conceda un risarcimento per danni alla reputazione deve presentare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la somma concessa e il danno in questione: a tal proposito, si deve ritenere che un ammontare di danni imprevedibile o elevato rispetto alle somme riconosciute in casi analoghi di diffamazione possa avere un effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di stampa.

Inoltre, tenuto conto del ruolo fondamentale della stampa in una società democratica e delle garanzie di cui deve godere, questo è, di norma, il caso in cui il risarcimento consiste nel concedere alla parte lesa un indennizzo superiore al danno materiale o morale effettivamente subito.

Tale effetto deterrente può anche derivare da un risarcimento di somme relativamente modeste rispetto agli standard applicati in casi analoghi di diffamazione. Questo è, in linea di principio, il caso in cui le somme concesse sono sostanziali rispetto ai mezzi a disposizione della persona condannata, sia essa un giornalista o un editore.

Inoltre, per valutare la proporzionalità dei danni concessi, si deve tener conto anche di altre sanzioni imposte, come la pubblicazione di una smentita, di una rettifica o di scuse formali, nonché delle spese legali imposte alla persona condannata.

(traduzione automatica non ufficiale) 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Camera)

4 ottobre 2024 ( *1 )

“Domanda di pronuncia pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE)n. 44/2001 - Artt. 34 e 45 - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Revoca di una dichiarazione di esecutività delle decisioni - Motivi di diniego - Ordine pubblico dello Stato membro interessato - Condanna di un giornale e di uno dei suoi giornalisti per aver danneggiato la reputazione di una società sportiva - Risarcimento del danno - Art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Libertà di stampa”.

Nella causa C-633/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 28 settembre 2022, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre 2022, nel procedimento
Real Madrid Club de Fútbol,
AE
v.
EE,
Société Éditrice du Monde SA,
LA CORTE (Grande Camera),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, T. von Danwitz (relatore), F. Biltgen e N. Piçarra, presidenti di sezione, M. Ileši Piçarra, presidenti di sezione, S. Rodin, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, N. Wahl, I. Ziemele, J. Passer e D. Gratsias, giudici,
Avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: R. Şereş, amministratore,
vista la procedura scritta e a seguito dell'udienza del 17 ottobre 2023,
viste le osservazioni presentate:

-
a nome del Real Madrid Club de Fútbol e AE,da C. Angulo Delgado e J. M. Villar Uríbarri, abogados,

-
EE e Société Éditrice du Monde SA, da P. Spinosi,abogado,

-
per il Governo francese, da B. Fodda e E. Timmermans, in qualità di agenti,

-
per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e J. Simon, in qualità di agenti,

-
il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti,

-
per il governo maltese, da A. Grech, avvocato, e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado,

-
per la Commissione europea, da S. Noë, P.J.O. Van Nuffel e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'Avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 febbraio 2024,
pronuncia la presente

Sentenza

1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 34 e 36 del regolamento (CE)n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), letti alla luce dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“la Carta”).

2
La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Real Madrid Club de Fútbol (in prosieguo: il “Real Madrid”) e AE, nonché EE e la Société Éditrice du Monde SA, in merito all'esecuzione in Francia di una sentenza pronunciata in Spagna che condanna EE e la Société Éditrice du Monde SA al risarcimento dei danni morali subiti dai primi a seguito della pubblicazione sul quotidiano Le Mondedi un articolo che li riguarda.

Il quadro giuridico

Diritto dell'Unione europea

Regolamento 44/2001

3
I considerando da 16 a 18del regolamento 44/2001 stabiliscono che:

“ (16)
La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia nella Comunità giustifica il riconoscimento automatico delle sentenze pronunciate in uno Stato membro senza necessità di alcun procedimento, salvo in caso di controversia.

(17)
La stessa fiducia reciproca giustifica che la procedura per rendere esecutiva in uno Stato membro una decisione emessa in un altro Stato membro sia efficiente e rapida. A tal fine, la dichiarazione di esecutività di una decisione deve essere rilasciata quasi automaticamente, dopo un semplice controllo formale dei documenti forniti, senza che l'organo giurisdizionale possa sollevare d'ufficio alcuno dei motivi di non esecuzione previsti dal presente regolamento.

(18)
Il rispetto dei diritti della difesa richiede tuttavia che il convenuto possa, se del caso, proporre ricorso, esaminato in contraddittorio, contro la dichiarazione di esecutività qualora ritenga che sia stato accertato uno dei motivi di non esecuzione. Anche l'istante deve avere il diritto di presentare ricorso se la dichiarazione di esecutività è stata rifiutata.

4
Il capo III del Regolamenton. 44/2001, composto dagli articoli da 32 a 56, stabilisce le norme relative al riconoscimento e all'esecuzione negli Stati membri delle decisioni emesse in un altro Stato membro.

5
L'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva:
“Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario un procedimento particolare”.

6
L'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva che:
“Una decisione non è riconosciuta se :

1)
il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto”.

7
Ai sensi dell'articolo 36 del regolamenton. 44/2001:
“In nessun caso la decisione straniera può essere oggetto di riesame del merito”.

