Anche in tema di mandato di arresto europeo si rende necessario assicurare il contraddittorio per la decisione sulla estensione della consegna da parte dello Stato di esecuzione: la salvaguardia dei diritti della difesa della persona interessata non può prescindere, dunque, dalla fissazione di una udienza camerale che assicuri la partecipazione del difensore, in assenza della persona interessata.
La procedura va necessariamente modellata, in linea di principio, sulla base delle stesse regole previste dal codice di procedura penale per l'estensione dell'estradizione.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Corte di Cassazione
(data ud. 03/05/2023) 09/05/2023, n. 19471
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere -
Dott. RICCIO Stefania - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso la ordinanza del 16/03/2023 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato DMPM, difensore di fiducia di A.A., che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha rilasciato ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 26, comma 3, l'assenso all'estensione degli effetti della consegna di A.A., già disposta alle competenti Autorità della Germania con la sentenza n. 9/2021, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 febbraio 2021 in relazione ad un procedimento penale per reati di traffico di sostanze stupefacenti definito con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Stoccarda del 14 settembre 2021, irrevocabile in data 22 settembre 2021.
L'estensione è relativa al nuovo mandato di arresto Europeo emesso dalla Pretura di Stoccarda in data 31 agosto 2022 per i reati di associazione a delinquere e concorso in plurime truffe consumate tra il 2017 ed il 2020 in territorio tedesco, ove l'interessato si trova detenuto in esecuzione della pena per la condanna relativa ai reati già giudicati per traffico di stupefacenti.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di A.A., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il motivo qui di seguito illustrato.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 27, commi 3, lett. g) e art. 4, nonchè dell'art. 28, comma 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente per concedere l'assenso all'estensione degli effetti della consegna, in assenza di contraddittorio, il verbale di audizione del A.A. del (Omissis) presso l'Autorità Giudiziaria tedesca.
Si ritengono violate le disposizioni della decisione quadro richiamata sul diritto ci avvalersi di un difensore nonchè di un interprete, emergendo dal verbale che il A.A. è stato sentito in assenza di difensore e senza un interprete, non conoscendo correttamente la lingua tedesca.
In particolare, si adduce che ai sensi della direttiva 2014/41, art. 24 relativa all'ordine Europeo di indagine penale, la Corte di appello avrebbe dovuto adottare i meccanismi di trasmissione audiovisiva al fine di garantire il contraddittorio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito spiegati.
Occorre premette -e che la L. 22 aprile 2005, n. 69, come successivamente -nodi lcata dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per dare compiuto adeguamento della normat 1/4'a nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati memori dell'Unione Europea, non contiene alcuna disciplina espressa della orocEdura d estensione della consegna richiesta dallo Stato membro di emissione di un precedente MAE già eseguito dallo Stato membro richiesto.
Infatti, l'art. 26, comma 3, della citata legge, come modificato dal D.Lgs. cit., art. 21, si limita solo ad indicare le condizioni cui è subordinata l'estensione della consegna necessaria ad ampliare l'ambito della prima consegna e consentire l'esecuzione di titoli relativi a reati commessi in precedenza, superando, in tal modo, il vincolo costituito dal principio di specialità.
Detta norma, infatti, testualmente prevede che "successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'art. 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter".
La norma in esame, quindi, si limita ad indicare la competenza che è attribuita alla stessa Corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d arresto, e, richiamando i presupposti previsti dall'art. 8, par. 1 della decisione qua giro che attengono al contenuto ed alla forma del mandato di arresto Europeo, detta solo i criteri di valutazione che la Corte di appello è tenuta ad osservare per decidere sulla richiesta di estensione, sulla falsariga delle stesse verifiche necessarie per la decisione sull'esecuzione della consegna.
E' stabilito che l'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è osta la estensione consente la consegna della persona ai sensi della decisone quadro. essendo previsto che la Corte rifiuti l'assenso negli stessi casi irdicati dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter quali motivi di rifiuto della consegna.
