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Drogato alla guida, quale requisiti per la condanna (Cass. 12409/19)

20 marzo 2019, Cassazione penale

Per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici.

Il reato di guida sotto l'effetto si stanze stupefacenti non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza stupefacente, risultando invece costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di simili sostanze: ciò richiede non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di esse, ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 6 – 20 marzo 2019, n. 12409

Presidente Piccialli - Relatore Dovere

Ritenuto in fatto

1. M.D. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Edoardo Morette, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Sassari l’ha condannata alla pena ritenuta equa per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1, 1 bis e 1 quater, e per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 bis, e comma 2 sexies, lamentando la violazione dell’art. 125 c.p.p., per essere la pronuncia del tutto sfornita di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 187, come sopra specificato, e la violazione di tale ultima disposizione per essere stato ritenuto integrato il reato dalla mera guida di veicolo da parte di soggetto che in precedenza abbia assunto sostanze stupefacenti, senza che rilevi la guida in stato di alterazione psico-fisica.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la carenza totale di motivazione; il vizio ricorre, poiché la Corte di Appello ha omesso qualsivoglia argomentazione in ordine alla sussumibilità dei fatti descritti nella fattispecie astratta di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1.

La costante giurisprudenza di legittimità insegna che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (ex multis, Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013 - dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 256830). Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici (Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013 - dep. 12/02/2013, Notarianni, Rv. 254402). Del pari, tale stato non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017 - dep. 21/09/2017, Giannetto, Rv. 270929).

2.2. Va pertanto ribadito che il reato in parola non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza stupefacente, risultando piuttosto costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di simili sostanze. Ciò richiede non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di esse ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo.

2.3. Nel caso che occupa il giudice di merito ha totalmente omesso di argomentare a riguardo di questo secondo essenziale elemento della fattispecie illecita, avendo in realtà omesso in radice di rendere motivazione circa la relazione ravvisata tra i dati di fatto così come esposti e la previsione legale. Del tutto assente, quindi, l’esplicitazione del percorso logico-giuridico che è a monte della pronuncia di condanna. E se la presentazione delle circostanze rilevanti (presenza di cannabinoidi nel sangue, coinvolgimento in un incidente stradale senza interessamento di altri veicoli, condizione di conducente di tale veicolo) può valere, per significatività di esse, quale implicita esplicazione del giudizio di ricorrenza di alcuni elementi di fattispecie, altrettanto non può dirsi per l’esistenza di alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alle statuizioni attinenti al capo A) della rubrica, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata Tribunale di Sassari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo A (art. 187 C.d.S., commi 1, 1 bis e 1 quater) e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.