Osta ad una pronuncia favorevole all'estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto che l'estradando venga sottoposto ad un trattamento avente un oggettivo carattere inumano o degradante.
Cfr. anche "Estradizione e tutela dei diritti umani" http://www.canestrinilex.com/risorse/estradizione/
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 dicembre 2014 ? 31 marzo 2015, n. 13823
Presidente Di Virginio ? Relatore Di Salvo
Ritenuto in fatto
O.Z. , colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria serba , per i reati di lesioni , violenza privata e furto aggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in data 11-7-2014, con cui è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione verso la Serbia.
2.11 ricorrente deduce , con il primo motivo, violazione dei diritti umani nelle carceri della Repubblica di Serbia,a causa del sovraffollamento carcerario, in quanto secondo il rapporto "Space" , nel 2012, in Serbia, per ogni 100 posti disponibili, nelle carceri vi sono 159,3 detenuti. Per di più, potrebbero esservi ritorsioni di ordine politico , in quanto l'O. ha partecipato alla guerra in Kossovo , contro le forze serbe.
2.1.,Con il secondo motivo , il ricorrente deduce insussistenza di gravi indizi di reità a suo carico, poiché erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che tale verifica gli fosse preclusa dall'esistenza di una convenzione. L'autorità giudiziaria non deve infatti limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
Manca, nella sentenza d'appello, ogni considerazione in merito alla problematica inerente al sovraffollamento carcerario in Serbia.
Va, in particolare, verificato se esso sia effettivamente riscontrabile e se assuma connotazioni tali da tradursi in un trattamento disumano, degradante o comunque tale da configurare la violazione di diritti fondamentali della persona, ai sensi dell'art. 698, comma 1, cpp.
In questa prospettiva, va infatti richiamata la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo Torreggiani e altri c. Italia, emessa in data 8.1.2013, la quale,richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha affermato che l'articolo 3 della Convenzione pone a carico delle autorità un obbligo positivo, che consiste nell'assicurare che ogni persona reclusa venga detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana; che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di disagio né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione; che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. In particolare, la Corte Europea ha espressamente chiarito che, quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio, in un istituto penitenziario, può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3 della Convenzione. Osta pertanto ad una pronuncia favorevole all'estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto che l'estradando venga sottoposto ad un trattamento avente un oggettivo carattere inumano o degradante ( Cass. , Sez VI, 12-7-2004, n. 35892, Rv. 229964), nell'ottica delineata dalla CEDU .
2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. È infatti erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale nessuna valutazione di merito può essere compiuta in relazione alla sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza.
Viceversa la corte d'appello deve verificare che la documentazione trasmessa dall'autorità richiedente sia pienamente idonea a rappresentare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi di consistente spessore indiziario a carico dell'estradando (Sez 6, 19-4-2011, n. 16287, Rv. 249648; Sez 6 30-11-2007, 1663, Riv. pen 2008,405 ) e ad esporre le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile che quest'ultimo abbia commesso il reato oggetto della richiesta di estradizione (Cass. Sez. 6, 3-10-2007 n.44852, Rv. 238089; Sez. 6, 21-5-2008, n. 30896, Rv. 240498; Sez. 6, 9-4-2009 n. 17913, Rv. 243583; Sez. 6, 22-12010 n. 8609, Rv. 246173). Nella motivazione della sentenza impugnata, tale profilo risulta completamente inesplorato, non essendovi traccia, nell'apparato giustificativo a sostegno della decisione, di un'analisi in tal senso.
3. I rilievi di cui sopra impongono l'annullamento della sentenza impugnata , con rinvio, per nuovo giudizio , ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cpp.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di bologna. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att.cpp.