Il risarcimento del danno conseguente alla perdita della vita ("danno da morte" o "danno tanatologico"), nonchè la trasmissibilità del credito risarcitorio della vittima, rappresentano tematiche complesse e fortemente dibattute. C'è chi contesta la nozione stessa del danno cd tanatologico (Thanatos o ??????? = morte in greco), ritenendo non risarcibile, di per sé, la perdita della vita, ed unicamente ristorabile la lesione del bene salute; altri invece ritengono configurabile e risarcibile in via equitativa detto danno; vi è il problema di chi può chiedere il risarcimento, di durata della sofferenza prima del decesso per poter configurare il danno da morte, di sommare il danno "ereditato" da quello "proprio" (cioè il risarcimento per la propria sofferenza, ..), ..
1. Chi può chiedere il risarcimento del danno da morte del congiunto?
(a) Famiglia legittima
Secondo il più che stratificato orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d. "riflessi" subiti dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato, "ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie omicidio colposo) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 2002, n. 9556; Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745).
L'assetto sistematico sancito dai giudici di legittimità in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del prossimo congiunto è stato, infatti, edificato sulla nozione della causalità e, quindi, sulla propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito (per danno morale soggettivo da morte di congiunto cfr. Cass. 2915/71 1016/73 11396/97).
Un illecito di tale genere può, infatti, essere efinito "plurioffensivo" in quanto è idoneo a ledere interessi diversi in capo ad altrettanti diversi soggetti.
La Cassazione ha inoltre affermato il principio della "prevedibilità della colpa", ritenendo che"ove l'uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello".(cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828)
In altri termini, si prospetta l'eventualità che, pur essendo unica la vittima del reato, l'illecito manifesti una potenzialità plurioffensiva, con la conseguenza che va accordata la tutela anche a soggetti diversi dalla vittima.
In tali ipotesi, il ristoro del danno non patrimoniale viene attribuito a soggetti diversi dalla vittima, purché l'evento dedotto (decesso o grave menomazione) sia causalmente ricollegabile al fatto illecito e quest'ultimo presenti gli elementi essenziali perché possa astrattamente configurarsi come reato.
La legittimazione ad agire, allora, è attribuita ai prossimi congiunti in vista della sussistenza in capo a costoro di sofferenze e patemi d'animo, cagionati dalla perdita e/o dalle sofferenze della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito (il risarcimento "iure proprio" del danno subito in conseguenza dell'uccisione del de cuius è risarcibile quale "danno arrecato all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia", cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725), nonché per la perdita dell'eventuale sostegno economico apportato dalla vittima (cfr. Cassazione civile 7.5.1983 n° 3116).
Il problema ulteriore, allora, risiede nella individuazione, nell'ampia cerchia dei congiunti, ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere il ristoro.
Secondo l'orientamento tradizionale del Supremo Collegio (cfr. la pronuncia da ultimo richiamata) "il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può che configurare un elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante".
Sviluppando tali indicazioni, in mancanza di precipue disposizioni normative sul punto, ritiene lo scrivente di accedere alle seguenti regole - proposte da Tribunale Trento, 19 maggio 1995, in Nuova giur. civ. commen. 1995, I, 1017 - per il riconoscimento della legittimazione:
- possono presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza;
- quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima.
In sintesi, da un lato va ribadito che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale"), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana (Cass. 20972 del 2012). Quindi, se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l?unità, la continuità e l?intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass. 1410, 24015 del 2011) (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9231/13; depositata il 17 aprile; si veda anche Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 giugno - 11 luglio 2013, n. 29735 in calce).
(b) famiglia naturale: i conviventi (cd. more uxorio)?
Secondo quanto riaffermato lo scorso 16 giugno 2014, sentenza n. 13654 dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale.
Si tratta, peraltro, di una legittimazione «ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità»; in particolare le più recenti sentenze della Suprema Corte hanno riconosciuto che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale (così, più di recente, le sentenza 16 settembre 2008, n. 23725, sentenza 7 giugno 2011, n. 12278 e sentenza 21 marzo 2013, n. 7128).
2. I danni risarcibili iure hereditatis
In conseguenza di un evento mortale si producono delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima destinate a trasmettersi in favore degli eredi secondo le ordinarie regole della successione mortis causa. Oltre ai danni patrimoniali (es. autevettura di proprità del defunto andata distrutta nell'incidente stradale, che verrà risarcita agli eredi), sono risarcibili anche i danni non patrimoniali.
(a) Il danno biologico
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto, trattandosi di soluzione che oltre ad avere trovato l'avallo della giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994, non si pone in contrasto con le varie Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dell'Uomo, avendo la Suprema Corte affermato che uno strumento di tutela del diritto alla vita è comunque apprestato dalla sanzione penale, non essendo possibile al giudice nazionale, non già disapplicare la norma interna in contrasto con quella sopranazionale, ma creare un diritto ex novo, come accadrebbe laddove si riconoscesse il diritto al risarcimento del cd. danno biologico da morte (cfr. Cassazione civile 23 febbraio 2004 n. 3549).
In altri termini, come recentemente chiarito dalla Corte di Nomofilachia, "la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall' evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis"" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870).
Soltanto ove sia fornita la prova del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo ed il sopraggiungere della morte, nella sfera patrimoniale del de cuius sorge una posta risarcitoria come tale trasmissibile iure successionis ai suoi eredi, da determinarsi considerando i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea, poiché, quando il giudice adotta il criterio tabellare non può prendere come riferimento le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta, e quindi il risarcimento va quindi commisurato al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 ottobre 2009, n. 21497).
Sul concetto di apprezzabile lasso di tempo, o, meglio, sulla sua quantificazione, la Suprema Corte l'ha individuato, in più occasioni, in un tempo pari a 24 ore o anche tre giorni, idoneo a consentire la risarcibilità del danno biologico in capo alla vittima primaria e trasmissibile in via ereditaria (di recente però ha ritenuto che anche tre giorni non siano sufficienti a integrare il lasso di tempo utile: si veda Cass. 458/2009).
Esclusivamente in tale ipotesi, dunque, "il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza....e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale)"(cfr. Cass. civ, n. 18305/2003 cit., p. 5; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632).
