Nel procedimento di mandato di arresto europeo, sia nei casi di consegna obbligatoria sia che si abbia riguardo alla condizione di doppia punibilità sussiste la necessità che l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta.
Tale compito è devoluto al giudice anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perché la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della impugnazione, ma perché essa è tenuta a verificare che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, positivi o negativi, per disporre la consegna.
Non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che il fatto - per come in concreto descritto- corrisponda sul piano qualificatorio ad una delle ipotesi di consegna obbligatoria previste dalla legge ovvero che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.
Ciò che è necessario accertare è che il fatto, descritto nelle sue componenti naturalistiche, sia riconducibile ad una fattispecie di reato previsto dell’ordinamento dello Stato richiesto ovvero che la qualificazione del fatto, fornita dallo Stato di emissione, sia riconducibile ad una delle fattispecie di c.d. consegna obbligatoria.
Il Giudice interno tuttavia, deve poter esercitare un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato: per esercitare detto controllo è necessario che il fatto sia decritto sul piano naturalistico e strutturale.
In tema di mandato di arresto Europeo, può essere certamente data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato, atteso che la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
L’autorità giudiziaria italiana nel dare corso ad un MAE processuale deve accertare se nell’ordinamento richiedente la consegna sia fissato espressamente un termine di durata della misura cautelare o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, comunque, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia od alla sua estinzione.
Il parametro per valutare la compatibilità della normativa degli Stati dell’Unione Europea ai principi costituzionali, richiamati in via generale dalla L. n. 69 del 2005, art. 2, è rappresentato dai principi "comuni" garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dalla Cedu.
In tale prospettiva, va rifiutata la consegna se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva: detta previsione normativa va interpretata alla luce, non del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento italiano, bensì dei principi "comuni" di cui all’art. 6 T.U.E., tra i quali si pone quello del contenimento della durata della detenzione preventiva entro "tempi ragionevoli", come garantito dall’art. 5 par. 3 CEDU fino al giudizio di primo di primo grado.
Si è evidenziato che le garanzie previste dall’art. 5 CEDU non richiedono necessariamente la previsione di "termini" fissi di durata della carcerazione preventiva, ma soltanto che l’ordinamento e la prassi processuale assicurino "in concreto" che l’imputato sia portato al più presto in giudizio e giudicato o sia altrimenti scarcerato.
E' sufficiente la previsione nella legislazione dello Stato di emissione di un limite temporale "implicito" alla custodia cautelare, desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa, per tutta la fase che precede la pronunzia di merito sulla fondatezza dell’accusa.
L’”elevato livello di fiducia" tra gli Stati dell’Unione posto a ragione giustificatrice del sistema del MAE (considerando n. 10), con la conseguente soppressione del controllo politico (considerando n. 9) e il superamento del regime estradizionale (considerando n. 11), non elimina, tuttavia, ma anzi postula, l’esigenza di un "controllo sufficiente" (considerando n. 8) da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, in un contesto di progressiva adesione all’U.E. di Stati formatisi anche su realtà civili ed economiche e su storie politiche e istituzionali tra loro diverse.
Corte di Cassazione
sez. Feriale Penale, sentenza 27 agosto – 2 settembre 2019, n. 36844
Presidente Di Nicola – Relatore Silvestri
Ritenuto in fatto
1.La Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna allo Stato di Slovenia di L.L. , sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e destinataria di un mandato di arresto Europeo processuale emesso dal Tribunale di Ljubjana per il reato di truffa, relativo ad un fatto commesso nel 2010.
Il mandato di arresto è stato disposto per consentire nuovamente la celebrazione del processo nei riguardi di L. in Slovenia a seguito del mutamento del giudice.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della imputata articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente nella specie il presupposto della doppia incriminabilità del fatto per cui si procede.
