E' lecito filmare una conversazione con un pubblico ufficiale anche seenza il suo consenso: ma è lecito filmare e pubblicare su Internet - cioè diffondendo il video in maniera indiscriminata - il video in cui compaiono agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni presso un commissariato di polizia?
(seguono sentenza CGUE e conclusioni dell'avvocato generale ELEANOR SHARPSTON)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
C‑345/17
14 febbraio 2019 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video – Articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d’espressione – Tutela della vita privata»
Nella causa C‑345/17,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 1o giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2017, nel procedimento
Sergejs Buivids
con l’intervento di:
Datu valsts inspekcija,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, A. Prechal, C. Toader, A. Rosas (relatore) e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Buivids, da lui stesso;
– per il governo lettone, da I. Kucina, G. Bambāne, E. Petrocka‑Petrovska ed E. Plaksins, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;
– per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e C. Vieira Guerra, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer‑Seitz, P. Smith, H. Shev, L. Zettergren e A. Alriksson, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da D. Nardi e I. Rubene, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 settembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), ed in particolare del suo articolo 9.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Sergejs Buivids e la Datu valsts inspekcija (Agenzia nazionale per la protezione dei dati, Lettonia), vertente su un ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una decisione della predetta Agenzia, secondo la quale il sig. Buivids, avendo pubblicato, sul sito Internet www.youtube.com, un video, da lui stesso registrato, della raccolta della sua deposizione all’interno dei locali del commissariato della polizia nazionale nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo, avrebbe violato la legislazione nazionale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Prima di essere abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 2016, L 119, pag. 1), la direttiva 95/46, che, ai sensi del suo articolo 1, aveva ad oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati, enunciava, ai suoi considerando 2, 14, 15, 17, 27 e 37:
«(2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;
(…)
(14) considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell’informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;
(15) considerando che il trattamento dei suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;
(…)
(17) considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all’attività giornalistica o all’espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un’applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l’articolo 9;
(…)
(27) considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; (…)
(…)
(37) considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950]; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento [dei] dati, (…)».
4 L’articolo 2 della direttiva 95/46 così disponeva:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
(…)
d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o [dell’Unione], il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o [dell’Unione];
(…)».
5 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», prevedeva quanto segue:
«1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:
– effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea [nella versione precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona] e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
– effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».
6 L’articolo 7 di tale direttiva era formulato nei seguenti termini:
«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:
(…)
f) è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1».
7 L’articolo 9 della medesima direttiva così recitava:
«Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione».
Diritto lettone
8 Conformemente all’articolo 1 del Fizisko personu datu aizsardzības likums (legge sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche), del 23 marzo 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n. 123/124; in prosieguo: la «legge sulla protezione dei dati»), l’obiettivo di detta legge è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, la vita privata, nel contesto del trattamento dei dati personali delle persone fisiche.
9 Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della legge sulla protezione dei dati, per «dati personali» si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
10 A termini dell’articolo 2, punto 4, della medesima legge, per «trattamento di dati personali» si intende qualsiasi operazione applicata a dati personali, compresa la raccolta, la registrazione, l’inserimento, la conservazione, l’organizzazione, la modifica, l’utilizzo, la comunicazione, la trasmissione e la diffusione, il congelamento o la cancellazione degli stessi.
11 L’articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati prevede che detta legge si applica, fatte salve le deroghe previste da tale disposizione, al trattamento di tutti i tipi di dati personali e a qualsiasi persona fisica o giuridica, se:
– il responsabile del trattamento è registrato in Lettonia;
– il trattamento dei dati viene effettuato fuori dai confini lettoni, nei territori che appartengono alla Repubblica di Lettonia conformemente agli accordi internazionali;
– gli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali si trovano nel territorio della Repubblica di Lettonia, salvo i casi in cui gli strumenti vengano utilizzati solo per la trasmissione di dati personali attraverso il territorio della Repubblica di Lettonia.
12 L’articolo 3, paragrafo 3, della medesima legge prevede che essa non si applica al trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per uso personale o domestico e familiare.
13 Secondo l’articolo 5 della legge sulla protezione dei dati, gli articoli da 7 a 9, 11 e 21 della medesima legge non trovano applicazione allorché i dati personali sono trattati a scopi giornalistici in conformità con la Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem likums (legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa), oppure a scopi di espressione artistica o letteraria, salvo diversa disposizione di legge.
14 L’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati prevede che, nel raccogliere dati personali presso l’interessato, il responsabile del trattamento è tenuto a fornire a quest’ultimo le seguenti informazioni, salvo che egli non ne disponga già:
– il nome e cognome, nonché l’indirizzo, del responsabile del trattamento;
– la finalità per cui è previsto il trattamento dei dati personali.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 Mentre si trovava presso i locali di un commissariato della polizia nazionale, il sig. Buivids ha filmato le operazioni di raccolta della sua deposizione nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo.
16 Il sig. Buivids ha pubblicato il video così registrato (in prosieguo: il «video in questione»), che mostrava taluni agenti di polizia e le attività da essi esercitate all’interno del commissariato, sul sito Internet www.youtube.com. Si tratta di un sito che permette agli utenti di pubblicare, visionare e condividere contenuti video.
17 In seguito a tale pubblicazione, l’Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha dichiarato, in una decisione del 30 agosto 2013, che il sig. Buivids aveva violato l’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati, poiché non aveva comunicato agli agenti di polizia, nella loro qualità di interessati, le informazioni previste in detta disposizione relative alla finalità del trattamento dei dati personali che li riguardavano. Il sig. Buivids non aveva neppure comunicato all’Agenzia nazionale per la protezione dei dati le informazioni relative alla finalità della registrazione del video in questione e della sua pubblicazione su un sito Internet idonee a dimostrare che l’obiettivo perseguito fosse conforme alla legge sulla protezione dei dati. L’Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha pertanto chiesto al sig. Buivids di provvedere affinché il suddetto video fosse rimosso dal sito Internet www.youtube.com e da altri siti Internet.
18 Il sig. Buivids ha adito l’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), chiedendo la declaratoria di illegittimità di tale decisione dell’Agenzia nazionale per la protezione dei dati nonché il risarcimento del danno da lui asseritamente subito. Nel proprio ricorso, il sig. Buivids ha affermato che, con la pubblicazione del video in questione, aveva cercato di attirare l’attenzione della società su una condotta a suo avviso illecita delle forze di polizia. Il suddetto tribunale ha respinto il ricorso.
19 Con sentenza dell’11 novembre 2015, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. Buivids avverso la decisione dell’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale).
20 L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha fondato la propria decisione sul fatto che, nel video in questione, fosse possibile vedere il commissariato di polizia, diversi agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni, udire la conversazione registrata con taluni agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali nonché udire le voci di taluni agenti di polizia, del sig. Buivids e del suo accompagnatore.
21 Peraltro, non sarebbe possibile stabilire se debba prevalere il diritto del sig. Buivids alla libertà di espressione oppure il diritto di terzi al rispetto della vita privata, posto che il sig. Buivids non aveva indicato quale fosse la finalità della pubblicazione del video in questione. Analogamente, detto video non mostrerebbe fatti di attualità che presentino un interesse per la società, né comportamenti disonesti degli agenti di polizia. Dato che il sig. Buivids non avrebbe registrato il video in questione a scopi giornalistici, ai sensi della legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, né a scopi di espressione letteraria o artistica, l’articolo 5 della legge sulla protezione dei dati non sarebbe applicabile.