Si evidenzia peraltro che la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, n.1361/2013 (depositata 23 gennaio 2014) ha (finalmente) contestato tale approccio.
Con tale innovativa pronuncia la Suprema Corte individua, per la prima volta, come categoria di danno non patrimoniale risarcibile ex se il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile: tale danno, che è altro e diverso dal danno alla salute, in ragione del diverso bene tutelato, deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita, e in relazione ad esso sono del tutto irrilevanti sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo all'evento morte sia il criterio della intensità della sofferenza della vittima per avere ella la percezione dell'imminente sopraggiungere della propria fine. La vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita subìto, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea, in deroga al principio dell'irrisarcibilità del danno evento: tale diritto, avendo poi natura compensativa, è trasmissibile iure hereditatis.
(b) Il danno morale
Viceversa, nel caso in cui la morte segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche integra un danno che deve essere qualificato, e risarcito iure haereditatis (con liquidazione ancorata alla gravità dell'offesa ed alla serietà del pregiudizio), come danno morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale tra lesione e morte, di degenerare in patologia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3357).
Tuttavia, affinché possa riconoscersi tale pregiudizio morale, detto anche danno tanalogico, come tale trasmissibile "jure haereditatis", la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. 17 gennaio 2008 n. 870; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22338; Cass. 28 agosto 2007 n. 18163; Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458).
3. I danni risarcibili iure proprio agli eredi
Oltre ai danni verificatisi nella sfera del defunto (e dunque trasmessi iure haereditatis), esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. vittime secondarie, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio.
(a) Il danno biologico
Il riconoscimento ai familiari del danno biologico iure proprio per la morte del congiunto ha, quale presupposto, lo stato di alterazione psicofisica del richiedente, occorrendo, pertanto, che sussista un vero e proprio danno alla salute.
Tale danno costituisce il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che, in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze, in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento (Cass. Civ. 5 gennaio 2001 n. 116).
Quanto, poi, alla prova dell'esistenza di un tale disturbo e del nesso causale con l'evento della perdita del congiunto, l'orientamento prevalente ed assolutamente condivisibile postula un concreto accertamento medico-legale sulla persona del richiedente, non potendosi giammai far ricorso a mere presunzioni semplici: è dunque necessario che v sia documentazione medica attestante uno stato di alterazione psico-fisica relativa alle persone dei vari istanti, sulla cui base il giudice può peraltro ritenere opportuno disporre una consulenza medico - legale funzionale all'accertamento della patologia affermata.
Quanto ai criteri di liquidazione del pregiudizio alla propria integrità fisica subito dagli istanti, occorre attenersi ai principi fissati dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 26972/2008, la cui lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale con le seguenti implicazioni:
- se per un verso, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, per altro verso devono evitarsi duplicazioni;
- il danno non patrimoniale è figura non suscettiva di suddivisione in sottocategorie ed il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo;
- non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di danno esistenziale;
ogni sofferenza, fisica o psichica conseguente alle lesioni non può che essere oggetto di considerazione unitaria;
- la liquidazione della seconda in termini percentuali rispetto alla prima è operazione non condivisibile, poiché, ove per il ristoro in presenza di lesioni fisiche si utilizzino i criteri tabellari, deve comunque procedersi ad adeguata personalizzazione del danno valutando nella loro consistenza le reali sofferenze;
- se il pregiudizio biologico può facilmente accertarsi con strumenti medico-legali, il pregiudizio non biologico, attenendo ad un bene immateriale, ben può essere oggetto di valutazione equitativa, sempre che la parte richiedente abbia ottemperato allo specifico onere probatorio su di essa gravante.
(b) Danno morale e danno da perdita delle relazioni parentali
Appare opportuno, in termini generali, tracciare una premessa sul danno conseguente all'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, onde ricostruire l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali delineati dalla Suprema Corte sulla tematica in oggetto, a partire dalle "sentenze gemelle" del maggio 2003, fino ai più recenti arresti giurisprudenziali elaborati dalle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale (SS.UU. sentenze 11.11.2008 nn° 26972, 26973, 26974 e 26975).
Prima di giungere all'esposizione dei principi accolti nelle pronunce da ultimo citate, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8828 del 31.5.2003, aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento pluri-offensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.
Si sosteneva, perché possa ravvisarsi l'illecito aquiliano, è necessario innanzitutto che ricorra il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria, e quindi diviene necessario selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di risarcimento, sì da delineare il nesso di causalità giuridica, dovendosi, infine, riscontrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'autore dell'illecito.
Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.
Esso, si diceva, è ontologicamente proiettato verso il futuro e può, dunque, affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.
Secondo tale impostazione, poi, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta postulava l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento.
L'uno riparava, come detto, lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.
La liquidazione di quest'ultimo, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non poteva che avvenire in base ad una valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Tuttavia, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione del risarcimento.
In altri termini, il giudice era chiamato ad assicurare il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento (per tali argomentazioni si veda Cassazione civile n. 15179 del 2004).
Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitorio sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, perlomeno rispetto alla categoria del "danno parentale", risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di una duplice liquidazione del danno morale soggettivo, trovando oramai spazio un unica voce di danno non patrimoniale che, nella specie, è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.
Rispetto alla questione in esame, le SS.UU hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Ne consegue che "è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
I nuovi arresti giurisprudenziali, tuttavia, pongono sul piano pratico-applicativo la necessità di individuare i criteri di liquidazione del danno morale scaturente dalla perdita del rapporto parentale, considerato nella sua rinnovata e unitaria configurazione.
Anche sotto questo specifico aspetto problematico non si può prescindere dai principi enucleati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza.
Il Supremo Collegio, infatti, soffermatosi proprio sul rapporto tra danno biologico e danno morale o sofferenza morale, ha nuovamente ribadito l'autonomia ontologica delle due categorie di danno, risarcendo gli stessi interessi costituzionalmente rilevanti di differente natura, poiché mentre il primo ristora il diritto alla salute, l'altro invece mira a risarcire l'integrità morale della persona, protetta dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 del Trattato di Nizza, del Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190.