L’imputazione farebbe riferimento ad una condotta in cui L. , in qualità di legale rappresentante di una società, avrebbe stipulato e firmato un contratto di leasing finanziario per un determinato veicolo per un importo totale di circa 29 mila Euro ed in questo modo avrebbe ingannato la società concedente che avrebbe erogato un finanziamento in relazione al quale sarebbe stata pagata in seguito solo la somma di circa 10 mila Euro; il pagamento delle singole rate non sarebbe stato corrisposto e, secondo l’assunto accusatorio, la società conduttrice, in ragione delle sue condizioni patrimoniali, avrebbe avuto sin dall’origine la volontà di non adempiere.
Secondo la ricorrente, invece, il fatto, per come decritto, non costituirebbe reato per l’ordinamento interno, ma solo un inadempimento civilisticamente rilevante, per il quale non sarebbe dunque consentita la consegna; il "fatto" di stipulare e sottoscrivere un contratto, si assume, non integrerebbe tecnicamente la condotta fraudolenta idonea a trarre in inganno l’altro contraente, non potendo attribuirsi nella specie rilevanza al mero silenzio; nella descrizione del reato non si sarebbe peraltro considerato: a) l’avvenuta restituzione del veicolo da parte della società conduttrice; b) il pagamento successivo di cinque rate; c) il carattere professionale della società di leasing che, si assume, non potrebbe non avere compiuto i necessari accertamenti sulla società richiedente prima di concedere il finanziamento.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la omessa motivazione quanto alle esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento restrittivo.
Il mandato di arresto sarebbe stato finalizzato solo a garantire la presenza dell’imputata nel processo di primo grado e sarebbe scollegato da una valutazione di pericolosità: nè sarebbe stato indicato un termine di cessazione della esigenza cautelare indicata.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata indicazione di termini per la privazione della libertà; non sarebbe stato spiegato se l’arresto sia stato chiesto per consentire la presenza della ricorrente al processo o se si "sostanzi" (così il ricorso) in una qualche forma di privazione della libertà per la durata del processo.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 696 ter c.p.p.; la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di truffa per l’ordinamento interno e tuttavia non avrebbe rifiutato la consegna in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n), in quanto il motivo di rifiuto in questione sarebbe subordinato alla sussistenza delle condizioni di procedibilità del fatto anche in Italia, ai sensi dell’art. 9 c.p., che, nella specie, sarebbero state tuttavia mancanti.
Sostiene il ricorrente invece che la disciplina della L. n. 69 del 2005 sarebbe sul punto regressiva rispetto a quella prevista in tema di estradizione, per la quale la estinzione del reato per prescrizione è di per sé preclusiva della consegna.
In tale contesto si fa riferimento all’art. 696 ter c.p.p. ed alla tutela dei diritti fondamentali della persona, fra i quali sarebbe ricompreso il diritto di difesa e, dunque, quello ad una ragionevole durata del processo.
Nel caso di specie, il processo si sarebbe già in parte svolto in Slovenia e l’imputata vi avrebbe già partecipato; il mandato di arresto sarebbe finalizzato a garantire nuovamente la presenza della imputata a seguito del mutamento dell’organo giudicante.
Secondo la difesa la ricorrente non potrebbe essere costretta a partecipare ad una "replica del processo" ed in tal senso si chiede che la Corte di cassazione prenda in considerazione la possibilità di sollevare incidente di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n) in relazione all’art. 111 Cost..
Considerato in diritto
1.Il ricorso è fondato, limitatamente ai primi tre motivi.
2. È fondato il primo motivo.
2.1. Sia che si voglia avere riguardo ai casi di consegna obbligatoria previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 8 - il cui comma 2, tuttavia, demanda all’autorità giudiziaria italiana il compito di accertare se la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna corrisponda alle fattispecie indicate al comma 1 della norma in questione - sia che si abbia riguardo alla condizione di doppia punibilità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato la necessità che l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta.
Si è precisato che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che il fatto - per come in concreto descritto- corrisponda sul piano qualificatorio ad una delle ipotesi di consegna obbligatoria previste dalla legge ovvero, quanto alla condizione di cui all’art. 7 della legge in esame, che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernardo Pascale, Rv. 270405).
Tali conclusioni non mutano anche ove dovessero applicarsi alla fattispecie in esame la disposizione di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, lett. e), di attuazione delle decisione quadro 2008/909/GAI relative all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea, disposizione che espressamente richiama la punibilità del fatto indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica che ne sono dati dalla legge nazionale.
