In caso di condanna per spaccio di sostanza stupefacente quando il contenuto delle conversazioni telefoniche poste a base della condanna non sia sostenuto da elementi obiettivi (sequestri, perquisizioni, dichiarazioni di terzi,..) il giudice è tenuto (almeno) a motivare i motivi dei mancati riscontri.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 ottobre ? 18 dicembre 2013, n. 50995
Presidente Fiale ? Relatore Marini
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 6/12/2011 la Corte di appello di Catania, sull'appello del Pubblico ministero, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 18/6/2004, ha dichiarato i sigg. C. e P. colpevoli del reato e, esclusa l'aggravante contestata (art.80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha determinato in sei anni di reclusione e 18.000,00 Euro di multa ciascuno la pena da infliggersi per il reato ex artt.110, 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso nel periodo che va dal mese di ottobre 1999 agli inizi del mese di gennaio 2000.
2. La Corte di appello ha ritenuto di non condividere le conclusioni dubitative cui era giunto il Tribunale e che lo avevano condotto a ritenere il quadro probatorio insufficiente ad affermare con certezza che i coniugi C. avessero svolto una rilevante e continua attività di approvvigionamento e cessione a terzi di sostanze stupefacenti per quantitativi rilevanti.
3. Secondo la Corte di appello, il contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche, captate dall'ottobre 1999 al gennaio 2000, vede i due imputati come interlocutori diretti, presenta un contenuto complessivamente univoco, rivela un linguaggio incompatibile con le spiegazioni fornite dagli imputati e, invece, chiaramente riferito a sostanze stupefacenti. Si è, dunque, in presenza di indizi univoci, precisi e concordanti e rispettosi dei criteri fissati dall'art. 192 cod. pen., così che può dirsi raggiunta la prova di responsabilità. Esempi di conversazioni aventi le caratteristiche ora ricordate sono contenuti nelle pagine 3, 4 e 5; si tratta di conversazioni che parlano espressamente di "droga", di "fumo", di prezzo per ogni grammo, del rischio di essere arrestati, di viaggi in Calabria a ritirare un pacco, di acconti e crediti, ed espressioni simili.
4. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello i sigg. C. e P. hanno proposto ricorso, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt.533 cod. pen. e 5 della legge 20 febbraio 2006, n.46, potendo la diversa valutazione dei giudici di appello condurre al rovesciamento della sentenza assolutoria solo in caso di totale superamento degli argomenti assolutori (Sez.6, n.40159 del 3/11/2011), condizione che qui non può dirsi esistente: la Corte di appello ha fatto proprie interpretazioni diverse e alternative rispetto a quelle dei primi giudici, ma restano gravi profili di dubbio in quanto: 1) la fonte della notizia di reato è rimasta anonima; 2) non sono state compiute attività di osservazione; 3) non sono state identificate persone che potessero acquistare o avere acquistato le sostanze di cui si parla; 4) nessun sequestro è stato effettuato; 5) le conversazioni presentano margini di incertezza interpretativa;
b. Errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate in quanto raccolte in violazione degli artt.266, comma 2, 267 e 268, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 271 cod. proc. pen.
c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett. b) cod. proc. pen. e inutilizzabilità delle conversazioni tra presenti intercettate in quanto raccolte in violazione dell'art.266, comma 2, cod. proc. pen.
Osservano i ricorrenti che le intercettazioni fra presenti presso il domicilio furono autorizzate senza che sussistessero gravi indizi di reato, e tanto meno indizi di attualità di commissione di reati all'interno del domicilio, posto che l'unico elemento fondante la richiesta di intercettazione era costituito da una segnalazione anonima non supportata da accertamenti o iniziali riscontri
d. Errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla localizzazione degli impianti di intercettazione: gli apparati di ascolto furono installati presso l'abitazione dei ricorrenti e quelli di ricezione presso i locali del Commissariato di P.S., e ciò in violazione del disposto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. e dei requisiti di necessità e urgenza, così violandosi i principi fissati dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n.919/2004, ud.26/11/2003;
e. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett. e) cod. proc. pen. ed errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. dell'art.73, citato, risultando infondata e arbitraria la lettura delle conversazioni intercettate che i giudici di appello hanno adottato omettendo di considerare che difetta ogni elemento di supporto a tale lettura: non risultano identificati gli acquirenti della sostanza, non sono state individuate le fonti della stessa, non sono stati ricostruiti movimenti di denaro significativi, non è stato operato alcun sequestro di sostanza, non è stata smentita in modo certo la riferibilità delle conversazioni al commercio di oro o preziosi svolto dal ricorrente presso l'abitazione.