8
Gli articoli da 38 a 52 del regolamenton. 44/2001, che figurano nella sezione 2 del capo III di tale regolamento, disciplinavano la procedura di exequatur.

9
L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001 recitava come segue:
“Le decisioni emesse in uno Stato membro ed esecutive in tale Stato sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di qualsiasi parte interessata”.

10
L'articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva che:
“Ciascuna parte può proporre ricorso contro la decisione sull'istanza di dichiarazione di esecutività”.

11
L'articolo 44 di tale regolamento prevedeva che:
“La decisione sul ricorso può essere impugnata solo con il ricorso previsto dall'allegato IV”.

12
Ai sensi dell'articolo 45 dello stesso regolamento:
“ 1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 può rifiutare o revocare la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi di cui agli articoli 34 e 35. Esso decide senza indugio. Esso decide senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può essere riesaminata nel merito.

13
L'allegato IV del Regolamenton. 44/2001 recitava:
“I ricorsi che possono essere presentati ai sensi dell'articolo 44 sono i seguenti:

-
in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, un ricorso in cassazione,

[...] ”

Regolamento (UE)n. 1215/2012

14
Il regolamento (UE)n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1) ha abrogato e sostituito il regolamenton. 44/2001.

15
L'articolo 66 del regolamenton. 1215/2012 prevede:
“ 1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti giudiziari avviati, agli atti pubblici formati o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse a partire dal 10 gennaio 2015.
2. In deroga all'articolo 80, [il regolamenton. 44/2001] continua ad applicarsi alle decisioni emesse nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati, agli atti pubblici formati o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima del 10 gennaio 2015 che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento”.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

16
Il 7 dicembre 2006, il quotidiano Le Monde ha pubblicato un articolo scritto da EE, giornalista alle dipendenze di tale giornale, in cui si affermava che il Real Madrid e il Fútbol Club Barcelona si erano avvalsi dei servizi di un istigatore di una rete di doping nel ciclismo. Numerosi media, soprattutto in Spagna, hanno ripreso la notizia. Il 23 dicembre 2006, il quotidiano Le Monde ha pubblicato, senza commenti, una lettera di smentita inviatagli dal Real Madrid.

17
Il 25 maggio 2007, il Real Madrid e AE, un membro della sua squadra medica, hanno intentato un'azione legale presso lo Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Tribunale di primo grado di Madrid, Spagna) contro la Société éditrice du Monde e EE, rivendicando la responsabilità per un attacco al loro onore. Con sentenza del 27 febbraio 2009, il tribunale ha condannato queste ultime a versare al Real Madrid 300.000 euro e ad AE 30.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale subito, ordinando inoltre la pubblicazione della sentenza su Le Monde e su un giornale spagnolo. Questa sentenza è stata sostanzialmente confermata da una sentenza dell'Audiencia Provincial de Madrid (Tribunale Provinciale di Madrid, Spagna). L'appello contro questa sentenza è stato respinto con sentenza del Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna) del 24 febbraio 2014.

18
Con ordinanza dell'11 luglio 2014, lo Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Tribunale di primo grado di Madrid) ha ordinato l'esecuzione di tale sentenza del Tribunal Supremo (Corte Suprema) e il pagamento, a favore del Real Madrid, da parte della Société éditrice du Monde e di EE, della somma principale di 300.000 euro e della somma di 90.000 euro a titolo di interessi e spese. Con ordinanza del 9 ottobre 2014, ha inoltre disposto l'esecuzione di detta sentenza nonché il pagamento, a favore di AE, della somma di 30.000 euro a titolo di capitale e della somma di 3.000 euro a titolo di interessi e spese.

19
Il 15 febbraio 2018, il Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) ha emesso due dichiarazioni di esecutività della sentenza del Tribunal Supremo del 24 febbraio 2014 e di tali ordinanze.

20
Con sentenze del 15 settembre 2020, la Corte d'appello di Parigi (Francia) ha annullato tali dichiarazioni in quanto, essendo manifestamente contrarie all'ordine pubblico internazionale francese, tale sentenza e tali ordinanze non potevano essere eseguite in Francia. A questo proposito, la Corte d'Appello di Parigi ha osservato, in primo luogo, che i tribunali spagnoli avevano condannato i convenuti nel procedimento principale a pagare i danni senza che il Real Madrid rivendicasse alcuna perdita di proprietà. In secondo luogo, davanti al tribunale spagnolo è stato discusso solo l'impatto mediatico dell'articolo in questione nel procedimento principale, che è stato smentito dai media spagnoli, per cui il danno subito è stato attenuato da tale smentita. In terzo luogo, gli ordini di pagamento di 300.000 euro in capitale e 90.000 euro in interessi e spese riguardavano una persona fisica e la società editrice di un giornale e rappresentavano il 50% della perdita netta e il 6% dell'importo delle disponibilità liquide di tale società al 31 dicembre 2017. In quarto luogo, AE sarebbe stata condannata a pagare la somma capitale di 30.000 euro e gli interessi e le spese di 3.000 euro oltre a quanto sopra indicato. Infine, sarebbe estremamente raro in Francia che il risarcimento dei danni per attacchi all'onore o alla reputazione di una persona superi i 30.000 euro, poiché la legge francese punisce la diffamazione di persone con una multa fino a 12.000 euro.