In tal modo argomentando, la giurisprudenza di legittimità ha di fatto definitivamente sconfessato le tecniche liquidatorie del danno che tengono conto dei parametri tabellari previsti per la liquidazione del danno biologico, affermando la necessità che si pervenga ad una sua liquidazione personalizzata, di matrice equitativa, incentrata sulle condizioni soggettive della vittima e sulla gravità del fatto (cfr. Cass. n° 28407 del 2008; Cass. 29191 del 2008).
In particolare, viene evidenziata la necessità che, anche nel caso di danno morale, si pervenga ad una liquidazione che, valorizzando l'autonomia della sofferenza interiore, consideri le condizioni soggettive del danneggiato, senza attribuire al valore dell'integrità morale una quota minore rispetto al danno alla salute (cfr. Cass. 29191 del 2008).
Ciò posto, alla luce dei principi affermati dalla Corte, pare da abbandonare il sistema di liquidazione del danno parentale che ancorava la posta risarcitoria spettante al congiunto al danno morale della vittima, secondo un'oscillazione individuata tra un quarto e la metà del danno biologico subito dalla persona deceduta, modulando l'individuazione delle somme al grado di parentela, alla convivenza ed all'età della vittima.
Tale somma individuava il risarcimento del danno morale del congiunto a cui si aggiungeva una percentuale in aumento (20% o 30%) quale risarcimento del danno da lesione del vincolo parentale.
Oggi, tali tecniche di liquidazione devono ritenersi superate, sicché si impone una riflessione volta ad affrancare il sistema di liquidazione della sofferenza morale, intesa come danno parentale nella sua interezza, dal danno biologico della vittima primaria.
Si propugna, cioè, l'opportunità di individuare poste risarcitorie variabili, contenute tra un limite massimo ed un limite minimo, che tengano altresì conto dei parametri più volte enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (età della vittima, grado di parentela, convivenza, legami affettivi provati, etc..).
Tale sistema consente di approdare ad una forma risarcitoria che, valorizzando esclusivamente la lesione della dimensione non patrimoniale, nella specie definitoria di danno parentale, patita dai prossimi congiunti, individui una posta liquidatoria per equivalente in cui sia ricompreso anche il pregiudizio subito dai prossimi familiari della vittima.
In definitiva, tale nuova configurazione assunta dal danno non patrimoniale non permette di riproporre gli standard di liquidazione adottati in passato per il danno morale subiettivo, coincidente con il pretium doloris, ma è altrettanto evidente che occorre scongiurare il pericolo, peraltro paventato dagli stessi giudici di legittimità nel momento in cui hanno adottato il loro nuovo corso interpretativo sull'art. 2059 c.c., di incorrere in duplicazioni risarcitorie, liquidando più volte il medesimo pregiudizio.
In altri termini, le compromissioni della sfera affettivo-familiare (vecchio danno da perdita del rapporto parentale), suscettibili di integrare la dimensione oggettiva del nuovo ed unitario danno da perdita del congiunto, dovranno oggi essere valutate dal Giudice - a fianco ed in aggiunta rispetto alla dimensione soggettiva del relativo pregiudizio (sofferenza) - soltanto quando esse (compromissioni) presentino una rilevanza ed un disvalore autonomo che prescinda dalla "sofferenza subiettiva" del soggetto.
Quando di contro tali compromissioni abbiano a riferimento aspetti già presi in considerazione nella loro proiezione (negativa), in quanto causa di una sofferenza già valutata, non andranno nuovamente apprezzate, dandosi altrimenti luogo ad una duplicazione risarcitoria di un identico ed unico pregiudizio (solo guardato da angoli prospettici differenti, cioè prima soggettivo e poi oggettivo).
Tale conclusione appare perfettamente rispondente all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite nella già citata sentenza del novembre 2008.
Quest'ultime, infatti, affermando che dovevano andare abbandonate le distinte sotto-categorie di danno non patrimoniale cui una lunghissima elaborazione giurisprudenziale aveva sempre fatto ricorso ai fini della liquidazione (danno biologico, danno morale, danno da perdita di rapporto parentale), non solo propugnavano un deciso superamento dei rigidi schemi valutativi e delle standardizzate tecniche di liquidazione che fino ad oggi avevano trovato applicazione nelle Corti di merito, ma anche l'impossibilità di condividere l'ampia applicazione della "tradizionale figura del cd. danno morale soggettivo" così come riferita alla sola sofferenza "transeunte".
Chiarivano che tale "figura (danno morale), recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo".
Perciò, "nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua(va) una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive(va), tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumevano rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento".
Le affermazioni delle SS.UU. hanno spiegato effetti nella costruzione del danno da perdita del congiunto fino ad oggi invalsa.
Anzitutto, dopo le citate SS.UU., non è più condivisibile il postulato per cui colui che abbia perduto in modo violento un familiare può accampare a suo diritto due distinte ragioni risarcitorie: una relativa al cd. danno morale soggettivo ed un'altra relativa al cd. danno da "perdita di rapporto parentale" (giur. supra).
Vero è, di contro, che il soggetto in questione riceve dalla perdita sempre e solo un unico danno, cioè il nuovo ed omnicomprensivo "danno non patrimoniale", mentre le precedenti e menzionate sottocategorie del primo, lungi dall'assumere una rilevanza giuridicamente autonoma, saranno utili solo alla più corretta individuazione contenutistica dell'unitario pregiudizio ex art. 2059 c.c..
Sulla base di tali premesse, allora, appare corretto affermare che il danno da perdita del congiunto può assumere, in linea generale, una duplice connotazione: una soggettiva, un'altra oggettiva.
La prima attiene a tutte le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso.
Si ha riguardo, sotto tale profilo, al dispiacere, allo strazio, all'angoscia, insomma a tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita; tali sofferenze, peraltro, non vanno più limitate - oggi - solo a quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ben potendo ricomprendere i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (nuova configurazione del danno morale da sofferenza, SS.UU.).
La seconda dimensione del danno riguarda i riflessi oggettivi della lesione de qua.
Rilevano in tal caso tutte le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Ne consegue che la sofferenza deve oggi essere risarcita non solo in ragione della sua sussistenza al momento dell'illecito (vecchio danno morale transeunte), ma anche con riguardo alla sua intensità, durata e proiezione futura nel tempo a decorrere dalla lesione (SS.UU. 2008), e quindi essa diviene capace - per sua stessa natura - di ricomprendere pure le conseguenze esistenziali/familiari che, in passato, erano etichettate sotto forma di danno da perdita del rapporto parentale.