5. Con atto depositato in data 1/10/2013, la Difesa, oggi rappresentata dall'avv. Francesco Antille, ha presentato "motivi nuovi" nell'interesse dei ricorrenti. Richiamati e condivisi i motivi depositati dal precedente Difensore, si deduce:
I. Inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione agli artt.191, 267, 268, comma 3, e 271 cod. proc. pen.: premesso che la questione di inutilizzabilità ex art.191 cod. proc. pen. è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, la corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione in ordine all'adeguatezza della parte motiva dei decreti autorizzativi, che sono stati assunti mediante il mero rinvio alla richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria e senza che il Giudice delle indagini preliminari, il Tribunale e la Corte di appello abbiano proceduto alla minima valutazione critica. Inoltre, i decreti difettano del tutto di motivazione in ordine al requisito dell'"assoluta urgenza" e a quello della "necessità", nonché in ordine ai presupposti di utilizzazione di apparati esterni alla Procura della Repubblica; su quest'ultimo aspetto nessuna motivazione è presente nei decreti del Pubblico ministero.
II. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla interpretazione del contenuto delle conversazioni, suscettibili di essere valutate alla luce delle attività lavorative svolte dai ricorrenti presso l'abitazione, con conseguente vizio anche in ordine al criterio fissato dall'art.533 cod. proc. pen. in tema di decisione.
6. Il ricorso, assegnato all'udienza del 20/6/2013, è stato oggetto di rinvio a nuovo ruolo per impedimento del Difensore con sospensione dei termini di prescrizione e, quindi, assegnato all'odierna udienza per la trattazione.
Considerato in diritto
1. Deve preliminarmente osservarsi come la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale e quella di condanna emessa dalla Corte di appello siano motivate in modo particolarmente sintetico e trovino sostegno in letture profondamente diverse dell'unica fonte probatoria considerata rilevante: il contenuto delle conversazioni intercorse tra gli imputati e oggetto di captazione mediante strumenti di ascolto tra presenti collocati all'interno dell'abitazione. Entrambe le sentenze di merito, infatti, danno atto della non esistenza di prove positive diverse da tali conversazioni.
2. Alla luce di tale ultima considerazione la Corte ritiene indispensabile esaminare per primi i motivi di ricorso che attengono alla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni effettuate all'interno dell'abitazione dei ricorrenti, posto che nella ipotesi di accoglimento dell'impugnazione non residuerebbero elementi di prova rilevanti a sostegno della decisione assunta dai giudici di appello.
3. I motivi di ricorso sono sul punto particolarmente articolati e si fondano su principi interpretativi certamente condivisibili. Corretto appare, infatti, il richiamo al dato normativo e alle decisioni della giurisprudenza sia con riferimento ai limiti delle notizie provenienti da fonte anonima come fondamento del giudizio sulla gravità indiziaria richiesta dall'art.267 cod. proc. pen., sia con riferimento ai presupposti di attualità richiesti dal comma 2 dell'art.266 cod.proc. pen., sia, infine, con riferimento alla disciplina delle operazioni di captazione e alla localizzazione degli apparati utilizzati.
4. Tuttavia, i motivi di ricorso difettano dei requisiti di specificità che la legge processuale richiede e operano riferimento a documenti non presenti in atti e non esaminabili da parte di questa Corte.