21
Il tribunale ha concluso che tali condanne hanno avuto un effetto dissuasivo sulla partecipazione di un giornalista e di un organo di stampa alla discussione pubblica di questioni di interesse per la collettività, tale da ostacolare i media nell'adempimento del loro compito di informazione e controllo, cosicché il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni che hanno pronunciato tali condanne è stato inammissibilmente contrario all'ordine pubblico internazionale francese, nella misura in cui ha violato la libertà di espressione.

22
Il Real Madrid e l'AE hanno presentato ricorso alla Cour de cassation (Francia), che è il giudice del rinvio, contro le sentenze della Corte d'appello di Parigi del 15 settembre 2020, sostenendo che i danni possono essere sottoposti a un controllo di proporzionalità solo se hanno carattere punitivo e non compensativo. Inoltre, sostituendo la propria valutazione del danno a quella del giudice d'origine, la Corte d'appello di Parigi ha rivisto le decisioni dei giudici spagnoli oggetto del procedimento principale, in violazione degli articoli 34, paragrafo 1, e 36 del regolamenton. 44/2001. Infine, tale giudice non ha tenuto conto della gravità delle colpe riscontrate dai giudici spagnoli né del fatto che la situazione economica delle persone condannate è irrilevante ai fini della valutazione della sproporzione dei danni concessi, che in ogni caso non dovevano essere valutati alla luce delle norme nazionali.

23
Il giudice del rinvio osserva in particolare che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”), lascia poco spazio alle restrizioni della libertà di espressione in due ambiti, vale a dire i discorsi politici e le questioni di interesse generale (CEDU, 23 aprile 2015, Morice c. Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § 125). Quest'ultimo caso comprende una pubblicazione su questioni relative allo sport (CEDU, 26 aprile 2007, Colaço Mestre e SCI - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portogallo, CE:ECHR:2007:0426JUD001118203, § 28). Inoltre, l'effetto deterrente di una condanna al risarcimento dei danni costituirebbe un parametro per valutare la proporzionalità di una misura di riparazione dei danni subiti a causa di commenti diffamatori. Per quanto riguarda, in particolare, la libertà di espressione dei giornalisti, si dovrebbe fare attenzione a garantire che l'importo dei danni imposti alle società di stampa non sia tale da minacciare le loro basi economiche (Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 novembre 2013, Błaja News Sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2013:1126JUD005954510, § 71).

24
È in queste circostanze che la Corte di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“ 1)
Se gli articoli 34 e 36 del regolamento [n. 44/2001] e l'articolo 11 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che una condanna per aver danneggiato la reputazione di una società sportiva attraverso informazioni pubblicate da un giornale sia in grado di violare manifestamente la libertà di espressione e quindi di costituire un motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione.

2)
In caso di risposta affermativa, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il carattere sproporzionato del risarcimento può essere confermato dal giudice adito solo se i danni sono qualificati come punitivi dal giudice d'origine o dal giudice adito, e non se sono concessi come risarcimento di un danno morale.

3)
Se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il giudice richiesto possa basarsi esclusivamente sull'effetto deterrente della pena in relazione alle risorse del condannato o se possa prendere in considerazione altri fattori quali la gravità della condotta illecita o l'entità del danno.

4)
Se l'effetto deterrente in relazione alle risorse del giornale possa costituire, da solo, un motivo per rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione per manifesta violazione del principio fondamentale della libertà di stampa.

5)
L'effetto dissuasivo deve essere inteso come una minaccia all'equilibrio finanziario del giornale o può consistere unicamente in un effetto intimidatorio?

6)
L'effetto dissuasivo deve essere valutato allo stesso modo nei confronti della società editrice di un giornale e nei confronti di un singolo giornalista?

7)
Se la situazione economica generale della stampa scritta sia un fattore rilevante per valutare se, al di là della sorte del giornale in questione, la condanna possa avere un effetto intimidatorio sui media nel loro complesso”.

Le questioni pregiudiziali

25
Occorre innanzitutto rilevare che la causa principale riguarda un ricorso in cassazione relativo alla revoca, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001, di una dichiarazione di esecutività in Francia di una sentenza e di due ordinanze pronunciate in Spagna, in quanto la loro esecuzione comporterebbe una violazione manifesta della libertà di espressione sancita dall'articolo 11 della Carta.

26
Per quanto riguarda l'applicabilità ratione temporis del regolamenton. 44/2001, l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamenton. 1215/2012 prevede che il regolamenton. 44/2001 continui ad applicarsi ai procedimenti giudiziari avviati prima del 10 gennaio 2015 e, quindi, alle decisioni emesse a seguito di tali procedimenti. Nel procedimento principale, la sentenza e le ordinanze la cui esecuzione è in discussione sono state emesse a seguito di un procedimento avviato in Spagna prima di tale data. Di conseguenza, il regolamenton. 44/2001 è, come sottolineato anche dalla Commissione europea, applicabile ratione temporis nel procedimento principale.

