La crisi e la rottura di un rapporto familiare, come ad esempio una separazione, comportano primariamente delle conseguenze dirette nella sfera giuridica dei genitori e dei figli, ma non devono essere sottovalutati gli aspetti inerenti ai diritti degli ascendenti, cioè dei nipoti.
Da qui l’interrogativo: i nonni hanno un diritto di visita nei confronti dei nipoti?
Se il nipote ha già raggiunto la maggior età, sarà egli stesso a decidere in totale autonomia i modi e i tempi della frequentazione con i propri ascendenti.
Diverso discorso, invece, per i nipoti minorenni.
La questione è tutt’altro che irrilevante: la materia in oggetto ha subito, nel corso degli anni, una profonda evoluzione grazie agli interventi del legislatore e alle decisioni della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
L’evoluzione normativa può essere divisa in due archi temporali principali: il primo ante riforma ex d. lvo n. 154/2013; il secondo post riforma.
1. La disciplina prima della riforma attuata nel 2013 (d.lvo n. 154/2013)
L’art. 155 co. 1 cc, così come modificato dalla l. 54/2006, sanciva il diritto del minore a conservare “rapporti significativi” con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
È importante evidenziare come la disposizione fosse riferita ai diritti dei figli nati dall’unione matrimoniale (cd “legittimi”) mentre non viene fatto cenno espresso ai diritti dei figli nati fuori dal matrimonio (cd “naturali”) 1.
La norma prevedeva che i minori, figli di coniugi separati, avessero un diritto alla conservazione dei rapporti significativi con gli ascendenti. Di converso, non era previsto alcun diritto degli ascendenti alla visita dei nipoti minorenni.
In sintesi: non era contemplato un autonomo diritto di visita dei nonni, ma sussisteva il diritto del minore a frequentare gli ascendenti nel caso in cui il rapporto contribuisse a una crescita serena ed equilibrata.
La norma si ispira al concetto di “supremo interesse del minore”, principio immanente del diritto di famiglia italiano e sovranazionale2.
Una chiara demarcazione viene compiuta da Cass. civ. Sez. I, 11.08.2011, n. 17191:
“L’art. 155 co. 1 cc attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso ma non attribuisce ai nonni un diritto di visita dei nipoti autonomamente tutelabile”.
Di conseguenza, la norma non mirava a garantire “gli interessi degli adulti”, ma era tesa a tutelare il diritto del minore al mantenimento dei soli rapporti positivi, valutati di volta in volta dal giudice investito della questione (che poteva pronunciarsi anche d’ufficio sulla frequentazione del minore con gli ascendenti, soprattutto quando il genitore non affidatario non poteva assicurare una frequentazione assidua tra gli ascendenti e il figlio affidato all’altro coniuge)3.
2. Il diritto di visita dei nonni dopo la riforma del 2013
Il nuovo assetto normativo, che si inserisce nel quadro della grande riforma del diritto di famiglia, è finalizzato alla protezione dei diritti del minore, avendo cura di tutelarne l’interesse morale e materiale.
A seguito del d.lvo n. 154/2013 viene espressamente sancito il diritto dei nonni e degli altri ascendenti ad avere rapporti con i propri nipoti.
Da un punto di vista sistematico il diritto viene ribadito più volte.
Nel libro I, Titolo IX, capo I, rubricato “Dei diritti e doveri del figlio”:
- 315bis co. 2 cc: “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”;
- 317bis cc: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’art. 336 co. 2”.
- 336 co. 2: disciplina il procedimento esperibile dai nonni per ottenere la tutela dei propri diritti verso il nipote.
E inoltre nel capo II, rubricato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”:
- 337ter co. 1 cc: “Il figlio minore ha diritto […] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In ogni caso, il diritto prevalente è sempre e solo quello del minore.
Infatti, se il rapporto ascendente/nipote risulta pregiudizievole per il minore, infatti, il genitore può legittimamente opporsi e non consentire la frequentazione, dovendo però vincere la presunzione secondo la quale il rapporto nonni / nipoti è positivo per la personalità del minore.
Nel caso in cui, invece, il genitore del minore si oppone immotivatamente, gli ascendenti potranno agire dinanzi al Tribunale per i Minorenni (cfr. infra).
