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Estradizione: convalida e custodia cautelare (Cass. 10602/19)

11 marzo 2019, Cassazione penale

In tema di estradizione passiva, è ammissibile l'impugnazione avverso il provvedimento di convalida dell'arresto provvisorio mediante  ricorso ex art. 111 Cost., salvo quando vi sia mancanza d'interesse in capo all'istante poiché l'arresto dello stesso non aveva arrecato alcun concreto pregiudizio essendo egli detenuto sulla base di un diverso titolo definitivo.

In tema di stato cautelare del soggetto di cui sia stata richiesta l'estradizione la legge ordinaria  prevede 3 ipotesi:

a) arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria sulla base di un provvedimento restrittivo estero, ex art. 716 c.p.p., con conseguente convalida ed adozione di misura cautelare soggetta a duplice termine:

- dieci giorni per la richiesta ministeriale di conferma, a mente del medesimo art. 716, comma 4;

- quaranta giorni per il pervenimento della domanda estradizionale con i documenti previsti dall'art. 700 codice di rito, giusta la previsione contenuta nell'art. 715 medesimo codice, u.c., espressamente richiamato dal più volte menzionato art. 716, comma 5;

b) applicazione provvisoria di misura cautelare ad opera della Corte d'appello, su domanda dello Stato estero e motivata richiesta del Ministro della Giustizia, antecedentemente alla ricezione della domanda di estradizione (cfr. art. 715 c.p.p.);

c) applicazione di misura su richiesta del ministro, in esito all'avvio della procedura conseguente al formale inoltro di rituale domanda estradizionale (v. art. 714 c.p.p.).

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 21/02/2019) 11-03-2019, n. 10602

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.M., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 15/11/2018 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI - Sezione distaccata di SASSARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Andrea Tronci;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Birritteri Luigi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore, avv. RG, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il difensore di A.M. impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Cagliari - sezione di Sassari ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali del prevenuto, eseguito dalla p.g. mentre lo stesso era ristretto in carcere in espiazione di pena definitiva, in quanto raggiunto da mandato di cattura internazionale emesso il (OMISSIS) dalla Corte di Lussemburgo per fatti di riciclaggio posti in essere in quello Stato nel (OMISSIS).

2. Assume il ricorrente difensore, con un primo motivo formulato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), che "la richiesta estradizionale effettuata dal Paese estero e, di conseguenza, la convalida dell'arresto avvenuto in Italia, non potevano essere accolte avendo ad oggetto un reato ampiamente prescritto per la legge italiana", qui da applicarsi a mente dell'art. 10 Convenzione Europea di estradizione quale legge più favorevole.

Secondariamente, deduce il legale dell' A. la "violazione dell'art. 606, lett. c), in relazione all'art. 109 c.p.p., commi 1 e 3 e all'art. 201 disp. att. c.p.p., in ragione dell'omessa traduzione della richiesta di estradizione e degli atti a sostegno", pervenuti unicamente in lingua inglese.

Motivi della decisione

1. L'illustrato ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge, nei termini di giustizia specificati in dispositivo.

2. Occorre premettere che il provvedimento qui impugnato, dopo aver ritenuto esistenti le condizioni di legge per la convalida dell'arresto eseguito dalla p.g., ha affermato esplicitamente non doversi fare luogo all'applicazione di alcuna misura coercitiva, in ragione dello stato di restrizione dell' A., con fine pena previsto alla data del (OMISSIS).

La statuizione finale adottata, quale esplicitata dopo il P.Q.M., si esaurisce nella disposta convalida dell'arresto del prevenuto, pur non essendovi spazio per perplessità di sorta, in ragione della contestuale presenza dell'apparato motivo di cui si è appena detto.

3. Ciò posto, è di tutta evidenza che il caso di specie non è riconducibile ad alcuna delle tre fattispecie espressamente disciplinate dal nostro codice di rito (ed analoga tripartizione è sostanzialmente ravvisabile nella disciplina della Convenzione Europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge di ratifica 30 gennaio 1963, n. 300), il quale, relativamente allo stato cautelare del soggetto di cui sia stata richiesta l'estradizione, prevede le seguenti ipotesi:

a) arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria sulla base di un provvedimento restrittivo estero, ex art. 716 c.p.p., con conseguente convalida ed adozione di misura cautelare soggetta a duplice termine: dieci giorni per la richiesta ministeriale di conferma, a mente del medesimo art. 716, comma 4; quaranta giorni per il pervenimento della domanda estradizionale con i documenti previsti dall'art. 700 codice di rito, giusta la previsione contenuta nell'art. 715 medesimo codice, u.c., espressamente richiamato dal più volte menzionato art. 716, comma 5;

b) applicazione provvisoria di misura cautelare ad opera della Corte d'appello, su domanda dello Stato estero e motivata richiesta del Ministro della Giustizia, antecedentemente alla ricezione della domanda di estradizione (cfr. art. 715 c.p.p.);

c) applicazione di misura su richiesta del ministro, in esito all'avvio della procedura conseguente al formale inoltro di rituale domanda estradizionale (v. art. 714 c.p.p.).

Nè, d'altro canto, può essere validamente richiamato l'art. 719 c.p.p., che facoltizza le parti alla proposizione di ricorso per cassazione per violazione di legge, con generico riferimento ai "provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti", giacchè la rubrica della disposizione medesima è chiara nell'orientare l'interprete con riguardo ai soli "provvedimenti relativi alle misure cautelari", qui - si ripete - del tutto assenti, con sostanziale rimessione in libertà del prevenuto, ovviamente ai soli fini estradizionali. Non è un caso, del resto, che, nell'ambito del procedimento ordinario, il legislatore abbia previsto nel codice di rito una norma specifica che facoltizza l'interessato all'impugnazione avverso il provvedimento precautelare di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero.

4. Quanto precede lascia ferma, nondimeno, la possibilità di proporre ricorso per cassazione a mente dell'art. 111 Cost., essendosi pur sempre in presenza di un provvedimento che incide sulla libertà personale. Sennonchè nella fattispecie evidente è la mancanza d'interesse in capo all'istante, il cui arresto - peraltro eseguito dalla p.g. sulla scorta del mandato di cattura internazionale sopra indicato ed i cui effetti, come detto, sono di fatto cessati con la convalida - non ha arrecato alcun concreto e tutelabile pregiudizio all' A., già ristretto in espiazione di pena definitiva, essendo appena il caso di puntualizzare che il disposto dell'art. 314 c.p.p. - che il ricorrente non ha comunque in alcun modo evocato - esclude la possibilità di far valere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ove questa sia patita contestualmente ad altro titolo legittimo di restrizione.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2019