27
Per quanto riguarda le disposizioni pertinenti di tale regolamento ai fini dell'esame delle questioni pregiudiziali, si deve ritenere che il ricorso in cassazione dinanzi al giudice nazionale costituisca un'azione ai sensi dell'articolo 44 del regolamenton. 44/2001, in combinato disposto con l'allegato IV dello stesso. I motivi di diniego dell'esecuzione sui quali il giudice nazionale investito di un ricorso ai sensi di tale articolo 44 può fondare la propria decisione sono enunciati all'articolo 45 di tale regolamento, il cui paragrafo 1 rinvia ai motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 34 e 35 di tale regolamento e il cui paragrafo 2, come l'articolo 36 di tale regolamento, contiene un divieto di riesame del merito della decisione straniera la cui esecuzione è in discussione.

28
In tali circostanze, si deve ritenere che, con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se e, in caso affermativo, a quali condizioni, debba essere negata l'esecuzione di una sentenza che condanna l'editore di un giornale e uno dei suoi giornalisti al risarcimento dei danni morali subiti da una società sportiva e da uno dei membri della sua équipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a informazioni che li riguardano pubblicate da tale giornale, in forza del combinato disposto degli artt. 34, n. 1, e 45 del regolamenton.44/2001, in quanto essa è tale da costituire una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita dall'art. 11 della Carta, e quindi una violazione dell'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Articolo 34, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 45 del medesimo regolamento

29
Il sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni previsto dal regolamenton. 44/2001 si basa, come risulta dai considerando 16 e 17, sulla fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea. Tale fiducia richiede non solo che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute di diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura per rendere tali decisioni esecutive in quest'ultimo sia efficiente e rapida. Tale procedura, ai sensi del diciassettesimo considerando di tale regolamento, non deve comportare altro che un controllo formale dei documenti richiesti per la concessione dell'esecutività nello Stato membro richiesto, mentre la dichiarazione di esecutività di una sentenza viene rilasciata quasi automaticamente (si veda, in tal senso, la causa C-433/18 Aktiva Finants, Racc. 2019, pag. 1074, punto 23).

30
Pertanto, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri, in virtù dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001, senza che sia necessario alcun procedimento, e sono eseguite in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dopo essere state dichiarate esecutive su istanza di qualsiasi parte interessata.

31
Il sistema di impugnazione del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione previsto da tale regolamento mira, come risulta dai considerando da 16 a 18, a raggiungere un giusto equilibrio tra, da un lato, la fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione, che giustifica che le decisioni emesse in uno Stato membro siano, in linea di principio, riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro, e, dall'altro, il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro devono essere riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro, riconosciuto e dichiarato esecutivo di diritto in un altro Stato membro e, dall'altro lato, il rispetto dei diritti della difesa, che richiede che il convenuto possa, se del caso, presentare un ricorso, esaminato in contraddittorio, contro la dichiarazione di esecutività qualora ritenga che uno dei motivi di non esecuzione sia stato accertato (sentenze del 28 aprile 2009 nella causa C-420/07, Apostolides, EU: C:2009:271, punto 73, e del 7 luglio 2016, Lebek, C-70/15, EU:C:2016:524, punto 36).

32
A quest'ultimo proposito, l'articolo 45, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001 limita la possibilità di rifiutare o revocare una dichiarazione di esecutività a uno dei motivi previsti dagli articoli 34 e 35 di tale regolamento.

33
L'articolo 34, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001 stabilisce che una decisione non è riconosciuta se il suo riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

34
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l'articolo 34 del regolamenton. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente nella misura in cui costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali perseguiti da tale regolamento. Pertanto, esso deve entrare in gioco solo in casi eccezionali (sentenze del 20 giugno 2009, Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, punto 55, e del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association, C-700/20, EU:C:2022:488, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

35
Per quanto riguarda, in particolare, il punto 1 dell'articolo 34, mentre gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di determinare, in virtù della riserva formulata in tale punto, conformemente alle loro legislazioni e prassi nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione di tale regolamento. Di conseguenza, se non spetta alla Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato membro, le spetta tuttavia verificare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione proveniente da un altro Stato membro (v., in tal senso, Apostolides, C-420/07, EU: C:2009:271, punti 56 e 57, e causa C-681/13 Diageo Brands , EU:C:2015:471, punto 42).

36
A questo proposito, occorre ricordare che, vietando il controllo del merito della decisione straniera, gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamenton. 44/2001 vietano al giudice dello Stato membro richiesto di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro d'origine e quella che sarebbe stata applicata dal giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Analogamente, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l'esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto effettuate dal giudice dello Stato membro d'origine (sentenze del 28 aprile 2009 nella causa C-420/07 Apostolides, EU:C:2009:271, punto 58, e del 25 maggio 2016 nella causa C-559/14 Meroni, EU:C:2016:349, punto 41).