2. Orbene, l'assenza di una disciplina espressa delle formalità con cui la Corte di appello deve decidere sulla richiesta di assenso all'estensione degli effetti di una consegna già disposta in esecuzione di un mandato d'arresto, pena un serio interrogativo sulla individuazione della procedura da seguire, che d pende, in ultima analisi, dal modo di intendere l'istituto dell'estensione della consegna che è posto a tutela del principio di specialità, quale limite di carattere generale parimenti rilevante sia per il MAE che per la procedura di estradizione disciplinata dal codice di procedura penale.
Il principio di specialità - disciplinato dall'art. 27 della richiamata decisione quadro, intitolato "Eventuali azioni penali per altri reati" - in estrema sintesi, preclude che la persona consegnata possa essere sottoposta ad un procedirnento penale celio Stato emiUente per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna cia parte dello Stato di esecuzione, con alcune eccezioni espressamente considerate, che qui non rileva elencare, a parte quella che d sc:.ncie dal consenso reso dalla stessa persona ricercata che, interpellata alle forme indicate dall'art. 14 legge cit., dichiari di rinunciare al principio di special ta.
Dal combinato disposto dell'art. 26, comma, 2 lett. e), e dell'art. 14 legge cit. s. evince, quindi, che il soggetto consegnato per manifestare la rinuncia al principio di specialità deve essere sentito con le garanzie della presenza di un difensore e di un interprete se necessario.
Ma con riguardo alle forme con cui si possa procedere all'ascolto della persona consegnata la legge nazionale di attuazione della decisione quadro sul rr andato di arresto Europeo è silente.
Soccorre, riguardo, l'art. 27 comma 4 della predetta decisione quadro, che alla lett. f) testualmente recita: "qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta ir modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale".
Sorge, quindi, il problema di come intendere la carenza di una espressa disciplina nella legge di attuazione del mandato di arresto Europeo, nel senso, cioè, se possa ritenersi che tale assenza sia espressione della vountas legis di non prevedere alcuna formalità per la decisione sulla richiesta di estensione della consegna o se, al contrario, tale assenza debba essere necessariamente colmata in via interpretativa per assicurare quelle garanzie processuali minime imposte a salvaguardia dei diritti della difesa, non solo a livello Europeo ma anche dalla nostra Costituzione.
3. Si deve, innanzitutto, premettere che in materia non vi sono precedenti di legittimità essendo del tutto fuorviante il riferimento che nella sentenza impugnata viene fatto al precedente della Sez. 2, n. 1189 del 27/11/2008, dep. 2009, Massidda, Rv. 242751, non solo perchè afferisce alla procedura attiva di consegna e non a quella passiva, come nel caso in esame, ma perchè si limita a dettwe un principio che rappresenta la diretta applicazione della normativa nazionale ed Europea, laddove stabilisce che, in tema di mandato di arresto Europeo, non rileva, ai fini della legittimità dell'assenso prestato dallo Stato di esecuzione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, la mancanza di contraddittorio nel procedimento di estensione della consegna.
Il caso deciso era, infatti, relativo ad una fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto la violazione del diritto di difesa per non essere stato ascoltato dall'Autorità Giudiziaria Spa gnola, quale Giudice dello Stato richiesto di esecuzione, davanti alla quale il soggetto non poteva evidentemente essere sentito perchè già consegnato all'Autorità giudiziaria italiana, quale Giudice dello Stato di emissione.
Non è perciò corretto desumere da tale precedente la regolarità di una assenza di contraddittorio nella procedura passiva di consegna, essendo evidente che l'interrogatorio della persona già consegnata non potrebbe che svolgersi davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato emittente, nel cui territorio la persona fisicamente si trova in esecuzione del mandato d'arresto.
In altri termini, nel precedente richiamato è stato semplicemente affermato che nessuna violazione del contraddittorio può essere ravvisata se la persona consegnata non viene sentita dall'Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione, che deve decidere sull'estensione della consegna, ma viene sentita da quella dello Stato richiedente, dove l'interessato si trova e nel cui territorio per forza di cose deve essere espletato il suo interrogatorio.
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la regola del necessario contraddittorio con riferimento alle formalità con cui deve essere ascoltata la persona ricercata trova una esplicita base normativa, oltre che nella citata disposizione sovranazionale dell'art. 27 della richiamata decisione quadro, nella stessa disciplina ordinaria della estensione dell'estradizione contenuta nell'art. 710c.p.p..