22 L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha pertanto concluso che, avendo filmato gli agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni senza informarli in merito alla finalità del trattamento dei loro dati personali, il sig. Buivids aveva violato l’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati.
23 Il sig. Buivids ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, l’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), un ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), facendo valere il suo diritto alla libertà di espressione.
24 Il sig. Buivids ha sostenuto, in particolare, che il video in questione mostrava funzionari della polizia nazionale, vale a dire funzionari pubblici in un luogo aperto al pubblico, che, in quanto tali, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione ratione personae della legge sulla protezione dei dati.
25 Da un lato, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se il fatto di filmare, all’interno di un commissariato di polizia, taluni agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni e il fatto di pubblicare il video così registrato su Internet rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46. A tal riguardo, detto giudice, pur ritenendo che la condotta del sig. Buivids non rientri in nessuna delle eccezioni all’ambito di applicazione di tale direttiva, quali previste all’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima, sottolinea nondimeno che, nella fattispecie, si tratta di una registrazione video effettuata un’unica volta e che il sig. Buivids ha filmato taluni agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche, vale a dire mentre agivano in qualità di rappresentanti dei pubblici poteri. Orbene, con riferimento al paragrafo 95 delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Rīgas satiksme (C‑13/16, EU:C:2017:43), il giudice del rinvio osserva che la principale preoccupazione che giustifica il fatto che i dati personali siano protetti è il rischio connesso al loro trattamento su larga scala.
26 Dall’altro lato, il giudice del rinvio s’interroga in merito all’interpretazione del concetto «esclusivamente a scopi giornalistici» di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46, nonché sulla questione se tale nozione sia idonea a comprendere fatti quali quelli addebitati al sig. Buivids.
27 In siffatto contesto, l’Augstākā tiesa (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.
2) Se la direttiva 95/46 debba essere interpretata nel senso che le summenzionate attività possano essere considerate come un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell’articolo 9 [della direttiva 95/46]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
28 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
29 Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima si applica «al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi».
30 La nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione, include, conformemente alla definizione enunciata all’articolo 2, lettera a), della stessa direttiva, «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile». Si considera identificabile «la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento (…) ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica».
31 Secondo la giurisprudenza della Corte, l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un «dato personale» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, se ed in quanto essa consente di identificare la persona interessata (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punto 22).
32 Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio risulta che nel video in questione è possibile vedere ed ascoltare gli agenti di polizia, cosicché si deve concludere che le immagini delle persone in tal modo registrate costituiscono altrettanti dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46.
33 Per quanto riguarda la nozione di «trattamento di dati personali», l’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 lo definisce come «qualsiasi operazione o [qualsiasi] insieme di operazioni (…) applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione».
34 Nel caso di un sistema di videosorveglianza, la Corte ha già dichiarato che una registrazione video di persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia il disco rigido di tale sistema, costituisce, conformemente all’articolo 2, lettera b), ed all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, un trattamento di dati personali automatizzato (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punti 23 e 25).
35 Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il sig. Buivids ha affermato di aver utilizzato una fotocamera digitale per registrare il video in questione. Si tratta di una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia la memoria di tale fotocamera. Pertanto, una registrazione di questo tipo costituisce un trattamento di dati personali automatizzato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola.
36 A tal riguardo, il fatto che una simile registrazione sia stata effettuata un’unica volta è irrilevante rispetto alla questione di stabilire se detta operazione rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46. Invero, come risulta dal tenore dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della medesima, la direttiva si applica a «qualsiasi operazione» che costituisca un trattamento di dati personali secondo queste disposizioni.
37 Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va anch’essa considerata come un trattamento di questo tipo (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punto 25, e sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 26).
38 In proposito, la Corte ha altresì precisato che far apparire alcune informazioni su una pagina Internet implica la realizzazione di un’operazione di caricamento di questa pagina su un server nonché delle operazioni necessarie per rendere questa pagina accessibile alle persone che si sono collegate ad Internet. Tali operazioni vengono effettuate, almeno in parte, in modo automatizzato (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2003, Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punto 26).
39 Di conseguenza, si deve dichiarare che la pubblicazione - su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video - di una registrazione video, come quella in questione, nella quale appaiono dati personali, costituisce un trattamento interamente o parzialmente automatizzato di tali dati, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46.
40 Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46, quest’ultima non si applica a due tipi di trattamento di dati personali. Si tratta, da un lato, di quelli effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea nella sua versione precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, comunque, dei trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. La suddetta disposizione esclude, dall’altro lato, i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.
41 Nella misura in cui rendono inapplicabile il regime di protezione dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46 e si discostano, in tal modo, dall’obiettivo alla base di quest’ultima, consistente nel garantire, riguardo al trattamento dei dati personali, la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), le eccezioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 38, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, punto 37).
42 Per quanto riguarda il procedimento principale, dagli elementi agli atti della Corte risulta, da un lato, che la registrazione e la pubblicazione del video in questione non possono essere considerate né un trattamento di dati personali realizzato nell’esercizio di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, né un trattamento avente come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato in materia di diritto penale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 95/46. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che le attività menzionate a titolo esemplificativo dalla suddetta disposizione sono, in tutti i casi, attività proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di attività dei privati (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
43 Dall’altro lato, poiché il sig. Buivids ha pubblicato il video in questione, senza alcuna restrizione di accesso, su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rendendo così accessibili i dati personali ad un numero indefinito di persone, il trattamento di dati personali oggetto del procedimento principale non rientra nell’ambito dell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (v., per analogia, sentenze del 6 novembre 2003, Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punto 47; del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 44; dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punti 31 e 33, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, punto 42).
44 Inoltre, il fatto di effettuare una registrazione video di taluni agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni non è atto ad escludere un trattamento di questo tipo di dati personali dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46.
45 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, tale direttiva non prevede alcuna eccezione che escluda dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali concernenti funzionari.
46 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la circostanza per cui un’informazione si inserisce nel contesto di un’attività professionale non è idonea a privarla della sua qualificazione come «dato personale» (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
47 In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
Sulla seconda questione
48 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9 della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, costituiscono un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione.
49 Si deve rilevare, in limine, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione delle disposizioni di una direttiva dev’essere effettuata con riferimento all’obiettivo perseguito da quest’ultima e al sistema da essa istituito (sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
50 A tale proposito, dall’articolo 1 della direttiva 95/46 emerge che la finalità di quest’ultima è che gli Stati membri, pur consentendo la libera circolazione dei dati personali, garantiscano la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento di tali dati. Tale finalità non può tuttavia essere perseguita senza tener conto del fatto che questi diritti fondamentali devono essere conciliati, in una certa misura, con il diritto fondamentale alla libertà d’espressione. Il considerando 37 di tale direttiva precisa che l’articolo 9 di quest’ultima persegue la finalità di conciliare due diritti fondamentali, vale a dire, da un lato, la tutela della vita privata e, dall’altro, la libertà di espressione. Siffatto compito incombe agli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punti da 52 a 54).
51 La Corte ha già dichiarato che, onde tener conto dell’importanza riconosciuta alla libertà d’espressione in ogni società democratica, occorre interpretare in senso ampio le nozioni ad essa correlate, tra cui quella di giornalismo (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 56).