37
Di conseguenza, il ricorso alla clausola di ordine pubblico di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001 è concepibile solo quando il riconoscimento o l'esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro sarebbe inaccettabilmente contrario all'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione, in quanto pregiudicherebbe un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di riesame del merito della decisione straniera, la violazione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento (sentenze del 28 aprile 2009 nella causa C-420/07, Apostolides, EU:C:2009:271, punto 59, e del 25 maggio 2016 nella causa C-559/14, Meroni, EU:C:2016:349, punto 42).

38
Pertanto, il giudice dello Stato membro richiesto non può, pena la messa in discussione dello scopo del regolamenton.44/2001, rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa da un altro Stato membro per il solo motivo di ritenere che, in tale sentenza, il diritto nazionale o il diritto dell'Unione sia stato applicato in modo scorretto. Al contrario, è importante considerare che, in questi casi, il sistema di rimedi giuridici istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 del TFUE, fornisce ai contendenti una garanzia sufficiente. La clausola dell'ordine pubblico entrerebbe in gioco in tali casi solo nella misura in cui tale errore di diritto implichi che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza nello Stato membro richiesto sarebbe considerato una violazione manifesta di una norma di diritto essenziale dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro (si veda, in tal senso, la causa C-420/07Apostolides, EU:C:2009:271, punto 60).

39
Il fatto che la violazione manifesta in questione riguardi una norma di diritto dell'Unione e non una norma di diritto interno dello Stato membro interessato non modifica le condizioni per il ricorso alla clausola di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamenton. 44/2001, sia che si tratti di una norma di diritto sostanziale che di una norma di diritto processuale. Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta al giudice nazionale garantire con pari efficacia la tutela dei diritti stabiliti dall'ordinamento giuridico nazionale e dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. La clausola di ordine pubblico è quindi chiamata a operare allo stesso modo quando il riconoscimento o l'esecuzione della decisione in questione nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione comporterebbe la manifesta violazione di una norma di diritto essenziale dell'ordinamento giuridico dell'Unione o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento giuridico e quindi di tale Stato membro (si veda, in tal senso, la causa C-681/13 Diageo Brands , EU: C:2015:471, punto 48, e causa C-590/21 Charles Taylor Adjusting , EU:C:2023:633, punto 36, e la giurisprudenza citata).

40
La Corte ha già affermato che ciò vale, in particolare, per i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione (cfr., in tal senso, causa C-7/98, Krombach, EU:C:2000:164, punto 38).

41
Poiché l'applicazione del regolamento n. 44/2001 da parte di un giudice nazionale costituisce attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, tale giudice deve rispettare le esigenze derivanti dai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare quando è investito di un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 del regolamento n. 44/2001 volto a verificare l'esistenza di un motivo di diniego dell'esecuzione (v., in tal senso, sentenza Meroni, C-559/14, EU: C:2016:349, punto 44, e causa C-641/18 Rina , EU:C:2020:349, punto 55).

42
Ciò premesso, occorre ricordare che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri è di fondamentale importanza nel diritto dell'Unione, poiché consente di creare e mantenere uno spazio senza frontiere interne. Tale principio impone, in particolare per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a ciascuno di tali Stati di presumere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto [parere 2/13 (adesione dell'Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, paragrafo 191].

43
Pertanto, nell'attuare il diritto dell'Unione, gli Stati membri possono essere tenuti, in virtù di quello stesso diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte di altri Stati membri, cosicché non è possibile per loro non solo esigere da un altro Stato membro un livello di protezione nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello previsto dal diritto dell'Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso specifico, i diritti fondamentali garantiti dall'Unione (parere 2/13 (adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU: C:2014:2454, paragrafo 192].

44
Di conseguenza, è solo quando l'esecuzione di una sentenza nello Stato membro richiesto comporterebbe una violazione manifesta di un diritto fondamentale sancito dalla Carta che un giudice di tale Stato membro è tenuto, come sottolineato dall'Avvocato generale al paragrafo 189 delle sue conclusioni, a rifiutare l'esecuzione di tale sentenza o, a seconda dei casi, a revocare la dichiarazione di esecutività della stessa, ai sensi degli articoli 34, paragrafo 1, e 45 del regolamenton.44/2001.

L'articolo 11 della Carta

45
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della Carta, ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende la libertà di avere opinioni e di ricevere e diffondere informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

46
Quando i giornalisti e/o gli editori e le organizzazioni dei media sono coinvolti in seguito alla pubblicazione di un articolo di stampa, la libertà di espressione e di informazione è specificamente protetta dall'articolo 11, paragrafo 2, della Carta, secondo cui la libertà e il pluralismo dei media devono essere rispettati.

47
I diritti e le libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta non sono prerogative assolute, ma devono essere presi in considerazione in relazione alla loro funzione nella società (cfr., in tal senso, le cause C-511/18, C-512/18 e C-520/18 La Quadrature du Net e altri, EU:C:2020:791, paragrafo 120, e la giurisprudenza citata).