Tale assetto trova conferma di massima anche nelle decisioni giurisprudenziali sovranazionali, che obbligano le autorità statali ad assumere iniziative concrete per la consentire, quando ne ricorrano le circostanze, la realizzazione del diritto in parola (cd. "obblighi positivi").
La Corte europea diritti dell'uomo, nel ricorso MANUELLO E NEVI c. ITALIA n. 107/10 dd. 20-01-2015, ha ricordato che "l’articolo 8 ha essenzialmente lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita a imporre allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o famigliare. Questi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita famigliare fino nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate. Questo arsenale deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori. Lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, delle relazioni tra il minore e i nonni. Essa rammenta anche che gli obblighi positivi non si limitano a fare in modo che il minore possa raggiungere il genitore o avere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure preparatorie che permettono di giungere a questo risultato".
Ha di conseguenza condannato L'Italia perché "le autorità nazionali non si [sono] impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame famigliare tra i ricorrenti e la nipote e che [ha] violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita famigliare sancito dall’articolo 8 della Convenzione".
Avverte peraltro la Corte che- come riconosciuto costantemente dalla sua giurisprudenza (4) - la "massima prudenza" si impone quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo ambito delicato e "l’articolo 8 della Convenzione non può autorizzare un genitore a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore".
Inoltre, la Corte Giustizia Unione Europea ha recentemente ribadito la sussistenza di un diritto di visita dei nonni nei confronti del nipote (Sez. I, 31-05-2018, sent. n. 335/17, sull’interpretazione del Regolamento UE n. 2201/2003), che ricorda che " il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita", pur avvertendo che "il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori può interferire con i diritti e i doveri di questi ultimi, vale a dire, nel caso di specie, con il diritto di affidamento del padre e con il diritto di visita della madre. Di conseguenza, occorre, al fine di evitare l’adozione di misure confliggenti e nell’interesse superiore del minore, che uno stesso giudice – ossia, in linea di principio, il giudice della residenza abituale del minore – statuisca sui diritti di visita" (par. 36).
Si evidenzia, tuttavia, non sono mancate le decisioni giurisprudenziali di interpretazione restrittiva dell’art. 317bis cc.
Sul punto, si segnala il decreto delTrib. Minorenni Venezia dd. 07.11.2016: “Il diritto dei nonni di poter incontrare i nipoti anche nella fase patologica del rapporto tra i genitori non è assoluto in quanto non spetta loro un vero e proprio "diritto di visita" che possa essere regolamentato con tempi e modalità così come previsto per i genitori stessi, essendo sufficiente, nel caso sottoposto al loro esame, la frequentazione con la minore quando questa si trova presso il genitore di riferimento, ovvero la madre”.
In conclusione, nonostante l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ad oggi il diritto di visita dei nonni è tutt'alpi un diritto .. condizionato.
3. Procedimento
La competenza a decidere sulle controversie inerenti al diritto di visita nonni / nipoti è del Tribunale per i Minorenni (ex art. 38 disp. att. cc.).
Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte le informazioni e sentito il PM.
Se il minore ha già compiuto i 12 anni, ne viene disposto l’ascolto. È comunque possibile ascoltare anche il minore infradodicenne ove capace di discernimento.
Quando il provvedimento è richiesto contro il genitore che impedisce i rapporti tra nipote-nonni, il genitore deve essere sentito (art. 336 co. 2 cc in combinato disposto con l’art. 317bis co. 2 cc).
È escluso invece che gli ascendenti possano inserirsi nei procedimenti di separazione/divorzio dei figli, perché non sono considerati parti in causa.
Note:
1Nonostante il dato letterale della norma, la giurisprudenza comunque riconosceva il predetto diritto anche ai figli naturali.
2 Ogni decisione giurisdizionale è finalizzata a perseguire l’assetto di interessi maggiormente conforme a una sana e positiva crescita psicofisica del minore. E’ un principio trasversale presente sia nel diritto nazionale che internazionale (cfr. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000).
3Tribunale di Messina, sent. 10 gennaio 2006.
4 Cfr. ad esempio le pronunce richiamate Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, § 53, 22 novembre 2005, e Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, §§ 49 50, CEDU 2000 VIII).