52 Sotto tale profilo, dai lavori preparatori della direttiva 95/46 risulta che le esenzioni e le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva stessa si applicano non solo alle imprese operanti nel settore dei media, ma anche a chiunque svolga attività giornalistica (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 58).
53 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le «attività giornalistiche» sono quelle dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 61).
54 Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, il trattamento di dati personali operato dal sig. Buivids risponda a tale finalità, la Corte può nondimeno fornire a detto giudice gli elementi di interpretazione necessari ai fini della valutazione ad esso incombente.
55 Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte citata ai punti 52 e 53 della presente sentenza, il fatto che il sig. Buivids non sia un giornalista professionista non sembra tale da escludere che la registrazione del video in questione, nonché la sua pubblicazione su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrino nell’ambito di tale disposizione.
56 In particolare, il fatto che il sig. Buivids abbia caricato detta registrazione on line su un sito Internet di questo tipo, nella fattispecie il sito www.youtube.com, non può, di per sé, privare tale trattamento di dati personali della qualità di essere stato effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici», ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/46.
57 In effetti, occorre tener conto dell’evolversi e del moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione e di diffusione di informazioni. Sotto tale profilo, la Corte ha già dichiarato che il supporto mediante il quale vengono trasmessi i dati oggetto di trattamento, classico come la carta o le onde hertziane oppure elettronico come Internet, non è determinante per valutare se si tratti di un’attività «esclusivamente a scopi giornalistici» (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 60).
58 Ciò posto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di «attività giornalistiche» e, a detto titolo, benefici delle esenzioni e delle deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46.
59 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio stabilire se dal video in questione appaia che la registrazione e la pubblicazione di detto video avessero, quale unica finalità, la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 62).
60 A tale scopo, il giudice del rinvio potrà, in particolare, prendere in considerazione il fatto che, secondo il sig. Buivids, il video in questione è stato pubblicato su un sito Internet per richiamare l’attenzione della società su condotte a suo avviso irregolari tenute dalla polizia durante la raccolta della sua deposizione.
61 Occorre, tuttavia, precisare che l’accertamento di siffatte condotte irregolari non costituisce una condizione di applicabilità dell’articolo 9 della direttiva 95/46.
62 Per contro, qualora risultasse che la registrazione e la pubblicazione di detto video non avevano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, non si potrà dichiarare che il trattamento dei dati personali di cui è causa nel procedimento principale sia stato effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici».
63 Inoltre, va ricordato che le esenzioni e le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46 devono essere applicate solo nella misura in cui siano necessarie per conciliare due diritti fondamentali, vale a dire il diritto alla protezione della vita privata e alla libertà di espressione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 55).
64 Quindi, per ottenere un equilibrato contemperamento di questi due diritti fondamentali, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata richiede che le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati previste ai capi II, IV e VI della direttiva 95/46 operino entro i limiti dello stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 56).
65 Si deve ricordare che l’articolo 7 della Carta, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e che pertanto occorre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, attribuire a detto articolo 7 lo stesso significato e la stessa portata che sono conferiti all’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, nell’interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 70). Lo stesso vale per l’articolo 11 della Carta e l’articolo 10 della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 147).
66 A questo proposito, da tale giurisprudenza risulta che, per effettuare una ponderazione tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha messo a punto una serie di criteri rilevanti che devono essere presi in considerazione, segnatamente, il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà dell’interessato, l’oggetto del reportage, la condotta anteriore dell’interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità (v., in tal senso, Corte EDU, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 165). Allo stesso modo, deve essere presa in considerazione la possibilità per il responsabile del trattamento di adottare misure atte a ridurre l’entità dell’interferenza con il diritto alla vita privata.
67 Nel caso di specie, secondo quanto risulta dal fascicolo agli atti della Corte, non si può escludere che la registrazione e la pubblicazione del video in questione, avvenute senza che le persone interessate venissero informate di tale registrazione e delle sue finalità, costituiscano un’ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di tali persone, vale a dire degli agenti di polizia che appaiono nel video stesso.
68 Qualora emerga che la registrazione e la pubblicazione del video in questione avevano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, il giudice del rinvio sarà tenuto a valutare se le esenzioni e le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46 risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà di espressione, e se tali esenzioni e deroghe operino nei limiti dello stretto indispensabile.
69 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
70 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’articolo 3 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
2) L’articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
* Lingua processuale: il lettone.
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 27 settembre 2018 (1)
ECLI:EU:C:2018:780
Causa C‑345/17
Sergejs Buivids
intervenienti:
Datu valsts inspekcija
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE – Registrazione e pubblicazione su siti Internet di un video in cui compaiono agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni presso un commissariato di polizia – Trattamento dei dati personali e libertà di espressione – Articolo 9 della direttiva 95/46/CE»
1. Il presente rinvio pregiudiziale sollevato dalla Latvijas Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), concerne la registrazione e la pubblicazione su siti Internet di un video in cui compaiono agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni presso un commissariato di polizia. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e all’interpretazione dell’esenzione di cui all’articolo 9 della stessa (in prosieguo: l’«eccezione per scopi giornalistici»).
Normativa dell’Unione
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
2. Il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare della persona è tutelato dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (3). Ai sensi dell’articolo 8, «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica». Ai sensi dell’articolo 11, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche (4).
3. L’articolo 52, paragrafo 3, prevede che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli previsti da tale convenzione.
Direttiva 95/46
4. Nel preambolo della direttiva 95/46 sono elencati i seguenti obiettivi:
«deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;
(…)
la direttiva [95/46] dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell’informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;
(…)
nel campo d’applicazione della direttiva [95/46] non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all’esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d’applicazione del diritto [dell’Unione];
(…) per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all’attività giornalistica o all’espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un’applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l’articolo 9;
(…)
il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo, deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della [direttiva 95/46] ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall’articolo 10 della [CEDU]; (…) pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento di dati (…)» (5).
5. L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46 prevede che gli Stati membri «garantiscono (…) la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».
6. L’articolo 2 contempla le seguenti definizioni:
«a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
(…)
d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali (…)».
7. Ai sensi del suo articolo 3, la direttiva 95/46 si applica:
«1. (…) al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. [La direttiva 95/46] non si [applica] ai trattamenti di dati personali:
– effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto [dell’Unione], come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
– effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».
8. Il capo II è rubricato «Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali». Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a prevedere che i dati personali siano trattati in conformità alle condizioni cumulative ivi elencate. All’interno di tale elenco si prevede che i dati possano essere rilevati unicamente per finalità determinate, esplicite e legittime (6). L’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
9. L’articolo 7 enuncia taluni principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati. Essi prevedono, fra l’altro, che il trattamento sia necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali della persona o delle persone interessate, tutelati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (7).
10. Ai sensi dell’articolo 9, rubricato «Trattamento di dati personali e libertà d’espressione» (e facente parte del capo II della direttiva 95/46), «Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del [capo II] e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione».
11. L’articolo 13 prevede che gli Stati membri possano adottare disposizioni intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti, fra l’altro, dall’articolo 6, paragrafo 1, qualora tale restrizione sia necessaria per la salvaguardia di determinati interessi, fra i quali la sicurezza dello Stato, la difesa o la pubblica sicurezza.
Normativa nazionale
12. Il giudice del rinvio afferma che l’obiettivo della legge lettone di cui trattasi è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati delle persone fisiche. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 del Fizisko personu datu aizsardzības likums (legge sulla protezione dei dati personali), le disposizioni nazionali non si applicano al trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per uso personale o domestico e allorché, inoltre, i dati personali non vengano divulgati a terzi.
