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Ebbrezza .. senza etilometro? (Cass. 24698/16)

14 giugno 2016, Cassazione penale

Lo stato di ebbrezza del conducente dei veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne' unicamente attraverso l'etilometro: ma in tal caso devono emergere manifestazioni eclatanti dell'alterazione alcolica.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 14 giugno 2016, n. 24698

 1.La Corte di appello di Bologna con sentenza emessa in data 27 febbraio 2015 ha confermato la sentenza emessa il 28 febbraio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Piacenza con la quale M.G. è stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza per aver guidato, in Piacenza il 26 aprile 2013, il veicolo Opel Corsa tg (?), di sua proprietà, in stato di alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso compreso tra 0,80 e 1,50. II trattamento sanzionatorio è stato determinato nella pena di giorni 28 di arresto ed euro 1800 di ammenda, pena poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità, oltre al pagamento delle spese processuali.
2.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per Cassazione personalmente l'imputato M.G., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett. b C.d.S. (in luogo di quella di cui alla lettera a), nonché in punto di valutazione delle risultanze probatorie.
Il ricorrente deduce che il tasso alcoolemico non era stato accertato con la strumentazione prevista dalla legge, ma era stato rilevato ipoteticamente sulla base del fatto che non era riuscito ad insufflare un quantitativo d'aria sufficiente ai fini della riuscita del test alcoolimetrico. Aggiunge che, sulla base dei soli tratti sintomatici la fattispecie poteva essere qualificata esclusivamente come violazione dell'art. 186 comma 2 lett. a), ipotesi per la quale è prevista soltanto una sanzione amministrativa.
3. II ricorso è fondato.
3.1.11 D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha riformulato il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e questa disciplina è rimasta sostanzialmente immutata (con il solo aggravamento delle pene previste per le ipotesi più gravi) anche dopo l'entrata in vigore dei D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
La nuova disciplina introdotta nel 2007 prevede tre fasce con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato.
E la giurisprudenza di legittimità ha precisato (v. Cass., sez. 4, 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240380) che si tratta di autonome ipotesi incriminatici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in più occasioni, che la nuova disciplina non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l'esistenza dello stato di ebbrezza in base ai sintomi rilevati, come la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere in tal modo provata quanto meno l'esistenza dell'ipotesi prevista dalla fascia a) più favorevole all'imputato (in questo senso v. Cass., sez. 4, 3 giugno 2008 n. 26132, Ouhda, rv. 240850; 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240381, già citata; 28 febbraio 2008 n. 22274, Gelmetti, rv. 240173).
Il tema ha assunto un maggior rilievo perché la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dall'art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza. In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all'ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di natura amministrativa.
Anche dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lo stato di ebbrezza del conducente dei veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne' unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ. modif.): infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione dei conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, ecc.); così come può anche disattendere l'esito fornito dall"'etilometro", sempreché dei suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Sempre questa Sezione, con sentenza del 9.6.2011 n. 28787, Rata Marin, rv. 250714, ha rilevato che - poiché l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell'ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici - tutte le ipotesi di cui all'art. 186 possano essere provate in tal modo; una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Inoltre si sovrapporrebbero indebitamente i due piani, quello processuale (ritenere consentito l'accertamento sintomatico) e quello sostanziale (ravvisare un'ipotesi di reato invece di un'altra). L'unica soluzione giuridicamente corretta è dunque quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S..
Ma è anche vero che nella citata sentenza è stato precisato che:
-da un lato, il giudice - in tutti i casi in cui, pur avendo accertato il superamento della soglia minima, non sia in grado di affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità - deve ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano;
-dall'altro, nulla vieta che il giudice, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori (principio questo ribadito nella successiva sentenza n. 27940 del 7/6/2012, Grandi, Rv. 253598).
3.3. Dei principi sopra enunciati entrambi i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione.
Invero, la Corte territoriale - dopo aver rilevato che, nell'informativa redatta dalla Polizia Municipale del Comune di Piacenza, pienamente utilizzabile vertendosi in rito abbreviato, era stato attestato che l'imputato presentava «le seguenti sintomatologie comportamentali: alito fortemente vinoso, andatura incerta con difficoltà di equilibrio, linguaggio sconnesso, occhi lucidi» - ha osservato, ribadendo il ritenuto del giudice di primo grado, che, «proprio lo spiccato effluvio alcolico e l'incedere barcollante paiono incompatibili con la modesta quantità di vino ingerita nella misura asserita dall'interessato, ovvero tre o quattro bicchieri di vino, e comprovano invece uno stato di intossicazione alcolica non eccessivo, ma certo inquadrabile nella fattispecie della contravvenzione a lui contestata»
Senonché la Corte territoriale, così motivando, è incorsa nella lamentata violazione di legge, in quanto il giudice con l'accertamento in via sintomatica non ha a disposizione una misura precisa del tasso alcolemico. Tale circostanza non permette nel caso di specie il superamento del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 c.p.p.: la sola valutazione sintomatica permette l'attribuzione della responsabilità penale soltanto nel caso (che con motivazione illogica è stato ritenuto ricorrente nella specie) di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, idonee a far ritenere superate, con adeguata motivazione, la soglia di rilevanza penale dei tasso alcolemico.
Pertanto, il fatto contestato all'imputato, riqualificato come violazione dell'art. 186 comma 2 lettera b, non è previsto dalla legge come reato, ma integra esclusivamente un illecito amministrativo.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e copia della presente sentenza, unitamente a copia della comunicazione notizia di reato, deve essere trasmessa al Prefetto di Piacenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto, così come riqualificato, non è previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Piacenza.