Pertanto, una volta che le ricadute personalistico / familiari della lesione implichino esse stesse, dal lato soggettivo, una "sofferenza" nel tempo (il che accade di frequente), è evidente che, ove una tale sofferenza sia già tutta compiutamente apprezzata dal Giudice nella liquidazione "soggettiva" del danno, non residuerebbe alcun nuovo effetto "oggettivo" (vecchio danno da perdita di rapporto parentale) suscettibile di essere ulteriormente valutato, in un'ottica di integrale risarcimento del pregiudizio.
Le ragioni dianzi esposte, pertanto, rendono di particolare attualità il profilo dell'allegazione e della prova delle ripercussioni, oggettive e soggettive, che la perdita del congiunto ha causato sulla sfera individuale e familiare degli attori.
Tale impostazione è perfettamente in linea con l'insegnamento predicato dalla giurisprudenza di legittimità anche anteriormente al citato arresto delle Sezioni Unite, in forza del quale il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e, come tale, esso deve essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288; In senso conforme Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546).
In tema di uccisione del familiare migliore giurisprudenza (Tribunale Nola sez. II, 18 agosto 2010, GU Maffei, ampiamente chiosata nella prsente ricostruzione), ritiene che già la mera doglianza del fatto illecito comporti la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono dalla lesione allegata (sofferenza e violazione minima dell'integrità familiare), soprattutto in presenza di rapporti parentali di particolare vicinanza.
Ciò in quanto le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di tale immediata evidenza da non richiedere apposita enunciazione assertiva in sede di formulazione della domanda.
Pertanto tali conseguenze, nei limiti della loro ordinarietà, vanno ritenute sempre (seppur implicitamente) addotte con la semplice allegazione della morte, non potendosi dare rilievo ad un diverso ed eccessivo formalismo espositivo.
Ciò ha anche un indubbio riflesso sulle richieste istruttorie in corso di causa: posto che si tratta pur sempre di danni-conseguenza da dimostrare, sarebbe comunque opportuno un riscontro istruttorio sui pregiudizi in questione, soprattutto con riguardo alle compromissioni "oggettive" della propria sfera familiare (capaci di prescindere dalla sofferenza soggettiva pura), tanto nel quotidiano, quanto in prospettiva futura.
E sarebbe altrettanto rilevante fornire la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, al fine di far emergere il contenuto effettivo del pregiudizio da ristorare a ciascuno dei parenti.
In assenza di tale prova, tuttavia, è possibile ricorrere ad una prova del danno di tipo presuntivo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in base al quale il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pur non essendo mai "in re ipsa" dovendo essere debitamente dedotto e dimostrato, può essere desunto e riconosciuto in base al notorio ovvero ricorrendo a presunzioni semplici. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022)
In tal caso, però, il danno in parola può essere riconosciuto nei limiti della sua misura non superiore al valore medio adottato, atteso che solo quest'ultima misura può essere oggetto di presunzione valevole per tutti, in mancanza di elementi diversi o di segno contrario.
Così, trattandosi di pregiudizi che si proiettano (anche) nel futuro, se da un lato si ricorrerà a valutazioni prognostiche e presuntive, dall'altro non si ometterà di tener conto della nuova prospettiva unitaria sancita dalla Sezioni Unite, e quindi se, per un verso, la sofferenza interiore sarà valutata in ragione della sua gravità e del suo protrarsi nel tempo, per l'altro, non potrà riconoscersi alcunché a titolo di risarcimento, in assenza di una specifica attività istruttoria sul punto, per quel pregiudizio che si è visto costituire la componente oggettiva del danno da perdita del prossimo congiunto.
(c) Danni patrimoniali
Quanto al danno patrimoniale iure proprio, viene in esame innanzitutto il danno emergente, cioè consistente in spese causate dal decesso del parente (spese funerarie, ..): questo verrà risarcito se rigorosamente provato pro quota agli eredi.
Problematiche maggiori solleva invece il danno c.d. da lucro cessante, risarcibile ai congiunti, di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, in quanto consistente o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex permultis, Cass., 11-01-1988, n. 23, in Foro it. Rep., 1988, Danni civili, n. 140, in seguito sempre conforme).
Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. - una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1.7.2002, Lincoln c. Uniass, inedita; Trib. Roma 17.2.2002, Ford c. Di Francia, inedita; Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12756, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 196; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085, in Resp. civ., 1999, 752).
La sola natura del rapporto parentale, ovvero il solo fatto della convivenza col defunto, pur costituendo un indizio circa l'esistenza della contribuzione, sono insufficienti a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse - ad esempio - l'insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento (cfr. Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085, in Resp. civ., 1999, 752, la quale peraltro aggiunge che neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali l'attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti).
In altri termini, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto meno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177; Cassazione civile, sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2318).
Così, per la morte di un figlio studente, il genitore ovvero altro congiunto è chiamato a provare il supporto economico che il figlio avrebbe garantito alla famiglia una volta entrato nel mondo del lavoro. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2009, n. 23053)
Se invece decede il padre di famiglia che sia unico sostegno economico della sua famiglia, può fondatamente ritenersi che, al momento del decesso, sopratutto in caso di minore età dei figli, contribuisse in modo decisivo ai bisogni ed al tenore vita della sua famiglia, tenuto conto del rapporto di convivenza, del costume sociale normalmente in uso nonché del numero dei componenti il nucleo familiare; usualmente si ritiene che 2/3 dei redditi prodotti siano destinati alla cura, assistenza ed ai bisogni dei figli (fino al momento in cui i figli raggiungono una loro autosufficienza economica, età variabile ma che può esser mediamente fissata al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età).
La somma così determinata deve peraltro essere capitalizzata normalmente con applicazione delle tabelle di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate approvate con R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403.
E' peraltro da ritenersi superata quella interpretazione secondo la quale l'utilizzo del criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro utilizzando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle del 1922, impone una riduzione del 20 % circa, in ragione dello scarto esistente tra la vita fisica e la vita lavorativa, nonché della più breve durata della efficienza e produttività media dei soggetti.
La giurisprudenza successiva si è infatti orientata diversamente, affermando che, in tali ipotesi, il giudice "deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare"il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa"(cfr. Cass. 4186/2004).