13. In conformità a tale legge, per «dati personali» si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Il trattamento di dati personali è definito come qualsiasi operazione applicata a dati personali, compresa la raccolta, la registrazione, l’introduzione, la conservazione, l’organizzazione, la modifica, l’utilizzo, la comunicazione, la trasmissione e la diffusione, il congelamento o la cancellazione degli stessi.
14. L’articolo 5 della legge sulla protezione dei dati personali prevede un’eccezione alle regole stabilite in tale normativa, allorché i dati personali siano trattati a scopi giornalistici, in conformità con la Par presi un citiem masu informacijas lidzekliem (legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa) o a scopi di espressione artistica o letteraria.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
15. Il sig. Buivids (ai presenti fini, in prosieguo; il «responsabile del trattamento») ha realizzato una registrazione video presso i locali di un commissariato della polizia lettone. La registrazione riguardava una dichiarazione da lui rilasciata alla polizia nel contesto di un procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti (8). In tale registrazione, è possibile vedere i locali della polizia e diversi agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni. Oggetto della registrazione è la conversazione del sig. Buivids con gli agenti di polizia, mentre questi espletavano talune funzioni amministrative: si possono sentire le voci del sig. Buivids e degli agenti di polizia interessati, nonché la voce della persona che lo aveva accompagnato al commissariato di polizia. Il sig. Buivids ha pubblicato la relativa registrazione video sul sito Internet www.youtube.com.
16. Con decisione in data 30 agosto 2013, la Data valsts inspecija (Agenzia lettone per la protezione dei dati) ha dichiarato che il sig. Buivids aveva violato le pertinenti norme nazionali (articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati personali), in quanto non aveva informato gli agenti di polizia (le persone interessate), in conformità con tali disposizioni, della finalità della registrazione. Egli non aveva neppure fornito all’Agenzia lettone per la protezione dei dati alcuna informazione in merito alla finalità delle riprese e della pubblicazione del video su un sito Internet, in modo da dimostrare che il suo obiettivo nel registrare e pubblicare il video soddisfaceva le condizioni previste dalle pertinenti norme nazionali. Di conseguenza, l’Agenzia per la protezione dei dati ha ordinato al sig. Buivids di rimuovere il video in questione dal sito YouTube e da altri siti Internet sui quali era stato pubblicato.
17. Il sig. Buivids ha proposto ricorso presso l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale), che ha respinto le sue richieste. In seguito, il sig. Buivids ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità della decisione del 30 agosto 2013 e che gli fosse risarcito il danno da lui subito in conseguenza di quest’ultima. A sostegno del suo ricorso, il sig. Buivids ha sostenuto che, attraverso la sua registrazione video, aveva voluto richiamare l’attenzione della società su ciò che, a suo parere, costituiva una condotta illecita da parte della polizia. Nessun elemento dll’ordinanza di rinvio indica che il sig. Buivids abbia indicato gli atti costitutivi della presunta condotta illecita.
18. L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto le richieste del sig. Buivids per i seguenti motivi. In primo luogo, ha constatato che le persone interessate erano identificabili nelle riprese del sig. Buivids. In secondo luogo, ha ritenuto che il sig. Buivids non avesse effettuato la registrazione a scopi giornalistici, in conformità alla normativa lettone. Avendo realizzato una registrazione di agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni presso il luogo di lavoro, senza informare tali agenti della finalità specifica del trattamento dei loro dati personali, il sig. Buivids aveva violato l’articolo 5 della legge sulla protezione dei dati personali, nonché l’articolo 8, paragrafo 1, di tale legge. In terzo luogo, l’Agenzia nazionale per la protezione dei dati aveva ordinato al sig. Buivids di rimuovere il video dai siti Internet sui quali era stato pubblicato, dal momento che egli aveva effettuato un trattamento di dati illegittimo. Tale ordine era legittimo e proporzionato. Infine, non sussisteva alcun palese conflitto fra il diritto del sig. Buivids alla libertà di espressione e il diritto alla vita privata delle persone interessate, in quanto il sig. Buivids non aveva indicato la finalità per la quale aveva pubblicato il video. Inoltre, nel video non si mostravano al pubblico notizie di attualità, né alcuna condotta illecita degli agenti di polizia.
19. Il sig. Buivids ha proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo osserva che il caso del sig. Buivids riguarda un’unica registrazione video di agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni in qualità di rappresentanti della pubblica autorità. Non è chiaro se le azioni del sig. Buivids rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 e se l’eccezione per scopi giornalistici di cui all’articolo 9 di detta direttiva sia applicabile all’espressione di un’opinione personale relativa all’attività della polizia e alla diffusione di una registrazione video che mostra agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni sul sito Internet www.youtube.com. Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede chiarimenti a questa Corte in merito alle seguenti questioni:
«1) Se rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.
2) Se la direttiva 95/46 debba essere interpretata nel senso che le attività di cui sopra possano essere considerate come un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva».
20. Il sig. Buivids, i governi austriaco, ceco, italiano, lettone, polacco e portoghese nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Il sig. Buivids, il governo lettone e la Commissione hanno partecipato all’udienza del 21 giugno 2018, insieme al governo svedese, che non aveva presentato osservazioni scritte.
Sulla prima questione
21. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una persona che effettui una registrazione video di agenti di polizia durante l’esercizio delle loro funzioni e successivamente pubblichi il video di tale registrazione su un sito Internet, quale YouTube, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46.
22. Il sig. Buivids, la Repubblica ceca, l’Italia, la Polonia, il Portogallo e la Commissione sostengono che tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46. L’Austria e la Lettonia sostengono il contrario.
23. Mi sembra che, in effetti, attività come quelle compiute dal sig. Buivids rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46.
24. Una registrazione video di agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni effettuata presso i locali della polizia è ricompresa nella formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, in quanto costituisce un trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato. La Corte ha già dichiarato che, conformemente all’articolo 2, lettera a), di tale direttiva, i «dati personali» comprendono l’immagine di una persona registrata da una telecamera (9). Discende dall’articolo 2, lettera b), che una registrazione video costituisce, in linea di principio, un «trattamento di dati personali» in quanto rientra nella nozione di «qualsiasi operazione o insieme di operazioni (…) applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, (…) la conservazione» (10). La Corte ha già dichiarato che l’operazione consistente nel caricare su una pagina Internet dati personali costituisce un trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 (11).
25. Pertanto, la pubblicazione di una siffatta registrazione video su un sito Internet rientra chiaramente nella nozione di «trattamento» di dati personali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46 (12).
26. La mia interpretazione dell’articolo 2, lettere a) e b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, è corente con gli obiettivi della direttiva 95/46, ai sensi dei quali la stessa dovrebbe applicarsi, tra l’altro, alla registrazione, alla conservazione e alla comunicazione di dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche (13). Mentre il considerando 16 indica che nell’ambito di applicazione della direttiva non rientra il trattamento di suoni e immagini effettuato dallo Stato e «finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all’esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d’applicazione del diritto [dell’Unione]», risulta, a contrario, che il legislatore ha ritenuto che, in tutti gli altri casi, le registrazioni video dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 (14).