48
Come risulta dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest'ultima consente limitazioni all'esercizio di tali diritti e libertà, a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge, che rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

49
A tal proposito, è importante ricordare che l'articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facendo parte dei valori su cui, ai sensi dell'articolo 2 TUE, si fonda l'Unione (si vedano, in tal senso, le sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e altri, C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970, punto 93, e del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289, punto 48). L'interferenza con i diritti e le libertà garantiti dall'articolo 11 deve quindi, in un simile contesto, essere limitata allo stretto necessario (si veda, in tal senso, la causa C-274/99 P Connolly/Commissione, EU:C:2001:127, paragrafo 41).

50
Ciò vale, in particolare, per le interferenze riguardanti i giornalisti e gli editori e organi di stampa, tenuto conto dell'importanza della stampa in una società democratica e in uno Stato di diritto (cfr., in tal senso, causa C-145/10 Painer, EU:C:2011:798, punto 113, e causa C-516/17 Spiegel Online, EU:C:2019:625, punto 72).

51
Inoltre, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti in essa contenuti hanno lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza tuttavia precludere al diritto dell'Unione la possibilità di accordare una tutela più estesa [sentenza del 22 giugno 2023 nelle cause riunite C-660/21, K.B. e F.S. (Sollevazione d'ufficio in materia penale), EU:C:2023:498, punto 41].

52
Nell'interpretare l'articolo 11 della Carta, la Corte deve quindi tenere conto dei corrispondenti diritti garantiti dall'articolo 10 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quale soglia di protezione minima [cfr., in tal senso, causa C-302/20 Autorité des marchés financiers [15 marzo 2022] EU: C:2022:190, paragrafo 67, e del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati sulle opinioni politiche), C-280/21, EU:C:2023:13, paragrafo 29, e la giurisprudenza ivi citata).

53
Dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge chiaramente che le eccezioni a cui è soggetta la libertà di espressione devono essere interpretate in modo rigoroso e che l'articolo 10, paragrafo 2, della CEDU lascia poco spazio alle restrizioni alla libertà di espressione nell'ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale (cfr., in tal senso, CEDU, 17 dicembre 2004, Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, CE:ECHR:20:13). Danimarca, CE:ECHR:2004:1217JUD004901799, § 71; Corte dei diritti dell'uomo, 23 aprile 2015, Morice c. Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, §§ 124 e 125, e Corte dei diritti dell'uomo, 17 gennaio 2017, Tavares de Almeida Fernandes e Almeida Fernandes c. Portogallo, CE:ECHR:2017:0117JUD003156613, § 55).

54
Le questioni di interesse generale sono quelle che possono legittimamente interessare il pubblico e quelle che suscitano la sua attenzione o la preoccupano in modo sensibile, in particolare perché riguardano il benessere dei cittadini o la vita della comunità. Le questioni relative allo sport professionistico rientrano in questa categoria (si veda, a tal proposito, Corte dei diritti dell'uomo, 22 febbraio 2007, Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH contro Austria, CE:ECHR:2007). Austria, CE:ECHR:2007:0222JUD000526603, § 25, e Corte dei diritti dell'uomo, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 171), e quindi quelle relative al doping nello sport professionistico.

55
In questo contesto, la Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla stampa in una società democratica, per cui le garanzie da offrire ad essa sono di particolare importanza. Sebbene la stampa non debba oltrepassare certi limiti, relativi in particolare alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, è comunque tenuta a comunicare, in conformità ai suoi doveri e alle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale. In caso contrario, la stampa non sarebbe in grado di svolgere il suo indispensabile ruolo di cane da guardia pubblico. Si deve quindi dare grande importanza agli interessi della società democratica nel garantire e mantenere la libertà di stampa quando si determina, come richiesto dall'articolo 10(2) della CEDU, se l'interferenza in questione è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito (si veda, in tal senso, CEDU, 23 settembre 1994, Jersild c. Danimarca, CE:ECHR:ECHR:ECHR:ECHR:ECHR:ECHR:EH). Danimarca, CE:ECHR:1994:0923JUD001589089, § 31; Corte dei diritti dell'uomo, 21 gennaio 1999, Fressoz e Roire c. Francia, CE:ECHR:1999:0121JUD002918395, § 45, nonché Corte dei diritti dell'uomo, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 132).

56
Questi principi si applicano non solo ai giornalisti ma anche agli editori di stampa, che partecipano pienamente alla libertà di espressione e condividono i doveri e le responsabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della CEDU (si veda, in tal senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 gennaio 2009, Orban e altri c. Francia, CE:ECHR:2009:0115JUD002098505, § 47).

