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Drogato alla guida? (Cass. 23925/19)

30 maggio 2019, Cassazione penale

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.

Lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.

La parte civile è priva di interesse alla impugnazione di una sentenza di condanna, anche nell’ipotesi in cui con quest’ultima sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nella imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire.

 

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 30 maggio 2019, n. 23925
Presidente Di Salvo – Relatore Esposito

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Velletri del 28 marzo 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a B.M. ad anni sei e mesi otto di reclusione per il reato ex art. 589 bis c.p., di cui al capo A) e mesi otto di arresto ed Euro tremila di ammenda per il reato ex art. 187 C.d.S. di cui al capo B) (omicidio colposo di D.P.M. - in (omissis)).
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, nella notte tra il (omissis), mentre percorreva la strada provinciale Via (omissis) alla guida dell’autovettura Alfa Rorneo 147, privo di patente, perché revocata, e privo di copertura assicurativa, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cannabinoidi e cocaina, ad una velocità di 100 km/h. circa (con limite di km/h. 50), nell’effettuare una manovra vietata di sorpasso di altra autovettura, B. invadeva l’opposta corsia di marcia, collidendo col ciclomotore, che sopraggiungeva nella suddetta corsia, guidato da D.P.M. , deceduto, a seguito del forte impatto, all’età di anni diciassette.
Subito dopo il sinistro, B. era sottoposto, col suo consenso ad accertamenti tossicologici; dalle doppie analisi emergeva nell’urina e nel sangue la presenza di cocaina e cannabinoidi. La Dott.ssa M.S. , responsabile del settore di Tossicologia Forense, sosteneva che la cocaina era stata assunta nelle sei o sette ore precedenti. In considerazione del distacco temporale tra l’ora del sinistro (ore 23.15) e quella delle prime analisi (ore 5.06), B. doveva aver assunto gli stupefacenti immediatamente e poco prima di essersi posto alla guida.

La Corte ha osservato che lo stato di alterazione del conducente dell’auto è stato riscontrato mediante le modalità previste dall’art. 187 C.d.S., comma 2, cioè attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, il quale presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione all’individuazione e alla quantificazione delle sostanze. Non occorreva un accertamento peritale, non essendo emersi profili da approfondire.

B. guidava a velocità elevatissima; malgrado l’orario notturno, effettuava un sorpasso rischioso, invadeva totalmente l’opposta corsia di marcia e non si avvedeva dell’arrivo del ciclomotore, dotato di illuminazione fioca ma caratterizzante quel tipo di veicolo, idoneo a percorrere detta strada. La dinamica del sinistro appariva espressione di alterazione da parte del guidatore, sì da non poter essere ricondotta a mera distrazione o trascuratezza.

La Corte di appello ha ridotto la pena irrogata dal giudice di primo grado, in considerazione della spontanea sottoposizione di B. al prelievo dei liquidi biologici e dell’attesa dei soccorsi, escludendo l’aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2, e ha determinato la pena come segue:
- pena per il reato di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2, di cui al capo A) di anni nove di reclusione;
- aumentata per l’aggravante comune ex art. 589 bis c.p., comma 6, di anni uno;
- ridotta per il rito alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione;
- pena per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 2, di cui al capo B) di mesi otto di arresto ed Euro tremila di multa.

2. B.M. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2, e del reato di cui all’art. 187 C.d.S..

Si deduce che il reato di cui all’art. 187 C.d.S. è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di stupefacenti e non dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di stupefacenti e che sarebbe stato necessario un accertamento tecnico-biologico.
La pregressa assunzione di droga, emersa dalle dichiarazioni della Dott.ssa M. e dagli accertamenti tossicologici, non dimostrava lo stato di alterazione al momento della guida.
B. non era stato sottoposto a visita medica né gli operanti avevano rilevato e verbalizzato i sintomi esterni indicati dalla letteratura scientifica quali marcatori dell’attualità dello stato di alterazione derivanti dall’uso di droghe.
Erroneamente la Corte territoriale ha desunto la prova dello stato di alterazione di B. dalle modalità di guida, ma compiendo valutazioni fattuali prive di scientificità e non considerando la frequenza di casi di automobilisti, che imboccano l’autostrada contromano; senza versare nel predetto stato.
B. effettuava il sorpasso nonostante il divieto di tale manovra, ma in un tratto rettilineo, col motorino proveniente in senso contrario con luce fioca; si fermava immediatamente a prestare soccorso e collaborava con gli agenti intervenuti. Tali circostanze rivelavano la presenza di uno stato cosciente e non alterato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p..