Ciò che è necessario accertare è che il fatto, descritto nelle sue componenti naturalistiche, sia riconducibile ad una fattispecie di reato previsto dell’ordinamento dello Stato richiesto ovvero che la qualificazione del fatto, fornita dallo Stato di emissione, sia riconducibile ad una delle fattispecie di c.d. consegna obbligatoria (nel caso di specie, quella di cui all’art. 8 lett. v) della legge in esame).
Il Giudice interno tuttavia, deve poter esercitare un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato: per esercitare detto controllo è necessario che il fatto sia decritto sul piano naturalistico e strutturale.
Si tratta di una esigenza funzionale alla ineludibile necessità di un’interpretazione della norma che tenga conto della finalità perseguita dalla condizione di cui all’art. 7 ovvero dall’art. 8 della L. n. 69 del 2005, in un corretto effettivo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.
Al giudice spetta il dovere d’accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad un’ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall’altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8.
Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perché la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della impugnazione, ma perché essa è tenuta a verificare che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, positivi o negativi, per disporre la consegna.
2.2. Nel caso di specie, la Corte di appello di Venezia non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitata ad affermare che nella specie sarebbero configurabili sul piano fattuale gli elementi del delitto di truffa.
Per giungere alla conclusione indicata la Corte di merito ha evidenziato che la L. il 23/11/2010 avrebbe prima sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società O. d.o.o.- impresa in quel momento ancora giuridicamente esistente ed operativa (la cancellazione dell’impresa è del 13/11/2012 e, dunque, di due anni dopo)- un contratto di leasing finanziario per "l’acquisto" di un veicolo e, successivamente, non avrebbe adempiuto al programma obbligatorio derivante dal contratto.
Nel mandato di arresto Europeo si fa espresso riferimento ad una condotta - quella di sottoscrizione del contratto - che avrebbe assunto una funzione ingannevole, in ragione della situazione patrimoniale della impresa (al momento della conclusione del contratto alla società erano stati "chiusi" due conti correnti), rispetto alla successiva erogazione del finanziamento.
Al di là del generico riferimento qualificatorio alla componente decettiva della condotta, non è stato tuttavia descritto sul piano fattuale nulla su decisivi profili:
a) in cosa sarebbe consistita, sul piano naturalistico, detta condotta ingannevole;
b) quale fosse, al di là della chiusura dei due conti correnti, la effettiva situazione patrimoniale della impresa al momento in cui il contratto fu stipulato;
c) se l’ipotizzato inganno, in particolare, abbia avuto una componente obiettivamente commissiva, cioè se fu falsamente rappresentata dalla società una situazione diversa e migliore rispetto a quella in cui essa versava, ovvero se la componente decettiva sia consistita in un mero silenzio, e, posto che vi sia stato solo un comportamento silente, quale sia stato il suo oggetto e la sua doppia efficienza causale rispetto alla induzione in errore della società di leasing ed all’atto di disposizione patrimoniale conseguente;
d) quale fosse il patrimonio informativo di cui disponeva la società di leasing.
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono certamente consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente tenuto, ma è essenziale verificare e chiarire quale sia l’oggetto del silenzio, essendo necessario che esso verta su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto e sia stato tenuto da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere, atteso che solo in tali casi il comportamento dell’agente non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente. (Cfr., fra le altre, Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981).
Si tratta di questioni che investono il nucleo costitutivo del reato di truffa e della verifica che il giudice è tenuto a compiere ai fini della consegna; la Corte di appello, nella specie, avrebbe dovuto verificare se, a prescindere dalla fondatezza nel merito dell’accusa per la quale si procede, il fatto fosse stato descritto naturalisticamente in modo compiuto e tale da consentire di ritenere che esso fosse - anche solo astrattamente - riconducibile alle fattispecie di truffa o di insolvenza fraudolenta ovvero, in alternativa, fosse inquadrabile in un mero inadempimento contrattuale, peraltro parziale.
