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Domande suggestive o assenti nel verbale di SIT, quali conseguenze? (Cass. 11450/19)

14 marzo 2019, Cassazione penale

Non è causa di nullità nè di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, dovendosi evidenziare al riguardo che, se è vero che l'art. 136 c.p.p., prevede che nel verbale debbano essere riprodotte anche le domande, deve tuttavia rilevarsi che la sanzione di nullità è comminata dal successivo art. 142 c.p.p., solo per i casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Nessuna nullità o inutilizzabilità può derivare, quindi, in assenza di una specifica previsione, dalla mancata indicazione delle domande, stante il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p.. Ciò non toglie, ovviamente, che la mancata indicazione delle domande nel verbale possa in astratto influire sulla comprensione del significato di talune risposte, ma in tal senso il discorso investe non il profilo della formale legittimità dell'atto, ma l'aspetto sostanziale della valutazione del contributo narrativo.

Il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 c.p.p., non si applica alle dichiarazioni rese dalla persona offesa al P.M. durante le indagini preliminari, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari, dovendosi altresì aggiungere che, in tema di assunzione delle prove, non dà luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., la violazione delle regole per l'esame fissate dagli artt. 498 e 499 c.p.p., poichè non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte. 

In caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione, il che nel caso di specie non è avvenuto nè rispetto al fermo, il cui verbale peraltro non è stato utilizzato come fonte di prova, nè rispetto al provvedimento di sequestro, in ordine al quale è stato già chiarito da questa Corte che l'omessa traduzione non determina alcuna conseguenza giuridica.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(data ud. 06/11/2018) 14/03/2019, n. 11450

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. MACRI’ Ubalda - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.M., nato in (OMISSIS);

S.M., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18-01-2018 della Corte di appello di Catania, Sezione per i minorenni;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Catania del 18 aprile 2017, A.M. e S.M. venivano condannati alla pena di anni 7 di reclusione ciascuno, in ordine ai reati di cui all'art. 609 octies c.p., (capo A), art. 605 c.p. (capo 8) e art. 612 bis c.p. (capo C).

In particolare, le accuse elevate a carico degli imputati erano quelle di aver costretto il minore K.M.H.H.A. a subire atti sessuali, bloccandolo, legandolo con delle cinture e penetrandolo a turno analmente, e di aver compiuto atti persecutori nei confronti del minore S.A.M., facendolo oggetto di pesanti minacce e di attenzioni sessuali, non concretizzatesi solo perchè questi riusciva a nascondersi nella struttura (OMISSIS), dove era ospitato, fatti commessi in (OMISSIS).

Con sentenza del 18 gennaio 2018, la Corte di appello di Catania, Sezione per i minorenni, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva gli imputati dal reato di sequestro di persona (capo B), perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni 6 e mesi 8 di reclusione e confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello etnea, A.M. e S.M., tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.

Con il primo, la difesa lamenta l'erronea applicazione degli artt. 143 e 386 c.p.p., nonchè delle direttive 2012/12/UE e 2010/64/UE, evidenziando che il verbale di fermo, l'avviso ex art. 386 c.p.p., e il verbale di sequestro dovevano essere tradotti nella lingua conosciuta dagli indagati, non essendo sufficiente la mera presenza dell'interprete durante l'attività del fermo o la traduzione a mezzo "google traduttore" dell'avviso ex art. 386 c.p.p., mentre il verbale di sequestro non era stato in alcun modo tradotto, essendosi peraltro le operazioni di perquisizione svolte in assenza degli indagati.

Con il secondo motivo, viene dedotta l'inosservanza degli artt. 136, 191, 360, 498 e 499 c.p.p., osservandosi, in primo luogo, che le dichiarazioni del minore K. dovevano considerarsi inutilizzabili, posto che in occasione dell'assunzione di informazioni da parte della P.G., sia nelle forme dell'incidente probatorio che in quelle di cui all'art. 360 c.p.p., era stato omesso il coinvolgimento degli indagati; in secondo luogo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa viene eccepita anche sotto il profilo dell'omessa videoregistrazione degli esami, non essendo stato possibile verificare l'eventuale utilizzo di domande o comportamenti suggestivi da parte dell'interrogante o comunque l'esistenza di meccanismi di condizionamento del dichiarante, desumendosi dalla lettura del relativo verbale che lo sviluppo dell'interrogatorio, peraltro interrotto due volte, era stato poco lineare, risultando incomplete talune risposte da parte del minore, il quale aveva inizialmente negato le accuse.

