Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Restituzione in termine non richiede procura speciale (Cass. 47059/18)

16 ottobre 2018, Cassazione penale

La remissione in termini ex art 175 c.p.p. deve  essere espressamente richiesta dall’imputato, anche tramite il difenspore, ma senza necessità di procura speciale: dall’espressione "a sua richiesta" non si può trarre la prescrizione dell’obbligo per l’imputato di proporre l’istanza personalmente o tramite procuratore speciale.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 7 maggio – 16 ottobre 2018, n. 47059
Presidente Iasillo – Relatore Minchella

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza depositata in data 17/11/2017 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da P.P. volta ad ottenere la restituzione in termini ex art. 175 cod.proc.pen.: rilevava la Corte di Appello che l’istanza doveva essere qualificata ex art. 629 bis cod.proc.pen., ma che il difensore difettava di procura speciale poiché in quella allegata alla richiesta non era contemplata né la restituzione in termini né la rescissione del giudicato.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. PFC, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che l’istanza era volta ad ottenere la restituzione in termini per impugnare una sentenza divenuta definitiva il 23/07/2011, con la quale il ricorrente era stato condannato in contumacia, per cui si applicava la normativa previgente; peraltro, nessuna norma imponeva la procura speciale per avanzare siffatta istanza, tanto più che per principio generale il difensore può esercitare tutti i diritti e le facoltà dell’imputato, salvo specifiche situazioni; inoltre afferma che alla istanza era stata allegata la procura a suo tempo conferita dal ricorrente, che aveva appunto conferito tutti i diritti, con un elenco che era soltanto esemplificativo e che comunque comprendeva ogni tipo di impugnazione.

3. Il P.G. chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente lamenta che, nella fattispecie, non può applicarsi la disciplina di cui all’art. 629 bis cod.proc.pen., quanto piuttosto quella prevista dall’art. 175 cod.proc.pen.: l’art. 629 bis citato, infatti, riguarda il caso della rescissione del giudicato pronunziato nei confronti di condannato giudicato in assenza.

In effetti, il ricorrente risulta essere stato condannato in via definitiva il 23/07/2011, per cui allo stesso non può legittimamente applicarsi la disciplina dell’assenza, la quale trova applicazione nei processi in cui, alla data di entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014, non era stato pronunziato il dispositivo di primo grado.

La qualificazione dell’istanza ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod.proc.pen. appare dunque corretta.

Corretta è anche l’argomentazione della non necessaria allegazione di procura speciale.

Il dettato della norma citata, nel postulare che la remissione in termini debba essere espressamente richiesta dall’imputato, intende solo chiarire che non si può ritenere implicitamente avanzata la richiesta di remissione in termini con la mera proposizione di una impugnazione tardiva. Pertanto già dall’espressione "a sua richiesta" non si può trarre la prescrizione dell’obbligo per l’imputato di proporre l’istanza personalmente o tramite procuratore speciale, opinandosi così che il mero difensore non sarebbe legittimato.

Deve peraltro aggiungersi che tutte le volte in cui delle attività processuali debbano essere poste in essere direttamente dall’interessato o da un procuratore speciale, la norma processuale ciò prescrive espressamente.

Infine, dal combinato disposto degli artt. 96 e 99 cod.proc.pen., si evince che la nomina del difensore di fiducia non è soggetta a forme vincolate e che al predetto competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo. Deve allora concludersi che la regola generale del sistema prevede che le facoltà ed i diritti riconosciuti all’imputato possono essere esercitate dal difensore di fiducia, salvo che il loro esercizio non sia specificamente ed espressamente riservato all’imputato.

Del resto dell’art. 99 cod.proc.pen., comma 2, contiene la norma di chiusura del sistema, prevedendo che l’imputato possa sempre togliere effetto all’atto compiuto dal difensore, prima che il giudice abbia deciso. Può allora concludersi che dell’art. 175 menzionato, non dispone che l’istanza di restituzione in termini per proporre l’impugnazione della sentenza contumaciale di condanna debba essere formulata personalmente dall’imputato, né tantomeno da suo procuratore speciale.
Deve pertanto affermarsi il principio che la richiesta di restituzione nel termine per proporre l’impugnazione, regolata dal dell’art. 175 cod.proc.pen., comma 2, può essere effettuata dal difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale (Sez. 5, n. 27350 del 23/03/2007, Rv. 237247).

Alla luce di tali considerazioni e per completezza, deve affermarsi il principio secondo il quale non sussiste alcuna preclusione di legge alla proposizione dell’istanza di rimessione in termini neppure da parte del difensore d’ufficio, che la legge sostanzialmente equipara a quello fiduciario. Si tratta, peraltro, in tali ipotesi, di un atto favorevole all’imputato che può senz’altro pervenire anche dal difensore d’ufficio (Sez. 3, n. 16716 del 07/04/2011, Rv. 250011).
L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.