27. L’Austria ritiene che attività come quelle compiute dal sig. Buivids non ricadano nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46. Essa sostiene che l’ordinanza di rinvio afferma che, secondo il diritto lettone, i funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali esulano dall’ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita privata per quanto concerne il trattamento dei dati personali; ciò in quanto i funzionari nell’esercizio delle loro funzioni devono accettare il fatto che operano in modo pubblico e che le loro azioni possono essere oggetto di controllo.
28. Non posso accogliere tale controargomento.
29. Il testo della direttiva 95/46 non contiene alcuna eccezione esplicita che escluda i funzionari pubblici, come gli agenti di polizia, dal suo ambito di applicazione. Né i considerando menzionano un tale obiettivo.
30. Inoltre, la direttiva deve essere interpretata in modo coerente con i diritti fondamentali. In linea di principio, i funzionari pubblici godono della medesima tutela che spetta alle altre persone per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta) e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), emanazione del più generale diritto alla tutela della vita privata (15). Infatti, una diversa impostazione potrebbe produrre conseguenze negative, in quanto renderebbe i funzionari pubblici vulnerabili per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e potrebbe ostacolare l’assunzione e il mantenimento in servizio del personale nella sfera pubblica.
31. Inoltre, come statuito dalla Corte, l’espressione «vita privata» non deve essere interpretata in modo restrittivo e non vi è quindi alcuna ragione di principio per giustificare l’esclusione di attività di natura professionale (16).
32. La Lettonia sostiene che attività come quelle poste in essere dal sig. Buivids non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 per quattro motivi. In primo luogo, da un’interpretazione letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, discende che, affinché la direttiva 95/46 sia applicabile, i dati di cui trattasi devono essere contenuti in un archivio. Il giudice del rinvio riferisce che il sig. Buivids ha effettuato un’unica registrazione video. Le sue attività non possono quindi essere qualificate come organizzate o strutturate ai fini della collocazione in un archivio. In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 1, deve essere interpretato in modo coerente con gli obiettivi della direttiva 95/46, che includono la tutela del diritto alla vita privata. Il nesso fra tale obiettivo, correttamente interpretato, e la pubblicazione di un’unica registrazione video su Internet è troppo debole. In terzo luogo, non è possibile identificare le persone che compaiono nella registrazione senza un notevole impegno. Tale registrazione, dunque, non contiene «informazion[i] concernent[i] una persona fisica identificata o identificabile» rientranti nella definizione di «dati personali» di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva. Infine, la presente causa si distingue dalla causa Lindqvist (17): in quest’ultima, era possibile accedere ai dati personali pubblicati su Internet inserendo un nominativo o altre informazioni in un motore di ricerca. La Lettonia aggiunge che, poiché l’ambito di applicazione della legge sulla protezione dei dati personali è più ampio di quello della direttiva 95/46, l’azione intrapresa dall’Agenzia per la protezione dei dati nei confronti del sig. Buivids sarebbe, ad ogni modo, giustificata.
33. Non condivido gli argomenti della Lettonia in merito all’ambito di applicazione della direttiva 95/46 per i motivi che esporrò di seguito.
34. Non interpreto il testo dell’articolo 3, paragrafo 1 come il governo lettone. Il testo non afferma che, qualora i dati personali siano trattati con mezzi interamente o parzialmente automatizzati, tali dati debbano in aggiunta essere contenuti in un archivio affinché la direttiva 95/46 sia applicabile. Mi sembra, piuttosto, che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46 si applichi a ciascuna delle seguenti due situazioni: i) al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato e ii) ai dati che non sono oggetto di un trattamento automatizzato ma che sono contenuti (o sono destinati a figurare) in un archivio.
35. La tutela del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali è un obiettivo prioritario della direttiva 95/46. I diritti degli agenti di polizia che sono stati ripresi da sig. Buivids sono essenziali nella presente causa. In quanto persone interessate, essi sono identificabili e le informazioni che li riguardano sono state pubblicate. Sussiste quindi, prima facie, una chiara violazione dei loro diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta (18). È irrilevante il fatto che le informazioni pubblicate siano o meno sensibili o che le persone interessate abbiano subito o meno un qualsiasi pregiudizio (19).
36. La circostanza che sia difficile identificare le persone interessate non costituisce un criterio previsto dalla direttiva 95/46 e, pertanto, non può essere utilizzata per accertare se le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, siano soddisfatte. Analogamente, la direttiva 95/46 non esige, affinché una persona possa far valere la violazione dei suoi diritti alla protezione dei dati personali, che il trattamento di tali dati includa informazioni, quali nominativi o indirizzi, che permettano di effettuare una ricerca su Internet.
37. Per correttezza, aggiungo che, a mio avviso, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46 non si applica alla fattispecie. Tale disposizione stabilisce che la direttiva non si applica ai trattamenti di dati personali «effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto [dell’Unione] (…) e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (…) e le attività dello Stato in materia di diritto penale». Trattandosi di un’eccezione alle regole che disciplinano l’ambito di applicazione di tale direttiva, l’articolo 3, paragrafo 2, deve essere interpretato restrittivamente (20). Tutte le attività elencate a titolo esemplificativo sono attività proprie dello Stato o di autorità statali estranee ai settori di attività dei singoli. Esse sono intese a definire la portata dell’eccezione ivi prevista, di modo che detta eccezione si applica solo alle attività espressamente menzionate o che possono essere ascritte alla medesima categoria (ejusdem generis) (21).
38. Le azioni del sig. Buivids costituivano attività di una persona che esprimeva il proprio personale punto di vista. Pertanto, chiaramente, esse non rientrano nel primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46.
39. Per quanto riguarda il secondo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46, la Corte ha statuito che tale disposizione, interpretata facendo riferimento agli obiettivi espressi al considerando 12, relativo all’eccezione di cui trattasi, menziona, quali esempi di trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi. Ne discende che quest’ultima eccezione deve interpretarsi nel senso che comprende unicamente le attività effettuate nell’ambito della vita privata o familiare dei singoli (22).
40. Pertanto, analogamente, l’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46, non è applicabile alle attività del sig. Buivids. La pubblicazione della registrazione video su Internet non rientrava nella sua vita privata o familiare. Al contrario, la pubblicazione ha comportato la messa a disposizione e l’accessibilità dei dati a un numero illimitato di persone.
41. Pertanto, ritengo che attività quali la ripresa e la registrazione di funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni presso i locali di lavoro e la successiva pubblicazione della registrazione video su Internet costituisce un trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46.
Sulla seconda questione
42. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se operazioni come quelle effettuate dal sig. Buivids debbano ritenersi comprese nell’eccezione per scopi giornalistici di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46.
43. Il giudice del rinvio precisa nella sua ordinanza di rinvio che se il sig. Buivids avesse effettuato e pubblicato la sua registrazione video a scopi giornalistici, in conformità alla disposizioni nazionali pertinenti, le sue attività sarebbero state sottratte alle regole di cui all’articolo 8 della legge sulla protezione dei dati personali, le quali esigono che il responsabile del trattamento informi la persona o le persone interessate delle finalità della registrazione video, secondo le modalità ivi previste.
44. A tale proposito, rilevo che gli Stati membri devono, in sede di recepimento di direttive quali la direttiva 95/46, fare in modo di garantire che le norme nazionali siano interpretate in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Inoltre, nell’implementare le misure nazionali di recepimento delle direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche assicurarsi di non adottare un’interpretazione delle norme nazionali confliggente con tali diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità (23).