Viene lamentata inoltre la mancata trascrizione delle domande nei verbali di sommarie informazioni, risultando così irrecuperabili le dinamiche dei relativi esami, non essendo sufficiente la sola risposta del dichiarante a comprendere il significato e il contesto in cui erano state rese talune affermazioni.

Con il terzo motivo, la difesa contesta la valutazione di attendibilità delle persone offese, non avendo la Corte territoriale compiuto una corretta verifica della credibilità oggettiva e soggettiva sia di K. che di S.: rispetto al primo, si evidenzia in particolare che erano state indebitamente trascurate le incongruenze del racconto del minore, oltre che le palesi contraddizioni del teste di accusa G., che, escusso nel giudizio di secondo grado, aveva riferito di non aver assistito ad alcun atto di violenza sessuale, mentre nessun elemento di riscontro poteva allo stesso modo desumersi dal sequestro di P.G. e dalle dichiarazioni del teste U., tanto più alla luce del fatto che il materiale trovato nelle stanze, oltre a non essere riconducibile con certezza agli imputati, era stato in ogni caso rinvenuto non da agenti di P.G., ma da personale del centro di accoglienza, che aveva proceduto in assenza di qualsivoglia garanzia difensiva. Quanto alla posizione di S., invece, la difesa osserva che lo stesso, divenuto irreperibile, non era stato mai sentito in contraddittorio, nè in presenza di un esperto, non essendosi inoltre considerato, nella valutazione dei riscontri, che il sost. Commissario B. aveva escluso che S. avesse posto attività finalizzate a nascondersi, e che il teste citato a supporto delle sue affermazioni ( G.) è stato considerato un mentitore rispetto alla violenza di gruppo.

Con il quarto motivo, infine, viene censurato il giudizio di colpevolezza degli imputati rispetto al reato di atti persecutori, rilevandosi come la contestazione non contenga i requisiti minimi per l'individuazione nè del fatto storico, nè dei soggetti responsabili, avendo in ogni caso la Corte di appello fatto riferimento esclusivamente a una sola condotta minacciosa, di per sè inidonea a integrare il reato, senza riuscire a collocare nel tempo i fatti e senza soffermarsi altresì su alcuno degli eventi previsti alternativamente dalla norma incriminatrice, ovvero il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa e l'esistenza di un grave e perdurante stato di ansia e di paura da parte della stessa, o quantomeno di un fondato timore per la propria incolumità, dovendosi escludere peraltro che il minore S. abbia subito alcuno di questi eventi.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

1. In via preliminare, occorre evidenziare che, nell'imminenza dell'inizio dell'udienza dinanzi a questa Corte, ovvero alle ore 9.07 del 6 novembre 2018, è pervenuta una mail trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore di fiducia dei ricorrenti, avv. GC, il quale rappresentava di essere impossibilitato a presenziare all'udienza, per un improvviso malore che lo aveva costretto a ricoverarsi al Pronto Soccorso; il difensore chiedeva pertanto un rinvio della discussione ad altra data, riservandosi di allegare certificato medico appena possibile e, in subordine, insisteva nei motivi di ricorso.

Questo Collegio ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'istanza principale di differimento del processo, in considerazione della sua genericità, essendo la richiesta priva di idonea allegazione medica, non risultando specificati in ogni caso nè la tipologia dell'impedimento, nè l'epoca di insorgenza dello stesso, nè il nome e il luogo del nosocomio dove il difensore assumeva di essere ricoverato. Preso atto quindi che, in via subordinata, l'avv. BC si è riportato ai motivi di ricorso, si è quindi dato luogo alla discussione della causa.

2. Passando alla disamina dei ricorsi e iniziando dal primo motivo, deve escludersi la fondatezza delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa.

Ed invero, quanto all'omessa traduzione del fermo e del verbale di sequestro (ma lo stesso discorso vale anche per l'avviso ex art. 386 c.p.p.), la Corte di appello ha già efficacemente osservato che gli atti menzionati dalla difesa non sono quelli di cui l'art. 143 c.p.p., impone la traduzione, fermo restando che, in ogni caso, nelle diverse fasi processuali di merito, dunque anche in quella cautelare, è sempre stata garantita la presenza dell'interprete.