5. La lettura degli atti processuali, consentita al giudice di legittimità in presenza di motivi che concernono asserite violazioni procedimentali, ha permesso alla Corte di rilevare quanto segue:
- In sede di prima udienza dibattimentale avanti il Tribunale la difesa degli imputati eccepì il mancato deposito delle conversazioni intercettate e il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità prospettata, addivenne alla decisione di autorizzare la trascrizione integrale di tutte le conversazioni, e non solo di quelle richieste dal Pubblico ministero, al fine di consentire agli imputati la più ampia difesa nel merito;
- In quella sede nessuna eccezione venne prospettata con riguardo alla legittimità e correttezza dei decreti autorizzativi, delle modalità di esecuzione delle operazioni da parte della polizia giudiziaria, della localizzazione degli apparti tecnici;
- Alla presentazione di una dichiarazione di appello da parte del Pubblico ministero non fece seguito una impugnazione incidentale degli imputati, assolti in primo grado, avente ad oggetto l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni; né la questione risulta proposta in sede di giudizio avanti la Corte di appello;
- Il risultato di tale evoluzione della vicenda processuale è che i decreti autorizzativi e la documentazione concernente l'esecuzione delle operazioni non risultano essere stati acquisiti al fascicolo processuale né in sede di udienza preliminare, né nel corso dei giudizi di primo e secondo grado;
- Tali decreti e detta documentazione non sono stati allegati ai motivi di ricorso e non lo sono stati neppure ai motivi nuovi presentati dal Difensore nel frattempo nominato.
6. Quanto esposto conduce a ritenere i motivi di ricorso privi di specificità e non suscettibili di esame in questa sede. Se è vero che la Corte di cassazione è giudice del merito rispetto alle questioni che attengono al corretto svolgimento del procedimento e del processo, e se è vero che si è in presenza di ipotesi di inutilizzabilità delle conversazioni rilevabile per la prima volta in sede di legittimità, è altrettanto vero che il sindacato della Corte è limitato agli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, agli atti formati in corso di dibattimento e a tutti gli atti che le parti processuali allegano al ricorso al fine di sostenere le censure che intendono prospettare. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice di legittimità deputato al controllo della regolarità degli atti debba essere posto in condizione di verificare la fondatezza dell'impugnazione avendo a disposizione gli atti processuali o mediante la loro allegazione al ricorso o mediante la puntuale indicazione dei loro estremi, ferma restando l'esigenza che la parte ricorrente specifichi anche in modo puntuale le ricadute che il vizi avrebbe sulla decisione (si rinvia alle motivazioni di Sez. 2, n. 672 del 23/1/1998, Trimboli; Sez.6, n.23785 del 26/3/2003, Sabbatino e altro; Sez.5, n.133 del 13/1/2000, Maugeri; Sez. 2, n. 669 del 1/2/2000, Carloni; e sotto diverso profilo: Sez.6, n.18725 del 19/4/2012, Ponzoni).
7. Ora, non c'è dubbio che nel caso in esame i decreti e la documentazione relativi alle attività di intercettazione non sono stati allegati al fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di richiesta di acquisizione né di richiesta di esame circa la loro correttezza in vista della utilizzabilità degli siti delle intercettazioni. Difettando specifiche indicazioni e allegazioni da parte del ricorrente, i motivi di ricorso devono essere considerati inammissibili.
8. Venendo agli ulteriori motivi di ricorso che sono stati proposti avverso la decisione della Corte di appello in ordine alla responsabilità degli imputati, la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata presenti vizi logici che conducono all'annullamento della decisione.
9. Occorre rilevare che nei suoi motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale il Procuratore della Repubblica ebbe ad evidenziare la complessità, la serietà e la durata delle indagini svolte in relazione ai sospetti che i coniugi C. svolgessero stabile attività di acquisto e di cessione di sostanze stupefacenti. A fronte di tale impegno investigativo, gli elementi di prova acquisiti al fascicolo processuale su istanza della pubblica accusa e quindi posti a fondamento della decisione della Corte di appello constano pressoché esclusivamente delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione. La complessa attività d'indagine posta in essere anche utilizzando tali conversazioni non ha consentito di individuare le fonti di approvvigionamento della sostanza che si assume acquistata; non sono stati individuati eventuali acquirenti; né sulla persona del sig. C. né presso la sua abitazione sono state rinvenute tracce di sostanza stupefacente; difetta la individuazione dei luoghi ove la sostanza sarebbe stata custodita; difetta la individuazione di movimenti o disponibilità di denaro compatibili con gli importi di cui si parla nel corso delle conversazioni intercettate.