In applicazione di tale principio, la somma capitalizzata potrà non essere sottoposta ad alcuna ulteriore decurtazione, in considerazione del fatto che le tabelle utilizzate risalgono ad un'epoca in cui la mortalità era molto più precoce che oggi, e della circostanza che si è avuto un progressivo innalzamento dell'età pensionabile.
Sempre sotto il profilo del danno patrimoniale, ma con specifico riferimento al lucro cessante, ai congiunti di G.L.G. non può essere attribuito il danno per la perdita, in conseguenza della morte del figlio/fratello, dell'ausilio economico che questi avrebbe erogato in futuro alla famiglia, essendo studente universitario all'epoca del sinistro.
4. Massimale unico o complessivo?
In caso di azioni risarcitorie fatte valere da una pluralità di congiunti del soggetto deceduto a seguito di un sinistro, giurisprudenza remota riteneva che operasse il solo massimale previsto per la persona danneggiata, in quanto unica essendo la vittima, la pluralità degli eventuali aventi diritto non poteva portare ad una moltiplicazione del massimale (così Cassazione n. 5797/1998).
Tale tesi è stata però rivisitata dalla stessa Suprema Corte, la quale nella sentenza n. 2653 del 9 febbraio 2005, ha affermato che la suddetta limitazione opera solo laddove i congiunti agiscano iure successionis; laddove invece, come nel caso di specie, la pretesa risarcitoria, sia avanzata anche iure proprio, il limite del risarcimento non è per tutti cumulativamente quello previsto per la singola persona danneggiata, ma ognuno ha la possibilità di avvalersi del massimale stabilito per singolo danneggiato.
La Suprema Corte ha poi più di recente chiarito che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro da cui sia derivata la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2009, n. 16455).
5. Note di aggiornamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza 1361/13 è tornata sulla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti o ?voci?, sancendo
- la risarcibilità del danno esistenziale
- la autonomia del danno da perdita della vita subito dalla vittima iure proprio.
In breve:
- viene riaffermata la natura composita del danno non patrimoniale, composto da una pluralità di aspetti o voci, quali il danno biologico, danno morale e danno c.d. ?esistenziale? (nel caso di specie, il danno da perdita del rapporto parentale)
- il risarcimento del danno non patrimoniale va fatto in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione del danno, evitando le duplicazioni);
- con la sentenza 1361/2013 la Suprema Corte individua, per la pria volta, come categoria di danno non patrimoniale risarcibile ex se il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile: tale danno, che è altro e diverso dal danno alla salute, in ragione del diverso bene tutelato, deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita, e in relazione ad esso sono del tutto irrilevanti sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo all'evento morte sia il criterio della intensità della sofferenza della vittima per avere ella la percezione dell'imminente sopraggiungere della propria fine. La vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita subìto, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea, in deroga al principio dell'irrisarcibilità del danno evento: tale diritto, avendo poi natura compensativa, è trasmissibile iure hereditatis.
- E? compito del giudice di merito individuarne i criteri di valutazione ai fini della relativa liquidazione, con la precisazione che egli dovrà tener conto dell'età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta e delle condizioni personali e familiari della vittima (personalizzazione del danno).
***
La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza 2 luglio 2010 n. 15706 ha confermato che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno risarcibile in capo agli eredi, poichè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno non patrimoniale, risarcibile in capo, al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis". (1-3)
In senso contrario, si veda peraltro Cassazione civile 13672/2010 ("la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis") e Cassazione civile, sez. III, sentenza 08.04.2010, n° 8360, nonché Cassazione civile , SS.UU., 26972/2008.
***
Per approfondimenti in dottrina:
-ARNONE, Danno tanatologico: l?imperituro barrage della Cassazione, in Danno e Resp., 2010, 8, 807;
-GIOVANNELLA, Morte a Venezia (e riconoscimento del danno tanatologico), in Nuova Giur. Civ., 2010, 5;
-AMENDAGLIONE, La risarcibilità del danno non patrimoniale: il danno morale terminale, in Corriere Merito, 2010, 1;
-SALE?, Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione tra vecchie preclusioni, nuove qualificazioni e liquidazione ?globalizzata?, in Resp. civ., 2010, 1, 11;
-D?APOLLO, Il danno biologico, Rimini, 2010;
-VIOLA, Danni da morte e da lesioni alla persona, Padova, 2009;
- VALORE, Nesso di causalità civile e danno tanatologico, in Il Corriere del Merito, 2008, 7, 803;
-CASSANO, Danno non patrimoniale ed esistenziale: primissime note critiche a Cassazione civile, Sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in Giur. It., 2009, 1.
***
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 giugno - 11 luglio 2013, n. 29735
Presidente Teresi ? Relatore Ramacci
Ritenuto in fatto
..
Considerato in diritto
3. Il motivo è infondato.
L'art. 74 cod. proc. pen. stabilisce che l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 cod. pen., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale norma distingue il diritto al risarcimento ?iure proprio?, che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento ?iure successionis?, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento. Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire ?iure successionis?, non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire ?iure proprio? per il ristoro dei danni patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali sofferti, (così Sez. IV n. 38809, 21.10.2005. Conf. Sez. Il n. 14251, 11 aprile 2011).
La richiamata decisione, che riconosceva la legittimazione alla costituzione di parte civile delle nonne della vittima di omicidio colposo da incidente stradale, osservava che dette ascendenti, in ragione della dottrina e della costante giurisprudenza, ben possano collocarsi tra i soggetti cui il reato ha recato danno, sia esso patrimoniale o, sopratutto, non patrimoniale, ponendo l'accento sul ruolo assunto nel tempo dai nonni quali supplenti dei genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro, circostanza, questa, che li lega maggiormente nel passato ai nipoti, anche se ormai adulti.
Con l'occasione, si riaffermava anche il principio secondo il quale i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della1 morte, ancorché colposa, del congiunto (Sez. I n. 25323, 11 giugno 2003).
4. La giurisprudenza civile di questa Corte, dando atto di due contrapposti orientamenti, ha recentemente richiamato un indirizzo risalente nel tempo, affermando che nell'ambito del danno non patrimoniale da perdita di congiunto, il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere giuridicamente qualificato e rilevante deve essere ancorato alla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253, 16 marzo 2012, che riprende Sez. III civ. n. 6938, 23 giugno 1993, menzionata anche in ricorso).