45. La Corte ha già dichiarato che l’articolo 9 deve essere interpretato alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 95/46 e del sistema da essa istituito (24). L’articolo 1 chiarisce che tali obiettivi comprendono la garanzia della libera circolazione dei dati personali, così come la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali. L’articolo 9 della direttiva stabilisce in che modo questi due obiettivi devono essere conciliati. L’obbligo di conseguire il necessario equilibrio è posto in capo agli Stati membri (25).
46. I lavori preparatori della direttiva 95/46 indicano che l’eccezione per scopi giornalistici deve applicarsi in modo restrittivo. Il testo attuale dell’articolo 9 della direttiva 95/46 non era previsto nella proposta originale della Commissione (26). Esso è stato inserito quasi cinque anni dopo la proposta iniziale, all’esito delle modifiche proposte dal Parlamento europeo al fine di chiarire che gli Stati membri dovrebbero prevedere esenzioni o deroghe solo nella misura in cui si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione (27).
47. L’articolo 9 può essere suddiviso in due parti. Ai sensi della prima parte, gli Stati membri sono abilitati a prevedere esenzioni o deroghe, tra l’altro, alle norme generali in materia di liceità del trattamento dei dati personali, come quelle di cui agli articoli 6 e 7 di tale direttiva. La seconda parte sottolinea che tali esenzioni o deroghe possono essere concesse per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici e solo nella misura necessaria per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione (28).
48. La Corte ha già chiarito che, nell’ambito del diritto alla libertà di espressione, la nozione di «scopi giornalistici» deve essere interpretata in senso ampio (29); essa ha inoltre indicato una serie di criteri che devono essere presi in considerazione. In primo luogo, il giornalismo non è confinato alle imprese operanti nel settore dei mezzi di informazione: piuttosto, esso si riferisce a qualsiasi persona che si dedichi a tale attività. In secondo luogo, il fatto che il giornalismo di cui trattasi generi un lucro non costituisce un elemento decisivo. In terzo luogo, i mezzi di comunicazione mutano e si evolvono: pertanto, il fatto che i dati siano trattati e trasmessi attraverso mezzi convenzionali, o persino antiquati (quali la carta stampata o le onde radio) o che siano trattati con metodi più moderni (come il caricamento di dati su Internet), non è un fattore decisivo. Infine, alla luce di tali criteri, possono essere qualificate come «attività giornalistiche» le attività il cui obiettivo è la divulgazione presso il pubblico di informazioni, opinioni o idee (30).
49. Occorre chiedersi se attività individuali come quelle compiute dal sig. Buivids rientrino nella nozione di «scopi giornalistici» di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46.
50. Il sig. Buivids, sostenuto dai governi portoghese e svedese, sostiene che le sue azioni possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 e che egli è escluso dalle disposizioni del capo II di tale direttiva. La Repubblica ceca e la Polonia obiettano che l’articolo 9 non trova applicazione nel caso di specie. L’Austria, l’Italia e la Commissione sostengono che la valutazione circa l’applicabilità dell’eccezione giornalistica spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale. La Lettonia sostiene che, sebbene le azioni del sig. Buivids non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46, si applicano le pertinenti norme nazionali.
51. Gli obiettivi della divulgazione in esame sono chiaramente questioni di fatto sulle quali non spetta a questa Corte pronunciarsi. Ciò premesso, nell’interpretare l’articolo 9 della direttiva 95/46, la Corte dovrebbe fornire al giudice del rinvio gli elementi necessari per compiere tale valutazione. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte di Strasburgo») relativa all’interpretazione delle corrispondenti disposizioni della CEDU (articoli 8 e 10) fornisce alcuni utili punti di riferimento.
52. Nell’interpretare l’articolo 10 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha statuito che le «attività espressive generate da utenti su Internet creano una piattaforma senza precedenti per l’esercizio della libertà di espressione» e che la pubblicazione di notizie e commenti su un sito Internet costituisce attività giornalistica (31). Tale Corte ha ripetutamente riconosciuto il ruolo cruciale dei mezzi di comunicazione di massa nell’agevolare e promuovere il diritto del pubblico a ricevere e diffondere informazioni e idee (32). Essa ha altresì riconosciuto che la funzione di creare varie «piattaforme di dibattito pubblico non si limita alla stampa [tradizionale] (…). Tenuto conto dell’importante ruolo svolto da Internet nel migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni e la diffusione delle stesse (…) la funzione dei blogger e degli utenti più conosciuti delle reti sociali potrebbe anche essere assimilata al [ruolo] di “guardiani pubblici [public watchdogs]” per quanto riguarda la tutela offerta dall’articolo 10 della [CEDU]» (33).
53. Pertanto, mi sembra chiaro che si possa ritenere che una persona che si dedichi a ciò che è stato definito «giornalismo partecipativo [citizens’ journalism]», raccogliendo e diffondendo informazioni al fine di divulgare pubblicamente informazioni, opinioni o idee, effettui un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell’articolo 9 (34).
54. Pertanto, non sono d’accordo con la posizione espressa dalla Repubblica ceca e dal Portogallo, nella misura in cui sostengono che il giornalismo implica sempre e necessariamente un certo grado di formalismo, nonché procedure professionali o di controllo. Anche se ciò può essere stato genericamente vero nel passato, il progresso tecnologico e i cambiamenti delle abitudini sociali rendono attualmente impossibile ridurre la nozione di giornalismo a quella di una professione regolamentata (35).
55. Tuttavia, da ciò non discende affatto che qualsiasi divulgazione di informazioni relative a un soggetto identificabile, effettuata da una persona mediante la pubblicazione di materiale su Internet, possa essere considerata giornalismo e quindi rientri nell’eccezione prevista dall’articolo 9 della direttiva 95/46. Tale disposizione è categorica nel prevedere che l’esenzione per scopi giornalistici si applica solo nella misura necessaria a conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione, e che il trattamento dei dati deve essere effettuato esclusivamente a scopi giornalistici.
56. Occorre dunque chiedersi dove debba essere tracciata la linea di demarcazione.
57. In questa sede, ricordo che l’articolo 9 della direttiva 95/46 impone l’obbligo di trovare il giusto equilibrio tra i due diritti fondamentali confliggenti – tutela della vita privata e libertà di espressione – interamente in capo agli Stati membri. Tuttavia, la Corte può e dovrebbe fornire gli orientamenti necessari ad assicurare la corretta e uniforme applicazione, sotto il controllo dei giudici nazionali, dei principi fissati dal legislatore dell’Unione. Ritengo che il seguente approccio possa essere d’aiuto.
58. In primo luogo, in ogni caso, il giudice nazionale dovrebbe verificare se i dati trattati contengano elementi sostanziali tali da configurarsi come una «divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee» conformemente al criterio sancito nella sentenza Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (36). L’ordinanza di rinvio non contiene nel presente caso elementi sufficienti affinché questa Corte possa stabilire se il video del sig. Buivids soddisfi tale criterio e spetta ai giudici nazionali effettuare i necessari ulteriori accertamenti di fatto (37). In assenza di tali elementi sostanziali necessari, il video non rientrerebbe in alcun caso nell’eccezione per scopi giornalistici di cui all’articolo 9 della direttiva.