10. Osserva la Corte che la mancata individuazione di tali elementi, che costituiscono il normale compendio delle indagini in materia di commercio di sostanze stupefacenti, non è da porsi in relazione a situazioni contingenti e deve essere valutata alla luce di un controllo che si protratto per alcuni mesi.
11. Sul piano logico è possibile che le indagini siano state condotte in modo approfondito e non abbiano ottenuto riscontri obiettivi a causa di circostanze fortuite, così come è possibile che siano state condotte in modo inadeguato e quindi fallendo nella acquisizione di dati obiettivi che avrebbero potuto essere cristallizzati procedendo in modo più professionale. La motivazione delle sentenze di merito non consente di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria, agendo sulla base delle conversazioni intercettate, su luoghi e persone con esito negativo e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito.
12. L'esistenza di uno iato così evidente fra i risultati obiettivabili e il contenuto delle conversazioni non ha trovato risposta da parte dei giudici di appello, così che il ribaltamento dell'assoluzione maturata in primo grado si fonda sulla mera rilettura del contenuto delle conversazioni in parola.
13. A questo proposito, la Corte ritiene che i giudici di appello non siano incorsi in vizio logico allorché ritengono che il linguaggio e i termini emergenti dalla conversazioni intercettate sia compatibile con transazioni aventi ad oggetto sostanza stupefacente. Tuttavia, la motivazione non consente di comprendere quali siano gli elementi che conducono a qualificare come "eroina" la sostanza che sarebbe oggetto di dette transazioni e quale congruenza sussista tra i valori al grammo che appaiono significativamente diversi (si vedano le conversazioni riportate alle pagine 3 e 4 della motivazione). Né si comprende se la Corte abbia escluso del tutto che il sig. C. commerciasse in metalli e oggetti preziosi, ancorché in via non ufficiale, o se, ritenuto che questo avvenisse, abbia escluso che le diverse conversazioni abbiano a che fare con tali oggetti e abbia ritenuto che si riferiscono esclusivamente a transazioni in materia di sostanze stupefacenti. A tale proposito deve registrarsi come i ricorrenti lamentino che la Corte di appello non ha preso in esame e seriamente confutato il contenuto delle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa.
14. Le osservazioni che precedono impongono di ritenere la motivazione incompleta nell'esame dei profili che avevano condotto i primi giudici ad assolvere gli imputati, carente nell'esame delle questioni poste dalle allegazioni difensive e illogica in alcuni dei passaggi motivazionali che fondano il percorso argomentativo.
15. Quanto si è detto conduce a giudicare la sentenza meritevole di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania affinché, tenendo conto dei principi fissati con al presente decisine, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
NOTA:
In tema di droga parlata, si ricorda che già nel 1995 la Corte di Cassazione, sez. VI (sentenza 7943/95 in Cassazione Penale 1996, 1993) statuiva che "in tema di offerta in vendita di sostanze stupefacenti, la semplice dichiarazione di essere in grado di procacciarle è di per sè sola generatrice di responsabilità, non essendo necessario nè il raggiungimento di un accordo, nè che la proposta sia tanto circostanziata da consentire, se accolta, la cessione della sostanza, nè che l'offerente abbia la disponibilità immediata della sostanza stessa, nè, tanto meno, occorre la consegna di essa. Tutto ciò implica però che il soggetto abbia la effettiva disponibilità della sostanza, essendo questo il naturale presupposto dell'offerta in vendita. In caso contrario sarebbe violato il principio di legalità sancito dall'art. 1 c.p. e quello di offensività che la norma sottende, dato che le figure criminose descritte nell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 hanno ad oggetto il traffico illecito delle sostanze stupefacenti in tutte le sue forme, compresa quella della offerta in vendita, e non le vanterie di chi "offre" stupefacenti senza averne la disponibilità. Non si può, pertanto, affermare la penale responsabilità per il delitto di offerta in vendita di sostanze stupefacenti se prima non si è raggiunta la prova che queste fossero nella effettiva disponibilità del soggetto."