Del resto, per ciascuno degli atti richiamati, la difesa non ha specificato quale sarebbe stato il pregiudizio in concreto patito, per cui sul punto la doglianza deve essere ritenuta generica, in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Rv. 270491, relativa proprio all'omessa traduzione del fermo), secondo cui, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione, il che nel caso di specie non è avvenuto nè rispetto al fermo, il cui verbale peraltro non è stato utilizzato come fonte di prova, nè rispetto al provvedimento di sequestro, in ordine al quale è stato già chiarito da questa Corte che l'omessa traduzione non determina alcuna conseguenza giuridica (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Rv. 271422).

Di qui l'inammissibilità della censura difensiva.

3. Il secondo motivo è infondato, dovendosi escludere che le modalità di ascolto del minore K. presentino vizi di illegittimità rilevabili in questa sede.

3.1. Innanzitutto, quanto all'incidente probatorio, come già sottolineato dalla Corte di appello, contestazioni specifiche sulla correttezza della procedura non ne sono state sollevate, neanche in questa sede, per cui sul punto le doglianze difensive risultano del tutto generiche e dunque inammissibili.

3.2. Rispetto alle dichiarazioni rese dal minore K. alla RG., le censure muovono da due dati oggettivi, ovvero la mancata videoregistrazione e la mancata indicazione nel verbale riassuntivo delle domande poste al dichiarante. Iniziando proprio da quest'ultimo aspetto, il Collegio ritiene di dover dare continuità all'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 1792 del 24/11/2010, Rv. 249131), secondo cui non è causa di nullità nè di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, dovendosi evidenziare al riguardo che, se è vero che l'art. 136 c.p.p., prevede che nel verbale debbano essere riprodotte anche le domande, deve tuttavia rilevarsi che la sanzione di nullità è comminata dal successivo art. 142 c.p.p., solo per i casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Nessuna nullità o inutilizzabilità può derivare, quindi, in assenza di una specifica previsione, dalla mancata indicazione delle domande, stante il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p.. Ciò non toglie, ovviamente, che la mancata indicazione delle domande nel verbale possa in astratto influire sulla comprensione del significato di talune risposte, ma in tal senso il discorso investe non il profilo della formale legittimità dell'atto, ma l'aspetto sostanziale della valutazione del contributo narrativo, tema questo che è stato adeguatamente affrontato nella sentenza impugnata, come più avanti sarà meglio illustrato, dovendosi in questa sede rimarcare che tutte le possibili incertezze derivanti dalla lettura del verbale di sommarie informazioni sono state superate dalla Corte territoriale all'esito della successiva deposizione del minore K., sentito nel giudizio di appello all'udienza del 24 novembre 2017, allorquando la persona offesa è stata interrogata proprio in relazione alle circostanze non chiaramente emerse dal verbale, come ad esempio quelle relative a talune pause dell'audizione avvenuta in sede investigativa, pause che il minore ha chiarito di aver sollecitato perchè era molto turbato.

Anche sotto tale profilo, quindi, le censure difensive si rivelano infondate, avendo la Corte territoriale affrontato, con un approccio metodologico diretto e sostanziale, tutte le possibili incongruenze desumibili dalla semplice lettura del verbale, sebbene di per sè inidonee a dar luogo a casi di nullità o inutilizzabilità. Peraltro, come nell'incidente probatorio, pure nel corso dell'escussione avvenuta nel corso del giudizio di appello, le dichiarazioni del minore sono state raccolte nel contraddittorio delle parti, essendo quindi la difesa nella condizione di poter chiarire, attraverso l'interlocuzione con la fonte dichiarativa, tutti i propri dubbi circa la narrazione cristallizzata nel verbale di sommarie informazioni, non risultando dedotta alcuna censura circa l'eventuale limitazione delle prerogative difensive durante lo svolgimento delle audizioni partecipate del minore.

Peraltro, proprio perchè nel verbale di sommarie informazioni non sono riportate le domande, risulta meramente assertivo il sospetto difensivo secondo cui le risposte del minore siano scaturite dalla formulazione di domande suggestive, fermo restando comunque che, come già precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 43837 del 29/10/2008 Rv. 241686), il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 c.p.p., non si applica alle dichiarazioni rese dalla persona offesa al P.M. durante le indagini preliminari, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari, dovendosi altresì aggiungere che, in tema di assunzione delle prove, non dà luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., la violazione delle regole per l'esame fissate dagli artt. 498 e 499 c.p.p., poichè non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, Rv. 271883).