59. In secondo luogo, il giudice nazionale deve accertare se il trattamento dei dati in questione sia stato effettuato esclusivamente a scopi giornalistici. L’ordinanza di rinvio indica che il sig. Buivids non ha precisato il suo obiettivo nell’effettuare e pubblicare la registrazione video. Tuttavia, è stato suggerito nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte che egli potrebbe aver inteso far luce su comportamenti illeciti della polizia (un esempio classico di buon giornalismo, nell’interesse del pubblico). Ancora una volta, spetta al giudice nazionale, in quanto unico giudice dei fatti, stabilire se sia stato questo l’obiettivo del sig. Buivids e se si sia trattato del suo unico scopo. La presenza di altri elementi (quali la convinzione dell’esistenza di un diritto intrinseco a filmare e pubblicare video della polizia per il solo fatto che si tratta di funzionari pubblici, oppure semplice voyeurismo) significherebbe che il criterio del trattamento effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» non è soddisfatto. Di conseguenza, l’esenzione di cui all’articolo 9 non troverebbe applicazione.
60. In terzo luogo, il giudice nazionale dovrà occuparsi della condizione ai sensi della quale le esenzioni, di cui all’articolo 9, alle disposizioni generali della direttiva che tutelano i dati personali sono ammissibili «solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione» (il corsivo è mio). La giurisprudenza costante della Corte sottolinea che le deroghe e le restrizioni del diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall’articolo 8 della Carta, devono applicarsi solo nella misura strettamente necessaria e devono essere interpretate in senso restrittivo (38).
61. Non esiste una disposizione equivalente all’articolo 8 della Carta (protezione dei dati di carattere personale) nella CEDU. Nella sua giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha assimilato tale diritto fondamentale al diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 8 della CEDU, trattandolo come un’espressione più specifica del diritto al rispetto della vita privata per quanto riguarda il trattamento di dati personali (39). Pertanto, la giurisprudenza di tale Corte concernente il bilanciamento degli articoli 8 e 10 della CEDU fornisce un quadro per conciliare il diritto fondamentale alla riservatezza dei dati personali e la libertà di espressione: trattasi del compito imposto dall’articolo 9 della direttiva 95/46.
62. In relazione al bilanciamento che le autorità nazionali (e, successivamente, i giudici nazionali) sono chiamate a compiere al fine di conciliare questi due diritti, la Corte di Strasburgo ha stabilito che, in linea di principio, i diritti di cui agli articoli 8 e 10 della CEDU, meritano uguale rispetto (40). Ad oggi, i passi necessari sono stati enucleati come segue: i) esaminare il contributo a un dibattito di interesse pubblico; ii) valutare il grado di notorietà della persona interessata; iii) tenere conto dell’oggetto della pubblicazione; iv) esaminare la condotta anteriore della persona interessata; v) verificare il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e (vi) tenere conto delle circostanze in cui le informazioni sono state ottenute.
63. Nell’accertare se una pubblicazione che divulghi elementi di vita privata riguardi anche una questione di interesse pubblico, tale Corte ha tenuto conto dell’importanza della questione per il pubblico e della natura delle informazioni divulgate. Inoltre, l’interesse pubblico concerne, di norma, questioni che incidono sul pubblico in misura tale suscitare un legittimo interesse, attirando la sua attenzione, o che lo riguardano in modo significativo, in particolare in quanto si ripercuotono sul benessere dei cittadini o sulla vita della comunità (41). La Corte di Strasburgo ha statuito che il rischio di danni derivanti da contenuti e comunicazioni su Internet all’esercizio e al godimento dei diritti umani e delle libertà, in particolare del diritto al rispetto della vita privata, è certamente maggiore di quello rappresentato dal giornalismo che utilizza tecnologie più antiquate, come la carta stampata (42).
64. Nel caso di specie, le informazioni presentate alla Corte nell’ordinanza di rinvio sono sommarie. Il giudice del rinvio afferma che la registrazione video del sig. Buivids non mostra alcuna notizia di attualità, né una condotta illegittima da parte della polizia; né suggerisce che alcuno degli agenti di polizia identificati nel video sia una personalità pubblica distinta. Non è fornita alcuna informazione quanto alla condotta anteriore delle persone interessate. Consta che l’oggetto del video è esclusivamente il fatto che il sig. Buivids si trovava nei locali della polizia a causa di un procedimento amministrativo che lo riguardava. Il sig. Buivids ha effettuato la registrazione video in modo palese, ma non ha informato le persone interessate (gli agenti di polizia) della finalità specifica delle riprese. In udienza, egli ha confermato di non aver ottenuto il loro esplicito consenso, né per le riprese, né per la successiva pubblicazione su Internet.
65. È chiaro che, pubblicando la sua registrazione video su un sito Internet, il sig. Buivids ha violato il diritto fondamentale al rispetto della vita privata delle persone interessate. Egli non ha preso alcun provvedimento per ridurre l’entità di tale violazione, ad esempio, offuscando o oscurando i loro visi o dissimulando la loro voce prima di pubblicare il video.
66. Sulla base delle limitate informazioni a disposizione di questa Corte, mi sembra probabile che non siano soddisfatti i criteri, precedentemente enucleati, atti a valutare se, in un caso particolare, il diritto alla libertà di informazione debba prevalere sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Sottolineo, tuttavia, che è compito del giudice nazionale completare il processo di raccolta dei necessari elementi di fatto e, su tale base, formulare una valutazione definitiva nel caso di specie.
67. Per ragioni di completezza, intendo altresì affrontare un argomento sollevato dalla Repubblica ceca, secondo cui le attività di trattamento dei dati effettuate dal sig. Buivids sono rese legittime dall’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46. Tale disposizione prevede un elenco esaustivo e tassativo di casi in cui il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito (43), purché tali attività rispettino, in primo luogo, i principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all’articolo 6 della direttiva.
68. Ai sensi dell’articolo 7, lettera f), il trattamento soddisfa i requisiti di legittimità qualora sia necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento (in questo caso, il sig. Buivids) oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46. Tale esame richiede una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi (44).
69. Mi sembra che la soluzione adottata dalla Corte nell’interpretare l’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), si applichi anche nel caso di specie (45). Pertanto, l’articolo 7, lettera f), deve essere letto congiuntamente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.
70. L’ordinanza di rinvio indica che il giudice di primo grado ha accertato che il signor Buivids non aveva informato le persone interessate delle finalità specifiche dell’effettuazione della registrazione video. Alla luce di tale conclusione, sembra probabile che almeno due delle condizioni cumulative di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la circostanza che i dati siano «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime» non fossero soddisfatte.
71. Ne consegue che l’articolo 7, lettera f) della direttiva 95/46 non può trovare applicazione nel caso di specie.
72. Infine, sottolineo che, ovviamente, possono esservi situazioni particolari nelle quali l’unico modo in cui il giornalismo investigativo può svelare gravi illeciti è quello di ricorrere a una sorta di operazioni segrete. Tale situazione è caratterizzata da un elevato grado di interesse pubblico a consentire l’investigazione e la pubblicazione (e che, dunque, comporta necessariamente un trattamento dei dati). Ciò nonostante, essa esige un attento controllo per ottenere un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali confliggenti in gioco. Non approfondirò in questa sede tale delicata questione, poiché, sulla base degli elementi di cui dispone la Corte, sono del parere che, chiaramente, non venga in rilievo nella presente causa.