Detta disposizione contiene una regolamentazione della procedura di estensione della estradizione che deve ritenersi richiamata anche in materia di mandato d'arresto Europeo, per effetto del rinvio della L. n. 69 del 2005, art. 39, quale norma di chiusura del sistema, opera alle disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Si tratta, in definitiva, di stabilire i limiti entro i quali la disciplina processuale dell'estensione dell'estradizione di cui all'art. 710 c.p.p., possa essere ritenuta compatibile con quella del MAE. La linea di dernarcazione di detta compatibilità non può che essere quella tracciata dalla stessa decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto Europeo, che fissa le regole sovranazionali per le procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione Europea e che ha troveto esecuzione nell'ordinamento nazionale con la citata L. n. 69 del 2005.
Con riferimento alla estensione della consegna disciplinata dagli artt. 27 e 28 della decisione quadro - come peraltro rilevato correttamente nella sentenza impugnata - è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 26 ottobre 2021, HM e TZ, cause riunite C-428/21 e C- 429/21 PPU, che, pronunciando sulle domande pregiudiziali proposte ai sensi dell'art. 267 TFUE dal Tribunale di Amsterdam, ha dettato una interpretazione delle menzionate disposizioni, riconoscendo non solo il diritto dell'interessato all'audizione da parte dello Stato richiedente - nel cui territorio egli si trovi già presente - ma soprattutto ha affermato che lo Stato dell'esecuzione deve prendere cognizione di tutti gli elementi necessari per la decisione "con piena cognizione di causa e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata".
La Corte di Giustizia ha in tale occasione più precisamente dichiarato che:
"L'art. 27, paragrafo 3, lett. g), e paragrafo 4, nonchè l'art. 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d'arresto Europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando quest'ultima è investita, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza dele suddette disposizioni della decisione quadro in parola; tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest'ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Spetta, tuttavia, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere con piena cognizione di causa - e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata - una decisione relativa alla richiesta di assenso formulata ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell'art. 28, paragrafo 3, della medesima, e di invitare, eventualmente, l'autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari ".
4. Questa autorevole interpretazione della fonte normativa sovranazionale, vincolante per ogni Stato membro, porta non solo ad escludere che possa ritenersi legittima nel nostro ordinamento una procedura di estensione della consegna che prescinda del tutto dalle regole del contraddittorio, perchè inevitabilmente lesiva dei diritti di difesa della persona interessata che, come detto, devono essere salvaguardati anche da parte dello Stato di esecuzione, ma, onde evitare vuoti normativi che costituirebbero ragione più che fondata di illegittimità costituzionale del nostro sistema, impone di dare applicazione alla normativa di estensione dell'estradizione prevista dal codice di procedura penale, nei limiti della sua compatibilità con la speciale disciplina del mandato di arresto Europeo, come disposto dall'art. 39 legge cit.
E' la forte sovranazionale, come intrepretata dalla Corte di Giustizia, che rende necessario assicurare il contraddittorio per la decisione sulla estensione della consegna da parte dello Stato di esecuzione.
La salvaguardia dei diritti della difesa della persona interessata non può prescindere, dunque, dalla fissazione di una udienza camerale che assicuri la partecipazione del difensore, in assenza della persona interessata.
La procedura va necessariamente modellata, in linea di principio, sulla base delle stesse regole previste dal codice di procedura penale per l'estensione dell'estradizione.
In tema di estradizione, il comma 1 dell'art. 710 cit. richiama le norme generali "in quanto applicabili", che operano per l'originaria domanda di estradizione formulata in via ordinaria, con alcune deroghe, poichè il giudizio dinanzi alla Corte d'appello si svolge necessariamente in assenza della persona interessata e alla nuova domanda devono essere allegate le dichiarazioni rese dall'interessato dinanzi all'Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente, nelle quali la persona richiesta possa esprimersi in ordine alla domanda di estensione.
Al giudizio, inoltre, neppure si fa luogo ove l'estradato - come il consegnato - con le sue dichiarazioni, presti il suo consenso alla richiesta estensiva, facendo venire meno la preclusione del principio di specialità.