Le ragioni sulle quali si fondano tali conclusioni vengono individuate: nella configurazione ?nucleare? della famiglia, incentrata su coniuge, genitori e figli, come emergente dalla Costituzione; nella posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico, in quanto le disposizioni civilistiche che, specificamente, li concernono non consentono di poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, evidenziando, invece, un rapporto mediato dai genitori o di supplenza; la necessità di bilanciare l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati con quella di assicurare la tutela di valori costituzionalmente garantiti.
Viene dunque individuata la convivenza come ?connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico?, specificando che ?solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.)?.
5. Nell'affermare tali principi, la ricordata decisione richiama, quale precedente di rilievo, la già citata sentenza n. 6938/93, sostenendo che la stessa, ai fini della risarcibilità del danno ai nonni, ?ha ritenuto necessaria la convivenza?.
In realtà, dalla lettura della motivazione si evince che tale requisito è menzionato a mero titolo esemplificativo e non quale condizione necessaria per la risarcibilità del danno.
Viene infatti richiamato il principio secondo il quale la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, ?pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto? e, trattandosi nel caso esaminato di nonni, soggetti che non hanno un vero e proprio diritto ad essere assistiti anche moralmente dai nipoti, si osserva che si rende necessario ?...oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto (es. convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale (presupposto che la Corte di merito non ha ravvisato)? Anche l'altra decisione indicata a sostegno della tesi sostenuta (Sez. III civ. n. 10823, 11 maggio 2007) non sembra, ad avviso del Collegio, ritenere la convivenza quale presupposto indefettibile del diritto al risarcimento in ipotesi similari, poiché in essa la circostanza della documentata convivenza del prossimo congiunto viene considerata quale elemento dal quale trarre la presunzione di un legame giuridico affettivo di particolare intensità.
6. Il diverso indirizzo, invece, pone l'accento sulla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell'unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l'assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia ?imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto? (Sez. III civ. 15019, 15 luglio 2005; Sez. III civ. 16716, 7 novembre 2003) V. anche Sez. IV n. 20231/2012 Rv. 252683.
7. Ritiene il Collegio, alla luce dei precedenti richiamati, che non possa ritenersi determinante, come sostenuto dal ricorrente, il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici. A ben guardare, anzi, è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto - il che è assai comune oggi, senza peraltro, significativamente, porre in dubbio o in una posizione di deminutio la risarcibilità - per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all'estero.
Occorre, pertanto, prescindere da presunzioni generali juris et de jure - che ontologicamente potrebbe imporre, d'altronde, solo il legislatore entro i principi costituzionali e comunitari di tutela dei diritti dell'uomo - diversa essendo la modalità operativa dell'interprete, il quale non potrà che utilizzare quale parametro il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che costituisce comunque un significativo elemento di valutazione in assenza del quale, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto.
Del resto, la condivisibile esigenza certezza del diritto vivente nel senso di stornare pretese risarcitorie strumentali (o comunque dirette ad abusare del sistema assicurativo della responsabilità civile laddove è obbligatorio) da parte di soggetti di fatto distanti dalla rete affettiva familiare è già adeguatamente garantita da una corretta gestione della causa in sede di merito per pervenire all'accertamento del diritto risarcitorio, cioè dall'adempimento completo dell'onere probatorio da parte del soggetto che chiede risarcimento - non sussistendo alcuna praesumptio a suo favore - che deve essere dal giudice attentamente verificato.
Non appare convincente, infine, il riferimento, per giungere alla conclusione qui non condivisa, ad un concetto di ?famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori figli? che si assume delineato dalla Carta costituzionale.
L'art. 29 Cost. stabilisce, nel primo comma, che ?la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio?, esprimendo così una configurazione dell'istituto familiare non coincidente con il genus sociologico della famiglia nucleare (insorto come storica contrapposizione all'ormai meramente storico genus della famiglia gerarchico-patriarcale) bensì quale società naturale, cioè estrinsecazione - giuridicamente concretizzata dal matrimonio, laddove i rapporti di fatto, si nota per inciso, sono evincibili dall'art. 2 Cost. - dei più essenziali e innati rapporti umani sul piano affettivo e biologico; ed infatti il matrimonio costituisce il presupposto giuridico della famiglia attraverso l'unione tra i coniugi ma crea anche evidenti vincoli tanto con i discendenti che con gli ascendenti dei coniugi stessi, circostanza della quale ritiene il Collegio possa trovarsi conferma nelle disposizioni civilistiche richiamate anche nella menzionata decisione (artt. 148, 155, 336, 348 cod. civ.), dove il ruolo dei nonni in esse delineato, ancorché rispetto a situazioni specifiche, li colloca con certezza entro l'ambito del nucleo familiare senza peraltro alcun riferimento alla condizione o meno di conviventi.
D'altronde, come già più sopra si rilevava, non si può non constatare - se si vuole mantenere quell'attenzione anche sociologica che dal riferimento alla famiglia nucleare pare emergere - come la convivenza assuma una minore incidenza anche nell'ambito del rapporto tra coniugi e tra questi ed i figli, che non perde certo consistenza in presenza di situazioni che traggono origine da fenomeni assai diffusi quali, ad esempio, l'emigrazione o l'allontanamento, anche per lunghi periodi, dalla comune residenza per ragioni di lavoro o di studio.
8. Ciò posto, si osserva che gli aspetti sopra illustrati sono stati doverosamente tenuti in considerazione dai giudici del gravame nel caso in esame, laddove, pur dando atto dell'assenza di convivenza, si è motivatamente posta in luce la intensità del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nonni a causa della precedente perdita, in analoghe circostanze, di altro nipote che, nel 2001, decedeva anch'egli in occasione di un incidente.
Si tratta di argomentazioni perfettamente in linea con i principi in precedenza menzionati a fronte dei quali si oppone, in ricorso, il mero richiamo di un precedente difforme, senza alcuna specifica censura delle argomentazioni poste a sostegno della decisione sul punto.
