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Droga, involucri vuoti e bilancino non bastano per condanna (Tr Trento, 103/24)

4 ottobre 2024, Tribunale per i Minorenni di Trento

Due involucri di plastica vuoti, un bilancino, 50 g di sostanza stupefacente e  un grinder sono è perfettamente compatibile con la detenzione della sostanza ad uso personale, trattandosi di strumentazione funzionale anche alla consumazione.

 
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO 

Sentenza 103/24 

18 settembre - 4 ottobre 2024

X nato il **/2007 a **
difeso di fiducia dall'Avv. Nicola CANESTRINI del foro di Rovereto;

LIBERO-PRESENTE

IMPUTATO

a) per il delitto p. e p. dall'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, deteneva, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionata in un involucro in cellophane e racchiusa in un pacchetto di sigarette (rinvenuto dalla madre nella sua camera da letto e materialmente consegnato ai Carabinieri della Stazione di Rovereto) del peso netto di grammi 48,11 con principio attivo del 30% da cui erano ricavabili n. 595 d.m.s. e che, avuto riguardo al peso complessivo e al confezionamento, ai luoghi di rinvenimento e conservazione, nonché per altre circostanze dell'azione (possesso ingiustificato di un bilancino di precisione di marca "Aosai" di colore nero; di un sacchetto di plastica di colore verde; di un involucro trasparente in plastica; di un grinder: materiale rinvenuto nella sua stanza da letto in occasione della perquisizione domiciliare), appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale.
In Rovereto il 14.5.2023.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo si è svolto in presenza dell'imputato che ha prestato il suo consenso alla definizione del procedimento allo stato degli atti e con rito abbreviato.

All'esito della discussione il PM richiedeva pronuncia di sentenza di non luogo a procedere ex. art. 27 d.P.R. 448/88 per irrilevanza del fatto; per contro, la Difesa richiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto.

Esaminati gli atti di indagine ed esperito oggi l'interrogatorio dell'imputato si ritiene che egli debba essere prosciolto in accoglimento della richiesta avanzata dalla Difesa.

Come risulta dalla CNR del 14/05/2023, la madre del minore imputato ** si presentava alla Stazione dei CC di Rovereto e riferiva dell'abituale utilizzo di stupefacenti da parte del figlio. Riferiva inoltre di aver rinvenuto la mattina del 13/05/2023 nella stanza del figlio un pacchetto di sigarette al cui interno era nascosta una consistente quantità di Marijuana (55,8 gr lordi) (recte: hashish) )che consegnava al suddetto ufficio.

Veniva eseguita una perquisizione locale nell'abitazione dell'imputato durante la quale venivano rinvenuti un bilancino, un sacchetto verde vuoto, un involucro trasparente e un "grinder" - consegnato direttamente dall'indagato - mentre la ricerca di ulteriori sostanze stupefacenti dava esito negativo.

Nell'interrogatorio dell'imputato esperito in data odierna egli ammette la detenzione per uso solo personale e nega di aver intrapreso attività di spaccio della sostanza.

Ciò detto riguardo agli elementi di fatto, va premesso in punto il principio secondo il quale la destinazione della sostanza allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della medesima e come tale va provata in giudizio (ex multis Cass. pen. Sez. III, sent. 12 febbraio -29 maggio 2020, n. 16456; Cfr. Cass. pen. sez. IV pen., sentenza 10 dicembre 2019 n. 265; Cass. pen. Sez. III, sent. 15 gennaio 2019, n. 10949).

Va poi evidenziato che l'art. 75 comma 1-bis del d.P.R. 309/90 stabilisce, per quanto qui interessa, che ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto della quantità della medesima in relazione ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle modalità di presentazione delle sostanze, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze del!'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad uso esclusivamente personale.

Dunque, la finalità di spaccio della sostanza non può ritenersi provata sulla base del solo dato quantitativo - e dell'eventuale superamento dei limiti stabiliti dall'art. 73, comma 1 bis lett. a), del d.P.R. 309/90 - essendo necessario che il giudice, valutate le ulteriori circostanze oggettive e soggettive del fatto, ritenga accertata l'esistenza di elementi significativi e univoci rispetto a tale finalità (cfr. Cass. pen. Sez III, sentenza 25 giugno 2020, n. 25254; Cass. pen. Sez. III, sentenza 19 settembre 2019, n. 43262).

 Alla luce di quanto considerato, nell'ipotesi oggetto del presente procedimento il quadro probatorio emergente dagli atti di indagine non risulta sufficiente per ritenere provata la finalità dello spaccio.

Infatti, la sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione dell'imputato non rappresenta, come già evidenziato, elemento da solo idoneo a provare la destinazione della medesima.

Parimenti, le ulteriori circostanze del fatto emerse durante la perquisizione sono da ritenersi inidonee ad accertare la suddetta finalità; invero, la presenza di due soli involucri vuoti, di un bilancino e di un grinder, è perfettamente compatibile con la detenzione della sostanza ad uso personale, trattandosi di strumentazione funzionale anche alla consumazione.

Di contro, nessun elemento probatorio in grado di provare in modo inequivoco la destinazione allo spaccio è emerso dagli atti del procedimento (non è stato individuato alcun cessionario e non sono stati rinvenuti proventi in denaro o altra utilità).

Dalla valutazione globale degli elementi emersi, il reato contestato non può ritenersi configurato mancando uno dei suoi elementi costitutivi.

PQM

visti gli artt. 32 DPR 448/88, 425, 442 e 530 co.2 c.p.p.

assolve l'imputato del reato contestato perché il fatto non sussiste. Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Assegna il termine di gg. 30 per deposito della motivazione Così deciso in Trento, il 18.09.2024