73. Ritengo che, laddove una persona che non è un giornalista di professione effettui registrazioni video e le pubblichi su un sito Internet, tali registrazioni video possono rientrare nella nozione di «scopi giornalistici», ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/46, qualora si accerti che tali attività sono state poste in essere esclusivamente a tali fini. Conformemente a tale disposizione, spetta alle autorità nazionali, sotto il controllo dei giudici nazionali, esaminare e conciliare il diritto fondamentale alla vita privata per quanto concerne il trattamento dei dati personali dell’interessato o degli interessati e il diritto fondamentale alla libertà di espressione del responsabile del trattamento. Nel compiere siffatta ponderazione, tali autorità dovrebbero tener conto dei seguenti elementi: i) se il materiale divulgato contribuisca a un dibattito di interesse pubblico; ii) il grado di notorietà della persona o delle persone interessate; iii) l’oggetto della pubblicazione; iv) la condotta anteriore della persona interessata; v) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione in questione, e (vi) le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute.
Conclusione
74. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che Corte dovrebbe rispondere alle questioni poste dalla Latvijas Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) come segue:
– Attività quali la ripresa e la registrazione di funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni presso il luogo di lavoro e la successiva pubblicazione della registrazione video su internet costituisce un trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
– Laddove una persona che non è un giornalista di professione effettui registrazioni video e le pubblichi su un sito Internet, tali registrazioni video possono rientrare nella nozione di «scopi giornalistici», ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/46, qualora si accerti che tali attività sono state poste in essere esclusivamente a tali fini.
– In ogni caso, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/46, spetta alle autorità nazionali, sotto il controllo dei giudici nazionali, esaminare e conciliare il diritto fondamentale alla vita privata per quanto concerne il trattamento dei dati personali dell’interessato e degli interessati e il diritto fondamentale alla libertà di espressione del responsabile del trattamento. Nel compiere siffatta ponderazione, tali autorità dovrebbero tener conto dei seguenti elementi: i) se il materiale divulgato contribuisca a un dibattito di interesse pubblico; ii) il grado di notorietà della persona o delle persone interessate; iii) l’oggetto della pubblicazione; iv) la condotta anteriore della persona interessata; v) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione in questione, e (vi) le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (GU 1995, L 281, pag. 31). Nel frattempo, tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), in vigore dal 25 maggio 2018.
3 GU 2010, C 83, pag. 391.
4 Gli articoli 7 e 11 della Carta corrispondono ai diritti previsti dagli articoli 8 e 10 (rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla libertà di espressione) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») firmata a Roma il 4 novembre 1950. Tutti gli Stati membri sono firmatari della CEDU, ma l’Unione europea in quanto tale non vi ha ancora aderito; v. parere 2/13 del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454.
5 Rispettivamente, considerando 12, 14, 16, 17 e 37.
6 Articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Le condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), stabiliscono che i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente; devono inoltre essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle loro finalità; devono essere esatti e conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati. Tali condizioni non sono direttamente rilevanti nella presente causa.
7 L’elenco delle situazioni in cui il trattamento di dati personali può essere considerato legittimo ai sensi dell’articolo 7 è esaustivo e tassativo. Nella presente causa, solo l’articolo 7, lettera f) è rilevante: v., infra, paragrafi da 67 a 71.
8 Il giudice del rinvio osserva, nella sua ordinanza di rinvio, che nell’ambito di tale procedimento amministrativo è stata successivamente irrogata una sanzione in capo al sig. Buivids.
9 Sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punti 21 e 22.
10 Sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punti 23 e 24.
11 Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 26.
12 Sentenza del 6 novembre 2003, Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punti 25 e 26. Tale causa riguardava la pubblicazione di alcune pagine internet ad opera di una catechista, allo scopo di consentire ai parrocchiani che si preparavano alla cresima di ottenere facilmente le informazioni di cui potevano avere bisogno.
13 Considerando 14.
14 Considerando 16; v., supra, paragrafo 4.
15 Sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, punto 30.
16 Sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 59.
17 Sentenza del 6 novembre 2003, C‑101/01, EU:C:2003:596.
18 Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 66.
19 Sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 33.
20 Sentenza del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 38.
21 Sentenza del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punti 36 e 37 e la giurisprudenza ivi citata.
22 Sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punti 43 e 44.
23 Sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata.
24 Sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punti da 50 a 53.
25 V. considerando 17 e 37 della direttiva 95/46.
26 COM(90) 314 def. del 13 settembre 1990. La proposta originale conteneva una bozza dell’articolo 19 che consentiva agli Stati membri di derogare alle disposizioni della direttiva riguardo alla stampa e ai mezzi audiovisivi, nella misura in cui ciò fosse necessario per conciliare i diritti fondamentali delle persone fisiche alla vita privata e la libertà di espressione. Tale proposta è stata modificata due volte, ad opera delle proposte della Commissione COM(92) 422 def. del 15 ottobre 1992 e COM(95) 375 def. del 18 luglio 1995.
27 V. decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [C4-0051/95 – 00/0287(COD), (GU 1995, C 166, pag. 105)].
28 La deroga comprende altresì il trattamento di dati personali a scopi di espressione artistica o letteraria, che non rilevano ai fini del procedimento principale; cfr. supra, paragrafo 10.
29 Sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 56.
30 Sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punti da 58 a 61.
31 Corte EDU, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia [GC], CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 110, la giurisprudenza ivi citata e § 112.
32 Corte EDU, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, CE:ECHR:2016:1108JUD001803011, § 165 e la giurisprudenza ivi citata.
33 Corte EDU, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, CE:ECHR:2016:1108JUD001803011, §§ 166 e 168.
34 V. supra, nota 30.
35 V. il quotidiano The Guardian, «The rise of citizen journalism», 11 giugno 2012. The Financial Times ha eletto come la sua «persona dell’anno» 2017, Susan Fowler, la giovane donna americana che ha portato alla luce le molestie sessuali subite in Uber, svelando le sue esperienze attraverso un blog e inducendo altre donne a farsi avanti. Anche prima dell’era di internet, il giornalismo non era confinato, in senso formale, a una precisa professione. Così, ad esempio, Samizdat, il sistema clandestino dell’URSS e dei paesi gravitanti attorno ad essa, attraverso il quale si stampavano e di distribuivano privatamente testi, al fine di aggirare la censura del governo, consentiva alle persone comuni di esprimere le proprie opinioni.
36 Sentenza del 16 dicembre 2008, C‑73/07, EU:C:2008:727; v. supra, paragrafo 48.
37 Poiché nel presente caso il rinvio è stato effettuato da un giudice superiore, potrebbe rendersi necessario il rinvio della causa al giudice inferiore affinché esperisca tali ulteriori accertamenti di fatto.
38 Sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punti 28 e 29 e la giurisprudenza ivi citata.
39 Corte EDU, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC], CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, §§ 8 - 28. Tale causa trae origine dalle circostanze di fatto che hanno condotto alla sentenza della Corte del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727. Presso la Corte di Strasburgo, il procedimento ha avuto inizio con il ricorso n. 931/13. La quarta sezione di tale Corte ha reso la sentenza il 21 luglio 2015. La richiesta della ricorrente di assegnare la causa alla Grande sezione è stata accolta il 14 dicembre 2015; tale sezione si è pronunciata il 27 giugno 2017.
40 Corte EDU, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia [GC], CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 139.
41 Corte EDU, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC], CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, §§ 165, 166 e 171.
42 Corte EDU, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia [GC], CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 133.
43 Sentenza del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche punto 105.
44 Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata.
45 Sentenza del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 110 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott in tale causa, EU:C:2017:253, paragrafo 106.