Si deduce che le circostanze attenuanti generiche erano state ingiustamente denegate nonostante la presenza di plurimi fattori favorevoli a B. , quali la mancanza di una radicata violenza criminale e l’ottimo comportamento dimostrato con la sottoposizione ai prelievi biologici.

2.3. Coi motivi aggiunti depositati in data 22 gennaio 2019, si rileva che, sussistendo un’ipotesi di specialità tra i reati di cui all’art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis, tale ultimo reato doveva ritenersi assorbito nel primo. Si ritiene configurabile nella fattispecie un caso di ne bis in idem, deducibile per la prima volta in Cassazione.

3. Le parti civili D.P.M. e A.V. , a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione.

3.1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Si rileva che, nonostante la gravità dei reati commessi e l’elevato numero di infrazioni al codice stradale, la Corte di appello ha applicato una pena più vicina al minimo edittale e non ha previsto un ulteriore aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 589 bis c.p., comma 5.
Contrariamente a quanto esposto in sentenza, B. non si era sottoposto spontaneamente ai prelievi di liquidi biologici e ha atteso l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, non allontanandosi dal luogo in cui si era verificato il sinistro soltanto a causa del proprio stordimento, del guasto alla propria autovettura e della presenza di altri soggetti sul posto. La Corte territoriale, partendo da premesse accettabili, è pervenuta a conclusioni aberranti al lume della logica comune.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 133 c.p., e art. 63 c.p., comma 4.

Si osserva che la Corte di appello ha escluso l’aumento di pena ex art. 63 cit., valorizzando aspetti e condotte non rinvenibili negli atti del procedimento. La Corte territoriale, inoltre, è incorsa in una palese contraddittorietà, censurando la condotta dell’imputato e contestualmente ridimensionando la gravità del fatto.

Considerato in diritto

I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. Il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato B.M. deduce che il reato di cui all’art. 187 C.d.S. è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di stupefacenti e non dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di stupefacenti, occorrendo al riguardo uno specifico accertamento tecnico biologico, è manifestamente infondato.

I giudici del gravame del merito hanno adeguatamente dato conto di tutti gli elementi da cui hanno dedotto, con univocità di indizi, lo stato di alterazione in cui guidava l’odierno ricorrente, elemento costitutivo del reato contestato.

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, Rv. 270168; Sez. 4 n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). Questa Corte ha ritenuto altresì che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish).
Tali considerazioni risultano in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004). la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento dello presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, disattendendo le censure difensive, ha logicamente ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 187 cit., gli esami tecnici eseguiti, le dichiarazioni dell’esperto del Dipartimento di Tossicologia che aveva svolto gli accertamenti sul punto, e le modalità del sinistro (sopra meglio specificate). L’imputato prospetta altresì l’esistenza di ulteriori elementi relativi al proprio stato di coscienza al momento dell’incidente, non confrontandosi con tutte le predette risultanze processuali indicative del suo stato di alterazione.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, proposto da B. , con cui si deduce l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Nella sentenza impugnata, con motivazione lineare e coerente, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche è stata esclusa sulla base dell’assoluta e indiscussa gravità della condotta, delle sofferenze morali inflitte alle persone offese, delle molteplici violazioni al codice della strada e dei precedenti penali e giudiziari dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza (di cui una condanna definitiva).
La Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

3. Con memoria difensiva successivamente depositata, la difesa di B. sottolinea che sussistono gli estremi del concorso apparente di norme tra i reati contestati di cui all’art. 589 bis c.p., e art. 187 C.d.S., invocando l’orientamento formulato da questa Corte, che configura un rapporto di specialità tra i due reati.
Tale motivo nuovo, proposto a sostegno del ricorso, va ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), non inerendo ai capi o ai punti della decisione impugnata già investiti dal gravame originario, concernente l’elemento oggettivo della violazione stradale e la configurabilità di una circostanza attenuante (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980).

4. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto dalle parti civili, in quanto avente ad oggetto questioni la cui deduzione in sede di legittimità è alle stesse preclusa.

Coi due motivi di ricorso, infatti, vengono dedotte, rispettivamente, questioni attinenti al trattamento sanzionatorio e all’applicazione dell’aumento per l’aggravante ad effetto speciale.

Sul punto, giova ribadire, dando continuità a un consolidato indirizzo interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità, che sussiste l’interesse della parte civile a impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, quando da tale modifica possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (Sez. 4, n. 3998 del 3/7/2012, Giacalone, Rv. 254672; Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011, dep. 2012, Martinez, Rv. 252164) e per converso la parte civile è priva di interesse alla impugnazione di una sentenza di condanna, anche nell’ipotesi in cui con quest’ultima sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nella imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (Sez. 1, n. 23114 del 22/1/2003, Laganà, Rv. 224562).

Nella medesima prospettiva si è costantemente affermato che non sussiste l’interesse della parte civile a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l’imputato l’aggravante della premeditazione, la quale, pur incidendo sulla gravità del disvalore sociale del fatto e potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sulla entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile potrà dar luogo a una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dalla entità della pena inflitta all’imputato e, quindi, dal particolare disvalore del fatto connesso (Sez. 1, n. 31843 del 1/3/2011, Agrelli, Rv. 250769; Sez. 1, n. 5697 del 28/1/2003, Di Giulio, Rv. 22444).

Si è, in particolare, osservato che nel sistema processuale penale vigente il diritto della parte civile di proporre impugnazione trova un limite nella cessazione dell’interesse, quando non si dibatta su questioni che possano incidere sull’azione risarcitoria e che, "in particolare, ciò avviene allorché, definita la responsabilità dell’imputato, si discuta su elementi che incidono in modo esclusivo sull’entità della pena in ragione della gravità che l’ordinamento giuridico riconosce al fatto, sul piano del disvalore penale, senza possibili incidenze sull’azione di risarcimento del danno", dovendo rintracciarsi l’elemento che consente di individuare l’esistenza di un interesse della parte civile a ricorrere contro la sentenza di condanna "nella possibilità di incidenza della decisione oggetto del ricorso sulla liquidazione del danno, e quindi nei casi in cui il punto in contestazione costituisce un elemento essenziale del rapporto causale, tale da modificare in modo essenziale la relazione tra il fatto reato che produce il danno e il suo autore" (Sez. 5, n. 10077 del 15/1/2002, Mobilia, Rv. 221531).
Pertanto, dal momento che una data aggravante, pur potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sull’entità della pretesa risarcitoria in sede civile, la quale può dar luogo ad un’adeguata liquidazione del danno subito indipendentemente dall’entità della pena inflitta, deve escludersi l’esistenza di un interesse della parte civile a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna che l’abbia esclusa (Sez. 1, n. 7982 del 28/09/2018, dep. 2019, Savanelli, non massimata; Sez. 5, n. 15482 del 19/3/2018, Rinciari, Rv. 272854; Sez. 1, n. 38701 del 10/1/2013, Di Sibbio, Rv. 256889).
A maggior ragione, per i medesimi motivi, deve escludersi l’interesse della parte civile a ricorrere per Cassazione sul tema del trattamento sanzionatorio, non trattandosi di questione suscettibile di incidere sugli interessi civili (vedi, per riferimenti, Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935).
5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Poiché il reato di cui all’art. 589 bis c.p., era stato commesso nei confronti di un minorenne, va ordinata l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.