Nè appare pertinente l'obiezione difensiva secondo cui anche l'assunzione delle sommarie informazioni dovesse avvenire in forma partecipata, trattandosi di un atto investigativo in sè non irripetibile, tanto è vero che in seguito, nell'ulteriore sviluppo delle indagini e nell'approdo alla fase dibattimentale, l'acquisizione delle dichiarazioni del minore si è rinnovata in due occasioni in forma partecipata.

3.3. Quanto poi alla mancata videoregistrazione delle dichiarazioni investigative del 14 luglio 2016, deve richiamarsi il condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 5928 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 263469), secondo cui l'assunzione da parte del pubblico ministero delle informazioni rese dal minore vittima di abusi sessuali non deve essere documentata mediante videoregistrazione, in quanto tale formalità è prevista unicamente per le audizioni incidentali, ovvero per l'ipotesi di testimonianza resa dal minorenne in sede di incidente probatorio, come si desume chiaramente dal raffronto tra l'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, e l'art. 398 c.p.p., comma 5 bis.

Piuttosto, la Corte di appello ha correttamente dato atto che all'audizione del minore K. dinanzi alla P.G. erano presenti sia un interprete di lingua araba, sia una psicologa, ciò in conformità con la previsione di cui all'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, circa l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria.

A tal proposito, peraltro, deve evidenziarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 22754 del 20/02/2018, Rv. 273309), ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 5, comma 1, lett. c), di ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nella parte (art. 351 c.p.p., comma 1 ter) in cui non prevede l'obbligatoria conduzione dell'esame del minore da parte di personale esperto di psicologia o in psichiatria infantile e la videoregistrazione dell'audizione, per contrasto con l'art. 35, della medesima convenzione, in quanto la disposizione pattizia prevede forme di escussione del minore condotte dal magistrato o dalla polizia giudiziaria e il suddetto trattato, al pari di qualunque norma convenzionale internazionale, è vincolante nell'ordinamento interno solo se ratificato da una legge di esecuzione. In definitiva, deve ribadirsi che, rispetto alle modalità di audizione dei minori in fase investigativa, alcun profilo di nullità è ravvisabile nel caso di specie, dovendosi in ogni caso precisare che, come già affermato più volte da questa Corte (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 32374 del 08/06/2017, Rv. 270601), le cautele fissate dal legislatore sono poste a tutela del minore, per cui, al di là delle eventuali ripercussioni sul giudizio di credibilità del racconto, deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, anche nella fase delle indagini, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

Da ultimo, a ulteriore conferma dell'infondatezza della prospettazione difensiva, non va sottaciuto che, come meglio sarà illustrato più avanti, il giudizio sulla penale responsabilità degli imputati si è basato non sul verbale di sommarie informazioni del (OMISSIS), ma sulle dichiarazioni rese dal minore K. in sede di incidente probatorio e di escussione nel giudizio di appello, essendo stato acquisito il predetto verbale dalla Corte territoriale, peraltro su richiesta della difesa, al solo fine di far rilevare talune incongruenze procedurali, come detto del tutto irrilevanti e per nulla sintomatiche di un condizionamento del dichiarante.

4. Parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, con cui viene censurata la violazione di attendibilità dei minori K.M.H.H.A. e S.A.M. e il conseguente giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti ai capi A e C della rubrica.

Al riguardo deve infatti rilevarsi che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente, per formare un corpus argomentativo unitario, hanno operato una puntuale ricostruzione della vicenda oggetto di contestazione, richiamando in primo luogo le dichiarazioni dei testi di P.G. S., R. e B., i quali hanno riferito che, in data 13 luglio 2016, personale della Questura di Siracusa interveniva presso la casa di accoglienza "(OMISSIS)" sita nel Comune di (OMISSIS), in quanto il responsabile della struttura, M.F., aveva segnalato il verificarsi di abusi sessuali in danno di alcuni minori che ivi erano ospitati; gli operanti, compiuti i primi accertamenti sul posto, raccoglievano le dichiarazioni di due minori, K.M.H.H.A. e S.A.M., i quali riferivano delle molestie subite da parte di altri due ospiti del centro di accoglienza, ovvero A.M. e S.M., entrambi sedicenni all'epoca dei fatti.

