In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto del correlativo petitum.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Sez. VI, Sent., (ud. 26/09/2013) 22-10-2013, n. 43245
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SERPICO Francesco - Presidente -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. DI STEFANO P. - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetan - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.O.G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 60/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 25/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 25 marzo 2013 la Corte d'appello di Torino ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di I.O.G.A., avanzata per finalità processuali dalla Repubblica del Perù e trasmessa dal Ministero della Giustizia italiano il 14 gennaio 2013.
L' I. veniva tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali in forza del mandato di arresto n. 26/2012, emesso il 9 gennaio 2012 dalla Corte Superiore di Giustizia di Cusco per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 296 c.p. peruviano e commesso nel (OMISSIS).
Il Presidente della Corte d'appello di Torino convalidava l'arresto ed applicava al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in data 15 ottobre 2012.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Torino ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' I., deducendo i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla L. n. 135 del 2004, artt. 9 e 17 recante la ratifica del Trattato di estradizione tra l'Italia ed il Perù del 24 novembre 1994 e del relativo Protocollo modificativo del 20 ottobre 1999, nonchè dell'art. 201 disp. att. c.p.p., con riferimento alla mancata traduzione in lingua italiana dei documenti allegati alla richiesta di estradizione.
Nel caso di specie risulta tradotta in italiano unicamente la richiesta di estradizione, mentre non risultano tradotti gli atti di indagine, ed in particolare le disposizioni di legge applicabili, nonchè i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria peruviana.
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla L. n. 135 del 2004, art. 9, comma 1, lett. a) e art. 17 nonchè all'art. 201 disp. att. c.p.p., con riferimento alla mancata trasmissione dell'originale o copia conforme, nonchè dell'omessa traduzione in lingua italiana, del mandato di detenzione posto a fondamento dell'ordine di cattura internazionale.
2.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alla mancata traduzione degli atti trasmessi, ed in particolare del mandato di detenzione posto a fondamento dell'ordine di cattura internazionale, nonchè riguardo alla dovuta verifica dei presupposti per l'accoglimento della domanda di estradizione.
Sul punto la motivazione fornita dalla Corte d'appello appare contraddittoria, in quanto la traduzione risulta necessaria ai fini di una giusta e corretta decisione dell'organo giudicante, anche relativamente al profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato straniero: non è possibile, infatti, ritenere esaustiva la richiesta di estradizione, se non è possibile procedere ad una, sia pur sommaria, ma doverosa, disamina degli atti redatti dall'autorità procedente al momento della contestazione del reato.
2.4. Violazione dell'art. 706 c.p.p., per quel che attiene ai profili di merito della decisione pronunziata dalla Corte d'appello, che a causa della mancata allegazione della traduzione della documentazione trasmessa dalla Repubblica del Perù si è sottratta alla doverosa verifica della corrispondenza tra le indicazioni contenute nella domanda di estradizione e i documenti alla stessa allegati, tenuto conto che non si tratta di un controllo meramente formale, poichè la presunzione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può risultare superata quando i fatti allegati appaiano del tutto inconciliabili con essa.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. La documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello nella sentenza qui impugnata, risulta solo parzialmente tradotta in lingua italiana. Nel caso di specie, infatti, salva la richiesta di estradizione e le norme di legge applicabili, gli ulteriori documenti inviati a sostegno della domanda non sono stati tradotti.
Al riguardo è noto che, sulla base dell'art. 201 disp. att. c.p.p., le domande provenienti da un'autorità straniera, nonchè i relativi atti e documenti, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Occorre altresì considerare che, a norma dell'art. 9 del Trattato bilaterale di estradizione fra l'Italia ed il Perù, sottoscritto il 24 novembre 1994 e ratificato nel nostro ordinamento con L. 3 maggio 2004, n. 135, alla richiesta di estradizione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) l'originale o una copia autentica della decisione giudiziaria che limita la libertà o della sentenza irrevocabile di condanna che indichi la pena ancora da scontare, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione della stessa;
b) un'esposizione dei fatti per i quali si richiede l'estradizione, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione, e la loro qualificazione giuridica;
c) una copia delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione;
d) le generalità della persona richiesta e qualsiasi altra informazione utile per la sua identificazione e per determinare la sua cittadinanza.
Inoltre, secondo la medesima disposizione or ora menzionata, se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta richiederà alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, stabilendo un termine per l'invio.
Particolarmente rilevante appare, in questa prospettiva, l'acquisizione del provvedimento restrittivo della libertà personale sopra indicato sub a), poichè proprio in forza di tale mandato l'estradando è stato poi tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali.
Peraltro, l'acquisizione ed il successivo vaglio delibativo della base documentale tassativamente individuata dalla norma pattizia si rendono necessarie poichè, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale emergente dalla linea interpretativa ormai da tempo tracciata in questa Sede, in tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705 c.p.p., comma 1, non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto del correlativo petitum (Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, dep. 30/11/2007, Rv. 238089; Sez. 6, n. 30896 del 21/05/2008, dep. 23/07/2008, Rv. 240498; Sez. 6, n. 17913 del 09/04/2009, dep. 29/04/2009, Rv. 243583).
5. Ne discende l'annullamento con rinvio della gravata pronuncia ad altra sez del•la corte di appello di Torino ai fini di una nuova deliberazione da parte della Corte territoriale, che dovrà adeguarsi ai su esposti principii di diritto, dandone adeguatamente conto in motivazione.
La Cancelleria provvederà all'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013