Google non è tenuto a cancellare dai risultati di ricerca una notizia se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato con il diritto di cronaca.
Cfr. approfondimento sull'aggiornamento o la deindicizzione degli articoli di cronaca giudiziaria (con pronunce del Garante per la privacy che riconoscono i diritto all'oblio).
Come richiedere l'aggiornamento o la deindicizzione degli articoli di cronaca giudiziaria: una guida con fac simile.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Registro dei provvedimenti
n. 618 del 18 dicembre 2014
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 settembre 2014 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. LB, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google, di un articolo pubblicato il KK su un quotidiano locale on-line (www.tarantobuonasera.it) recante il titolo "XX" contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è stato coinvolto, ha chiesto la deindicizzazione della url che lo riguarda o, in subordine, l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che, tra i risultati di una ricerca effettuata digitando il proprio nominativo abbinato a parole come "Taranto" o "Grottaglie", sia visualizzato il proprio nominativo immediatamente associato ad un procedimento di indagine per KX, con conseguente applicazione di misure cautelari; ciò in quanto "lo stralcio" dell'articolo in questione operato dal motore di ricerca "è estremamente fuorviante ed altamente pregiudizievole per l'interessato" che, nell'ambito dell'indagine giudiziaria, rivestirebbe "una posizione di assoluta marginalità" rispetto ai gravi reati di KX citati nel titolo dell'articolo indicizzato dal motore di ricerca; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 21 novembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota del 20 ottobre 2014, con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione passiva di Google Italy S.r.l. nel presente procedimento, dichiarando che essa si limita a svolgere in Italia una mera attività di marketing, ricerca clienti e raccolta pubblicità per conto di Google Inc., ha affermato che quest'ultima ha fornito riscontro all'interessato con la nota del 14 ottobre 2014 e che la stessa Google Italy S.r.l., già in data 11 agosto 2014, aveva trasmesso al ricorrente una e-mail, di cui ha prodotto copia, con cui lo "invitava ad utilizzare lo strumento specifico - accessibile alla pagina https://support .google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=it ? creato da Google Inc. successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia C 131/12 per rendere possibile una gestione corretta e rapida dell'ingente quantitativo di richieste di rimozione che Google, da maggio 2014, sta ricevendo ogni giorno dagli utenti europei"; gli avvocati hanno sottolineato che, per quanto attiene il diritto all'oblio invocato dal ricorrente (che ha fatto espresso riferimento alla c.d. "sentenza Costeja" del 13 maggio 2014), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il "trascorrere del tempo" rappresenti "l'elemento costitutivo del diritto medesimo" e che, nel caso di specie, lo stesso non può essere riconosciuto in quanto l'articolo in questione, pubblicato il KK, riporta notizie recenti concernenti un'indagine giudiziaria di rilevante interesse pubblico; quanto invece all'ulteriore profilo lamentato dal ricorrente secondo cui lo "snippet legato all'indicizzazione dell'articolo in questione lo danneggerebbe poiché gli utenti di internet sarebbero fuorviati e indotti a pensare che lo stesso sia indagato per KX ovvero sia stato addirittura sottoposto a custodia cautelare", la parte resistente ha evidenziato come il "Web Search permette agli utenti di effettuare ricerche dal contenuto più vario nella rete internet, semplicemente digitando uno o più termini (denominati "parole chiave") all'interno della stringa di ricerca (?), ottenendo come risultato l'elenco di tutte le pagine web esistenti, il cui contenuto risulti attinente alla/e parola/e chiave inserita come criterio di ricerca. Per la visualizzazione dei "risultati di ricerca" ? ovvero la lista delle pagine web con contenuto attinente alle parole chiave ? il motore si limita a raccogliere ed "aggregare" automaticamente informazioni già pubblicate sul web da terzi"; in tal senso quindi Google, "in qualità di motore di ricerca, si limita, attraverso algoritmi matematici che operano con intervalli di tempo regolari e sulla base di parametri stabiliti, ad operare una scansione ossia una indicizzazione automatica delle pagine presenti in rete", senza che questo implichi alcuna "condivisione dei contenuti delle pagine indicizzate, né alcun preventivo intervento umano di Google atto a impedire, modificare e/o alterare i risultati della ricerca". Allo stesso modo lo "snippet" ovvero l'abstract visualizzato sotto il titolo di una pagina nei risultati di ricerca, rappresenta un mero dato oggettivo, elaborato automaticamente da un algoritmo sulla base dei contenuti della pagina web inclusa tra i risultati di ricerca più pertinenti alla domanda di ricerca (query) dell'utente", senza alcuna possibilità di "intervento editoriale da parte di Google"; ciò posto, la controparte ha altresì aggiunto che lo stesso "aspetto grafico dello snippet" ovvero "l'uso dei punti di sospensione, il fatto che le parole utilizzate non abbiano alcun filo logico o valore semantico, l'evidenziazione delle parole che corrispondono a quelle digitate dall'utente nella stringa di ricerca, rendono fin troppo evidente che si tratta di un abstract che non ha alcuna pretesa informativa, né sostituisce la lettura dell'articolo cui si riferisce";
VISTO il verbale dell'audizione tenutasi il 22 ottobre 2014 nel corso della quale la parte resistente, nel riportarsi a quanto dedotto nella memoria del 20 ottobre 2014, ha ribadito di avere fornito riscontro al ricorrente con e-mail dell'11 agosto 2014 ed ha altresì sostenuto l'infondatezza del ricorso in esame in quanto l'articolo in questione è "del KK ed ha le caratteristiche della continenza e della veridicità rispetto alla notizia di cronaca in esso contenuta";