57
Sebbene le persone lese da dichiarazioni diffamatorie o da altri tipi di contenuti illeciti debbano avere la possibilità di intentare un'azione di responsabilità per ottenere un rimedio efficace contro i danni alla loro reputazione, qualsiasi decisione che conceda un risarcimento per danni alla reputazione deve presentare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la somma concessa e il danno in questione (si veda, in tal senso, Corte dei diritti dell'uomo, 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno Unito, CE:ECHR:2009:0115JUD00209850, § 47). Regno Unito, CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, § 96; Corte dei diritti dell'uomo, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, §§ 110 e 131, e Corte dei diritti dell'uomo, 17 gennaio 2017, Tavares de Almeida Fernandes e Almeida Fernandes c. Portogallo, CE:ECHR:2017:0117JUD003156613, § 77).

58
A questo proposito, occorre distinguere tra una condanna a favore di una persona giuridica e una condanna a favore di una persona fisica, poiché un attacco alla reputazione di una persona fisica può avere ripercussioni sulla dignità di tale persona, mentre la reputazione di una persona giuridica non ha tale dimensione morale (si veda, in tal senso, Corte dei diritti dell'uomo, 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno Unito, CE:ECHR:2004, § 77). Regno Unito, CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, § 94; Corte dei diritti dell'uomo, 19 luglio 2011, UJ c. Ungheria, CE:ECHR:2011:0719JUD002395410, § 22, e Corte dei diritti dell'uomo, 11 gennaio 2022, Freitas Rangel c. Portogallo, CE:ECHR:2022:0111JUD007887313, §§ 48, 53 e 58).

59
Ciò premesso, occorre ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo valuta la proporzionalità dell'ingerenza sulla base degli stessi criteri sia in relazione a una persona giuridica che a un individuo (si veda, in tal senso, Corte dei diritti dell'uomo, 5 dicembre 2017, Frisk e Jensen c. Danimarca, CE:ECHR:2017:1205JUD001965712, § 55).

60
Per quanto riguarda la natura proporzionata di una pena, qualsiasi restrizione indebita alla libertà di espressione comporta il rischio di ostacolare o paralizzare la copertura mediatica di questioni simili in futuro. È il fatto stesso della condanna che conta, anche se è solo di natura civile e la pena inflitta è minore (si vedano, in tal senso, Corte dei diritti dell'uomo, 10 novembre 2015, Couderc e Hachette Filipacchi associés c. Francia, CE:ECHR:2015:1110JUD004045407, § 151, e Corte dei diritti dell'uomo, 25 febbraio 2016, Société de conception de presse et d'édition c. Francia, CE:ECHR:2016:0225JUD000468311, § 49).

61
In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la massima cautela deve essere esercitata quando le misure o le sanzioni adottate sono tali da dissuadere la stampa dal partecipare alla discussione di questioni di legittimo interesse generale, e quindi da avere un effetto deterrente sull'esercizio della libertà di stampa in relazione a tali questioni (si veda, in tal senso, CEDU, 20 maggio 1999, Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia, CE:ECHR:1999:0520JUD002198093, § 64, e Corte dei diritti dell'uomo, 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre c. Romania, CE:ECHR:2004:1217JUD 003334896, § 111).

62
A tal proposito, si deve ritenere che un ammontare di danni imprevedibile o elevato rispetto alle somme riconosciute in casi analoghi di diffamazione possa avere un effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di stampa [si veda, in tal senso, CEDU, 7 dicembre 2010, Público - Comunicação Social, S. A. e altri c. Portogallo, CE:ECHR:2010:1207JUD003932407, § 55, e Corte dei diritti dell'uomo, 15 giugno 2017, Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlanda, CE:ECHR:2017:0615JUD002819915, §§ 84 e 85].

63
Inoltre, tenuto conto del ruolo fondamentale della stampa in una società democratica e delle garanzie di cui deve godere in conformità alla giurisprudenza citata al paragrafo 55 della presente sentenza, questo è, di norma, il caso in cui il risarcimento consiste nel concedere alla parte lesa un indennizzo superiore al danno materiale o morale effettivamente subito.

64
Tale effetto deterrente può anche derivare da un risarcimento di somme relativamente modeste rispetto agli standard applicati in casi analoghi di diffamazione. Questo è, in linea di principio, il caso in cui le somme concesse sono sostanziali rispetto ai mezzi a disposizione della persona condannata (si veda, in tal senso, CEDU, 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno Unito, EC:ECHR:2005:0215JUD 006841601, § 96), sia essa un giornalista o un editore.

65
Inoltre, per valutare la proporzionalità dei danni concessi, si deve tener conto anche di altre sanzioni imposte, come la pubblicazione di una smentita, di una rettifica o di scuse formali, nonché delle spese legali imposte alla persona condannata (si veda, in tal senso, la Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 dicembre 2012, Ileana Constantinescu c. Romania, CE:CEDU:12.2011). Romania, CE:ECHR:2012:1211JUD003256304, § 49; Corte dei diritti dell'uomo, 10 novembre 2015, Couderc e Hachette Filipacchi associés c. Francia, CE:ECHR:2015:1110JUD004045407, § 152, nonché Corte dei diritti dell'uomo, 27 giugno 2017, Ghiulfer Predescu c. Romania, CE:ECHR:2017:0627JUD002975109, § 61).