9. Va infine ricordato che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, poiché tale pronuncia infatti costituisce una mera ?declaratoria juris? da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione. (Sez. VI n. 14377, 1 aprile 2009; Sez. III n. 16575, 2 maggio 2007; Sez. VI n. 12199, 29 marzo 2005; Sez. IV n. 1045, 26 gennaio 1999; Sez. VI n. 9266, 26 agosto 1994; Sez. I n. 3220, 18 marzo 1992; Sez. II n. 11813, 7 settembre 1989; Sez. III n. 2515, 24 febbraio 1987; Sez. II n. 3301, 11 aprilel985; Sez. II n. 9599, 15 novembre 1983).
10. Alla luce dei richiamati principi, pienamente condivisi dal Collegio, appare evidente la infondatezza del motivo di ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
***
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 2 aprile ? 16 giugno 2014, n. 13654
(Presidente Carleo ? Relatore Cirillo)
Svolgimento del processo
l. P.F., in proprio e nella qualità di rappresentante del proprio figlio minore R.C., citò a giudizio, davanti al Tribunale di Milano, P.R., G.A., I.S., O.C. e B.C. e, sul presupposto di essere stata convivente del noto stilista M.G., chiese che tutti i convenuti, condannati in sede penale per il delitto di omicidio premeditato del medesimo, fossero condannati in suo favore al risarcimento dei danni conseguenti.
Si costituì in giudizio la sola R., chiedendo il rigetto della domanda, mentre gli altri convenuti rimasero contumaci.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò tutti i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 692.758,30 in moneta attuale, di cui euro 200.000 per danni non patrimoniali ed euro 492.758,30 per danni patrimoniali, oltre interessi e con il carico delle spese; respinse l'analoga domanda risarcitoria proposta dalla F. nella qualità di legale rappresentante del figlio.
2. Proposto appello da S.B., nella qualità di tutrice e legale rappresentante della R., la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 17 marzo 2008, ha rigettato l'appello, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha posto a carico dell'appellante le ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che la sentenza di primo grado meritava conferma sia in ordine al riconoscimento, in astratto, del diritto del convivente more uxorio al risarcimento dei danni conseguenti all'uccisione del partner sia in ordine alla dimostrazione, da parte della F., che il suo regime di convivenza con M.G. fosse in tutto rispondente ai requisiti individuati dalla giurisprudenza come indicatori di una convivenza di tipo paraconiugale.
Allo stesso modo, la sentenza meritava conferma in ordine alla sussistenza della piena capacità di intendere e di volere della R. nel momento dell'omicidio, e ciò sulla base della copiosa consulenza tecnica espletata in sede di processo penale; nonché sotto il profilo dell'entità del danno risarcibile, dovendosi riconoscere alla F. il diritto al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso S.B., nella qualità di tutrice e legale rappresentante della R., con atto affidato a due motivi.
P.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere erroneamente la Corte territoriale qualificato il rapporto tra il G. e la F. come convivenza more uxorio, con conseguente diritto al risarcimento del danno in favore della F.; nonché per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e per omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo il giudice d'appello pronunciato sulla richiesta di prova contraria al fatto che si intendeva dimostrare.
La ricorrente premette di non avere intenzione di confutare le considerazioni di carattere generale con le quali la Corte milanese ha riconosciuto l'astratta legittimazione della convivente more uxorio ad agire per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'uccisione del proprio partner; tale questione deve intendersi come rinunciata, atteso l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in ordine al riconoscimento di tale diritto.
Lamenta la ricorrente, invece, l'errato utilizzo della prova presuntiva, essendo la Corte d'appello in tal modo pervenuta ad un risultato ritenuto aberrante, poiché le prove raccolte non sarebbero dotate del requisito della gravità, precisione e concordanza che la legge richiede. Si rileva, inoltre, che la Corte di merito non avrebbe fornito alcuna risposta in ordine alle richieste istruttorie presentate con l'atto di appello.
1.1. Nell'esame di questo motivo occorre prendere le mosse da una prima constatazione generale, e cioè che la stessa ricorrente ha espressamente rinunciato, come si è detto, alla contestazione di quella parte della motivazione della sentenza nella quale la Corte d'appello ha dichiarato di riconoscere, in astratto, la legittimazione dei conviventi more uxorio al risarcimento dei danni conseguenti all'uccisione del partner. Si tratta, come la stessa ricorrente riconosce, di una legittimazione «ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità»; infatti, oltre alle pronunce richiamate dalla Corte milanese, sono da citare le più recenti sentenze di questa Corte con le quali si è riconosciuto che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale (così, più di recente, le sentenze 16 settembre 2008, n. 23725, 7 giugno 2011, n. 12278, e 21 marzo 2013, n. 7128).
Poiché questa Corte, quindi, non è chiamata ad affrontare il problema della legittimazione astratta della F., ciò comporta l'evidente inammissibilità della prima parte del quesito di diritto formulato alle pp. 30-31 del ricorso a sostegno del motivo ora in esame (dica la Corte cosa si debba intendere per famiglia di fatto e quali caratteri tale formazione sociale debba presentare per poter considerare il convivente more uxorio meritevole di tutela giuridica verso i terzi autori di reati a danno dell'altro convivente). L'accertamento che ivi si sollecita, infatti, per la parte in cui non implica profili di carattere sociologico estranei all'argomentare giuridico, è stato già compiuto più volte da questa Corte, la quale è pervenuta alle menzionate conclusioni, che sono qui da richiamare integralmente.
1.2. Il problema che si pone, quindi, è quello di decidere se, nella specie, vi fosse la prova della sussistenza dei requisiti di una stabile convivenza; sicché lo scrutinio del motivo in esame si risolve nello stabilire (seconda parte del quesito di diritto) se ci sia stato o meno, da parte della Corte territoriale, un uso corretto della prova presuntiva, in relazione alla ricostruzione della qualità del rapporto esistente tra P.F. ed il defunto stilista M.G..
A questo proposito, questa Corte ha affermato che la prova presuntiva è frutto di una valutazione complessiva delle prove da parte del giudice di merito, il quale è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (sentenze 13 ottobre 2005, n. 19894, e 6 giugno 2012, n. 9108). La prova presuntiva esige, per la sua stessa natura, una valutazione globale dei fatti noti emersi nel corso dell'istruzione (sentenza 9 marzo 2012, n. 3703); valutazione che, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità (sentenza 5 dicembre 2011, n. 26022).