Analogamente, anche la procedura di estensione della consegna del mandato di arresto Europeo deve essere modellata sulla falsariga di quella prevista per la decisione sul mandato di arresto, quindi con la fissazione di una udienza camerale ai sensi dell'art. 17 legge cit., che troverà applicazione nei limiti della compatibilità con la peculiarità dell'istituto dell'estensione della consegna, quindi senza la presenza dell'interessato, la cui audizione dovrà svolgersi davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, come previsto ir modo corrispondente dall'art. 710, comma 1, cit. per l'estensione dell'estradizione già concessa e come stabilito dall'art. 27 della predetta decisione quadro.
Quanto, poi, al regime di impugnazione, una volta assimilata la decisione emessa ai sensi dell'art. 26, comma 3, alla consegna emessa ai sensi dell'art. 17 legge cit., troverà applicazione anche l'art. 22 legge cit. che regola il ricorso per cassazione, quindi con i limiti sanciti dalla già menzionata disposizione - per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p. - meno ampi sia di quelli previsti in linea generale per l'impugnazione delle decisioni emesse in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., sia di quelli previsti dall'art. 706 c.p.p. in tema di estradizione, là dove si ammette che il ricorso per cassazione possa essere proposto anche "per il merito".
La soluzione interpretativa qui prospettata appare in linea anche con la natura di procedimento autonomo e non ancillare che secondo le Sezioni Unite deve riconoscersi al procedimento di estensione dell'estradizione già concessa (vedi, Sez. U, n. 30305 del 25/03/2021, De Falco, Rv. 281558).
E' stato, infatti, rilevato in quella sede - pur se con riguardo alla risoluzione di una questione del tutto diversa in tema di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea - che il procedimento di estradizione suppletiva, proprio perchè si instaura a seguito di una nuova domanda di estradizione, che non soro viene presentata dopo la consegna dell'estradato da parte dello stesso Stato che l'ha ottenuta, ma ha altreSì ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, e poichè richiede la necessità di una nuova ed autonoma verifica delle relative condizioni per concedere l'estensione, non può essere ritenuta "una fattispecie ancillare ovvero una mera appendice esecutiva della precedente procedura": tali caratteristiche, al contrario, "disegnano un procedimento autonomo, pur se logicamente collegato a quello della estradizione principale".
Analoghe considerazioni possono replicarsi specularmente per la procedura di assenso all'estensione della consegna, atteso che: a) è richiesta l'emissione, da parte dello Stato emittente, di un nuovo mandato di arresto, tenuto conto del richiamo espresso ad una nuova richiesta che contenga tutte le informazioni indicate nell'art. 8, par. 1, della decisione quadro, che sono quelle proprie del mandato Europeo d'arresto; b) per la decisione sulla richiesta valgono le stesse regole previste dai richiamati artt. 18, 18-bis e 18-ter che disciplinano i casi di rifiuto facoltativo ed obbligatorio della consegna.
5. La diversa opzione interpretativa seguita dalla Corte di appello, che ha ritenuto di poter adottare la decisione "de plano", senza alcuna interlocuzione con la difesa, non può essere seguita perchè si pone in contrasto non solo con quanto affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, ma anche perchè finisce con legittimare una procedura che ha una incidenza diretta sulla libertà personale della persona ricercata, considerato che dalla decisione di estensione discende la legittimazione da parte dello Stato emittente non solo a sottoporre la persona consegnata ad un nuovo procedimento penale per reati diversi, ma anche a sottoporla, in ipotesi, ad una misura di custodia personale in carcere per tali nuovi reati diversi da quelli per i quali è stata disposta la sua consegna, con grave pregiudizio dei suoi diritti di difesa ove non fosse assicurata la difesa tecnica, imposta dall'art. 24 Cost., oltre che dagli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 27, parr. 3, lett. g), e 4, 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
6. Tanto ciò premesso, passando all'esame dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, occorre rilevare che effettivamente la Corte di appello ha emesso la propria decisione sulla estensione della consegna senza garantire alcun contraddittorio con la difesa, avendo ritenuto sufficiente la trasmissione da parte dello Stato richiedente del verbale di audizione della persona interessata, senza consentire al difensore di interloquire sulla decisione assunta e senza alcun contraddittorio neppure cartolare.