Articolo 34, paragrafo 1, e articolo 45 del regolamenton. 44/2001 in combinato disposto con l'articolo 11 della Carta.

66
Dalle considerazioni che precedono risulta che, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 45 del regolamenton.44/2001 l'esecuzione di una sentenza di condanna dell'editore di un giornale e di uno dei suoi giornalisti al risarcimento dei danni morali subiti da una società sportiva e da uno dei membri della sua squadra medica a causa del pregiudizio alla loro reputazione provocato dalla pubblicazione su tale giornale di informazioni che li riguardano deve essere negata qualora essa comporti una violazione manifesta dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta.

67
Una siffatta violazione manifesta dell'articolo 11 della Carta è una questione di ordine pubblico nello Stato membro richiesto e costituisce pertanto il motivo di rifiuto dell'esecuzione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamenton.44/2001, in combinato disposto con l'articolo 45 dello stesso.

68
Spetta al giudice del rinvio valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, che comprendono non solo le risorse delle persone condannate, ma anche la gravità della loro colpa e l'entità del danno constatato nelle decisioni oggetto del procedimento principale, se l'esecuzione di tali decisioni comporti, alla luce dei criteri enunciati ai punti 53-64 della presente sentenza, una violazione manifesta dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta.

69
A tal fine, spetta a tale giudice verificare se i danni concessi in tali decisioni siano manifestamente sproporzionati rispetto al danno alla reputazione di cui trattasi e, pertanto, suscettibili di avere un effetto dissuasivo nello Stato membro richiesto sulla copertura mediatica di questioni analoghe in futuro o, più in generale, sull'esercizio della libertà di stampa, come sancito dall'articolo 11 della Carta.

70
In tale contesto, occorre precisare che, sebbene il giudice nazionale possa prendere in considerazione le somme riconosciute nello Stato membro richiesto per un'infrazione analoga, l'eventuale discrepanza tra tali somme e l'importo dei danni riconosciuti in tali decisioni non è, di per sé, sufficiente per ritenere, automaticamente e senza ulteriori verifiche, che tali danni siano manifestamente sproporzionati rispetto al danno alla reputazione di cui trattasi.

71
Inoltre, nella misura in cui il controllo che il giudice nazionale deve effettuare mira unicamente a individuare una violazione manifesta dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta, esso non può comportare un controllo delle valutazioni sostanziali effettuate dai giudici dello Stato membro d'origine, in quanto tale controllo costituisce un controllo di merito, espressamente vietato dagli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamenton. 44/2001. Pertanto, nel caso di specie, il giudice del rinvio non può, in particolare, esaminare se l'EE e la Société Éditrice du Monde abbiano agito, pubblicando l'articolo oggetto del procedimento principale, nel rispetto dei loro doveri e delle loro responsabilità, né rimettere in discussione le conclusioni della sentenza del Tribunal Supremo del 24 febbraio 2014 per quanto riguarda la gravità del comportamento scorretto dell'EE o della Société Éditrice du Monde o l'entità del danno subito dal Real Madrid e dall'AE.

72
Alla luce delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre altresì osservare che, come emerge dai punti 58 e 63 della presente sentenza, non si può escludere che, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, il giudice del rinvio possa constatare una violazione manifesta della libertà di stampa derivante dall'esecuzione delle decisioni oggetto del procedimento principale nei confronti di una sola delle due ricorrenti o di una delle due convenute menzionate in tali decisioni.

73
Qualora accerti una violazione manifesta della libertà di stampa, tale giudice deve limitare il diniego di esecuzione di tali decisioni alla parte manifestamente sproporzionata dei danni concessi nello Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione.

74
Da tutto quanto precede risulta che la risposta alle questioni sollevate è che gli artt. 34, n. 1, e 45 del regolamenton.44/2001, letti in combinato disposto con l'art. 11 della Carta deve essere interpretato nel senso che l'esecuzione di una sentenza di condanna dell'editore di un giornale e di uno dei suoi giornalisti al risarcimento dei danni morali subiti da una società sportiva e da uno dei membri della sua squadra medica a causa del pregiudizio alla loro reputazione derivante da informazioni che li riguardano pubblicate da tale giornale deve essere negata nella misura in cui essa comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, come sancita dall'articolo 11 della Carta, e quindi pregiudicherebbe l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Costi

75
Poiché, per quanto riguarda le parti della causa principale, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a quest'ultimo decidere in merito alle spese. Le spese sostenute per la presentazione di osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle parti, non sono recuperabili.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) ha stabilito che

Gli articoli 34, paragrafo 1, e 45 del regolamento (CE)n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che :

l'esecuzione di una sentenza che condanna l'editore di un giornale e uno dei suoi giornalisti al risarcimento dei danni morali subiti da una società sportiva e da uno dei membri della sua squadra medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a informazioni che li riguardano pubblicate da tale giornale deve essere negata nella misura in cui essa comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, e quindi una violazione dell'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Firme

( *1 ) Lingua del caso: francese.