Sul punto la sentenza impugnata è obiettivamente silente e deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame; La Corte di appello, in applicazione dei principi indicati e delle informazioni necessarie, verificherà la sussistenza della rilevanza interna del fatto reato contestato ovvero se si sia davvero in presenza di una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria.
3. Sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Non è in contestazione che il mandato di arresto Europeo per il quale si procede sia stato emesso per ottenere la consegna non di un soggetto che debba essere catturato in esecuzione di un provvedimento cautelare funzionale ad esigenze connesse alla commissione del reato, quanto, piuttosto, per ragioni strettamente legate allo sviluppo del processo, cioè per consentire la rinnovazione dibattimentale in un giudizio, resasi necessaria a seguito del mutamento della persona fisica del giudice.
In tale contesto si è chiesta la consegna della ricorrente, già presente in precedenza in udienza, per il tempo necessario alla "nuova" celebrazione del processo.
3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di mandato di arresto Europeo, può essere certamente data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato, atteso che la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013, Lampugnani, Rv. 258510; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249211).
Si tratta di un principio più volte declinato in decisioni con le quali si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto Europeo cd. processuale in relazione ad un provvedimento volto a consentire l’espletamento di un confronto (n. 51511/2013), di un ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell’imputato in udienza (n. 20282/2013), l’accompagnamento a fini investigativi per l’espletamento dell’interrogatorio e della ricognizione formale (n. 45043/2010) (Così testualmente, Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305).
Si è affermato in particolare che può essere data esecuzione in Italia ad un M.A.E. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell’imputato (Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, Waligora, Rv. 255179 in fattispecie relativa ad un M.A.E. processuale emesso dall’autorità giudiziaria polacca, con il quale era stata richiesta la consegna per un termine di quattordici giorni).
Si è precisato che:
a) una tale tipologia di mandato di arresto non è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che non possono essere dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione;
b) non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. per l’adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell’autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d’arresto Europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248970).
E tuttavia, un dato assume rilevanza dall’esame della giurisprudenza di legittimità: la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in fattispecie in cui il mandato d’arresto era stato emesso al fine di garantire la presenza dell’imputato per il compimento di singoli atti ovvero per un limitato periodo di tempo.
3.3. Nel caso di specie, non è in contestazione che: a) la ricorrente sia già stata presente in più udienze dibattimentali già celebrate (quelle dell’1/03/2017 e del 4/04/2017); b) nel corso delle udienze in questione l’imputata sia stata compiutamente identificata ed abbia esposto le proprie tesi difensive; c) la necessità di rinnovare il dibattimento sia derivata da esigenze interne all’ordinamento dello Stato richiedente (il mutamento della persona fisica del magistrato) e non per cause imputabili alla L. ; d) l’imputata, pur citata per la rinnovazione, non si è presentata; e) il giudice abbia disposto il mandato di arresto per assicurare la presenza della ricorrente.
È stata dunque valorizzata una esigenza strumentale a garantire non il diritto della imputata a partecipare liberamente al "suo" processo, quanto, piuttosto, ad "assicurare" ancora, nuovamente, la presenza della stessa imputata in un processo non concluso, a distanza di anni, per ragioni non attribuibili certamente alla L. , destinataria, tuttavia, di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Una situazione obiettivamente non causata dalla ricorrente rispetto alla quale si pone in modo stringente l’esigenza di comprendere: a) se la consegna dell’imputata sia strumentale a garantire la presenza di questa per un singola udienza, cioè per un singolo segmento processuale, ovvero per un tempo più ampio ed esteso; b) quale sia, in tale ultima evenienza, il tempo necessario alla ultimazione del processo per il quale dovrebbe essere garantita la presenza della imputata; c) se esistano, in tali ipotesi, termini di durata di privazione della libertà personale nello Stato richiedente.
Sul punto il mandato di arresto per il quale si procede è silente e l’autorità giudiziaria italiana, come detto, deve accertare se nell’ordinamento richiedente la consegna sia fissato espressamente un termine di durata della misura cautelare o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, comunque, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia od alla sua estinzione.