In particolare, il giovane K., sia nel corso dell'incidente probatorio del 20 ottobre 2016, sia durante la successiva escussione avvenuta nel giudizio di appello il 24 novembre 2017, ha raccontato di aver subito violenze sessuali da parte di due ragazzi egiziani più grandi di lui, poi espressamente individuati negli odierni ricorrenti, i quali, verso la metà del giugno del 2016, mentre egli camminava al secondo piano della struttura, lo hanno preso con la forza e lo hanno portato in una stanza, dove, dopo averlo legato, lo hanno denudato, fatto sdraiare a terra a pancia in giù, costringendolo a turno a subire rapporti anali, slegandolo subito dopo, partecipando all'azione anche un terzo ragazzo, tale M.A.H., nei confronti del quale si è proceduto separatamente.

Orbene, il racconto del giovane K. è stato ragionevolmente ritenuto credibile da parte dei giudici di merito, innanzitutto perchè rivelatosi preciso e lineare, oltre che costante in tutte le occasioni in cui il minore è stato sentito, avendo egli rivelato ogni volta un evidente e comprensibile turbamento nel ricordare i fatti.

La narrazione di K., inoltre, ha trovato un significativo riscontro nelle dichiarazioni di U.C.A., manutentore della struttura, il quale ha rinvenuto nella stanza occupata dai ricorrenti, accuratamente nascosti dietro un armadio, tre catene di cui due piuttosto lunghe (150 e 220 centimetri) e uno spezzone di filo elettrico, ovvero gli stessi strumenti che la persona offesa ha riferito essere stati usati contro di lui per legarlo prima che venisse sodomizzato. La versione del giovane K. ha poi trovato una ulteriore conferma sul piano logico nelle dichiarazioni dell'altra persona offesa, S.A.M., il quale a sua volta ha riferito di essere stato destinatario di frequenti minacce, perpetrate anche con l'ausilio di due paia di forbici, da parte di A.M. e S.M., i quali gli avevano detto che sarebbero scappati dal centro di accoglienza solo dopo aver avuto rapporti sessuali con lui, seguitando a importunarlo mediante percosse e scappellotti al fine di incutergli timore.

S. dichiarava inoltre che la notte prima di essere sentito dalla P.G., cioè tra il 12 e il 13 luglio 2016, i due imputati gli avevano detto di non muoversi dalla stanza, perchè avrebbero dovuto abusare di lui, per cui, grazie alla complicità di un altro ospite della struttura, G.A., egli fu costretto a cambiare almeno due stanze, nel terrore di essere scoperto dai due ricorrenti.

Orbene, K. non conosceva S., nè quest'ultimo era al corrente della storia del primo, eppure l'intreccio delle loro storie conferma l'intrinseca coerenza delle rispettive narrazioni, posto che, una volta che K. andò via dalla comunità, le attenzioni a sfondo sessuale dei due imputati si sono indirizzate nei confronti di S., il quale veniva minacciato con delle forbici, anch'esse trovate nascoste, con le caratteristiche descritte da S., nella stanza occupata dai ricorrenti.

Oltre che dal ritrovamento delle forbici, la cui acquisizione da parte del personale della Comunità non presenta alcun profilo di anomalia, il racconto di S. è stato riscontrato anche dalle registrazioni delle telecamere interne all'(OMISSIS) relative alla notte tra il (OMISSIS), dalle quali si vedèva chiaramente il continuo movimento degli ospiti delle stanze, desumendosi altresì che, alle ore 1.40, S. faceva ingresso nella stanza di G. per non uscirne più.