1.3. Alla luce di tali premesse, è evidente che il motivo di ricorso in esame è privo di fondamento.
La Corte d'appello di Milano, con una pronuncia assai bene argomentata e supportata da logica impeccabile, ha ricostruito - richiamando, ove del caso, la sentenza di primo grado - la natura e l'intensità del rapporto intercorso tra la F. ed il G. ed è pervenuta alla conclusione di ritenere dimostrati i requisiti necessari per riconoscere l'esistenza di un rapporto more uxorio tra i due ed il conseguente diritto al risarcimento in capo alla convivente. Ha richiamato, al riguardo, il fatto che la convivenza fosse «frutto di una comune scelta di vita»; che i conviventi, pur essendo andati a vivere insieme solo pochi mesi prima dell'omicidio dello stilista, avevano da molto tempo prima un rapporto serio e stabile, non limitato alle sole «frequenti occasioni mondane», tanto che «avevano coinvolto nel loro progetto anche i rispettivi figli, nati dai loro precedenti matrimoni». La sentenza in esame, poi, ha avuto cura di precisare come i caratteri di detta convivenza non potessero essere indeboliti dal fatto che il G. «avesse dichiarato e dimostrato nei fatti di non volere ingerenze della F. nella gestione del proprio patrimonio ed in genere dei propri rapporti economici», essendo ben comprensibile che questi - titolare di un patrimonio di notevolissime dimensioni - desiderasse tutelare le figlie avute proprio dal matrimonio con la R.. E la sentenza ha pure dimostrato di aver valutato la presunta infedeltà della F. - desumibile, a quanto pare, da una telefonata intercettata tra la suddetta ed un altro uomo - non ritenendo simile dato idoneo a modificare in modo significativo il quadro probatorio.
Si tratta, com'è evidente, di una valutazione di merito corretta e completa, fondata anche su elementi presuntivi valutati nella loro globalità; né, d'altra parte, può acquisire importanza il fatto che la materiale convivenza sia durata pochi mesi, poiché è pacifico che essa si interruppe per l'uccisione del G., sicché non può trarsi alcuna conclusione favorevole alla ricorrente da un elemento del genere.
In conclusione, quindi, il primo motivo di ricorso non è fondato, perché si risolve nella sollecitazione di questa Corte a compiere un nuovo e non consentito esame del merito della vicenda; il che risulta, in modo ancora più evidente, anche dalle richieste istruttorie di cui alle pp. 28-30 del ricorso, sulle quali la Corte d'appello avrebbe immotivatamente disatteso la richiesta.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2056, 1226 e 2059 cod. civ., oltre ad omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Osserva la ricorrente che in ordine al danno non patrimoniale sarebbe «mancata qualsiasi prova, in concreto, del turbamento psichico e dei patimenti asseritamente subiti» dalla F.; quanto al danno da perdita di chances, la sentenza sarebbe errata per aver ricondotto l'insorgenza del diritto ad una convivenza durata appena quattro mesi; e che, quanto al danno patrimoniale, aver ancorato l'entità del risarcimento all'importo mensile dei costi dell'appartamento della coppia, proiettato nel futuro sulla base dell'età del defunto, sarebbe frutto di una previsione del tutto arbitraria, mancando la prova che il rapporto tra i due si sarebbe realmente protratto nel tempo.
2.1. Il motivo non è fondato.
La Corte osserva, innanzitutto, che il quesito di diritto
formulato alle pp. 39-40 del ricorso, col quale si conclude il motivo in esame, contiene una prima parte che è inammissibile. Si chiede alla Corte, infatti, se sia onere della parte asseritamente danneggiata, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire dimostrazione non soltanto dei presupposti fondanti la richiesta risarcitoria, ma anche degli specifici danni in concreto patiti, con la conseguenza che, in assenza di tale dimostrazione, al giudice non è consentito procedere alla richiesta liquidazione. È palese che il quesito si risolve nella proposizione di una domanda la cui risposta è affermativa, ma del tutto priva di utilità ai fini della decisione; il punto non è, infatti, stabilire quale sia il riparto dell'onere della prova, bensì verificare se la sentenza abbia correttamente proceduto nella liquidazione del danno in favore della F.. Questo aspetto è contenuto nella seconda parte del quesito, che va esaminata nel merito.
Al riguardo, tuttavia, va fatta una prima considerazione, e cioè che le censure proposte sono, almeno in parte, ripetitive di quelle del primo motivo, perché la parte ricorrente torna ad affermare che nel caso in esame non sarebbe stata raggiunta la prova della convivenza tra la F. e il G.. Tali aspetti sono stati già scrutinati; sicché resta il solo profilo quantitativo.
La Corte d'appello, però, anche su questo punto ha fornito una motivazione ampia, convincente e priva di vizi logici. Essa ha evidenziato, da un lato, la sussistenza del danno non patrimoniale, desumibile anche tramite presunzioni, affermandone la risarcibilità in considerazione del forte legame affettivo esistente tra la vittima e la F.; quanto, poi, al danno patrimoniale, la pronuncia ha dato conto che la relativa prova era stata offerta anche sotto il profilo dell'entità delle erogazioni di denaro (definite «ingenti, ma comunque rispondenti all'elevatissimo tenore di vita sociale proprio di una persona ricchissima, quale era il G.»); precisando, quanto alla liquidazione del danno, che si trattava di un danno potenziale, fondato sulla ragionevole aspettativa della prosecuzione del rapporto paraconiugale. Il rischio insito in simile calcolo è stato tenuto in opportuna considerazione dalla Corte d'appello, la quale - facendo proprio il conteggio del Tribunale - dopo aver determinato l'entità del risarcimento, ha ridotto di un terzo la somma concretamente liquidata, proprio per le ragioni ora evidenziate.
A fronte di simile valutazione, si rivelano infondate sia le censure di violazione di legge perché la sentenza ha rispettato le regole in tema di onere della prova e di criteri di liquidazione del danno - sia quelle di vizio di motivazione; è piuttosto il motivo di ricorso ora in esame, come già si è detto a proposito del primo, a tendere verso la sollecitazione di questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
aggiornato il 7 luglio 2014