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Estradizione senza trattato e indizi di colpevolezza (Cass. 25527/21)

5 luglio 2021, Cassazione penale

In ipotesi di estradizione processuale extraconvenzionale la legge impone la verifica da parte del giudice italiano dei gravi indizi di colpevolezza da compiersi attraverso l'esame degli elementi trasmessi dallo Stato richiedente a corredo della domanda estradizionale e tenendo conto di quelli forniti dalla difesa.

Invero, difettando un trattato di estradizione, il codice impone un controllo diretto e pregnante del materiale indiziario, non essendo sufficiente - come accade nel sistema convenzionale - una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.

Corte di Cassazione

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25527 Anno 2021
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 16/06/2021 - dep. 5/7/2021

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ROMDJ, nata in Ecuador il **1982
avverso la sentenza del 06/04/2021 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. ESDLH, in sostituzione dell'avv.
AM, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.


RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma dichiarava  la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di MRO, richiesta dal Governo dell'Ecuador ai fini del suo perseguimento per il reato di truffa.

La sentenza dava atto che era stato aperto in Ecuador nei confronti della MRO un procedimento penale per il reato di truffa, consistita

nell'acquisto, in concorso con il coniuge **, di merce per 20.315
dollari con assegni privi di copertura, e che il Giudice ecuadoriano aveva emesso il 27 agosto 2020 un ordine di comparizione a carico della predetta, affinché fosse
rintracciata, risultando irreperibile nel territorio nazionale, sospendendo il procedimento penale sino al suo arresto o alla sua costituzione volontaria.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla finalità perseguita dal mandato internazionale.


La cattura della ricorrente è stata chiesta dalle autorità giudiziarie ecuadoriane per rintracciarla in quanto non presente sul territorio dello Stato richiedente. Peraltro, la ricorrente non ha mai avuto notizia del procedimento prima dell'ordine
di estradizione e ha vissuto regolarmente in Italia mentre la sua famiglia era raggiungibile in Ecuador.

Appena appresa la notizia, la ricorrente si è resa disponibile a recarsi volontariamente in Ecuador ove necessario, conferendo mandato alle liti al difensore di fiducia per farsi assistere nel procedimento in Ecuador.


Nella vicenda è coinvolto anche il marito nei cui confronti non è stata presentata domanda di estradizione e che ha conferito mandato al legale per farsi assistere in Ecuador.


2.2. Violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e 8 CEDU.
La consegna estradizionale viola di principi fondamentali garantiti dalle indicate norme posto che la ricorrente dovrà lasciare il territorio italiano dove vive dal 2018 con il marito e le figlie minori (la più piccola ha solo tre anni).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e all'art. 705 cod. proc. pen.


La Corte di appello ha erroneamente ravvisato il reato di truffa nella mera consegna di assegni privi di copertura senza il ricorso ad artifici e raggiri. Va considerato che la ricorrente, una volta in difficoltà nell'onorare gli assegni postadatati, aveva lasciato in garanzia del debito un furgone, sottoscrivendo un accordo transattivo nel febbraio 2017 (che dimostrava che non si voleva sottrarre al debito posto che la venuta in Italia è comunque di un anno successiva).


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. E' da accogliere, in via assorbente sulle altre doglianze, l'ultima censura avanzata dalla ricorrente.

Va premesso che il Trattato di estradizione tra Italia e Ecuador, sottoscritto a Quito il 25 novembre 2015, non è al momento vigente: esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica. Al momento, a fronte della ratifica da parte italiana, avvenuta con la legge del 5 novembre 2019, n. 152, non risulta ancora comunicato il completannento della analoga procedura da parte dello Stato ecuadoriano.

Vertendosi in ipotesi di estradizione processuale extra convenzionale, l'art. 705, comnna 1, cod. proc. pen. impone la verifica da parte del giudice italiano dei gravi indizi di colpevolezza da compiersi attraverso l'esame degli elementi
trasmessi dallo Stato richiedente a corredo della domanda estradizionale e tenendo conto di quelli forniti dalla difesa.

Invero, difettando un trattato di estradizione, il codice impone un controllo diretto e pregnante del materiale indiziario, non essendo sufficiente - come accade nel sistema convenzionale - una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.
Ebbene, nel caso in esame l'esame degli atti trasmessi dallo Stato richiedente e di quelli prodotti dalla difesa - atti ai quali questa Corte può accedere avendo cognizione estesa al merito - dimostra la mancanza di un grave quadro indiziario a carico della ricorrente per l'ipotesi delittuosa ravvisata dalla sentenza impugnata.

Secondo un principio consolidato in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura - non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo - concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (ex multis, Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Rv. 259427; Sez. 2, n. 46890 del 06/12/2011, Rv. 251452).


Nella specie, se risulta da un lato che l'acquisto della merce da parte della ricorrente è stato effettuato il 1° ottobre 2016 con assegni tratti su conti correnti chiusi nel gennaio 2017, va considerato dall'altro che la difesa ha prodotto un accordo transattivo con la fornitrice, intervenuto il 21 febbraio 2017, una volta emersa la mancanza di fondi (a causa della chiusura dei conti correnti), che prevedeva la consegna di una cambiale con scadenza a 180 giorni e di un furgone a garanzia del pagamento, e che il trasferimento In Italia dei coniugi è avvenuto mesi dopo la scadenza della cambiale (nel maggio 2018 si è trasferito il marito e nell'ottobre 2018 la ricorrente).


Si tratta di circostanze che vengono ad incrinare il giudizio operato dalla Corte di appello, quanto alla sussistenza, in termini di gravità indiziaria, di un malizioso comportamento tenuto dalla ricorrente per trarre in inganno la persona offesa.


Pertanto, difettando il presupposto di cui all'art. 705, connma 1, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la revoca, ex art. 704, comma 4, cod. proc., della misura cautelare personale disposta nei confronti della ricorrente ai fini della sua estradizione.


La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca l'obbligo di dimora. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per gli adennpimenti ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. e per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16/06/2021