Ora, le dichiarazioni di G. sono state oggetto di ampia discussione sia in sede di merito che negli odierni ricorsi, in quanto il predetto teste, sentito dinanzi alla Corte di appello, ha in parte modificato la versione resa nella fase investigativa, almeno con riferimento alla vicenda di K., smentendo, nell'ambito di una deposizione scandita da una pluralità di "non ricordo", di essere stato testimone oculare dello stupro di K. (il quale invero ha sempre negato che alla violenza sessuale di gruppo fu presente G.), precisando di essersi limitato a sentire parlare nel Centro di questi fatti, di cui egli però non ha avuto cognizione diretta. Sul punto la Corte di appello ha osservato, in maniera non irragionevole, che il teste G. verosimilmente aveva enfatizzato le prime dichiarazioni, in quanto, dopo aver assunto l'iniziativa di proteggere S. dal pericolo di essere violentato, ha evidentemente condito il suo racconto di particolari da lui non conosciuti direttamente, al fine di accreditarsi ulteriormente agli occhi dei suoi interlocutori, salvo poi rivelarsi molto più "prudente" un anno e mezzo dopo l'audizione resa durante le indagini preliminari, avendo egli acquisito nel frattempo una diversa maturazione personale, anche per aver intrapreso un percorso educativo.

La Corte di appello ha quindi ritenuto giustificabili e comunque non dirimenti le contraddizioni tra la versione iniziale di G. e le dichiarazioni di K., aggiungendo che, in ogni caso, il quadro accusatorio poteva anche prescindere dalle dichiarazioni di G., in quando i racconti delle persone offese S. e K. si erano già rivelati coerenti e credibili, anche perchè riscontrati da elementi di indubbio spessore probatorio, costituiti sia dal ritrovamento degli strumenti di offesa descritti dai due minori, la cui disponibilità, a prescindere dalla formale assegnazione delle stanze, è stata attribuita in capo ai due imputati dal manutentore U., che conosceva bene la struttura e i suoi ospiti, sia dalle immagini ritraenti i movimenti notturni all'interno della Comunità la sera tra il (OMISSIS), movimenti peraltro favoriti da un assurdo clima di anarchia vigente nella struttura, correttamente stigmatizzato dai giudici di merito.

In definitiva, la valutazione della attendibilità delle persone offese, in quanto sorretta da argomentazioni logiche e aderenti alle acquisizioni probatorie, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si esauriscono in una lettura alternativa del materiale istruttorio, non consentita in questa sede, anche perchè fondata su una disamina parcellizzata delle diverse fonti dimostrative raccolte.

5. Venendo infine al quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che, anche rispetto alla condanna degli imputati relativa al reato di atti persecutori (capo C della rubrica), la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive.

Innanzitutto, deve escludersi che l'imputazione presenti lacune descrittive, essendo state compiutamente specificate sia le coordinate spazio-temporali dei fatti (commessi nella struttura (OMISSIS) di (OMISSIS) dal (OMISSIS) alla notte del (OMISSIS)), sia le condotte illecite, ovvero il compimento di minacce e percorre e la manifestazione di attenzione sessuali nei confronti della vittima, con l'espresso riferimento ai fatti verificatisi la notte tra il (OMISSIS), sia infine le conseguenze patite da S.A.M., ovvero la configurabilità a suo carico di un perdurante e grave stato di paura, tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità personale.

La lettura del capo di imputazione consente dunque di superare le censure di genericità sollevate dalla difesa, dovendosi al riguardo richiamare l'affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, Rv. 271206), secondo cui, ai fini della rituale contestazione del delitto di atti persecutori, non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa, elementi questi ravvisabili nel caso di specie. Parimenti immune da censure è poi il giudizio sulla sussistenza della fattispecie contestata, risultando i fatti narrati dal giovane S. senz'altro inquadrabili nello schema del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., avendo il minore descritto diffusamente non solo la reiterazione da parte degli imputati delle avances sessuali, delle percosse (come gli scappellotti dati al minore durante un viaggio in pullman verso Siracusa, allorquando S., nel tentativo di schivare i colpi, ruppe il finestrino con il gomito) e delle minacce, queste ultime poste in essere con delle forbici, una delle quali "rotte e metà", ma anche la condizione di paura che ne era derivata, vivendo egli con l'incubo di essere prima o poi violentato, anche perchè i ricorrenti avevano creato un clima di soggezione della Comunità. Alla stregua della puntuale narrazione della persona offesa, dunque, sono stati ragionevolmente ritenuti sussistenti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 612 bis c.p., a nulla rilevando che le condotte illecite si siano dispiegate nell'arco di poche settimane, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622) che integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.

6. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi devono essere rigettati, senza tuttavia condanna alle spese, essendo stati presentati i ricorsi nell'interesse di soggetti minorenni all'epoca dei fatti.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019