VISTA la nota del 23 ottobre 2014 con cui il ricorrente, nel contestare "le osservazioni della parte resistente circa il difetto di legittimazione passiva di Google Italy s.r.l. in luogo di Google Inc", ha sostenuto di non avere mai ricevuto il riscontro dell'11 agosto 2014 e che in ogni caso lo stesso "non poteva affatto ritenersi satisfattivo e quindi ben legittimava il successivo ricorso"; lo stesso ha inoltre sottolineato che sebbene "Google ritenga irrilevante il contenuto degli snippet prodotto dal proprio motore di ricerca", tuttavia "l'estrapolazione dei dati degli interessati, attraverso gli algoritmi sviluppati dal motore di ricerca, poi visualizzabili tramite il motore di ricerca medesimo, anche se riportanti dati incompleti, costituiscono a tutti gli effetti trattamenti di dati personali e come tali non possono non essere pertinenti, corretti e non fuorvianti";
VISTA la nota del 6 novembre 2014 con cui la parte resistente ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Google Italy S.r.l. nel presente procedimento, affermando che Google Inc. agisce in qualità di titolare del trattamento e Google Italy S.r.l., avrebbe, nel caso di specie, fatto "da tramite tra il ricorrente e Google Inc. riscontrando la richiesta di rimozione pervenuta e indicando al ricorrente, tra gli altri, gli estremi identificativi del titolare e, soprattutto, il link per accedere allo strumento on line messo a disposizione da Google Inc. per l'esercizio dell'azionato diritto all'oblio"; la resistente ha inoltre ribadito che, nel caso in esame, non può riconoscersi il diritto all'oblio invocato dal ricorrente "per il difetto dei presupposti stessi individuati dalla giurisprudenza italiana e dalla Corte di Giustizia in relazione al diritto medesimo" (attualità della notizia riportata, continenza e oggettività necessarie affinché prevalga il legittimo diritto costituzionale alla libertà di informazione rispetto al diritto all'oblio azionato dall'interessato); la stessa ha altresì ribadito che "rispetto allo snippet non c'è alcuna scelta discrezionale e benché meno editoriale di Google e che la sua visualizzazione dipende esclusivamente dai contenuti della pagina web pubblicata dal webmaster e dalle parole immesse dagli utenti nella stringa di ricerca. La funzione dello snippet è unicamente quella di mettere in evidenza i termini cercati dall'utente";
VISTA la nota del 15 dicembre 2014 con cui la parte resistente ha comunicato che, nel caso in esame, "alla data odierna non compare più alcuno snippet in relazione all'indicizzazione dell'url" oggetto del presente ricorso;
RILEVATO che il titolare del trattamento nel presente procedimento è Google Inc. e che, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 C ? 131/12 (Caso Google Spain) nonché del provvedimento dell'Autorità del 10 luglio 2014 ("Provvedimento prescrittivo nei confronti di Google Inc. sulla conformità al Codice dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi della nuova privacy policy" ? doc. web 3283078), Google Italy S.r.l. risulta quale rappresentante in Italia di Google Inc., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Codice;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento il ricorso, avvenuto in origine per finalità giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 ss. del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (allegato A del Codice medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998), risulta essere stato effettuato lecitamente, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico relativi ad una vicenda giudiziaria recente e di indubbio interesse pubblico, soprattutto nell'ambito locale in cui si sono verificati i fatti descritti;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7 comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove gli stessi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
RITENUTO che la richiesta formulata dal ricorrente con il ricorso in esame, di deindicizzazione della url che lo riguarda rinvenibile mediante il motore di ricerca gestito dalla resistente, non appare meritevole di considerazione in quanto non sussistono i presupposti riconosciuti anche di recente dalla Corte di Giustizia europea nella citata sentenza del 13 maggio 2014 per l'esercizio del diritto all'oblio; rilevato infatti che, nel caso di specie, le notizie rinvenibili alla url in questione, in quanto pubblicate nel KK, risultano essere assolutamente recenti nonché di pubblico interesse, riguardando un'importante indagine giudiziaria che ha coinvolto un consistente numero di persone, seppure in ambito locale; ritenuto quindi che, per tale profilo, il ricorso deve essere dichiarato infondato;
RILEVATO tuttavia che l'interessato, qualora ritenga che le notizie allo stesso riferibili non siano veritiere, può chiedere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati che lo riguardano contenuti nell'articolo oggetto di ricorso rivolgendo nei confronti dell'editore apposita istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica;
RILEVATO inoltre che va separatamente considerato il diverso profilo legato allo "snippet" dell'articolo in questione, avendo il ricorrente rappresentato legittimamente la propria aspirazione a che l'abstract visualizzato sotto il titolo dell'articolo medesimo non associ genericamente, per mezzo delle scansioni operate automaticamente dal motore di ricerca, il proprio nominativo alle notizie principali dell'articolo stesso (riassunte nel titolo) indipendentemente dalla specifica narrazione dei fatti relativi all'interessato come riportati nell'articolo in questione;
RITENUTO che, sul punto, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all'istanza del ricorrente nel corso del procedimento, dichiarando che, nel caso in esame, "non compare più alcuno snippet in relazione all'indicizzazione dell'url" oggetto del presente ricorso;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, a carico di Google Inc., nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara infondata la richiesta di deindicizzazione della url riferita all'articolo contenente dati personali dell'interessato;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine al restante profilo;
3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Google Inc., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 18 dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Come richiedere l'aggiornamento o la deindicizzione degli articoli di cronaca giudiziaria: una guida con fac simile.