3.4. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che il parametro per valutare la compatibilità della normativa degli Stati dell’Unione Europea ai principi costituzionali, richiamati in via generale dalla L. n. 69 del 2005, art. 2, è rappresentato dai principi "comuni" garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dalla Cedu (tra le tante, Sez. U. n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235351; Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007, Melina, Rv. 237078; Sez. 6, n. 4528 del 27/01/2012, Baldi, Rv. 251959).
In tale prospettiva, le ora richiamate Sezioni Unite hanno ritenuto che la previsione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), che stabilisce il rifiuto della consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva", vada interpretata alla luce, non del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento italiano, bensì dei principi "comuni" di cui all’art. 6 T.U.E., tra i quali si pone quello del contenimento della durata della detenzione preventiva entro "tempi ragionevoli", come garantito dall’art. 5 par. 3 CEDU fino al giudizio di primo di primo grado.
Si è evidenziato che le garanzie previste dall’art. 5 CEDU non richiedono necessariamente la previsione di "termini" fissi di durata della carcerazione preventiva, ma soltanto che l’ordinamento e la prassi processuale assicurino "in concreto" che l’imputato sia portato al più presto in giudizio e giudicato o sia altrimenti scarcerato.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con il principio espresso dalla L. n. 69 del 2005 anche la previsione nella legislazione dello Stato di emissione di un limite temporale "implicito", desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa, per tutta la fase che precede la pronunzia di merito sulla fondatezza dell’accusa.
3.5. Su tali fondamentali tematiche il mandato di arresto per il quale si procede è silente.
Ne deriva che anche sul punto la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello applicherà i principi indicati ed accerterà, anche attraverso informazioni aggiuntive, se ed in che termini la richiesta di consegna in esame - fondata sulla esigenza di assicurare nuovamente la presenza della ricorrente in un processo per il quale si è posta la necessità di rinnovazione dibattimentale per ragioni interne allo Stato di emissione del mandato di arresto -- sia legittima in relazione alle garanzie offerte dello Stato richiedente dei diritti costituzionalmente garantiti ed in un’ ottica di un necessario bilanciamento di interessi.
Il mandato di arresto Europeo "è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative delle libertà" (art. 1), che si basa "su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri", tanto che la sua attuazione "può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’art. 6, par. 1, del Trattato sull’Unione Europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’art. 7, par. 1, dello stesso trattato".
Il sistema della previsione di una normativa comune per la consegna degli imputati o condannati, quale forma di diretta cooperazione giudiziaria, presuppone che i paesi aderenti rispettino i diritti fondamentali ed osservano i principi sanciti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e contenuti nella Carta del diritti fondamentali dell’Unione Europea per la esplicita condivisione da parte dei paesi aderenti dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.
L’”elevato livello di fiducia" tra gli Stati dell’Unione posto a ragione giustificatrice del sistema del MAE (Considerando n. 10), con la conseguente soppressione del controllo politico (Considerando n. 9) e il superamento del regime estradizionale (Considerando n. 11), non elimina, tuttavia, ma anzi postula, l’esigenza di un "controllo sufficiente" (Considerando n. 8) da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, in un contesto di progressiva adesione all’U.E. di Stati formatisi anche su realtà civili ed economiche e su storie politiche e istituzionali tra loro diverse.
Dunque, vi è una presunzione che lo Stato richiedente dia adeguate garanzie, ma ciò non esime l’autorità giudiziaria dagli accertamenti necessari.
4. È invece infondato il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte di cassazione chiarito in maniera condivisibile che il motivo di rifiuto basato sull’intervenuta prescrizione del reato, di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. n), opera esclusivamente laddove, sussistendo in concreto le condizioni di procedibilità di cui all’art. 9 c.p., vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del m.a.e. in Italia (Sez. 6, n. 51 del 30/12/2014, dep. 2015, Bortolotto, Rv. 261574).
Nel caso di specie non è in contestazione che detta possibilità non vi fosse e non vi sono ragioni per dubitare della compatibilità costituzionale della norma in esame proprio in considerazione di quella fiducia di Stati di cui si è già detto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai primi tre motivi di ricorso e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Rigetta nel resto il ricorso e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.