Per quanto sopra osservato, tale modo di procedere è da ritenere sicuramente viziato ai sensi dell'art. 178c.p.p., comma 1, lett. c), e come tale integra una violazione di legge che giustifica l'annullamento della decisione impugnata.
Quanto, invece, alle altre censure in ordine alla procedura seguita per l'audizione della persona interessata da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente (Pretura di Maulbronn), se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
Dal verbale di audizione si evince, infatti, che è stato dato avviso al difensore di fiducia del A.A., il quale ha rinunciato a presenziare, sicchè l'esame si è svolto senza la presenza di un difensore per libera scelta della persona interrogata.
Non può, pertanto, ravvisarsi una violazione palese del diritto di difesa e, d conseguenza, del rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali richiamati dall'art. 2 legge cit., perchè il difensore è stato comunque avvisato e non è comparso, nè l'interessato ha chiesto di rinviare l'audizione o ha chiesto di essere assistito da un difensore di ufficio.
Va al riguardo osservato che le modalità di svolgimento del procedimento estero di audizione dell'interessato non sono sindacabili sotto il profilo del rispetto delle diverse modulazioni del diritto di difesa regolate secondo le leggi dello Stato emittente.
Rientra nella discrezionalità degli Stati membri la concreta modulazione delle forme e dei limiti di operatività dell'esercizio del diritto di difesa, la cui effettività nel tipo di procedimento in esame deve ritenersi pienamente assicurata non solo dalla facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all'organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto, ma anche dalla possibilità di formulare dichiarazioni davanti a un giudice dello Stato richiedente - come avvenuto nel caso in esame - in merito ai fatti relativi alla domanda di estensione, dichiarazioni che devono essere vagliate dall'autorità giurisdizionale deilo Stato richiesto e che, a tal fine, devono essere allegate alla domanda di estensione.
Tutte condizioni, queste, che risultano adeguatamente soddisfatte nel caso di specie, ad eccezione - come sopra osservato - di quella afferente alla procedura svoltasi davanti all'organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto, ovverosia innanzi alla Corte di appello di Napoli.
Quanto alla dedotta assenza di un interprete è sufficiente osservare che non risulta affatto che l'interessato - peraltro nato in Germania - non parlasse il tedesco o abbia avuto problemi di comprensione della lingua parlata in sede di audizione.
Al contrario, dal verbale allegato al ricorso risulta palesemente il contrario, avendo il A.A., rilasciato delle puntuali e circostanziate dichiarazioni sui fatti di causa, dopo avere anche dichiarato di non rinunciare al principio di specialità.
7. Infine, per quanto attiene all'omesso espletamento della diretta audizione da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato italiano vale quanto già affermato da questa Corte in tema di estradizione suppletiva (Sez. Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug Walther, Rv. 281543), allorchè è stata rivenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 710 c.p.p., comma 2, per violazione dell'art. 24Cost., comma 2, nella parte in cui non consente all'interessato di partecipare, in videoconferenza, all'udienza dinanzi alla Corte di appello, trattandosi di una possibilità consentita nei soli casi in cui sia espressamente contemplata da accordi internazionali e ia cui mancata previsione in via generalizzata rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa.
In quella sede, infatti, è stato ribadito che il diritto di difesa è assicurato dalla facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all'organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto e dalla possibilità di rendere dichiarazioni dinanzi a un giudice dello Stato richiedente in ordine ai fatti relativi alla domanda di estensione dell'estradizione.
Ne consegue che l'invocata applicazione da parte del ricorrente della direttiva UE 2014/41 del 3 aprile 2014 art. 24, relativa all'ordine Europeo di indagine penale (OEI) è manifestamente infondata, essendo detta normativa relativa allo svolgimento di atti di indagine che non hanno alcuna attinenza con la procedura suppletiva passiva di consegna che viene qui in esame.
3. Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, affinchè elimini il vizio rilevato uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge cit.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2023